Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24097 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24097 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 492/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dal l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1071/2023 depositata il 15/5/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato quanto segue.
NOME COGNOME conveniva davanti al Tribunale di Rovigo l’avv. NOME COGNOME per ottenerne il risarcimento dei danni da responsabilità professionale nella misura di euro 71.077,05. Ciò perché lo aveva difeso nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da NOME COGNOME, titolare di ditta individuale, riguardante il pagamento di euro 33.189 per l’installazione di un impianto di riscaldamento in un suo capannone industriale, e non era stato però presente all’udienza di prima comparizione, il che avrebbe causato, secondo l’attore, la concessione a controparte dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e il rinvio alla precisazione delle conclusioni senza assegnazione dei termini di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c.; l’attore avrebbe pertanto subito due esecuzioni (l’una immobiliare e l’altra mobiliare) e la causa si era poi conclusa con una transazione sortita da un ulteriore accertamento tecnico che aveva accertato l’esistenza di vizi nell’impianto.
Cortelazzo chiedeva anche la risoluzione del contratto di mandato per inadempimento o inesatto adempimento, e indicava specifiche voci di danno.
Il COGNOME resisteva e otteneva di chiamare a manleva la sua compagnia assicuratrice, Allianz S.p.A.RAGIONE_SOCIALE che pure si costituiva resistendo.
Il Tribunale, con sentenza n. 152/2021, rigettava, ritenendo non provato in termini probabilistici il nesso causale tra la condotta negligente del Russello (la mancata comparizione alla prima udienza) e il danno che sarebbe stato patito dal Cortelazzo.
Il COGNOME proponeva appello, cui si costituiva resistendo NOME COGNOME, erede di NOME COGNOME, deceduto nelle more. Si costituiva anche Allianz, pure resistendo.
La Corte d’appello di Venezia rigettava con sentenza n. 1071/2023.
Il COGNOME ha presentato ricorso, composto di due motivi, illustrati anche con memoria. Nessuna delle controparti si è difesa.
Considerato quanto segue.
1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 112, 115, 116 e 132 n.4 c.p.c. per omesso esame e motivazione meramente apparente; in subordine, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2236 e 1176 c.c.
1.1 Il motivo è assai ampio (occupa le pagine 7-29 del ricorso).
In sintesi, si censura il giudice d’appello perché avrebbe fornito una motivazione apparente laddove esclude che la mancata comparizione in prima udienza del Russello abbia causato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e il rinvio alla precisazione delle conclusioni senza il rilascio dei termini ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., l’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c. così essendo stata esiziale per il ricorrente; e si argomenta sulle pregiudizievoli conseguenze che il ricorrente appunto ne avrebbe patito.
Si lamenta inoltre la sussistenza di motivazione apparente anche per il rigetto della ‘domanda di rimborso’ di quanto versato come compenso al Russello, in base all’apodittico asserto che la revoca del mandato sarebbe avvenuta quando l’avvocato ‘già aveva svolto la fase di studio’, non tenendo in conto la giurisprudenza per cui l’inadempimento dell’avvocato che causa la definitiva perdita del diritto del suo assistito rende inutile l’anteriore attività difensiva, onde non è dovuto alcun compenso al professionista, che invece deve rispondere dei cagionati danni (Cass. ord. 24519/2018).
Pertanto, si censura in primis la motivazione della sentenza ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. poiché apparente, e in subordine, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. , si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, secondo comma, e 2236 c.c.
Inoltre ‘COGNOME, né prima dell’udienza …, né dopo la concessione della provvisoria esecutorietà …, ha fornito indicazioni al proprio assistito sulle modalità con le quali il predetto avrebbe dovuto operare, e quali passi processuali … per fare emergere la responsabilità dell’opposto’.
1.2 Il motivo, in realtà, da un lato è qualificabile come denuncia di preteso vizio motivazionale ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., doglianza che risulta palesemente infondata visto l’apparato motivazionale della sentenza; dall’altro lato, riconduce la censura all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., ma per quest’ultima la sostanza qui è in realtà fattuale, onde incorre ictu oculi nell’inammissibilità.
Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 112 e 132 n.4 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per motivazione apparente.
2.1 Riguardo al secondo motivo d’appello – secondo il quale sarebbero state troppo gravose le spese processuali quantificate applicando i valori medi dello scaglione di valore ricorrente, aggiungendo pure il rilievo che la difesa della compagnia assicuratrice si era ‘incentrata per lo più su aspetti legati all’operatività della polizza’, riportandosi per le questioni di merito alle difese del convenuto -, la Corte territoriale avrebbe offerto una motivazione apparente, e avrebbe comunque violato la corrispondenza chiesto/pronunciato quanto alle spese della compagnia assicuratrice.
2.2 In relazione alla questione posta con il motivo all’esame, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, il giudice deve solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa soltanto
allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. n. 89 del 7/01/2021; Cass. n. 19989 del 13/07/2021; Cass. n. 14198 del 5/05/2022).
Il primo giudice non ha violato i limiti di legge nella quantificazione delle spese e il giudice d’appello , nel rigettare il motivo di gravame proposto al riguardo, con motivazione non apparente, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, aggiunge poi che l’applicazione dei valori medi era ‘quantificazione … congrua , non solo in relazione all scaglione di valore, ma anche in considerazione del pregio dell’opera prestata, tenuto conto della necessità di ripercorrere ogni passaggio della vicenda presupposta ed analizzare partitamente le singole voci di danno oggetto della domanda ‘.
Inoltre, il primo giudice non ha espressamente trattato la posizione di Allianz in assenza di responsabilità del convenuto se non ai fini del riparto delle spese (v. sentenza di primo grado pag. 12), ma è evidente che il giudice d’appello ha inteso il motivo correttamente -come denuncia di violazione della normativa attinente alla quantificazione delle spese, e l’ha totalmente disattesa con la motivazione sopra riportata, chiaramente riferita anche alla posizione della società assicuratrice.
2.3 Il motivo, pertanto, merita rigetto.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, le controparti non essendosi difese.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 13 marzo 2025