Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1802 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1802 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9066/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME(CODICE_FISCALE) e con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: ;
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ‘ex lege’ in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che li rappresenta e difende;
-resistente- nonché
COGNOME, domiciliat a ‘ex lege’ in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che li rappresenta e difende;
-resistente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di COGNOME n. 852/2021 depositata il 1° ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
In data 26.10.2018, la RAGIONE_SOCIALE elevò -nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE -verbale di contestazione in ordine alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 179, comma 2 , del Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada, per avere il suo dipendente COGNOME NOME circolato, alla guida di un autobus di proprietà RAGIONE_SOCIALEa suddetta società, dalle h. 6.18 alle h. 8.08 senza avere inserito la carta tachigrafa nel tachigrafo digitale.
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, deducendo che il conducente non era riuscito ad inserire la scheda e, a causa RAGIONE_SOCIALE‘anomalia tecnica, aveva compilato la scrittura manuale sostitutiva.
Il Giudice di pace rigettò l’opposizione.
Con sentenza ex art.281 sexies RAGIONE_SOCIALE‘1.10.2021, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE respinse l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, confermando la decisione di primo grado.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE e la Prefettura di RAGIONE_SOCIALE hanno depositato un mero ‘atto di costituzione’.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, per carente o insufficiente motivazione e per omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; si contesta che il Tribunale non abbia pronunciato sull’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cpc, perché il giudice d’appello non avrebbe valutato la mancata corrispondenza tra la norma contestata ed i fatti accaduti, con riferimento all’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 179, comma 2, del Cds, dal momento che il malfunzionamento RAGIONE_SOCIALE‘apparecchio non sarebbe stato imputabile alla società ricorrente; in caso di eventuale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘autista, si sarebbe dovuto applicare il Reg. comunitario n. 1191/69 e la Legge 122/10 (art. 54 ter), che escluderebbero ogni tipo di responsabilità del proprietario del mezzo.
1.1. Il motivo è palesemente infondato.
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda o di eccezione (tra le tante, v. Cass. n.28308/2017).
Nel caso di specie, il Tribunale ha esaminato i motivi di opposizione ed ha ritenuto che il fatto contestato integrasse la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.179, comma 2 , del Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada.
La sentenza si sottrae al vizio di carente motivazione in quanto, ancorché in modo sintetico , consente di seguire l’iter logico giuridico che ha condotto all’affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (Cass. SU n. 8053/2014), né il novellato art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. consente il sindacato di questa Corte per insufficiente motivazione.
La doglianza ex art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. è, altresì, inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348-ter, comma V, c.p.c. (‘ratione temporis’ ancora
applicabile), avendo il Tribunale confermato la sentenza del Giudice di pace sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa medesima motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 179 , comma 2, Cds, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cpc, oltre alla carente e/o insufficiente motivazione ed all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
In particolare, la società ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che non avrebbe valutato la circostanza che l’autobus fosse munito di cronotachigrafo funzionante con le caratteristiche previste dalla normativa vigente, sicché le mancate registrazioni tra le ore 17,29 e le ore 19,08 del 2.3.2018 sarebbero state causate da un momentaneo malfunzionamento RAGIONE_SOCIALE‘apparecchio tachigrafo imprevisto e non risolvibile da parte del conducente né tantomeno da parte RAGIONE_SOCIALE‘azienda.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 , commi nn. 2, 3 e 4 del Reg. CE n. 561/2006, in relazione all’art. 360 , n. 3 e n. 5, cpc, per carente e/o insufficiente motivazione, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perché il REG. CE n. 561/2006, all’art.10, comma 3, non prevederebbe l’automatica responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘azienda in caso di responsabilità del conducente per non aver rispettato le direttive dalla stessa impartite al riguardo.
Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc, per mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti ed articolati nel giudizio di primo grado e reiterati nel giudizio d’appello.
I citati motivi (dal secondo al quarto) – che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente – sono infondati.
L’art. 179, comma 2, del Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada, nella versione ratione temporis applicabile, così recita: ‘chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 849 a € 3.396′.
E’ opportuno premettere che, in tema di violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sui cronotachigrafi, l’art. 174, comma 4, del Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada opera un rinvio formale alle fonti eurounitarie sicché le violazioni del Regolamento CE n. 561/2006, sia in materia di tutela di lavoratori addetto all’autotrasporto, sia in materia di sicurezza stradale , rilevano come infrazioni del Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada, con la conseguente applicabilità RAGIONE_SOCIALEa relativa disciplina (Cass. n. 22896/2019; Cass. n. 21062/2014).
L’art. 10 del Regolamento precisa che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti.
Il citato art. 174 del Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada prevede per i datori di lavoro dei conducenti, sia una responsabilità per fatto proprio derivante dall’inadempimento degli obblighi gravanti direttamente sugli stessi, sia una responsabilità solidale per le violazioni commesse dai propri dipendenti.
La previsione di una responsabilità per fatto proprio dei datori di lavoro dei conducenti (per inadempimento degli obblighi gravanti direttamente sugli stessi), sancita dalla norma in esame, la quale va ad aggiungersi a quella solidale per le violazioni commesse dai propri
dipendenti, deriva direttamente dalle prescrizioni contenute nel Regolamento in esame, di cui la norma costituisce attuazione, il quale risponde alla finalità di soddisfare al contempo le esigenze di protezione del lavoratore dipendente e, indirettamente, di garantire la sicurezza dei trasporti, analogamente a quanto accade per gli obblighi posti a carico dei conducenti, che, pur miranti alla sicurezza dei trasporti, proteggono anche l’attività lavorativa dei conducenti medesimi (cfr. Cass. n. 20364/2024, non mass., in motivazione; sulla distinzione tra responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘impresa per fatto proprio e in via solidale vedi, ad es., Cass. n. 22896/2018 e Cass. n. 13364/2003).
Tali finalità si desumono dai Considerando del Regolamento, che nel voler garantire regole comuni in materia di responsabilità RAGIONE_SOCIALEe imprese di trasporto e dei conducenti in caso di violazione del Regolamento stesso, si propongono di armonizzare le condizioni di concorrenza tra i modi di trasporto terrestre, in particolare nel settore dei trasporti su strada, e di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale RAGIONE_SOCIALEe persone che lavorano in questo campo.
Tali scopi vengono perseguiti, in particolare, attraverso l’obbligo di dotare i veicoli utilizzati principalmente per il trasporto stradale di un tachigrafo omologato, che può essere utilizzato per monitorare il rispetto dei tempi di guida e di riposo da parte dei conducenti (CGUE 9/9/2021, in causa C-906/19, F.O. , punto 34; CGUE, 2.3.2017, Casa Noastra, in causa C-245/15, punto 28 con riferimenti giurisprudenziali).
In questo contesto si inseriscono gli obblighi gravanti sulle imprese di trasporto, le quali sono tenute non solo a dotare i veicoli di tachigrafo, del cui buon funzionamento sono responsabili unitamente ai conducenti, e a garantirne, sempre assieme a questi ultimi, il buon uso se digitali e il buon funzionamento se analogici, oltre a dover fare
buon uso rispettivamente RAGIONE_SOCIALEe carte del conducente e dei fogli di registrazione (art. 32), ma anche ad organizzare “l’attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento, a fornire ad essi “le opportune istruzioni”, ad effettuare “controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del Regolamento” ed a garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, digitali o analogici, ad effettuare controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e a non fornire ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare un uso improprio dei tachigrafi (art. 33) (CGUE, 26/9/2019, in causa C600/18, RAGIONE_SOCIALE, punti 3 e 4).
Questa Corte (Cass. n. 10327/2020, non mass.) ha affermato che l’art. 10, pa.r 2, del Regolamento n. 561/2002 individua una condotta illecita RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore, collocata nel capo III dedicato alla responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘impresa di trasporto, e una condotta del conducente, collocata, quanto alle regole relative ai periodi di riposo, nel capo II, e che il legislatore nazionale ha individuato, all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 174, illeciti e sanzioni riguardanti direttamente il conducente rispetto alle quali l’impresa è obbligata in solido e una fattispecie (quella del comma 9, ora 14) che vede come soggetto attivo esclusivamente l’imprenditore.
Ne deriva che le posizioni del proprietario e del conducente del veicolo cui sia stata contestata l’infrazione prevista dall’art. 179 C.d.S., di mettere in circolazione (comma 3) e di circolare con un veicolo avente il cronotachigrafo non funzionante (comma 2) sono posizioni distinte, contestate a titolo di concorso di persone ai sensi
RAGIONE_SOCIALEa L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 5 e non già di responsabilità solidale ai sensi del successivo art. 6 (v. Cass. n. 21000/2004).
In relazione alla fattispecie prevista dall’art. 179 C.d.S., sussiste la colpa del titolare RAGIONE_SOCIALEa licenza o RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione al trasporto di cose se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante, perché il titolare RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge ovvero se il fatto che ha reso non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel corso RAGIONE_SOCIALEa circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo rimproverabile al titolare (così Cass. n. 12244/2003).
E’ stato, infatti, ritenuto, in relazione alla fattispecie prevista dall’art. 179 del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, che sanziona il titolare RAGIONE_SOCIALEa licenza o RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione al trasporto di cose il quale mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, la circostanza che il cronotachigrafo non sia stato manomesso e che il guasto sia dovuto al caso fortuito non è sufficiente a dimostrare l’assenza RAGIONE_SOCIALEa colpa, ben potendo sussistere l’elemento psicologico RAGIONE_SOCIALE‘illecito per il solo fatto che il conducente, pur essendo o dovendo essere consapevole RAGIONE_SOCIALE‘avaria facendo uso RAGIONE_SOCIALE‘ordinaria diligenza, abbia ugualmente deciso di mettersi alla guida del mezzo (v. Cass. n. 7397/2023; Cass. n. 19586/2009; Cass. n. 12244/2003).
L’ignoranza incolpevole è configurabile solo ove si dimostri il rispetto RAGIONE_SOCIALE‘ordinaria diligenza consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione (Cass. n. 13165/2002).
Va, infine, ribadito che in tema di sanzioni amministrative, ai sensi RAGIONE_SOCIALE0art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689/1981, è richiesta la coscienza e volontà
RAGIONE_SOCIALEa condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest’ultimo l’onere di provare di aver agito senza colpa (Cass. n. 13610/2010; Cass. n. 15580/2006; Cass. n. 5426/2006).
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che in data 26.10.2018, il veicolo di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE aveva circolato, dalle h. 6.18 alle h.8.08, senza che fosse stata inserita la carta tachigrafa nel tachigrafo digitale e, a fronte di tale accertamento, la RAGIONE_SOCIALE non ha offerto elementi idonei a provare in concreto l’assenza di colpa ovvero il caso fortuito o la forza maggiore.
La società ricorrente non ha nemmeno allegato le possibili ragioni del supposto malfunzionamento temporaneo, né che il guasto si fosse risolto da sé o si fosse presentato in altre occasioni, sì da rendere giustificabile la scrittura manuale sostitutiva.
Con motivazione sintetica ma sufficiente, il Tribunale ha ritenuto che la società ricorrente non avesse nemmeno ipotizzato le ragioni di un’ipotetica registrazione anomala, restando la difesa limitata al piano RAGIONE_SOCIALEe mere asserzioni.
E’ mancata la prova, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE , di aver vigilato sul fatto che il veicolo fosse stato messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge, che il cronotachigrafo fosse funzionante e che la circostanza che aveva reso non funzionante il cronotachigrafo si fosse verificata durante la circolazione per fatto a lei non imputabile.
La prova orale articolata era irrilevante in virtù RAGIONE_SOCIALEe univoche risultanze degli accertamenti degli agenti verbalizzanti, essendo i capitoli di prova riportati nella censura riferite a circostanze pacificamente escluse dagli esiti di detti accertamenti, dai quali era
emerso che con riferimento all’intervallo oggetto di controllo – la carta tachigrafa non era inserita.
6. In definitiva, per le argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese avendo il RAGIONE_SOCIALE e la Prefettura di RAGIONE_SOCIALE depositato soltanto un mero ‘atto di costituzione’ (ai fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione) .
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 -quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1-bis, del DPR n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 -quater del DPR n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione