Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2045 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2045 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 7492/2025 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
–
Ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento
a ll’ indirizzo di posta elettronica certificata indicato, come da procura speciale allegata
– controricorrente-
avverso il decreto del tribunale di Lodi n. 2686/2025, pubblicato il 4/3/2025
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, quale professionista attestatore, ex art. 161, terzo comma, l.f., nel concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE, poi revocato ex art. 173 l.f., chiedeva l’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale, in prededuzione o, in subordine, in privilegio ex art. 2751bis , n. 2, c.c.
Con il progetto di stato passivo il curatore eccepiva l’inadempimento del creditore, non avendo l’attestatore espresso alcun tipo di valutazione in ordine alla nota di credito irricevibile da parte della RAGIONE_SOCIALE e con riferimento ai pagamenti anomali effettuati a favore della RAGIONE_SOCIALE
Il professionista aveva rilasciato l’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano in continuità diretta, ex art. 186bis , secondo comma, lettera b), l.f. in data 19/2/2021, una integrazione alla relazione in data 9/4/2021, per rispondere alle osservazioni formulate dal tribunale, un’altra integrazione alla relazione in data 1/4/2022, con la modifica della proposta di concordato, passata dalla continuità diretta alla continuità indiretta tramite una RAGIONE_SOCIALE, ed una comfort letter del 10/1/2023, avente ad oggetto gli eventuali scostamenti tra i risultati consuntivi alla data del 30/11/2022 e quanto previsto nel piano industriale.
Il giudice delegato aveva, dunque, escluso il credito, aderendo alle conclusioni del curatore e il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva rigettato l’opposizione del creditore.
2.1. In particolare, per quel che ancora qui rileva, ad avviso del tribunale, l’opposizione verteva sul mancato assolvimento da parte del curatore all’onere della prova sullo stesso incombente in relazione all’eccezione di inesatto adempimento, nonché sull’esatto adempimento da parte del professionista attestatore alle obbligazioni gravanti sullo stesso.
Con riguardo al riparto dell’onere della prova, il tribunale sottolineava che il curatore aveva contestato al professionista di non aver espresso alcuna valutazione in ordine alla ricevibilità o irricevibilità della nota di credito di RAGIONE_SOCIALE, di non aver evidenziato l’incompletezza della situazione contabile al 30/11/2022 e di non aver informato il tribunale delle ingenti spese sostenute da RAGIONE_SOCIALE per la formazione industria RAGIONE_SOCIALE.0 «interfaccia uomo macchina».
A fronte dei rilievi specifici del curatore conseguiva l’onere per il creditore di fornire adeguata prova di aver adempiuto con esattezza le obbligazioni sullo stesso gravanti, quale attestatore della procedura di concordato preventivo.
Il tribunale riepilogava gli atti di frode accertati dal tribunale ex art. 173 l.f., come scoperti dal Commissario giudiziale: le anomalie relative al credito di imposta per la formazione 4.0.; la contabilizzazione nell’esercizio 2021 da parte di RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo di una nota di credito irricevibile per l’importo complessivo di euro 778.186,69; i pagamenti anomali per complessivi euro 233.000,00 effettuati dalla IGE in concordato preventivo prima del deposito della domanda di concordato al fornitore RAGIONE_SOCIALE; l’errata contabilizzazione dei crediti per imposte anticipate per non corretta applicazione del consolidato fiscale, sia
per RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, sia per RAGIONE_SOCIALE a socio unico (la RAGIONE_SOCIALE), quale società consolidante, con indicazione per RAGIONE_SOCIALE in concordato di un utile errato di euro 3711,85, a fronte di una perdita effettiva di euro 317.791,15.
Il tribunale superava l’obiezione dell’opponente per cui nell’ambito dell’attestazione di veridicità dei dati aziendali, non sarebbe rientrata l’attività di verifica delle condotte dell’imprenditore, costituenti atti di frode.
Per il tribunale, invece, il professionista attestatore doveva svolgere il proprio incarico con adeguata diligenza professionale, ex art. 1176, secondo comma, c.c., essendo chiamato ad esaminare e «verificare compiutamente e approfonditamente i dati comunicatigli dalla società, verificandone l’attendibilità anche alla luce degli accadimenti preconcorsuali e ciò per raggiungere l’obiettivo di una effettiva informazione dei creditori».
Al contrario, un’acquisizione asettica e acritica dei dati comunicati dalla società doveva ritenersi essa stessa espressione di inadempimento dell’attestatore rispetto al dovere legale di attestazione della veridicità dei dati aziendali.
A fronte della condotta della società debitrice, che consegnava dati inesatti, insufficienti o incompleti, era onere dell’attestatore contestare la circostanza, richiederne l’integrazione e, in via di estremo subordine, in caso di mancata integrazione, valutare l’opportunità di rinunciare all’incarico.
Pertanto, il COGNOME non aveva fornito la prova contraria di aver operato con adeguata diligenza professionale, non avendo informato la procedura ed i suoi creditori in merito a tutte le anomalie che avevano poi condotto alla revoca del concordato.
Il Commissario giudiziale, del resto, sulla base della medesima documentazione trasmessa dalla società, aveva scoperto una serie di atti in frode.
Senza contare, che i pagamenti anomali effettuati prima del deposito della domanda di concordato preventivo, erano suscettibili di revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME.
Ha resistito con controricorso il fallimento RAGIONE_SOCIALE, depositando anche una memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 1176, secondo comma, c.c. e omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., di fatti decisivi per il giudizio, atteso che le circostanze poste alla base della decisione di escludere il credito non potevano e non dovevano essere rilevate dal AVV_NOTAIO COGNOME».
Il decreto impugnato sarebbe erroneo, illogico e gravemente carente sotto il profilo della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto che la mancata rilevazione delle criticità individuate dal Commissario costituirebbe un profilo di «grave inadempimento da parte dell’attestatore».
Per il ricorrente, infatti, le varie relazioni redatte nel corso del procedimento di concordato preventivo, e, quindi, la relazione in data 19/2/2021, in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed in ordine alla fattibilità economica del piano ed alla sua funzionalità per il miglior soddisfacimento dei creditori, nonché la relazione integrativa del 9/4/2021, con riferimento alle osservazioni del
tribunale, oltre alla relazione del 1/4/2022, in ordine alla modifica della proposta concordataria, sempre relativa alla fattibilità economica del nuovo piano di concordato in continuità indiretta, non dovevano riguardare l’analisi e la correttezza delle singole poste contabili («l’integrazione, pertanto, era incentrata esclusivamente sull’aggiornamento del giudizio di fattibilità del piano con la conseguenza che il AVV_NOTAIO, a tal fine, non ha analizzato – né avrebbe dovuto, considerato l’oggetto specifico dell’incarico – la veridicità e correttezza delle singole poste contabili»).
A maggior ragione, per il ricorrente, la comfort letter del 10/1/2023 era «un documento in tutto e per tutto differente da un’attestazione», che aveva ad oggetto «l’analisi degli eventuali scostamenti tra le previsioni del piano predisposte da IGE e i risultati consuntivi al 30/11/2022 forniti dalle società e dei loro advisors».
Con riferimento, poi, alle singole omissioni contestate, quanto all’opzione per il consolidato fiscale e per il RAGIONE_SOCIALE, tale opzione è stata esercitata in data 12/1/2023, quindi persino dopo la comfort letter del 10/1/2023.
Quanto ai crediti di imposta da utilizzare in compensazione con il modello F24, in relazione al corso di formazione, nessun addebito poteva essere mosso nei confronti del professionista attestatore che, infatti, «non è dotato dei poteri ispettivi propri del Commissario giudiziale», mentre tale indagine esulava dallo specifico quesito postogli con la comfort letter.
Le medesime considerazioni varrebbero anche con riferimento alla nota di credito irricevibile emessa dalla fornitrice RAGIONE_SOCIALE in data 26/8/2021; del resto il ricorrente non avrebbe potuto esprimere alcuna valutazione in merito a detta nota di credito neppure in occasione del rilascio della relazione di attestazione del 19/2/2021 e della sua integrazione del 9/4/2021.
Quanto alla relazione integrativa del 1/4/2022 la stessa non avrebbe avuto ad oggetto la veridicità dei dati contabili.
Il ricorrente, dunque, «non ha analizzato (né del resto avrebbe dovuto farlo, in virtù del limitato oggetto dell’integrazione all’attestazione) la veridicità e correttezza delle singole poste contabili, non potendosi (né dovendosi) pertanto accorgersi della criticità in commento».
Quanto ai pagamenti anomali effettuati da RAGIONE_SOCIALE a favore di NOME, prima della domanda di ammissione al concordato preventivo, «gli stessi non erano rilevabili dal AVV_NOTAIO in occasione della predisposizione della relazione di attestazione, posto che la stessa aveva quale ‘data di riferimento’ quella del 31/10/2020».
In conclusione, per il ricorrente le condotte ascritte al ricorrente «non potevano (né dovevano) essere percepite dall’attestatore, posto che si sono verificate o sono divenute conoscibili solo in epoca successiva alla conclusione delle attività demandate al medesimo», con la precisazione che «l’attestatore non era a conoscenza delle stesse né aveva il potere (o il dovere) di impedire ».
In sostanza, il tribunale vorrebbe «attribuire all’attestatore compiti che per legge competono unicamente al Commissario stesso, unico soggetto tenuto (e munito dei relativi poteri) a svolgere attività di vigilanza e di natura ispettiva nei confronti della società in concordato».
Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., posto che il tribunale non ha considerato che gli obblighi dell’attestatore si esauriscono con il rilascio dell’attestazione che sul medesimo non grava alcun obbligo di vigilanza».
Il provvedimento impugnato si baserebbe su un’interpretazione e valutazione completamente errata degli obblighi, dei doveri e dei
poteri dell’attestatore, il cui incarico, invece, si esaurisce con il rilascio dell’attestazione.
A differenza del Commissario giudiziale, su cui incombono specifici obblighi di vigilanza e segnalazione, proprio nella sua qualità di pubblico ufficiale, incaricato del controllo della regolarità della procedura, l’attestatore non avrebbe «il compito di ricercare frodi, né tantomeno quello di analizzare ogni singolo pagamento effettuato dalla società in procinto di accedere al concordato, anche considerato che i ‘Principi di attestazione’ escludono categoricamente che possa spettare all’attestatore ogni indagine e valutazione in merito a eventuali azioni revocatorie esperibili o a comportamenti riconoscibili come atti di frode».
Peraltro, la comfort letter consisterebbe in una «relazione, assimilabile ad una limited review , il cui giudizio consiste in una negative assurance , cioè nell’attestazione che il lavoro fino a quel momento svolto non ha portato alla luce nulla che potesse far ritenere necessarie rettifiche o integrazione dei documenti esaminati».
I motivi primo e secondo, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione – fermo restando il difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. per entrambi -, sono inammissibili ex art. 360bis, n. 1, c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame de motivi non offre elementi per confermare o mutare tale orientamento.
3.1. Invero, una volta stabilito che la curatela aveva mosso specifiche contestazioni in ordine all’inadempimento, gravava sull’attestatore la prova di aver adempiuto correttamente ed è errato circoscrivere il compito alla pura attestazione di veridicità formale.
Infatti, in tema di ammissione allo stato passivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura di concordato preventivo può essere escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, ove si accerti l’inadempimento dell’istante alle obbligazioni assunte, ovvero la sua partecipazione ad attività fraudatorie poste in essere dal debitore (SU 42093-21). In tema di ammissione allo stato passivo dei crediti relativi ai compensi maturati dal professionista incaricato dal debitore per le prestazioni rese ai fini dell’accesso al concordato preventivo e per l’assistenza nel corso della procedura, il curatore, che solleva nel giudizio di verifica l’eccezione d’inadempimento, ha solo l’onere di contestare la negligente esecuzione della prestazione o il suo incompleto adempimento, restando a carico del professionista, pur in assenza di un’obbligazione di risultato, l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione – anticipata o non approvata giudizialmente – e nel conseguente fallimento (Sez. 1 35554-23).
3.2. I motivi, invece, mirano a circoscrivere il perimetro dell’attestazione di veridicità dei dati aziendali da parte del professionista attestatore ex art. 161, terzo comma, l.f.
Tuttavia, per questa Corte – come a più riprese affermato l’attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che su quei dati fanno affidamento ai fini del loro consenso informato che costituisce condizione di ammissibilità del concordato, anche ai sensi dell’art. 162, secondo comma, l.f. (Cass., sez. 1, 25/3/2025, n. 2130).
Ove, dunque, nel corso della procedura emerga che tale condizione mancava al momento del deposito della proposta, il
tribunale può revocare ex art. 173, terzo comma, l.f., l’ammissione al concordato, restando irrilevante una eventuale nuova attestazione di veridicità (Cass. n. 7975/2017).
Ed infatti, il tribunale esercita il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali – non trattandosi solo di «dati contabili» – esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare poi la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano (Cass. n. 2130/2014); ciò in quanto si può esprimere una valutazione di ragionevolezza del piano, solo se si fondi su dati completi e veridici (Cass. n. 3018/2020).
Peraltro – nella specie – lo stesso attestatore, nell’ambito della integrazione alla relazione del 1/4/2022, a seguito della modifica della proposta di concordato preventivo, afferma, in modo lapidario, che «la stessa non aveva ad oggetto la veridicità dei dati contabili», precisando che «la Società e l’organo amministrativo sono gli unici responsabili del contenuto, delle previsioni e delle assunzioni riportate nel Piano e nel Business Plan », aggiungendo che «gli amministratori delle rispettive società sono, inoltre, responsabili della veridicità della rappresentazione fornita allo scrivente circa i dati aziendali e le future modalità attuative del Piano».
Si tratta di affermazioni che sono del tutto slegate ed antitetiche rispetto alla costante giurisprudenza di questa Corte, sopra riportata, che, invece, impone una peculiare attenzione e cura al professionista indipendente, nominato dal debitore, ex art. 161, terzo comma, l.f., nel rendere una attestazione idonea a fornire ai creditori tutti gli elementi necessari per la formazione di un consenso informato, oltre che a far comprendere al tribunale, in sede di ammissione, e di successiva omologazione, il contenuto effettivo del piano e della proposta di concordato.
Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 2236 c.c. e omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., di fatti decisivi per il giudizio, data l’assenza di qualsivoglia valutazione in merito alla gravità della colpa attribuita al dottCOGNOME».
Il tribunale avrebbe completamente disatteso il disposto dell’art. 2236 c.c., in quanto tale disposizione è applicabile alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.
Non sarebbero state esplicitate le ragioni che avrebbero giustificato l’esclusione integrale del richiesto credito del professionista.
In particolare, il pagamento effettuato prima del deposito della domanda di concordato preventivo alla fornitrice RAGIONE_SOCIALE non avrebbe comportato il minimo pregiudizio alle ragioni della procedura ed ai creditori sociali, in quanto tali pagamenti «sono stati rilevati dal Commissario giudiziale, nell’esercizio dei propri poteri di indagine, e che tale segnalazione ha posto la curatela nella condizione di agire per ottenere la loro revoca norma dell’art. 67 l.f.».
Sarebbe dunque assente la colpa (tanto meno grave) da parte del professionista attestatore, come pure l’oggettiva impossibilità per il medesimo di rilevare le criticità segnalate dal Commissario giudiziale.
Il motivo è inammissibile, volta che non è autosufficiente ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., non essendo stato riportato, neppure per stralcio, il tenore dei documenti invocati dei quali si predica l’omesso esame; e volta che si incentra nella richiesta di riedizione della verifica del materiale istruttorio, compiutamente effettuato dal giudice del merito e non sindacabile in questa sede.
6. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile ricorso.
Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del fallimento controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME