Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9019 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 31910/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso, domicilio digitale
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale ;
;
– controricorrente –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9019 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
intimata –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma, n. 6865/2021, depositata il 19.10.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14.2.2024 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d ‘ appello di Roma, con sentenza del 19.10.2021, rigettò il gravame proposto da NOME COGNOME – che aveva concluso diverse operazioni di investimento con NOME COGNOME, promotore finanziario della Banca Popolare di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.c.p.RAGIONE_SOCIALE., rivelatisi pregiudizievoli perché le somme di denaro investite (pari ad € 50.000,00, tutt i consegnati alla COGNOME in contanti, in diverse riprese) non erano state più restituite -, confermando l ‘ impugnata decisione di primo grado, che aveva a sua volta solo parzialmente accolto le domande attoree (nei soli confronti della RAGIONE_SOCIALE, rigettando quelle proposte nei confronti della Banca). Il giudice distrettuale ha ritenuto non sussistente il nesso di occasionalità necessaria ai sensi dell ‘ art. 2049 c.c. tra la condotta illecita della RAGIONE_SOCIALE e l ‘ attività da essa espletata in favore della Banca nella sua veste di promotore finanziario, così negando la responsabilità della Banca stessa e rigettando le domande attoree nei confronti di quest ‘ ultima. Tanto è stato ritenuto, in particolare, perché l ‘ appellante aveva tenuto una condotta agevolatrice, consegnando alla COGNOME le somme investite in contanti, ed in quanto soggetto in condizioni di avvedersi (sia perché dipendente bancario, sia per le floride condizioni economiche, sia perché soggetto laureato) della anomalia delle operazioni stesse.
N. 31910/21 R.G.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME, in forza di sei motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la Banca Popolare di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE s.c.p.a., che ha anch ‘ essa depositato memoria. NOME COGNOME non ha svolto difese. Ai sensi dell ‘ art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza nei sessanta giorni successivi all ‘ odierna adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si denuncia la violazione dell ‘ art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché la nullità della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito del tutto omesso di fornire le ragioni per le quali ha inteso confermare la base motivazionale della sentenza di primo grado circa il difetto del c.d. nesso di occasionalità necessaria. Secondo il ricorrente, la motivazione è apparente e comunque insufficiente, avuto riguardo alla denunciata nullità della decisione di primo grado.
1.2 Col secondo motivo si denuncia la violazione dell ‘ art. art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché la nullità della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito affermato la sussistenza di una condotta agevolatrice di esso ricorrente sulla base di mere petizioni di principio e/o di convincimenti, integrati da percezioni soggettive dei giudici privi di qualsivoglia riferimento alle prove offerte dalle parti e/o ad elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; anche in tale caso, secondo il ricorrente, la motivazione risulta di fatto pretermessa.
1.3 Col terzo motivo si lamenta la violazione dell ‘ art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché la nullità della sentenza per avere la Corte di merito fondato la propria decisione circa la condotta agevolatrice dell ‘ investitore su circostanze
smentite dalla documentazione prodotta ex art. 372 c.p.c.; il ricorrente, titolare esclusivamente di un diploma di perito tecnico-commerciale, non è mai stato dipendente di alcun soggetto, tantomeno di una banca, né ha mai conseguito diploma di laurea alcuno; anche ciò, secondo lo stesso ricorrente, rende del tutto perplessa ed oscura la base motivazionale della pronuncia.
1.4 Col quarto motivo si denuncia la violazione e comunque la falsa applicazione dell ‘ art. 31 del d.lgs. n. 58/1998 (TUF), quale peculiare articolazione dei principi generali di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c., come interpretati dalla giurisprudenza in materia di accertamento e fatto illecito del proprio promotore e del c.d. nesso di occasionalità necessaria, per avere la Corte di merito erroneamente applicato alla fattispecie una erronea e più restrittiva regola di giudizio nella valutazione della condotta del danneggiato, pervenendo di conseguenza ad una errata qualificazione della fattispecie in violazione della ratio e della portata della normativa in materia; di fatto – prosegue il ricorrente – è stata omessa ogni previa verifica della sussistenza del c.d. nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercitava o di cui era titolare la promotrice, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, in conformità con gli insegnamenti di Cass., Sez. Un., n. 13246/2019; inoltre, la Corte romana ha erroneamente esaminato il già ridotto campo applicativo indagato, limitato al solo apprezzamento della condotta del danneggiato, non avendo in alcun modo tenuto conto degli effetti sulla condotta di derivanti dal vincolo di preposizione della promotrice, con ulteriore scostamento dalle norme e dai principi generali in materia; gli elementi scrutinati ai fini della valutazione della condotta del
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danneggiato non integravano, né singolarmente né complessivamente considerati, fattore causale autonomo e sufficiente alla causazione del danno, richiedendo a tal fine la giurisprudenza in materia condotte più imprudenti ed azzardate. Infine, è stata attribuita idoneità interruttiva del c.d. nesso di occasionalità necessaria a fatti che ne erano privi, sempre in applicazione di consolidati principi giurisprudenziali in materia, in particolare non sussistendo alcuna prova che il danneggiato fosse in possesso di ‘ esperienza quale investitore ‘.
1.5 Col quinto motivo si lamenta la violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 1226 e 2059 c.c., circa i criteri di liquidazione equitativa del danno morale, in relazione all ‘ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte territoriale violato i relativi principi elaborati dalla giurisprudenza, non applicando, se non parzialmente, gli indici fattuali, peraltro già desumibili dagli elementi oggettivi di causa.
1.6 Col sesto motivo, infine, si lamenta la violazione e comunque la falsa applicazione dell ‘ art. 111 Cost., nonché degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., delle tariffe forensi di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 37 del 2018, circa la condanna alle spese di lite del giudizio, per avere la Corte di merito liquidato le spese del grado senza tener conto delle fasi del giudizio effettivamente espletate, nonché del valore effettivo della lite, senza considerare l ‘ ampiezza della trattazione delle questioni sottoposte in sede di gravame.
2.1 Il primo motivo è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata è strutturata nei seguenti termini: dapprima (pp. 1-11) viene integralmente riportata, in corsivo, la motivazione
della decisione di primo grado; a questo riguardo, è opportuno qui evidenziare che il Tribunale ha accertato che la consegna del denaro da parte dell ‘ COGNOME era avvenuta all ‘ interno dei locali della Banca stessa, in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, benché tanto non fosse stato ritenuto sufficiente a supportare il nesso di occasionalità necessaria e, dunque, la responsabilità della Banca ex art. 2049 c.c.: ciò perché la condotta della COGNOME non aveva portato vantaggi alla Banca stessa (non avendo mai l ‘ COGNOME concluso un contratto con essa) e perché tra il predetto investitore e la RAGIONE_SOCIALE vi era un rapporto personale di conoscenza addirittura ventennale (risalente a ben prima che la COGNOME avviasse la propria collaborazione con la Banca odierna controricorrente), sicché l ‘ inserimento della RAGIONE_SOCIALE nella organizzazione di quest ‘ ultima non consentiva di ritenere che tanto avesse agevolato la commissione dell ‘ illecito. La motivazione della sentenza qui impugnata prosegue disattendendo l ‘ eccezione di inammissibilità dell ‘ appello dell ‘ COGNOME ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla Banca, per essere le doglianze dotate della necessaria specificità, subito dopo illustrandole (pp. 11-12); quindi, si procede al rigetto del primo motivo d ‘ appello, concernente la questione del nesso di occasionalità necessaria, col richiamo di una massima (Cass. n. 21643/2021), conseguentemente evidenziandosi la condotta agevolatrice tenuta dall ‘ COGNOME, consistente nell ‘ aver consegnato alla COGNOME una rilevante somma in contanti, circostanza anomala che non poteva non risultare evidente all ‘ investitore, dipendente bancario, soggetto laureato e di elevata condizione economica, il che consentiva di escludere che egli fosse uno sprovveduto: con tali argomenti, la Corte capitolina ha esplicitamente ritenuto di integrare la motivazione della prima decisione.
2.2 Ora, ritiene la Corte come sia del tutto evidente che il giudice d ‘ appello non abbia affatto spiegato – così incorrendo nel vizio denunciato dal ricorrente il perché, a fronte delle censure operate dall ‘ COGNOME riguardo alla prima decisione (puntualmente riportate in ricorso), le valutazioni ivi esposte potessero reggere alle critiche stesse, tanto più che la consegna del denaro, com ‘ è pacifico, era avvenuta all ‘ interno dei locali della Banca. In altre parole, la Corte romana qualificando espressamente gli argomenti prima riportati come elementi integrativi della motivazione della sentenza di primo grado – s ‘ è limitata ad aggiungere ulteriori elementi ai fini del rigetto del gravame, come se questi ultimi elementi dovessero necessariamente corroborare la prima decisione, le specifiche censure alla quale sono in realtà rimaste del tutto prive di scrutinio da parte del giudice naturale. D ‘altra parte, è noto che ‘ La sentenza d ‘ appello non può ritenersi legittimamente resa ‘ per relationem ‘ , in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall ‘ appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame ‘ (Cass. n. 2397/2021).
Né può dirsi che detti elementi integrativi, di per sé, siano idonei a sconfessare implicitamente le ragioni esposte nel primo motivo d ‘ appello: al di là degli elementi fattuali da cui la Corte d ‘ appello ha tratto il proprio convincimento (contestati dall ‘ COGNOME con il secondo e il terzo motivo, che, come si vedrà tra breve, restano però assorbiti), è rimasto totalmente inesplorato, nella motivazione della qui gravata sentenza, il perché la ritenuta anomalia
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comportamentale dell ‘ COGNOME (consegna di somme rilevanti in contanti) debba necessariamente escludere il nesso di occasionalità necessaria, ove detta consegna avvenga a mani di un promotore finanziario del preponente e, per di più, all ‘ interno di locali propri di questo, con ogni conseguenza circa l ‘ affidamento dell ‘ investitore nella riferibilità dell ‘ operazione alla Banca sotto le cui insegne e nel cui ambito operativo fisico essa è avvenuta.
3.1 Il secondo e il terzo motivo restano conseguentemente assorbiti, perché, prima di accertare la sussistenza di una condotta agevolatrice dell ‘ investitore (il che può rilevare ai fini dell ‘ applicazione dell ‘ art. 1227 c.c. – v. Cass. n. 9405/2023, ed ivi richiami), occorre previamente stabilire, con adeguata motivazione, se il fatto illecito commesso dal preposto sia connesso per occasionalità necessaria all ‘ esercizio delle mansioni affidategli dal preponente.
Analogamente, resta assorbito anche il quarto motivo, giacché l ‘ accertato deficit della motivazione ha natura logicamente preliminare rispetto alla pur denunciata violazione di norme di diritto (potendo anzi evidenziarsi che proprio il vizio motivazionale rende di per sé non configurabile il lamentato error in iudicando , inerendo il primo alla ricostruzione del fatto, riservata al giudice del merito; può discutersi di error iuris solo allorché la descrizione della fattispecie sia da considerare non più contestabile o definitivamente acquisita).
4.1 Il quinto motivo è fondato.
La Corte d ‘ appello, nel liquidare il danno morale in favore dell ‘ COGNOME, ha confermato la prima decisione, che aveva riconosciuto a tale titolo la somma di € 5.000,00, in via equitativa, ‘ in ragione della rilevanza penalistica della condotta della convenuta (la COGNOME, n.d.e.) e dell ‘ accertamento in concreto della
colpa dell ‘ autore ‘. Tanto ha ritenuto il giudice territoriale, sostanzialmente rilevando che l ‘ COGNOME non aveva dato prova di ulteriori elementi utilizzabili ex art. 1226 c.c., richiamando giurisprudenza resa da questa Corte in tema di danno parentale.
Tuttavia, il riferimento utilizzato è inadeguato. A parte il fatto che, nella specie, si verte in tema di dolo (e non già di colpa, come invece ritenuto dalla Corte d ‘ appello), è stato di recente condivisibilmente affermato che ‘ Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale ( … ), è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all ‘ individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all ‘ adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell ‘ intero percorso di specificazione dell ‘ importo liquidato ‘ (Cass. n. 28429/2023).
La decisione impugnata, sul punto, si rivela dunque errata.
5.1 -Il sesto motivo, concernente la liquidazione delle spese, è conseguentemente assorbito.
6.1 In definitiva, sono accolti il primo e il quinto motivo, mentre i restanti motivi restano assorbiti.
La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d ‘ appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame del primo motivo d ‘ appello, adeguatamente motivando in ordine a tutti i profili supra evidenziati, nonché attenendosi – quanto al secondo motivo d ‘ appello – al
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principio prima riportato e provvedendo all ‘ esito anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo e il quinto motivo e dichiara assorbiti i restanti. Cassa in relazione e rinvia alla Corte d ‘ appello di Roma, in diversa composizione, che