Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3416 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3416  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
sul ricorso 5451/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio  dell’AVV_NOTAIO NOME  COGNOME  che  lo  rappresenta  e  difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, presso la  cancelleria della  CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
–  controricorrente  –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, CURATELA FALLIMENTO CAMPUS SALVATORE, MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALE
–  intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI n. 9/2018 depositata il 12/01/2018;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 27/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE si duole, con un ricorso affidato a tre motivi, delle determinazioni adottate in suo danno dalla Corte d’Appello di Cagliari -Sezione staccata di Sassari che, con la sentenza suindicata, ne ha respinto il gravame avverso la decisione di primo grado che, su istanza di NOME COGNOME, per quel che qui ancora rileva, ne aveva riconosciuto, in solido tra gli altri con Unicredit, la responsabilità per aver acconsentito alla compensazione di un assegno bancario non trasferibile tratto dal COGNOME sul conto in essere presso essa ricorrente, assegno che Unicredit, presso cui ne era avvenuta la presentazione per l’incasso, aveva pagato in favore di un soggetto non legittimato, tale NOME COGNOME, in violazione dell’art. 43 l. ass.
Onde  motivare  la  propria  decisione,  la  Corte  territoriale  ha  fatto rilevare che  sarebbe  stato onere  dell’appellante procedere  alla verifica della legittimità del titolo e, rilevandone l’intrasferibilità, non
acconsentire alla sua compensazione nella stanza a ciò deputata. «Nella specie», annota il decidente, «l’evidente riscossione dell’assegno da parte di soggetto diverso dal beneficiario indicato sull’assegno non trasferibile era caratteristica tale che avrebbe dovuto indurre la banca a non consentirne l’incasso secondo la diligenza del bonus NOME . Pertanto il comportamento negligente della banca trattaria aveva concorso a determinare il danno, agevolando la condotta del RAGIONE_SOCIALE e consentendogli di appropriarsi della somma incorporata nell’assegno».
Al  ricorso  così  azionato,  seguito  pure  da  memoria,  resistono  con controricorso e memoria entrambi gli intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 43 l. ass. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte d’Appello, si sostiene, non si sarebbe avveduta che il titolo di che trattasi reca sul retro un’unica firma di girata a nome COGNOME seguita dal timbro Unicredit “valuta per l’incasso” conforme a quella di traenza, così che ha ritenuto di regolare la vicenda al suo esame applicando la norma richiamata con «inammissibile automatismo del regime di responsabilità della trattaria».
3. Il motivo non ha pregio.
La prospettazione ricorrente introduce, infatti, nel giudizio una questione nuova senza che di essa si indichi il quomodo ed il quando della sua avvenuta trattazione nelle pregresse fasi di merito, di modo che lo scrutinio che di su essa ora si reclama incorre nella duplice ostativa preclusione discendente dal fatto, da un lato, che il giudizio di cassazione può avere ad oggetto solo l’esame delle questioni che hanno formato in sede di merito materia del confronto processuale (Cass., Sez. I, 25/10/2017 n. 25319) e, dall’altro, che il
ricorrente, allorché chieda che la Corte di Cassazione si pronunci su una  questione  che  è  stata  trattata  nel  merito,  assolva  l’onere  di autosufficienza indicando per l’appunto il luogo ed il tempo processuale in cui essa sia stata portata al vaglio del giudice» (Cass., Sez.I, 18/10/2013, n. 23675).
4. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 43 l. ass. e dell’art. 1176 cod. civ. La Corte d’Appello, si sostiene, avrebbe nella specie ritenuto di trovarsi in presenza di una violazione automatica della norma richiamata affermando la «responsabilità solidale ed oggettiva della ricorrente quale banca trattaria» così ponendosi in contrasto con il diverso principio reso dalle SS.UU. 12477 e 12478 dell’avviso che la responsabilità di cui all’art. 43 l. ass. tanto della trattaria che della negoziatrice è di natura soggettiva per colpa ai sensi dell’art. 1176 cod. civ.
5. Il motivo non ha pregio.
Esso non si allinea, infatti, all’oggettivo contenuto della decisione posto che la Corte d’Appello, lungi dal procedere all’affermazione di cui discorre il motivo, ha invece correttamente inquadrato la natura della responsabilità ascritta alla banca trattaria, ravvisandone la colpa nel fatto che essa, a fronte del titolo negoziato dalla propria corrispondente, non avesse proceduto a verificarne la legittimità come sarebbe stato suo onere in applicazione della diligenza professionale propria del bonus NOME.
6. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 34 e 43 l. ass. La Corte d’Appello, si sostiene, avrebbe errato nell’affermare che  l’intrasferibilità  dell’assegno  ne  precludeva  la  negoziazione  in sede di compensazione, e ciò perché «l’intrasferibilità rileva, difatti, sul  diverso  piano  del  divieto  delle  girate,  fatta  salva  comunque  la
girata  per  l’incasso,  e  non  sul  diverso  regime  di  presentazione  in Stanza di compensazione».
Il motivo non ha pregio.
Esso,  infatti,  risulta  estraneo  all’ iter motivazionale  che  sorregge  il ragionamento  decisorio,  già  di  per  sé  esaustivamente  coonestato dalle viste affermazioni in punto alla colpa della trattaria, di tal ché, avuto  riguardo  all’equilibrio  complessivo  della  decisione,  il  motivo interloquisce su una notazione argomentativa che, al di là della sua corretta interpretazione, non ha comunque alcun inferenza decisiva non attingendo la ratio decidendi.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
 Le  spese  seguono  la  soccombenza  e  si  liquidano  come  da dispositivo.
Ove  dovuto  sussistono  i  presupposti  per  il  raddoppio  a  carico  del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.M.
Dichiara  il  ricorso  inammissibile  e  condanna  parte  ricorrente  al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte resistente,  in  euro  7200,00,  di  cui  euro  200,00  per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115  dichiara  la  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento  da parte  del  ricorrente,  ove  dovuto,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 27.10.2023.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME