Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30948 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30948 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
R.G.N. 21637/19
C.C. 19/10/2023
ORDINANZA
Appalto -Dies a quo termine decadenza -Responsabilità concorrente collaudatore sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
1) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE); 2) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE); 3) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), quali soci della RAGIONE_SOCIALE liquidazione (P.IVA: P_IVA), cancellata dal registro delle imprese il 15 aprile 2010; 4) Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania in data 8 febbraio 2012, in persona del suo curatore pro -tempore ;
-intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 692/2019, pubblicata il 20 maggio 2019, notificata il 20 maggio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 30 giugno 2001, COGNOME NOME conveniva, davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendo: 1) che fosse pronunciata la risoluzione del contratto d’appalto stipulato con la RAGIONE_SOCIALE per inadempimento dell’appaltatore; 2) che fosse pronunciata la risoluzione dei contratti d’opera professionale conclusi con COGNOME NOME, in qualità di progettista e direttore dei lavori, e con COGNOME NOME, in qualità di collaudatore, per inadempimento di quest’ultimi; 3) che i convenuti fossero condannati, in solido, al risarcimento dei danni subiti per i gravi difetti della struttura realizzata e segnatamente sulle travi di fondazione nonché sul solaio del primo impalcato.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE liquidazione, la quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie, eccependo la decadenza, per tardiva denuncia dei vizi dell’opera , nonché la prescrizione, quand’anche essa avesse potuto inquadrarsi nella disciplina dell’art. 1669 c.c., in quanto i difetti lamentati, ove effettivamente esistenti, avrebbero potuto essere
immediatamente rilevati, perché non occulti. Negava, in ogni caso, la propria responsabilità nella qualità di appaltatore, poiché, all’atto della stipula del contratto, la committente aveva già provveduto a far predisporre il progetto esecutivo del fabbricato, la relazione geologica e lo sbancamento del terreno in cui dovevano essere posizionate le fondazioni e la struttura in cemento armato, sicché eventuali difetti avrebbero dovuto essere imputati ad una carenza tecnica dovuta alle condizioni del suolo, su cui era mancato un intervento di palificazione, di fatto indispensabile, avendo peraltro la committente disposto, a propria cura e spese, l’esecuzione del vespaio di riempimento delle vasche di fondazione mediante altra ditta, che aveva provveduto alla fornitura di materiale inerte e al suo spargimento, senza rispettare il termine di 28 giorni per il consolidamento del cemento gettato per la costruzione delle travi di fondazione ancora protette dalle armature in legno. Chiedeva, poi, che fosse chiamata in causa la RAGIONE_SOCIALE, che aveva fornito il cemento, al fine di essere garantita e manlevata in caso di soccombenza, e spiegava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento del residuo credito vantato nei confronti dell’appaltante.
Si costituivano in giudizio altresì COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali contestavano la fondatezza della domanda e ne eccepivano la decadenza e prescrizione, ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. Rilevavano la diligenza professionale prestata e sostenevano che la certificazione del 14 settembre 1998, in ordine al collaudo reso, rappresentava il risultato della certificazione di prova a
compressione su sei provini cubici di cemento forniti dalla committente.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva altresì la terza chiamata RAGIONE_SOCIALE, la quale eccepiva l’inammissibilità della domanda per chiamata di terzo, stante l’intervenuta decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia ex art. 1495, primo e secondo comma, c.c. Nel merito, deduceva che il calcestruzzo fornito era stato dosato secondo le richieste effettuate e che la correttezza del dosaggio era stata verificata in sede di consegna e posa in opera del calcestruzzo.
Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 103/2012, depositata l’8 febbraio 2012, in accoglimento delle domande principali proposte, pronunciava la risoluzione -per grave inadempimento dell’appaltatore, del progettista e direttore dei lavori e del collaudatore -rispettivamente del contratto di appalto e dei contratti d’opera professionale e condannava i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro 123.985,00, condannando altresì la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione alla restituzione della somma di euro 17.043,00, a titolo di indebito impropriamente percepito. Respingeva la domanda di manleva formulata da RAGIONE_SOCIALE verso la RAGIONE_SOCIALE e la riconvenzionale di adempimento del compenso residuo.
In particolare, la sentenza di prime cure qualificava la domanda come azione di responsabilità extracontrattuale per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c., ritenendo che la declaratoria dovesse essere estesa al progettista e direttore dei
lavori nonché al collaudatore. Imputava, poi, alla ditta appaltatrice l’uso di calcestruzzo scadente e l’erronea posa in opera delle armature e delle travi di fondazione nonché al direttore dei lavori e al collaudatore l’omesso controllo della corretta realizzazione delle opere e il rilascio della certificazione della loro buona esecuzione globale.
-Con atto di citazione notificato il 22 marzo 2013, proponevano appello avverso la sentenza di primo grado COGNOME e COGNOME, lamentando: 1) l’omessa rilevazione della decadenza e della prescrizione dell’azione proposta; 2) la mancata prova, a cura della committente, del momento in cui aveva scoperto i difetti; 3) l’erroneo inquadramento dell’azione nell’alveo dell’art. 1669 c.c.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione COGNOME NOME, la quale chiedeva che il gravame fosse dichiarato inammissibile o comunque fosse rigettato, in quanto infondato nel merito.
Rimanevano contumaci la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e la RAGIONE_SOCIALE
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Salerno, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello spiegato e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che ricorrevano i gravi difetti, tali da giustificare l’inquadramento della domanda nell’ambito dell’art. 1669 c.c., il cui campo applicativo includeva anche i vizi che, senza influire sulla stabilità dell’opera, ne avessero pregiudicato o menomato, in modo grave, il normale
godimento e/o la funzionalità e/o l’abitabilità; b ) che, nella fattispecie, erano state rilevate deficienze costruttive che avevano compromesso la statica, in quanto il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato l’esecuzione della struttura dell’intero corpo di fabbrica in modo difforme dal progetto strutturale, la realizzazione della struttura di fondazione con materiali diversi da quelli prescritti dal progettista, la realizzazione della struttura di fondazione e delle travi emergenti di elevazione in modo difforme dalle prescrizioni di progetto delle opere in cemento armato, il deficit di armatura in buona parte delle fibre inferiori dei nodi, la presentazione di dislivelli della struttura di fondazione sia in direzione trasversale sia in direzione longitudinale, non dovuti a cedimenti del terreno, bensì a cattiva esecuzione del livellamento del piano di posa delle fondazioni, la lesione del calcestruzzo sulla testa delle travi di fondazione e sulle pareti di buona parte delle travi, sì da rendere necessaria la demolizione della struttura realizzata e la sua ricostruzione; c ) che erano incorsi in responsabilità, a titolo di concorso con l’appaltatore, tutti i soggetti che, avendo prestato la propria opera nella realizzazione della cosa, avevano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell’evento dannoso e, dunque, il direttore dei lavori e il collaudatore; d ) che l’appaltatore aveva utilizzato un calcestruzzo avente resistenza inferiore a quella prevista dal progettista e direttore dei lavori, tenendo un comportamento gravemente negligente, consistito nell’essere venuto meno ad importanti prescrizioni progettuali; e ) che il direttore dei lavori e il collaudatore non avevano correttamente vigilato sull’operato della ditta esecutrice e avevano rilasciato il certificato di conformità
delle opere in cemento armato, pur in presenza di gravi difetti dell’immobile; f ) che il termine annuale per la denuncia dei difetti decorreva dal momento dell’acquisizione della sicura conoscenza dei difetti, della loro gravità e della loro riconducibilità all’esecutore dei lavori, termine che avrebbe potuto essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici necessari richiesti per comprendere la gravità dei vizi e il loro collegamento causale, come era accaduto nel caso di specie, posto che, solo dopo le prove demandate ad un apposito laboratorio tecnologico per la verifica della resistenza del calcestruzzo utilizzato per le travi di fondazione, era stata acquisita la certezza dell’integrazione dei difetti e delle loro cause; g ) che, rispetto a tale conoscenza, acquisita il 24 gennaio 2001, con la consegna dei risultati delle prove disposte, l’azione giudiziale era stata prontamente instaurata il 30 giugno 2001; h ) che la relazione integrativa del consulente tecnico d’ufficio aveva precisato che, alla luce delle risultanze delle indagini geologiche e strutturali, erano stati evidenziati errori esecutivi, la cui sussistenza non era evidente ad occhio nudo, né immediatamente ipotizzabile, neppure del resto dai tecnici di parte.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, COGNOME NOME.
Sono rimasti intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali soci della cancellata RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, e il fallimento della RAGIONE_SOCIALE
4. -Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1669 c.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’individuazione dell’epoca dell’avvenuta conoscenza della gravità dei difetti di costruzione, con conseguente inammissibilità dell’azione.
Al riguardo, l’istante obietta che la natura dei gravi difetti strutturali rilevati -ossia le inequivoche lesioni verticali delle travi di fondazione e il riscontrato dislivello dell’impalcato tra il lato nord e il lato sud -avrebbe implicato l’immediata percezione del fenomeno, senza che di ciò dovesse dare conto un’ulteriore indagine tecnica.
Sicché il giudice di merito avrebbe erroneamente posticipato la data di scoperta dei difetti ad una data di molto successiva alla consegna delle opere, nonostante la pronta e immediata rilevabilità.
1.1. -Il motivo è infondato.
Infatti, la Corte distrettuale ha correttamente applicato il principio consolidato affermato in sede nomofilattica, a mente del quale il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 28240 del 28/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 20714 del 31/07/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 3674 del 07/02/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10048 del 24/04/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9966 del 08/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 1463 del 23/01/2008).
Nella fattispecie, per un verso, è stato precisato che solo all’esito delle indagini di laboratorio affidate ad uno studio tecnico specializzato è stata acquisita certezza sul nesso eziologico tra le lesioni rilevate sulle travi di fondazione e la scarsa resistenza del calcestruzzo utilizzato -e dunque sulla integrazione dei gravi difetti e sulla loro riconducibilità ai soggetti evocati in causa -e, per altro verso, è stato evidenziato che, secondo i rilievi del consulente tecnico d’ufficio (di cui alla relazione integrativa depositata), le deficienze strutturali esistenti non erano rilevabili ad occhio nudo neanche da un tecnico di parte.
Sicché correttamente la scoperta dei difetti (anche in ordine alla loro gravità e alle relative cause) è stata posticipata all’acquisizione dell’esito delle indagini di laboratorio disposte, acquisizione avvenuta in data 24 gennaio 2001.
2. -Con il secondo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 3, terzo comma, e 5, primo comma, della legge regionale Campania n. 9/1983, per avere la Corte territoriale -a fronte di una normativa regionale che precisa l’ambito delle responsabilità del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, in ordine alla rispondenza dell’opera al progetto esecutivo, ed obbliga il collaudatore a controllare, prima dell’inizio dei lavori, i calcoli statici e, per le opere in cemento armato, come nel caso di
specie, a verificare i dettagli costruttivi prima dell’esecuzione dei vari getti -omesso erroneamente di individuare, per ciascuna figura professionale, l’oggetto della rispettiva prestazione e la misura della diligenza dovuta.
Ad avviso dell’istante, la posizione del collaudatore sarebbe stata acriticamente equiparata a quella del direttore dei lavori, mentre il collaudatore non avrebbe dovuto vigilare sull’esecuzione delle opere, tanto più che il certificato di collaudo statico rilasciato avrebbe assunto la veste di una sorta di documento quadro, riepilogativo delle attività compiute quasi esclusivamente dalla direzione dei lavori.
2.1. -La doglianza è infondata.
In proposito, la Corte del gravame ha puntualizzato che la concorrente responsabilità del direttore dei lavori e del collaudatore, unitamente alla responsabilità acclarata dell’appaltatore, dovesse ascriversi all’omessa vigilanza sull’operato della ditta esecutrice e al rilascio del certificato di conformità delle opere in cemento armato, nonostante i gravi difetti del calcestruzzo utilizzato, tali da provocare gli accertati gravi difetti della struttura.
Sicché è stata debitamente presa in considerazione la legge regionale campana n. 9/1983, che attribuisce al collaudatore in corso d’opera una specifica responsabilità per l’inosservanza delle norme sismiche di cui alla legge n. 64/1974, distinguendo i compiti di sua spettanza da quelli del direttore dei lavori, ed istituendo, attraverso l’attribuzione di specifici doveri di controllo e vigilanza ‘in concomitanza al processo costruttivo delle opere’, una figura professionale di collaudatore, in parte diversa da
quella di cui alla legge n. 1086/1971 (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12869 del 13/05/2021; Sez. 2, Sentenza n. 9877 del 27/07/2000).
Pertanto, l’addebito specificamente rivolto al collaudatore si è concretizzato nel rilascio del certificato di conformità del cemento armato, a fronte della scarsa resistenza del calcestruzzo, che ha provocato i gravi difetti rilevati sulle travi di fondazione.
Tutto ciò in violazione dell’obbligo del collaudatore di controllare, prima dell’inizio dei lavori, i calcoli statici e, per le opere in cemento armato, come nel caso di specie, di verificare i dettagli costruttivi prima dell’esecuzione dei vari getti, come prescritto dalla citata legge regionale Campania n. 9/1983 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22707 del 28/09/2017; Sez. 2, Sentenza n. 23649 del 21/12/2004).
In ultimo, nessuna ripartizione interna della misura del contributo causale apportato da ciascun debitore solidale, in ragione della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate ex art. 2055, secondo comma, c.c., doveva essere effettuata, in difetto di una specifica domanda sul punto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 32930 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 12602 del 18/06/2015; Sez. 3, Sentenza n. 7441 del 31/03/2011; Sez. 3, Sentenza n. 10042 del 29/04/2006).
3. -In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda