Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26287 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3093/2023 R.G. proposto da: POSTE ITALIANE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA n. 554/2022 depositata il 06/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME ha convenuto avanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE per sentirli condannare, in solido, al pagamento della somma di euro 3.332,00 quale seconda rata della borsa di studio di cui era risultato vincitore per l’anno 2006/2007, nonché al risarcimento del danno morale che quantificava in euro 2.000,00. Assumeva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE il mancato pagamento della citata rata e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la violazione dell’art. 43 R.D. n.1736 del 1933 per l’illegittimo pagamento dell’assegno circolare, non trasferibile, per euro 3.332,00 a persona diversa dall’intestatario.
1.1L’RAGIONE_SOCIALE non si è costituita, mentre, con intervento volontario, la Regione RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la carenza di legittimazione passiva della predetta convenuta, legittimata essendo l’RAGIONE_SOCIALE succeduta all’RAGIONE_SOCIALE dopo la soppressione di quest’ultima, avvenuta con L.R. n.9 /2007.
RAGIONE_SOCIALE ha eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, nel merito, ha contestato ogni sua responsabilità: (a) perché la spedizione dell’assegno in questione avrebbe dovuto essere effettuata con l’adozione di accorgimenti e precauzioni tese ad evitare che il titolo potesse finire in mani diverse dal legittimo beneficiario, mentre era stato inviato con posta ordinaria; il che integrava gli estremi della colpa grave nel comportamento dell’attore per cui l’evento dannoso andava valutato ai sensi del’art.1227 c.c.; (b) perch é RAGIONE_SOCIALE aveva
pagato all’intestatario COGNOME NOME con negoziazione in stanza di compensazione con l’RAGIONE_SOCIALE.
2.- La sentenza con cui il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE e condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma portata dall’assegno e delle spese del giudizio, è stata appellata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE solo nei confronti di NOME COGNOME, sulla base – per quel che qui rileva -dei seguenti motivi: (a) RAGIONE_SOCIALE aveva fatto quanto in suo potere, verificando l’integrità del titolo e l’assenza di apparenti alterazioni, accertando l’identità del creditore apparente mediante la patente di guida e il codice fiscale, e -previa apertura di un libretto nominativo di risparmio – inviando il titolo in parola alla stanza di compensazione dove il titolo era stato ‘lavorato’ e reso disponibile per l’incasso; (b) era stata omessa la valutazione relativa alla spedizione dell’assegno avvenuta con posta ordinaria e, quindi, senza l’osservanza delle cautele necessarie ad evitare negoziazioni fraudolente, sicché doveva ritenersi la colpa esclusiva dell’RAGIONE_SOCIALE che aveva violato l’art. 83 del DPR n. 156/73.
L’appello è stata respinto e la sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto RAGIONE_SOCIALE non aveva provato di avere assolto all’obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, 2° comma c.c. poiché « dalle dichiarazioni rese Carabinieri della Stazione di Bressana Bottarone da NOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE presso l’ufficio postale di Castelletto di Branduzzo, risulta che (…) che il 10.1.2008 si presentava nell’ufficio un signore (…) che le chiedeva di aprire un libretto di deposito e le esibiva come documenti identificativi una patente di guida a nome di COGNOME NOME con una foto corrispondente al soggetto che le stava difronte ed un codice fiscale. Firmati i moduli, veniva aperto il libretto di deposito e il signore in questione versava 50 euro in contanti ed un assegno» .
Perciò, concludeva la Corte, non poteva ritenersi che RAGIONE_SOCIALE avesse assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell’art.1176 c.c. dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve, poiché il comportamento tenuto dall’operatrice di RAGIONE_SOCIALE non era stato conforme alle più comuni regole di diligenza e prudenza, avendo identificato un soggetto a lei sconosciuto, mai visto prima, attraverso l’esibizione di un documento non valido a tale fine ; avendo portando a termine l’operazione di incasso del titolo consentendo l’apertura del libretto di deposito con il versamento in contanti di una cifra irrisoria (50 euro); e, cosa ben più grave, consentendo la negoziazione di un assegno circolare con clausola di intrasferibilità emesso da altro RAGIONE_SOCIALE di credito sul un libretto appena aperto da uno sconosciuto.
3.- Avverso detta sentenza ha presentato ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE affidandolo a tre motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso, NOME COGNOME. Entrambe le parti hanno depositato memorie con cui hanno ribadito le rispettive difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo riguarda la violazione e falsa applicazione degli articoli 43 L.A., 1218 e 2697 c.c. per violazione e falsa applicazione del principio di responsabilità della negoziatrice nel caso di specie in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., poiché , in sintesi, nella sentenza impugnata non sarebbero stati applicati correttamente i principi della responsabilità di natura contrattuale, fermo restando che nel caso di specie l’assegno era stato negoziato proprio nei confronti di colui che risultava il beneficiario indicato sul titolo, caso che differirebbe « totalmente dalla fattispecie di cui all’art. 43 L.A. relativa al caso in cui la banca abbia consentito l’incasso di un assegno bancario, munito della clausola di non trasferibilità a persona diversa dal beneficiario indicato sul
titolo» . Sicché la Corte aveva « ritenuto la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per il caso di specie sull’errato presupposto della sussistenza della prova del mancato pagamento al soggetto legittimato e ritenuto provato che l’operatore non abbia proceduto alla corretta identificazione del presentatore ». Avendo poste compiuto tutto quanto in suo potere, l’inadempimento della medesima era stato causato « esclusivamente dalla condotta illecita del soggetto presentatore del titolo e, quindi, da causa non imputabile all’odierna ricorrente ».
2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del R.D. 1376/1933, degli artt. 1218, 2697, 1176, comma 2, 1992 c.c., e degli artt. 1 e 35 D.P.R. 445/2000, dell’art. 19, comma 1, lett. a) e dell’art. 3 allegato tecnico D. Lgs. n. 231/2007, dell’art. 115 c.p.c. « per non corretta applicazione dei criteri di accertamento della colpa della banca negoziatrice, per erronea affermazione della responsabilità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per non aver posto a fondamento della decisione le prove offerte del corretto adempimento, per assolvimento dell’onere della prova a carico del debitore» in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Deduce la ricorrente, in sintesi, che la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto colpevole la condotta di RAGIONE_SOCIALE « oggettivizzandone, di fatto, la responsabilità », in quanto « un valido documento di identità non può non dare garanzia di identificazione» e quindi il deposito di tali documenti (patente e codice fiscale) costituivano idonea prova liberatoria, non potendo un accertamento giudiziale sulla base di elementi successivamente emersi costituire parametro di valutazione della diligenza dell’operatore di sportello.
La Corte territoriale, quindi, aveva errato poiché non aveva posto a fondamento della sua decisione le prove offerte da RAGIONE_SOCIALE, circa la corretta identificazione del soggetto che negoziava l’assegno ; fermo il fatto che non sussiste alcun divieto di aprire un
libretto di risparmio postale e versare una somma esigua, onde non sussistevano ragioni di sospetto sulla provenienza dell’assegno e sull’identità del presentatore.
3.- I due motivi, possono essere esaminati congiuntamente data la loro evidente connessione attenendo entrambi -con sovrapposizione ed sovrabbondanza di argomentazione ripetitive alla valutazione compiuta dal giudice di merito ai fini di accertare se nella specie fosse stato assolto o meno l’onere probatorio che incombeva sulla Banca negoziatrice.
In entrambi, RAGIONE_SOCIALE ha censurato la gravata decisione per violazione dall’art. 43 r. d. n. 1736/33, dell’art. 1218 e dell’art. 2697 c.c. di cui avrebbe fatto applicazione sull’erroneo presupposto che l’operatore non avesse proceduto alla corretta identificazione del presentatore (richiamando a tale proposito – nel secondo motivo -la normativa speciale di settore), nonché per violazione dell’art. 115 c.p.c. , ovvero per non aver tenuto conto delle risultanze probatorie in proposito emerse.
3.1- Entrambi i motivi sono inammissibili poiché attraverso di essi, in effetti, la ricorrente intende rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio che il Giudice di merito ha compiuto con una motivazione idonea che, invero, non è stata censurata.
Va premesso – quanto al primo mezzo – che nel ragionamento decisorio della Corte d’Appello non si ravvisa alcuna violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 c.c. e 2697 c.c. poiché il giudice ne ha fatto corretta applicazione conformandosi ai principi stabiliti dalle SS.UU. di questa Corte che, con la sentenza n. 12477 del 2018, hanno ribadito (richiamando la precedente sentenza delle stesse Sezioni Unite n. 14712 del 2007) che la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice comporta che, al fine di sottrarsi alla responsabilità, la banca è tenuta a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è
quella nascente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve.
Ciò detto va, altresì, rilevato che le ragioni di censura, tutte incentrate sulla idoneità delle operazioni identificative e sul fatto che il deposito dei documenti identificativi (patente e codice fiscale) costituisse idonea prova liberatoria, attengono al merito del ragionamento decisorio con cui neppure si confrontano appieno, atteso che con esso la Corte di merito, agli effetti di escludere che sia stata nella specie offerta detta prova liberatoria (da una colpa anche lieve nell’adempiere all’obbligazione di negoziazione), non considera l’operazione identificativa ‘ in s é’, bensì la valuta nel contesto concreto in cui essa è avvenuta, valorizzando una serie di circostanze, che nel loro complesso avrebbero imposto maggiore attenzione e maggiore prudenza nell’accertamento dell’identità del prenditore, onde assicurarsi che lo stesso fosse l’effettivo legittimato, e non incorrere così nella responsabilità di cui all’art. 43 L.A. (ovvero il fatto che il prenditore pacificamente non fosse conosciuto, come affermato dalla stessa operatrice dell’ufficio postale che aveva negoziato il titolo, e si fosse presentato per aprire un libretto di deposito con il versamento in contanti di una cifra irrisoria RAGIONE_SOCIALE scopo di versarvi l’assegno in questione del valore di 3.300,00).
Il giudice di merito, perciò, valutando, in realtà, tutto il materiale probatorio che la ricorrente invoca, ha ritenuto di valorizzare, agli effetti del giudizio sulla diligenza impiegata, una serie di risultanze circa le anomale circostanze dell’incasso e la particolare natura dell’assegno negoziato, rispetto alle quali l’avvenuta identificazione sulla base della mera esibizione dei documenti indicati non poteva considerarsi idonea a considerare assolto l’onere probatorio incombente sull’istituto negoziatore , ovvero quello di aver provveduto senza colpa, neppure lieve, ad
adempiere all’obbligo professionale di negoziare l’assegno qualificato dal dovere di protezione su esso incombente nei confronti di tutti i soggetti interessati all’operazione, e, segnatamente, del legittimo beneficiario della somma: un giudizio di merito complessivo che in questa sede non può essere cassato in ragione della denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge (Cass. Civ., Sez. VI, ord. 10.5.2021, n. 123359; conforme ex multis Cass. Civ., Sez. I. ord. 17.2.2021, n. 422); tanto meno sotto il profilo dell’invocato art. 115 c.p.c., per la cui violazione è notoriamente necessario denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (per tutte Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867).
4.Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento agli artt. 1227 c.c., artt. 40 e 41 c.p., in riferimento agli artt. 83 D.P.R. 156/73, e al D.M. 26.2.2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale) e dell’art. 43 L. A. – art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in quanto « la sentenza gravata ha completamente omesso qualsiasi motivazione sul motivo di appello relativo alla spedizione dell’assegno oggetto di negoziazione ».
4.1- Si tratta di motivo del tutto inammissibile, anzitutto perché il «fatto» cui fa riferimento il mezzo di cassazione invocato è un fatto storico, come chiarito da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053, mentre la censura denuncia un errore di giudizio, in una
prospettiva che con il dettato del numero 5 dell’articolo 360 non ha nulla a che vedere.
Inoltre la decisione gravata riguarda solo la ricorrente e il legittimo beneficiario dell’assegno negoziato che si duole del danno, e ciò per iniziativa delle stesse RAGIONE_SOCIALE che ha appellato la sentenza di primo grado solo nei confronti di NOME COGNOME, al quale, evidentemente non può essere rivolta la censura di aver scelto una modalità di spedizione del titolo rischiosa concorrendo alla causazione del danno di cui si duole.
5.- Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del controricorrente NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento sul compenso ed agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.9.2024
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME