Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12730 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12730 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
CURTI NOME
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29851/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, domiciliata presso il loro studio, in INDIRIZZO;
-controricorrente-
nonché contro
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1572/2020 depositata il 02/03/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma nei confronti di RAGIONE_SOCIALE su istanza di NOME COGNOME per il pagamento di €217.750,93.
A fondamento della sua pretesa la COGNOME sosteneva che la Compagnia assicurativa non aveva adempiuto agli obblighi contrattuali derivanti dalla restituzione delle somme versate per la sottoscrizione di polizze emesse dall’agenzia M10, di cui era titolare NOME COGNOME, agente della compagnia RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, chiamando in causa a titolo di garanzia il COGNOME.
Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 14204/2013, definendo il giudizio di opposizione, revocava il decreto ingiuntivo.
Avverso tale pronuncia la COGNOME interponeva gravame.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1572 del 2 marzo 2020, confermava la sentenza di primo grado.
La Corte territoriale rigettava la domanda di ripetizione della COGNOME per mancanza di prova. Riteneva, infatti, che la domanda di ripetizione può essere accolta solo qualora il soggetto che abbia trattato con l’agente assicurativo infedele abbia fornito la prova dell’effettivo incasso dei premi da parte dell’agente in nome per conto dell’assicuratore e dell’impossessamento da parte di questi dei premi perché non riversati alla preponente. Detta prova non è stata fornita perché non è documentato che gli assegni bancari prodotti in copia, emessi dalla NOME all’ordine della RAGIONE_SOCIALE, siano stati effettivamente incassati dal
COGNOME quale agente della RAGIONE_SOCIALE. Nessuno degli assegni emessi all’ordine di RAGIONE_SOCIALE risulta posto all’incasso da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e non vi è, quindi, prova che la COGNOME abbia subito un’effettiva perdita a causa della condotta illecita dell’agente.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso per Cassazione sulla base di un motivo.
3.1. La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
3.2. Tutte le parti hanno depositato memoria. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2049, 2697, 1375, 1223, 1227, 1228, 1396, 1398 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte d’appello avrebbe errato nel non ritenere applicabile l’art. 2049 c.c., nonostante la presenza di tutti gli elementi fondanti la responsabilità solidale della RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, si duole la ricorrente del fatto che il Giudice del merito ha fondato le proprie conclusioni sulla sola mancanza della prova dell’effettivo incasso dei pagamenti, nonostante fossero state prodotte in giudizio le polizze quietanzate dell’agente e la copia degli assegni emessi. La dimostrazione dell’effettivo pagamento, infatti, non sarebbe secondo la ricorrente elemento fondante la responsabilità ex. art. 2049 c.c. e la sua mancanza non potrebbe intaccare la ratio della norma il cui obiettivo è la tutela del terzo. L’iter logico deduttivo della Corte d’appello sarebbe quindi in violazione non solo dell’art. 2049 c.c., ma anche dei principi di buona fede e del riparto dell’onere probatorio.
Inoltre, il Giudice dell’appello avrebbe richiamato a sostegno delle sue conclusioni precedenti giurisprudenziali non corrispondenti al caso in specie e che gli unici elementi costitutivi posti dalla stessa
Corte di cassazione alla base della responsabilità ex art. 2049 c.c. sarebbero l’esistenza del rapporto di agenzia, il mancato controllo da parte della compagnia sull’operato dell’agente, l’esistenza documentata di polizze sottoscritte ed i pagamenti eseguiti in buona fede dai clienti.
La Corte d’appello avrebbe quindi errato sia nel valutare come non sufficienti le prove fornite dalla ricorrente circa i pagamenti eseguiti in buona fede e sia nel ritenere che tale mancata prova potesse escludere l’applicazione dell’art. 2049 c.c. nonostante fossero presenti tutti i requisiti necessari.
5. Il motivo è infondato.
La ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza ed insiste, pertanto, su di una tesi infondata in relazione alla fattispecie.
Affinché si possa accogliere una domanda di ripetizione è necessario dimostrare l’esistenza di un effettivo spostamento patrimoniale e, conseguentemente, di un effettivo danno.
Nel caso di specie, la Corte d’appello, nel valutare le prove prodotte dalla ricorrente ha ritenuto non raggiunta la prova circa l’effettivo incasso dei premi da parte dell’agente. In particolare, nessuno degli assegni prodotti dalla COGNOME risulta posto all’incasso. L’unico assegno incassato, con effettivo esborso della ricorrente, risulta invece emesso personalmente in favore del COGNOME e senza che vi sia prova di un collegamento con la stipula di una polizza assicurativa, quand’anche fittizia: e di tale ultima conclusione va ribadita l’incensurabilità in questa sede, siccome non implausibile apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
La Corte d’appello di Roma, quindi, ritenendo che non vi sia stata la prova di un’effettiva perdita da parte della COGNOME a causa della condotta illecita del COGNOME, correttamente ha rigettato la domanda di ripetizione.
Occorre anche precisare che il ricorso segnalato per connessione dal ricorrente si è concluso con ordinanza di questa Corte n.
34129/2022, di accoglimento del ricorso dell’investitore, ma per difetto di motivazione della sentenza della Corte d’appello, sicché nulla ha a che vedere con il caso di specie.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza