Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18587 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26329-2020 proposto da:
COGNOME NOME, in proprio;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 2420/2020 del TRIBUNALE DI BOLZANO del 9/9/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 4/6/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME ha chiesto l ‘ ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione per la somma di €. 120.439,77, oltre accessori e interessi, in ragione del credito maturato quale corrispettivo per le prestazioni professionali svolte dallo stesso, in qualità di avvocato, in favore della società poi fallita.
1.2. Il giudice delegato ha respinto la domanda di ammissione per la ‘ mancata diligenza, prudenza e perizia professionale nell ‘ espletamento dell ‘ attività svolta ‘ per conto della società.
1.3. NOME COGNOME ha proposto opposizione allo stato passivo che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha pressoché integralmente rigettato.
1.4. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che, ‘ di fronte … alle precise contestazione di parte opposta in ordine al mancato adempimento dei suoi obblighi di diligenza quale advisor legale della società poi fallita, nella fase della procedura concordataria ‘, l’ opponente non aveva fornito la prova, cui è onerato, del proprio adempimento, non avendo dimostrato, specie a fronte della dichiarazione d ‘ inammissibilità della domanda di ammissione al concordato decisa dal tribunale, di aver svolto tutta l ‘ attività che dallo stesso, quale professionista di media diligenza, si poteva ex ante ragionevolmente esigere.
1.5. Il professionista, infatti, ha osservato il decreto, nonostante l ‘ invito del tribunale, il quale aveva ‘ rilevato … che non è chiaro se nel piano si sia tenuto conto degli interessi che maturano sui crediti privilegiati, in particolare su quelli ipotecari sino alla vendita dei beni ‘ in ragione degli artt. 168 e 55 l.fall., ‘ ha ritenuto di insistere in una strategia che riteneva, in sostanza, non necessaria l ‘ indicazione degli interessi ‘, senza tener conto che, al contrario, l ‘ art. 169 l.fall., facendo rinvio all ‘ art. 55 l.fall., impone il conteggio, per tutti i crediti privilegiati esposti, come quelli previdenziali e tributari nonché quelli verso i dipendenti, i professionisti e gli artigiani, degli interessi maturati, tanto più in un caso, come quello in esame, in cui il pagamento dei creditori privilegiati doveva avvenire a seguito della vendita dei beni.
1.6. Del resto, ha aggiunto il tribunale, ‘se anche il legale riteneva che nel caso concreto non doveva tenersi conto degli interessi ‘ o che ‘ gli stessi dovevano … ritenersi rinunciat (i) dalle Banche’, avrebbe nondimeno dovuto ‘ integrare, per mero tuziorismo, data la segnalazione del Tribunale, il piano proposto, da un lato assicurandosi della effettiva e regolare rinuncia delle Banche ‘, con il deposito della ‘documentazione dalla quale emergesse chiaramente la rinuncia delle stesse ‘, non essendo a tal fine sufficienti le e-mail prodotte in mancanza di una ‘ dichiarazione di rinuncia formale effettuata dall ‘ organo bancario competente, ancor meno per quanto riguarda specificamente gli interessi ‘, e ‘ dall ‘ altro tenendo conto degli interessi per gli altri creditori privilegiati, ovvero almeno in grado di fornire tali informazioni in sede di udienza ‘ , non potendo ragionevolmente attendersi l ‘ assegnazione di un ulteriore termine al fine di porre eventualmente rimedio alla questione cui il tribunale aveva già in precedenza accennato.
1.7. Si tratta, in effetti, di un comportamento che deve ritenersi esigibile, secondo la media diligenza professionale, a prescindere dalla risoluzione della questione di diritto, avendo il professionista l ‘ obbligo di ‘ adottare … nell’ espletamento dell ‘ incarico e nell ‘ interesse del suo mandante, tutti quegli accorgimenti che si possono ragionevolmente da lui richiedere ‘, come, in particolare, quelli corrispondenti alle indicazioni date dal tribunale che decide sull ‘ ammissibilità del concordato richiesto.
1.8. Il comportamento inadempiente addebitato al professionista non attiene, pertanto, soltanto all ‘ imperizia nell ‘applicazione di norme giuridiche sostanziali ma anche ‘ alla mancata diligenza nell ‘ aver predisposto tutto quanto necessario all ‘ accoglimento del piano ‘ dando diligentemente esecuzione
all ‘ invito in tal senso del tribunale, specie se si considera, come ha eccepito il RAGIONE_SOCIALE, che, a fronte dell ” incapienza dei beni vincolati alla garanzia ‘, era preliminarmente necessario procedere alla ‘ stima del credito ipotecario complessivo vantato dal creditore, comprensivo di capitale e di interessi, i quali devono essere indicati e calcolati secondo la legge, mentre l ‘ incapienza del bene ipotecato potrebbe comportare semplicemente che la parte capiente del credito venga ‘ degradata ‘ a chirografo, andando così ad incrementare il fabbisogno del concordato, relativo alla massa che deve essere soddisfatta obbligatoriamente almeno al 20%’.
1.9. Il professionista istante, al contrario, all ‘ udienza del 16/4/2020, fissata proprio per ‘sentire la ricorrente, l’ advisor legale e l ‘attestatore’ , anziché fornire i necessari chiarimenti, si è limitato a richiedere, attraverso un sostituto, un termine ‘ per modificare il piano e la proposta tenendo conto degli interessi privilegiati ‘ , pur trattandosi di una questione che doveva essere affrontata in quella udienza.
1.10. L ‘ opponente, inoltre, ha aggiunto il tribunale, non ha provato, a fronte dei rilievi espressi dal tribunale in ordine alla mancata chiarezza del piano proposto, di aver fatto quanto da lui esigibile ‘ per ovviare alla problematica ‘ relativa alle ‘ modalità di adempimento della proposta concordataria ‘, non emergendo, in effetti, dai documenti cui l ‘opponente rinvia ‘ i tempi di adempimento previsti ‘ ‘ in modo completo e comprensibile ‘ , laddove, per contro, l ‘ art. 161, comma 2°, lett. 3, l.fall., richiede la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
1.11. Il tribunale, quindi, dopo aver affermato che ‘ il comportamento dell ‘opponente non può considerarsi … corrispondente agli obblighi di diligenza professionale su di lui
gravanti ‘ e che ‘ tale comportamento negligente non può che aver determinato in modo decisivo la mancata ammissione della proposta ‘, ha ritenuto, in definitiva, che, a fronte di un inadempimento grave e rilevante, l ‘ eccezione formulata dall ‘ opposto a norma dell ‘ art. 1460 c.c. doveva ritenersi fondata e che il RAGIONE_SOCIALE poteva, pertanto, legittimamente rifiutarsi di pagare il compenso richiesto.
1.12. Il tribunale, quindi, ammesso l ‘ opponente al passivo in prededuzione per la somma corrispondente alle spese vive e alle spese anticipate, ha, per il resto, rigettato l ‘ opposizione proposta ed ha, per l ‘ effetto, condannato l ‘ opponente, in ragione della maggiore soccombenza dello stesso, al pagamento delle spese del giudizio.
1.13. NOME COGNOME, con ricorso notificato l ‘ 8/10/2020, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del decreto.
1.14. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso notificato il 16/11/2020 e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 169, 55, 54 e 177, comma 3°, l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il piano predisposto dall ‘ opponente non aveva tenuto conto degli interessi sui crediti privilegiati, senza, tuttavia, considerare che: -‘ i beni sui quali i creditori privilegiati avrebbero potuto far valere il loro diritto di prelazione non erano capienti neppure per soddisfare integralmente i crediti medesimi in linea capitale ‘ ; -tali crediti, pertanto, erano degradati, a norma dell ‘ art. 160, comma 2°, l.fall., a creditori chirografari; – a nessuno di loro spettava, quindi, al pari di ogni altro creditore chirografario,
spettava il diritto di percepire gli interessi; – le banche, del resto, limitatamente ai crediti ipotecari delle stesse, come risulta dai documenti prodotti in giudizio, ‘ avevano espressamente accettato la proposta … che non prevedeva il riconoscimento di alcun interesse, bensì la semplice soddisfazione parziale del credito in linea capitale e il trattamento della restante parte alla stregua di un qualsiasi credito chirografario ‘ ; – il conteggio degli interessi sui crediti privilegiati, peraltro, oltre ad essere nella specie privo di utilità attesa l ‘ insufficienza dei beni a consentirne il pagamento anche per il solo capitale, non costituisce una condizione d ‘ ammissibilità della domanda di concordato per cui l ‘ omesso conteggio degli stessi non può essere contestato all ‘ opponente come inadempimento ai suoi obblighi professionali.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 1350 e 1324 c.c. nonché degli artt. da 2203 a 2213 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l ‘ opponente non si era assicurato, ai fini dell ‘ ammissibilità della proposta di concordato, dell ‘ effettiva e regolare rinuncia delle banche al pagamento degli interessi, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, i documenti prodotti in giudizio dimostravano senz ‘ altro il consenso inequivocamente espresso dalle banche con ipoteca consolidata al piano di concordato presentato dalla società poi fallita e, quindi, l ‘ adesione delle stesse, attraverso i funzionari preposti agli uffici competenti alla gestione dei crediti deteriorati, al soddisfacimento parziale dei rispettivi crediti in linea capitale e alla degradazione a chirografo del capitale residuo e degli interessi.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell ‘ art. 161 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c.,
ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il piano proposto non indicava per tutti i creditori privilegiati i tempi preventivati di pagamento ed ha, per l ‘ effetto, escluso che il piano proposto era stato redatto con la chiarezza imposta dall ‘ art. 161, comma 2°, l.fall., senza, tuttavia, considerare che, al contrario, ‘ i tempi preventivati di pagamento dei creditori privilegiati ‘ nonché, più in generale ‘i tempi di adempimento previsti ‘ sono pienamente ricavabili dalla lettura del piano e della proposta.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame del piano e della proposta concordatari, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il piano proposto non indicava per tutti i creditori privilegiati i tempi preventivati di pagamento, omettendo, tuttavia, di considerare che, come emerge dalla proposta di concordato, ‘ tutti i creditori privilegiati sono stati degradati, parzialmente o totalmente, a creditori chirografari ‘, per cui non ha alcun senso lamentare l ‘ omessa indicazione dei tempi preventivati di pagamento per i creditori privilegiati, e che la proposta indica espressamente le tempistiche di soddisfacimento, sia dei dipendenti (unici creditori privilegiati ad essere soddisfatti al 100%) sia dei creditori ipotecari, in ragione dei tempi di dismissione dei beni mobili e dei beni immobili gravati dalle ipoteche delle banche.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la falsa applicazione dell ‘ art. 1460 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l ‘ opponente non avesse adempiuto con la dovuta diligenza alla propria obbligazione professionale, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, il mancato conteggio degli interessi sui crediti privilegiati non è stato il frutto di
dimenticanza, leggerezza o superficialità ma di una decisione ragionatamente assunta sulla base del rilievo per cui gli interessi non devono essere conteggiati se si tratta di crediti privilegiati incapienti e, come tali, degradati a chirografari.
2.6. Il primo, il secondo ed il quinto motivo sono infondati, con assorbimento del terzo e del quarto.
2.7. Questa Corte, infatti, ha di recente affermato (Cass. n. 35489 del 2023, in motiv.) che: -l ‘ eccezione d ‘ inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto in quanto la gravità (e, a fortiori , la dannosità) dell ‘ inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione dello stesso (e per l ‘ azione di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati) e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, e cioè lo scioglimento del rapporto contrattuale, mentre l ‘ eccezione d ‘ inadempimento, che può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, si limita a consentire alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere in favore dell ‘ altro contraente che già non ha adempiuto (o ha adempiuto inesattamente) la propria obbligazione (cfr. Cass. n. 12719 del 2021); – il curatore del fallimento della società committente è legittimato a sollevare, nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito vantato dal professionista al compenso asseritamente maturato, l ‘ eccezione d ‘ inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, con il (solo) onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione, ad opera del contraente in bonis , della prestazione o l ‘ incompleto adempimento da parte dello stesso: restando, per contro, a carico di quest ‘ ultimo (al di fuori di un ‘ obbligazione di risultato,
pari al successo pieno della procedura), l ‘ onere di dimostrare l ‘ esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l ‘ imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell ‘ evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento (Cass. SU n. 42093 del 2021); – il credito del professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti per accedere alla procedura di concordato preventivo, può essere, di conseguenza, escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, ove, sulla base delle prove raccolte il giudizio, si accerti, com ‘ è accaduto nel caso in esame, l ‘ inadempimento dell ‘ istante alle obbligazioni assunte (Cass. SU n. 42093 del 2021, in motiv.; conf., Cass. n. 36319 del 2022).
2.8. Non può dubitarsi, in effetti, che tanto il commercialista, quanto l ‘ avvocato, dopo aver accettato l ‘ incarico di predisporre e/o di patrocinare una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, con i relativi allegati documentali, hanno l ‘ obbligo, al pari dell’attestatore, di eseguire la corrispondente prestazione professionale con la diligenza richiesta, a norma dell ‘ art. 1176, comma 2°, c.c., dalla natura dell ‘ incarico assunto, vale a dire, tra l ‘ altro, con la redazione di una proposta di concordato che, dovendo essere funzionale al conseguimento del risultato perseguito dal debitore, e cioè l ‘ ammissione al concordato preventivo, l ‘ approvazione della proposta da parte dei creditori e l ‘ omologazione della stessa da parte del tribunale, sia, quanto meno, rispettosa, nella forma e nel contenuto, delle norme giuridiche inderogabili a tal fine previste dalla legge (cfr. Cass.
n. 11522 del 2020): a partire da quella che impone al debitore proponente (oltre che di indicare analiticamente le modalità e i tempi di adempimento della proposta e le utilità specificamente individuate ed economicamente valutabili assicurate a ciascun creditore: art. 161, comma 2, lett. e, l.fall.) di assicurare ai creditori (come, in effetti, è stato poi espressamente stabilito dall ‘ art. 4, comma 2, lett. a, c.c.i.) le informazioni che consentano agli stessi di acquisire l ‘ adeguata conoscenza di tutti gli elementi necessari per decidere, con piena e puntuale consapevolezza della situazione patrimoniale del debitore, quale scelta da assumere nei confronti della proposta di concordato.
2.9. Ne consegue che l ‘ indicazione nella domanda o nel piano – per l’ imperizia conseguente alla violazione delle norme giuridiche che inderogabilmente stabiliscono i requisiti di formacontenuto del ricorso introduttivo del procedimento (art. 160 l.fall.) e degli atti processuali successivi (art. 172, comma 2°, in fine, l.fall.) nonché della sussistenza e della completezza dei documenti che ne sono i necessari allegati (art. 161 l.fall.), oppure per la negligenza corrispondente alla mancata verifica della correttezza tecnica dei valori esposti in ordine all ‘ attivo disponibile e/o al passivo da soddisfare – di dati patrimoniali incompleti, errati o inattendibili (cfr. Cass. n. 36319 del 2022, in motiv.), che potrebbero indurre i creditori a ritenere l ‘ inesistenza di alternative e migliori possibilità di realizzo in realtà sussistenti, integra, evidentemente, il colpevole inadempimento del professionista agli obblighi contrattualmente assunti verso il committente poi fallito.
2.10. Si tratta, in effetti, di una prestazione che, nella misura in dà luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura e rischia in quanto tale di determinare, di volta in volta, la mancata ammissione, la revoca dell’ammissione
ovvero il rigetto dell’omologazione (cfr. Cass. n. 17106 del 2023), già ex ante (e quindi a prescindere alla verificazione concreta dell’esito infausto della procedura) non è funzionale, in relazione alla natura e alle caratteristiche del procedimento giudiziale in cui la stessa è stata eseguita, al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente , e cioè l’ammissione e l’omologazione del concordato preventivo richiesto.
2.11. Il decreto impugnato si è senz ‘ altro attenuto ai principi esposti.
2.12. Il tribunale ha, in effetti, ritenuto che, a fronte dell ‘ eccezione d ‘ inadempimento sollevata dal RAGIONE_SOCIALE ed alle ‘ precise contestazione di parte opposta in ordine al mancato adempimento dei suoi obblighi di diligenza quale advisor legale della società poi fallita, nella fase della procedura concordataria ‘, l’ opponente non aveva fornito la prova, cui è onerato, del proprio adempimento, non avendo dimostrato, a fronte della dichiarazione d ‘ inammissibilità della domanda di ammissione al concordato decisa dal tribunale, di aver eseguito la sua prestazione professionale con la diligenza richiesta dall ‘ art. 1176, comma 2°, c.c..
2.13. Il professionista, infatti, ha osservato il decreto, nonostante l ‘invito del tribunale, il quale aveva ‘ rilevato … che non è chiaro se nel piano si sia tenuto conto degli interessi che maturano sui crediti privilegiati, in particolare su quelli ipotecari sino alla vendita dei beni ‘ in ragione degli artt. 168 e 55 l.fall., ‘ ha ritenuto di insistere in una strategia che riteneva, in sostanza, non necessaria l ‘ indicazione degli interessi ‘, senza considerare che, al contrario, l ‘ art. 169 l.fall., facendo rinvio all ‘ art. 55 l.fall., impone il conteggio degli interessi per tutti i crediti privilegiati esposti nel piano (come quelli previdenziali e tributari e quelli verso i dipendenti, i professionisti e gli
artigiani), tanto più in un caso, come quello in esame, in cui il pagamento dei creditori privilegiati doveva avvenire a seguito della vendita dei beni ceduti.
2.14. Tali statuizioni, insindacabili in relazione agli apprezzamenti in fatto sui quali risultano fondate, peraltro neppure specificamente censurate per il mancato esame di fatti decisivi emergenti dagli atti del giudizio, sono, sul piano giuridico, senz ‘ altro corrette.
2.15. Se, in effetti, è vero che, a norma dell ‘ art. 160, comma 2°, l.fall., ‘ la proposta ‘ (di concordato preventivo) ‘ può prevedere ‘, com’è accaduto nel caso in esame, ‘ che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista … ‘, è anche vero, tuttavia, che: -‘ i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell ‘ articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito ‘ (art. 177, comma 3°, l.fall.); -‘i n ogni caso la proposta di concordato ‘, a meno che non si tratti di concordato con continuità aziendale di cui all ‘ art. 186 -bis, ‘deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell ‘ ammontare dei crediti chirografari’ (art. 160, ult.comma, l.fall.).
2.16. La ‘ parte residua ‘ (e cioè incapiente) del credito vantato dal creditore garantito da privilegio, pegno o ipoteca, così come calcolato (ai fini dell ‘ estensione del diritto di prelazione) a norma degli artt. 169, comma 1°, 55, comma 1°, e 54, comma 3°, l.fall., e cioè comprensivo (con riferimento alla
data di presentazione della domanda di concordato) della somma dovuta a titolo di ‘ capitale ‘ nonché degli ‘ interessi ‘ maturati nella misura e per il tempo previsti dagli artt. 2749 (se si tratta di credito garantito da privilegio), 2788 (se si tratta di credito garantito da pegno) e 2855 c.c. (se si tratta di credito garantito da ipoteca), dunque, come correttamente eccepito dal RAGIONE_SOCIALE, per un verso, risulta ai fini del concorso equiparata ad un credito chirografario, e, per altro verso, dev ‘ essere, come tale, soddisfatta con il pagamento di almeno il 20% del relativo ammontare.
2.17. E ‘ vero, dunque, che le obbligazioni inerenti all ‘ esercizio di un ‘ attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l ‘ incarico, s ‘ impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo, e che l ‘ inadempimento del professionista non può essere, pertanto, desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile perseguito dal cliente, dovendo essere, piuttosto, valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell ‘ attività professionale ed, in particolare, al dovere di diligenza professionale fissato dall ‘ art. 1176, comma 2°, c.c..
2.18. Non è men vero, tuttavia, che la scelta di una determinata strategia processuale (ancorché, in ipotesi, consapevolmente assunta) può integrare l ‘ inadempimento del professionista verso il cliente tutte le volte in cui, come detto, in relazione alla natura e alle caratteristiche del procedimento giudiziale in cui la prestazione del professionista dev ‘ essere svolta e all ‘ interesse del cliente alla relativa esecuzione con i relativi oneri, il giudice di merito abbia, avendo riguardo alla situazione ex ante (e non, ex post , all ‘ esito del giudizio), accertato (com ‘ è, in effetti, accaduto nel caso in esame)
l ‘ inadeguatezza della prestazione in concreto svolta rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente così come (implicitamente o esplicitamente) dedotto nel contratto di prestazione d’opera professionale (cfr. Cass. n. 30169 del 2018; Cass. n. 11906 del 2016).
2.19. Il diritto del professionista al compenso, invero, se non implica il raggiungimento del risultato programmato con il conferimento del relativo incarico, richiede che il giudice di merito accerti, in fatto, la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni svolte a conseguire tale risultato, essendo, in effetti, evidente che, in difetto, non potrebbe neppure parlarsi di atto di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dallo stesso (cfr. Cass. n. 36071 del 2022, in motiv.): e ciò, si noti, a prescindere dalla sussistenza di una responsabilità contrattuale del professionista a tal fine incaricato, che presuppone il danno al cliente, e alla sua limitazione, a fronte dell’azione risarcitoria ad opera di quest’ultimo, al dolo o alla grave colpa nel caso in cui la prestazione implichi, come prevede l’art. 2236 c.c., la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (la cui sussistenza, peraltro, nel caso della prestazione professionale come quella affidata al ricorrente, deve essere dedotta e provata in giudizio dallo stesso, non potendosi in materia predicare alcun automatismo: Cass. n. 27759 del 2018, in motiv.).
2.20. Il mancato o inesatto adempimento da parte del professionista all ‘ obbligo di dare esecuzione all ‘ incarico ricevuto con la diligenza necessaria in relazione alla natura dell ‘ opera affidatagli e a tutte le circostanze del caso, ove sia stato idoneo ad incidere sugli interessi del cliente (com ‘ è accaduto nel caso in esame, nel quale la società committente non ha conseguito il risultato evidentemente perseguito, e cioè l ‘ omologazione del
concordato preventivo proposto e, prima ancora, l ‘ ammissione a tale procedura), consente a quest ‘ ultimo (ovvero, in caso di fallimento, al suo curatore) di sollevare, ai sensi dell ‘ art. 1460 c.c., l ‘ eccezione d ‘ inadempimento e, quindi, di rifiutare legittimamente il pagamento (o l ‘ ammissione al passivo del credito al) relativo compenso, non potendosi di certo ritenere contrario a buona fede l ‘ esercizio del potere di autotutela ove sia stata pregiudicata (con la presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo che, in quanto priva della corretta indicazione dell ‘ effettivo fabbisogno concordatario, era inevitabilmente destinata, prima o poi, ad essere rigettata) qualsivoglia possibilità di esito positivo dell ‘ iniziativa intrapresa (cfr. Cass. n. 11304 del 2012; Cass. n. 25894 del 2016).
2.21. Secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, invero, in tema di concordato preventivo, anche nella vigenza della nuova disciplina prevista dal d.l. n. 83/2012, conv., con mod., dalla l. n. 134/2012, tra le condizioni richieste per l ‘ ammissibilità del concordato rientra, ai sensi dell ‘ art. 162, comma 2°, l.fall., anche la veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso tant’è che , quando nel corso della procedura emerge che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale può revocare ex art. 173, comma 3°, l.fall. l ‘ ammissione al concordato, restando irrilevante la nuova attestazione di veridicità dei suddetti dati resa dal professionista designato dal proponente (Cass. n. 7975 del 2017). Ciò significa che la veridicità dei dati aziendali costituisce un presupposto di ammissibilità della domanda concordataria che deve sussistere sin dalla sua iniziale presentazione e che non può intervenire in corso d ‘ opera da parte dei professionisti incaricati, attraverso un
diverso apprezzamento valutativo posto alla base della modifica del piano e della proposta (Cass. n. 50 del 2024, in motiv.).
2.22. Ed una volta che l ‘ errore commesso dal professionista abbia determinato, come nel caso in esame, la definitiva perdita del diritto del cliente (qual è, in particolare, quello alla regolazione concordataria della propria crisi d ‘ impresa), appare, allora, evidente che la (residua) attività difensiva comunque svolta dal professionista risulta giuridicamente inutile (cfr. Cass. n. 35489 del 2023, in motiv.), dovendosi, in effetti, ritenere che, a fronte di una prestazione oggettivamente inidonea (com ‘ è rimasto incontestato) al conseguimento dell ‘ interesse della società committente, la sua obbligazione contrattuale è stata totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti nei confronti di quest ‘ ultima, con la conseguenza che, in tal caso, il professionista non vanta alcun diritto (suscettibile di essere ammesso al passivo) al compenso, anche se l ‘ adozione dei mezzi difensivi rivelatisi pregiudizievoli al cliente sia stata, in ipotesi, sollecitata dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell ‘ attività professionale (Cass. n. 10289 del 2015).
2.23. Il decreto impugnato, lì dove ha escluso la rispondenza della condotta del professionista opponente al modello deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera, in ragione dell ‘ imperizia tecnico-giuridica con cui la stessa risulta essere stata svolta, senza che lo stesso abbia, per contro, dimostrato di aver pienamente adempiuto al suo obbligo di redigere il piano o la proposta sulla base di una rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l ‘ ammissione alla procedura concordataria, si è,
dunque, attenuto ai principi esposti e si sottrae, come tale, alle censure svolte dal ricorrente.
Il ricorso dev ‘ essere, quindi, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 8.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima