Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30610 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30610 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 5139-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1563/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/07/2017;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 479/2012, con il quale il Tribunale di Vercelli le aveva ordinato il pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE), della somma di € 55.200,00 a titolo di corrispettivo per le opere di ristrutturazione di un immobile di proprietà dell’opponente. Quest’ultima, nel contestare la debenza, invocava anche la condanna della società opposta, appaltatrice, per i vizi delle opere eseguite.
Nella resistenza dell’opposta il Tribunale, con sentenza n. 392/2016, accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’opposta al risarcimento del danno, quantificato in € 40.553,51, ed al pagamento delle spese del grado.
Con la sentenza impugnata, n. 1563/2017, la Corte di Appello di Torino riformava la decisione di prime cure, condannando la RAGIONE_SOCIALE, al netto della compensazione tra i rispettivi crediti, al pagamento in favore della COGNOME della minor somma di € 32.076,74.
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
In prossimità dell’adunanza camerale la parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 61, 62, 132, 196 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il Tribunale avesse risposto alle critiche mosse alla C.T.U. dalla società ricorrente, rigettando il motivo di gravame da quest’ultima proposto in relazione a detto profilo.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia invece la violazione degli artt. 61, 132, 194, 342 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che il C.T .U., nella redazione del proprio elaborato tecnico, aveva utilizzato criteri di valutazione non uniformi e non coerenti.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta altresì la violazione degli artt. 342 c.p.c. e 1226 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto generica la contestazione mossa da RAGIONE_SOCIALE alla decisione di prima istanza, nella parte in cui essa aveva riconosciuto la sussistenza di un danno statico all’edificio interessato dall’appalto di cui è causa.
Le tre censure, meritevoli di esame congiunto, sono inammissibili.
La Corte di Appello ha ritenuto che il quadro fessurativo che l’immobile oggetto di causa presentava fosse da attribuire ad una carenza di consolidamento dello stesso, e che l’appaltatore fosse gravato dell’onere di segnalare al committente sia le criticità progettuali che quelle esecutive dell’opera commissionatagli, astenendosi dall’eseguire lavori che non potevano essere portati a completamento nel rispetto della disciplina edilizio-urbanistica vigente e delle norme sulla sicurezza dell’edificio (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Tale statuizione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui ‘In tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all’appaltatore (sia
egli professionista o imprenditore) di realizzare l’opera a regola d’arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, onde soddisfare l’interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l’appaltatore risponde dei vizi dell’opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l’appaltatore a proprio mero nudus minister, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1981 del 02/02/2016, Rv. 638792; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12995 del 31/05/2006, Rv. 591369 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7515 del 12/04/2005, Rv. 584295).
Del pari coerente con l’insegnamento di questa Corte è l’ulteriore affermazione della Corte di Appello, secondo cui, in presenza di vizi della cosa che non legittimano la risoluzione del contratto, l’appaltatore può comunque essere tenuto al risarcimento del danno. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui ‘Il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale determinato dalla scarsa importanza dell’inadempimento non comporta necessariamente il rigetto della contestuale domanda di risarcimento, giacché anche un inadempimento inidoneo ai fini risolutori può aver cagionato un danno risarcibile’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12466 del 16/06/2016, Rv. 640087; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5082 del 29/04/1993, Rv.482172). La domanda di
risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, infatti, ‘… non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perché l’art. 1453 c.c., facendo salvo “in ogni caso” il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11348 del 12/06/2020, Rv. 657911).
Su tali premesse logico- giuridiche, la Corte di merito è pervenuta, sulla scorta delle risultanze della C.T.U., alla decisione in concreto assunta, determinando il residuo credito dell’appaltatore in € 27.577,63 e liquidando il danno spettante alla committente per i vizi dell’opera, al netto della compensazione con il predetto credito dell’appaltatore, in € 32.076,74. Nell’ambito della valutazione della C.T.U., il giudice di merito ha ritenuto anche che l’ausiliario avesse adeguatamente risposto alle critiche e alle osservazioni mosse, al suo operato, dai consulenti di parte e che, comunque, l’appaltatore non avesse contestato l’affermazione dell’ausiliario, secondo cui non risultava eseguito, né progettato, alcun intervento di verifica, miglioramento o consolidamento strutturale dell’immobile oggetto di causa (cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). Nell’attingere tale statuizione, il ricorrente lamenta la mancata considerazione delle diverse censure che erano state mosse alla C.T.U. già nel corso del giudizio di primo grado ed erano state poi trasfuse in motivi di gravame, ma non si confronta con il decisivo passaggio della motivazione della sentenza impugnata dianzi richiamato, e dunque non dimostra di aver adeguatamente adempiuto al proprio obbligo di diligenza, che gli imponeva l’onere di verificare l’adeguatezza e la praticabilità dell’intervento progettato e di adottare gli eventuali correttivi necessari per assicurare l’esecuzione dell’appalto a regola d’arte.
I tre motivi in esame, dunque, si risolvono nella semplice contrapposizione, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, di una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per
pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Con il quarto motivo, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1662, 1667 e 1668 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto il contratto di appalto di cui è causa cessato e risolto, anche nel rigetto delle contrapposte domande di risoluzione proposte dalle parti, ed avrebbe dunque ingiustamente riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE il risarcimento del danno da inadempimento.
La censura è inammissibile per i medesimi motivi esposti in relazione all’esame dei primi tre motivi. La Corte di Appello ha fatto buongoverno degli insegnamenti di questa Corte, secondo cui il riconoscimento del danno da inadempimento non postula necessariamente l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, ben potendosi ipotizzare un inadempimento che, pur non presentando un livello di gravità tale da giustificare il venir meno del vincolo negoziale, è tuttavia idoneo a causare un danno suscettibile di essere risarcito. Sul punto, si rinvia a quanto argomentato dalla Corte distrettuale a pag. 10 della sentenza impugnata ed al principio affermato da Cass. 12466/2016, già richiamata in occasione dello scrutinio dei primi tre motivi di doglianza.
Con il quinto motivo, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115, 183 c.p.c. e 2697 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto carente la prova del contenuto dell’accordo del 14.4.2012, concluso tra le parti, pur se entrambe avevano articolato, sul punto, specifiche richieste di prova orale.
La censura è infondata.
Innanzitutto va esclusa la configurabilità di un profilo di omesso esame, giacché la sentenza impugnata considera espressamente l’accordo del 14.4.2012, di cui anzidetto, ritenendo tuttavia irrilevante la prova del suo contenuto, posto che l’appaltatore non ne aveva invocato l’adempimento, bensì aveva instato per il saldo del suo compenso, appunto a prescindere dal predetto accordo (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Secondo il giudice di appello, dunque, per la decisione della causa era necessario accertare, da un lato, se l’appaltatore avesse diritto, o meno, ad un saldo a fronte delle opere eseguite, e, dall’altro lato, se sussistesse un contrapposto diritto della committente al risarcimento del danno da inesatta o incompleta esecuzione dei lavori appaltati (cfr. ancora pag. 7 della sentenza). Di conseguenza, la decisione impugnata prescinde dal contenuto dell’accordo di cui si discute, poiché nessuna delle due parti lo aveva posto a fondamento della propria domanda, e si basa, piuttosto, sul complessivo accertamento risultante dalla C.T.U., secondo cui, da una parte, l’appaltatore aveva diritto ad un saldo per le opere svolte, e, dall’altro lato, sussisteva un danno risarcibile, a favore della committente, per i vizi riscontrati dall’ausiliario.
Inoltre, il motivo non contiene neppure l’indicazione del capitolato di prova che sarebbe stato escluso erroneamente dal giudice di merito, onde si configura anche un difetto di specificità del motivo di doglianza.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a
titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.300, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda