SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 239 2026 – N. R.G. 00002257 2022 DEPOSITO MINUTA 15 01 2026 PUBBLICAZIONE 15 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa
NOME COGNOME
Presidente
Dr.ssa
NOME COGNOME
Consigliere
Dr.
NOME COGNOME
Consigliere relatore
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 12.12.2022, al n. 2257 del R.G. Affari Contenziosi dell’anno 2022, avverso la sentenza n. 2932 del Tribunale di Firenze, emessa il 19.10.2022 , nell’ambito del procedimento R.G. n. 16972/2018;
promossa da
C.F.
(C.F.
e
(C.F.
C.F.
, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO (C.F.
C.F.
)
e
NOME
NOME
(C.F.
), elettivamente
C.F.
domiciliata presso il loro studio, giusta procura in atti;
APPELLANTI
contro
(C.F. rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti; C.F. C.F.
APPELLATA
e
(C.F.
, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO
C.F.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, giusta procura in atti;
TABLE
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALE
nonché
TABLE
e
(p. iva ), in persona del legale rappresentante dott. , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F. ) e NOME COGNOME (C.F. , elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura in atti; P. C.F. C.F.
APPELLATE
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: : ‘voglia l’Ecc.ma per l’appellante , come da atto di citazione in appello del 12.12.2022 Corte di Appello di Firenze:
-In via preliminare sospendere ex art. 283 ed ex art. 351 cpc l’esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado;
In via istruttoria, ammettere la prova per testi articolata nella memoria ex art. 183 VI comma n 2 cpc e qui riproposta;
-nel merito: in accoglimento dell’interposto gravame, riformare la sentenza 2932/2022 pubblicata il 19.10.2022, emessa dal Tribunale di Firenze all’esito della causa RG 16972/2018 per le ragioni di cui in narrativa e per l’effetto: in tesi, dichiarare l’intervenuta prescrizione ex art. 1669, ultimo comma, cc del diritto risarcitorio azionato in giudizio dalla Signora con conseguente reiezione della domanda
dalla stessa proposta; in ipotesi: accertare e dichiarare che l’Arch. e il P. Ind. ono unicamente ed esclusivamente responsabili in solido o in via esclusiva, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale delle problematiche per cui è causa, conseguentemente condannandoli a rispondere direttamente ed integralmente della pretesa risarcitoria azionata in giudizio da in ulteriore gradata ipotesi: rideterminare la quota di responsabilità degli appellanti per i fatti di causa alla luce delle emergenze istruttorie e, in accoglimento della domanda di manleva
espressamente riproposta dagli appellanti ex art. 346 cpc nei confronti dell’Arch.
e del P.I. dichiarata la responsabilità di questi ultimi, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale anche ex art. 1669 cc, condannarli, ciascuno per il proprio titolo, in solido o in via esclusiva a rilevare indenni gli appellanti da tutto quanto fossero eventualmente condannati a corrispondere in dipendenza dei fatti oggetto del contendere; in ogni caso, riformare la sentenza impugnata in punto di condanna alle spese di lite ex art 91 cpc, non ricorrendone i presupposti per le ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese di lite, anche di CTU e di CTP, e di compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio ed anche nei confronti dei terzi chiamati Arch.
e P.I.
.
per l’appellata come da comparsa di costituzione in appello del 27.11.2024 : ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, rigettare l’appello e confermare la sentenza n. 2932/2022 del 20 ottobre 2022, nella parte inerente il diritto al risarcimento dei danni sofferti dalla Sig.ra come ivi quantificato dichiarandosi indifferente circa la diversa ripartizione interna della responsabilità tra gli appellanti, il tecnico progettista e il D.L. Arch. e relativa manleva delle rispettive compagnie assicurative.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio, e del procedimento cautelare di sospensione introdotto dagli appellanti, ed esaurito con provvedimento di rigetto ‘.
per l’appellato e appellante incidentale come da comparsa conclusionale del 18.07.2025, ‘ in tesi: 1) Respingere l’Appello principale promosso da per le motivazioni sopra esposte; 2) accogliere l’Appello incidentale proposto da con riforma della sentenza impugnata n. 2932/2022 del Tribunale di Fire nze e per l’effetto: a) in via pregiudiziale: accogliere l’eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c. nei confronti del P.I. b) in ipotesi subordinata e nel merito: respingere le domande svolte nei confronti del P.I. perché infondate in fatto ed in diritto, essendo la CTU viziata da vizi logico-giuridici. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. 3) in ipotesi denegata di non accoglimento delle pregresse domande, ridurre la quota di responsabilità del P.I. ella causazione dei vizi denunciati dalla Sig.ra in ragione del diverso apporto professionale rispetto agli altri soggetti coinvolti confermando la manleva da ogni e qualsiasi danno derivante dal presente contenzioso della in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore anche in punto di spese legali del presente grado di giudizio; 4) in ulteriore ipotesi denegatissima in cui la sentenza di primo grado venisse confermata o comunque venisse attribuita una quota di responsabilità al P.I.
ella causazione dei vizi denunciati, condannare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a rilevarlo interamente indenne da ogni e qualsiasi danno derivante dal presente contenzioso, anche in punto di spese legali del presente grado di giudizio; 5) in ogni caso con ripetizione delle somme corrisposte in favore della sig.ra in conseguenza alla provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, pari alla somma di € 11.134,40, oppure alla diversa somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a far tempo dal pagamento, qualora non dovute. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio ‘ .
per l’appellato e appellante incidentale come da comparsa conclusionale del 21.07.2025, ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettare l’appello proposto dai Signori e riguardo alle domande formulate in ipotesi, in ulteriore gradata ipotesi e per la condanna alle spese relativamente alla posizione dell’Arch. e, in accoglimento del presente appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata n. 2932/2022 del Tribunale di Firenze: A) in tesi: rigettare tutte le domande proposte dalla Signora per intervenuta prescrizione e/o decadenza ex art. 1669 CC del relativo diritto azionato; in ipotesi, accertata l’assenza di responsabilità dell’Arch. per i danni oggetto di causa, rigettare tutte le domande, anche di manleva, formulate nei confronti dell’Arch. dai Signori e con condanna degli stessi al pagamento delle spese legali maturate per il giudizio di primo grado e per il presente procedimento; in denegata ipotesi ridurre la domanda della Signora ad €. 19.500,00 oltre iva 10% come dalla stessa domandato specificatamente in primo grado; in ulteriore denegata ipotesi ridurre la quota di responsabilità dell’Arch. alle effettive emergenze di causa; B) in ogni caso condannare la in persona del legale rappresentante a rifondere, all’Arch. le spese legali di entrambi i gradi di giudizio anche in virtù di quanto previsto dall’art. 1917 CC. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, rimborso spese generali, cap ed Iva sia del presente procedimento che di quello di primo grado ‘ .
per l’appellata coma da comparsa di costituzione del 27.11.2024, ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni diversa istanza, respinta e disattesa, istruttoria, di rito e di merito, respingere l’appello
principale proposto da e così come formulato dagli stessi, avuto comunque riguardo alle deduzioni svolte da questa parte nell’espositiva Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice accogliesse l’appello proposto dai nei confronti del P.I. e ritenga altresì impegnata la responsabilità assicurativa di limiti la manleva alla quota di responsabilità dello stesso, nei limiti garanzia in relazione al tipo di danno, al massimale, allo scoperto e alla franchigia applicabile alla fattispecie corretta, respingendo il resto. Riserva più puntuali conclusioni all’esito della costituzione in giudizio del P.I. e delle altre parti appellate. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio ‘.
per l’appellata come da comparsa conclusionale del 21.07.2025, ‘ Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, contrariis reiectis ,
IN TESI: -Ove accolti il primo ed il secondo motivo dell’appello principale e l’appello incidentale dell’Arch. rigettare la domanda risarcitoria svolta dalla Signora che il Tribunale ha esteso automaticamente al chiamato in causa Arch. per la decadenza dalla denuncia e prescrizione del diritto all’azione ex art. 1669 c.c.; – in ogni caso rigettare o dichiarare assorbita la domanda di manleva svolta dagli appellati nei confronti dell’Arch. allo stesso modo dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata dall’Arch. nei confronti di -Conseguentemente condannare l’appellata restituire a la somma di € 8.634,40.= pagata in forza della sentenza n. 2932/2022 del Tribunale di Firenze; – rigettare in ogni caso i motivi III, IV, V e IV dell’appello principale confermando, per quanto di ragione ed in conformità alle conclusioni precisate al punto precedente, la gravata sentenza n. 2932/2022; Con vittoria di spese ex DM 55/2014 da porsi a carico della parte soccombente
IN IPOTESI: Confermare integralmente la sentenza n. 2932/2022 resa in data 19.10.2022 dal Tribunale di Firenze, rigettando l’appello principale svolto da
NELLA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E DENEGATA IPOTESI Ove siano accolti i motivi III, IV, V e VI dell’appello principale: – accertare, anche incidenter tantum , le responsabilità rispettivamente ascrivibili ai soggetti coinvolti nell’intervento edilizio di cui si discute, ovvero dei costruttori-venditori, della impresa appaltatrice e/o delle ditte appaltatrici, nonché di tutti gli altri professionisti che hanno partecipato con la loro opera all’intervento in questione, ognuno per i rispettivi profili di colpa e responsabilità – porre a carico dei convenuti il maggior onere risarcitorio quantificato
dalla CTU svolta in corso di causa rispetto agli importi accertati dalla CTU svolta in sede di ATP e fatti oggetto anche della proposta conciliativa – dichiarare tenuta RAGIONE_SOCIALE a garantire l’Arch. nei limiti della sola quota di respons abilità al medesimo direttamente ascrivibile e nei limiti delle garanzie previste in polizza e come precisate, applicando all’indennizzo così determinato l’ulteriore decurtazione dello scoperto contrattualmente posto a carico dell’assicurato pari al 10% de l danno con il minimo assoluto di € 2.500,00.=. – Porre a carico dei convenuti le spese processuali del presente giudizio e dell’RAGIONE_SOCIALE In ogni caso con vittoria di spese ed onorari ex DM 55/2014 ‘ .
– SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., conveniva dinnanzi al Tribunale di Firenze e per sentir accertare la loro responsabilità ex art. 1669 c.c. e sentirli condannare al pagamento, anche in solido tra loro, della somma, per come precisata in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., di €39.443,85.
Deduceva, a riguardo, di avere acquistato dai resistenti, in data 14.07.2015, un appartamento posto al primo piano di un compendio immobiliare sito in INDIRIZZO, e che all’interno dello stesso emergevano dei vizi (rappresentati dalla formazione di notevoli muffe), i quali venivano accertati dapprima conferendo incarico al geometra che consegnava la sua relazione il 28.10.2016, successivamente introducendo un procedimento per ATP (rubricato al r.g. n. 929/2017 Trib. Firenze), con cui venivano anche stimati i costi per il ripristino, di cui la hiedeva il risarcimento.
In particolare, la ricorrente articolava la suddetta somma di €39.443,85 nelle seguenti voci: €19.500 oltre iva al 10% per le spese indicate nella relazione tecnica depositata all’esito del giudizio di ATP; €3.977,81 a titolo di rimborso delle spese liquid ate in favore del CTU geometra nell’ambito dell’ATP; €3.246,54 per compensi legali per la procedura di ATP; €2.791,50 per le spese di alloggio per il tempo necessario per l’esecuzione dei lavori di ripristino ; €10.000, liquidati in via equitativa, quale risarcimento del danno sofferto da anche per la condotta processuale e dilatoria assunta dai resistenti e oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria, compensi e rimborso delle spese processuali.
Si costituivano nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Firenze e
chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa dell’Arch.
in qualità di progettista architettonico del compendio immobiliare e direttore dei lavori, e del P. Ind. in qualità di redattore della (carente) relazione ex Legge 10/1991. Eccepivano, poi, in via preliminare, la decadenza dall’azione ex art. 1669 c.c. e conte stavano nel merito tutto quanto ex adverso dedotto.
