Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24984 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24984 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 30314 – 2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente dall ‘ avvocato NOME COGNOME e dall ‘ avvocato NOME COGNOME in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all ‘ avvocato NOME COGNOME la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso.
CONTRORICORRENTE
e
NOME (NOME – c.f. SCHDRC66R26A952R – in proprio e nella qualità di ex socio della cancellata RAGIONE_SOCIALE. in liquidazione, NOME COGNOME – c.f. PSNPLA65L31A952O – PLATTNER KLAUS c.d. PLTKLS66E16A952H -nella qualità di ex soci della cancellata RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all ‘ avvocato NOME COGNOME rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
e
RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE) – p.i.v.a. 01209030210 – in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE – elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all ‘ avvocato NOME COGNOME li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
e
RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE) -c.f. P_IVA – in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATA
avverso la sentenza n. 137/2021 della Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, udita la relazione nella camera di consiglio del 26 giugno 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con atto del 20.1.2012 la ‘ RAGIONE_SOCIALE citava la ‘ RAGIONE_SOCIALE a comparire dinanzi al Tribunale di Bolzano.
Premetteva che con contratto in data 22.9.2009 la RAGIONE_SOCIALE convenuta partecipata in toto dal Comune di Campo Tures – le aveva affidato in appalto, per il corrispettivo di euro 1.087.777,03, l ‘ esecuzione dei lavori di costruzione della centrale energetica ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ di Campo Tures (cfr. ricorso, pag. 5) .
Premetteva che i lavori -progettati e diretti dall ‘ ingegner NOME COGNOME sulla scorta della relazione geologica predisposta dall ‘ ‘ RAGIONE_SOCIALE del geologo NOME COGNOME – le erano stati consegnati in data 28.9.2009 e tuttavia erano stati interrotti il successivo 3.11.2009, allorquando si era verificato il cosiddetto ‘ sifonamento ‘ dello scavo (cfr. ricorso, pag. 5) .
Premetteva che a seguito del sinistro era stato disposto accertamento tecnico preventivo, nell ‘ ambito del quale era stata espletata consulenza tecnica, che aveva determinato le percentuali di responsabilità nella misura del 35% a carico dell ‘ appaltatrice, nella misura del 35% a carico del progettista/direttore dei lavori, nella misura del 10% a carico del geologo e nella misura del 20% a carico dell ‘ appaltante (cfr. ricorso, pag. 7) .
Indi esponeva che la committente-appaltante aveva provveduto all ‘ emissione del primo S.A.L. dell ‘ importo di euro 205.006,45 e nondimeno aveva fatto luogo
in data 15.10.2010 alla risoluzione del contratto per grave inadempimento unicamente di essa attrice, benché fossero state acclarate in sede di a.t.p. responsabilità concorrenti, tra le quali quella della stessa committente (cfr. ricorso, pag. 7) .
Chiedeva dunque dichiararsi l ‘ illegittimità e/o l ‘ illiceità dell ‘ atto unilaterale di risoluzione del contratto e subordinatamente accertarsi e dichiararsi l ‘ inadempimento dell ‘ appaltante con sua conseguente condanna al risarcimento dei danni da essa attrice sofferti (cfr. ricorso, pag. 8) .
Chiedeva inoltre condannarsi l ‘appaltan te al pagamento dell ‘ importo di euro 544.595,79, corrispondente al quantum delle n. 6 riserve debitamente iscritte (cfr. ricorso, pag. 8) .
Chiedeva poi condannarsi l ‘appaltant e al pagamento della somma di euro 108.777,70, corrispondente al mancato utile correlato all ‘ illegittima risoluzione contrattuale (cfr. ricorso, pag. 8) .
Chiedeva infine condannarsi l ‘appaltant e alla liberazione delle garanzie bancarie, del complessivo ammontare di euro 342.500,00, altresì con condanna della committente al pagamento della somma di euro 35.000,00 a titolo di risarcimento dei danni sofferti per l ‘ illegittima ritenzione delle medesime garanzie (cfr. ricorso, pag. 8) .
2. Si costituiva la ‘ RAGIONE_SOCIALE
Instava per il rigetto dell ‘ avversa domanda; in subordine, per la riduzione proporzionale di tutti gli importi la cui corresponsione fosse stata eventualmente posta a suo carico.
Si costituivano, chiamati in causa dalla convenuta, l ‘ ingegner NOME COGNOME altresì quale socio della ‘ RAGIONE_SOCIALE, nonché il geologo NOME COGNOME altresì quale socio della ‘RAGIONE_SOCIALE
Si costituiva la ‘ RAGIONE_SOCIALE, chiamata in causa dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME
Nel corso istruttorio, assunta la prova per testimoni, venivano espletate due distinte c.t.u., la prima affidata allo stesso tecnico officiato in sede di a.t.p. Il secondo c.t.u. determinava le percentuali di responsabilità nella misura del 40% a carico dell ‘ appaltatrice, nella misura del 35% a carico del progettista/direttore dei lavori, nella misura del 10% a carico del geologo e nella misura del 15% a carico dell ‘ appaltante (cfr. ricorso, pag. 9) .
Con sentenza n. 1196 del 13.11.2018 il tribunale, peraltro, condannava la ‘ Taufer ‘ al pagamento, in parziale accoglimento delle riserve n. 2, n. 4 e n. 6, dell ‘ importo di euro 117.624,50 nonché allo svincolo delle fideiussioni bancarie; rigettava la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del provvedimento in data 15.10.2010 di risoluzione del contratto d ‘ appalto nonché la domanda di condanna al risarcimento del danno per mancato guadagno; condannava l ‘ ingegner NOME COGNOME nonché la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ a manlevare la committente limitatamente a parte degli importi che la medesima ‘ Taufer ‘ era tenuta a rifondere all ‘ appaltatrice.
7. La ‘ Taufer ‘ proponeva appello.
Resisteva la ‘ COGNOME Paul ‘ ; esperiva appello incidentale con riferimento ai rilievi del primo dictum , con i quali il tribunale aveva ‘ affermato la legittimità del provvedimento di risoluzione del 15.10.2021 ‘ (così ricorso, pagg. 10 – 11) .
Resistevano l ‘ ingegner NOME COGNOME in proprio e nella qualità di socio della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , nonché l ‘ ingegner NOME COGNOME e l ‘ ingegner NOME COGNOME parimenti nella qualità di soci della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘.
Resistevano il geologo NOME COGNOME e la ‘RAGIONE_SOCIALE esperivano appello incidentale.
Resisteva la ‘ RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 137/2022 la Corte d ‘ Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano così statuiva:
accoglieva l ‘ appello principale della ‘ COGNOME ‘ , rigettava l ‘ appello incidentale della ‘ COGNOME Paul ‘ , dichiarava assorbito l ‘ appello incidentale di NOME COGNOME e della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ;
rigettava, per l ‘ effetto, le domande tutte proposte dalla ‘ COGNOME Paul ‘ ; condannava la ‘ COGNOME Paul ‘ a rimborsare alla ‘ Taufer ‘ , a NOME COGNOME, ad NOME COGNOME e alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, alla ‘ UnipolSai Assicurazioni ‘ nonché a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di successori della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , le spese del doppio grado;
poneva a definitivo carico della ‘ COGNOME Paul ‘ le spese di c.t.u.
Evidenziava la Corte di Bolzano che l ‘ appaltatrice, appellante incidentale, non aveva né allegato né dato prova di aver manifestato il proprio dissenso rispetto alle direttive impartite dall ‘ appaltante e di essere stata indotta ad eseguirle in qualità di ‘ nudus minister ‘ a rischio della medesima committente (cfr. sentenza d ‘ appello, pag. 33) .
Evidenziava dunque che l ‘ appaltatrice era tenuta all ‘ intera garanzia senza poter ‘ invocare a proprio discarico il concorso colposo della committenza e dei tecnici di cui essa si avvalsa ‘ (così sentenza d’appello, pagg. 33 – 34) .
Evidenziava segnatamente, con riferimento alla fase antecedente alla conclusione del contratto d’appalto, che tanto valeva ‘ anche per le indagini geologiche e la progettazione, nel caso di specie, peraltro, affidate dalla committenza (…) a professionisti esterni ‘ (così sentenza d ‘ appello, pag. 39) .
Evidenziava invero che ‘ tra gli obblighi di diligenza e di collaborazione dell ‘ impresa v’è (…) quello di controllare la validità tecnica e giuridica del progetto che le venga fornito da terzi ‘ (così sentenza d ‘ appello, pag. 39) .
Evidenziava del resto che, alla stregua delle valutazioni espresse dal c.t.u. officiato in sede di a.t.p., la ‘ COGNOME Paul ‘ ‘ disponeva dei dati tecnici sufficienti per riconoscere appieno le problematiche con i connessi rischi che avrebbe dovuto affrontare effettuando lo scavo delle fondazioni secondo le previsioni progettuali dei tecnici della committenza ‘ (così sentenza d ‘ appello, pag. 41) .
Evidenziava segnatamente, con riferimento alla fase esecutiva dell ‘ appalto, che gli obblighi professionali di diligenza e collaborazione avrebbero imposto all ‘ appaltatrice ‘ di suggerire le necessarie varianti in corso d ‘ opera da adottare per emendare gli errori progettuali che pregiudicavano la corretta esecuzione dei lavori ‘ (così sentenza d’appello, pagg. 41 – 42) .
Evidenziava ancora che l ‘ inadempimento dell a ‘COGNOME Paul’ non poteva essere qualificato come di scarsa importanza (cfr. sentenza d’appello, pag. 43) .
Evidenziava invero che l ‘ appaltatrice aveva dimostrato di non possedere le capacità tecniche necessarie per riconoscere e gestire , ‘sia nella fase
antecedente alla conclusione del contratto, sia in quella di esecuzione dello stesso’, le specifiche problematiche connesse alla realizzazione dell ‘ opera affidatale in appalto, sicché ‘del tutto giustificatamente la committenza (…) deliberato di rimuoverla dall’incarico’ (così sentenza d’appello, pag. 43) .
Evidenziava in conclusione che, ‘una volta accertata la legittima risoluzione del contratto, l’impresa non fondare pretese di natura contrattuale, quali quelle inerenti alle riserve iscritte in contabilità’ (così sentenza d’appello, pag. 44) , né la pretesa inerente al mancato guadagno.
Evidenziava segnatamente, a tal ultimo riguardo, che ‘il mancato guadagno non causalmente dipendente da un inesistente inadempimento della commi ttenza, ma da quello dell’impresa’ (così sentenza d’appello, pag. 48) .
Avverso tale sentenza la ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
L ‘ ingegner NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di ex socio della cancellata ‘ RAGIONE_SOCIALE, nonché l ‘ ingegner NOME COGNOME e l ‘ ingegner NOME COGNOME del pari nella qualità di ex soci della cancellata ‘ RAGIONE_SOCIALE, hanno depositato controricorso; analogamente hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
La ‘ RAGIONE_SOCIALE ed il geologo NOME COGNOME parimenti hanno depositato controricorso; similmente hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
La ‘ RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. omesso esame dell ‘ accertato fatto decisivo della prevalente responsabilità della committente, come rilevata nelle non contestate c.t.u. espletate e/o acquisite in causa.
Deduce che ha errato la Corte di Bolzano ad opinare per la correttezza del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce che la corte d ‘appello non ha tenuto conto degli esiti dei reiterati accertamenti peritali, dai quali è emerso un concorso di responsabilità (cfr. ricorso, pagg. 14 – 15) , ovvero la corte d’appello , ‘ nonostante dalle c.t.u. espletate o acquisite in corso di causa e non contestate dalla RAGIONE_SOCIALE emergesse un concorso di inadempimenti tra le parti, (…) ha ritenuto legittima la risoluzione del contratto per esclusiva responsabilità della RAGIONE_SOCIALE come se detto concorso non sussistesse ‘ (così ricorso, pag. 17) .
Deduce che l ‘ inadempimento maggiormente rilevante è ascrivibile alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e ai suoi ausiliari -nella misura del 60% o del 65% a seconda che si faccia riferimento alla relazione di c.t.u. dell’ingegner COGNOME oppure alle relazioni di c.t.u. dell’ingegner COGNOME – il che induce di per sé ad escludere la ‘ non scarsa importanza ‘ dell ‘ inadempimento che le è stato ascritto (cfr. ricorso, pag. 16) .
Deduce al contempo che il concorso di responsabilità giammai è stato contestato dall ‘ appaltante (cfr. ricorso, pag. 16) .
12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, 1227 e 1228 cod. civ.
Deduce che ha errato la Corte di Bolzano ad opinare nel senso che l ‘ inadempimento più rilevante fosse quello ascritto ad essa ricorrente (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deduce invero che all ‘ appaltante-committente sono da ascrivere pur gli inadempimenti del progettista/direttore dei lavori e del geologo, siccome negli appalti di opere pubbliche i professionisti incaricati dalla stazione appaltante operano comunque nell ‘ interesse della medesima committente (cfr. ricorso, pag. 19).
Deduce altresì che in nessuna delle relazioni delle c.t.u. all’uopo espletate le viene imputato di non aver evidenziato la inadeguatezza della relazione geologica al momento della gara per l ‘ affidamento dei lavori ovvero al momento della stipulazione del contratto (cfr. ricorso, pag. 22) .
Deduce infatti che la relazione geologica si è rivelata carente e inadeguata solo ex post , ‘ allorché si è avuta effettiva contezza del fatto che, col progredire dello scavo di sbancamento, la quantità di acqua emunta superava le previsioni progettuali ‘ (cfr. ricorso, pag. 22) .
Deduce del resto che ‘ solo all ‘ esito di complessi ed approfonditi accertamenti tecnici svolti in corso di causa si è (…) acclarato in modo definitivo l ‘ inidoneità dell ‘ aggottamento previsto in sede progettuale ‘ (cfr. ricorso, pag. 23) .
Deduce inoltre che la corte d ‘ appello ha attribuito un ‘ eccessiva valenza alla dichiarazione ricognitiva da essa appaltatrice resa nell ‘ offerta proposta nella
gara d ‘ appalto del 31.7.2009, dichiarazione con la quale aveva dato atto, senza formulare alcuna riserva, di aver preso contezza del luogo di ubicazione del cantiere e di tutte le circostanze che avrebbero potuto condizionare l ‘ andamento dell ‘ appalto (cfr. ricorso, pag. 24) .
Deduce ancora, quanto al rischio di sollevamento del fondo, che la corte distrettuale non ha considerato che, così come hanno evidenziato gli incaricati c.t.u., nella relazione geologica si prospettava, sì, tale rischio e, nondimeno, erano prefigurate le contromisure per fronteggiarlo (cfr. ricorso, pagg. 24 – 25) ; al contempo, che certamente non rientrava tra i suoi compiti l’elaborazione di un progetto di drenaggio (cfr. ricorso, pag. 25) .
Deduce infine che la circostanza per cui non ha provveduto ad interrompere gli scavi una volta emersa la problematica relativa all ‘ aggottamento, può acquisire rilievo unicamente ai fini del concorso di colpa del creditore nella causazione del danno (cfr. ricorso, pag. 26) .
Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, i medesimi mezzi di impugnazione sono inammissibili.
L’impugnato dictum è ineccepibile ‘in diritto’.
Si reputa che la ricorrente invano adduce che la Corte di Bolzano non ha né considerato che pur la committente ed i suoi ausiliari sono stati reputati concorrenti nell’acclarata responsabilità (cfr. ricorso, pag. 14) né considerato che l’inadempimento più rilevante fosse quello dell’appaltante, siccome all’inadempimento dell’appaltante sono da sommarsi l’inadempimento del direttore dei lavori e del geologo (cfr. ricorso, pagg. 19 – 20) .
In realtà, la corte distrettuale si è appieno conformata all’elaborazione di questa Corte di legittimità.
Ossia all’insegnamento secondo cui l’ appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale ‘ nudus minister ‘, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo; cosicché, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concor so di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (cfr. Cass. (ord.) 9.10.2017, n. 23594; Cass. (ord.) 16.1.2020, n. 777; Cass. 21.5.2012, n. 8016; Cass. 29.1.1983, n. 821) .
16. Più esattamente, nel solco del surriferito insegnamento un duplice aspetto va posto in risalto.
Da un canto, la Corte altoatesina ha rimarcato che giammai la ‘COGNOME NOME‘ aveva allegato e dimostrato ‘di aver operato quale nudus minister nell’esecuzione della lavorazione contestata’ (così sentenza d’appello, pag. 34) .
E, ben vero, siffatto rilievo motivazionale non è stato censurato o, quanto meno, non è stato specificamente censurato con i motivi in disamina.
D’altro canto, la Corte altoatesina ha rimarcato che -in difetto di prova della veste di ‘ nudus minister ‘ della ‘Lechner Paul’ (ed in linea, appunto, con l’elaborazione di questa Corte) -l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del proget tista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
L’impugnato dictum è congruo ed esaustivo ‘in fatto’.
Si reputa che con i mezzi di impugnazione in esame -in particolare con il secondo mezzo – la ricorrente in fondo sollecita questa Corte a rivalutare ex novo le risultanze processuali e quindi i l giudizio ‘ di fatto’ cui la corte di merito ha atteso.
In questi termini si osserva quanto segue.
Per un verso, ness una delle figure di ‘anomalia motivazionale’ destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte si scorge in ordine alle motivazioni cui la corte d’appello ha ancorato il suo dictum .
In particolare, con riferimento al l’ ‘anomalia’ della motivazione ‘apparente’ (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte di merito ha -siccome si è premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Ulteriormente -la corte di seconde cure – ha puntualizzato, con riferimento alla fase antecedente alla conclusione del contratto, che l’inottemperanza dell’appaltatrice all’obbligo ‘di controllare la validità tecnica e giuridica del progetto’ viepiù rilevava nella fattispecie alla stregua ‘della ricognizione resa dall’impresa nell’offerta di partecipazione alla gara d’appalto d.d. 31.7.2009’ (così sentenza d’appello, pag. 39) . Cosicché ‘le doveva essere (…) chiaro sin da prima di sottoscrivere il contratto d’appalto che, in presenza di due falde sovrapposte, con l’assottigliamento del terreno sovrastante provocato dallo scavo delle fondazioni, l’acqua in pressione ascendente avrebbe p otuto tracimare’ (così sentenza d’appello, pag. 41) .
Ulteriormente -la corte di seconde cure – ha puntualizzato, con riferimento alla fase successiva alla conclusione del contratto, che la ‘COGNOME Paul’ aveva ‘dato corso alle progettate modalità esecutive del prosciugamento dell’acqua delle falde, disattendendo persino le indicazioni della direzione dei lavori per quanto riguarda gli interventi da eseguire sulla inferiore falda artesiana’ (così sentenza d’appello, pag. 42) .
Per altro verso, sovviene l’insegnamento di questo Giudice del diritto secondo cui è i nammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476; Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404, secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze
processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità) .
Si tenga conto che questo Giudice del diritto spiega altresì che, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., costituisce questione ‘ di fatto ‘ , la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. (ord.). 22.6.2020, n. 12182) .
Ebb ene pur in relazione all’anzidetto profilo la statuizione della corte territoriale si palesa ineccepibile ‘in diritto’ e congrua ed esaustiva ‘in fatto’.
Con i l terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell ‘ art. 88 cod. proc. civ. e dell ‘ art. 1175 cod. civ.
Deduce che ha errato la Corte di Bolzano a rigettare la domanda di liberazione delle cauzioni all’uopo prestate (cfr. ricorso, pag. 26).
Deduce che la condotta della ‘Taufer’, ‘volta a trattenere le (…) garanzie per lunghissimo tempo, senza contestualmente proporre azione risarcitoria’ (così ricorso, pag. 27) , integra gli estremi dell’abuso del diritto.
Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.
Questa Corte spiega che l’ abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell ‘ altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il
titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 15.6.2018, n. 15885; Cass. 18.9.2009, n. 20106) .
24. Su tale scorta si rimarca quanto segue.
Da un canto, la Corte di Bolzano ha ineccepibilmente evidenzia to che ‘del tutto correttamente la committenza non ha incamerato le cauzioni e si è riservata di farlo una volta provata l’esatta entità del danno sofferto’ (così sentenza d’appello, pagg. 48 49) .
D’altro canto, a fronte del riferito rilievo motivazionale, il prospettato ‘abuso del diritto’ è del tutto vago e generico, siccome correlato sic et simpliciter alla circostanza per cui la ‘Taufer’ ha azionato la pretesa risarcitoria a distanza di otto anni dal dì della risoluzione del contratto e di sei anni dall’introduzione del presente giudizio (cfr. ricorso, pag. 27) .
25. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alle controparti costituite le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
La ‘RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese . Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va nei suoi confronti assunta.
26. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente, RAGIONE_SOCIALE , a rimborsare alla controricorrente, RAGIONE_SOCIALE , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
c ondanna la ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare ai controricorrenti, NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di ex socio della cancellata RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME del pari nella qualità di ex soci della cancellata RAGIONE_SOCIALE , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
c ondanna la ricorrente, RAGIONE_SOCIALE a rimborsare ai controricorrenti, ‘RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte