SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 9992 2025 – N. R.G. 00018691 2022 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Presidente rel.
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME COGNOME
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. ),in persona del curatore in carica p.t. con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME P.
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME.F.
NOME COGNOME (C.F. ), con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME C.F.
(C.F. , con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME C.F.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni. CONCLUSIONI DELL ‘ ATTORE
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in persona del AVV_NOTAIO, contrariis reiectis , previa ogni opportuna declaratoria in rito e in merito, così giudicare:
In via preliminare
dichiarare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio civile di cui al numero di
R.G. 18691/2022 sino al termine del procedimento penale pendente presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – n. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO
In via principale nel merito
-accertare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 146 L.F., 2476, 2482 bis , 2482 ter , 2485, 2486 c.c. (così come anche modificati dall’art. 378 RAGIONE_SOCIALEa Legge sulla crisi d’ impresa) la responsabilità in capo ai convenuti per gli illeciti dagli stessi commessi nella loro qualità di componenti del C.d.A., soci e liquidatore RAGIONE_SOCIALEa società fallita, come meglio illustrati in premessa e conseguentemente condannare gli stessi, in via esclusiva, solidale o concorsuale, a risarcire il , di tutti i danni causati alla società fallita ed ai creditori sociali in conseguenza RAGIONE_SOCIALEe accertate responsabilità, danni da quantificarsi in Euro 393.733,32 dato dalla differenza tra l’attivo ed il passivo fallimentare al momento RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione del fallimento RAGIONE_SOCIALEa società, oltre ai costi in prededuzione dei professionisti incaricati che si stima, allo stato, in Euro 30.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legale come per legge;
in subordine
-accertare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 146 L.F., 2476, 2482 bis , 2482 ter , 2485, 2486 c.c. (così come anche modificati dall’art. 378 RAGIONE_SOCIALEa Legge sulla crisi d’impresa) la responsabilità in capo ai convenuti per gli illeciti dagli stessi commessi nella loro qualità di componenti del C.d.A., soci e liquidatore RAGIONE_SOCIALEa società fallita, come meglio illustrati in premessa e conseguentemente condannare gli stessi, in via esclusiva, solidale o concorsuale, a risarcire il , di tutti i danni causati alla società fallita ed ai creditori sociali in conseguenza RAGIONE_SOCIALEe accertate responsabilità nella somma che sarà accertata in giudizio e ritenuta di giustizia secondo la valutazione del giudicante, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legale come per legge.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria:
ammettere prova per interpello anche del convenuto sig. e per testi sui seguenti capitoli, oltre che a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi di controparte (tutti su tutti i capitoli):
Vero che la perdita del capitale sociale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE è riconducibile alla chiusura RAGIONE_SOCIALE‘esercizio al 31 dicembre 2018;
Vero che già a partire dal 2015, i clienti RAGIONE_SOCIALEa riducevano gli investimenti nel mercato pubblicitario;
Vero che la RAGIONE_SOCIALE , oggi fallita, a partire dal 2015 subiva una riduzione del fatturato;
Vero che il primo segnale di erosione del capitale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE si palesava nel 2017;
Vero che nel 2017 la RAGIONE_SOCIALE , oggi fallita, subiva la prima perdita di esercizio per Euro 34.488,00;
Vero che la perdita di Euro 34.488,00 subita da nel 2017 veniva coperta con l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa riserva straordinaria;
Vero che a causa RAGIONE_SOCIALEa perdita patita nel 2017 i membri del CdA RAGIONE_SOCIALEa si determinavamo ad effettuare una politica di ridimensionamento dei costi per cercare di contenere le perdite;
Vero che nel 2018 la RAGIONE_SOCIALE registrava un’ulteriore riduzione dei ricavi rispetto all’anno precedente (2017) che comportava alla una perdita di esercizio sul bilancio civile di Euro 189.471,00;
Vero che i membri del CdA, nel 2018 si avvedevano RAGIONE_SOCIALEe difficoltà economiche in cui versava la RAGIONE_SOCIALE;
Vero che nel 2017 e nel 2018 i membri del CdA segnalavano al commercialista, AVV_NOTAIO le difficoltà economiche in cui versava la RAGIONE_SOCIALE;
Vero che i membri del CdA nel periodo tra il 2017 e 2018 gestivano l’impresa in un’ottica di continuazione RAGIONE_SOCIALE‘impresa;
Vero che il AVV_NOTAIO commercialista RAGIONE_SOCIALEa nel periodo compreso tra il 2017 e il 2018, rassicurava i membri del CdA sulla ripresa economica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
Vero che il AVV_NOTAIO commercialista RAGIONE_SOCIALEa nel periodo compreso tra il 2017 e il 2018, consigliava ai membri del CdA, odierni convenuti, di temporeggiare per la messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società;
Vero che i membri del CdA al momento RAGIONE_SOCIALEa messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ovvero nel febbraio 2019, erano in possesso di tutta la documentazione contabile e societaria RAGIONE_SOCIALEa ; 15) Vero che avvenuta l’iscrizione presso il Registro RAGIONE_SOCIALEe Imprese RAGIONE_SOCIALEa nomina del liquidatore,
NOME i membri del CdA consegnavano tutta la documentazione contabile e societaria RAGIONE_SOCIALEa a quest’ultimo;
Vero che i membri del CdA RAGIONE_SOCIALEa mettevano a disposizione del Curatore RAGIONE_SOCIALEa fallita, AVV_NOTAIO tutta la documentazione contabile e societaria RAGIONE_SOCIALEa ;
Vero che il AVV_NOTAIO nella sua qualità di curatore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, fallita, chiedeva ai membri del CdA tutta la documentazione contabile e societaria RAGIONE_SOCIALEa medesima;
Vero che il doc. 14 depositato dal NOME COGNOME ha ad oggetto uno screenshot rappresentante una comunicazione mail inoltrata dal NOME al AVV_NOTAIO (commercialista RAGIONE_SOCIALEa ) avente ad oggetto il prospetto riepilogativo Iva annuale (cfr. doc. 14 fascicolo COGNOME);
Vero che il doc. 15 depositato dal NOME COGNOME ha ad oggetto una mail del 04.04.2019 con il quale il NOME inoltrava al AVV_NOTAIO il prospetto riepilogativo IVA mensile da Gennaio a Dicembre 2018 (cfr. doc. 15 fascicolo COGNOME);
Vero che il AVV_NOTAIO in sede di interrogatorio, dichiarava al Curatore AVV_NOTAIO di aver consegnato tutta la documentazione contabile e societaria in suo possesso RAGIONE_SOCIALEa ai componenti del CdA;
Vero che i membri del CdA, odierni convenuti, al momento RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile al liquidatore, si procuravano una ricevuta di consegna;
Vero che al momento RAGIONE_SOCIALEa messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società occorso in data 18 febbraio 2019, è stato rinvenuto un documento attestante il passaggio di consegne munito di data certa;
Vero che al momento RAGIONE_SOCIALEa messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società occorso in data 18 febbraio 2019, è stata rinvenuto un archivio contenente le informazioni e i dati contabili RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ;
Vero che al momento RAGIONE_SOCIALEa messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società occorso in data 18 febbraio 2019, è stato rinvenuto un rendiconto sulla gestione RAGIONE_SOCIALEa inerente il periodo successivo rispetto all’ultimo bilancio approvato;
Vero che al momento RAGIONE_SOCIALEa messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società occorso in data 18 febbraio 2019, è stato rinvenuto un inventario e un elenco dei beni presenti in azienda alla data di messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa ;
Vero che i membri del CdA al momento RAGIONE_SOCIALEa messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa hanno affidato la società ad un liquidatore relazionandolo sulla situazione patrimoniale;
Vero che i membri del CdA, odierni convenuti, durante il loro operato, a far data dal 29 giugno 2018 al 18 febbraio 2019, hanno autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, tra i quali:
cessione RAGIONE_SOCIALEe quote di ;
corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘importo di Euro 331.850,00 a titolo di compensi nei confronti del CdA RAGIONE_SOCIALEa ;
collaborazione dei membri del CdA RAGIONE_SOCIALEa prima RAGIONE_SOCIALEa liquidazione con la RAGIONE_SOCIALE;
sviamento RAGIONE_SOCIALEa clientela RAGIONE_SOCIALEa in favore RAGIONE_SOCIALEa NOME RAGIONE_SOCIALE;
Vero che i membri del CdA, odierni convenuti, a far data dal 29 giugno 2018 al 18 febbraio 2019,nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEe proprie funzioni autorizzavano il compimento RAGIONE_SOCIALE atti di gestione RAGIONE_SOCIALEa società ;
Vero che i membri del CdA, odierni convenuti, a far data dal 29 giugno 2018 al 18 febbraio 2019,compivano atti gestori RAGIONE_SOCIALEa società
Vero che i membri del CdA, odierni convenuti, prima che venisse nominato il liquidatore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE , compivano direttamente gli atti di gestione RAGIONE_SOCIALEa società in maniera autonoma e indipendente;
Vero che i membri del CdA, odierni convenuti, a far data dal 29 giugno 2018 al 18 febbraio 2019, nell’espletamento RAGIONE_SOCIALEe loro mansioni, erano consapevoli di arrecare un danno alla società con le decisioni riguardanti la società;
Vero che l’esercizio relativo all’anno 2018 veniva chiuso con una perdita di Euro 223.767,00 (cfr. bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 doc. 7 fascicolo COGNOME);
Vero che nel corso del 2018 il CdA ha devoluto e percepito un importo pari ad Euro 331.850,00, di cui Euro 269.998,00 per compenso al CdA ed Euro 61.852,00 per contributi su compensi al CdA (cfr. bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 doc. 7 fascicolo COGNOME);
34) Vero che in data 06 giugno 2019, i NOMEri NOME COGNOME,
e
cedevano tutte le quote di alla RAGIONE_SOCIALE;
Vero che il NOME a fine anno 2018 costituiva una RAGIONE_SOCIALE denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘;
Vero che il NOME COGNOME, quando ancora faceva parte RAGIONE_SOCIALEa compagine societaria RAGIONE_SOCIALEa , oggi fallita, ha fornito prestazioni di consulenza e collaborazione alla RAGIONE_SOCIALE;
Vero che il NOME COGNOME cessava la propria attività e partecipazione con la RAGIONE_SOCIALE il 29 maggio 2019;
Vero che il NOME quando ancora faceva parte RAGIONE_SOCIALEa compagine societaria RAGIONE_SOCIALEa , oggi fallita, ha fornito prestazioni di consulenza e collaborazione alla RAGIONE_SOCIALE;
Vero che l’oggetto sociale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era il medesimo RAGIONE_SOCIALEa ; 40) Vero che alcuni dei clienti RAGIONE_SOCIALEa , quali ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘ erano diventati poi clienti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
NOME COGNOME;
veniva posta in liquidazione poco dopo la costituzione RAGIONE_SOCIALEa
Vero che il NOME quale liquidatore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE oggi fallita, a seguito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di fallito RAGIONE_SOCIALEa medesima, consegnava tutta la documentazione contabile RAGIONE_SOCIALEa medesima al curatore AVV_NOTAIO
Vero che il NOME quale liquidatore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE oggi fallita, a far data dal mese di aprile 2019 e sino al mese di gennaio 2020 (oltre il termine di cessazione RAGIONE_SOCIALEa sua carica di liquidatore), ha effettuato pagamenti per complessivi Euro 276.797,69 (si ram mostri doc. 17 all. 2 relazione 33 L.F.);
Vero che i pagamenti effettuati dal NOME quale liquidatore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE oggi fallita, a far data dal mese di aprile 2019 e sino al mese di gennaio 2020 (oltre il termine di cessazione RAGIONE_SOCIALEa sua carica di liquidatore), per Euro 276.797,69 sono stati effettuati a società collegabili a vario titolo allo stesso;
Vero che il NOME quale liquidatore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE oggi fallita, ha provveduto a pagare i debiti societari RAGIONE_SOCIALEa
Vero che nel periodo di gestione RAGIONE_SOCIALEa società da parte del NOME (cittadino congolese, nominato liquidatore di in data 29 maggio 2019 e amministratore unico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), vi sono stati ulteriori pagamenti a favore di società riconducibili al
(si ram mostri doc. 17 all. 2 relazione 33 L.F.);
Vero che ad aprile ed inizio maggio 2019, periodo in cui venivano effettuati parte dei pagamenti da parte del sine causa , il NOME COGNOME faceva parte RAGIONE_SOCIALEa compagine societaria RAGIONE_SOCIALEa ;
Vero che il NOME COGNOME era a conoscenza dei pagamenti sine causa effettuati dal NOME ad aprile ed inizio maggio 2019;
Vero che il NOME è stato membro del CdA a far data dal 29 giugno 2018 al 17 gennaio 2019;
Vero che il NOME ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di consigliere RAGIONE_SOCIALEa in data 17 gennaio 2019 un mese prima rispetto alla messa di liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società;
Vero che al momento RAGIONE_SOCIALEe dimissioni del NOME dalla compagine societaria RAGIONE_SOCIALEa (gennaio 2019) la società presentava uno stato di dissesto;
Vero che al momento RAGIONE_SOCIALEa formalizzazione RAGIONE_SOCIALEe proprie dimissioni il NOME era a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa situazione economica in cui versava la società;
Vero che il NOME a fine 2018 decideva di chiudere i rapporti con la e prima di rassegnare le dimissioni costituiva una nuova società RAGIONE_SOCIALE;
Vero che il NOME a fine del 2018 assumeva la carica di amministratore unico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
Vero che il NOME al momento RAGIONE_SOCIALEa messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa consegnava la documentazione contabile RAGIONE_SOCIALEa al AVV_NOTAIO
Vero che il NOME al momento RAGIONE_SOCIALEa messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa consegnava la documentazione contabile RAGIONE_SOCIALEa al AVV_NOTAIO
Vero che il NOME in sede in interrogatorio al Curatore RAGIONE_SOCIALEa , AVV_NOTAIO dichiarava che già dal 2017 la società iniziava a patire RAGIONE_SOCIALEe perdite economiche che si incrementavano poi nel 2018 (si ram mostri doc. 17 all. 4 relazione e x art. 33 LF);
Vero che il NOME in sede in interrogatorio al Curatore RAGIONE_SOCIALEa , AVV_NOTAIO dichiarava che la contrazione del fatturato 2018, rispetto a quello del 2017 confermava la necessità di porre in liquidazione la RAGIONE_SOCIALE (si ram mostri doc. 17 all. 4 relazione ex art. 33 LF);
Vero che il NOME quando faceva ancora parte RAGIONE_SOCIALEa compagine sociale RAGIONE_SOCIALEa e nello specifico a fine 2018 ha prestato attività di consulenza e collaborazione per la RAGIONE_SOCIALE;
Vero che il NOME intratteneva rapporti commerciali con le società RAGIONE_SOCIALE, clienti prima RAGIONE_SOCIALEa e successivamente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
Vero che ad aprile ed inizio maggio 2019, periodo in cui venivano effettuati parte dei pagamenti da parte del sine causa, il NOME faceva parte RAGIONE_SOCIALEa compagine societaria RAGIONE_SOCIALEa ;
Vero che il NOME era a conoscenza dei pagamenti sine causa effettuati dal NOME ad aprile ed inizio maggio 2019;
*
Si indicano a testi:
il AVV_NOTAIO , presso RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO;
il AVV_NOTAIO presso RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO;
il AVV_NOTAIO domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO.
Si formula istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. del libro IVA RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nonchè RAGIONE_SOCIALEe fatture dalla stessa ricevute dai NOMEri e COGNOME; RAGIONE_SOCIALEe fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei clienti ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed ‘RAGIONE_SOCIALE‘ precedentemente di ; dei maestrini conto clienti e conto fornitori dal 2018 al 2020, oltre al libro RAGIONE_SOCIALEe adunanze e RAGIONE_SOCIALEe deliberazioni RAGIONE_SOCIALEe
assemblee con particolare riferimento alle delibere relative agli emolumenti a favore del NOME In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
CONCLUSIONI DI NOME COGNOME
In via preliminare:
-rigettare l’istanza di sospensione formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 295 c.p.c. dal
nei confronti del NOME NOME
NOME non sussistendone i presupposti, non essendo il NOME NOME COGNOME imputato nel procedimento penale richiamato dal e, conseguentemente, non essendosi il costituito parte civile nei confronti RAGIONE_SOCIALEo stesso.
In via principale nel merito:
rigettare tutte le domande formulate dal
nei confronti del NOME NOME COGNOME, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto per le argomentazioni esposte in atti; – rigettare le domande formulate dalle altre parti in causa nei confronti del NOME NOME COGNOME, in quanto inammissibili e, in ogni caso, destituite di fondamento in fatto e in diritto per le argomentazioni esposte in atti; – con vittoria di spese e onorari.
In via istruttoria:
Si chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello del NOME e per testi:
Vero che , a fronte RAGIONE_SOCIALEa progressiva riduzione RAGIONE_SOCIALE investimenti da parte dei propri clienti nel mercato pubblicitario e RAGIONE_SOCIALEa riduzione del margine di redditività, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘esercizio 2017 effettuava, così come evidenziato nella nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 prodotto quale doc. 4, ‘alcune scelte strategiche volte a posizionare l’agenzia in modo coerente al cambiamento e alle necessità che il mercato RAGIONE_SOCIALEa comunicazione richiede’ , e intraprendeva una politica di razionalizzazione e riduzione dei costi, tra le altre cose trasferendo nel mese di settembre 2017 la sede operativa RAGIONE_SOCIALEa società, dagli uffici di INDIRIZZO di circa mq. 300, presso lo spazio di coworking
, sito in INDIRIZZO, così come risulta dal doc. 4 da rammostrarsi al teste;
Vero che, presso lo spazio di coworking , aveva a disposizione due locali di circa mq. 80, dove era tenuta tutta la documentazione contabile di ivi consegnata dal NOME al Liquidatore NOME
Vero che, a seguito del trasferimento RAGIONE_SOCIALEa sede operativa di presso lo spazio di , nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2018 le spese di locazione venivano ridotte da Euro 125.174,00 ad Euro 70.100,00, così come risulta dal doc. 19 da rammostrarsi al teste;
Vero che, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2018, l’emolumento lordo del C.d.A. di veniva ridotto, rispetto all’anno precedente, da Euro 537.669,00 ad Euro 331.850,00, così come risulta dal doc. 19 da rammostrarsi al teste;
Vero che, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2018, il costo del personale dipendente veniva ridotto da Euro 505.732,00 ad Euro 447.248,00, così come risulta dal doc. 19 da rammostrarsi al teste;
Vero che nel settembre 2018 aveva n. 12 lavoratori dipendenti;
Vero che, in data 3 settembre 2018, licenziava le dipendenti, assunte a tempo indeterminato, NOMEra e NOMEra ;
Vero che, nel settembre 2018, rinnovava unicamente sino al 31 gennaio 2019 i contratti dei dipendenti, assunti a tempo determinato, NOMEra
, NOMEra
NOME
e NOME
;
Vero che, nel settembre 2018, i dipendenti NOME e NOMEra assunti a tempo indeterminato, rassegnavano le proprie dimissioni;
Vero che, a fine gennaio 2019, la dipendente NOMEra assunta a tempo indeterminato, rassegnava le proprie dimissioni;
Vero che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa progressiva riduzione dei margini di reddittività, i soci nonché amministratori di nel novembre 2018 si determinavano alla messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società;
Vero che nell’anno 2018 registrava una riduzione dei ricavi rispetto all’anno precedente, da Euro 3.888.334,00 ad Euro 3.117.895,00, così come risulta dal doc. 7 da rammostrarsi al teste;
Vero che, sino all’ultimo semestre RAGIONE_SOCIALE‘anno 2018, le registrazioni contabili venivano effettuate da a mezzo di proprio personale interno;
Vero che, in previsione RAGIONE_SOCIALEa riduzione del personale, poi effettuata dal settembre 2018, già a partire dall’ultimo semestre del 2018 aveva delegato anche la tenuta RAGIONE_SOCIALEe registrazioni contabili allo studio del Commercialista AVV_NOTAIO che sin dal 2013 seguiva la società, così come risulta dal doc. 21 da rammostrarsi al teste;
Vero lo studio del Commercialista AVV_NOTAIO che sin dal 2013 seguiva la società, anche con riferimento ai rapporti con i dipendenti di cui elaborava mensilmente i cedolini paga, ha sempre detenuto i libri sociali e le scritture contabili di ;
Vero che, con mail del 9 novembre 2018, nella persona RAGIONE_SOCIALE‘Amministratore Delegato NOME Commercialista AVV_NOTAIO che l’esercizio sociale si sarebbe di un utile per circa Euro 264.668,03 effettuata dallo studio RAGIONE_SOCIALEo stesso
Vero che, nel novembre 2018, l’organo amministrativo di si avrebbe potuto seguire la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società;
segnalava allo studio del chiuso con una perdita di circa Euro 200.000,00, a fronte RAGIONE_SOCIALEa previsione Commercialista, così come risulta dal doc. 8 da rammostrarsi al teste; attivava per individuare un professionista che, in qualità di Liquidatore,
Vero che, nel novembre 2018, individuava nella persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO il professionista che, in qualità di Liquidatore, avrebbe potuto seguire la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società, così come risulta dal doc. 9 da rammostrarsi al teste;
Vero che, con comunicazione mail del 23 novembre 2018, inviata al NOME
Amministratore Delegato di , l’AVV_NOTAIO rifiutava di accettare l’incarico di Liquidatore RAGIONE_SOCIALEa società, così come risulta dal doc. 10 da rammostrarsi al teste;
Vero che, al termine RAGIONE_SOCIALE‘esercizio 2018, aveva a propria disposizione, presso e RAGIONE_SOCIALE, attività
finanziarie, costituite da fondi comuni di investimento, oltre ad una liquidità depositata sui conti correnti bancari, per complessivi Euro 369.385,00, così come risulta dal doc. 7 da rammostrarsi al teste; 21) Vero che, al termine RAGIONE_SOCIALE‘esercizio 2018, aveva crediti nei confronti dei propri clienti per Euro 447.146,00, così come risulta dal doc.
7 da rammostrarsi al teste;
Vero che, al termine RAGIONE_SOCIALE‘esercizio 2018, aveva ridotto i propri debiti da Euro 995.153,00, quali risultanti dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ad Euro 686.757,00, così come risulta dal doc. 7 da rammostrarsi al teste;
Vero che nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2018 realizzava un fatturato di Euro 3.117.895,00, così come risulta dal doc. 7 da rammostrarsi al teste;
Vero che lo studio del Commercialista AVV_NOTAIO in data 11 gennaio 2019, trasmetteva a due distinte ‘situazioni contabili’, dalla prima RAGIONE_SOCIALEe quali emergeva che aveva chiuso l’esercizio 2018 con un utile di Euro 125.301,14, mentre dalla seconda con un utile di Euro 141.542,00, così come risulta dal doc. 18 e dal doc. 19 da rammostrarsi al teste;
Vero che, in data 14 gennaio 2019, il NOME rassegnava le proprie dimissioni dal CRAGIONE_SOCIALE di , così come risulta dal doc. 11 da rammostrarsi al teste;
Vero che, in data 17 gennaio 2019, i soci di nominavano il nuovo C.d.A., nel quale il consigliere dimissionario NOME veniva sostituito con il consigliere NOME così come risulta
dal documento doc. 12 da rammostrarsi al teste;
27) Vero che il NOME
era stato presentato nel dicembre 2018 ai
soci di dal AVV_NOTAIO
Commercialista RAGIONE_SOCIALEa famiglia
RAGIONE_SOCIALEa moglie del socio nonché ex Amministratore NOME
Vero che, al termine RAGIONE_SOCIALE‘esercizio 2018, il AVV_NOTAIO era stato incaricato da per prestazioni professionali di consulenza relative alla messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società, così come risulta dal doc. 13 da rammostrarsi al teste;
29) Vero che, con determina del 28 gennaio 2019 RAGIONE_SOCIALE‘Amministratore Delegato di si era dato atto che la perdita registrata al termine RAGIONE_SOCIALE‘esercizio 2018 veniva a costituire causa di scioglimento RAGIONE_SOCIALEa società ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2484 c.c., così come risulta dal doc. 2 da rammostrarsi al teste;
Vero che, in data 18 febbraio 2019, i soci di deliberavano la messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società, nominando quale Liquidatore il NOME
che, presente in assemblea, accettava la nomina, così come risulta dal doc. 3 da rammostrarsi al teste;
Vero che, in data 19 febbraio 2019, venivano licenziati da gli ultimi 3 dipendenti rimasti in carico alla società, assunti a tempo indeterminato, NOMEra NOME e NOME
;
Vero che il NOME
e il NOME
da
, in persona del NOME
hanno percepito
le
rispettive spettanze di fine rapporto, compreso il T.F.R.;
Vero che il AVV_NOTAIO nell’esecuzione del proprio incarico
professionale relativo alla messa in liquidazione di , ebbe a gestire personalmente con lo studio del Commercialista AVV_NOTAIO il passaggio RAGIONE_SOCIALEe consegne al Liquidatore NOME e
l’espletamento dei vari incombenti;
34) Vero che, dopo la messa in liquidazione di , il passaggio RAGIONE_SOCIALEe consegne e i rapporti tra lo studio del AVV_NOTAIO lo studio del Commercialista AVV_NOTAIO e il Liquidatore NOME venivano seguiti dal socio ed ex Amministratore Delegato NOME
così come risulta dai doc. 14, doc. 15 e dai doc. da 20 a 20o da rammostrarsi al teste;
Vero che, al momento RAGIONE_SOCIALEa messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società, il NOME
ebbe a accompagnare presso e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE il NOME
presentandolo quale Liquidatore RAGIONE_SOCIALEa
società rispettivamente ai Sigg.ri per
e per RAGIONE_SOCIALE;
Vero che, nell’occasione di cui al capitolo precedente, le predette banche ebbero ad annullare le credenziali di accesso ai conti correnti dei precedenti amministratori Sigg.ri e NOME COGNOME;
Vero che, a mezzo di comunicazione mail del 29 marzo 2019, prodotta quale doc. 14 e doc. 20 da rammostrarsi al teste, il Liquidatore di
NOME trasmetteva al AVV_NOTAIO la documentazione contabile in suo possesso che gli era stata richiesta, indicata nell’allegato dei medesimi doc. 14 e doc. 20 da rammostrarsi al teste e prodotta agli atti quali docc. da 20a a 20o pure da rammostrarsi al teste;
Vero che, con comunicazione mail del 3 aprile 2019, il AVV_NOTAIO confermava al Liquidatore NOME la ricezione RAGIONE_SOCIALEa documentazione di cui al precedente capitolo e richiedeva al medesimo il prospetto riepilogativo IVA annuale, così come risulta dal doc. 15 da rammostrarsi al teste;
39) Vero che, a mezzo di comunicazione mail del 4 aprile 2019, il Liquidatore
NOME trasmetteva al AVV_NOTAIO la documentazione, di cui al precedente capitolo, che era stata dal medesimo
richiesta, così come risulta dal doc. 15 da
AVV_NOTAIO rammostrarsi al teste;
Vero che lo studio del Commercialista AVV_NOTAIO ebbe ad elaborare e ad inviare, in data 5 giugno 2019, al Liquidatore NOME
il bilancio di relativo all’esercizio 2018, così come risulta dal doc. 7 da rammostrarsi al teste;
Si indicano quali testi su tutti i capitoli di prova i seguenti nominativi:
AVV_NOTAIO con RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO;
AVV_NOTAIO con RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO;
NOME , INDIRIZZO;
NOME INDIRIZZO;
NOMEra INDIRIZZO;
NOME , INDIRIZZO;
Si indica quale teste sui capitoli 18 e 19:
AVV_NOTAIO, con RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO; Si indicano quali testi sui capitoli 20, 35 e 36 i seguenti nominativi:
NOME , c/o , INDIRIZZO –
NOME , c/o RAGIONE_SOCIALE, Filiale di INDIRIZZO.
B) Al fine di accertare le consistenze bancarie di al momento RAGIONE_SOCIALEa messa in liquidazione nonché quali crediti RAGIONE_SOCIALEa società siano stati incassati dal Liquidatore dopo la messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa medesima e quali debiti siano stati pagati, si chiede ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 210 c.p.c. di ordinare a sede di INDIRIZZO e RAGIONE_SOCIALE, Filiale di INDIRIZZO, la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto relativi ai conti correnti e posizioni titoli aperti presso di loro da nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 21 febbraio 2020.
C) Ci si oppone all’ammissione dei capitoli di prova che il ha articolato con propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., per i motivi esposti con memoria depositata nell’interesse del NOME NOME COGNOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.
Nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova formulati dal
, si chiede di essere ammessi alla relativa prova contraria diretta, con i medesimi testi che il comparente ha dianzi indicato su tutti i capitoli di prova.
E) Ci si oppone, poi, all’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dal
, che risulta esplorativa in quanto non supportata da alcun elemento probatorio e, in ogni caso, priva dei necessari requisiti normativi.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL ‘ INTERESSE DEL SIG.
Voglia l’ Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso e di legge e con ogni miglior formula, così provvedere:
In via pregiudiziale, accertare la mancanza RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione e, conseguentemente, dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione del ex art. 164, co. 4, c.p.c.;
In via preliminare, rigettare l’istanza di sospensione formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 295 c.p.c. dal nei confronti del NOME non sussistendone i presupposti, in quanto il NOME non è imputato nel procedimento penale richiamato dal ;
Sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del liquidatore NOME al quale è comune la causa, ai fini di accertare la sua responsabilità per i fatti denunciati dal nonché per accertare la graduazione RAGIONE_SOCIALEe colpe per i motivi esposti in narrativa, disponendo ai sensi
sua citazione nel rispetto dei termini minimi a comparire, onde sentirlo condannare, in caso di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa pretesa attorea, al risarcimento dei danni in via concorrente con il NOME
Sempre in via preliminare, laddove ritenuto necessario, differire l’udienza allo scopo di consentire la citazione dei convenuti in regresso, nel rispetto dei termini minimi a comparire;
Nel merito, in via principale, rigettare integralmente le domande del , in quanto infondate in fatto e in diritto, assolvendo il NOME con ogni miglior formula;
Nel merito, in via subordinata, in caso di accoglimento, anche solo parziale, RAGIONE_SOCIALEe domande formulate dal condannare in via esclusiva al risarcimento dei danni il NOME
e il terzo chiamato NOME
In via di ulteriore subordine, accertare la graduazione RAGIONE_SOCIALEe colpe dei convenuti e del terzo chiamato anche in vista RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto di regresso;
In caso di condanna che coinvolga il NOME riconoscere il diritto di regresso di questi verso gli altri coobbligati, corrispondente ai limiti RAGIONE_SOCIALEa accertata quota di responsabilità a lui attribuita;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via istruttoria:
Si chiede, in via istruttoria, l’ammissione dei seguenti capitoli di prova:
Vero che è stato dipendente di sino al 31 gennaio 2019 con mansione di impegnato amministrativo/contabile;
Vero che tutta la documentazione relativa alla società era disponibile in formato cartaceo presso gli uffici RAGIONE_SOCIALEa società siti da ultimo presso in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
Vero che in data 11 luglio 2019, il AVV_NOTAIO ha richiesto il suo aiuto e quello del AVV_NOTAIO per sgomberare gli uffici di e consegnare a RAGIONE_SOCIALE incaricati RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE tutta la documentazione ivi conservata;
Vero che nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEe sue mansioni ha collaborato a stretto contatto con lo RAGIONE_SOCIALE e in particolare con il AVV_NOTAIO che curavano per conto RAGIONE_SOCIALEa società le attività di cui ai due contratti sub doc. 20 che si rammostrano al teste;
Vero che i predetti AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO ricevevano dal sottoscritto e da altri ausiliari di regolarmente la documentazione contabile/amministrativa per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe predette finalità;
Vero che sin dal luglio 2013 lo studio del Dott e del AVV_NOTAIO ha prestato in outsourcing attività di consulenza fiscale e amministrativa per la tra cui attività di assistenza alla redazione RAGIONE_SOCIALEa contabilità RAGIONE_SOCIALEa società, come da mandato professionale sub doc. 20 che si rammostra al teste;
Vero che nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività di consulenza fiscale e amministrativa per la ha operato, sin dall’1 luglio 2013, quale primo referente RAGIONE_SOCIALEa società;
Vero che sin dall’1 luglio 2013 lo RAGIONE_SOCIALE ha sempre detenuto i libri sociali obbligatori e le scritture contabili di
Vero che a novembre 2018 è stato rappresentato alla società che la nello stesso anno avrebbe registrato un utile di Euro 264.668,03 come da bilancio di verifica RAGIONE_SOCIALE‘8 novembre 2018 sub doc. 4 che si rammostra al teste;
Vero che, al termine RAGIONE_SOCIALE‘esercizio 2018, la società disponeva, presso le banche e RAGIONE_SOCIALE S.p.A., di un portfolio titoli con investimenti in fondi comuni di investimento per complessivi Euro 348.837,00, come da doc. 11 che si rammostra al teste;
Vero che successivamente alla messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società, il NOME accompagnò presso la banca RAGIONE_SOCIALE S.p.A. il NOME presentandolo quale liquidatore RAGIONE_SOCIALEa società;
Vero che successivamente alla messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società, il NOME presentò a il NOME quale liquidatore RAGIONE_SOCIALEa società;
Vero che, al termine RAGIONE_SOCIALE‘esercizio 2018, la società aveva crediti nei confronti dei clienti per Euro 447.146,00 esigibili entro l’esercizio successivo e ulteriori crediti per Euro 32.638,00 esigibili oltre l’esercizio successivo, come da doc. 11 che si rammostra al teste;
Vero che, al termine RAGIONE_SOCIALE‘esercizio 2018, la società aveva disponibilità liquide per Euro 20.548,00, come da doc. 11 che si rammostra al teste;
Vero che, al termine RAGIONE_SOCIALE‘esercizio 2018, la società aveva ridotto i propri debiti da Euro 995.153,00 ad Euro 686.757,00, come da doc. 11 che si rammostra al teste.
Sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, da 13 a 15 si indica quale teste il NOME , INDIRIZZO.
Sui capitoli da 6 a 10 e da 13 a 15 si indica quale teste il AVV_NOTAIO con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO. Sul capitolo 11 si indica quale teste il NOME , c/o RAGIONE_SOCIALE S.p.A., Filiale di INDIRIZZO; Sul capitolo 12 si indica quale teste il NOME , c/o , Filiale di INDIRIZZO. Si chiede altresì, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 210 c.p.c., di ordinare alla banca Filiale di C.so INDIRIZZO –INDIRIZZO e alla banca RAGIONE_SOCIALE S.p.A., Filiale di INDIRIZZO Rembrandt n. INDIRIZZO, l’esibizione in giudizio RAGIONE_SOCIALE estratti conto al 31 dicembre 2018 relativi ai conti correnti e posizioni titoli aperti presso di loro da nonché RAGIONE_SOCIALE estratti conto trimestrali dall’1 gennaio 2019 alla data odierna, al fine di (i) accertare le consistenze bancarie di al 31 dicembre 2018, nonché al momento RAGIONE_SOCIALEa liquidazione e nel corso RAGIONE_SOCIALEa procedura fallimentare; (ii) accertare quali crediti sono stati incassati a seguito RAGIONE_SOCIALEa messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società e nel corso RAGIONE_SOCIALEa procedura fallimentare e (iii) quali debiti sono stati pagati dai liquidatori e
Concisa esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione
Il fallimento di in liquidazione, giusta autorizzazione del GD in data 25.11.2021 (doc.7), ha convenuto in giudizio NOME COGNOME, e deducendone la responsabilità risarcitoria ex art 146 l.f. per i danni subiti dalla società e dalla massa dei creditori conseguenti all’ inadempimento alle obbligazioni connesse alla carica di amministratori e, quanto a anche di liquidatore RAGIONE_SOCIALEa srl.
La società, operante nel settore del marketing, era stata -costituita nel 1988 e partecipata da COGNOME, e
-amministrata
dal 29 giugno 2018 al 17 gennaio 2019 da NOME COGNOME (Presidente), e (tutti consiglieri),
dal 17 gennaio 2019 al 18 febbraio 2019 da COGNOME (Presidente), e (Consiglieri);
-posta in liquidazione il 18 febbraio 2019 con nomina del liquidatore rimasto in carica fino al cittadino congolese e risultato
29 maggio 2019 quando era stato sostituito dal sig irreperibile alla curatela;
-dichiarata fallita dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza 145/2020 del 20 febbraio 2020.
Il fallimento ha osservato che dalla relazione ex art 33 l.f. del curatore si evince che la società aveva perso il capitale sociale alla chiusura RAGIONE_SOCIALE‘esercizio 2018 e ha contestato ai convenuti :
l ‘ irregolare tenuta RAGIONE_SOCIALEa contabilità sociale, gestita interamente dagli uffici RAGIONE_SOCIALEa società, omessa consegna alla curatela in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art 2487 bis c.c.;
dal 2017 la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività di impresa in presenza di una situazione di crisi e di perdite generate dall’attività caratteristica e nel 2018 in una situazione di perdita del capitale sociale omettendo
di adottare misure adeguate al superamento al risanamento o di porre in liquidazione la società, condotta da cui è conseguito l ‘ incremento RAGIONE_SOCIALEe perdite e l ‘ aggravamento del dissesto;
-l’ indebita percezione di compensi da parte del consiglio di amministrazione per euro 331.850 (di cui euro 61.852,00 per contributi sui compensi) nel 2018, esercizio chiuso in perdita di euro 223.767,00, fatto denunciato come integrante il reato di bancarotta preferenziale;
-l ‘ effettuazione da parte di quale liquidatore di pagamenti indebiti per complessivi euro 262.403,00, privi di giustificazione nei documenti societari, a favore di soggetti che non risulta abbiano avuto rapporti con il tutto tra aprile e gennaio 2020 1
condotta di concorrenza sleale da parte del socio per aver costituito sul finire RAGIONE_SOCIALE‘anno 2018 la società RAGIONE_SOCIALE avente lo stesso oggetto sociale RAGIONE_SOCIALEa sviando alcuni clienti RAGIONE_SOCIALEa e da parte di NOME e per aver collaborato con la RAGIONE_SOCIALE.
Il danno oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria è stato quantificato:
1
TABLE
in euro 411.913,32 pari al valore del passivo fallimentare quale conseguenza RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa attività di impresa in presenza di una causa di scioglimento,
in euro 331.850,00 quale conseguenza dei pagamenti dei compensi agli amministratori RAGIONE_SOCIALEa società,
in euro 279.102,55 per i pagamenti sine causa effettuati da
Il contraddittorio è stato instaurato nei confronti di tutti i convenuti: NOME COGNOME si è costituito tempestivamente il 12.2.2021 per la prima udienza del 10.1.2023, si è costituito tardivamente il 9.1.2023 per la prima udienza del 10.1.2023; si è costituito tempestivamente il 14.6.2023 per l’udienza del 4.7.2023 per la quale è stato citato (notificazione in rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa citazione) e ha proposto domanda trasversale verso di cui ha chiesto il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa esclusiva responsabilità; in subordine ha proposto azione di regresso (anticipata) verso tutti gli altri convenuti; si è costituito tardivamente il 12.11.2023, già scaduti i termini ex art 183 co 6 cpc concessi all’udienza del 4.7.2023.
E’ stata rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo avanzata dal convenuto
Con ordinanza 15.11.2023 il GI ha rigettato le istanze istruttorie e rinviato la causa per la precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni.
All’udienza originariamente fissata per la precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni la difesa del fallimento attore ha rappresentato di essersi costituita parte civile nel procedimento penale pendente a carico di per i medesimi fatti oggetto di azione civile e di aver depositato dichiarazione di rinuncia agli atti ex art 306 cpc nei confronti di e COGNOME, accettata solo I convenuti COGNOME e tramite i loro difensori hanno dichiarato di non accettare la dichiarazione di rinuncia ex art 306 cpc essendo interessati anche alla rinuncia all’azione, non resa dalla procedura. Alla luce di ciò il GI ha (i) ex art 75 cpp dichiarato estinto il rapporto processuale tra il fallimento e che è rimasto presente nel processo per difendersi rispetto all’azione proposta da e (ii)
estinto ex art 306 cpc per intervenuto accordo il rapporto processuale tra il fallimento e
La dichiarazione di rinuncia agli atti resa dal fallimento verso gli altri convenuti è stata depositata nel fascicolo dalla difesa del fallimento. La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate all’udienza RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2025.
*
Sulla sospensione del processo
Non esiste un rapporto di pregiudizialità tra la presente causa e il processo penale RG RGNR 41755/22 nei confronti di imputato del reato di cui agli artt 216 e 233 L.F. posto che il fallimento
ha trasferito l ‘ azione civile in sede penale e il rapporto processuale tra fallimento attore e convenuto è stato estinto ex art 75 c.p.p.
Il procedimento verso e COGNOME è stato archiviato dal GIP come da richiesta del PM (doc. 23 COGNOME).
Sulla dichiarazione di rinuncia agli atti resa dal fallimento
Il fallimento ha reso dichiarazione di rinuncia agli atti che è stata accettata solo dal convenuto
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di estinzione del processo ex art.306 cod. proc. civ. l’accettazione RAGIONE_SOCIALEa rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
I convenuti e COGNOME hanno dichiarato di non accettare la rinuncia agli atti resa dal fallimento esponendo di avere interesse anche alla rinuncia all’azione, non resa dalla curatela del fallimento.
Sussiste interesse all’accettazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di rinuncia agli atti quando la condotta processuale RAGIONE_SOCIALEa parte è volta ad ottenere un provvedimento finale con effetti più favorevoli di quelli discendenti dall’estinzione del processo.
Tale interesse ad una definizione di merito sul titolo deve ritenersi sussista per entrambi i convenuti e COGNOME che hanno contestato le responsabilità loro addebitate dalla curatela del fallimento; le conclusioni processuali RAGIONE_SOCIALEa difesa di che ha eccepito la nullità RAGIONE_SOCIALEa citazione non portano ad una diversa valutazione considerando che l’eventuale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione non porterebbe ad una sentenza processuale ma solo ad un rinnovo RAGIONE_SOCIALE‘atto viziato.
Invece, entrambi i convenuti hanno esplicitato, con la richiesta, non accordata dal fallimento, di estendere la rinuncia anche all’azione , la ragione per cui non hanno inteso accettare la sola rinuncia agli atti ovvero l’interesse specifico dei convenuti ad una decisione sul titolo dedotto in giudizio dal fallimento.
Consegue che per configurare in questo contesto la fattispecie estintiva sarebbe stata necessaria l ‘ accettazione dei convenuti alla dichiarazione di rinuncia agli atti resa dal fallimento, in difetto RAGIONE_SOCIALEa quale non può pronunciarsi l’estinzione del processo ex art 306 cpc.
Sull’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEa citazione sollevata dalla difesa di
Il convenuto ha eccepito la nullità RAGIONE_SOCIALEa citazione ex art 164 co 4 cpc per ‘ totale assenza di argomenti e allegazioni, tanto in punto di diritto quando di fatto, nonché di evidenze probatorie a sostegno RAGIONE_SOCIALEe generiche e lacunose tesi attoree ‘ .
Sussiste la nullità RAGIONE_SOCIALEa citazione per vizio RAGIONE_SOCIALEa editio actionis quando le lacune RAGIONE_SOCIALEa citazione sono tali , per totale omissione o assoluta incertezza RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda o per mancanza assoluta dei
fatti che definiscono la causa petendi , da compromettere al convenuto il diritto di difesa, al giudice il potere/dovere di emettere una pronuncia di merito , nel rispetto del principio di cui all’art 112 cpc.
L’atto di citazione che ha introdotto la presente causa non presenta lacune così vaste e con tali caratteristiche perché
-il petitum è specificato sia con riferimento al tipo di pronuncia richiesta, sia al bene RAGIONE_SOCIALEa vita domandato,
-i fatti che concorrono a dare corpo alla causa petendi sono esposti nel loro termini essenziali con riferimento alle condotte dei singoli convenuti, mentre eventuali non corrette ricostruzioni giuridiche o una non limpida descrizione del nesso di causalità tra condotta e pregiudizio non danno luogo a nullità RAGIONE_SOCIALEa citazione riguardando piuttosto la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda.
L’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEa citazione è infondata.
e COGNOME sono stati convenuti in giudizio per rispondere innanzitutto dei danni conseguenti a condotte inadempienti ai loro doveri di amministratori RAGIONE_SOCIALEa srl e per attività dannosa (di seguito presa in esame) in concorso con il liquidatore Il fallimento riferisce che e COGNOME, soci RAGIONE_SOCIALEa sono stati componenti del consiglio di amministrazione, COGNOME quale Presidente, quale consigliere dal 29 giugno 2018 al 18 febbraio 2019; entrato nel Cda il 17 gennaio 2019 è stato liquidatore dal 18 febbraio 2019 al fallimento del 20 febbraio 2020; poiché però in citazione si contesta di non aver posto in liquidazione la società nel 2017 giova rilevare, come risulta dalla visura camerale in atti, che COGNOME e avevano fatto parte del consiglio di amministrazione anche dal 24.6.2016. Pa
In citazione gli inadempimenti e i fatti illeciti contestati che definiscono la causa petendi sono i seguenti:
1.mancata consegna RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile e irregolare tenuta RAGIONE_SOCIALEa contabilità,
2.perdita del capitale e aggravamento del dissesto,
3.concorrenza sleale per aver il socio costituito la RAGIONE_SOCIALE nel 2018 avente lo stesso oggetto sociale RAGIONE_SOCIALEa che poi ha acquisito alcuni clienti RAGIONE_SOCIALEa ; COGNOME e per aver collaborato con la RAGIONE_SOCIALE nel 2018/2019,
4.la responsabilità verso pagamenti privi di causa e altre operazioni sospette poste in essere da quale liquidatore.
In citazione i pagamenti indebiti disposti durante la liquidazione con danno al patrimonio sociale ed ai debitori sono allegati a definizione RAGIONE_SOCIALEa c ausa petendi RAGIONE_SOCIALE‘azione contro Nella memoria n. 1 la difesa del fallimento ha allegato una responsabilità anche dei soci COGNOME e per non aver vigilato sull’operato del liquidatore e non aver agito nei suoi confronti a tutela RAGIONE_SOCIALEa società; si
legge infatti a pagina 10 RAGIONE_SOCIALEa memoria ex art 183 co 6 n. 1 cpc ‘Il diritto all’azione di responsabilità dunque, non viene riconosciuta solo alla società in quanto tale, ma anche direttamente ad ogni singolo socio, che, in caso di gravi irregolarità nella gestione RAGIONE_SOCIALEa società, potrà altresì richiedere il provvedimento cautelare di revoca RAGIONE_SOCIALE amministratori ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2476, comma 3, c.c.. Ne consegue che ciascun socio, indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta, potrà agire in giudizio in veste di sostituto processuale in nome e per conto RAGIONE_SOCIALEa società per ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE amministratori a risarcire il danno cagionato al patrimonio sociale in conseguenza dei loro atti di mala gestio. Alcuna azione in tale senso, nel caso in esame, è stata posta in essere dagli odierni convenuti! Pertanto, il NOME COGNOME, così come il NOME ed il NOME si sono resi responsabili per l’omissione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo su di essi gravanti relativo all’omesso controllo e contrasto RAGIONE_SOCIALE‘indebita prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività sociale.’ Ebbene, con questa allegazione la difesa RAGIONE_SOCIALEa curatela ha introdotto oltre i termini RAGIONE_SOCIALEe preclusioni assertive una nuova domanda verso i convenuti COGNOME, e
mutatio libelli tardiva e inammissibile che non può essere presa in considerazione nel merito.
Così come non si prenderanno in considerazione le contestazioni nuove contenute in comparsa conclusionale quale
-quella RAGIONE_SOCIALEa percezione da parte RAGIONE_SOCIALE amministratori di compensi indebiti perché non deliberati dall’assemblea dei soci (mentre in citazione si è contestato agli amministratori di aver incassato nel 2018 i compensi per la carica rivestita pur versando la società in una situazione di crisi, fattispecie configurabile il reato di bancarotta preferenziale),
-e quella relativa al fatto che, secondo quanto riferito in sede penale dal testimone , la società si trovava in bonis nel 2018 e furono gli amministratori e a determinarsi a porre in liquidazione la società iniziando ad emettere note di credito non giustificate (pag 10 conclusionale) (mentre in citazione si è sostenuto che la società si trovava in crisi fin dal 2016 e 2017 ed agli amministratori si è contestato di essere intervenuti tardivamente nel porre in liquidazione la società).
L’azione civile contenuta in citazione contro è stata trasferita in sede penale, consegue che la contestazione sub 4 non verrà presa in considerazione in questa sentenza perché non ricompresa nella causa petendi RAGIONE_SOCIALEe azioni tempestivamente promosse nei confronti di e NOME, gli unici amministratori convenuti rimasti in causa.
Infine, si conferma la decisione del GI in data 15 novembre 2023 sulle prove 2 , la causa viene decisa sulla base dei documenti prodotti e autorizzati dal GI fino a che la causa non è stata rimessa in decisine dinanzi al Collegio (ultima udienza di p.c. del 8.4.2025).
2 Ordinanza 15.11.2023:’ Non ammette le prove orali dedotte dal fallimento attore e dal convenuto COGNOME perché irrilevanti considerando la documentazione in atti, non ammette l’ordine ex art 210 cpc perché pure irrilevante’
Irregolare tenuta RAGIONE_SOCIALEa contabilità sociale ed omessa consegna alla curatela
Agli amministratori e NOME la curatela ha contestato l’irregolare tenuta RAGIONE_SOCIALEa contabilità e la mancata consegna RAGIONE_SOCIALEa stessa al liquidatore
La tenuta RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili è uno dei doveri gravanti sugli amministratori di società e il mancato rinvenimento di tali scritture da parte del curatore del fallimento giustifica l’allegazione RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento di quel dovere da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministratore (o liquidatore) convenuto nell’azione di responsabilità. La Corte di legittimità ha da tempo avvertito (Cass SU 9100/2015) che ‘… in coerenza con i principi generali sopra richiamati, occorre domandarsi se e quale pregiudizio sia potenzialmente ricollegabile a tale specifica violazione, in termini di danno emergente o di lucro cessante a carico del patrimonio sociale.
La circostanza che il mancato rinvenimento RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili (ma lo stesso potrebbe dirsi per la loro irregolare tenuta) non consenta al curatore del fallimento di ricostruire con sufficiente certezza le vicende che hanno condotto all’insolvenza RAGIONE_SOCIALE‘impresa può esser forse addotta, essa stessa, come una causa di danno, almeno nella misura in cui ciò comporti un maggiore onere nell’espletamento dei compiti del curatore ed, eventualmente, un aggravio dei costi RAGIONE_SOCIALEa procedura destinato ad incidere negativamente sull’attivo disponibile. Nè può in assoluto escludersi l’eventualità di altri effetti dannosi ricollegabili alla mancanza di dette scritture; ma neppure in questo caso appare logicamente plausibile il farne discendere la conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘insolvenza o RAGIONE_SOCIALEo sbilancio patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa società divenuta insolvente. La contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività RAGIONE_SOCIALE‘impresa, non li determina;
ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità. ‘ , né dalla mancata consegna RAGIONE_SOCIALEa contabilità al curatore.
Il fallimento in citazione non ha specificato il pregiudizio che sarebbe derivato direttamente, in danno RAGIONE_SOCIALEa società o dei creditori sociali, d all’irregolare tenuta RAGIONE_SOCIALEa contabilità e d all’omessa consegna al curatore: ne deriva la non configurabilità in capo ai convenuti di una fattispecie di responsabilità risarcitoria, di cui il danno è elemento costitutivo.
A ciò si aggiunga che dagli allegati (doc. 17 attore) RAGIONE_SOCIALEa relazione ex art 33 risulta una ricevuta di consegna in data 10.6.2019 da al nuovo liquidatore RAGIONE_SOCIALEa sig RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile dal 2015 al 2019; nel dibattimento penale ha dichiarato che la suddetta ricevuta era stata preconfezionata dai soci, ma ha anche riferito che la documentazione RAGIONE_SOCIALEa
era stata depositata nei locali di una sua società, la RAGIONE_SOCIALE Epque, fatto che presuppone e dimostra che egli come liquidatore ne ha avuto la disponibilità e quindi che la documentazione gli era
stata messa a disposizione (doc. 20 fallimento pag 34 -35); idocc 14 e 15 di COGNOME confermano ulteriormente la disponibilità RAGIONE_SOCIALEa contabilità da parte di
L’addebito di responsabilità risarcitoria relativo all’omessa tenuta e consegna RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili è infondato e va rigettato.
Perdita del capitale sociale e aggravamento del dissesto
Il fallimento lamenta la tardiva, solo a febbraio 2019, messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società sostenendo che dai bilanci RAGIONE_SOCIALE esercizi precedenti emergeva, quantomeno dall’esercizio 2017 , una situazione di crisi che avrebbe dovuto suggerire o una ricapitalizzazione da parte dei soci o una immediata messa in liquidazione. Di questa situazione, si sostiene, era consapevole l’amministratore essendo ciò dimostrato da una comunicazione inoltrata dal medesimo al commercialista e consulente RAGIONE_SOCIALEa società, dott. (doc. 3 pag 11) e da quanto dichiarato da al curatore il 18 giugno 2020 (doc. 3 pag 11). La mala gestio sarebbe consistita, secondo la curatela, nella prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività di impresa con aggravamento del dissesto per l’accumulo di ulteriori perdite a causa RAGIONE_SOCIALEe quali nel 2019 non si è potuto fare altro che porre la società in liquidazione (cui è seguito il fallimento a febbraio 2020). Il danno è stato quantificato in euro 411.913,32 pari al passivo fallimentare cui va aggiunta la somma di euro 311.850,00 corrispondente al valore del compenso incassato dagli amministratori nel 2018 costo che sarebbe stato evitato se la società fosse stata posta in liquidazione. Con riferimento a questo aspetto la difesa del fallimento ha richiamato giurisprudenza di legittimità per cui ‘ la percezione dei compensi dall’impresa che versa in stato di conclamato dissesto, seppur congrui al lavoro prestato, non vale ad escludere il reato di bancarotta preferenziale, ponendosi in violazione RAGIONE_SOCIALEa par condicio creditorum’ (Cass n.27031/2020) .
Il fallimento imputa, dunque, agli amministratori di aver proseguito l’attività caratteristica RAGIONE_SOCIALEa società quando si trovava nel 2016 e 2017 già in crisi alla quale avrebbero dovuto far fronte o con una capitalizzazione o con l’immediata messa in liquidazione.
Le allegazioni del fallimento non trovano riscontro nei documenti contabili in atti.
L’esame dei bilanci RAGIONE_SOCIALEa società del 2016 e 2017 portano ad escludere che la società già nel 2017 si trovasse in una situazione di crisi tale da giustificare la sua messa in liquidazione. Infatti, l’esercizio 2017 è stato il primo esercizio chiuso con una perdita di euro 34.488 che non aveva però intaccato il
3 ‘Ti ricordo la situazione: L’azienda non è mia ma di vari soci e tutti, in più di una occasione, in più anni ed in tua presenza, hanno dichiarato di non avere disponibilità finanziarie personali per coprire eventuali perdite. E’ stato detto a novembre 2016, a novembre 2017 e a novembre 2018. Se avessimo iniziato prima il processo di liquidazione questi problemi non ci sarebbero stati. Ma ascoltando i tuoi consigli abbiamo posticipato il processo di due anni erodendo le riserve finanziarie RAGIONE_SOCIALEa società’
patrimonio netto registrato positivamente in euro 132.077, l’esercizio 2016 aveva chiuso , invece, in una situazione di sostanziale parità con un utile di soli euro 632,00, il patrimonio netto positivo di euro 166.565 e un indebitamento inferiore ai valori del precedente esercizio. Dunque, con l’esercizio 2017 iniziavano a manifestarsi in modo netto i segnali di una mancanza di redditività RAGIONE_SOCIALE‘impresa e di una situazione che, se si fosse protratta inalterata, avrebbe portato alla perdita RAGIONE_SOCIALEa continuità aziendale, quindi effettivamente una situazione che richiedeva attenzione da parte RAGIONE_SOCIALE amministratori ma non un immediato e necessario intervento di messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa società. Non può dirsi, per quello che emerge dai bilanci 2016 e 2017 rispetto ai quali la curatela non ha proposto rettifiche, che la società avesse già perso il presupposto RAGIONE_SOCIALEa continuità.
In questa situazione gli amministratori, approvato il bilancio 2017 il 30 aprile 2018, non si trovavano né con una riduzione del capitale sociale rilevante, né in una situazione prospettica che non consentisse loro di poter far fronte in via ordinaria all’indebitamento corrente, sebbene si prospettasse un andamento RAGIONE_SOCIALE‘attività non in utile. Risulta comunque la presa in considerazione RAGIONE_SOCIALEa situazione finanziaria RAGIONE_SOCIALEa società da parte dei soci e amministratori i quali nell’esercizio 2017 e 2018 hanno ridotto i costi di produzione e anche l’indebitamento (dati da bilancio riportati nella rel 33) . Come risulta dalla nota integrativa al bilancio 2017 nel mese di settembre trasferiva la sua sede presso lo spazio di coworking con riduzione dei costi di locazione da euro 125.174 a euro 70.100,00 (doc. 19 COGNOME), nel 2018 il compenso RAGIONE_SOCIALE amministratori veniva ridotto (sempre doc 19 COGNOME), progressivamente dal 2016 al 2018 diminuiva il costo dei lavoratori subordinati; come risulta dai documenti richiamati dalla stessa curatela gli amministratori si rivolgevano al commercialista e consulente RAGIONE_SOCIALEa il dott. il quale proponeva a giugno 2018 una sua consulenza finalizzata alla riorganizzazione di volta all’ ‘innalzamento RAGIONE_SOCIALEa qualità dei servizi e RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa, una maggiore efficienza e una migliore produttività’ (doc. 1 e successivamente un progetto di scissione (doc. 3 . Il consulente predisponeva una situazione patrimoniale ed economica al 30.9.2018 che evidenziava un utile di euro 264.000.
Quindi, per quello che risulta dai dati contabili in atti, la società non si trovava in una situazione che imponeva agli amministratori, fino alla fine RAGIONE_SOCIALE‘esercizio 2018 , di aprile la liquidazione o di adottare misure volte a recuperare una continuità aziendale già persa. E’ solo con il bilancio 2018 che le perdite di euro 223.767, contrariamente alla situazione predisposta a settembre 2018, erodevano il patrimonio portandolo al valore negativo di euro 91.691. Tempestivamente il 28 gennaio 2019 l’amministratore delegato constatava lo stato di scioglimento ex art 2484 n. 4) c.c. e convocava l’assemblea del 18 febbraio 2019 che nominava il liquidatore RAGIONE_SOCIALEa società.
Lo sviluppo dei fatti esclude l’addebito di inattività RAGIONE_SOCIALE‘organo gestorio dinanzi ad una situazione di mancanza del presupposto RAGIONE_SOCIALEa continuità non provata , nessun ritardo vi è stato nell’accertamento RAGIONE_SOCIALEa causa di scioglimento e nell’apertura RAGIONE_SOCIALEa liquidazione e di fronte a segnali di crisi nel 2017 gli amministratori intervenivano contraendo i costi, misura che non è riuscita a risolvere il problema RAGIONE_SOCIALEa redditività RAGIONE_SOCIALEa società . L’esame del bilancio 2018 porta a constatare una riduzione RAGIONE_SOCIALE‘indebitamento nel 2018 (debiti per euro 666.757 a fine esercizio) rispetto all’esercizio precedente (di euro 999.153).
Ma anche se si volesse ritenere un ritardo da parte RAGIONE_SOCIALE‘organo gestorio sull’adozione di misure atte a risolvere al suo sorgere i segnali di crisi aziendale, va esclusa la colpa posto che gli amministratori avevano ricevuto dal loro consulente indicazioni di attendere prima di decidere se iniziare un procedimento di liquidazione, evidentemente avendo il professionista valutata come non di sistema la crisi di redditività RAGIONE_SOCIALE‘azienda , ciò emerge anche dalla deposizione del teste dott in sede dibattimentale.
Pagamento dei compensi amministratori nel 2018
La contestazione relativa al pagamento dei compensi RAGIONE_SOCIALE amministratori nel 2018 per euro 269.998,00 oltre ad euro 61.852 per contributi versati potrebbe avere rilevanza come pagamento preferenziale eseguito in lesione RAGIONE_SOCIALEa par condicio creditorum , ma mancano elementi che consentano di affermare che alla data RAGIONE_SOCIALEa percezione dei compensi gli amministratori avrebbero dovuto avere la consapevolezza che l’attivo RAGIONE_SOCIALEa società sarebbe stato insufficiente a far fronte ai crediti privilegiati, tanto più che (i) dallo schema riassuntivo del passivo fallimentare riportato nella relazione ex art 33 L.F. risultano creditori privilegiati per 116.000 euro di cui però non si conosce l’insorgenza (il fallimento è del 2020 e durante l’anno 2019 in cui la società era in liquidazione possono essere sorti debiti privilegiati per professionisti o tributi) e (ii) dai bilanci 2017 e 2018 risulta che la società aveva un deposito sul c/c di circa euro 20.000 (doc. 7 COGNOME) e attività finanziarie del valore, a fine 2018, di euro 348.000 costituite da fondi comuni di investimento che negli anni si erano ridotte per far fronte a spese correnti, ma ancora sufficienti per far fronte all ‘ indebitamento privilegiato (ultime retribuzioni, TFR e debiti tributari contenuti); la corrispondenza intercorsa a gennaio 2019 tra e il commercialista dimostra la ferma intenzione RAGIONE_SOCIALE‘organo gestorio di non dar corso al pagamento dei fornitori prima di aver pagato il TFR dei lavoratori, utilizzando la riserva dei fondi di investimento (pag 21 del doc. 17 del fallimento); (iii) dalla stessa relazione ex art 33 l.f. emerge che gran parte dei pagamenti a creditori chirografari in danno dei privilegiati sono stati fatti durante la liquidazione, quindi è stato probabilmente in quella fase che si è proceduto a pagare senza rispettare l’ordine dei privilegi .
A ciò si aggiunga che il fallimento, non avendo prodotto lo stato passivo esecutivo, non avendo dato indicazioni specifiche sull’attivo a disposizione RAGIONE_SOCIALEa distribuzione, non ha offerto elementi sufficienti a dimostrare e quantificare il danno da pagamento preferenziale.
La domanda risarcitoria va rigettata.
Concorrenza sleale posta in essere da COGNOME e per aver collaborato con la RAGIONE_SOCIALE costituita dal socio di new co avente lo stesso oggetto sociale RAGIONE_SOCIALEa La difesa RAGIONE_SOCIALEa procedura non ha indicato alcun danno conseguenza RAGIONE_SOCIALEa condotta di collaborazione dei soci COGNOME e con la e già per questa ragione la domanda è infondata; ma può svolgersi un’altra assorbente considerazione: la RAGIONE_SOCIALE era stata costituita sul finire del 2018 quando i soci RAGIONE_SOCIALEa avevano già deciso di porla in liquidazione e stavano cercando un professionista che accettasse la carica di liquidatore, l ‘ attività di impresa stava esaurendosi per cessare con la liquidazione; la società aveva perso il capitale sociale entrando in stato di scioglimento, lo scioglimento non era stato causato dalla costituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE co e comunque ciò non è allegato dalla difesa del fallimento; in questo contesto non può individuarsi alcuna attività di concorrenza sleale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in danno di perché il requisito RAGIONE_SOCIALEa concorrenzialità sussiste tra due imprese operanti nel medesimo mercato o potenzialmente operanti, la concorrenza sleale si configura tra imprese in continuità e attive, se un ‘ impresa ha cessato definitivamente l ‘ attività viene meno la situazione di concorrenza.
La domanda va rigettata.
Conclusivamente per le considerazioni che precedono la domanda del fallimento di verso COGNOME e è infondata e va rigettata.
Restano assorbite le domande subordinate proposte da contro
Sulle spese processuali
Il fallimento è soccombente verso COGNOME e ed è condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese liquidate nei valori medi, secondo il DM 55/2014 e successive modifiche, considerando il valore RAGIONE_SOCIALEa causa, come da petitum indicato nella n. 1 (393.000 euro), il pregio RAGIONE_SOCIALEe difese e RAGIONE_SOCIALE ‘ attività difensiva effettivamente svolta, in euro 17.252 per compensi (valori medi per ogni fase e minimi per la fase istruttoria), oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese generali, cpa e iva di legge.
Il convenuto è rimasto in causa, dopo l ‘ estinzione del rapporto processuale con il fallimento ex art 75 cpp, solo per difendersi dalle domande subordinate svolte nei suoi confronti da il quale, rifiutando di accettare la dichiarazione ex art 306 cpc del fallimento, ha dato causa alla prosecuzione del processo anche verso a cui, in applicazione del principio di causalità, deve rifondere le spese processuali.
Invece, le spese di difesa tra e per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria sono compensate in considerazione del fatto che l’attività difensiva di (per altro costituito tardivamente) in questa prima fase del processo non si è distinta da quella svolta verso il fallimento; per la fase decisoria, invece, le spese difensive di sono poste a carico di e liquidate per compensi in euro 6.160,00 oltre accessori di legge e rimborso spese generali.
è difeso con patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato giusta delibera del 13 luglio 2023 del RAGIONE_SOCIALE (All 1) sicché il pagamento va eseguito a favore RAGIONE_SOCIALEo Stato ex art 133 DPR 115/2002.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale sulle domande proposte dal contro NOME COGNOME e e sulla domanda di contro così definitivamente provvede ogni altra istanza ed eccezione assorbita o disattesa Rigetta le domande del verso NOME COGNOME e assorbite le domande subordinate di verso Condanna il fallimento attore alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali a favore di e di NOME COGNOME, spese liquidate per ciascun convenuto in euro 17.252,00 per compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese generali, cpa e iva di legge. liquidate in
Condanna a rifondere le spese RAGIONE_SOCIALEa fase decisoria a favore di euro 6.10,00 oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese generali, cpa e iva di legge.
RAGIONE_SOCIALE 10 luglio /23 dicembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME