Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28686 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28686 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 4522 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di RAGIONE_SOCIALE n. 3050/2021, pubblicata in data 7 dicembre 2021 (e notificata in data 14 dicembre 2021);
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE BANCA
Ad. 23/09/2024 C.C.
R.G. n. 4522/2022
Rep.
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE hanno agito in giudizio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (successivamente incorporata in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A.), del RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.A. e di RAGIONE_SOCIALE.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in virtù della sottrazione, da parte di una loro dipendente (NOME COGNOME), di ingenti somme giacenti sui conti correnti bancari di cui erano titolari presso le prime due banche, parte delle quali trasferite presso il conto corrente di cui la COGNOME era titolare presso la terza banca, assumendo l’inadempimento degli istituti bancari alle obbligazioni su di loro gravanti, di protezione degli interessi del cliente e di obbligo di avviso allo stesso, in caso di riscontro di operazioni anomale. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata cessata la materia del contendere nei rapporti tra attori ed RAGIONE_SOCIALE (per intervenuta transazione tra le parti), ha rigettato tutte le altre domande.
La Corte d’a ppello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorrono NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le altre società intimate.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Il ricorso deve ritenersi procedibile.
In effetti, i ricorrenti, pur affermando che la sentenza impugnata è stata loro notificata in data 14 dicembre 2021, non hanno depositato la copia della relazione di notificazione della stessa.
Tale relazione di notificazione è stata, però, depositata dalla società controricorrente, regolarmente costituitasi (se ne dà atto anche nell’indice dei documenti allegati al controricorso) : l’ eccezione di quest’ultima, di improcedibilità del ricorso, sollevata nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c., non può pertanto trovare accoglimento, in base al principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (ed in verità richiamato dalla stessa parte controricorrente nella predetta memoria), secondo il quale « deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché proAVV_NOTAIOa dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 -01; conf., ex multis : Sez. 5, Ordinanza n. 4370 del 14/02/2019, Rv. 652595 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 11043 del 24/04/2024, Rv. 670889 – 01).
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Omesso esame del fatto decisivo che, all’epoca dei prelievi illeciti di cui è causa, Banca RAGIONE_SOCIALE non era a conoscenza del pregresso illecito confessato dalla COGNOME nell’interrogatorio 22.5.2014 del Pubblico Ministero e neppure del perdono di COGNOME (art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. nei soli confronti di RAGIONE_SOCIALE) ». Il motivo è infondato.
2.1 Si premette che la corte territoriale ha respinto l’unico motivo di appello avanzato dagli attori avverso la sentenza di
primo grado, innanzi tutto, sulla base del rilievo della « genericità con cui vengono esposti i profili di colpa attribuibili alle due banche » (con conseguente radicale inammissibilità del gravame, almeno per tale aspetto).
Sotto tale profilo, le censure svolte con il motivo di ricorso in esame sono, a loro volta, generiche e del tutto apodittiche, prive del necessario richiamo, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., allo specifico contenuto degli atti processuali dai quali dovrebbe eventualmente emergere l’erroneità dell’indicato rilievo svolto dai giudici di secondo grado.
2.2 Inoltre, il gravame, per la (sola) parte ritenuta sufficientemente specifica, è stato giudicato infondato, sulla base di un accertamento di fatto relativo all’assenza di un comportamento negligente delle banche in ordine al preteso omesso rilievo del carattere anomalo delle operazioni apparentemente poste in essere dai correntisti, tramite la dipendente NOME COGNOME. La corte territoriale ha, in particolare, osservato che alla COGNOME era stata accordata e addirittura rinnovata (anche dopo un precedente episodio di sottrazione di somme, avvenuto tra il 2007 ed il 2008) piena fiducia da parte del COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE (di cui lo stesso COGNOME era amministratore), i quali le avevano consentito di operare liberamente sui conti correnti di cui erano titolari, onde non vi era motivo, per le banche, di ritenere che le operazioni poste in essere dalla COGNOME fossero di per sé anomale e giustificassero una segnalazione ai correntisti.
2.3 Tanto premesso, in primo luogo si deve osservare che quella della conoscenza o meno, da parte delle banche convenute, della circostanza che il COGNOME aveva già ‘ perdonato ‘ alla COGNOME il precedente episodio di sottrazione di danaro da altri conti bancari costituisce una questione nuova, non presa in esame nella decisione impugnata, che richiederebbe necessariamente accertamenti di fatto (non ammissibili nella
presente sede), ed in relazione alla quale nel ricorso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non è affatto precisato se, ed eventualmente in quale fase processuale, in quali atti difensivi ed in quali esatti termini essa era stata già posta nel corso del giudizio di merito.
Non si tratta, dunque, di un ‘ fatto controverso ‘, non risultando la suddetta questione (posta con il motivo di ricorso in esame) oggetto di discussione nel corso del giudizio di merito, secondo quanto emerge dal ricorso stesso.
2.4 D’altra parte, non si tratta neanche di un ‘ fatto decisivo ‘. L’esclusione di un comportamento negligente delle banche nell’adempiere agli obblighi di protezione dei correntisti e, in particolare, con riguardo al dovere di segnalare eventuali operazioni anomale sui loro conti correnti, costituisce un accertamento di fatto svolto dalla corte territoriale sulla base della complessiva valutazione del materiale probatorio disponibile e sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.
Sotto tale profilo, le circostanze di fatto già richiamate, in ordine alla piena fiducia accordata dagli attori alla COGNOME nella facoltà di operare sui loro conti correnti non sono neanche contestate, essendo sostanzialmente pacifiche (o, quanto meno, accertate dal giudice di primo grado ed effettivamente non oggetto di gravame).
I ricorrenti contestano esclusivamente (ma lo fanno -inammissibilmente -per la prima volta nella presente sede, come già chiarito) che le banche fossero a conoscenza del primo episodio di sottrazione di somme di danaro e del successivo avvenuto ‘ perdono ‘ della dipendente.
Ma l’effettiva ratio decidendi sottesa alla statuizione in contestazione, a ben vedere, non può ravvisarsi esclusivamente nella conoscenza, da parte delle banche, di quel primo episodio e del
successivo ‘ perdono ‘, quanto nella certezza che la COGNOME godeva di piena fiducia da parte dei titolari dei conti correnti, al punto che le era stato consentito di operare liberamente su tali conti, il che escludeva che vi fossero elementi tali da indurre al sospetto che quelle da lei poste in essere costituissero operazioni anomale e, di conseguenza, che vi fossero i presupposti per una segnalazione ai correntisti.
Tale effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata, per un verso, non è censurabile, in quanto essa costituisce un accertamento di fatto adeguatamente motivato, come più sopra chiarito; per altro verso, non è neanche specificamente censurata, in quanto le contestazioni riguardano essenzialmente il solo profilo della conoscenza, da parte delle banche, della vicenda del primo episodio di sottrazione e del conseguente avvenuto ‘ perdono ‘ della dipendente infedele, circostanza che, nell’ottica appena indic ata, non può ritenersi un fatto di per sé decisivo.
Con il secondo motivo si denunzia « Nullità della sentenza per violazione dell’ art. 132 n. 4 del c.p.c. omessa motivazione sul valore giuridico e processuale del comportamento di COGNOME di rinnovo della fiducia alla COGNOME ai fini del venir meno dell’obbligo della banca di segnalare le operazioni anomale (art. 360, primo comma n. 4 c.p.c.) ».
Anche questo motivo è infondato.
Come già chiarito con riguardo al precedente motivo di ricorso, la corte d’appello ha ritenuto che la piena fiducia accordata alla dipendente COGNOME dai correntisti, con riguardo alla possibilità a lei concessa di operare liberamente sui conti correnti bancari di cui erano titolari, escludesse in concreto che le operazioni dalla stessa poste in essere potessero apparire anomale e, quindi, imponessero alle banche stesse una segnalazione ai correntisti.
La motivazione della decisione impugnata, sul punto in contestazione, risulta, dunque, del tutto adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico. Il motivo di ricorso è, per ciò solo, da ritenere infondato, benché esso presenti altresì, almeno in parte, anche un profilo di inammissibilità analogo a quello già rilevato in relazione al motivo precedente, in quanto le censure non sembrano cogliere adeg uatamente l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, ricollegandola esclusivamente alla conoscenza, da parte delle banche, del primo episodio di sottrazione e del conseguente avvenuto ‘ perdono ‘ della dipendente infedele, e non, più in generale, alla piena e totale fiducia e libertà operativa alla stessa accordata, come già si è osservato.
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ art. 91 c.p.c. -violazione del principio della soccombenza, nella parte in cui la sentenza condannato COGNOME NOME a rifondere le spese di lite a Banca Popolare di Milano, nonostante questi non abbia svolto alcuna domanda verso tale parte ».
Il motivo è inammissibile.
Nella sentenza impugnata non vi è alcuna statuizione di condanna del COGNOME a rimborsare le spese di lite in favore della Banca Popolare di Milano, come afferma il ricorrente.
Risulta emessa, in effetti, una condanna al pagamento delle spese in favore di RAGIONE_SOCIALE, società che risulta essersi costituita in grado di appello (a mezzo della mandataria RAGIONE_SOCIALE) « spendendo la propria qualifica di banca ‘cessionaria di crediti di RAGIONE_SOCIALE BPM Spa’ » (così si legge nella sentenza impugnata).
Orbene, è appena il caso di osservare, in proposito, che, trattandosi di una azione risarcitoria di carattere contrattuale svolta dal correntista, l’effettivo soggetto legittimato passivo va individuato esclusivamente nella banca parte del contratto di conto
corrente in relazione al quale era stato deAVV_NOTAIOo l’inadempimento, cioè proprio il RAGIONE_SOCIALE L’indicazione della RAGIONE_SOCIALE, quale «banca cessionaria di crediti di RAGIONE_SOCIALE », non potrebbe, pertanto, in nessun caso ritenersi ragione sufficiente a giustificare una sua legittimazione a partecipare al presente giudizio, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso.
In ogni caso, anche a prescindere da tutto ciò (e considerato che, d’altronde, la questione della legittimazione di RAGIONE_SOCIALE non risulta affrontata, né nella sentenza impugnata, né nel ricorso), sta di fatto che, per quanto gli appellanti avessero evocato RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.A. in grado di appello, quest’ultima società non si era costituita e si era invece costituita RAGIONE_SOCIALE e si tratta certamente di due soggetti differenti, che non possono neanche ritenersi legati da un effettivo rapporto di successione nella titolarità del rapporto controverso.
Di conseguenza, poiché nel motivo di ricorso in esame si fa riferimento ad una pretesa condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, a carico del COGNOME ed a favore di uno di tali soggetti (B.P.M.), senza che, in realtà, vi sia stato rapporto processuale tra di essi, mentre la condanna è intervenuta a favore dell’altro soggetto (RAGIONE_SOCIALE, benché neanche legittimata, in realtà, a partecipare al giudizio), il motivo di ricorso, non potendo esso interpretarsi -a giudizio della Corte, anche in ragione di quanto sin qui osservato -in senso diverso dal suo chiaro contenuto letterale, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché la statuizione di condanna di cui si duole la parte ricorrente in realtà nella sentenza impugnata non esiste affatto.
Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. e dell’ art. 75 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. nella parte in cui la sentenza sancisce la
condanna alle spese in misura superiore a quella indicata dagli appellati vittoriosi ».
Secondo i ricorrenti, la sentenza di condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado sarebbe stata pronunciata per importi superiori a quelli indicati dalle stesse parti appellate nelle loro relative note spese (che si assumono ‘ cumulative ‘) .
Il motivo è inammissibile.
Manca radicalmente, nel ricorso, lo specifico richiamo del contenuto rilevante dei documenti su cui si fondano le censure, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (cioè, le note spese depositate dalle società appellate): non viene chiarito, in particolare, in quali esatti termini erano state formulate le suddette note spese e, in particolare, le richieste di liquidazione in esse contenute, che si assumono di entità inferiore all’importo effettivamente liquidato dalla corte d’appello .
D’altra parte, la controricorrente RAGIONE_SOCIALE contesta l’assunto e, sulla base delle generiche allegazioni di cui al ricorso (tra l’altro, anche in questo caso riferite, per quanto di ragione, alla Banca Popolare di Milano, in favore della quale non risulta emessa alcuna condanna) non è possibile per questa Corte verificare se la sentenza impugnata presenti effettivamente i vizi denunciati.
6. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-