Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6188 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6188 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 5724 – 2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa con l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la sede RAGIONE_SOCIALE Consulenza legale interna, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 103/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 6/7/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025 dal consigliere COGNOME; lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 22 giugno 2017, NOME COGNOME propose dinanzi alla Corte d’appello di Venezia opposizione avverso la delibera RAGIONE_SOCIALE n. 19932/2017 con cui le era stata inflitta, ex art. art. 191, comma 2 d. lgs. n. 58 del 1998 t.u.f., (nella formulazione prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28/03/2007), quale consigliere di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Popolare di Vicenza RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE dal 24 gennaio 2012, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 30.000,00 per la violazione, a titolo di colpa, del precedente art. 94, comma 2, nella formulazione introCOGNOMEa dall’art. 1 del decreto legislativo 11/10/2012 n. 184, vigente ratione temporis , tenuto conto del cumulo giuridico ex art. 8, comma 1, l. n. 689/1981 tra le sanzioni di euro 20.000,00 e di euro 15.000,00.
Era accaduto, per quel che rileva in questa sede, che nel 2014 la RAGIONE_SOCIALE Popolare di Vicenza aveva realizzato due operazioni di aumento di capitale, deliberate dal Consiglio di amministrazione il 15 aprile 2014, la prima mediante l’emissione di azioni in opzione ai soci per un importo fino ad un massimo di euro 607.786.750,00 (periodo di offerta dal 12/05/2014 all’08/08/2014) e la seconda, mediante l’emissione di azioni, finalizzata all’ampliamento RAGIONE_SOCIALE base sociale , da offrire esclusivamente a non soci, fino ad un importo massimo di euro 300.000.000, entro un triennio (periodo di offerta dal 12/05/2014 al 19/12/2014).
Nel dettaglio, la sanzione inflitta alla ricorrente – e ad altri ventuno esponenti RAGIONE_SOCIALE banca -era seguita alla riscontrata violazione
dell’art. 94 comma 2 t.u.f. per la mancata rappresentazione, nei prospetti di offerta delle azioni, di informazioni necessarie agli investitori sulla modalità di determinazione del prezzo del titolo, sulla concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e all’acquisto delle azioni, sulla compravendita delle azioni RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 103/2018, la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’opposizione.
Sempre per quanto ancora rileva, la Corte di merito ha escluso la denunciata violazione del contraddittorio per compressione del diritto di accesso ai documenti, osservando che i documenti non inclusi nel fascicolo probatorio non erano stati ritenuti pertinenti all’addebito contestato e non concernevano direttamente la posizione dell’opponente; la Corte veneta ha altresì escluso la nullità del provvedimento sanzionatorio per sua tardività ex art. 195, comma 1, t.u.f., negando che il materiale raccolto sino al 17 settembre 2015 fosse sufficiente per fornire un quadro probatorio completo e rimarcando che, pur fissando la decorrenza iniziale del termine dei 180 giorni al 17 settembre 2015, tra tale data e quella RAGIONE_SOCIALE spedizione RAGIONE_SOCIALE lettera di contestazione sarebbero in ogni caso trascorsi 201 giorni e quindi, soltanto 21 giorni ulteriori, necessari quali spatium deliberandi ; negata la natura penale RAGIONE_SOCIALE sanzione, ha, quindi, ritenuto l’inapplicabilità alle sanzioni amministrative del principio di retroattività RAGIONE_SOCIALE legge sopravvenuta più favorevole e ha escluso la violazione del divieto di ne bis in idem per l’autonoma rilevanza di ciascuna conCOGNOMEa contestata; ha affermato, infine, che le omissioni integravano una violazione di legge e che l’imputabilità a titolo di colpa fosse conseguenza RAGIONE_SOCIALE suitas RAGIONE_SOCIALE conCOGNOMEa come risultante documentalmente.
Quanto all’elemento oggettivo dell’illecito, la Corte d’appello ha rilevato che erano state omesse informazioni indispensabili agli
investitori per assumere decisioni ponderate. Non era stato palesato, infatti, che, nella determinazione del prezzo delle azioni al 31/12/2013, non era stata osservata la normativa interna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in materia di pricing , approvata dal Consiglio di amministrazione il 12 aprile 2011, secondo cui i tre distinti criteri di stima ( income approach , market approach e asset/cost approach ) non dovevano esprimere valori significativamente diversi tra loro e dovevano essere parimenti applicati, senza alcuna enfatizzazione di un criterio rispetto agli altri; nella determinazione del prezzo era stata data preminenza, invece, al criterio reddituale ( income approach ) e, nella documentazione d’offerta, non era stato evidenziato il rilevante margine di scostamento tra i valori restituiti da ciascun criterio (62,5 euro secondo il criterio reddituale, 49,3 euro, secondo il market approach ), né era stata rappresentata la deroga alla normativa interna dell’emittente . Non erano neppure state rese informazioni sull’imponente fenomeno del cosiddetto «capitale finanziato», per cui gli investitori impiegavano i finanziamenti erogati dalla stessa banca per la sottoscrizione degli aumenti di capitale e per l’acquisto di azioni RAGIONE_SOCIALE e sulla crescente richiesta di vendita delle azioni RAGIONE_SOCIALE banca, sulla mancata evasione degli ordini di vendita e sui tempi necessari al disinvestimento del titolo, illiquido.
C on riferimento all’elemento soggettivo dell’illecito, in relazione all’assenza di alcuna menzione, nei Prospetti 2014, dell’esistenza del «capitale finanziato», la Corte d’appello ha osservato che la colpa dell’opponente non è esclusa dalla qualità di amministratrice priva di deleghe (la delega alla redazione delle informative era stata conferita ad altri esponenti RAGIONE_SOCIALE banca, quali il direttore generale COGNOME), perché comunque il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 1/4/2014, aveva approvato il documento di registrazione relativo alle offerte al pubblico in esame; in tal senso, ha ritenuto infondata
l’eccezione di difetto di conoscenza/conoscibilità, da parte dell’amministratore privo di deleghe, del fenomeno del «capitale finanziato» perché la disciplina regolamentare del settore bancario, introCOGNOMEa con circolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE n. 285 del 2013 (e successivi aggiornamenti), in applicazione delle regole di corporate governance di matrice comunitaria, contenute nella direttiva 2013/36/UE, finalizzata a una sana e prudente gestione dell’attività bancaria, ha rafforzato il ruolo del Consiglio di amministrazione con riferimento all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’ente ; in particolare, il ruolo dell’amministratore delegato nella struttura di governo ne è risultato ridimensionato e, in corrispondenza, gli amministratori non esecutivi hanno assunto il compito di favorire l’assunzione di decisioni che, nelle materie di supervisione strategica, siano il frutto di un confronto effettivo; in conseguenza, l’ opponente aveva il dovere di tenersi adeguatamente informato sulla gestione e sul l’organizzazione aziendale, per apportare un effettivo contributo all’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzione di supervisione strategica , come previsto dal comma VI de ll’art. 2381 cod. civ. e dalla stessa circolare n. 285 del 2013 che prevede in capo agli amministratori non esecutivi, il dovere di acquisire informazioni sulla gestione e sull’organizzazione aziendale in via ordinaria e, perciò, anche in assenza di segnali di allarme che, al contrario e per giunta, nella fattispecie sussistevano. In proposito, la Corte territoriale ha individuato, come segnali d’allarme, la consistenza del fenomeno dei finanziamenti correlati, l’enorme mole di richieste di cessione dei titoli da parte RAGIONE_SOCIALE clientela con i connessi reclami o le criticità conseguenti al blocking period ; ha aggiunto che in relazione all’illecito amministrativo non operano i presidi che la Costituzione accorda alle sanzioni penali, che il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, con limitazioni dell’indagine all’elemento oggettivo dell’illecito e alla suitas
RAGIONE_SOCIALE conCOGNOMEa inosservante e che, nella specie, non poteva essere fondatamente invocata l’esimente RAGIONE_SOCIALE buona fede, in assenza di un elemento positivo idoneo ad ingenerare nell’autore RAGIONE_SOCIALE violazione l’incolpevole convinzione RAGIONE_SOCIALE liceità RAGIONE_SOCIALE propria conCOGNOMEa .
Avverso questa sentenza la COGNOMENOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattordici motivi; la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 . Con il primo motivo, la ricorrente denunzia, in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 195 d.lgs. n. 58/1998, degli artt. 22,23 e 24 l.n. 241/90 e dell’art. 6 CEDU e la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per non aver e la Corte d’appello riconosciuto che le era stato precluso l’accesso a tutti i documenti posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio ed erano stati, invece, esibiti soltanto i documenti selezionati discrezionalmente e non tutti quelli acquisiti ed esaminati dalla Commissione.
Il motivo è inammissibile.
Come risulta dalla sentenza impugnata, con l’istanza del 28/4/ 2016 fu chiesta l’ostensione di «ogni atto o documento relativo, strumentale o conseguente alle contestazioni di cui al procedimento in oggetto, menzionato o comunque utilizzato da codesta On.le Commissione per la redazione delle contestazioni e relativi allegati (..) In particolare si chiede di avere accesso -con visione ed eventuale estrazione di copia -agli atti ed ai documenti amministrativi raccolti dalla RAGIONE_SOCIALE nonché agli altri documenti confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all’avvio del procedimento medesimo». La Corte d’appello ha rigettato il corrispondente motivo di opposizione concernente la violazione del
diritto di conoscenza degli atti istruttori perché non era stato negato il diritto di accesso ai documenti posti a fondamento dell’addebito, ma era stata limitata l’ostensione dei documenti secondari, acquisiti nel corso dell’ispezione ma non utilizzati dall’amministrazione e, perciò non funzionali a garantire il diritto di difesa del ricorrente.
In tal senso la Corte d’appello si è uniformata al principio di questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni amministrative irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE, ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, seppure gli atti del relativo procedimento non possano ritenersi sottoposti al segreto d’ufficio nei confronti dell’interessato, non viola il diritto di accesso il rifiuto all’ostensione di documenti secondari, acquisiti nel corso dell’ispezione e che non siano stati utilizzati dall’amministrazione per fondare gli addebiti, in quanto neppure astrattamente la loro messa a disposizione risulta funzionale a garantire il diritto di difesa dell’incolpato (Cass. Sez. 2, n. 29745 del 12/10/2022).
Con la censura in esame, la ricorrente non ha in alcun modo specificato di quali documenti contenenti informazioni per lei rilevanti le sia stato negato l’accesso, precludendo la sua difesa , né -prima ancora -ha rappresentato quali fossero queste informazioni, incorrendo così nel difetto di specificità nella formulazione del motivo.
2 . Con il secondo mezzo, la ricorrente ha denunciato, in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 195 d.lgs. n. 58/1998 e dell’art. 6 CEDU , nonché la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per non avere la Corte d’appello dichiarato la tardività RAGIONE_SOCIALE contestazione e la conseguente decadenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dall’esercizio del potere punitivo; in particolare -secondo la tesi RAGIONE_SOCIALE ricorrente la Corte d’appello avrebbe disatteso il termine di decadenza prefissato dalla legge in 180 giorni, interpretandolo come termine sostanzialmente mobile, in riferimento a
un principio di ragionevolezza, in violazione dei termini di difesa così come delineati dal legislatore.
Sotto altro profilo, articolato in riferimento al n.5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che la documentazione idonea a fondare gli addebiti poi contestati era stata già raccolta in data antecedente al 17 settembre 2015.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Nel caso di contestazione non immediata degli addebiti agli interessati, questa Corte ha più volte chiarito che il momento dell’accertamento e, perciò, l’ istruttoria presupposta, che individua il termine iniziale di decorrenza dei centottanta giorni entro cui deve essere aCOGNOMEato il provvedimento motivato che applica la sanzione, non coincide con il momento di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell’autorità che ha ricevuto il rapporto, ma dev’essere individuato nella data in cui la stes sa autorità ha completato l’attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione; la pura «constatazione» dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l’«accertamento »; occorre, pertanto, individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, il momento – successivo alla conclusione delle verifiche di natura ispettiva o commissariale – in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere traCOGNOMEa in accertamento e, quindi, in una contestazione. È proprio da tale momento che comincia a decorrere il termine per la contestazione dell’addebito; ciò non toglie che a tale valutazione si debba procedere in un tempo ragionevole e che, in sede di opposizione, al giudice, ove l’interessato abbia fatto va lere il ritardo come ragione d’illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia consentito di individuare il momento iniziale del termine per la
contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto e, quindi, dovuto esserlo.
La ricostruzione e l’apprezzamento delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimessi al giudice di merito: nella specie, questo spatium deliberandi è stato ritenuto congruo perché di soli 21 giorni se calcolato in riferimento alla deCOGNOMEa data del 17/9/2015 quale compiuta acquisizione di tutti gli elementi utili alla contestazione; in tal senso la censura ex art. 360 n. 5 non coglie nel segno perché la Corte ha comunque tenuto presente la data di completamento delle acquisizioni utili. Sul punto, pertanto, la ricorrente chiede una rivalutazione in merito preclusa a questo Giudice di legittimità (Sez. 2, n. 16276 del 19/05/2022; Sez. 2, n. 26766 del 15/10/2024).
3 . Con il terzo motivo, la COGNOME ha prospettato, in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 CEDU e dell’art. 190 bis t.u.f. e la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per non avere la Corte d’appello applicato il principio del favor rei e, in conseguenza, la lex mitior successivamente entrata in vigore: secondo la ricorrente, al caso di specie avrebbe dovuto essere applicata la disciplina di cui all’art. 190 bis t.u.f. , vigente al momento dell’avv io del procedimento sanzionatorio, in quanto lex mitior rispetto a quella in vigore al momento del verificarsi delle conCOGNOMEe sanzionate perché la sanzione prevista nell’articolo, per la sua funzione preventiva, dissuasiva e deterrente, ha natura sostanzialmente penale e implicante le garanzie previste dalla CEDU.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE diverse da quelle di cui all’art. 187
ter t.u.f. non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle previste per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie di cui agli artt. 6 e 7 CEDU (cfr. Cass. n. 8855/2017; Cass. n. 1621/2018 Cass. n. 4/2019; Cass. n. 5/2019; Cass. n. 31632/2019). L’art. 6 comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, prevedendo che alle violazioni commesse prima RAGIONE_SOCIALE data di entrata in vigore delle disposizioni aCOGNOMEate dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE continuano ad applicarsi le norme RAGIONE_SOCIALE parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima RAGIONE_SOCIALE data di entrata in vigore del decreto legislativo, non è in contrasto né con le norme RAGIONE_SOCIALE Convenzione, né con la Costituzione, perché il principio del favor rei , di matrice penalistica, non ha ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell’ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell’ordinamento convenzionale; per altro verso, non può ritenersi che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre e a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale (Cassazione civile, Sez. 2, n. 23814 del 24/09/2019; Sez. 2 – , n. 20689 del 09/08/2018).
Come già argomentato dalla Corte d’appello, secondo l’ interpretazione costante di questa Corte, le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ex art. 190 del d.lgs. n.58 del 1998 non hanno natura penale, stante l’assenza di una afflittività economica particolarmente spinta e la mancanza RAGIONE_SOCIALE previsione di sanzioni accessorie e RAGIONE_SOCIALE confisca, di talché non può essere utilmente invocato, in assenza di una specifica previsione, il principio del favor rei al fine di applicare retroattivamente le modifiche alla parte V del
d.lgs. n.58 del 1998 ad opera dell’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 2015 (Cass. Sez. 2, n. 27833 del 03/10/2023).
È stato sottolineato che i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell’applicazione analogica di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge 24.11.1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative, comportano l’assoggettamento RAGIONE_SOCIALE conCOGNOMEa illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine , senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, cod. pen. che, recando deroga alla regola generale dell’irretroattività RAGIONE_SOCIALE legge, possono, al di fuori RAGIONE_SOCIALE materia penale, trovare applicazione soltanto nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (Cass. n. 16274/2022).
La stessa Corte Costituzionale (e ciò esclude la sussistenza di profili di illegittimità RAGIONE_SOCIALE norma transitoria per contrarietà alla Carta), con la pronuncia n. 193 del 20/7/2016 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, Cost., 6 e 7 CEDU, nella parte in cui ha sancito il principio di legalità che consente di irrogare sanzioni amministrative soltanto in forza di una legge che sia entrata in vigore prima RAGIONE_SOCIALE commissione RAGIONE_SOCIALE violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati senza prevedere l’applicazione RAGIONE_SOCIALE legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi.
In tal senso la Consulta ha osservato che anche la Corte europea dei diritti dell’uomo non ha generalizzato il principio di retroattività RAGIONE_SOCIALE legge più favorevole al complessivo sistema delle sanzioni amministrative, ma lo ha ritenuto applicabile a singole e specifiche
discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell’ordinamento interno, fossero idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell’ordinamento convenzionale.
D’altro canto, neppure sussiste un analogo vincolo costituzionale poiché rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza, modulare le RAGIONE_SOCIALE determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore. Il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non può trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattività RAGIONE_SOCIALE legge e con il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali (artt. 11 e 14 delle preleggi).
Proprio in ragione dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE natura penale delle sanzioni, è stato pure escluso un ipotetico vizio di eccesso di delega (tenuto conto che la legge in questione affidava al legislatore delegato una valutazione autonoma in merito all’opportunità di estendere il principio del favor rei a seguito RAGIONE_SOCIALE novella).
Infine, non depone in senso contrario neppure la sentenza n. 63/2019, con cui il Giudice delle leggi, ritenendo costituzionalmente illegittimo l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, in relazione agli artt. 3 e 117 comma I RAGIONE_SOCIALE Costituzione, quest’ultimo per rinvio all’art. 7 RAGIONE_SOCIALE CEDU, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli apportate dal terzo comma dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito disciplinato dall’art. 187- bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: è stato, infatti, chiaramente affermato che la regola di derivazione penale deve ritenersi applicabile anche agli illeciti amministrativi aventi natura e funzione punitiva, salvo che vi sia la necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti tali da
resistere al «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius (Cass. n. 16274/22 cit.).
4 . Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato, con riferimento ai n. 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. , la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per non essersi la Corte pronunciata sull’eccezione d ella violazione del principio di ne bis in idem , fondata sulla ritenuta unitarietà dei fatti contestati nei diversi procedimenti sanzionatori: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto espressione di un’indebita e illegittima moltiplicazione delle sanzioni per il medesimo fatto materiale e tale censura non sarebbe stata analizzata nella sentenza impugnata; peraltro, la Corte avrebbe erroneamente indicato quale oggetto del procedimento la delibera n. 19934, cioè una delibera del tutto diversa da quella contro cui è stata proposta l’opposizione ed esaminata sarebbe stata un’eccezione proposta in un diverso procedimento; sul punto sarebbe stata resa una mera motivazione apparente.
5 . Con il quinto motivo, la ricorrente ha denunciato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e dell’art. 4 del protocollo VII CEDU, per non avere la Corte d’appello accolto l’eccezione di violazione del principio di ne bis in idem , fondata sulla ritenuta unitarietà dei fatti contestati nei diversi procedimenti sanzionatori: la pratica dei finanziamenti correlati all’acquisto delle azioni costituirebbe, secondo la ricorrente, una circostanza unica e unitaria corrispondente ad una conCOGNOMEa altrettanto unica e unitaria; pertanto, con i plurimi provvedimenti sanzionatori sarebbe stato moltiplicato il catalogo sanzionatorio in modo arbitrario ed illegittimo; questo principio opererebbe anche nel corso di ciascun procedimento sanzionatorio e non soltanto in conseguenza del formarsi di un giudicato su una
statuizione. In particolare, la ricorrente ha rappresentato che la RAGIONE_SOCIALE ha aCOGNOMEato nei suoi confronti anche altre delibere sanzionatorie con la contestazione di diverse e ulteriori ipotesi di illecito, anch’esse emerse dalle medesime verifiche ispettive conCOGNOMEe presso la RAGIONE_SOCIALE nel periodo 22 aprile 2015 -24 febbraio 2016 e precisamente: 1) la delibera sanzionatoria n. 19933 del 30 marzo 2017, per violazione dell’art. 94, comma 2, del t.u.f., per omissioni informative nei due prospetti di base pubblicati tra il 2014 e il 2015 relativi ad emissioni obbligazionarie; 2) la delibera sanzionatoria n. 19934 del 30 marzo 2017, per violazione dell’art. 94, comma 1, del t.u.f. in relazione all’attività promozionale e sollecitatoria realizzata – in assenza del relativo prospetto informativo -tra il 1° gennaio 2014 ed il 28 febbraio 2015 volta a incentivare la clientela all’acquisto di azioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE detenute nel «RAGIONE_SOCIALE Proprie»; 3) la delibera sanzionatoria n. 19935 del 30 marzo 2017 per violazioni di obblighi procedurali e comportamenti gravanti sugli intermediari.
Questi due motivi -strettamente collegati per il comune riferimento al ne bis in idem -possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Il principio del ne bis in idem , invero, esclude che possa farsi luogo ad un secondo giudizio quando nel primo si sia giudicato sul medesimo fatto storico-naturalistico, identificato sulla base RAGIONE_SOCIALE coincidenza di tutti gli elementi costitutivi (conCOGNOMEa – nesso causale evento), che costituisce oggetto RAGIONE_SOCIALE nuova contestazione.
Nella specie ciascuna delibera ha sanzionato quattro conCOGNOMEe differenti, seppure l’illecito perpetrato è lo stesso: la conCOGNOMEa omissiva si è concretizzata di volta in volta nell’aver omesso di porre in essere determinati comportamenti, distinti e ben individuati nei differenti atti di contestazione, sicché non si riscontra la riconducibilità di tutte le omissioni a un’unica conCOGNOMEa.
In disparte il mero errore materiale, nella sentenza impugnata, concernente l’indicazione RAGIONE_SOCIALE delibera opposta, evidentemente irrilevante atteso che la motivazione è stata correttamente costruita in riferimento alle violazioni contestate e sanzionate, ciò che conta è che le quattro delibere suindicate hanno avuto ad oggetto le violazioni riscontrate in occasione delle quattro diverse emissioni di azioni e obbligazioni e, perciò, quattro diverse conCOGNOMEe omissive.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’appello ha esaminato l’eccezione proposta, argomentando ampiamente i motivi del rigetto e ribadendo innanzitutto che secondo la Corte Edu il principio del ne bis in idem si traduce nel nostro ordinamento nell’applicazione dell’art. 654 cod. proc. pen. che presuppone il giudicato.
Ha, quindi, specificato che in ogni caso le quattro delibere sanzionatorie avevano ad oggetto conCOGNOMEe materiali differenti (pag. 26 e ss sentenza).
In particolare, come chiaramente esposto nella sentenza, nel procedimento n. 43647, conclusosi con l’adozione RAGIONE_SOCIALE delibera n. 19332, qui opposta, la conCOGNOMEa contestata concerneva violazioni RAGIONE_SOCIALE disciplina sull’offerta al pubblico, e precisamente omissioni informative relative ai prospetti pubblicati in occasione dei due aumenti di capitale realizzati nel corso del 2014, in violazione dell’art. 94, comma 2, t.u.f.; nel procedimento n. 43687, conclusosi con l’adozione RAGIONE_SOCIALE delibera n. 19933, sono state contestate omissioni informative nei confronti del pubblico che hanno integrato la violazione dell’art. 94, comma 2, del t.u.f. (nella specie, mancata informazione in merito alla sussistenza, all’entità e agli effetti del capitale finanziato), ma tali omis sioni hanno riguardato altri prospetti (quelli pubblicati in occasione delle emissioni obbligazionarie realizzate tra il 2014 e il 2015) e, dunque, operazioni affatto diverse da quelle di aumento di capitale, che sono state oggetto
del procedimento n. 43647; nel procedimento n. 43158, all’esito del quale è stata emessa la delibera n. 19934, la contestazione ha riguardato lo svolgimento di un’offerta al pubblico di azioni RAGIONE_SOCIALE in assenza RAGIONE_SOCIALE pubblicazione del prospetto informativo prescritto dall’art. 94, comma 1,t.u.f.; ciò in quanto l’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE con carattere continuativo e sistematico, nei confronti RAGIONE_SOCIALE platea dei clienti, affinché il maggior numero di costoro acquistasse -a condizioni di prezzo uniformi -le azioni presenti nel «RAGIONE_SOCIALE» RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, negoziandole in contropartita diretta con la stessa (c.d. campagna Svuotafondo), avrebbe tutte le caratteristiche di una «offerta al pubblico di proCOGNOMEi finanziari» ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), t.u.f., come tale soggetta all’obbligo del prospetto, nel caso di specie mai redatto; nel procedimento n. 43144, sfociato nella delibera n. 19935, sono state irrogate sanzioni inerenti a violazioni delle norme che prescrivono gli obblighi procedurali e di comportamento gravanti sugli intermediari nell’ambito RAGIONE_SOCIALE prestazione dei servizi di investimento nei confronti dei clienti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE individualmente considerati.
I denunziati vizi, dunque, non ricorrono (sul ne bis in idem v. anche Sez. 2, Ordinanza n. 16274 del 2022).
6 . Con il sesto motivo, la ricorrente denunzia, in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 195 d.lgs. n. 58/1998 e la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per non avere la Corte d’appello disposto la sua audizione personale; secondo la ricorrente, la richiesta di audizione non dovrebbe essere subordinata a una valutazione di necessità perché passaggio ineliminabile del procedimento, posto a garanzia del diritto di difesa.
Il motivo è infondato.
Come già stabilito da questa Corte, nel procedimento sanzionatorio di cui all’art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.), il diritto di difesa dell’incolpato è garantito dalla previsione di un congruo termine per il deposito di difese scritte, mentre la sua audizione personale non è un incombente imprescindibile, come risulta dal confronto con l’art. 196 dello stesso decreto legislativo, riguardante i promotori finanziari (Cass. Sez. 2, n. 1740 del 20/01/2022, con indicazione dei precedenti rilevanti).
7 . Con il settimo motivo, si denunzia, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 94 t.u.f. per avere la Corte ritenuto sussistente l’omessa informazione, nei Prospetti, sulle modalità di determinazione del prezzo individuando tuttavia quale oggetto di necessaria comunicazione un dato certamente rilevante, ma non necessario.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha reso ( a pagg. 28/48 RAGIONE_SOCIALE sentenza) una dettagliata motivazione sulla necessità delle informazioni omesse e la loro rilevanza per ogni investitore, analizzando in tal senso ogni singola omissione. La formulazione dell’art.94 t.u.f. vigente ratione temporis prevedeva che il prospetto contenesse anche una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisse le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto era stato in origine redatto. Il formato e il contenuto RAGIONE_SOCIALE nota di sintesi avrebbero dovuto consentire, unitamente al prospetto, l’accesso a informazioni adeguate sulle caratteristiche fondamentali dei proCOGNOMEi finanziari che aiutassero gli investitori nella valutazione RAGIONE_SOCIALE convenienza dell’investimento in quei proCOGNOMEi.
In particolare, la Corte d’appello ha rimarcato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che il Regolamento CE n. 809 del 2004 precisa, al secondo e al sesto considerando, che «in funzione del tipo
di emittente e di strumento finanziario interessati occorre fissare la tipologia di informazioni minime corrispondenti agli schemi più frequentemente utilizzati nella pratica» e che «nella maggior parte dei casi, vista la varietà di emittenti, i tipi di strumenti finanziari, la partecipazione o meno di un terzo come garante, l’esistenza o meno di una quotazione, ecc., uno schema unico non fornisce tutte le informazioni di cui gli investitori hanno bisogno per assumere le loro decisioni di investimento. Pertanto deve essere possibile la combinazione di vari schemi. Occorre elaborare una tabella di combinazione non esaustiva, che fissi le varie combinazioni di schemi e di moduli possibili per la maggior parte dei diversi tipi di strumenti finanziari e che sia di ausilio agli emittenti nella redazione dei loro prospetti».
In conseguenza, da un lato, il Regolamento fornisce unicamente le «informazioni minime», di carattere non esaustivo, che devono corredare i prospetti, dall’altro, « l’art. 94 T.U.F. contiene una previsione di carattere decisamente elastico e residuale, essendo ivi previsto che il prospetto debba comunque contenere ‘tutte le informazioni’ necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’em ittente e degli eventuali garanti, nonché sui proCOGNOMEi finanziari e sui relativi diritti. L’ampiezza dell’art. 94 T.U.F. e, al contempo, il carattere non esaustivo di schemi e moduli allegati al Regolamento consentono, dunque, di escludere che le informazioni da inserire nei prospetti siano esclusivamente quelle riconducibili al Regolamento medesimo, dovendosi anzi ritenere che, proprio per la loro funzione (i.e., consentire un investimento consapevole) i prospetti vadano corredati da informazioni da adattare, nel rispetto del ‘minimo’ prescritto dalla normativa unionale, alle circostanze del caso concreto (da ultimo, Cass. civ., sez. II, 16-04-
2018, n. 9261, in motivazione, nonché Cass. civ., sez. II, 10-04-2018, n. 8806) ».
Ha, pertanto, ritenuto che le informazioni di cui si è detto in precedenza, pur non essendo espressamente contemplate negli schemi previsti dal Regolamento CE n. 809/2004, fossero certamente «necessarie» , secondo la dizione dell’art. 94, comma 2, t.u.f., non solo di per sé considerate, ma anche ai fini RAGIONE_SOCIALE corretta comprensione delle altre informazioni esplicitamente richieste, avuto riguardo alla finalità dello stesso art. 94, comma 2, t.u.f., che, mediante la previsione dell’obbligo dell’emittente di pubblicare un adeguato prospetto informativo sull’offerta al pubblico mira ad assicurare al risparmiatore la formazione di un fondato giudizio di investimento.
A fronte di una motivazione esaurientemente dettagliata, la censura si risolve, allora, per sua stessa prospettazione, in una inammissibile richiesta di rivalutazione in merito RAGIONE_SOCIALE completezza delle informazioni.
8 . Con l’ottavo motivo, la ricorrente denunzia, in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, per non avere la Corte valutato correttamente la prova attestante la veridicità di quanto sostenuto sulle manovre, svolte dai vertici aziendali, per occultare al Consiglio di amministrazione il fenomeno del capitale finanziato.
Più dettagliatamente, dalla relazione ispettiva risulterebbe che era stata chiesta la restituzione di un documento contenente le operazioni di finanziamento potenzialmente correlate, perché se ne era ritenuta non opportuna la circolazione, che non erano state pubblicizzate formalmente nelle riunioni di area le modalità operative di erogazione dei compensi su talune «operazioni baciate» (cioè le operazioni di finanziamento erogato a tassi di interesse più vantaggiosi
verso l’impegno di acquisto di azioni RAGIONE_SOCIALE banca stessa), che nei primi mesi del 2015, in previsione di un incontro con il presidente, era stato raccomandato di non sollevare la questione di queste operazioni baciate, che la divisione mercati avrebbe dato indicazione di indirizzare le iniziative su tagli di importo più contenuto al fine di diminuire il numero delle pratiche da veicolare in sede centrale per la delibera e che, sulla base di quanto esposto dalla RAGIONE_SOCIALE, dalla lettera di contestazione si poteva evincere che le operazioni erano comunque dirette a rimanere occulte agli organi di vigilanza. Secondo la ricorrente, inoltre, nello stesso atto di accertamento che accompagnava la delibera sanzionatoria si dava conto del fatto che il fenomeno non era stato rappresentato nei report RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che era stato posto in essere principalmente dal Direttore Generale e dal Responsabile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Mercati; questo fatto, peraltro, non era stato neppure contestato dalla RAGIONE_SOCIALE, sicché l a Corte d’appello avrebbe violato il principio di non contestazione, così viziando la decisione, invece di considerare le manovre degli organi suindicati quali causa efficiente, autonoma ed esclusiva degli illeciti ascritti all’opponente.
Anche questo motivo è inammissibile.
La ricorrente richiede in realtà, invocando una diversa applicazione del 115 cod. proc. civ., una rivalutazione dei fatti come esaminati e giudicati dalla Corte d’Appello.
In particolare, la ricorrente si è limitata qui ad estrapolare la frase RAGIONE_SOCIALE motivazione in cui la Corte d’appello rimarca, a pag. 61, che « non v’è alcuna prova di manovre dei vertici aziendali finalizzate ad occultare il fenomeno del ‘capitale finanziato’ al RAGIONE_SOCIALE », del tutto ignorando la complessa motivazione articolata nei paragrafi da 7.2. a 7.3.2, offerta per escludere la tesi, opposta in ricorso, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’esimente
RAGIONE_SOCIALE buona fede come prevista dall’art. 3, comma 2, RAGIONE_SOCIALE l. n. 689/1981.
Sul punto, in particolare, di seguito alla frase riportata in ricorso, nella stessa pag. 61 RAGIONE_SOCIALE sentenza e, poi, nella successiva pag. 62, la Corte d’appello ha proprio osservato in fatto che l’emergere di numerose anomalie che necessariamente avrebbero dovuto far attivare diligentemente il controllo demandato a ciascun componente del Consiglio di amministrazione: in particolare, ha sottolineato che, «nel corso dell’assemblea RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tenutasi in data 26.4.2014, alla quale parteciparono i componenti del CdA, il socio NOME COGNOME, al termine del proprio intervento, chiese al collegio sindacale e alla RAGIONE_SOCIALE ‘ di verificare se nel recente passato la Popolare di Vicenza ha fatto affidamenti o dato garanzie dirette od indirette a Soci o non Soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Vicenza affinché questi potessero sottoscrivere in toto o in parte azioni od obbligazioni convertibili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Popolare di Vicenza’ ». A ciò ha aggiunto i finanziamenti finalizzati deliberati in favore del socio COGNOME, le dichiarazioni di alcuni consiglieri su questo fenomeno, in particolare, ad esempio, del consigliere COGNOME. Insomma, è sufficiente qui rilevare che nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, in più occasioni si ribadisce che la conCOGNOMEa dolosa di alcuni dirigenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era circostanza sufficiente ad escludere la responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricorrente in relazione alle conCOGNOMEe contestate in rapporto agli obblighi di azione informata propria dei componenti del Consiglio di amministrazione anche privi di deleghe.
In tal senso, l’invocazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e del principio di non contestazione è del tutto inconferente perché questo principio solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, ma certamente non esclude che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga
la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (Cass. Sez. 3, n. 16028 del 07/06/2023).
9 . Con il nono motivo, si denunzia, in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 23 Cost e la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per avere la Corte d’appello violato «il principio di ragionevolezza» da «ricondurre» a questi articoli RAGIONE_SOCIALE Carta (così in ricorso): secondo la ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe svolto un giudizio di responsabilità moRAGIONE_SOCIALEto in relazione alla conCOGNOMEa che ragionevolmente si poteva da lei attendere, avuto riguardo alla posizione occupata e al complessivo contesto fattuale. La ricorrente ha sottolineato che le sue conoscenze derivavano dalle informazioni che le pervenivano dalle funzioni interne, che il regolamento SCI era stato puntualmente applicato, che la situazione interna non evidenziava alcun rischio, che il quadro RAGIONE_SOCIALE conoscenza si completava con informazioni che giungevano da soggetti terzi, che ella non rientrava in alcun Comitato, che vi era stato un comportamento doloso da parte dell’alta dirigenza e , infine, che l’autorità di vigilanza (RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE) non aveva rilevato alcuna anomalia, sicché non era da lei esigibile alcun diverso comportamento.
Anche questo motivo è inammissibile perché in sostanza si risolve in una richiesta di rivalutazione in merito dei fatti posti a fondamento del giudizio di colpevolezza formulato nella sentenza impugnata, attività che, come è noto, esula dai compiti istituzionali di questa Corte di legittimità.
Con il decimo motivo, la ricorrente ha denunziato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2380 bis e 2381 cod. civ. per avere la Corte d’appello errato nel ritenerla responsabile in riferimento
a una circolare di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE e, perciò, ad una fonte di diritto non ordinaria e priva di efficacia vincolante generale.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha ricostruito gli obblighi comportamentali RAGIONE_SOCIALE ricorrente quale consigliere privo di delega alle pagine da 51 a 56 RAGIONE_SOCIALE sentenza: in particolare, dopo aver analizzato le circolari, ha puntualizzato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che «per quanto specificamente attiene ai consiglieri non esecutivi di società bancaria, il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 53, lett. b e lett. d, prevede che la RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE emani disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, tra l’altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione. Le disposizioni attuative sono state quindi dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare 21 aprile 1999 n. 229, e le successive modificazioni ed integrazioni, le quali sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo all’intero consiglio di amministrazione di azienda bancaria (e quindi anche dei consiglieri non esecutivi), che si incentrano, per l’intero organo collegiale, proprio in quel compito di monitoraggio e valutazione RAGIONE_SOCIALE struttura operativa (cfr. Cass. civ., sez. II, 18-04-2018 n. 9546; nello stesso senso Cass. n. 22848/2015 e Cass. n. 2737/2013) ». Così decidendo, la Corte d’appello ha correttamente individuato le circolari quali fonti secondarie immediatamente integrative RAGIONE_SOCIALE legge.
In ogni caso, la Corte ha applicato tale regole in combinato disposto con quanto previsto dalla disciplina codicistica, evidenziando come l’esistenza di obblighi più pregnanti in capo agli amministratori senza deleghe derivasse proprio dall’interpretazione dei commi terzo e sesto dell’art. 2381 cod. civ.
11 . Con l’undicesimo motivo, la COGNOME ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2392 e 2381 cod. civ. per avere la C orte svolto un’erronea ricostruzione del concetto di delega e per non aver correttamente individuato il contenuto dei doveri dell’amministratore non esecutivo.
Secondo la ricorrente, la circostanza che il Consiglio di amministrazione sia rimasto organo di supervisione strategica e organo di gestione sino al 12 febbraio 2015 non apparrebbe significativa; inoltre, la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare che l’architettura interna dell’ente in realtà prevedeva una concreta distribuzione di talune funzioni RAGIONE_SOCIALE del Consiglio a consiglieri specificamente individuati. Inoltre, la ricorrente ha lamentato che il Giudice abbia ritenuto sussistente un generale dovere di vigilanza invece escluso espressamente dal legislatore: da un canto, infatti, l’art. 2392, secondo comma, cod. civ. circoscriverebbe la responsabilità degli amministratori al presupposto RAGIONE_SOCIALE «effettiva conoscenza» e dall’altro l’art. 2381 chiari rebbe che le attività del Consiglio sono orientate sulla base delle «informazioni ricevute»; in tal senso, sarebbe esclusa la possibilità di ricostruire la responsabilità dell’ amministratore senza deleghe sulla base di categorie presuntive e di prognosi postume.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha correttamente interpretato le norme in materia di responsabilità degli amministratori bancari. Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, anche gli amministratori privi di deleghe «hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree RAGIONE_SOCIALE banca e di attivarsi in modo da potere efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi» (così tra le varie, Cass. n. 5606/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 24851/2019). Ai fini
dell’attivazione di tale obbligo non è affatto necessario che vi siano a monte segnalazioni provenienti da rapporti redatti dagli amministratori delegati. Pertanto, in capo agli amministratori vi è un dovere di agire attivamente al fine di informarsi e assicurarsi di essere a conoscenza RAGIONE_SOCIALE gestione aziendale nel suo complesso, al fine di poter agire per prevenire, eliminare o attenuare potenziali situazioni di criticità. Inoltre, «tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l’attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci RAGIONE_SOCIALE società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell’Autorità di vigilanza» (Cass. n.19556/2020) (Così Cass. Sez. 2, n. 5606 del 26/02/2019).
Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi terzo e sesto e 2392 cod. civ. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree RAGIONE_SOCIALE banca e di attivarsi in modo da potere efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi. (Cass. Sez. 2, n. 19556 del 18/09/2020 ). L’obbligo degli amministratori , pur quando non siano titolari di deleghe, di «agire in modo informato» si declina allora, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza e, dall’altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza RAGIONE_SOCIALE situazione
aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l’attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci RAGIONE_SOCIALE società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell’Autorità di vigilanza (Cass. Sez. 2, n. 24851 del 04/10/2019).
Questa Corte, peraltro, proprio sui doveri RAGIONE_SOCIALE funzione concretamente espletata dalla ricorrente COGNOME, ha già affermato il principio che anche gli amministratori non esecutivi, qual era la ricorrente, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall’intero consiglio, sono chiamati a svolgere un’importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi e che l’accettazione dell’incarico di amministratore non esecutivo , conferito in ragione di una specifica competenza anche nell’interesse dei risparmiatori, impone il rispetto di tutti gli oneri e obblighi connessi alla carica, in linea con le prescrizioni del l’art. 2381 comma sesto cod. civ. e, perciò, con il dovere di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALE società, e l’obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente. (Cass. n. 16274/22 cit.).
12 . Con il dodicesimo motivo, la ricorrente ha denunciato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, CEDU, dell’art. 3 l.n. 689/1981, dell’art. 2727 cod. civ. e dell’art. 192 cod. proc. pen. per non avere la C orte d’appello correttamente applicato i principi in
tema di ripartizione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova e del carattere presuntivo RAGIONE_SOCIALE colpa; ribadita la natura penale RAGIONE_SOCIALE sanzione, la ricorrente ha lamentato che la Corte avrebbe operato una doppia presunzione, vietata in ragione dell’impossibilità per il giudice di desumere l’esistenza di un fatto da un dato incerto (in quanto a sua volta desunto).
Il motivo è infondato.
Ribadito, per le ragioni già esposte nella trattazione del terzo motivo, che la sanzione per cui è giudizio non ha natura penale, deve qui richiamarsi, quanto al divieto di doppia presunzione il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 20930/2009), secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l’opposizione prevista dall’art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dà luogo, non diversamente da quella di cui agli art. 22 e 23 RAGIONE_SOCIALE legge 24 novembre 1981, n. 689, ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’onere di provare i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE pretesa sanzionatoria è posto a carico dell’Amministrazione, la quale è pertanto tenuta a fornire la prova RAGIONE_SOCIALE conCOGNOMEa illecita, ben potendo tale prova essere offerta anche mediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico dell’intimato l’onere di fornire la prova di aver tenuto la conCOGNOMEa attiva richiesta, ovvero RAGIONE_SOCIALE sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale conCOGNOMEa, per rilevare che non ricorre la deCOGNOMEa violazione RAGIONE_SOCIALE regola del divieto RAGIONE_SOCIALE praesumptio de praesumpto .
La sentenza impugnata, avvalendosi RAGIONE_SOCIALE complessa attività ispettiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha riscontrato l’oggettiva ricorrenza RAGIONE_SOCIALE conCOGNOMEa illecita contestata, evidenziando l’esistenza dei segnali di allarme -puntualmente riscontrati in sentenza – che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi quali la ricorrente, invece rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi
in altro modo. In tal senso non è ravvisabile alcuna violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio ( Cass. 16274/22 cit.).
13 . Con il tredicesimo motivo, la ricorrente denunzia in riferimento al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte appello ammesso la richiesta di c.t.u. che sarebbe stata, invece, opportuna per valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE imputabilità RAGIONE_SOCIALE conCOGNOMEa, attesa l’elevata peculiarità RAGIONE_SOCIALE competenza esigibile dai componenti dell’organo gestorio di una banca e quindi, gli elevati standard di complessità e di fficoltà che caratterizzano l’operatività all’interno di tale settore.
Il motivo è privo di fondamento.
La Corte d’appello ha ritenuto i nammissibile la c.t.u. chiesta per «accertare, sulla base RAGIONE_SOCIALE documentazione acquisita agli atti del procedimento, anche a seguito dell’assolvimento da parte di destinatari degli ordini di esibizione sopra articolati, se la Dr.ssa COGNOME, nel periodo di sua permanenza in carica quale membro del CdA di RAGIONE_SOCIALE, potesse conoscere, con la diligenza e la ragionevolezza adeguate, le conCOGNOMEe che formano oggetto RAGIONE_SOCIALE violazione descritta nel provvedimento sanzionatorio opposto e nel relativo atto di accertamento» perché «non può essere demandato al c.t.u. l’accertamento dell’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE violazione contestata, senza dire che il livello di diligenza richiesto va rapportato alla elevata peculiare professionalità e competenza esigibile dai componenti dell’organo gestorio di una banca, come dianzi osservato».
Come formulata, allora, la censura non scalfisce la chiarezza e la sufficienza di questa motivazione, fermo restando che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del Giudice di merito (Sez. 6 – 1, n. 326 del
13/01/2020, con indicazione dei precedenti rilevanti; Cass. 16274/22 cit.).
14 . Infine, con il quattordicesimo motivo, la ricorrente denuncia, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. per aver e la Corte d’appello errato nel condannare l’opposta al pagamento delle spese di lite, posto che l’amministrazione si è difesa avvalendosi dei propri funzionari.
Il motivo è infondato.
Il principio richiamato in motivo si riferisce alla ipotesi in cui il funzionario che assista la Pubblica amministrazione non rivesta nella specie la qualità di avvocato, in quanto non iscritto, come invece i difensori di parte controricorrente, all’elenco speciale in passato disciplinato dall’art. 3 co. 4 lett. B del RD n. 1578/1933 e oggi dall’art. 15 lett. C) RAGIONE_SOCIALE legge n. 247/2012.
Qualora l’autorità amministrativa (nella specie la RAGIONE_SOCIALE) sia assistita in giudizio da difensori iscritti nell’apposito albo, il diritto dell’amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex art. 91 cod. proc. civ., non è limitato alle sole spese vive ma comprende anche i relativi compensi, ancorché lo stesso difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico (Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 4970/1999; Cass. 16274/22 cit.).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2025.
Il Presidente NOME COGNOME