Integrato il contraddittorio nei confronti di e di i quali si costituivano chiedendo, a loro volta, l’autorizzazione alla chiamata in causa delle rispettive compagnie assicuratrici ai fini dell’eventuale manleva, costituitesi anche la (per e la (per , mutato il rito da sommario di cognizione a ordinario, il Giudice di prime cure disponeva l’esperimento della procedura di mediazione che, tuttavia, dava esito negativo. Il Giudice di primo grado tentava un’ulteriore mediazione, proponendo di definire il giudizio alle medesime condizioni di cui alla proposta del mediatore, ma le parti e non aderivano. La causa veniva, pertanto, istruita mediante CTU.
Con sentenza a verbale n. 2932/2022, il Tribunale di Firenze così disponeva: ‘ condanna i signori e in via solidale nonché i signori e al pagamento in favore dell’attrice , della complessiva somma di Euro 44.361,38 oltre interessi legali dalla data del deposito della CTU al saldo, ciascuno per la quota parte di sua spettanza indicata in parte motiva; condanna le compagnie assicuratrici e a tenere indenne i rispettivi assicurati, previa applicazione dello scoperto previsto contrattualmente relativamente al condanna e , in via solidale, al pagamento in favore dell’attrice delle spese di lite che liquida in Euro 7.000,00 per compenso, Euro 250,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e RAGIONE_SOCIALE come per legge, ed oltre Euro 3.988,57 per spese già liquidate in favore del CTU nominato nella fase di ATP ed oltre Euro 3.522,75 per il compenso del consulente di parte attrice, se documentalmente provate ed oltre spese di CTU del presente giudizio, come già liquidate; spese compensate fra le altre parti del giudizio ‘ .
Rigettata l’eccezione preliminare di decadenza e prescrizione dall’azione ex art. 1669 c.c., avendo la vuto concreta conoscenza dei vizi e della loro riconducibilità causale all’operato dei convenuti solo all’esito del giudizio di ATP e risultando, pertanto, tempestiva la denuncia, avvenuta entro un anno dalla conclusione dello stesso, a fondamento della decisione il Tribunale di primo grado poneva
l’accertamento dei vizi, avvenuto per il tramite della CTU espletata in corso di causa, consistiti ‘ nella formazione continua di condense e muffe nei vani esposti verso Est, prospicienti il terrazzo di proprietà, nella porzione che confina con l’esterno; nella costante formazione di condensa che comporta un intenso gocciolamento dalle porzioni di soffitto realizzate con struttura in lamiera grecata; nella formazione puntiforme di ruggine sulle strutture realizzate in lamiera grecata; nella formazione di muffe sulle pareti verticali confinanti con l’esterno in prossimità degli infissi esterni vetrati, qual i le ampie portefinestre, per la mancata correzione del ponte termico; nel crollo del controsoffitto in cartongesso per l’imbibizione subita dallo strato di lana di roccia, confinato tra questo e la struttura in lamiera grecata di forma arcuata; nei disagi nello svolgimento della vita quotidiana e rischi per la salute degli abitanti; nel degrado dell’immobile e riduzione del prezzo di mercato, se i vizi non trovano soluzione ‘. Veniva, altresì, ritenuto accertato che la causa di tali vizi fosse stata la mancanza di isolamento di tutte le strutture orizzontali o inclinate di copertura, confinanti direttamente con l’esterno, circostanza verificatasi a causa della soluzione scelta p er isolare termicamente la struttura, ossia l’inserimento di lana di roccia.
Il risarcimento veniva, dunque, quantificato in €42.361,38, cui venivano aggiunti €2.000 per il disagio causato alla in ragione della circostanza che la stessa doveva lasciare la propria abitazione per consentire i lavori di ripristino, e veniva posto a carico di e al 50%, in quanto venditori/costruttori dell’immobile, e a carico dei due professionisti e al 25% ciascuno, in ragione della loro partecipazione alla fase ideativa e realizzativa del compendio immobiliare.
e proponevano appello e chiedevano, previa sospensione della provvisoria esecutività della suddetta sentenza, accogliersi i seguenti motivi.
1) Con il primo motivo, deducevano la d ecadenza e prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c. Riproponendo l’eccezione preliminare rigettata dal Giudice di prime cure, gli appellanti affermavano che la scoperta dei vizi dell’immobile da parte di era avvenuta con il deposito della relazione peritale da parte del geometra ossia in data 28.10.2016, e non con la conclusione del procedimento per ATP, che si era limitato a confermare vizi già scoperti. Pertanto, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, notificato in data 8.05.2019, era stato intempestivo, perché avvenuto oltre lo spirare del termine annuale previsto dall’art. 1669 c.c.
Contestavano, inoltre, l’efficacia interruttiva della prescrizione della raccomandata trasmessa dal difensore della gli odierni appellanti in data 24.09.2018, non avendo la stessa né la natura né il contenuto della costituzione in mora ex art. 1219 c.c.
2) Errata appariva, altresì , secondo gli appellanti, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui ‘ il termine decennale prescrizionale deve farsi partire nel procedimento de quo dal deposito dell’ATP ‘ . Qualora, infatti, il Tribunale avesse inteso riferirsi al termine per la proposizione dell’azione ex art. 1669 c.c., questo è annuale e, come già dedotto nel primo motivo, era decorso inutilmente con conseguente decadenza della all’azione. Qualora , invece, il Tribunale avesse inteso riferirsi al termine decennale di prescrizione dell’azione, questo non aveva alcuna attinenza con quanto eccepito dagli odierni appellanti.
Qualora, ancora, il Giudice avesse inteso riferirsi al termine decennale di prescrizione dell’azione volta ad ottenere l’adempimento di un’obbligazione di facere , precisavano che questa non era mai sorta, perché il e la partecipando alle attività volte a ovviare i vizi riscontrati, non avevano riconosciuto l’esistenza degli stessi. Con la lettera del 14.07.2016, infatti, gli odierni appellanti si riferivano alle ‘ formazioni di condensa ‘ rinvenute solo in alcune parti dell’immobile, differenti rispetto ai vizi accertati successivamente. Inoltre, poiché la veva rifiutato l’intervento delle maestranze del e della non era mai sorto, in capo a questi ultimi, alcun obbligo di rimozione dei vizi individuati (circostanza confermata dal fatto che la veva agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno ex art. 1669 c.c. e non l’adempimento di un’obbligazione di facere ).
3) Con il terzo motivo di appello, la sentenza impugnata veniva contestata nella parte in cui affermava, a dire degli appellanti, ‘lapidariamente’ che la misura della responsabilità dell’Arch. e del P. Ind. AVV_NOTAIO fosse del 25% ciascuno, mentre quella del e della del 50% in solido.
A detta degli appellanti, vi sarebbe un difetto di motivazione circa la graduazione degli addebiti e circa il fatto (non considerato dal Giudice di primo grado) che la responsabilità del e della dovesse essere esclusa, sussistendo la colpa esclusiva dell’architetto e del perito industriale nella causazione dei vizi. Invero, gli odierni appellanti non hanno proceduto materialmente alla ristrutturazione dell’immobile, ma si sono avvalsi dell’opera di soggetti professionalmente qualificati, no n essendo in grado di valutare l’adeguatezza e la correttezza delle scelte progettuali.
Con il quarto motivo di appello, veniva dedotta l’immotivata derubricazione dell’inadeguata progettazione dei lavori a fonte secondaria dei vizi lamentati da
Il Giudice di prime cure, in sostanza, non avrebbe tenuto conto della gravità delle colpe ascrivibili ai due professionisti e e non avrebbe tenuto conto dell’effettiva entità dell’a pporto causale delle loro condotte.
Con il quinto motivo di appello, veniva rilevata l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna, spiegata in primo grado da e dell’Arch. e/o del P. Ind. a tenerli indenni da tutto quanto fossero eventualmente tenuti a cor rispondere alla ll’esito del giudizio. Il Giudice di primo grado si sarebbe, infatti, limitato a graduare le responsabilità dei soggetti coinvolti, ritenendo, erroneamente, che la domanda di condanna suesposta fosse assorbita in tale statuizione.
Con il sesto motivo di appello veniva dedotta l’erroneità della liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di prime cure, nella parte in cui aveva condannato in solido tra loro e al pagamento integrale delle spese tecniche (anche del procedimento di ATP) e delle spese di lite.
Deducevano, sul punto, che il rifiuto della proposta conciliativa, formulata dal Giudice aderendo a quella del mediatore, recava un giustificato motivo, posto che la oveva essere dichiarata decaduta dall’azione ex art. 1669 c.c. e e in base alle risultanze dell’ATP, dovevano essere dichiarati responsabili in via esclusiva dei danni. Ritenevano, pertanto, non sussistessero i presupposti di cui , anche alla luce del fatto che il Giudice aveva posto a ro carico le spese di lite dell’intero procedimento e non solo quelle posteriori alla
all’art. 91, primo comma c.p.c. lo formulazione della proposta conciliativa.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto da parte di e con i primi due motivi di appello, gli unici riferibili alla posizione della
Quanto al primo motivo di appello, deduceva l’infondatezza dell’eccezione di intervenuta decadenza e prescrizione, posto che la scoperta dei vizi era avvenuta in data 20.03.2018, ossia quando era stata depositata la relazione peritale nell’ambito dell’ATP, e gli stessi erano stati denuncia ti con raccomandata del 24.09.2018, quindi entro un anno dalla scoperta. Il ricorso dinnanzi al Tribunale di Firenze era stato, poi, notificato in data 8.05.2019, nel rispetto del termine annuale dalla denuncia.
Quanto al secondo motivo di appello, ne deduceva l’infondatezza, ritenendo che e avessero effettivamente riconosciuto l’esistenza dei vizi e si fossero formalmente rifiutati di adempiere all’obbligo di emendarli, con ciò legittimando la d agire in giudizio per il risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio aderendo alle censure svolte dagli appellanti e con i primi due motivi di appello. Contestava, invece, il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello, sul presupposto che e risultando quali venditori dell’immobile og getto di causa e avendo, nel corso della ristrutturazione, esercitato il loro potere di direttiva e di sorveglianza sui lavori in corso, non potevano essere ritenuti esenti dalla responsabilità ex art. 1669 c.c. Rilevava, inoltre, di essersi occupato esclusivamente della progettazione degli impianti di riscaldamento, curando la relazione tecnica che attesta il risparmio energetico, di talché la sua condotta non poteva essere ritenuta l’unica causa dei vizi verificatisi all’appartamento della
proponeva, altresì, appello incidentale , sulla base dei seguenti motivi.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. per essere maturata la decadenza della denuncia dei difetti e la prescrizione all’esercizio dell’azione nei confronti del
Con il primo motivo di appello, chiedeva che venisse accertata la decadenza dell ‘appellata dal termine di denuncia dei vizi, nonché la prescrizione dell’azione di risarcimento dei danni. Il infatti, non essendo stato parte del procedimento di ATP introdotto dalla era venuto a conoscenza dei vizi denunciati solo con la notifica dell’atto di citazione per chiamata in causa del terzo, ossia in data 29.10.2019, ben oltre il decorso dei termini per la proposizione dell’azione di cui all’art. 1669 c.c.
Omessa motivazione ed erroneità del Tribunale nella acritica adesione alle conclusioni della CTU, che presenta vizi logico-giuridico e scientifici, in punto di cause dei danni, (pag. 9 seconda metà e pag. 10 prima metà) e in punto di responsabilità dei convenuti e dei terzi (pag. 13 della sentenza). Assenza di nesso eziologico tra i vizi riscontrati sull’immobile e l’attività di progettazione dell’impianto di riscaldamento svolta dal P.I.
Con il secondo motivo, deduceva l’erroneità della sentenza di primo grado nelle parti in cui aveva recepito le conclusioni dei periti rese nell’ambito del
procedimento di ATP (a lui inopponibili, non avendo partecipato a tale fase processuale) e di CTU in primo grado. In base alla ricostruzione tecnica del l’appellante incidentale , infatti, gli ausiliari del giudice avrebbero errato nel ritenere che la condotta del vesse causato i vizi, poiché questi si era limitato a dare delle indicazioni progettuali e a redigere la relazione ex L. 10/1991, indicazioni che sono state poi disattese in sede di esecuzione dell’opera. Rilevava , inoltre, che il suo progetto era stato unico per tutte le unità immobiliari, di talché, se avesse causato dei vizi, avrebbe dovuto causarli anche ad altri acquirenti e non solo alla
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto dagli appellanti e nei suoi confronti e proponendo appello incidentale sulla base dei seguenti motivi.
Nei confronti dell’appellata
1) Errata applicazione dell’art. 1669 CC in ordine alla intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto azionato dalla Signora
Come già rilevato dagli appellanti, evidenziava che l’azione ex art. 1669 c.c. era stata promossa dalla ltre un anno dalla scoperta dei vizi (circostanza da ritenersi verificata in data 28.10.2016, quando ha acquisito la relazione tecnica del geometra Oltretutto lo non avendo partecipato al procedimento di ATP, è venuto a conoscenza dei suddetti vizi solo con la notifica della chiamata in causa nel procedimento di primo grado del 29.10.2019.
2) Violazione dell’art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello incidentale, veniva dedotto il vizio di ultra petizione della sentenza di primo grado, atteso che con ricorso introduttivo la aveva chiesto la condanna di e alla corresponsione della somma di €19.500, 00 e solo in sede di memoria di discussione (ossia tardivamente) aveva chiesto la maggior somma di €42.361,38, che il Giudice di prime cure le a veva poi riconosciuto.
3) Insussistenza di prova in merito alla condanna al pagamento di €. 2.000,00.
Con il terzo motivo di appello incidentale, lamentava l’omessa motivazione, da parte del Giudice di prime cure, del riconoscimento alla della somma, equitativamente determinata, di €2.000 a titolo di maggior danno derivante dalla circostanza che, per permettere i lavori di ripristino, la vrebbe dovuto lasciare
la propria abitazione. Il suddetto danno, infatti, non era stato in alcun modo provato in sede di giudizio di primo grado.
Nei confronti degli appellanti
e
4) In merito all’attribuzione all’Arch. di una responsabilità del 25% per i vizi oggetto di causa.
L’appellante incidentale, con il quarto motivo di appello, deduceva l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva quantificato la percentuale di responsabilità dello stesso nel 25%. In sede di giudizio di primo grado, infatti, era emerso che gli unici responsabili dei danni dovevano essere ritenuti e posto che a far data dal 3.10.2014 lo era stato estromesso dalla direzione lavori (circostanza che gli odierni appellanti non hanno mai contestato) e l’opera, a partire da qual momento, era stata realizzata in modo difforme rispetto al progetto elaborato dallo
Nei confronti della
5) Errata compensazione delle spese legali.
Con l’ultimo motivo di appello incidentale, deduceva di avere diritto al rimborso delle spese legali da parte della sua impresa assicuratrice e che, pertanto, il giudice di primo grado non avrebbe potuto compensarle.
VI. Si costituiva in giudizio aderendo al primo motivo di cui all’appello di e ossia all’eccezione di intervenuta decadenza e prescrizione dall’azione ex art. 1669 c.c., e contestando gli ulteriori motivi , relativi all’assenza di responsabilità degli odierni appellanti principali e alla statuizione sulle spese di lite. Inoltre, la compagnia assicurativa riproponeva le allegazioni, difese ed eccezioni risultate assorbite dalla pronuncia di primo grado; in particolare, evidenziava la necessità di tenere conto delle disposizioni contrattuali della polizza assicurativa evocata, relative al massimale, alla franchigia e all’assenza di garanzia per le spese di assistenza e difesa in giudizio indipendenti dal comportamento inadempiente dell’assicuratrice.
VII. Si costituiva in giudizio aderendo ai primi due motivi di cui all’appello principale e deducendo l’infondatezza degli ulteriori motivi.
In relazione al rapporto assicurativo intercorrente con l’appellante incidentale deduceva che la polizza applicabile fosse quella denominata Progettisti n. 581A1041 (mod. NUMERO_DOCUMENTO ed. 01/2015), avente efficacia dal 31.12.2015 e vigente al
momento dell’apertura del sinistro nel febbraio 2018, con la conseguenza che la sarebbe stata tenuta a garantire lo nei limiti della sola quota di responsabilità del medesimo e nei limiti delle garanzie previste in polizza, applicando all’indennizzo così determinato l’ulteriore decurtazione del 10% del danno con il minimo assoluto di €2.500.
La dava atto, infine, di aver disposto, in esecuzione della sentenza di primo grado, un pagamento di €8.643,40 a favore della importo calcolato sulla base del quantum liquidato in sentenza al netto della franchigia di €2.500.
VIII. All’esito dell’udienza cartolare del 17.12.2024, ritenute irrilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie avanzate dagli appellanti principali e da quelli incidentali, la causa veniva rinviata al 20.05.2025 per l ‘udienza di precisazione delle conclusioni. A detta udienza, il Collegio tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, avanzata dagli odierni appellanti, è già stata decisa, dapprima, con separato decreto inaudita altera parte , che ha concesso la sospensione, successivamente revocato con ordinanza del 21.03.2023.
– MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare, deve essere confermato il rigetto delle istanze istruttorie, riproposte in sede di comparse conclusionali, risultando superflue ai fini del decidere sia l’assunzione delle prove testimoniali sia la rinnovazione della consulenza tecnica o la convocazione a chiarimenti dell’ausiliario del giudice del primo grado, dovendosi ritenere adeguata e completa, anche perché esente da vizi logici, la relazione peritale depositata nel giudizio di primo grado.
Nel merito, deve, anzitutto, essere esaminata l’eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c., sollevata tanto dagli appellanti principali
e (con i primi due motivi di appello) quanto dagli appellanti incidentali e (con il primo motivo dei rispettivi appelli).
Tale eccezione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Posto che è pacifico tra le parti che abbia agito in sede di giudizio di primo grado per far valere la responsabilità di e ex art. 1669 c.c., occorre premettere che tale norma individua tre termini: il primo, decennale, con decorre nza dal compimento dell’opera, attinente al rapporto sostanziale tra
appaltatore e committente; il secondo, di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta del vizio o del difetto; il terzo, di prescrizione, per l’esercizio dell’azione, di un anno dalla denuncia. Trattasi di termini interdipendenti, di talché la responsabilità non può essere fatta valere qualora anche uno solo di essi non sia stato rispettato.
Nel caso di specie, è pacifico che il termine decennale sia stato rispettato, poiché l’opera è stata consegnata il 14.07.2015 e quindi il suddetto termine sarebbe scaduto il 14.07.2025, quando il giudizio di primo grado era già stato ampiamente definito.
Quanto al termine annuale entro il quale, a pena di decadenza, la avrebbe dovuto denunciare i vizi, occorre individuare il dies a quo dello stesso che, in base al dato normativo, coincide con la scoperta dei vizi. Per giurisprudenza costante, tale termine decorre dal giorno in cui il committente o l’acquirente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell’ope ra ( ex multis , Cass civ. ord. n. 19343/2022 e ord. n. 26852/2025).
Nel caso di specie, come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure, non ha acquisito un apprezzabile grado di conoscenza dei difetti contestati con la relazione del geometra incaricato dalla stessa, del 28.10.2016, ma solo con la relazione depositata all’esito del procedimento per ATP, ossia in data 21.03.2018. La prima relazione, infatti, limitandosi a descrivere lo stato dei luoghi e a proporre degli interventi di manutenzione, non ha permesso alla di comprendere la derivazione causale dei vizi riscontrati dall’imperfetta esecuzione dei lavori di ristrutturazione commissionati dal e dalla
Risulta dagli atti che la denuncia dei vizi ai venditori/costruttori è stata fatta con lettera raccomandata del 24.09.2018 (all. 4 all’atto di citazione in appello) , ossia nel rispetto del termine annuale dalla scoperta dei vizi che, come detto, è avvenuta in data 21.03.2018.
È stato rispettato, infine, il terzo termine di cui all’art. 1669 c.c., di un anno dalla denuncia, entro il quale deve essere introdotta l’azione giudiziale. Il ricorso ex art. 702bis c.p.c., introduttivo del giudizio di primo grado, infatti, è stato iscritto a ruolo il 14.12.2018.
Non rileva, a riguardo, la contestazione degli appellanti incidentali circa il fatto che gli stessi hanno avuto notizia dei vizi lamentati dalla olo con la notifica della chiamata in causa nel giudizio di primo grado. Invero, in base alla ricostruzione
giurisprudenziale prevalente (si v. Cass. civ. 29251/2024), nell’ambito dell’azione ex art. 1669 c.c. la chiamata in causa di chi abbia collaborato alla realizzazione dell’opera, fatta dal committente o, come nel caso di specie, dal venditore/costruttore p er individuare chi debba rispondere della pretesa attorea, determina l’estensione automatica della domanda originaria. Ne consegue che il rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali debba essere valutato avuto riguardo al momento dell’introduzione d el giudizio e non al momento della chiamata in causa del terzo.
In definitiva, poiché al momento dell’introduzione del giudizio di primo grado, aveva rispettato i termini di prescrizione e decadenza previsti dall’art. 1669 c.c. nei confronti di e gli stessi devono intendersi rispettati anche nei confronti dei terzi chiamati Ne discende che la sentenza di primo grado deve essere confermata nella parte in cui ha ritenuto che
on fosse decaduta dall’azione di cui all’art. 1669 c.c.
Devono, poi, essere esaminati congiuntamente il terzo e quarto motivo di appello principale, il secondo di appello incidentale di e il quarto di appello incidentale di vertendo tutti sull’ an della responsabilità ex art. 1669 c.c. e sulla graduazione della stessa tra le parti.
3.1. Tali motivi sono infondati nella parte in cui chiedono di accertare l’assenza di responsabilità di e da un lato, e di e dall’altro.
Il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che fosse stata accertata la sussistenza e la natura dei vizi lamentati da In particolare, dal sopralluogo effettuato sull’immobile, è stata riscontrata , nell’unità immobiliare , la formazione continua di condense e muffe nei vani esposti verso est e sulle pareti verticali confinanti con l’esterno in prossimità degli infissi esterni vetrati (quali le ampie portefinestre), con i relativi, intensi, gocciolamenti dalle porzioni di soffitto realizzate con struttura in lamiera grecata. Sulle medesime strutture in lamiera grecata è stata, inoltre, verificata la formazione puntiforme di ruggine ed è stato appurato il crollo del controsoffitto in cartongesso , per l’imbibizione subita dallo strato di lana di roccia.
Nella ricostruzione dell’ausiliario del Giudice di primo grado, da ritenersi condivisibile in quanto esente da vizi logici, la derivazione causale dei suddetti vizi va ricercata nella inadeguata coibentazione e nella mancanza di isolamento delle strutture orizzontali o inclinate di copertura dell’unità immobiliare. Invero, in sede di lavori di ristrutturazione, al fine di isolare termicamente la struttura, è stata adottata la
soluzione di inserire la lana di roccia nello spazio compreso tra la struttura in lamiera e il controsoffitto in cartongesso. Tale soluzione, col tempo, ha mostrato i suoi limiti, perché nell’intradosso della struttura metallica, protetta verso l’esterno dalla sola impermeabilizzazione, si è formata un’ingente quantità di condensa, che ha impregnato la lana di roccia la quale, a sua volta, imbibendosi si è appesantita fino a cedere, provocando il crollo del controsoffitto.
Il CTU ha, poi , accertato l’ ascrivibilità di tali vizi a tutte le figure che hanno partecipato al cantiere fin dalla fase di progettazione, ossia e in qualità di venditori/costruttori, titolari del permesso a costruire, in qualità di direttore dei lavori e in qualità di progettista degli impianti. Difatti, l’unità immobiliare acquistata da è stata realizzata all’esito di un lungo e complesso processo edilizio, avviato sulla base del Permesso a Costruire n. 2 del 04.02.2011 concesso a e di talché gli stessi, vista la loro posizione formale, non possono ritenersi esenti dalle responsabilità che discendono dalla natura stessa di tale titolo amministrativo, che implica necessariamente in capo al titolare dei poteri-doveri di controllo e vigilanza sulle scelte progettuali effettuate dai professionisti incaricati e sull’ andamento del cantiere.
In pari responsabilità è incorso l’Arch. in qualità di direttore dei lavori. Il CTU ha, infatti, accertato che l’ insufficiente coibentazione è dipesa dall’inadeguatezza delle scelte progettuali, di cui non vi è dubbio che, nell’ambito di un complesso processo edilizio, debba rispondere, con le proprie competenze tecnico-costruttive, il direttore dei lavori (sul punto si v. anche Cass. civ. n. 29331/2024, secondo cui il direttore dei lavori ‘ ha l’obbligo di vigilare che l’opera sia eseguita in conformità al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica ‘).
Vi è, infine, responsabilità del P. Ind. essendo stato lo stesso incaricato della progettazione dell’impianto termico centralizzato e della redazione della relazione tecnica ex L. 10/1991, nell’ambito della quale, dovendo indicare il materiale iso lante da posare in opera, ha concorso a sua volta a realizzare quelle scelte progettuali che si sono poi rivelate inadeguate, avendo causato i suddetti vizi, per come accertati dal CTU.
Deve essere, in sostanza, condivisa l’adesione del primo giudicante alle conclusioni della CTU secondo cui : ‘ la responsabilità deve essere condivisa tra le varie figure che hanno partecipato all’intero processo edilizio, che sono: la Committenza ovvero i Titolari del Permesso a Costruire per ‘Intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso e aumento di superficie dell’edificio’ che ha portato alla
realizzazione e successiva vendita di molteplici appartamenti, la Ditta esecutrice delle opere e le Figure professionali incaricate dalla Committenza stessa. Tutti, ognuno con il proprio ruolo, hanno partecipato alla realizzazione del complesso di cui l’un ità immobiliare è parte, e pertanto ognuno ha avuto un ruolo nel processo edilizio che ha portato prima alla realizzazione poi alla successiva vendita dell’immobile in oggetto ‘.
3.2. Coglie, invece, nel segno la deduzione con cui e hanno chiesto di rideterminare la loro quota di responsabilità per i fatti di causa, rilevando un difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla graduazione degli addebiti.
Va rilevato, preliminarmente, che la natura giuridica dell’azione ex art. 1669 c.c., con la quale, come statuito dalla RAGIONE_SOCIALEzione, si intende ‘ individuare il responsabile nell’ambito di un rapporto oggettivamente unico ‘ (si v. la già citata sentenza Cass. civ. 29251/2024), imporrebbe di dichiarare la responsabilità solidale di tutti coloro che siano accertati come responsabili dei vizi. Nessuna delle parti in causa ha, tuttavia, proposto un motivo di appello che chiedesse la riforma della gravata sentenza in tal senso.
Ciononostante, la sentenza impugnata deve comunque essere riformata, poiché, alla luce di quanto già esposto (si v. supra 3.1.) non è emerso dall’istruttoria svolta in primo grado e, in particolare, dalla CTU alcun elemento idoneo a configurare un ruolo più ampio di e nella causazione del danno, tale da giustificare l’attribuzione a loro carico del 50% della responsabilità per i vizi accertati . Invero, l’ausiliario del giudice ha ritenuto che la responsabilità dovesse essere ‘ condivisa ‘ tra le varie figure professionali partecipanti al cantiere, derivando da ciò la necessità di ripartire la responsabilità per un terzo a e un terzo a e un terzo a
D’altronde, già in sede di procedura di mediazione, demandata dal Giudice di primo grado, la formulata proposta (accettata da e prevedeva l’equa ripartizione, in tre quote uguali, dell’importo riconosciuto a
Ciò posto, resta assorbito il quinto motivo di appello principale, con cui e hanno lamentato l’omessa pronuncia circa la domanda di manleva nei confronti di e Essendo stato accertato un loro ruolo autonomo nella causazione del danno (si v. ancora supra 3.1.), non vi sono i presupposti affinché gli stessi vengano in ciò garantiti dagli altri professionisti coinvolti nel cantiere.
3.3. In definitiva, la gravata sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto di attribuire la responsabilità in misura del 50% a e e in
misura del 25% ciascuno a e invece di ripartirla per un terzo ciascuno.
Avverso la quantificazione del risarcimento dovuto a ha proposto appello il solo con il secondo e terzo motivo di appello incidentale, che meritano accoglimento.
4.1. Il solo con il secondo motivo di appello incidentale, ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure, poiché lo stesso, a fronte della domanda dell’attrice di condannare le controparti al pagamento di €19.500, ha riconosciuto alla a maggior somma di €4 4.361,38.
La censura è fondata.
Il principio di cui all’art. 112 c.p.c., infatti, impedisce al giudice di accogliere la domanda in misura superiore al petitum per come ricavabile dagli atti di causa. Nel caso di specie, in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., che costituiva, nel vecchio rito, l ‘ultimo momento processuale per precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, a concluso in questo senso: ‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, condannare il Sig. e la Sig.ra (anche in solido con il P.I. e l’Arch. e le rispettive compagnia di assicurazioni), a risarcire la Sig.ra della somma di €. 39.443,85 complessiva di cui, €. 19.500,00 oltre IVA al 10% per spese indicate nella relazione tecnica eseguita dal CTU in sede di ATP (Rg.n. 929/2017), €. 3.977,81 a titolo di rimborso spese liquidate in favore del CTU Geom. nominato dal Tribunale di Firenze, €. 3.246,54 per compensi legali per la procedura di ATP, oltre ad €. 2.791,50 per le spese di alloggio per il tempo necessario per l’esecuzione dei lavori di ripristino, oltre ad €. 10.000,00 determinato in via equitativa, quale risarcimento del danno sofferto dalla Sig.ra anche per la condotta processuale dilatoria e temeraria assunta dal Sig. e dalla Sig.ra oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria, compensi e rimborso delle spese per l’odierno procedimento ‘. La somma richiesta a titolo di risarcimento del danno ex art. 1669 c.c., dunque, ammontava a soli €19.500 , senza che venisse richiesta la condanna ad una somma ulteriore che fosse stata accertata all’esito dell’istruttoria. A nulla rileva che, espletata la CTU, in sede di memoria di discussione sia stata chiesta la maggior somma di €42.361,38, poiché il termine ultimo per la precisazione della domanda era la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.
4.2. Il solo ha poi dedotto, con il terzo motivo di appello incidentale, il vizio di motivazione della sentenza di primo grado, laddove ha posto a carico degli odierni appellanti, principali e incidentali, la somma di €2.000 a titolo di risarcimento di danni ulteriori, liquidati equitativamente.
Tale censura è fondata.
Il Giudice di prime cure ha liquidato in via equitativa l’ulteriore somma di €2.000, sul rilievo che, al fine di permettere i lavori di ripristino, avrebbe necessariamente dovuto lasciare la propria abitazione. Tale circostanza non è mai stat a provata dall’odierna appellata, di talché il Giudice non avrebbe potuto riconoscere la suddetta somma a titolo di risarcimento di un danno che, dagli atti, non risulta essersi verificato.
4.3. La sentenza di primo grado deve essere, in sostanza, riformata, con riguardo alla sola posizione di nella parte in cui ha riconosciuto che a pettasse, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1669 c.c., la somma di €4 4 .361,38, in luogo di quella di €19.500.
Poiché, come già detto, a deve essere ascritta la quota di responsabilità pari ad un terzo, lo stesso deve essere condannato a corrispondere a la somma di €6.500 (ossia €19.500 diviso tre) , oltre interessi dalla data del deposito della CTU fino al saldo.
4.4. In ragione della riforma della sentenza nel senso sopra indicato, rilevato che risulta non contestata la circostanza che la condannata a tenere indenne il proprio assicurato (statuizione su cui si v. infra par. 4), abbia già corrisposto a la somma di €8.643,40, calcolata sulla base del quantum liquidato con la sentenza di primo grado al netto della franchigia di €2.500,00 contrattualmente a carico dell’assicurato, deve essere accolta la domanda della compagnia assicuratrice volta ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato.
Tenuto conto della condanna dello al pagamento della somma di €6.500 e della franchigia di €2.500, vrebbe dovuto percepire dalla compagnia assicuratrice la sola somma di €4.000 (oltre interessi dalla data del deposito della CTU fino al saldo) e non quella maggiore di €8.643,40 , di talché la stessa deve essere condannata a restituire la differenza indebitamente percepita, oltre interessi dalla data del pagamento da parte di fino al saldo.
4.5. Per quanto concerne, invece, la posizione di e da un lato, e di dall’altro, non avendo gli stessi proposto appello in merito al quantum del risarcimento, deve ritenersi che gli stessi abbiano prestato acquiescenza parziale alle statuizioni della sentenza di primo grado sul punto (si v. a riguardo, in tema di acquiescenza parziale in caso di distinti rapporti sostanziali e processuali, Cass. civ. n. 34596/2024). Nei loro confronti è, dunque, passato in giudicato l’accertamento della somma dovuta in € 44.361,38.
Vista la ripartizione della responsabilità in tre quote identiche, e devono essere condannati al pagamento in favore di della somma di €14. 787,13 (ossia €4 4.361,38 diviso tre), oltre interessi dalla data del deposito della CTU fino al saldo.
Del pari, anche deve essere condannato al pagamento della medesima somma di € 14.787,13, oltre interessi dalla data del deposito della CTU fino al saldo.
5. Per quanto concerne i rapporti tra e con le rispettive compagnie assicuratrici, le statuizioni del giudice di primo grado sono passate in giudicato, non essendo stato proposto alcun motivo di appello a riguardo (anzi, nel costituirsi, ha dichiarato espressamente di rinunciare all’impugnazione della pronuncia di operatività della garanzia) , ad eccezione della doglianza di cui all’appello incidentale di relativa alla regolamentazione delle spese di lite nei confronti della
Egli, infatti, ha chiesto la riforma della sentenza gravata nella parte in cui ha compensato le spese di lite a lui stesso dovute, rilevando che la propria compagnia assicuratrice, in quanto condannata a manlevarlo, era risultata totalmente soccombente, di talché la stessa doveva essere condannata a rimborsargli anche le spese processuali sostenute.
Tale censura è fondata.
In sede di chiamata in causa della compagnia assicuratrice , chiedeva espressamente di essere tenuto indenne dalla stessa anche delle ‘ spese di causa ‘. Essendo, all’esito del primo giudizio , la compagnia assicuratrice risultata soccombente, in quanto il Giudice di prime cure ha accolto integralmente la domanda di manleva di a carico della stessa dovevano essere poste anche le spese di lite sostenute dal garantito.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, la deve essere condannata a corrispondere a le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della complessità e del valore della lite, per come rideterminato in relazione alla sola posizione di (ossia €19.500) , in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
6.
Quanto alle spese di lite nell’ambito dei rapporti tra
e tenuto conto della riforma parziale della grava sentenza, in ragione dell’esito complessivo della lite, devono essere compensate sia le spese di lite del primo grado di giudizio sia quelle del giudizio di appello.
Devono, invece, per ragioni di equità, essere poste a carico di
e
le spese tecniche, relative al procedimento di ATP e al giudizio di primo grado, per come già liquidate dal primo Giudice, anche alla luce della mancata adesione degli stessi alla proposta conciliativa formulata nell’ambito del procedimento di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo sull’appello proposto
da
e
nei confronti di
incidentale proposto da
e
nonché sull’appello
1.
accoglie parzialmente l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE per l’effetto, in riforma della sentenza n. 2932/2022 del Tribunale di Firenze, condanna gli stessi al pagamento in favore di di un terzo della somma di € 44.361,38, pari ad €14.787,13 , oltre interessi dalla data del deposito della CTU sino al saldo;
condanna l pagamento in favore di i un terzo della somma di € 44.361,38, pari ad €14.787,13 , oltre interessi dalla data del deposito della CTU sino al saldo;
accoglie parzialmente l’appello incidentale proposto da e per l’effetto, in riforma della sentenza n. 2932/2022 del Tribunale di Firenze, condanna lo stesso al pagamento in favore di di un terzo della somma di €19.500, pari ad €6.500, oltre interessi dalla data del deposito della CTU sino al saldo;
condanna a restituire a la somma indebitamente percepita e calcolata nel senso indicato al punto 4.4. di parte motiva;
condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di che liquida in € 5.077, oltre spese generali al 15%, CPA e iva come per legge;
compensa le spese di lite del primo grado di giudizio tra tutte le altre parti in causa;
pone a carico di di e spese di CTU sia della fase di ATP sia del giudizio di primo grado, per come già liquidate dal primo Giudice;
compensa le spese di lite del giudizio di appello.
Firenze, lì 14.1.26
Il Cons. Est.
NOME COGNOME La Presidente Dr.ssa NOME COGNOME
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa NOME COGNOME.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.