Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14863 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7782/2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE ).
– Ricorrente –
Contro
BANCA D ‘ ITALIA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE ).
– Controricorrente –
Avverso il decreto del la Corte d’appello di Roma n. r.g. 50522/2015 depositato il 1°/08/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sanzioni amministrative
Rilevato che:
con delibera del 28/01/2014, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, la Banca d’Italia ha inflitto a NOME COGNOME, già sindaco effettivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della Banca RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) , sottoposta ad accertamento ispettivo dal 04/10/2012 al l’11 /01/2013, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 32.500, per carenza nei controlli, omesse/inesatte comunicazioni all’Organo di Vigilanza (‘OdV’) , mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo;
NOME COGNOME (con ricorso in riassunzione dopo che, sull’iniziale opposizione, il Tar aveva declinato la giurisdizione a favore del G.O.) ha impugnato la sanzione, ex art. 145 t.u.b., dinanzi alla Corte d’appello di Roma che, nella resistenza della Banca d’Italia , ha respinto il ricorso.
Queste, in sintesi, per quanto qui interessa, le ragioni enunciate dalla Corte capitolina a conferma del provvedimento sanzionatorio:
(a) la Banca d’Italia ha sanzionato i componenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE per non avere esercitato una sorveglianza attiva sulla gestione de ll’ente e per non avere vigilato sul rispetto della normativa di settore.
L’accertamento dell’OdV faceva seguito a due precedenti attività ispettive, del 2005 e del 2008, conclusesi con esito negativo, che avevano portato a ll’adozione di un piano di risanamento dell’intermediario , attuato a partire dalla fine del 2010, che prevedeva l’intervento in qualità di tutor della BCC RAGIONE_SOCIALE e l’assistenza del RAGIONE_SOCIALE.
Dopo la terza e ultima ispezione, la banca è stata posta in amministrazione straordinaria (provvedimento del 28/03/2013); infine, in data 17/10/2014, è stata cancellato dall’albo RAGIONE_SOCIALE banche;
(b) nello specifico, quanto ai rilievi indicati nel provvedimento sanzionatorio, a proposito della mancata contabilizzazione di 12 milioni di perdite su crediti nei bilanci 2010 e 2011, la parte sanzionata ha contestato che le relazioni dell’outsourcer BCC Gestione RAGIONE_SOCIALE, da cui sarebbero risultate le perdite, non erano state sottoposte al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, obiezione infondata per essere il rilievo attinente alla mancata autonoma valutazione, da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, de ll’andamento dei crediti ;
(c) sulla mancata adozione dei presìdi del comparto antiriciclaggio, l’OdV h a correttamente contestato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’inefficacia dell’azione di monitoraggio e di impulso attivo alla risoluzione dei problemi;
(d) analoghe considerazioni erano valevoli con riferimento alle rilevate disfunzioni del processo amministrativo-contabile: al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non veniva addebitato di non avere rilevato RAGIONE_SOCIALE criticità, ma di non essersi incisivamente attivato per eliminare le problematiche riscontrate;
(e) l’opponente era stata sanzionata per non avere accertato e quindi per non avere i mpedito che l’organo amministrativo deliberasse affidamenti a nuovi clienti nonostante il parere negativo del tutor BCC di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE.
Non valeva ad escludere la sua responsabilità, alla luce RAGIONE_SOCIALE disposizioni del codice civile e della normativa di settore sugli obblighi dei sindaci, la giustificazione da essa addotta secondo cui il CdA aveva assicurato, all’unanimità, che il pa rere della banca tutor non era vincolante;
(f) con riferimento alle anomalie riscontrate nella gestione del contenzioso, la linea difensiva dell’opponente era formalistica e non convinceva in quanto dalla documentazione prodotta dall’ ex sindaco si evinceva che l’organo di controllo aveva occasionalmente preso atto RAGIONE_SOCIALE disfunzioni dell’attività di recupero, ma non si era concretamente attivato per eliminare il problema;
(g) quanto al la contestazione circa la violazione dell’obbligo di verifica della semestrale del 2012, rispetto alla quale la parte si era difesa sostenendo che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva informato l’OdV di non essere in grado di esprimere un giudizio per mancanza della relativa documentazione, vero che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era stato posto nella condizione di esprimere un parere, ma l’addebito non era stato autonomamente sanzionato, sicché la sua accertata insussistenza non aveva inciso sulla determinazione della sanzione, tenuto conto della consistenza e dell’ampiezza RAGIONE_SOCIALE altre violazioni;
(h) infine, e ciò valeva a superare la critica in punto di inosservanza del principio di proporzionalità della sanzione , l’entità di quest’ultima era stata adeguatamente motivata ed era congrua, anche in assenza di circostanze scriminanti o, comunque, idonee ad attenuare il trattamento sanzionatorio;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con nove motivi (precisamente, sei motivi e tre sottomotivi).
La Banca d’Italia ha resistito con controricorso;
con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorda la precedente produzione (in data 04/03/2024), ex art. 372, cod. proc. civ., di documentazione, sopravvenuta all’instaurazione del giudizio di cassazione, che a suo avviso sarebbe ‘fondamentale per la decisione’.
Si tratta di documentazione relativa al l’azione di responsabilità (n. r.g. 2664/2016) promossa dalla BCC Due RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al Tribunale
dell’RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro, nei confronti della precedente governance (consiglio di amministrazione e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui faceva parte la dott.ssa COGNOME), sulla base dei rilievi dell a Banca d’Italia oggetto del presente giudizio.
In particolare, spiega la parte, sarebbe rilevante la c.t.u. che, non solo contraddice i rilievi della Banca d’Italia riprodotti nel controricorso, ma, per quanto interessa in questa sede, aderirebbe, in modo pressoché integrale, alla difesa dell ‘odierna ricorrente e d escluderebbe, in radice, qualsiasi responsabilità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’e straneità della ricorrente agli addebiti in esame, prosegue la memoria, ha trovato definitiva conferma anche nell’esito del procedimento penale (r.g.n.r. n. 2023/001127) della Procura della Repubblica di Castrovillari, riguardante i fatti oggetto di questo giudizio, che si è concluso (in seguito a c.t.u.) con il decreto di archiviazione dell’11 /13 luglio 2023.
Considerato che:
I. preliminarmente, è necessario chiarire che la documentazione da ultimo prodotta dalla ricorrente (c.t.u. svolta nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro; decreto di archiviazione del procedimento penale attinente ai fatti di causa), è priva di rilevanza in questa sede, poiché involge aspetti fattuali che non possono trovare ingresso nel giudizio di cassazione, che è un giudizio a critica vincolata, diretto esclusivamente al controllo di legalità della decisione di merito;
1. il primo motivo -‘ I.1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nonché dei principi generali sull’onere della prova in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e/o violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c.’ -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. ovvero vizio di motivazione
per motivazione apparente ‘ -con riferimento alla mancata contabilizzazione di perdite su crediti per 12 milioni, censura la decisione impugnata che ritiene provata tale circostanza sulla base di relazioni dell’ outsourcer BCC Gestione RAGIONE_SOCIALE, che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avrebbe valutato, ma che in realtà non esistono e che pertanto non potevano essere conosciute né esaminate dal l’organo di controllo;
il secondo motivo -‘I.2) Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., sempre in riferimento alla asserita mancata contabilizzazione RAGIONE_SOCIALE perdite per circa 12 milioni di euro (rilievi ispettivi nn. 1, comma 1°, 2, comma 2°, e all. 2), per omessa valutazione da parte della Corte di appello di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti’ censura la decisione che, per un’erronea interpretazione della normativa in materia di bilancio di esercizio, a fronte della dimostrata iscrizione nel bilancio 2010 RAGIONE_SOCIALE maggiori perdite su crediti, omette di considerare che le indicazioni del piano di risanamento del 2010/2012 sono state iscritte nel bilancio 2010 e che quindi le ‘previsioni’ a cui allude la Corte d’appello sono divenute dati contabilizzati;
2.1. il primo e il secondo motivo, da trattare unitariamente per la evidente connessione che li avvince, sono infondati.
È utile inquadrare ciascuno dei vizi risultanti dalla rubrica dei motivi e chiarire alcuni aspetti:
(i) in primo luogo, il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( ex multis , Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, che, in motivazione
, richiama Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145);
(ii) in secondo luogo, per giurisprudenza costante (Sez. 2, Ordinanza n. 4006 del 08/02/2022, Rv. 663823 – 01), nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d ‘ Italia, l ‘ onere della prova dell ‘ illecito, grava sull ‘ organo di vigilanza;
(iii) in terzo luogo, come insegnano le Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 01), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell ‘ art. 115, cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall ‘ art. 116 cod. proc. civ.;
(iv) e, quarto, fin da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nella specie applicabile ratione temporis , ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366,
primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (cfr., altresì Cass., 27/04/2023, n. 11111, che, in motivazione, punto 5.2.2., sottolinea che il ‘nuovo’ motivo di cui al n. 5 assume caratteristiche completamente diverse da quelle del ‘vecchio’ vizio di motivazione) ;
2.2. passando dal piano dogmatico all’esame de i motivi, la Corte d’appello – con motivazione congrua e priva di vizi logici, senza omettere l’esame di alcun fatto decisivo, senza violare le regole sul riparto dell’onere della prova tra amministrazione e soggetto sanzionato, e non basandosi su prove non introdotte dalle parti – ha ritenuto fondato il rilievo ispettivo concernente l’ omessa contabilizzazione di perdite su crediti per € 12 milioni, segnalate da BCC Gestione RAGIONE_SOCIALE nel febbraio 2011, evidenziando, in particolare (pag. 9 del decreto), che la veridicità del dato contabile è comprovata dall’esistenza di maggiori perdite nel bilancio infrannuale al 30/12/2012, per un ammontare di circa € 15 milioni, circostanza, questa, non contestata dal soggetto sanzionato;
2.3. sono generici e inconferenti gli argomenti difensivi della ricorrente che, per un verso, si limita ad asserire (pag. 25 del ricorso per cassazione) che la relazione dell’ outsourcer BCC Gestione RAGIONE_SOCIALE del 04/02/2011 (che è la relazione indicata nel rilievo ispettivo) non sarebbe ‘pertinente’ ; per altro verso, con riferimento alla perdita di 15 milioni, aggiunge una considerazione poco chiara e non circostanziata ( ibidem , pagg. 33 e 34), e cioè che quella posta si riferisce a tutto il ‘credito anomalo’ della banca e non soltanto al ‘credito a sofferenza’;
il terzo motivo -‘II) Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in riferimento alla asserita mancanza di presìdi antiriciclaggio (rilievo ispettivo n. 2, 3° comma e n. 8), per omessa valutazione da parte della Corte di appello di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti’ – censura la decisione che ha omesso di esaminare la circostanza che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il blocco operativo dei conti correnti dei soggetti non censiti, ha richiesto ed ottenuto l’aggiornamento del ‘regolamento antiriciclaggio’ e ha denunciato, ai sensi dell’art. 52, t.u.b., in data 27/09/2012, le irregolarità nella precedente gestione in materia di antiriciclaggio;
3.1. il motivo è infondato;
la Corte d’appello ha condiviso il rilievo ispettivo concernente la violazione, da parte del RAGIONE_SOCIALE, degli obblighi connessi alla normativa antiriciclaggio , alla stregua dell’accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, secondo cui: l’attività svolta dall’organo di controllo non si è concretizzata in un’efficacia azione di monitoraggio attivo funzionale alla risoluzione del problema; il flusso informativo è scaturito da sollecitazioni dell’OdV; nel verbale di riunione del 27/09/2012 pervenuto all’autorità di vigilanza il 05/10/2012, quando l’ispezione era in corso – il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammetteva l’esistenza di un elevato numero di questionari di adeguata verifica incompleti e del mancato censimento dei titolari effettivi;
4. il quarto motivo -‘III.1) Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in riferimento alla asserita responsabilità della dottNOME COGNOME circa contestate disfunzioni contabili del processo amministrativo contabile (rilievo ispettivo n. 7 e n. 2, comma 4°), per omessa valutazione da parte della Corte di appello di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti’ -censura la decisione che non ha considerato
che, prima del 2010, non esisteva alcun regolamento interno di contabilità;
4.1. il motivo è infondato;
4.2. in relazione al rilievo concernente le disfunzioni del processo amministrativo-contabile, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, la Corte d’appello non ignora il fatto che, a fronte RAGIONE_SOCIALE perplessità manifestate dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel febbraio 2011, una prima concreta azione, consistente nell’approvazione del regolamento interno di contabilità, veniva adottata a distanza di un anno, ma ciò nonostante ravvisava la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la mancanza di più incisivi interventi (cfr. pag. 10 della decisione);
il quinto motivo -‘III. 2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nonché dei principi generali sull’onere della prova in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e/o violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c.’ a proposito dei rilievi sul processo amministrativo-contabile (rilievo ispettivo n. 2, comma 4°) , censura la decisione che nega l’esistenza di un canale informativo tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sulla base di un formale richiamo di quest’ultimo contenuto nella lettera sulla situazione aziendale del 07/11/2011 che, in realtà, la Banca d’Italia non avrebbe prodotto in giudizio;
5.1. il motivo è infondato;
5.2. risulta dal controricorso (pag. 29) che la nota della Banca d’Italia del 07/11/2011, richiamata dalla Corte d’appello ( pag. 10), è stata menzionata nel ricorso della dott.ssa COGNOME dinanzi alla Corte d’appello (pag. 133, che rimanda al doc. 42);
il sesto motivo -‘IV. 1 ) Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in merito alle pretese anomalie in materia di affidamenti di rilevanti importo (rilievo ispettivo n. 3, comma 3), per omessa valutazione da parte della Corte di appello di un fatto decisivo che è stato oggetto di
discussione tra le parti.’ censura la decisione che non ha considerato che, in ordine agli affidamenti di rilevante valore, il parere della banca tutor era obbligatorio ma non vincolante per la RAGIONE_SOCIALE;
6.1. il motivo è infondato;
6.2. la Corte d’appello ha confermato il rilievo -consistente nel non avere impedito che l’organo amministrativo deliberasse cospicui affidamenti a nuova clientela, talora fuori zona, in presenza di una valutazione negativa della BCC di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e talvolta sulla base di istruttorie prive del detto parere -non perché, come suppone la ricorrente, non ha compreso che il parere della banca tutor non era vincolante, ma per avere riscontrato l’insufficiente attività di controllo, ammessa anche dall’opponente, la quale, nelle sue difese, ha persino riconosciuto che, in ‘ casi sporadici ‘ , le posizioni oggetto di finanziamento erano state presentate al d.g. senza il suddetto parere, in contrasto con le prescrizioni dell’organo di vigilanza;
7. il settimo motivo -‘IV.2) Violazione dell’articolo 360 n. 3 per falsa ed errata applicazione dell’art. 2403 c.c., dell’ art. 52 del t.u.b. e RAGIONE_SOCIALE disposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per le banche (circolare n. 229/1999 e successive modifiche e integrazioni) nonché RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di organizzazione e governo societario RAGIONE_SOCIALE banche emanate dalla Banca d’Italia il 4 marzo 2008 in merito al ruolo e alla responsabilità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come ricostruito dalla Co rte d’appello’ -censura la decisione che, discostandosi dalle disposizioni indicate nella rubrica del mezzo, non ha colto che, nella specie, alla luce del quadro probatorio, nessuna omissione è addebitabile all’ ex sindaco e non è provato alcun nesso causale tra una qualsiasi condotta e conseguenti danni, in quanto il dissesto della banca aveva radici più profonde e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si
era adoperato al fine di risanare e di ricondurre alla legalità la preesistente situazione critica;
7.1. il motivo è inammissibile;
7.2. la premessa concettuale, in linea con la giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass. n. 2625/2021), è che le disposizioni del t.u.b. prevedono l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di informare senza indugio la Banca d ‘ Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell ‘ esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione RAGIONE_SOCIALE banche e una violazione RAGIONE_SOCIALE norme disciplinanti l ‘ attività bancaria.
Si aggiunga che la responsabilità individuale dei sindaci per la violazione di tale dovere di informazione a carico dell ‘ organo collegiale non si pone in contrasto con la ‘ ratio ‘ , con i princìpi regolatori e con le norme vigenti in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, e, anzi, è in linea con i princìpi in tema di concorso di persone nell ‘ illecito amministrativo.
In altri termini, dallo specifico quadro normativo e regolamentare emerge che anche i suddetti componenti devono esercitare un controllo sia di legittimità che sul merito RAGIONE_SOCIALE delibere del CdA onde garantire il buon funzionamento della struttura amministrativa. Il ruolo dei menzionati componenti implica l ‘ assolvimento di un obbligo di sorveglianza attiva, tale da garantire un ‘ attività di controllo, continua, specifica e ad ampio raggio (Cass. nn. 21797/2006, 6037/2016, n. 5357/2018). Del resto, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 2406/2016) che, in tema di sanzioni amministrative, l ‘ art. 3, legge n. 689 del 1981, pone una presunzione di colpa a carico dell ‘ autore del fatto vietato, riservando a questi l ‘ onere di provare di aver agito senza colpa, sicché, in caso di provvedimento sanzionatorio emesso
dalla Banca d ‘ Italia nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della direzione di una banca, per inosservanza RAGIONE_SOCIALE istruzioni relative all ‘ organizzazione amministrativa e contabile ed omesso invio RAGIONE_SOCIALE prescritte segnalazioni all ‘ istituto d ‘ emissione, spetta ai destinatari della sanzione dimostrare di avere adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore, rimanendo, comunque, irrilevante, ai fini dell ‘ esclusione della colpa, che la situazione in cui versava la banca fosse preesistente al loro insediamento.
È stato precisato ( ex multis , Sez. 2, Sentenza n. 24170 del 04/08/2022, Rv. 665556 -02) che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d ‘ Italia, i sindaci RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE per andare esenti da responsabilità devono dare prova di aver esercitato i poteri di controllo loro spettanti, non essendo all ‘ uopo sufficiente, in presenza di una condotta illecita posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all ‘ oscuro;
7.3. nella fattispecie in esame, il motivo si sostanzia nell’inammissibile censura rivolta all’ excursus normativo che ha indotto la Corte d’appello (pagg. 11 e 12) a ritenere che l’impianto difensivo approntato dal l’opponente denoti un evidente fraintendimento circa il significato e la portata del ruolo assegnato al RAGIONE_SOCIALE dalle disposizioni di settore, normativa che la Corte di Roma richiama in maniera puntuale;
l’ottavo motivo -‘ V) Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione alle anomalie in tema di gestione del contenzioso (rilievo ispettivo n. 5, comma 1°, lett. c) perché la Corte di appello non ha considerato un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti’ censura la decisione che ha omesso di esaminare tutto il (documentato) lavoro compiuto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in relazione al
processo di gestione del contenzioso, lavoro diretto a evitare che la BCC RAGIONE_SOCIALE subisse perdite per effetto dell’ evoluzione RAGIONE_SOCIALE controversie;
8.1. il motivo è inammissibile;
8.2. la doglianza non indica alcun fatto storico, decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso da parte del giudice di merito, ma limita la critica al vaglio RAGIONE_SOCIALE prove allegate;
il nono motivo -‘V I) Violazione dell’art. 3 60 n. 3 c.p.c., per violazione e/o applicazione dell’art. 11 l. 689/1981 in relazione al principio di proporzionalità’ censura la decisione che, benché ritenga insussistente il rilievo in punto di mancato l’assolvimento dell’obbligo di verifica della semestrale 2012, esclude che questa circostanza abbia inciso sulla sanzione che, comunque, reputa proporzionato;
9.1. il motivo è infondato;
9.2. il giudice di merito spiega che la sanzione risponde ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità enunciati dall’art. 11, della legge n. 689 del 1981, in quanto è stata inflitta tenendo conto RAGIONE_SOCIALE funzioni svolte, dei compiti specifici assegnati all’opponente dalla normativa di riferimento e altresì della pluralità e gravità obiettiva RAGIONE_SOCIALE irregolarità riscontrate, che hanno portato all’assoggettamento della banca all’amministrazione straordinaria, nonché dell’assenza di comportamenti scriminanti, ivi incluso il tardivo invio alla Vigilanza del verbale di riunione del 27/09/2012 (che denunciava la situazione patrimoniale non adeguata alla prospettiva di risanamento), che è stato consegnato alla Banca d’Italia il 05/10/2012, un giorno dopo l’inizio dell’ispezione;
in conclusione, dichiarati infondati il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il nono motivo e inammissibili il settimo e l’ottavo motivo, il ricorso deve essere rigettato;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile,