Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12490 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE , già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Grez, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio Canale, in RomaINDIRIZZO
-controricorrente-
Nonché
COGNOME NOME
Oggetto: intermediario infedele responsabilità banca
-intimato-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n.3089/2019 pubblicata il 19.12.2019, notificata il 20.12.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Nel novembre 2006 la sig.ra NOME COGNOME sottoscrisse un contratto con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riguardante il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, “a seguito dell’indicazione” ricevuta dal sig. NOME COGNOME, consulente finanziario, libero professionista. Nel marzo 2007 la sig.ra COGNOME, per dar seguito ad un investimento consigliatole dal suo consulente finanziario, sottoscrisse in bianco il modulo di “richiesta di assegni circolari” sul proprio c/c 5300.7 presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che consegnò allo stesso COGNOME. La RAGIONE_SOCIALE in seguito alla presentazione da parte del COGNOME del modulo sottoscritto dalla COGNOME emise assegni circolari per complessivi € 140.000 che consegnò al sig. NOME COGNOME come da specifica indicazione su detto modulo: “da consegnare a COGNOME NOME“.
─ Il sig. NOME COGNOME è stato condannato dal Tribunale di Firenze per il reato di cui agli articoli 646, 61, n. 11, 81 c.p. perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, per procurarsi un ingiusto profitto, avendo ricevuto somme di denaro con l’incarico di effettuare operazioni di gestione del risparmio di varia natura, si ap propriava di dette somme tra cui € 140.000 della sig.ra COGNOME NOME.
3. ─ La sig.ra COGNOME ha convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il sig. NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Firenze per ottenere la restituzione della predetta somma oltre il risarcimento dei danni morali.
4.─ Il Tribunale di Firenze con sentenza 893/2016 ha condannato in solido il sig. NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a pagare all’attrice la somma di € 140.000 oltre interessi; condannato sempre in solido COGNOME e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali della sig.ra COGNOME e condannato, quindi, COGNOME a tenere indenne RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di quanto condannata a pagare a favore dell’attrice nella misura del 50%.
5. ─ Gli attuali ricorrenti proponevano gravame, dinanzi alla Corte di Appello di Firenze che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
la qualificazione della fattispecie come abusivo riempimento di foglio firmato in bianco contra pacta rende inconferente la errata qualificazione della domanda come querela di falso operata dal G.I.; b) la condanna per appropriazione indebita subita dal COGNOME è idonea a suffragare le circostanze dedotte nei capitoli di prova per interrogatorio formale dello stesso COGNOME;
la ratio decidendi di I grado è fondata sulla circostanza, accertata in sede penale che il COGNOME COGNOME è appropriato della somma in questione ritirando assegni circolari per poi versarli a persone prive di qualunque titolo per riceverli proprio in conseguenza dell’infedele esecuzione dell’incarico, a mezzo di riem pimento del modulo contra pacta.
6. ─ RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi ed anche memoria.
COGNOME NOME ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce preliminarmente nella memoria difensiva che il controricorso sarebbe incompleto in quanto privo della p. 15. La censura è del tutto priva di fondamento. Agli atti depositati anche su
PCT e nella copia notificata risulta la pagina ritenuta omessa. In ogni caso la parte non deduce la rilevanza della presunta omissione.
7. ─ Il primo motivo è rubricato: violazione o falsa applicazione dell’art. 1176 c.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Si sostiene che la responsabilità della banca per aver consegnato al promotore finanziario assegni bancari emessi sulla base di un modulo sottoscritto in bianco dalla correntista è stata accertata contravvenendo alle regole di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. che prevede che la diligenza della stessa debba essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata e debba essere, quindi, limitata alla verifica di assenza di alterazioni visibili e della conformità della firma del correntista rispetto allo specimen. La banca non può essere considerata responsabile per il riempimento abusivo del modulo sottoscritto in bianco.
7.1 ─ La censura è fondata su una diversa ricostruzione degli esiti probatori ed è inammissibile. La Corte ha statuito che la responsabilità della banca è collegata a varie anomalie presenti sul modulo presentato per l’emissione degli assegni circolari: «la banca era tenuta a controllare le anomalie di quel modulo e di conseguenza ad apporre il rifiuto dell’esecuzione di quella operazione, non essendo dato ritenere che il modulo fosse stato presentato dal COGNOME, appositamente delegato al ritiro dei titoli per il fatto che fosse stata barrata la casella da consegnare ‘COGNOME NOMENOME, atteso che la firma richiesta di emissione titoli era stata apposta da COGNOME (senza alcuna rituale delega) e non dalla COGNOME che come detto figurava solo quale incaricata ‘al ritiro degli assegni circolari’» (p.10 s. sentenza). La diligenza imponeva di verificare il modulo presentato rilevando le evidenziate anomalie anche se la firma della COGNOME fosse risultata conforme allo specimen.
E’ indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità
e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 6073/2023; Cass. n. 2415/ 2023).
8 . ─ Il secondo motivo di ricorso è rubricato: violazione o falsa applicazione degli artt. 1227, 2055 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si sostiene la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla banca contro la correntista per concorso del fatto colposo del creditore e la graduazione delle rispettive colpe. La Corte, nel respingere la domanda riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE, ha errato perché non ha escluso il concorso di colpa della COGNOME e non ha considerato che non sussiste responsabilità risarcitoria della banca laddove vi sia estraneità della banca al fatto i llecito del promotore e il fatto si sia reso possibile per l’incauta iniziativa dell’investitore.
8.1 ─ La censura è inammissibile. Questa Corte ha più volte ribadito che spetta al giudice di merito verificare, con analisi che tenga conto delle circostanze del caso concreto, se il cliente danneggiato abbia, con il suo comportamento in violazione delle regole della più elementare prudenza, dato causa e in che misura al verificarsi del danno (Cass., n. 18613/2015; Cass., n. 8394/2016). Nel caso di
specie la Corte ha ritenuto, correttamente, che la sottoscrizione del modulo in bianco non sia elemento che concorre alla determinazione del danno derivante dal riempimento contra pacta.
9 . ─ Il terzo motivo di ricorso è rubricato: violazione o falsa applicazione degli artt. 1298, 1299, 2055 c.c. con riferimento all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si sostiene, in relazione all’a zione di regresso della banca contro il promotore finanziario, la necessità di graduazione della colpa e dell’ accertamento della entità delle conseguenze derivate dall’evento dannoso. La Corte avrebbe dovuto applicare i criteri di riparto dell’obbligazione tra i condebitori secondo le indicazioni dell’art. 2055, comma 3 , c.c. verificando le singole misure in relazione della gravità delle singole colpe e dall’entità delle conseguenze derivate.
9 .1 ─ La censura è inammissibile. L’art. 2055 c.c. prevede che i singoli obbligati solidali siano tenuti alla pari se «non è possibile determinare la gravità della colpa e dell’entità delle conseguenze derivate». La valutazione di tale difficoltà è rimessa al giudice di merito e la ricorrente anche in questa censura sostanzialmente chiede una diversa valutazione degli esiti probatori non consentita in sede di legittimità e il motivo avrebbe dovuto indicare quali elementi di fatto consentissero una valutazione alla stregua del comma 2 del predetto art. 2055 c.c.
E’ ben vero , d’altro canto, che tra l’art. 1298 cod. civ. e l’art. 2055 cod. civ. vi sia la differenza di cui disquisisce il motivo; tuttavia, anche correggendo in tal senso la motivazione, il dispositivo non si rende perciò emendabile, atteso che il criterio delle quote paritetiche è previsto dall’art. 2055, comma 3, cod. civ., si che per ritenere applicabile il comma 2, il motivo avrebbe dovuto indicare quali elementi di fatto consentissero una valutazione alla stregua di esso, allegazione nella specie non debitamente esplicitata.
─ Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione