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Responsabilità appaltatore: il dies a quo decennale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11906/2024, si è pronunciata sulla responsabilità appaltatore per gravi difetti costruttivi. Il caso riguardava vizi manifestatisi oltre dieci anni dopo il completamento delle opere strutturali. La Corte ha chiarito che il termine decennale di garanzia previsto dall’art. 1669 c.c. decorre dal ‘compimento’ delle singole opere che hanno causato il difetto, e non dal completamento dell’intero edificio o dalla scoperta della causa del vizio. Di conseguenza, ha accolto il ricorso dell’appaltatore, stabilendo che la sua responsabilità era prescritta.

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Responsabilità Appaltatore: Quando Inizia a Decorrere il Termine Decennale?

La responsabilità appaltatore per gravi difetti di costruzione è un tema cruciale nel diritto immobiliare, disciplinato dall’articolo 1669 del Codice Civile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 11906/2024) ha fornito un chiarimento fondamentale sul momento esatto da cui inizia a decorrere il termine decennale di garanzia, il cosiddetto dies a quo. Questa decisione ha importanti implicazioni sia per i costruttori che per i committenti.

I Fatti di Causa

La vicenda giudiziaria ha origine da un contratto d’appalto del 1987 per la costruzione di un edificio a tre piani. L’appaltatore aveva realizzato le opere strutturali (pilastri e solai) nel 1988, senza però completare tutti i lavori. Verso la fine del 2002, a distanza di quasi quindici anni, il committente riscontrava gravi lesioni sulle travi di fondazione. Nel 2004, avviava un’azione legale per ottenere il risarcimento dei danni.

L’appaltatore si difendeva eccependo la prescrizione del diritto, sostenendo che il termine decennale previsto dall’art. 1669 c.c. fosse ormai scaduto, essendo decorso dal completamento delle opere strutturali nel 1988. La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva invece condannato l’appaltatore, ritenendo che il termine non fosse trascorso. La questione è così giunta all’esame della Corte di Cassazione.

La Questione Giuridica e la Responsabilità Appaltatore

Il nodo centrale della controversia era l’interpretazione del termine ‘compimento’ contenuto nell’art. 1669 c.c. La norma stabilisce che l’appaltatore è responsabile per dieci anni dal ‘compimento’ dell’opera per vizi che ne compromettono la stabilità.

Le parti sostenevano tesi opposte:
* L’appaltatore riteneva che il ‘compimento’ si riferisse al completamento delle singole opere strutturali che avevano causato il danno, avvenuto nel 1988.
* Il committente sosteneva che l’opera non potesse considerarsi ‘compiuta’ in senso generale, e che quindi il termine decennale non fosse ancora decorso.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a definire se il ‘compimento’ debba essere inteso come la fine dell’intero progetto edilizio o se possa riferirsi a singole parti dell’opera, e da quale momento esatto far decorrere la garanzia decennale.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’appaltatore, cassando la sentenza della Corte d’Appello e fornendo una lettura chiara e rigorosa dell’art. 1669 c.c.

Le Motivazioni

La Corte ha stabilito che la nozione di ‘compimento’ ai fini dell’art. 1669 c.c. è autonoma e deve essere svincolata dall’adempimento complessivo del contratto d’appalto. Il legislatore ha inteso fissare un punto di partenza certo per il decorso del termine decennale, per contemperare la tutela del committente con l’esigenza di certezza giuridica per l’appaltatore.

Secondo i giudici, il termine ‘compimento’ si riferisce al completamento dei lavori specifici da cui si è originato il difetto. Nel caso di specie, i lavori di costruzione dei pilastri e dei solai, causa delle successive lesioni, erano stati terminati nel 1988. Il grave difetto si era manifestato ‘evidentemente’ nel 2002, ovvero quasi quindici anni dopo.

La Corte ha specificato che il termine decennale è un ‘termine di sbarramento finale’: il difetto grave deve manifestarsi con evidenza entro dieci anni dal compimento dell’opera che lo ha causato. Non è sufficiente che la causa del difetto (es. l’uso di cemento inadeguato) si sia verificata entro il decennio, se i suoi effetti dannosi diventano palesi solo dopo la scadenza di tale termine.

La Corte d’Appello aveva errato nel collegare il dies a quo non al completamento fisico dell’opera, ma al momento della posa in opera del calcestruzzo difettoso. La Cassazione ha corretto questa impostazione, riaffermando che il riferimento temporale è l’effettivo compimento della parte di costruzione viziata. Poiché tra il 1988 (compimento delle strutture) e il 2002 (manifestazione evidente del difetto) erano trascorsi più di dieci anni, il diritto del committente al risarcimento era prescritto.

Le Conclusioni

L’ordinanza n. 11906/2024 rafforza un principio di certezza del diritto fondamentale in materia di appalti. La responsabilità appaltatore per gravi difetti, pur essendo estesa a dieci anni, ha un punto di partenza chiaro e oggettivo: il completamento della parte di opera da cui il vizio deriva. Questa interpretazione impedisce che il periodo di responsabilità possa estendersi indefinitamente nel tempo, fornendo ai costruttori un orizzonte temporale definito per la propria garanzia e spingendo i committenti a una vigilanza tempestiva sullo stato degli immobili.

Da quale momento inizia a decorrere il termine di dieci anni per la responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti?
Il termine decennale di responsabilità previsto dall’art. 1669 c.c. inizia a decorrere dal ‘compimento’ delle specifiche opere che hanno causato il difetto, e non necessariamente dal completamento dell’intero edificio o dalla conclusione formale del contratto.

Cosa si intende per ‘manifestazione evidente’ del difetto?
Significa che il difetto, o il pericolo di rovina, deve diventare palese e riscontrabile oggettivamente entro il decennio dal compimento dell’opera. Non è sufficiente che la causa del difetto sia sorta entro tale periodo se i suoi effetti lesivi si rendono visibili solo dopo la scadenza del termine.

La responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. si applica anche se l’opera non è stata mai ultimata del tutto?
Sì. La Corte chiarisce che il concetto di ‘compimento’ ai fini di questa norma è autonomo e può riferirsi anche a parti di un’opera non ancora ultimata nel suo complesso. La responsabilità sorge in relazione al compimento di quelle parti che presentano gravi difetti.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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