Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32762 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32762 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 461/2020 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, quest’ultima rappresentata dall’amministratore di sostegno NOME COGNOME, e NOME COGNOME, tutti domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che, unitamente all’AVV_NOTAIO, la rappresenta e difende;
– controricorrente –
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIOto NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
nonché
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME OPICE e la RAGIONE_SOCIALE;
-intimati –
avverso la sentenza n. 1942/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 6/5/2019;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME
ritenuto che
COGNOME; , con sentenza depositata in data 6/5/2019, la Corte d’appello di Milano, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, di quanto a quest’ultima dovuto a titolo di canoni di locazione non corrisposti, indennità di occupazione e spese ulteriori, in relazione a un contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione originariamente stipulato, quale parte conduttrice, da NOME COGNOME in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE (avente originariamente la forma dell’RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE) e, quale parte locatrice, dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale era succeduta, dapprima, la RAGIONE_SOCIALE e, da ultimo, la RAGIONE_SOCIALE;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale (rilevata l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto da NOME COGNOME) ha ravvisato la persistente responsabilità degli eredi di NOME COGNOME in relazione a tutte le obbligazioni relative al contratto di locazione in esame ai sensi dell’art. 38 c.c., avendo lo stesso concluso tale contratto, nel 1998, in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, a nulla rilevando, a tal fine, la circostanza che tale contratto di locazione si fosse tacitamente rinnovato anche dopo il decesso di NOME COGNOME (avvenuto nel 2003), né assumendo alcuna incidenza il fatto che le obbligazioni dedotte in giudizio si riferissero al periodo successivo all’acquisto, da parte della RAGIONE_SOCIALE, nel 2008, della forma dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (con la conseguente assunzione, con la personalità giuridica, di una propria piena autonomia patrimoniale), o che dette obbligazioni si riferissero al periodo successivo RAGIONE_SOCIALE cessione del contratto di locazione da parte de ll’RAGIONE_SOCIALE, avendo la RAGIONE_SOCIALE puntualmente dichiarato di non voler liberare l’RAGIONE_SOCIALE cedente dalle obbligazioni relative al contratto di locazione de quo ;
con la stessa decisione, la corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva disatteso le domande proposte dagli eredi del COGNOME nei confronti dei componenti del comitato esecutivo dell’RAGIONE_SOCIALE, non potendo gli stessi ritenersi responsabili delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione per non averne impedito la tacita (ed automatica) rinnovazione;
da ultimo, il giudice d’appello ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva ritenuto pienamente rispettati gli obblighi incombenti sulla società creditrice nei confronti
dei garanti dell’obbligazione principale, nonché nella parte in cui aveva determinato l’entità effettiva del credito azionato dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (quest’ultima rappresentata dall’amministratore di sostegno NOME COGNOME) e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi d’impugnazione (con la dissociazione di NOME COGNOME in relazione ai primi quattro motivi e di NOME COGNOME in relazione al quinto, al sesto, al nono e al decimo motivo);
la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME resistono ciascuno con un proprio controricorso;
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese in questa sede;
con atto in data 9/9/2023, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare ‘ad ogni e qualsiasi domanda e azione avanzata nel presente giudizio nei confronti di COGNOME NOME‘ che, con atto in data 11/9/2023, ha dichiarato di accettare;
i ricorrenti hanno depositato memoria;
considerato che,
dev’essere preliminarmente dichiarata l’estinzione del processo in relazione RAGIONE_SOCIALE lite tra gli odierni ricorrenti ed NOME COGNOME, avendo i ricorrenti espressamente dichiarato di rinunciare ad ogni domanda nei relativi confronti ed avendo il COGNOME espressamente dichiarato di accettare detta rinuncia;
con riguardo RAGIONE_SOCIALE lite nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei restanti intimati, con il primo motivo, i ricorrenti (con la dissociazione di NOME
COGNOME) censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 38 e 2500quinquies c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto persistente la responsabilità degli eredi del soggetto che aveva concluso il contratto di locazione in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, anche in relazione alle obbligazioni riferibili a tale contratto rimaste inadempiute successivamente all’acquisto della personalità giuridica da parte della RAGIONE_SOCIALE, non avendo la creditrice RAGIONE_SOCIALE mai tempestivamente manifestato (diversamente da quanto erroneamente affermato dal giudice d’appello) alcuna opposizione RAGIONE_SOCIALE trasformazione della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente liberazione dei soggetti precedentemente individuabili come illimitatamente responsabili, in applicazione dell’art. 2500quinqiues c.c. (peraltro espressamente richiamato dal sopravvenuto art. 42bis c.c.);
con il secondo motivo, i ricorrenti (con la dissociazione di NOME COGNOME) censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 111, co. 6, Cost., dell’art. 6, par. 1, Cedu, dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale travisato i fatti rilevanti di causa e dettato una motivazione meramente apparente, oltre che priva di alcuna correlazione alle prove acquisite al giudizio, con riguardo RAGIONE_SOCIALE (inesistente) circostanza di fatto relativa RAGIONE_SOCIALE (pretesa) opposizione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE trasformazione della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
con il terzo motivo, i ricorrenti (con la dissociazione di NOME COGNOME) censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 111, co. 6, Cost., dell’art. 6, par. 1, Cedu, dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte
territoriale travisato i fatti rilevanti di causa e dettato una motivazione meramente apparente -senza peraltro tenere in alcuna considerazione le censure svolte dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado -con riguardo RAGIONE_SOCIALE decisione riferita RAGIONE_SOCIALE (pretesa) assenza di alcuna responsabilità dei componenti gli organi associativi della RAGIONE_SOCIALE in relazione ai crediti vantati in giudizio dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ritenendo erroneamente che gli stessi non avessero mai manifestato (sia pure tacitamente) alcuna volontà negoziale vòlta al rinnovo del contratto di locazione originariamente concluso dal COGNOME;
con il quarto motivo, i ricorrenti (con la dissociazione di NOME COGNOME) censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115, co. 1, c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 1597 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di porre a fondamento della decisione assunta in relazione all’entità del credito rivendicato dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE mancanza di diligenza di quest’ultima nel relativo recupero, elementi di prova effettivamente acquisiti al giudizio;
con il quinto motivo, i ricorrenti (con la dissociazione di NOME COGNOME) censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91, co. 1, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato le spese di lite a carico solidale di tutti gli eredi COGNOME in favore degli appellati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, per essere stati questi ultimi chiamati in giudizio in primo grado dal solo NOME COGNOME (senza che gli altri coeredi avessero mai proposto alcuna domanda nei relativi confronti), e per avere altresì posto a carico di tutti gli eredi COGNOME le spese relative al primo grado di giudizio che il tribunale aveva liquidato a carico del
solo COGNOME per avere quest’ultimo chiamato in causa l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
con il sesto motivo, i ricorrenti (con la dissociazione di NOME COGNOME) censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 111, co. 6, Cost., dell’art. 6, par. 1, Cedu, dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale travisato i fatti rilevanti di causa e dettato una motivazione meramente apparente con riguardo RAGIONE_SOCIALE questione concernente la liquidazione delle spese di lite a carico solidale di tutti gli eredi COGNOME in favore degli appellati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME;
con il settimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione del D.M. n. 55/14 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato le spese in favore dei terzi chiamati in primo grado (ed appellati), sulla base di una illegittima determinazione del valore della causa, non avendone considerato l’entità in corrispondenza RAGIONE_SOCIALE sola quota ereditaria riferibile all’appellante NOME COGNOME;
con l’ottavo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 111, co. 6, Cost., dell’art. 6, par. 1, Cedu, dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale travisato i fatti rilevanti di causa e dettato una motivazione meramente apparente con riguardo RAGIONE_SOCIALE questione concernente l’erronea liquidazione delle spese in favore dei terzi chiamati in primo grado (ed appellati), sulla base di una illegittima determinazione del valore della causa;
con il nono motivo, i ricorrenti (con la dissociazione di NOME COGNOME) censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91,
co. 1, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente posto a carico solidale di NOME e di tutti gli eredi COGNOME le spese di lite in favore del COGNOME, non potendo ravvisarsi alcun nesso causale tra la chiamata in causa del COGNOME e l’iniziativa processuale degli odierni ricorrenti diversi dal NOME COGNOME;
con il decimo motivo, i ricorrenti (con la dissociazione di NOME COGNOME) censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 111, co. 6, Cost., dell’art. 6, par. 1, Cedu, dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale travisato i fatti rilevanti di causa e dettato una motivazione meramente apparente con riguardo RAGIONE_SOCIALE questione concernente l’erronea imposizione, a carico solidale di NOME e di tutti gli eredi COGNOME NOME, delle spese di lite in favore del COGNOME;
il primo e il terzo motivo -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono fondati e suscettibili di assorbire la rilevanza delle restanti censure;
osserva il Collegio come, al caso di specie, debba trovare applicazione il principio già in precedenza fatto proprio dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte con riguardo RAGIONE_SOCIALE natura negoziale della rinnovazione del contratto di locazione qualora la prosecuzione del rapporto sia dovuta al mancato esercizio, da parte dell’interessato, della facoltà, dallo stesso liberamente esercitabile ( id est , esercitabile in assenza di alcuno specifico presupposto legittimante), di impedirne la rinnovazione;
sul punto, è appena il caso di richiamare quanto osservato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11168 del 29/05/2015 (Rv. 635497 – 01) nella parte in cui, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso
non abitativo, sottolinea come la rinnovazione tacita del contratto RAGIONE_SOCIALE seconda scadenza contrattuale, a seguito del mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di disdetta (non motivata) del rapporto ai sensi dell’art. 28, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, costituisca una libera manifestazione di volontà negoziale (nello stesso senso, v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19522 del 19/07/2019, Rv. 654571 – 01);
al riguardo, varrà sottolineare come il principio così venutosi consolidando nella giurisprudenza di legittimità debba ritenersi pienamente compatibile con quanto anteriormente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11830 del 16/05/2013, Rv. 626185 -01), RAGIONE_SOCIALE cui stregua, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la rinnovazione tacita del contratto RAGIONE_SOCIALE prima scadenza , per il mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di diniego di rinnovazione, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392, costituisce un effetto automatico derivante direttamente dRAGIONE_SOCIALE legge e non da una manifestazione di volontà negoziale, atteso che il principio stabilito dalle Sezioni Unite risulta espressamente riferito all’ipotesi della rinnovazione di una locazione ad uso diverso da quello di abitazione RAGIONE_SOCIALE scadenza del primo sessennio per mancato esercizio ( l’unico possibile) del potere di diniego di rinnovo da parte del locatore, là dove l’orientamento consolidatosi nelle richiamate diverse pronunce delle Sezioni semplici attengono unicamente all’ipotesi di una rinnovazione tacita per il mancato esercizio di un potere di disdetta immotivata (v., segnatamene, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11168 del 29/05/2015, Rv. 635497 – 01, nella parte in cui considera il principio sancito dalle Sezioni Unite, rilevandone la non
pertinenza nei casi in cui venga in gioco un potere di disdetta immotivato e bilaterale: cfr. parr. 3 e segg.);
nel caso di specie, la questione posta a oggetto dell’odierno giudizio è propriamente rappresentato dal riconoscimento della natura negoziale del mancato esercizio, da parte degli organi dell’RAGIONE_SOCIALE conduttrice, di un potere di disdetta immotivata RAGIONE_SOCIALE prima scadenza del rapporto di locazione e, dunque, del mancato esercizio di una libera prerogativa vòlta a consentire (o meno) la prosecuzione del rapporto di locazione in un periodo in cui il dante causa degli odierni ricorrenti (originario stipulante in nome per conto dell’RAGIONE_SOCIALE) era già deceduto;
ferme tali premesse, ritiene il Collegio che la responsabilità (di natura assimilabile a quella fideiussoria: cfr., ex plurimis , Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12508 del 17/06/2015, Rv. 635870 – 01) del soggetto cui risale l’originaria stipulazione di un contratto di locazione per conto di un’RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE non possa essere prolungata nel tempo oltre i termini espressamente (o anche implicitamente) previsti nel programma contrattuale dallo stesso stipulante convenuto con la controparte, ossia oltre il momento temporale a partire dal quale l’eventuale prosecuzione del rapporto sia dovuta -non già più all ‘ originaria manifestazione negoziale costitutiva del rapporto di locazione, bensì –RAGIONE_SOCIALE diversa volontà negoziale (implicitamente o esplicitamente) manifestata dai responsabili dell’RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE vòlta RAGIONE_SOCIALE prosecuzione ( rectius , al non impedimento della prosecuzione) del rapporto oltre agli originari limiti convenuti dalle parti o previsti dRAGIONE_SOCIALE legge;
a partire da tale momento, infatti, la responsabilità (d ‘indole fideiussoria) connessa all’esecuzione delle (rinnovate) obbligazioni assunte in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi imputabile unicamente a carico di coloro i quali ebbero direttamente ad assumerla (in sede di rinnovo o di mancato impedimento del rinnovo), e non già più in capo a coloro i quali (agendo in nome per conto della medesima RAGIONE_SOCIALE) dettero vita all’originaria instaurazione del rapporto, ma che, al momento del verificarsi dell’atteggiamento determinativo della rinnovazione, non rivestivano più alcun ruolo attivo o gestionale idoneo a legittimare quell’atteggiamento e determinare la contrazione, in forza delle conseguenze della rinnovazione, di obbligazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle originariamente convenute (ossia quelle nascenti dRAGIONE_SOCIALE rinnovazione);
al riguardo, varrà sottolineare la coerenza di una simile interpretazione rispetto a un intuitivo ed elementare principio di equità relazionale (o con un equilibrato contemperamento di interessi in conflitto), atteso che, a fronte della ragionevolezza dell’affidamento riposto dai terzi sulla (cor-)responsabilità di colui il quale abbia agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE, assume un preminente rilievo la decisiva considerazione dell’interruzione, attraverso lo scioglimento del rapporto associativo o l’interruzione dei poteri gestionali in capo a detto associato, di qualsivoglia forma di controllabilità, da parte dello stesso, del successivo corso dei rapporti dell’RAGIONE_SOCIALE con i terzi quanto RAGIONE_SOCIALE determinazione della rinnovazione del rapporto e, di conseguenza, dell’adempimento delle relative conseguenti obbligazioni, ormai integralmente dipendenti d all’iniziativ a e dunque dRAGIONE_SOCIALE diligenza e dalle scelte dei nuovi responsabili dell’RAGIONE_SOCIALE, senza
alcuna possibilità di interlocuzione per l’a ssociato uscito dRAGIONE_SOCIALE compagine o non più investito di ruoli immediatamente gestionali;
per converso, ai terzi che stipularono originariamente il contratto con la previsione di un tacito rinnovo non può sfuggire che la verificazione di quest’ultimo potrà essere determinata esclusivamente dalle scelte che dovranno operare esclusivamente i soggetti che, nel momento della scelta per l’eventuale rinnovazione, si troveranno a rappresentare l’ente o comunque ad agire per esso;
d’altro canto, secondo il criterio di imputazione della responsabilità indicato dall’art. 38 c.c., mentre è pienamente ragionevole intendere la responsabilità di chi abbia stipulato il contratto come estesa alle obbligazioni nascenti dal contratto per il periodo di durata convenuto (e ciò perché della stipulazione e della durata egli è responsabile), è altrettanto ragionevole, sempre secondo un criterio basato sulla responsabilità, attribuire quest’ultima a chi al momento in cui il tacito rinnovo dovrà essere impedito, oppure provocato tacitamente, possa tenere tale comportamento (e costui è chi in quel momento rappresenta l’ente o comunque agisca per esso);
in forza delle argomentazioni che precedono, dev’essere rilevata l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la persistente responsabilità degli eredi di NOME COGNOME (autore della conclusione, nel 1998, del contratto di locazione in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE) in relazione a tutte le obbligazioni relative a detto contratto anche successive RAGIONE_SOCIALE relativa tacita rinnovazione RAGIONE_SOCIALE prima scadenza, dovendo il COGNOME (e, dunque, i relativi eredi) ritenersi responsabile delle obbligazioni connesse a tale
contratto solo fino a detta prima scadenza, essendo nelle more intervenuto il relativo decesso e, dunque, la definitiva interruzione del relativo rapporto con l’RAGIONE_SOCIALE, e dovendo quindi ricondursi, la responsabilità per le obbligazioni connesse RAGIONE_SOCIALE prosecuzione del rapporto per tacita rinnovazione RAGIONE_SOCIALE prima scadenza, in capo a coloro i quali ebbero a provocarla (o a non impedirla, nell’esercizio di prerogative intrinsecamente negoziali) in nome e per conto della medesima RAGIONE_SOCIALE all’epoca di tale prima scadenza;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo e del terzo motivo del ricorso (assorbiti i restanti), dev ‘ essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere RAGIONE_SOCIALE regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
il principio di diritto che giustifica la disposta cassazione è il seguente: «qualora venga stipulato da un’RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE un contratto di locazione con previsione di tacito rinnovo RAGIONE_SOCIALE scadenza, l’art. 38 del codice civile giustifica, in capo a colui che abbia rappresentato l’RAGIONE_SOCIALE ai fini della stipulazione o comunque abbia stipulato il contratto agendo per suo conto, la responsabilità per le obbligazioni nascenti dal contratto a carico dell’RAGIONE_SOCIALE fino al momento della scadenza della durata prevista, mentre una sua responsabilità (o una responsabilità dei suoi eredi) per le obbligazioni derivanti da una rinnovazione tacita sarà da escludere qualora, al momento del verificarsi del tacito rinnovo, egli non abbia più alcun potere di agire per conto
dell’RAGIONE_SOCIALE per essere cessato il suo rapporto di associato. La responsabilità, in tal caso, cadrà su colui che, al momento del tacito rinnovo, rappresentava l’RAGIONE_SOCIALE o abbia agio per suo conto»;
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo con riguardo RAGIONE_SOCIALE lite tra i ricorrenti e NOME COGNOME.
Accoglie il primo e il terzo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano, comunque in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere RAGIONE_SOCIALE regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione