Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22783 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22783 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso di cui al procedimento nr. 25454 /2021 proposto dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Cagliari, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso studio, in Cagliari, nella INDIRIZZO presso lo studio degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE); controricorrente avverso il decreto di cui al procedimento N. R.G.4937/2019 pronunciato in data 21/7/2021 dal Tribunale di Cagliari ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 4 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 NOME COGNOME chiese che fosse ammesso allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE il credito di € 482.144,00 comprensivi di IVA e CP , in prededuzione con il privilegio ex art. 2751 bis nr.2 c.c, per compensi relativi all’attività professionale di assistenza e AVV_NOTAIOulenza legale per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo svolta per conto della società poi dichiarata fallita.
2 Il Giudice delegato, in accoglimento dell’eccezione di inadempimento della curatela, respinse la domanda di insinuazione allo stato passivo; decisione confermata dal Tribunale di Cagliari all’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal professionista.
2.Il giudici cagliaritani, dopo una breve digressione sul concetto di diligenza parametrato al professionista che assiste l’imprenditore in crisi, ritenevano che il professionista non avesse diritto ad alcun compenso alla luce della condotta gravemente negligente nell’esecuzione del mandato ricevuto, evidenziata dal provvedimento del Tribunale, confermato dalla Corte d’Appello, con il quale veniva accertata l’inammissibilità della domanda concordataria; in particolare si rimproverava al professionista di non aver effettuato, prima del deposito della domanda di concordato, il doveroso controllo sulla correttezza della relazione del professionista attestatore che presentava plurime e gravi lacune (verifiche compiute senza dar conto degli elementi assunti per le specifiche valutazioni, carenze nella valutazione dei cespiti immobiliari e nell’indicazione analitica dei tempi di esecuzione del concordato e la ulteriore AVV_NOTAIOtatazione che nell’attestazione il
professionista affermava che la liquidazione concordataria sarebbe risultata più vantaggiosa rispetto a quella fallimentare, senza tuttavia spiegarne le ragioni); l’originaria proposta aveva, inoltre, subito delle rilevanti e sostanziali modifiche senza che queste fossero state accompagnate da una nuova attestazione.
Tale difetto, che aveva portato il tribunale alla declaratoria d’inammissibilità della domanda di ammissione al concordato, configurava gli estremi della « grave negligenza » dello stesso giacché il legale, così come l’ advisor, dev’essere certamente « a conoscenza dei requisiti di ammissibilità della proposta e, quindi, dei caratteri della attestazione e della sua necessità in ogni caso di modifiche sostanziali alla proposta medesima o al piano ».
3 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi la procedura ha svolto difese mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e la falsa applicazione dell’art. 96 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per non avere il Tribunale censurato la motivazione con la quale Giudice Delegato aveva respinto la domanda di ammissione al passivo sulla base di una motivazione che conteneva un semplice rimando alle osservazioni del curatore ed era « gravemente lacunosa e carente sotto il profilo della specificità, non potendosi desumere dalle parole spese … quali inadempimenti, e di quale gravità, dovessero imputarsi all’AVV_NOTAIO, tali da escluderne integralmente il diritto al compenso ».
1.1.Il motivo è infondato.
1.2 Il ricorso per cassazione proposto a norma dell’art. 99, ult.comma, l.fall., infatti, investe esclusivamente il decreto pronunciato dal tribunale e non anche quello, a suo tempo opposto, del giudice delegato che, per la parte impugnata con l’opposizione allo stato passivo, risulta (indipendentemente dall’accoglimento o
meno dell’impugnazione proposta e, dunque, a prescindere dalla motivazione resa o non resa dal giudice delegato nel rigetto in tutto o in parte della domanda proposta) definitivamente e completamente sostituito dalla decisione assunta dal collegio a norma degli artt. 98 e 99 l.fall.
2 Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2233 e 2236 c.c. e dell’art. 161 Legge Fallimentare in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.; il ricorrente lamenta che gli sia stata addossata la responsabilità per un’attività antidoverosa (peraltro inesistente) che competeva ad altra figura professionale (l’attestatore), dotata di totale indipendenza rispetto alla società di cui attesta il progetto, ed ai professionisti di sua fiducia e che il giudizio negativo sulla condotta del professionista si basava sul rigetto dell’istanza, derivante da una valutazione della prestazione professionale (pur dopo averla qualificata espressamente come attività «altamente specialistica e di riconosciuta complessità») eminentemente discrezionale e aleatoria qual è quella riservata al Tribunale sulla sussistenza dei presupposti di legittimità della domanda di ammissione al concordato preventivo così inammissibilmente operando una trasformazione della natura della prestazione d’opera professionale di assistenza e AVV_NOTAIOulenza e di attivazione di procedure giudiziali di natura concorsuale da obbligazione di mezzi a obbligazione di risultato.
2.1 Il motivo è inammissibile.
2.2 Il tribunale, invero, ha accolto l’eccezione d’inadempimento sollevata dal RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che la prestazione professionale eseguita dall’opponente non era stata svolta con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2°, c.c..
2.3 Ora per AVV_NOTAIOolidata giurisprudenza il curatore che solleva nel giudizio di verifica l’eccezione d’inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, ha (solo) l’onere
di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale, contestando, in relazione alle circostanze del singolo caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione della prestazione o l’incompleto adempimento, restando, per contro, a carico del professionista (al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura) l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel AVV_NOTAIOeguente fallimento (Cass. 18705/2016, 25584/2018, Cass- SU n. 42093 del 2021, in motiv. e da ultimo Cass. 35489/2023).
2.4 Il Tribunale di Cagliari ha fatto buon governo dei suindicati principi giurisprudenziali, avendo il decreto denegato il diritto del professionista a percepire il compenso non, come asserito dal ricorrente, in AVV_NOTAIOeguenza automatica dell’esito infausto della domanda di concordato preventivo, ma per aver ravvisato gravi profili di negligenza nell’assolvere le obbligazioni assunte con l’incarico ricevuto che aveva d oggetto le attività di «predisporre istanze ed informative nella fase c.d. di ‘preconcordato’, di redigere il ricorso completo di proposta ai creditori e di prestare l’assistenza … nella fase che va dal decreto di apertura della procedura sino all’eventuale omologazione del concordato nonché nell’eventuale giudizio di opposizione all’omologazione del concordato e comunque nella fase della esecuzione del concordato».
2.5 Gli accertamenti in fatto compiuti dai giudici dell’opposizione, e non contestati nella loro storicità ed oggettività, hanno AVV_NOTAIOentito di affermare che la proposta di concordato preventivo, che il COGNOME aveva contribuito a predisporre, aveva fornito, in AVV_NOTAIOeguenza
delle gravi lacune che affliggevano la relazione dell’attestatore, una « ricostruzione dell’attivo e del passivo » del tutto inattendibile e, come osservato dal tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento, era inidonea « ad assicurare, in termini di ragionevole certezza, il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari, nel rispetto dell’art. 160, 4° comma, l.fall. ‘».
2.6 Non può dubitarsi che tanto il commercialista, quanto l’avvocato, dopo aver accettato l’incarico di allestire e patrocinare una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, hanno l’obbligo di eseguire la corrispondente prestazione professionale con la diligenza richiesta, a norma dell’art. 1176, comma 2°, c.c., dalla natura dell’incarico assunto, vale a dire, tra l’altro, con la predisposizione di una proposta di concordato che, dovendo essere funzionale al AVV_NOTAIOeguimento del risultato perseguito dal debitore, e cioè l’ammissione al concordato preventivo, l’approvazione della proposta da parte dei creditori e l’omologazione della stessa da parte del tribunale, sia, quanto meno, rispettosa, nella forma processuale e nel contenuto negoziale, delle norme giuridiche inderogabili a tal fine previste dalla legge (cfr. Cass. n. 11522 del 2020): a partire da quella che impone al debitore proponente (oltre che di indicare analiticamente le modalità e i tempi di adempimento della proposta e le utilità specificamente individuate ed economicamente valutabili assicurate a ciascun creditore: art. 161, comma 2, lett. e), l.fall.) di fornire ai creditori (come poi espressamente stabilito dall’art. 4, comma 2, lett. a, c.c.i.) l’adeguata conoscenza di tutti gli elementi necessari per AVV_NOTAIOentire agli stessi di decidere con piena cognizione la posizione da assumere nei confronti della proposta di concordato. 2.7 Ora è indubbio che il professionista avvocato, cui è stato conferito il mandato di « redigere il ricorso completo di proposta ai creditori » , prima di depositare la domanda di ammissione al concordato preventivo debba assicurarsi che tale atto
risponda al paradigma legale di cui all’art. 163 3° comma l.fall.e cioè che il piano e la documentazione siano accompagnati da una relazione, completa e non lacunosa «che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo»; ciò in quanto è attraverso tale atto che ai creditori è fornita l’adeguata conoscenza di tutti gli elementi necessari per AVV_NOTAIOentire agli stessi di decidere con piena cognizione la posizione da assumere nei confronti della proposta di concordato.
2.8 Ne AVV_NOTAIOegue che l’indicazione nella domanda o nel piano di dati patrimoniali incompleti o parziali, o come nel caso di specie non sufficientemente vagliati dall’attestatore , che hanno reso manifestamente inattendibili i dati patrimoniali e contabili ed inidonea la proposta a garantire il pagamento del 20% dei creditori chirografari, dà luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura e comporta come avvenuto nel caso di specie l’inammissibilità della domanda.
2.9 Ancor più grave , sempre in termini di difformità dell’attività svolta rispetto al ‘modello legale’, si rivela la condotta che abbia AVV_NOTAIOentito il deposito della modifica del piano senza attestazione.
3 Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. e degli artt. 111 e 161 l.fall, in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c., per non avere il Tribunale riconosciuto la prededuzione trattandosi di prestazioni di prestazioni professionali finalizzate alla presentazione della domanda di ammissione alle procedure concorsuali minori a prescindere dall’esito della procedura stessa, e anche in caso di sua eventuale revoca o inammissibilità.
3.1 Il motivo è inammissibile perché privo di interesse a fronte della sorte del secondo motivo, che ha vanamente contestato la mancata ammissione tout court del credito professionale per effetto della fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata
dal curatore; sicché è privo di qualsiasi rilevanza l’accertamento della collocazione o meno del credito in prededuzione.
4 Il quarto motivo oppone violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2233 c.c. e degli artt. 111 e 161 Legge Fallimentare in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 .p.c.. -omesso esame di circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -motivazione apparente o contraddittoria per non avere i giudici dell’opposizione riconosciuto il compenso a tutta una serie di complesse ed approfondite prestazioni di ricostruzione della situazione patrimoniale, finanziaria, immobiliare e contabile, sulla base del legittimo incarico conferitogli dalla RAGIONE_SOCIALE.
4.1 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto non coerente con ratio decidendi dell’impugnato decreto ed, in ogni caso, si riversa nel merito.
4.2 I l Tribunale non ha contestato l’esistenza dell’incarico professionale conferito a NOME COGNOME né ha omesso di valutare l’attività professionale del ricorrente svolta prima della raggiunta AVV_NOTAIOapevolezza dell’inammissibilità della proposta, ma, in applicazione dell’art. 1460 c.c., ha escluso la sussistenza in capo al COGNOME del diritto alla percezione del compenso in ragione del difetto della dovuta diligenza e perizia nell’adempimento della prestazione dedotta nel contratto d’opera.
4.3 L’errore professionale addebitabile al professionista, ove abbia determinato la definitiva perdita del diritto del cliente (come, ad es., quello alla regolazione concordataria della propria crisi d’impresa), rende, pertanto, del tutto inutile l’attività difensiva in precedenza svolta (Cass. n. 35489/2023, in motiv.), dovendosi ritenere, a fronte di una prestazione oggettivamente inidonea (com’è rimasto incontestato) al AVV_NOTAIOeguimento dell’interesse della società committente, la sua obbligazione contrattuale totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti nei confronti di quest’ultima
(e del relativo fallimento), con la AVV_NOTAIOeguenza che, in tal caso, il professionista non vanta alcun diritto (suscettibili di essere ammesso al passivo) al compenso, anche se l’adozione dei mezzi difensivi rivelatisi pregiudizievoli al cliente sia stata, in ipotesi, sollecitata dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale (Cass. n. 10289 del 2015).
4.4 Per il resto la doglianza si limita a dedurre solo in rubrica un inesistente vizio di carenza di motivazione e non indica quale sia il fatto omesso, perché il fatto che si pretende omesso in realtà non è tale ma, in sostanza, si traduce in una diversa valutazione di natura tecnico giuridica.
3 In conclusione il ricorso è infondato.
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle presente giudizio che liquida complessivamente in € 12.200, oltre IVA , CAP e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2024.