Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2613 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2613 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8900/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di Cardinale in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente principale-
e
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente incidentale-
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’omonimo titolare , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
R.G. 8900/2022 Cron. Rep.
C.C. 21.1.2026
C.C. 14/4/2022
RESPONSABILITÀ CIVILE P.A.
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente al ricorso principale e al ricorso incidentale-
e
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME , elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrenti al ricorso principale e al ricorso incidentalenonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , -intimata- avverso la sentenza della Corte d’a ppello di Catanzaro n. 68/2022 depositata il 19/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Presidente di Sezione NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Catanzaro, il RAGIONE_SOCIALE di Cardinale, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni sofferti dagli immobili di loro rispettiva proprietà.
A sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di essere proprietari di porzioni diverse di un unico immobile, sito nel territorio del RAGIONE_SOCIALE convenuto, confinante con altro immobile di proprietà del RAGIONE_SOCIALE e aggiunsero che, avendo quest’ultimo eseguito una serie di lavori di ristrutturazione sul suo immobile, ne erano derivati una serie di danni a quelli di proprietà degli attori. Tali danni erano stati in precedenza più volte segnalati al RAGIONE_SOCIALE (nel 2000 e nel 2002) ma senza esito, e in seguito quest’ultimo, constatata la situazione di imminente pericolo, aveva
ordinato lo sgombero degli immobili in conseguenza di un sopralluogo effettuato il 16 luglio 2003.
Il convenuto si costituì in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che i lavori di ristrutturazione erano stati eseguiti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ritenuta unica responsabile del fatto dannoso. Quest’ultima venne quindi chiamata in giudizio ai sensi dell’art. 107 cod. proc. civ. e, nel costituirsi, chiese il rigetto della domanda, eccependo il difetto di legittimazione attiva dei coniugi COGNOME; in via subordinata, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiese che fosse dichiarata la responsabilità del progettista e direttore dei lavori AVV_NOTAIO NOME COGNOME e, in via ancora subordinata, che fosse chiamata in garanzia la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
Si costituì in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, mentre il COGNOME venne dichiarato contumace.
Istruita la causa a mezzo di prova per testi ed espletamento di una c.t.u., il Tribunale rigettò la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
La sentenza è stata impugnata con due diversi atti da NOME COGNOME e dai coniugi COGNOME e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 19 gennaio 2022, ha accolto entrambi gli appelli e ha condannato in solido il RAGIONE_SOCIALE di Cardinale, l’RAGIONE_SOCIALE e il Direttore dei lavori NOME COGNOME al risarcimento dei danni nei confronti di COGNOME NOME nella misura di euro 54.780,00 e in favore dei coniugi COGNOME nella misura di euro 30.814,00, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2.1. La Corte territoriale ha esaminato separatamente i due appelli, anche se con alcune argomentazioni in parte ripetitive.
Cominciando dall’appello COGNOME, la sentenza ha innanzitutto richiamato ampi passaggi della c.t.u. resa in primo grado e della
successiva relazione richiesta dalla Corte d’appello al medesimo c.t.u. e ha ricordato che l’ausiliar e aveva messo in luce come la causa principale dei danni sofferti dagli immobili di proprietà degli appellanti doveva essere individuata nelle modalità con le quali l’RAGIONE_SOCIALE COGNOME aveva svolto i lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà del RAGIONE_SOCIALE. Era emerso, infatti, come in concomitanza con l’inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di proprietà del RAGIONE_SOCIALE, si erano manifestati i primi segni di ‘debolezza’ (fessurazioni sia interne che esterne, localizzate sulla muratura portante) del fabbricato di parte attrice; ciò in quanto le lavorazioni disposte dal RAGIONE_SOCIALE avevano alterato quello che in origine era l’equilibrio statico della struttura e di conseguenza anche quello della struttura di parte attrice. La relazione del c.t.u. aveva anche affrontato il punto, oggetto di numerose contestazioni, secondo cui vi era una concomitante responsabilità dell’appellante COGNOME, conseguente al fatto che ella aveva realizzato una sopraelevazione non rispettosa della normativa antisismica vigente; ed era pervenuta alla conclusione che la responsabilità della COGNOME doveva essere limitata nella misura del 30 per cento, rimanendo il restante 70 per cento a carico del RAGIONE_SOCIALE, in conseguenza dell’esecuzione dei lavori in modo non corretto.
La Corte d’appello ha quindi ritenuto di non condividere il giudizio del Tribunale secondo cui l’inosservanza della normativa antisismica era da ritenere l’unica causa del danno.
2.2. Tanto premesso, la Corte calabrese ha ricordato che, per costante giurisprudenza, il committente è gravato di responsabilità oggettiva verso i terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.; tale regola, che assume valenza meramente eventuale negli appalti privati, è invece da ritenere costante negli appalti pubblici, nei quali la RAGIONE_SOCIALE ha poteri diffusi di ingerenza e di controllo; sicché primo responsabile del fatto dannoso doveva ritenersi il RAGIONE_SOCIALE di Cardinale.
Quanto alla responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE COGNOME, la sentenza ha innanzitutto stabilito che era valida l’impugnazione, da parte degli appellanti, del capo di sentenza del Tribunale che quella responsabilità aveva escluso, perché alla p. 26 dell’atto di appello la COGNOME aveva chiesto che fosse condannato al risarcimento il RAGIONE_SOCIALE o chi di ragione , in tal modo dovendosi ritenere impugnato anche il rigetto della condanna dell’RAGIONE_SOCIALE appaltatrice.
Richiamando, quindi, le conclusioni del c.t.u. già ricordate, la Corte d’appello ha stabilito che il fatto dannoso era stato determinato in maniera preponderante, se non esclusiva, dai lavori di ristrutturazione eseguiti dal RAGIONE_SOCIALE e dall’imperizia tanto dell’RAGIONE_SOCIALE appaltatrice quanto del direttore dei lavori, per cui la responsabilità era ascrivibile in solido a tutti e tre. Ed infatti l’AVV_NOTAIO COGNOME, preposto dal RAGIONE_SOCIALE alla sorveglianza e direzione dei lavori, non risultava aver prestato la dovuta diligenza richiesta dal ruolo specifico, come emergeva da una serie di documenti. Egli, infatti, aveva sottoscritto il certificato di regolare esecuzione dei lavori dopo aver eseguito la visita di controllo sul sito; richiamata, in argomento, la giurisprudenza sulla diligenza qualificata che si esige dal progettista e direttore dei lavori, la Corte d’appello ha affermato che i danni subiti dagli appellanti erano da imputare anche all’imperizia dell’AVV_NOTAIO COGNOME.
2.3. La sentenza d’appello si è anche soffermata sulla questione, posta in particolare dal RAGIONE_SOCIALE e dalla difesa delle altre parti chiamate in causa, della rilevanza, ai fini del calcolo del danno complessivo, degli abusi edilizi commessi dai danneggiati sugli immobili di loro proprietà. Essa ha premesso che, «in assenza di specifiche domande riconvenzionali dei convenuti al riguardo», il thema decidendum della causa non era costituito «dagli abusi edilizi realizzati o meno dagli appellanti, quanto piuttosto dal fatto che tali abusi potessero aver avuto una concreta determinazione causale sulle lesioni degli immobili».
Richiamati i principi giurisprudenziali sul nesso di causalità e sulla regola probatoria del c.d. più probabile che non , la Corte di merito ha stabilito, anche alla luce delle deposizioni testimoniali ritenute più credibili, che il fabbricato di proprietà della COGNOME non era stato interessato da lesioni prima dell’inizio dei lavori da parte del RAGIONE_SOCIALE. Tale valutazione, assieme alle conclusioni suindicate del c.t.u., ha indotto la Corte ad affermare che, se i lavori di sopraelevazione realizzati dalla COGNOME fossero stati eseguiti secondo le prescrizioni che imponeva la normativa antisismica dell’epoca, sicuramente la struttura degli appellanti «avrebbe reagito diversamente». Il che significava, però, che, se anche l’abuso edilizio non fosse stato realizzato, il danno «si sarebbe, seppur in maniera più lieve, comunque prodotto»; sicché risultava infondata la tesi degli appellati secondo cui «gli appellanti non avrebbero diritto al risarcimento, stanti gli abusi da loro realizzati».
Nessun rilievo poteva assumere, d’altra parte, il richiamo, compiuto dalla difesa degli appellati, alla norma dell’art. 1127, secondo comma, cod. civ. in relazione al divieto di sopraelevazioni negli immobili condominiali, perché nel caso in esame nessun elemento probatorio aveva confermato l’esistenza di un condominio; sicché i danni non potevano considerarsi esclusivamente ascrivibili alla sopraelevazione realizzata dalla COGNOME.
2.4. A questo punto, la Corte d’appello è passata ad esaminare l’impugnazione proposta dai coniugi COGNOME e COGNOME, partendo dalla questione del loro presunto difetto di legittimazione attiva conseguente al fatto che essi avevano acquistato solo nel 2002 la porzione di immobile danneggiata.
A tal proposito la sentenza, richiamate ancora le deposizioni testimoniali ritenute attendibili, ha affermato che sino al 2002, momento dell’acquisto, l’evento dannoso aveva cominciato ad interessare la sola unità immobiliare di proprietà COGNOME, per cui doveva ritenersi sussistente
la legittimazione attiva anche degli acquirenti, trattandosi di danni emersi dopo l’acquisto della proprietà da parte dei coniugi COGNOME; elemento, questo, confermato anche dalla diversità dei dati catastali degli immobili per i quali la COGNOME aveva lamentato l’esistenza di danni già prima che gli altri ne divenissero proprietari.
Tanto premesso, la Corte d’appello ha ripercorso una serie di argomentazioni già esaminate in relazione all’appello della COGNOME, pervenendo in tal modo all’accoglimento anche dell’appello COGNOME.
2.5. Passando, infine, alla liquidazione dei danni, la sentenza ha mantenuto le percentuali di responsabilità individuate dal c.t.u. (70 per cento a carico del RAGIONE_SOCIALE e 30 per cento per i lavori eseguiti dalla COGNOME ignorando le disposizioni del Genio civile) e ha condannato tutti gli appellati in solido al pagamento delle somme in precedenza indicate.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro propongono separati ricorsi il RAGIONE_SOCIALE di Cardinale con atto affidato a sette motivi e l’AVV_NOTAIO con atto affidato a sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato un atto intestato come ‘controricorso’ che è, però, in sostanza, un ricorso incidentale affidato a sei motivi, ripetitivi in parte dell’uno e in parte dell’altro ricorso suindicati.
Resiste NOME COGNOME con due separati controricorsi e, allo stesso modo, resistono anche NOME COGNOME e NOME COGNOME con altri due separati controricorsi.
La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Il RAGIONE_SOCIALE di Cardinale, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorso del RAGIONE_SOCIALE di Cardinale.
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione degli artt.
195, terzo comma, e 112 cod. proc. civ., error in procedendo , violazione dei principi regolatori del giusto processo avente carattere decisivo e nullità della consulenza disposta in appello.
Il ricorrente ricorda che la Corte d’appello non si è limitata ad assumere la c.t.u. svolta in primo grado, ma ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per sottoporre al medesimo consulente del primo grado un ulteriore quesito, avente ad oggetto la specificazione della misura percentuale nella quale i lavori svolti dal RAGIONE_SOCIALE avevano determinato i danni evidenziati, con indicazione dello specifico ammontare dei danni subiti dall’immobile di proprietà COGNOME rispetto a quello di proprietà COGNOME. Con l’ordinanza di ammissione dell’ulteriore quesito, la Corte aveva anche disposto che la successiva udienza fosse svolta «mediante il deposito di brevi note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza». Il ricorrente aveva, a suo tempo, chiesto alla Corte d’appello di concedere i termini prescritti dall’art. 195, terzo comma, cit., per formulare osservazioni al fine di controdedurre con argomenti tecnici e, quindi, anche con l’ausilio del proprio consulente di parte, ma tale richiesta era stata sempre ignorata e non aveva avuto risposta nemmeno in sentenza. Trattandosi della violazione di un termine posto a tutela del diritto di difesa, l’omissione si tradurrebbe nella nullità della c.t.u. depositata in appello, sussistendo anche la violazione dei principi del giusto processo.
1.1. Il motivo non è fondato.
È opportuno osservare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195 cod. proc. civ., così come modificato dalla legge n. 69 del 2009, ovvero l’analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis , il novellato art. 195 cit., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e
funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello (sentenza 21 febbraio 2022, n. 5624).
A tale principio, già ribadito in tempi più recenti, l’odierna decisione intende dare ulteriore continuità.
Da tanto consegue che l’invocata nullità della c.t.u. fatta svolgere in appello non sussiste. Ed infatti, fermo restando che qui non si è trattato di una nuova c.t.u. disposta nel grado di appello, ma soltanto di un richiamo del consulente affinché fornisse una specifica risposta su di una questione ben determinata, la mancata concessione del termine di cui all’art. 195 cit. -ovvero l’omessa risposta, da parte della Corte di merito, alla relativa questione posta dal RAGIONE_SOCIALE oggi ricorrente -non si è tradotta in alcuna violazione del diritto di difesa, ben avendo potuto la parte oggi ricorrente manifestare in tempo utile al Collegio giudicante tutte le contestazioni alla relazione suppletiva. Il che è indirettamente confermato anche dalla motivazione della sentenza qui in esame, dove si percepisce che la Corte calabrese ha valutato con estremo scrupolo sia la c.t.u. che il complesso delle osservazioni delle controparti.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, degli artt. 1223, 2043, 2051, 2055 cod. civ. e degli artt. 112, 115 cod. proc. civ., nonché omessa pronuncia e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla non spettanza di un diritto al risarcimento in relazione ad un immobile abusivo.
Il ricorrente sostiene di aver dedotto fin dal primo grado di giudizio che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere rigettata per mancanza del nesso di causalità, perché dai sopralluoghi disposti dal RAGIONE_SOCIALE era emerso che le fessurazioni presenti nei muri del fabbricato di proprietà degli attori non dipendevano dai lavori di ristrutturazione, ma si sarebbe dovuto verificare se tali lesioni fossero dovute ad autonomi problemi strutturali dell’edificio. Il c.t.u. aveva verificato che fin dal 1964 il Genio civile aveva condizionato la propria autorizzazione all’esecuzione di opere di consolidamento strutturale sull’immobile degli attori ed al fatto che la sopraelevazione, poi realizzata abusivamente, costituisse organismo a sé stante. Era emerso, quindi, che una porzione dell’immobile era abusiva e l’ordinamento giuridico non riconosce alcun diritto al risarcimento in relazione ad immobili costruiti abusivamente. La Corte d’appello, quindi, «prima ancora di motivare in punto di ripartizione percentuale della responsabilità nella causazione del danno, avrebbe dovuto argomentare circa la concreta risarcibilità del danno subito dall’immobile degli attori connotato, si ribadisce, da gravissime difformità costruttive». E tale questione non potrebbe ritenersi assorbita dalle parti della motivazione con cui la Corte d’appello ha accolto i motivi di gravame. La sentenza, quindi, dovrebbe essere riformata perché ha omesso di pronunciarsi circa la non risarcibilità del danno ad un immobile abusivo.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 874, 876 e 884 cod. civ., dell’art. 9 della legge n. 1684 del 1962, degli artt. 2043, 2051 e 2055 cod. civ. e dell’art. 115, cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ed erronea individuazione della regola giuridica sul nesso causale.
Secondo il ricorrente, la sentenza avrebbe commesso una serie di errori. Avrebbe, innanzitutto, male interpretato la c.t.u., non tenendo in
considerazione la circostanza per cui l’immobile di proprietà del RAGIONE_SOCIALE era stato costruito prima di quello degli attori, i quali avevano realizzato il proprio immobile con innesto sul muro perimetrale del preesistente fabbricato di proprietà comunale. La sentenza, però, ha ritenuto applicabili le norme riguardanti le costruzioni in aderenza (art. 874 cit.), senza considerare che il RAGIONE_SOCIALE di Cardinale ricade in zona sismica, sicché ad esso non sono applicabili le regole suindicate, dovendosi invece rispettare le prescrizioni specifiche di tutela contro i terremoti. Vi sarebbe, quindi, una presunzione di deficienza strutturale dell’edificio danneggiato, non superata da alcuna prova di segno contrario. D’altra parte la sentenza, esaminando le varie deposizioni testimoniali circa l’esistenza, sull’immobile di proprietà degli attori, di danni preesistenti, si sarebbe espressa in modo contraddittorio, dando per certo che gli edifici fossero in buona condizione finché il RAGIONE_SOCIALE non aveva cominciato i propri lavori di restauro (circostanza non pacifica). Ne consegue che l’intrinseca instabilità statica della costruzione realizzata dagli attori non sarebbe stata smentita da prova contraria, posto che gli attori non avevano provato, men che meno documentalmente, l’idoneità statica del loro immobile in conseguenza della sopraelevazione realizzata in violazione della richiamata normativa antisismica. Pertanto, facendo corretta applicazione delle regole in tema di causalità, la Corte d’appello avrebbe dovuto escludere l’esistenza del nesso tra i lavori svolti dal RAGIONE_SOCIALE e i danni lamentati dagli attori.
4. Il secondo e il terzo motivo devono essere trattati congiuntamente, pur con le necessarie specificazioni, in considerazione dell’evidente connessione che li unisce. Essi, infatti, ruotano entrambi intorno ad un’argomentazione di fondo che si trova, come poi si vedrà, anche nel ricorso incidentale -e cioè che gli immobili di proprietà dei danneggiati sarebbero da ritenere parzialmente o totalmente abusivi, poiché sugli stessi era stata realizzata una sopraelevazione illecita. Tale vizio, reso ancor più grave dal carattere sismico della zona, farebbe sì che i
proprietari non avrebbero dovuto ottenere alcun risarcimento, proprio in considerazione dell’abusività degli immobili.
4.1. Tali censure si connotano, innanzitutto, per convergenti ragioni di inammissibilità. Esse, infatti, da un lato finiscono col contestare le conclusioni rese dal c.t.u., che la Corte di merito ha ritenuto di dover fare proprie, sollecitando in questa sede un’indebita rivalutazione di questioni di fatto; dall’altro, non colgono la vera ratio decidendi della sentenza.
La Corte d’appello, come si è visto, ha innanzitutto precisato che il RAGIONE_SOCIALE di Cardinale non aveva mai proposto una domanda riconvenzionale volta all’accertamento dell’abusività degli immobili. Il che vuol dire che l’oggetto del giudizio non era la verifica della liceità o dell’illiceità della sopraelevazione realizzata dalla COGNOME, ma lo stabilire se, e in quale misura, i lavori svolti dal RAGIONE_SOCIALE sulla propria porzione immobiliare, in aderenza a quella degli attori, avesse avuto un’incidenza causale sui danni da costoro lamentati.
La sentenza impugnata non ha affatto disconosciuto che la COGNOME avesse una percentuale di responsabilità in ordine al danno concretamente accertato, dovuta proprio alla costruzione di una sopraelevazione realizzata senza il rispetto della normativa antisismica. Facendo proprie le conclusioni del c.t.u., essa ha ritenuto di addossare il 70 per cento della responsabilità al RAGIONE_SOCIALE e il rimanente 30 per cento ai danneggiati. Si legge nella motivazione, col richiamo alla relazione del c.t.u., che « l’incremento dei carichi causati dai lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale, una probabile errata valutazione della messa in sicurezza (prima di effettuare gli scavi) del fabbricato oggetto di ristrutturazione e i lavori di sopraelevazione eseguiti dal sig. COGNOME NOME hanno contribuito all’effetto finale ». Sicché non può dirsi, come vorrebbe il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, né che gli attori non avessero diritto ad alcun risarcimento -perché non c’è stato alcun accertamento dell’illiceità totale della costruzione -né che la sentenza impugnata abbia trascurato il
profilo della non regolarità della sopraelevazione, perché ne ha invece tenuto conto nel riparto delle rispettive responsabilità.
Vengono in tal modo a cadere le censure del secondo motivo, infondate quando non inammissibili.
Ma vengono a cadere, per la medesima ragione, anche quelle del terzo. È evidente, infatti, che insistere nel dire che la Corte d’appello avrebbe compiuto un’errata valutazione delle testimonianze in ordine alla descrizione della situazione degli immobili degli attori nel momento in cui il RAGIONE_SOCIALE diede inizio ai lavori è una questione di merito, inammissibile in questa sede. Come pure è irrilevante ogni discussione circa l’anteriorità della sopraelevazione abusiva rispetto all’esecuzione dei lavori da parte del RAGIONE_SOCIALE, perché l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello sul carattere decisivo delle alterazioni conseguenti all’operato del RAGIONE_SOCIALE appare indiscutibile in questa sede. Non sussiste, quindi, alcuna violazione delle norme richiamate nel terzo motivo, perché la sentenza ha valutato le colpe degli attori e ne ha tenuto conto ai fini della liquidazione del danno risarcibile.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 2055 cod. civ. e degli artt. 115, 132, n. 4) cod. proc. civ. per insussistenza del nesso causale.
Il motivo si collega alle due relazioni depositate dal c.t.u., in primo grado e in appello, per contestarne le conclusioni, recepite dalla Corte d’appello in modo definito ‘acritico’. Il ricorrente osserva che nella prima relazione il consulente aveva argomentato «nel senso di attribuire alla duplice sopraelevazione abusivamente realizzata dagli odierni appellanti, un’incidenza causale preponderante se non, addirittura, esclusiva», affermando testualmente che, « se i lavori di sopraelevazione fossero stati eseguiti secondo le prescrizioni che imponeva la normativa antisismica dell’epoca, sicuramente la struttura dei sig.ri COGNOME avrebbe reagito
diversamente ». Le conclusioni raggiunte nella relazione successiva sarebbero in contrasto con quelle ora richiamate, perché il c.t.u. non avrebbe potuto concludere nel senso di attribuire il 70 per cento della responsabilità a carico del RAGIONE_SOCIALE a fronte di un immobile che egli stesso aveva accertato essere per buona parte sprovvisto delle prescritte autorizzazioni amministrative e realizzato in violazione della normativa antisismica. Sostiene il ricorrente, dunque, che la frase ora riportata contenuta nella prima relazione dovrebbe essere interpretata nel senso che se gli attori, nell’eseguire le sopraelevazioni, avessero attuato le prescrizioni impartite dal Genio civile, «il loro immobile non avrebbe subito alcun danno». Vi sarebbe, cioè, un’acritica adesione alle tesi del consulente tecnico.
5.1. Il motivo, che contiene considerazioni in parte ripetitive di quelle dei precedenti secondo e terzo, è manifestamente inammissibile.
Tutte le contestazioni relative alla presunta acritica ricezione delle conclusioni del c.t.u., come pure quelle che sollecitano un diverso riparto delle rispettive responsabilità, sono inammissibili, perché sollecitano in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.
Appare poi francamente capziosa l’ulteriore censura suindicata, là dove il RAGIONE_SOCIALE ricorrente pretende di dare alle affermazioni del c.t.u. e alla motivazione della sentenza un significato volutamente distorto. Sostenere, infatti, come si è sopra trascritto, che « se i lavori di sopraelevazione fossero stati eseguiti secondo le prescrizioni che imponeva la normativa antisismica dell’epoca, sicuramente la struttura dei sig.ri COGNOME avrebbe reagito diversamente » non significa, come pretende il RAGIONE_SOCIALE, che gli immobili di proprietà dei danneggiati non avrebbero subito alcun danno . Significa, invece, come si desume facilmente dal contesto della motivazione della Corte di merito letta nella sua globalità, che le porzioni degli immobili di proprietà degli attori avrebbero riportato danni minori . Il che consente di dedurre la correttezza
della decisione che, non potendo fare un calcolo ipotetico su presupposti non verificabili, ha considerato l’intero danno e ha posto a carico dei danneggiati una significativa percentuale di corresponsabilità.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in ordine alle eccezioni difensive.
Il ricorrente contesta la decisione in particolare sul punto nel quale la Corte di merito ha accolto i motivi con i quali gli appellanti avevano dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella quale si rinveniva, secondo le loro asserzioni, «una dissertazione giuridica sulla costruzione antisismica». In realtà, il RAGIONE_SOCIALE sostiene di aver sempre chiesto, fin dal primo grado, il rigetto della domanda risarcitoria per mancanza del nesso di causalità, essendo gli immobili di proprietà degli attori segnati già da numerosi danni dovuti alla sopraelevazione abusiva. Dovrebbe quindi dedursi che il Tribunale non aveva effettuato una dissertazione giuridica sulla costruzione antisismica, ma si era correttamente attenuto alle eccezioni sollevate dal RAGIONE_SOCIALE e alle risultanze di causa.
6.1. Il motivo è inammissibile per la sua totale irrilevanza, perché finisce con l’attardarsi ad esaminare la ratio decidendi della sentenza di primo grado, che è totalmente superata da quella d’appello.
Valgono comunque tutte le argomentazioni già espresse a proposito dei motivi precedenti.
Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1662, 2043, 2049, 2051, 2055 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 132, n. 4) cod. proc. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. per insussistenza della responsabilità solidale del ricorrente.
Il motivo contesta l’attribuzione della responsabilità solidale in capo al RAGIONE_SOCIALE ricorrente. Si richiama, in proposito, il fatto che, dietro sollecitazioni della COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE inviò in due diverse occasioni i propri
tecnici, i quali chiesero al direttore dei lavori e all’appaltatore di fornire i necessari chiarimenti rispetto alle fessurazioni di cui si lamentava la proprietaria dell’immobile adiacente, ricevendone piena rRAGIONE_SOCIALE. Consegue da ciò che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere esentato da ogni responsabilità, perché il c.t.u. aveva chiaramente indicato nel comportamento del progettista/direttore dei lavori e dell’appaltatore (e non del RAGIONE_SOCIALE) la verosimile origine delle cause del danno. La giurisprudenza richiamata in sentenza circa la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE committente negli appalti pubblici non potrebbe essere, quindi, utilmente richiamata, per cui la Corte d’appello avrebbe deciso la causa in conformità solo apparente con la giurisprudenza di legittimità. Doveva trovare applicazione, invece, la diversa giurisprudenza in tema di appalti privati, secondo cui è di regola l’appaltatore di opere pubbliche che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, a meno che egli non sia stato ridotto al rango di nudus minister .
7.1. Il motivo non è fondato.
Si deve innanzitutto osservare che la Corte di merito ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla responsabilità esistente a carico della stazione appaltante negli appalti pubblici.
È stato infatti più volte affermato che in tema di risarcimento del danno, con riferimento all’appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nell’esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l’ente committente (sentenza 12 dicembre 2016, n. 25408, ribadita dalla sentenza 13 dicembre 2019, n. 32991, e, più di recente, dall’ordinanza 23 giugno 2025, n. 16722). Questa giurisprudenza, alla quale va data oggi ulteriore continuità, nel rimarcare
la differenza tra l’appalto privato e l’appalto di opere pubbliche, ha proprio evidenziato come la P.A., in virtù degli specifici poteri di direzione e di ingerenza ad essa spettanti, non può andare esente da responsabilità in caso di danni riconducibili all’opera malamente realizzata (ed è significativo, comunque, che anche nell’appalto privato la consegna del bene all’appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, v. l’ordinanza 17 marzo 2021, n. 7553).
La sentenza impugnata, richiamando e facendo proprie le conclusioni del c.t.u., ha messo in luce che la struttura dell’immobile era sostanzialmente unica, ragion per cui il RAGIONE_SOCIALE ricorrente non avrebbe potuto restaurarne una parte senza badare anche all’altra. Il fatto sul quale insiste particolarmente il motivo di ricorso qui in esame, e cioè che il RAGIONE_SOCIALE si fosse attivato, a seguito delle sollecitazioni dei danneggiati, ad inviare sul posto i propri tecnici, ricevendone piena rRAGIONE_SOCIALE della bontà dell’operato, non può comunque esentare la parte pubblica dalle proprie responsabilità; né l’odierno ricorrente può pretendere che l’intera responsabilità gravi sui soggetti che esso era tenuto a vigilare in modo adeguato.
Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in ordine alla condanna alle spese di lite.
Il ricorrente rileva che, dato l’esito globale del giudizio, la condanna alle spese a suo carico non avrebbe dovuto essere piena e totale, posto che era stato riconosciuto un concorso di colpa a carico dei danneggiati.
8.1. Il motivo non è fondato.
Il riconoscimento di una maggioritaria percentuale di responsabilità a carico del RAGIONE_SOCIALE, benché stemperata dal 30 per cento posto a carico degli stessi danneggiati, non poneva affatto a carico della Corte d’appello l’obbligo di una compensazione parziale, ben potendo essa fare applicazione del principio di prevalente soccombenza.
Ricorso dell’architetto NOME COGNOME.
9. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 342 e 346 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello, in violazione del principio della domanda e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, condannato l’AVV_NOTAIO COGNOME, terzo chiamato nel primo grado di giudizio da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima a sua volta chiamata in causa ai sensi dell’art. 107 cod. proc. civ., al risarcimento dei danni in solido con il RAGIONE_SOCIALE di Cardinale e l’RAGIONE_SOCIALE nei confronti delle parti attrici, in mancanza di formulazione di domanda di risarcimento danni da parte delle predette nei suoi confronti sia in primo grado che in grado di appello, non trovando applicazione il principio dell’estensione automatica della domanda.
Il ricorrente premette di essere parte del giudizio in quanto chiamato in garanzia dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a sua volta chiamata per ordine del giudice. Aggiunge che quest’ultima, nell’effettuare la chiamata, non aveva contestato la propria legittimazione passiva. Ciò premesso, il ricorrente riporta le conclusioni degli attori in primo grado e in appello, sostenendo che essi non avevano mai esteso nei suoi confronti la domanda di risarcimento formulata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Mancando l’estensione della domanda, il COGNOME rileva che la sentenza avrebbe violato l’art. 112 cit., avendo esteso la condanna nei suoi confronti in assenza di un’esplicita domanda in tal senso da parte dei danneggiati.
9.1. Il motivo non è fondato.
Com’è noto, la fermissima giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stabilito che nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un’espressa dichiarazione in tal senso dell’attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive
dell’evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell’oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio (sentenza 3 marzo 2010, n. 5057, sostanzialmente confermata da numerose pronunce successive, tra cui la sentenza 27 aprile 2016, n. 8411). Se, invece, la chiamata del terzo è una chiamata in garanzia, l’estensione della domanda nei confronti del chiamato di regola non si verifica, in ragione dell’autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n. 5400, e 15 gennaio 2020, n. 516, nonché l’ordinanza 1° giugno 2021, n. 15232).
Ora, assumendo come punto fermo la distinzione compiuta dalla giurisprudenza suindicata, si può passare all’esame del caso concreto. E dalla lettura della sentenza impugnata emerge che i fatti si sono svolti nei seguenti termini: i danneggiati convennero in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di Cardinale, il quale chiese la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, « essendo stati i lavori di ristrutturazione eseguiti dall’RAGIONE_SOCIALE appaltatrice COGNOME NOME, unica responsabile dei danni oggetto di causa »; l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, dopo aver chiesto in prima battuta il rigetto della domanda, in via subordinata chiese, « previa autorizzazione alla sua chiamata in causa, dichiararsi la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori, AVV_NOTAIO », oltre che, in ulteriore subordine, della RAGIONE_SOCIALE.
Alla luce della ricostruzione dei fatti di causa appare evidente che la chiamata in causa dell’AVV_NOTAIO COGNOME oggi ricorrente fu, in effetti, una chiamata del terzo responsabile, e non una chiamata in garanzia; sicché la domanda risarcitoria proposta dagli originari attori doveva intendersi automaticamente estesa anche nei suoi confronti.
È stato anche recentemente affermato, d’altra parte, che la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell’appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell’attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell’ambito di un rapporto oggettivamente unico (sentenza 13 novembre 2024, n. 29251).
Non appare utilmente invocabile, invece, il precedente costituito dall’ordinanza 14 dicembre 2024, n. 32556, di questa Corte, dettato per un caso diverso. È stato detto in quella decisione, infatti, che nell’ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo chiedendo l’accertamento della corresponsabilità nella causazione dell’illecito, al fine di poter agire nei suoi confronti in regresso, quale co-obbligato solidale, in via subordinata rispetto all’accoglimento della pretesa risarcitoria dell’attore, non si verifica l’estensione automatica della domanda attorea al terzo (per la distinzione tra chiamata in garanzia, che non presuppone vincolo di solidarietà, e azione di regresso, che, viceversa, tale solidarietà presuppone, v. pure l’ordinanza 7 novembre 2023, n. 30952). Nel caso odierno, invece, la chiamata nei confronti dell’AVV_NOTAIO COGNOME è da interpretare come chiamata del terzo responsabile (o corresponsabile); sicché la diversità tra le due situazioni esclude che sia ipotizzabile la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per cui il motivo in esame deve essere rigettato.
10. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., per omessa rilevazione
dell’intervenuto giudicato interno sull’illegittimità della sopraelevazione compiuta dagli attori e mancanza di prova in ordine alla regolarità statica e all’agibilità delle unità immobiliari di proprietà degli attori.
Il motivo richiama la motivazione resa dal Tribunale di Catanzaro, il quale aveva rigettato la domanda risarcitoria attribuendo valenza decisiva all’abusività dell’immobile e al mancato rispetto della normativa antisismica. A fronte di tale decisione, gli appellanti avrebbero omesso di censurare in modo specifico tali decisive argomentazioni del Tribunale; ne consegue che la sentenza d’appello sarebbe viziata da error in procedendo , non avendo rilevato che sulla questione dell’illegittimità della costruzione si era maturato il giudicato interno, per cui la presunzione assoluta di pericolosità dell’immobile di proprietà degli attori avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda.
10.1. Il motivo, inammissibile per certi aspetti, è comunque privo di fondamento.
Osserva la Corte che la sentenza impugnata, come si è già detto esaminando i motivi secondo e terzo del ricorso del RAGIONE_SOCIALE, non ha negato rilevanza al fatto che gli attori avevano compiuto sull’edificio in questione una sopraelevazione non rispettosa della normativa antisismica. La Corte di merito ha valutato la circostanza e ha ricondotto le conseguenze del fatto dannoso anche ai danneggiati, nella misura del 30 per cento. Non solo. La sentenza ha anche precisato che non vi erano state domande riconvenzionali volte ad ottenere l’accertamento della totale illiceità della costruzione; né alcuna iniziativa in tal senso è stata assunta dall’AVV_NOTAIO qui ricorrente, il quale nel giudizio di primo grado rimase addirittura contumace.
Va inoltre rilevato che dalla lettura della motivazione del Tribunale per come riportata nel ricorso a p. 7, è evidente che la decisione di primo grado rigettò la domanda risarcitoria sul rilievo che l’illiceità della sopraelevazione avesse avuto importanza decisiva ai fini della
determinazione del danno; per cui l’illiceità costituì un passaggio finalizzato a supportare l’esito della decisione, ma non una questione oggetto di accertamento. Non può in alcun modo dirsi, pertanto, che da quella decisione sia derivato il giudicato interno sull’illiceità totale della costruzione che il ricorrente pretende di dedurre col motivo in esame, ipotizzando un’ultrapetizione che non sussiste.
11. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1127 e 2043 cod. civ. e dell’art. 9 della legge n. 1684 del 1962, per avere la Corte d’appello ritenuto risarcibili i danni subiti dalle unità immobiliari degli attori nonostante si trattasse di sopraelevazione realizzata senza l’osservanza della normativa antisismica per la mancata realizzazione dei giunti tecnici prescritti dal Genio Civile in sede di rilascio della autorizzazione a edificare in sopraelevazione il primo piano fuori terra.
Il ricorrente sostiene che l’esatta applicazione dell’inderogabile normativa edilizia nelle zone sismiche avrebbe dovuto precludere la valutazione in concreto della determinazione causale delle lesioni degli immobili da parte dell’opera del RAGIONE_SOCIALE e direttore dei lavori odierni ricorrenti, poiché l’inosservanza di quella normativa impedisce l’alienabilità e il diritto del proprietario a vedersi riconoscere alcun beneficio dall’attività illecita di costruzione, neppure a titolo di indennizzo.
12. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., laddove la Corte d’appello ha accolto il terzo motivo di appello dell’appellante COGNOME NOME nella errata considerazione che il thema decidendum , in assenza di specifiche domande riconvenzionali dei convenuti al riguardo, non fosse costituito dagli abusi realizzati o meno dagli appellanti, quanto piuttosto dal fatto
che tali abusi potevano aver avuto una concreta determinazione causale sulla lesione degli immobili.
Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata ha ritenuto che non appartenesse al thema decidendum la questione della natura abusiva, per violazione della normativa antisismica, degli immobili degli attori, per assenza di domanda riconvenzionale dei convenuti, ponendosi così in dissidio con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il giudice, nell’ambito di una domanda di risarcimento danni cagionato ad un immobile, ha il potere officioso di rilevare l’inesistenza della pretesa in quanto avente ad oggetto un immobile abusivo.
Il terzo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’evidente connessione che li unisce.
Essi sono in parte inammissibili e comunque privi di fondamento.
Valgono, in proposito, le argomentazioni che sono state già poste in relazione ai motivi secondo e terzo del ricorso del RAGIONE_SOCIALE e al precedente motivo del ricorso in esame. Occorre aggiungere, ad abundantiam , che la Corte d’appello ha anche escluso che vi fosse, nella specie, un condominio, per cui il richiamo all’art. 1127 cod. civ. e al divieto di sopraelevazione è chiaramente ininfluente.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ. e dell’art. 2043 cod. civ. per avere la Corte condannato il ricorrente al risarcimento dei danni in favore degli attori, ritenendolo corresponsabile dei danni subiti dalle unità immobiliari degli stessi nella qualità di progettista e direttore dei lavori eseguiti all’immobile di proprietà del RAGIONE_SOCIALE di Cardinale.
Il ricorrente rileva che la sentenza avrebbe preso le mosse da un falso presupposto, e cioè che l’AVV_NOTAIO COGNOME abbia sovrinteso a tutti i lavori svolti dal RAGIONE_SOCIALE sull’immobile di sua proprietà. Le conclusioni raggiunte in sentenza integrano, ad avviso del ricorrente, la dedotta violazione di
legge per avere la Corte territoriale riconosciuto il risarcimento del danno agli appellanti pure in presenza di un illecito da loro commesso pacificamente prima dei lavori eseguiti sullo stabile del RAGIONE_SOCIALE di Cardinale, per la violazione della cogente normativa antisismica che ha valore assoluto, da cui deriva l’inalienabilità del bene oggetto di protezione da parte della Corte territoriale. La natura abusiva dell’immobile rende impossibile l’accoglimento della domanda risarcitoria, trattandosi non di un danno ingiusto, quanto piuttosto di un danno inesistente.
14.1. Il motivo non è fondato.
Rileva la Corte, innanzitutto, che la censura è in ampia misura ripetitiva di quelle dei motivi precedenti, tornando a ribadire che l’illiceità della sopraelevazione realizzata dai danneggiati renderebbe insussistente ogni diritto al risarcimento; sotto tale profilo, quindi, non occorre aggiungere altro rispetto a quanto si è già detto.
Si deve peraltro osservare, per dovere di completezza, che la giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamata dal giudice dell’appello, ha stabilito che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera
senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (così, di recente, l’ordinanza 24 giugno 2025, n. 16987, in linea con una consolidata giurisprudenza; si vedano, tra le altre, anche le ordinanze 18 ottobre 2024, n. 27045, e 9 aprile 2024, n. 9572).
Nel caso specifico, l’impugnata sentenza non si è limitata ad individuare la fonte della responsabilità del professionista nel fatto puro e semplice che egli fosse stato il direttore dei lavori. La Corte di merito, in fatti, ha avuto cura di precisare che l’AVV_NOTAIO COGNOME non solo aveva una posizione di responsabilità derivante dal fatto di essere stato preposto dal RAGIONE_SOCIALE proprio per seguire i lavori, ma aveva anche sottoscritto il certificato di regolare esecuzione degli stessi da parte dell’RAGIONE_SOCIALE COGNOME e aveva compiuto la visita di controllo sul sito del cantiere. Ragione per cui la sua responsabilità è stata correttamente riconosciuta anche in relazione ad una serie di omissioni e irregolarità puntualmente indicate in sentenza.
15. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte, nell’accertare la legittimazione attiva dei coniugi COGNOME rispetto alla domanda di risarcimento danni quali acquirenti di unità immobiliare con rogito del 14 agosto 2002, con irriducibile contrasto nel corpo della medesima sentenza, valorizzato la sola prova testimoniale per l’accertamento della data in cui si sarebbe verificato l’evento dannoso e non anche le risultanze della c.t.u. e, quindi, in contrasto con i documenti acquisiti dal consulente in sede di elaborato peritale depositato in primo grado (2013).
Richiamando il fatto che la Corte d’appello, esaminando il contenuto delle diverse testimonianze in relazione all’individuazione del momento in cui si erano manifestati i danni agli immobili di proprietà degli attori,
sarebbe caduta in contraddizione, il ricorrente osserva che alla data della vendita di parte dell’immobile ai coniugi COGNOME, cioè alla data del 14 agosto 2002, la proprietaria dell’immobile del tempo aveva inequivocabilmente già denunciato più volte, sin dall’anno 2000, l’evento dannoso. Da tanto consegue che la sentenza, riconoscendo anche in capo ai nuovi proprietari il diritto al risarcimento di un danno conseguente a fatti verificatisi prima dell’acquisto, sarebbe in contrasto con la giurisprudenza secondo cui il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell’evento dannoso.
15.1. Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata è stata sollecitata a pronunciarsi su questo punto ed ha affermato -con un accertamento in fatto incensurabile in questa sede -che le richieste di sopralluogo avanzate dalla COGNOME in epoca antecedente l’acquisto della porzione immobiliare da parte dei coniugi COGNOME (acquisto che ebbe luogo il 14 agosto 2002) avevano ad oggetto soltanto la parte dell’immobile di proprietà della COGNOME. Da tanto la Corte di merito ha tratto la conclusione per cui gli appellanti COGNOME erano titolari del diritto di proprietà fin da epoca antecedente rispetto al verificarsi dei danni riguardanti la loro porzione immobiliare. Sicché essi ben potevano avanzare la loro pretesa risarcitoria.
Ed è palese che la censura tende a sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.
Ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME (intestato come controricorso).
16. Resta da esaminare, a questo punto, il controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE COGNOME il quale, però, è a tutti gli effetti un ricorso incidentale adesivo, prospettato su sei motivi che sono ripetitivi in parte dell’uno e in parte dell’altro ricorso fin qui esaminati.
Ed invero: il primo motivo coincide col primo motivo del ricorso COGNOME; il secondo motivo coincide col secondo motivo del ricorso COGNOME; il terzo motivo, che prospetta le stesse censure del terzo motivo del ricorso COGNOME, richiama anche una serie di considerazioni del terzo motivo del ricorso del RAGIONE_SOCIALE di Cardinale; il quarto motivo coincide col quarto motivo del ricorso COGNOME.
Il quinto motivo coincide in parte col quinto motivo del ricorso COGNOME e contesta che la Corte d’appello abbia condannato anche l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in solido con il RAGIONE_SOCIALE e il direttore dei lavori, al risarcimento dei danni. Sostiene l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, invece, che l’esatta applicazione degli artt. 2043 e 1227, secondo comma, cod. civ., avrebbe dovuto precludere la condanna della medesima al risarcimento dei danni, in quanto il comportamento degli appellanti consistente nell’aver violato la normativa antisismica, non ottemperando alle prescrizioni del Genio Civile, e nell’aver dato luogo all’abusivismo edilizio, sarebbe idoneo ad escludere del tutto la responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE, e quindi, l’applicazione della norma sul concorso di colpa, interrompendo il rapporto di causalità con il fatto del convenuto, per avere la violazione della normativa antisismica carattere assoluto e forza causale assorbente, tale da recidere il nesso di causalità con l’operato dell’RAGIONE_SOCIALE.
Tale motivo non contiene, in effetti, specifiche e ulteriori censure rispetto a quelle già esaminate a proposito dei precedenti ricorsi e, d’altra parte, evidenziare la responsabilità del direttore dei lavori (v. p. 29 dell’atto qui in esame) non significa per ciò stesso che debba essere esclusa quella dell’appaltatore; per cui anche il quinto motivo è privo di fondamento.
Il sesto motivo coincide col sesto motivo del ricorso COGNOME.
Consegue dall’insieme di tali coincidenze che possono essere ribadite anche per questo ricorso incidentale le medesime argomentazioni esposte
nell’esame degli altri due ricorsi, con conseguente rigetto anche di quest’impugnazione.
La decisione.
17. In conclusione, sono rigettati tutti i ricorsi.
A tale esito segue la condanna in solido di tutti i ricorrenti, compresa l’RAGIONE_SOCIALE, alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, il ricorso incidentale COGNOME e il controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (qualificato come ricorso incidentale adesivo) e condanna tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei due controricorsi COGNOME in complessivi euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, e per ciascuno dei due controricorsi COGNOME in complessivi euro 4.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, ivi compresa l’RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME