SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 394 2025 – N. R.G. 00001590 2023 DEL 07 03 2025 PUBBLICATA IL 07 03 2025
R. G. 1590/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa
riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
presidente rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
consigliere –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo in data 14/09/2023 promossa da
C.F.
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO;
– parte appellante –
contro
(C.F.
)
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME e COGNOME NOME; […]
;
;
(C.F.
) P.IVA_2
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO e COGNOME NOME;
;
Parte_1
C.F._1
CP_1
P.IVA_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
[…]
CP_5
– parte appellata –
Avente a oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – Appello avverso la sentenza del tribunale di Vicenza n. 1293/2023 pubblicata in data 05/07/2023 .-
Causa riservata in decisione all’udienza del 6-2-2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte appellante
Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, accogliere per le motivazioni in fatto e diritto evidenziate nel presente appello, e per l’effetto:
In via preliminare, in relazione all’eccepita apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione, rimettere gli atti di causa al giudice di primo grado in diversa composizione per la riedizione RAGIONE_SOCIALE corrispondente fase processuale;
Riformare la sentenza gravata n. 1293/2023 rep. 2048/2023 resa dal Tribunale di Vicenza, nel giudizio avente R.G. n. 6501/2021, G.I. AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO, pubblicata il 5.7.2023, e notificata in pari data e conseguentemente:
Accertare e dichiarare la responsabilità aquiliana RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ciascuna per le sue competenze, per mancata vigilanza-controllo e per tutto quanto sopra deAVV_NOTAIOo e, per l’effetto: CPNUMERO_DOCUMENTO1 CP_4
Condannare i convenuti, ciascuno per la propria competenza, al risarcimento del danno emergente in favore RAGIONE_SOCIALE Sig.ra commisurato in misura pari al valore dell’investimento effettuato dai singoli azionisti detratto da quello corrispondente alla differenza tra il valore di acquisto delle azioni (€ 60,50.- per ) e quello inferiore – come stabilizzatosi dopo il crollo del titolo – di € 6,30.fissato dal CDA per l’esercizio del diritto di recesso, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, per un importo complessivo pari ad € 162.600,00.-. Parte_2 Pt_2 […]
Condannare i soggetti convenuti, anche solidalmente tra di loro, a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e per violazione del principio del neminem ledere, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, derivanti dalla perdita totale degli investimenti effettuati, nonché per l’accertata omissione di un tempestivo controllo sul mediatore, da quantificarsi in corso di causa rimettendosi per al giusto ed equo apprezzamento dell’On.le Corte Giudicante ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Condannare i convenuti per il danno derivante dalla perdita subita dall’azionista per aver sottoscritto azioni rivelatesi successivamente infruttuose, per la cui quantificazione si chiede disporsi CTU contabile al fine di accertare l’incidenza e la correlazione tra l’intero importo investito e l’importo corrisposto per l’acquisto delle azioni rivelatesi infruttifere e la perdita degli interessi che sarebbero maturati se non ci fosse stata la perdita di valore delle azioni acquistate.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e contro dedurre nei termini di legge.
Con ogni salvezza in generale.
CP_1
precisa le conclusioni chiedendo che codesta Corte d’Appello voglia rigettare, anche ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., l’appello proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto. CP_1 CP_1
Con condanna dell’appellante al pagamento di spese e compensi.
CP_4
Voglia codesta ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
dichiarare l’appello inammissibile per carenza di interesse;
in via gradata, rigettare l’appello perché infondato, in fatto e in diritto, e, per l’effetto, confermare il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda dell’appellante;
in ogni caso, respinta l’istanza di c.t.u. perché inammissibile, rigettare la domanda dell’appellante per la sua totale infondatezza, in fatto e in diritto;
condannare l’appellante alla rifusione di spese e competenze del grado di appello;
condannare l’appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c. in relazione al giudizio di appello.
Motivi RAGIONE_SOCIALE decisione
In fatto.-
, premesso di essere « socia e amministratore RAGIONE_SOCIALE società ‘ socio unico RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ », ha convenuto avanti il tribunale di Vicenza la e la al fine di sentirle condannare al risarcimento del danno connesso con l’investimento effettuato dall’attrice con l’acquisto di azioni RAGIONE_SOCIALE e alla cui causazione, a suo dire, aveva contribuito l’omessa vigilanza su Parte_2 Pt_2 CP_6 CP_4 CP_1 Controparte_7 CP_7
Ricordati alcuni finanziamenti che veva concesso alla tra il 2004 ed il 2009, l’attrice ha esposto che nel dicembre 2009 aveva acquistato n. 3.000 azioni RAGIONE_SOCIALE banca al prezzo di euro 60,50 ciascuna, per un importo CP_7 Controparte_8
complessivo di € 181.500,00. Soggiungeva l’attrice che allorquando il 13-2-2015 aveva richiesto al consiglio di amministrazione di i cedere le n. 2.576 azioni in suo possesso la banca non aveva evaso la richiesta e che ‘ in data 18.08.2015, le azioni, per effetto RAGIONE_SOCIALE decisione del CDA, subivano una prima consistente svalutazione di circa il 20%, passando da un valore nominale unitario di €. 60,50 ad €. 48,00; con l’operazione di trasformazione RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE il prezzo per l’esercizio del diritto di recesso veniva fissato dal CDA in €. 6,30 per ciascuna azione, sebbene questa quotazione non fosse mai stata tecnicamente supportata da perizia asseverata; e le nuove azioni non venivano altresì collocate sul RAGIONE_SOCIALE regolamentato, atteso che erano considerate dagli operatori di Borsa come vera e propria ‘carta straccia’ con un valore atteso non superiore a €. 0,10 ‘. CP_7 CP_7
L’attrice, assumendo « la totale illiceità RAGIONE_SOCIALE conAVV_NOTAIOa tenuta dalla e l’intento fraudolento con cui la stessa ha erogato il finanziamento funzionalmente correlato alla contestuale operazione di sottoscrizione delle azioni» ha deAVV_NOTAIOo di essere stata « inAVV_NOTAIOa a sottoscrivere contratti di investimento di titoli altamente rischiosi, in assoluta carenza e/o inadeguatezza dei presidi inderogabili di correttezza e buona fede ed in stato di assoggettamento al dispotico potere RAGIONE_SOCIALE , la quale avrebbe condizionato la concessione di finanziamenti a favore RAGIONE_SOCIALE alla sottoscrizione da parte dell’attrice stessa di azioni proprie. CP_1 CP_7 Controparte_8
Ricordato che in riferimento ad analoga conAVV_NOTAIOa di ma relativa ad aumenti di capitale operati nel 2013 e nel 2014, la banca era stata sanzionata dall’RAGIONE_SOCIALE in ragione dell’accertata violazione RAGIONE_SOCIALE normativa di tutela del consumatore, l’attrice ha addebitato a CP_7 CP_7
(a) di avere concesso vari finanziamenti a in modo scorretto; Controparte_8
(b) di avere violato la normativa antitrust e del Codice del consumo;
(c) di avere fornito informazioni false che l’avrebbero inAVV_NOTAIOa ad acquistare le azioni RAGIONE_SOCIALE banca. Sulla base di queste premesse la ha addebitato alle autorità convenute di non avere rilevato nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE vigilanza su « la scorrettezza RAGIONE_SOCIALE metodologia utilizzata per determinare il prezzo dei titoli, la falsificazione dei dati rappresentati nei bilanci e comunicati agli investitori, riflettenti il valore dei titoli e degli indici di stabilità rappresentati nei prospetti informativi » e, quindi, di avere tenuto una conAVV_NOTAIOa omissiva colposa rilevante ex art. 2043 c.c. Parte_2 CP_7
Si sono costituite in giudizio sia la che , contestando le domande nei loro confronti formulate e chiedendone il rigetto. CP_4 CP_1
Il tribunale adito, disposta l’esibizione da parte delle convenute dei verbali ispettivi redatti nei confronti RAGIONE_SOCIALE dal 2004 al 2017, con la sentenza qui appellata n. 1293/2023, ha definito la controversia, respingendo le domande attoree e condannando la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli enti convenuti. CPNUMERO_DOCUMENTO
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base di quattro motivi, chiedendo l’accoglimento delle domande formulate in prime cure e non accolte dal tribunale. Parte_2
Si sono costituite in causa sia che opponendosi all’accoglimento dell’appello e chiedendone il rigetto. CP_1 CP_4
La causa, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe ritrascritte e depositati gli scritti difensivi conclusionali, è stata riservata per la decisione all’udienza del 6 febbraio 2025.
In diritto.-
Nella sentenza appellata il tribunale, ricordata la necessità per chi agisce anche nei confronti di ‘ RAGIONE_SOCIALE tenute a rispondere delle conseguenze RAGIONE_SOCIALE violazione delle norme di legge e regolamentari relativi al corretto svolgimento dell’attività di vigilanza, e dei canoni generali di prudenza diligenza perizia, quali espressione del principio generale del ‘neminem laedere’, alla luce dei principi costituzionali di tutela del risparmio (art. 47 Cost.) ‘, in considerazione RAGIONE_SOCIALE invocata responsabilità omissiva, RAGIONE_SOCIALE preventiva individuazione dell’obbligo specifico di tenere la conAVV_NOTAIOa omessa, ha rilevato:
a.) la genericità delle contestazioni mosse dall’attrice neppure ‘ facilmente intellegibili ‘, ‘ mancando ogni chiaro riferimento alle specifiche violazioni imputabili all’una e all’altra convenuta e ogni riferimento al contesto temporale in cui gli interventi ritenuti doverosi avrebbero dovuto collocarsi ‘ (sentenza appellata, pag. 9), così come faceva difetto il ‘ preciso comportamento che sarebbe stato omesso dalle convenute ‘ (ivi, pag. 11) e l’indicazione di ‘ quale specifico obbligo delle convenute ‘ sarebbe ‘ stato omesso ‘, mentre neppure risultava in alcun modo dimostrato il dolo o la colpa grave sottesi al comportamento delle convenute ‘ come richiesto dall’art. 24,
co. 6 bis, RAGIONE_SOCIALE l. 28-12-2005 n. 262 ‘ ( ivi , pag. 13);
b.) la dimostrazione da parte delle convenute di aver ‘ fattivamente esercitato il proprio potere-dovere di vigilanza ‘, come risultante dalla documentazione acquisita in esito alla disposta esibizione;
b.1) con specifico riguardo alla la documentazione acquisita restituiva che a seguito degli interventi di tale autorità i prospetti informativi relativi agli aumenti di capitale recavano avvertenze tali per cui ‘ se l’attrice avesse letto i prospetti informativi del 2013 e 2014, così come conformati per effetto delle istruzioni RAGIONE_SOCIALE CP_4
avrebbe potuto rendersi conto RAGIONE_SOCIALE rischiosità dell’investimento ‘, ma l’attrice si doleva di un acquisto risalente al 2009 e che – secondo la sua prospettazione – sarebbe stato concluso a seguito RAGIONE_SOCIALE coartazione RAGIONE_SOCIALE volontà dell’investitrice da parte RAGIONE_SOCIALE banca, con conseguente insussistenza di un nesso causale tra il danno e le asserite omissioni RAGIONE_SOCIALE nella vigilanza sulle informazioni al pubblico; CP_4 CP_4
c.) la falsità dei dati dolosamente rappresentati dalla banca alle autorità con comportamenti decettivi posti in essere dai dirigenti di (tanto da essere stati condannati in sede penale per il reato di ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: sentenza appellata, pag. 10), con una conAVV_NOTAIOa protrattasi anche durante e dopo l’ispezione RAGIONE_SOCIALE (sentenza appellata, pag. 11); CP_7 CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando la mera apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del tribunale e articolando cinque doglianze. Parte_2
2.1. Con il primo motivo si deduce che la natura dell’attività amministrativa di vigilanza siccome diretta all’applicazione di sanzioni amministrative avrebbe natura vincolata, dal che conseguirebbe secondo l’appellante sul piano dell’onere probatorio che l’attore è tenuto esclusivamente alla ‘ allegazione dell’elemento negativo del comportamento doveroso ‘ (appello, pag. 9).
2.2. Il secondo motivo, che viene formulato ‘ ad colorandum ‘, è relativo al provvedimento sanzionatorio aAVV_NOTAIOato dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di per ricordare che ‘ il provvedimento di condanna antitrust costituisce prova RAGIONE_SOCIALE conAVV_NOTAIOa illecita nel procedimento di risarcimento del danno esperito dai soggetti danneggiati ‘ (appello, pag. 16) CP_7
2.3. Nel terzo motivo vengono cumulate varie doglianze, sostanzialmente incentrate sulla lamentata omessa vigilanza da parte RAGIONE_SOCIALE in merito alla deAVV_NOTAIOa sopravvalutazione del prezzo delle azioni di Si rimarca, in particolare, il lasso di tempo intercorso fra il 2014 e il 2017, allorquando la banca venne posta in liquidazione coatta amministrativa. CP_4 CP_7
2.4. Il quarto motivo consiste nella riproposizione degli argomenti svolti a proposito RAGIONE_SOCIALE richiesta risarcitoria, deplorando il mancato espletamento RAGIONE_SOCIALE c.t.u. per la cui ammissione aveva instato la parte appellante.
2.5. Da ultimo, ‘ per mero tuziorismo difensivo e forse per eccesso di cautela ‘, l’appellante svolge argomentazioni dirette a confutare l’eccezione di prescrizione sollevata dalla e rimasta assorbita dalla scelta del tribunale di respingere la domanda per carenza di prova dell’omissione colposa e del nesso causale. CP_1
Le autorità appellate hanno replicato a tutte le doglianze, opponendosi all’accoglimento dell’appello e chiedendo dichiararsene l’inammissibilità o comunque il rigetto.
L’appello, non immune da profili di inammissibilità, è comunque privo di fondamento e va respinto.
Con specifico riguardo alla posizione RAGIONE_SOCIALE come si è sopra evidenziato, la motivazione fornita dal tribunale per giungere alla reiezione RAGIONE_SOCIALE relativa domanda RAGIONE_SOCIALE si poggia su due autonome e concorrenti rationes decidendi , ognuna delle quali in grado di sorreggere da sola la decisione: i) l’insussistenza di un’omissione colposa di vigilanza; ii) la mancanza di un nesso causale fra la deAVV_NOTAIOa omissione e il danno che la assumeva di aver patito (v. supra sub b.1.). CP_4 Pt_2 Pt_2
In particolare, il tribunale, con riferimento alla vigilanza RAGIONE_SOCIALE sui prospetti relativi agli aumenti di capitale RAGIONE_SOCIALE banca, come sopra già ricordato, ha ritenuto che « la anch’essa vittima RAGIONE_SOCIALE attività decettiva RAGIONE_SOCIALE dirigenza di ha peraltro dimostrato che , per quanto nella sue possibilità, aveva esercitato vigilanza e sollevato rilievi, di modo che i prospetti informativi delle emissioni del 2013 e 2014 fossero idonei ad avvisare i clienti dei pericoli insiti nell’acquisto delle azioni, mediante indicazione degli specifici ‘fattori di rischio’ (docc. 4, 5, 8, 16,17). Infatti i prospetti informativi di riportavano tali indicazioni (v. doc.2 pag.3: ‘Quale CP_4 CP_4 CP_7 Contr
specifico fattore di rischio connesso agli strumenti finanziari offerti, si segnala che i moltiplicatori ‘Price/Earnings’ e ‘Price/Book Value’ riferiti all’Emittente e impliciti nel valore delle azioni dell’Emittente e del Prezzo di Offerta, pari ad Euro 62,5 per le Azioni ed Euro 62,5 per le Obbligazioni, evidenziano un disallineamento rispetto ai multipli di RAGIONE_SOCIALE di un campione di banche con azioni quotate, in ragione del fatto che il valore delle azioni di viene determinato Controparte_7
dall’assemblea dei soci annualmente e non in un RAGIONE_SOCIALE regolamentato ‘ E il primo prospetto del 2014 recava l’«AVVERTENZA» iniziale RAGIONE_SOCIALE nota informativa sugli strumenti finanziari (doc. 14, pp. 2-3), secondo cui «Si precisa che il prezzo delle Azioni in Offerta, pari ad Euro 62,50, risulta superiore rispetto al patrimonio netto contabile per azione alla data del 31.12.2013, corrispondente ad Euro 43,66. Quale specifico fattore di rischio connesso agli strumenti finanziari offerti, si segnala che il moltiplicatore ‘Price/Book Value’ riferito all’Emittente e implicito nel valore delle azioni dell’Emittente e del Prezzo di Offerta, pari ad Euro 62,50 per le Azioni, evidenzia un disallineamento rispetto ai multipli di RAGIONE_SOCIALE di un campione di banche con azioni quotate, in ragione del fatto che tali multipli derivano dai prezzi di Borsa, mentre il valore delle azioni di viene determinato annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione che si avvale di un esperto indipendente, dall’assemblea dei soci sulla base di un processo valutativo e non è quindi conseguenza del prezzo che deriva dall’incontro di domanda ed offerta su un RAGIONE_SOCIALE regolamentato … Per valutare se le Azioni oggetto delle Offerte siano compatibili con i propri obiettivi di investimento, i destinatari delle Offerte sono invitati, tra l’altro, a tener conto che le Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un RAGIONE_SOCIALE regolamentato, per cui in sede di disinvestimento potrebbero sorgere difficoltà di smobilizzo. Per i sottoscrittori delle Azioni, infatti, potrebbe essere impossibile o difficile poter vendere le Azioni o poter ottenere, in caso di vendita, un valore uguale o superiore al valore dell’investimento originariamente effettuato ». Controparte_7
Da tale ricostruzione il tribunale ha tratto che ‘ se l’attrice avesse letto i prospetti informativi del 2013 e 2014, così come conformati per effetto delle istruzioni RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto rendersi conto RAGIONE_SOCIALE rischiosità dell’investimento. Tuttavia, come visto, l’attrice aveva asserito che l’acquisto risaliva al 2009 (quando non TARGA_VEICOLO_4 Contr
aveva emanato prospetti informativi) e che la volontà dell’investitrice era stata coartata dalla banca, la quale aveva posto tale acquisto quale condizione per la concessione del finanziamento, di tal che non è ipotizzabile alcun nesso causale tra il ‘.
danno e asserite omissioni di nella vigilanza sulle informazioni al pubblico Non si rinviene nell’appello, invero non sempre chiaro e lineare, una specifica doglianza diretta alla confutazione RAGIONE_SOCIALE ritenuta insussistenza del rapporto causale fra la denunciata omissione e il danno, non essendo a tal fine sufficiente fotocopiare il testo RAGIONE_SOCIALE sentenza all’interno dell’atto di appello per assolvere alle prescrizioni dell’art. 342 c.p.c. (come parrebbe pretendere l’appellante a pag. 20 RAGIONE_SOCIALE memoria di replica), in quanto si tratta, non solo di indicare le parti RAGIONE_SOCIALE sentenza che si intende impugnare, ma anche di articolare su di esse una ragionata critica che affronti e confuti l’argomentazione spesa sul punto dal tribunale, il che – come detto – non si rinviene nell’appello. Ne viene che – come del resto eccepito dalla difesa RAGIONE_SOCIALE – l’impugnazione proposta dalla finisce per essere inammissibile in parte qua, siccome diretta avverso una statuizione che, per non essere stata sottoposta ad appello per la motivazione indicata, risulta passata in giudicato. CP_4 CP_4 Pt_2
In ogni caso, la verifica nel merito delle doglianze veicolate con l’appello ne evidenzia l’intrinseca infondatezza.
6.1. Così è da ritenersi con riguardo alla censura con la quale si sostiene l’apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione spesa dal tribunale, censura alla quale l’appellante crede di poter far conseguire la richiesta di ‘ rimettere gli atti di causa al giudice di primo grado in diversa composizione per la riedizione RAGIONE_SOCIALE corrispondente fase processuale ‘ (appello, pag. 31). È noto che, in caso di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per difetto di motivazione l’unica conseguenza è che una tale motivazione andrebbe riformulata dalla corte d’appello, non trattandosi di una delle tassative ipotesi per le quali soltanto l’art. 354 c.p.c. stabilisce la rimessione RAGIONE_SOCIALE causa avanti il tribunale (principio pacifico: ‘ Il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito RAGIONE_SOCIALE domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale ‘ Cass. n. 13733 del 17/06/2014;
Cass. n. 28838 del 05/12/2008).
6.2. Va peraltro escluso che la sentenza appellata sia dotata di una motivazione soltanto apparente, in quanto la circostanza che il tribunale abbia richiamato la sentenza penale, lungi dall’evidenziare una motivazione apparente, consente di apprezzare il ragionamento seguito dal primo giudice, basato sulla piena utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE decisione resa in altra sede. E’ noto che ‘ in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale’ (così, fra le tante, Cass. n. 2947 del 01/02/2023).
6.3. Inoltre, va considerato che il tribunale non si è affatto basato in via esclusiva sulla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza penale, ma è giunto alla decisione di rigetto delle domande proposte dalla in base ad una valutazione di genericità delle sue allegazioni e prendendo comunque in esame la documentazione proAVV_NOTAIOa dalle parti in esito alla disposta esibizione, dalla cui compulsazione ha tratto l’avvenuta dimostrazione da parte delle autorità convenute dell’assolvimento delle loro funzioni di vigilanza. Pt_2
7.1. Il primo motivo si incentra, innanzi tutto, nella tesi per cui, dovendosi qualificare l’attività di vigilanza in termini di attività ‘vincolata’, l’onere probatorio per chi intenda far valere la mancata attività si esaurirebbe ‘ nell’allegazione dell’elemento negativo del comportamento doveroso che, nel caso specifico, è rappresentato dallo iato temporale tra l’emersione dei fattori di rischio estremo – 2008/2009 – al concreto intervento con la procedura prevista dalla legge che è del 2017!’ (appello, pag. 9).
In proposito va ricordato che, secondo la suprema Corte, l’attività esercitata dalla
nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzione di vigilanza non è vincolata, ma è connotata da ‘ discrezionalità tecnica ‘ (v., ad es., Cass. n. 9067 del 12/04/2018; nel mentre le sentenze citate dall’appellante attengono all’attività sanzionatoria, la cui chiara natura CPNUMERO_DOCUMENTO4
vincolata non viene in questa sede in rilievo).
In ogni caso, risulta dirimente osservare che, come anche in appresso sarà evidenziato, il tribunale ha, innanzi tutto, constatato un difetto di puntuali e minimamente specifiche allegazioni, onde l’esonero dall’onere probatorio cui l’appellante mirerebbe di pervenire con la tesi veicolata dal motivo in esame risulta in ogni caso non decisivo, non potendosi colmare quelle carenze sul piano delle allegazioni.
In secondo luogo – e ulteriormente – il giudice di legittimità spiega che se « la norma dell’art. 2043 cod. civ. è applicabile anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE in quanto si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale », nondimeno « l’illecito civile segue le comuni regole del codice civile anche per quanto riguarda la c.d. imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l’evento di danno e la sua quantificazione » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6681 del 23/03/2011) e rimane, quindi, soggetto all’ordinario riparto degli oneri probatori, che pone a carico del danneggiato, secondo la previsione dell’articolo 2697, primo comma, c.c., la prova dei suoi elementi costitutivi (‘ È doveroso ricordare, infine, che, allorquando agisca ex art. 2043 cod. civ., spetta alla parte attrice, giusta la regola desumibile dall’art. 2697 cod. civ., dimostrare il fatto, l’evento dannoso ed il nesso di causalità tra il primo ed il secondo ‘: Cass. 26832/24, in motivazione, pag. 9). CP_4
Non può, dunque, darsi seguito alla prospettazione agitata sul punto dall’appellante non solo perché non vi è stata una previa puntuale allegazione delle conAVV_NOTAIOe che si assumevano in violazione di precisi obblighi di attivazione, ma anche perché non può condividersi quella liberazione dagli oneri probatori vagheggiata dall’appellante. Così come fuori bersaglio si rivela la dissertazione in merito all’illecito ‘ omissivo di pura conAVV_NOTAIOa ‘ e alle conseguenze che l’appellante crede di poter trarre da tale qualificazione (appello, pag. 8), trattandosi di un illecito nel quale la prova del danno proAVV_NOTAIOo dall’omissione costituisce elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE fattispecie.
7.2. Il motivo in disamina sostiene poi che il tribunale « pur riconoscendo alle convenute un ruolo di garanzia nei confronti dei risparmiatori, ne ha poi escluso la responsabilità in difetto di una norma giuridica che imponesse ‘obblighi di protezione’ ».
Tale doglianza è priva di pregio, in quanto non coglie l’iter motivazionale RAGIONE_SOCIALE
sentenza impugnata e ne travisa il significato, risultando quindi neppure pertinente. Il tribunale, invero, non ha affatto ritenuto la mancanza di una norma giuridica che imponesse ‘ obblighi di prevenzione ‘, arrestandosi a un tale rilievo.
Tutt’al contrario, la sentenza gravata ha preso le mosse dall’insegnamento di legittimità secondo cui la responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 c.c. ‘ è applicabile anche nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE di vigilanza … ma trattandosi di asserita responsabilità per conAVV_NOTAIOa omissiva, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione RAGIONE_SOCIALE materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell’obbligo specifico di tenere la conAVV_NOTAIOa omessa ‘ (sentenza appellata, pag. 9).
Ha poi constatato che l’attrice non si era fatta carico di individuare l’obbligo di tenere la conAVV_NOTAIOa omessa che assumeva violato e che non erano stati allegati ‘ gravi indizi di irregolarità ‘, in linea con quanto accreditato dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE s. Corte nella soggetta materia (cfr. Cass. 9067/2018), mentre la neppure aveva allegato in fatto le ‘ specifiche violazioni imputabili all’una e all’altra convenuta e ogni riferimento al contesto temporale in cui gli interventi ritenuti doverosi avrebbero dovuti collocarsi ‘ (sentenza appellata, pag. 10), né ‘ha mai allegato il preciso comportamento che sarebbe stato omesso dalle convenute ‘ (ivi, pag. 11), né ‘ allegato … quale specifico obbligo delle convenute sia stato omesso ‘ (ivi, pag. 15), limitandosi ad allegazioni ‘ estremamente generiche tanto da non essere facilmente intellegibili ‘. Pt_2
A fronte dell’evidenziata carenza in tema di allegazione dell’omissione di vigilanza, il tribunale ha quindi riscontrato anche una mancata prova, in quanto ‘ la generica asserzione di omessa vigilanza ‘ risultava smentita alla luce RAGIONE_SOCIALE documentazione acquisita in causa – che restituiva le attività poste in essere dalle due autorità nei confronti RAGIONE_SOCIALE banca e l’accertata conAVV_NOTAIOa decettiva dei funzionari RAGIONE_SOCIALE – in assenza da parte dell’attrice RAGIONE_SOCIALE dimostrazione che il comportamento delle convenute era sostenuto da dolo o colpa grave (sentenza appellata, pag. 13). CP_7
7.3. In sede di appello la evidenzia lo ‘iato temporale’ (appello, pag. 9) intercorso fra l’ispezione RAGIONE_SOCIALE del 2009 e la decisione di sottoporre a liquidazione coatta amministrativa nel 2017, sostenendo che già da quella prima ispezione erano emersi ‘fattori di rischio estremo’ – come dovrebbe desumersi Pt_2 CP_1 CP_7
da alcuni stralci RAGIONE_SOCIALE relazione ispettiva RAGIONE_SOCIALE del 2009 riportati alle pagine da 9 a 14 dell’atto di appello – e che sarebbe, pertanto, ingiustificabile l’attesa di ‘ quasi dieci anni prima di prendere i dovuti provvedimenti ‘. CP_1
Il punto è che i brani RAGIONE_SOCIALE relazione riportati dall’appellante non riguardano affatto le doglianze che la aveva adombrato in prime cure, ossia quelle relative ai criteri di determinazione del prezzo delle azioni e ai finanziamenti funzionali all’acquisto delle azioni RAGIONE_SOCIALE stessa banca, attenendo a profili del tutto diversi, all’assetto del gruppo, alle società controllate, alla ripartizione dei ruoli negli organi sociali, agli obiettivi di budget , al ricorso agli strumenti derivati. Nel mentre diverse Pt_2
Il paragrafo sub n. 2 dell’atto di appello è dedicato a ‘ qualche breve riflessione in relazione agli esiti dell’accertamento antitrust ‘ svolte ‘ ad colorandum ‘ e con la quale, in buona sostanza, si auspica un utilizzo di tale accertamento ai fini RAGIONE_SOCIALE dimostrazione dell’illecito addebitato agli enti appellati.
In disparte il profilo di inammissibilità del motivo per la natura perplessa e non di specifica e motivata critica ad una statuizione RAGIONE_SOCIALE sentenza appellata, in ogni caso, mette conto rimarcare che non si tratta, in questo contendere, di accertare una conAVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE banca anticoncorrenziale, ma -secondo la prospettazione dell’appellante – di una conAVV_NOTAIOa omissiva degli enti deputati alla vigilanza, di tal ché il richiamo a quella pronuncia, tanto più ai divisati fini di agevolazione probatoria, risulta del tutto fuori bersaglio.
Il terzo motivo si incentra sui prospetti informativi rilasciati dalla banca in occasione degli aumenti di capitale e contiene una serie di disparate doglianze.
Va in proposito ricordato quanto sopra già osservato, ossia che l’appello non sottopone a specifica censura la ratio RAGIONE_SOCIALE sentenza incentrata sulla mancanza di un nesso di causa tra le lamentate omissioni e il danno che la assume di aver patito. Pt_2
Il motivo in rassegna non contiene un’articolata argomentazione diretta a sottoporre a ragionata critica la motivazione fornita sul punto dal tribunale.
Dalla disparata raccolta di considerazioni in qualche modo racchiuse nel motivo in rassegna possono, in estrema sintesi, enuclearsi le seguenti doglianze:
già con il primo prospetto del 2014 era stato notato che il prezzo delle azioni superava il patrimonio netto per azione, ma la banca era stata comunque
‘ lasciata operare in libertà ‘ per tre anni;
fino al 2013 non veniva fornito alcun prospetto dalla CP_7
già dal 2008 le autorità avevano evidenziato che il prezzo delle azioni di era ‘ assolutamente gonfiato ‘; CP_7
la mancanza di una perizia asseverata sul valore del prezzo di € 6,30 stabilito dal consiglio di amministrazione per il recesso conseguente alla trasformazione da società cooperativa a società per azioni;
la sentenza penale del tribunale di Vicenza era stata richiamata dalla sentenza qui appellata senza valutarla ‘ in ogni sua parte ‘.
Il punto è che l’acquisto contestato risale al 2009, di tal ché non è neppure pertinente quanto deAVV_NOTAIOo sub a), b) e d), né l’appellante si fa carico di evidenziare la rilevanza specifica degli assunti relativi alle operazioni di aumento di capitale del 2013 e 2014.
In ogni caso, quanto alla deduzione sub d), va ricordato che l’art. 2437ter c.c. non richiede l’effettuazione di alcuna perizia, ma unicamente il parere del collegio sindacale e del revisore contabile, pareri la cui acquisizione da parte RAGIONE_SOCIALE banca risulta in causa alla stregua del doc. n. 39 proAVV_NOTAIOo da CP_4
La deduzione sub c) è del tutto sfornita di qualsivoglia elemento di riscontro e non è suffragata da risultanze acquisite in causa.
Sulla legittimità del richiamo RAGIONE_SOCIALE sentenza penale si è già detto sopra sub 6.2.-6.3., ma in questa sede va evidenziato che l’appellante neppure si fa carico di indicare con adeguata specificità quale sarebbe la ‘parte’ RAGIONE_SOCIALE sentenza che il primo giudice non avrebbe idoneamente valutato e la rilevanza di una tale omissione ai fini che qui interessano.
Il motivo ritorna sulla prospettazione che, a fronte delle funzioni stabilite dal t.u.b. (art. 51-54, 65-69) ossia da una legge, si richiederebbe ‘ un mero onere di allegazione da parte del deducente ‘ (appello, pag. 24). La tesi è già stata sopra presa in esame e confutata, non potendosi ravvisare alcun esonero dall’onere probatorio ed essendosi già sopra ricordate le carenze anche sul piano delle allegazioni che la prospettazione dell’attrice denotava e denota.
10. Il quarto motivo contiene una serie di rilievi in ordine alla quantificazione del danno, rilievi che, essendo stato escluso l’ an RAGIONE_SOCIALE responsabilità delle autorità, risultano del tutto ultronei.
In ogni caso, non può non evidenziarsi la intrinseca contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE prospettazione RAGIONE_SOCIALE , che in sede di atto di appello deduce: Pt_2
-‘ il collegamento funzionale tra il finanziamento (apparentemente) erogato in favore RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e la sottoscrizione di azioni di nuova emissione da parte dei soci RAGIONE_SOCIALE finanziata a ciò inAVV_NOTAIOi dalla rosea prospettiva di essere agevolati nella fase di ottenimento del finanziamento ‘ (appello, pag. 27);
e, dall’altro, in primo grado allegava che
-era ‘ stata inAVV_NOTAIOa a sottoscrivere contratti di investimento di titoli altamente rischiosi, in assoluta carenza e/o inadeguatezza dei presidi inderogabili di correttezza e buona fede ed in stato di assoggettamento al dispotico potere RAGIONE_SOCIALE ‘ (pag. 11 dell’atto di citazione). Contr
Tale mancata precisazione dei fatti rilevanti al fine di verificare le modalità di produzione del danno lamentato mina alla radice la domanda formulata.
Va inoltre pure sottolineato che, a tutto concedere, l’omissione astrattamente imputabile alle autorità convenute (qui appellate) non potrebbe che collocarsi temporalmente in epoca precedente e prossima al 2009, vale a dire allorquando la ha compiuti gli acquisti di azioni oggetto di contestazione. E non vi è alcun riscontro probatorio in ordine alla conoscenza da parte RAGIONE_SOCIALE e/o di di situazioni tali da evidenziare il fenomeno del c.d. capitale finanziato, che risulta emerso soltanto a seguito dell’ispezione di del 2015 e, peraltro, si tratta di operazione oggetto delle conAVV_NOTAIOe di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza realizzate da esponenti RAGIONE_SOCIALE banca (risultano sanzionati a tale titolo, fra gli altri, il direttore generale e il vice-direttore generale RAGIONE_SOCIALE banca: doc. 37 . Pt_2 CP_4 […] CP_1 CP_1 CP_4
La già evidenziata carenza da parte dell’appellante delle sue allegazioni e prospettazioni si ripete anche in ordine alle modalità di produzione del danno e in cosa esso si sostanzierebbe, non essendo chiarito cioè se viene lamentato un pregiudizio per aver acquistato sic et simpliciter le azioni ad un prezzo eccessivo (danno da investimento) ovvero per non essere stata messa in condizione di rendersi conto tempestivamente RAGIONE_SOCIALE perdita di valore dei titoli (danno da mancato disinvestimento).
Entrambe le ipotesi, in ogni caso, non troverebbero riscontri prima di tutto di ordine
logico.
Quanto al danno per aver acquistato i titoli, avendo la investito la somma di € 181.500,00 nell’acquisto nel 2009 di n.3000 azioni al prezzo di € 60,50 ciascuna, inAVV_NOTAIOa – secondo una delle prospettazioni agitate dalla stessa appellante – dalla rosea previsione presentatale dalla banca sulla loro reddittività futura ovvero per l’esigenza di ottenere altri finanziamenti dall’istituto di credito, è giocoforza ritenere che il prezzo delle azioni non abbia rivestito un ruolo effettivamente dirimente. Come correttamente notato dalla difesa di infatti, è del tutto ragionevole infatti presumere che la somma di € 181.500 sarebbe stata in ogni caso investita portando soltanto all’acquisto di un maggior numero di azioni. Con il che neppure si apprezzerebbe un danno rilevante. Pt_2 CP_4
In merito al danno c.d. da disinvestimento, va richiamato quanto osservato dal tribunale circa il contenuto dei prospetti di del 2013 e 2014, ossia che tali prospetti recavano dati dalla cui semplice lettura si sarebbe agevolmente venire a conoscenza sia dell’incongruità del prezzo di offerta delle azioni sia dei rischi dell’investimento in azioni RAGIONE_SOCIALE banca. Ne viene che la – che ha richiesto di cedere le azioni il 13-2-2015 – avrebbe avuto modo di poter disinvestire in epoca anteriore alla luce proprio di quelle informazioni contenute nei prospetti. CP_7 CP_7 Pt_2
In definitiva, l’appello è, sotto ogni profilo, del tutto privo di fondamento e va respinto, con conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Le spese processuali seguono la soccombenza RAGIONE_SOCIALE parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi (tranne che per la fase istruttoria-trattazione, da riconoscersi ai valori minimi, considerata la sua limitata rilevanza in appello) dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile (media complessità), dato atto del mancato deposito di note spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 1293/2023 del tribunale di Vicenza, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; Parte_2
condanna l’appellante alla rifusione delle spese sostenute dalle parti appellate, spese
che liquida, per ciascuna parte appellata, in € 10.313,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge;
dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza a carico RAGIONE_SOCIALE parte appellante del procedimentale di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
presupposto
Venezia, 20 febbraio 2025.
Il presidente est. NOME COGNOME