Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33909 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 14636/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO .
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati AVV_NOTAIO NOME COGNOME e AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nonché dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultima in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e
QUARTIERI NOME, quale erede con beneficio di inventario di NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al
controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO.
-controricorrente e ricorrente incidentale -e
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME , con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
e
COGNOME NOME; COGNOME NOME, quale curatrice RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente di NOME COGNOME.
– intimati – avverso la sentenza n. 845/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI MILANO, pubblicata il giorno 01/04/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/12/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto ritualmente notificato il 27 marzo 2008, la RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE, di seguito anche, breviter , banca, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘BPL’) citò NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME -nelle qualità, rispettivamente, i primi quattro, di consiglieri d’amministrazione e gli ultimi due di membr i del collegio sindacale RAGIONE_SOCIALEa banca all’epoca dei fatti innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per sentirne accertare le gravi violazioni commesse nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEe loro funzioni ed ottenerne la condanna al risarcimento dei conseguenti danni. Chiese, inoltre, che il COGNOME ed il COGNOME fossero
condannati a restituirle, rispettivamente, € 300.000,00 ed € 260.271,76, da loro asseritamente percepite indebitamente.
1.1. Secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘attrice, le responsabilità degli amministratori e dei sindaci derivavano da una pluralità di condotte illecite poste in essere a partire dalla metà del 2005, che avevano dato luogo a: i ) procedimenti penali che avevano coinvolto gli organi di amministrazione e controllo del RAGIONE_SOCIALE ed altri soggetti concorrenti nei reati (false comunicazioni sociali, appropriazione indebita, falso in bilancio, manipolazione del mercato, ecc.); ii ) numerosi provvedimenti sanzionatori, inflitti dalle RAGIONE_SOCIALEà di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), legati, soprattutto, all’operazione di scalata RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Nello specifico, il risarcimento reclamato dalla banca riguardava danni: a ) derivanti dall’operazione appena indicata; b ) conseguenti a condotte di appropriazione indebita (con esclusione del convenuto COGNOME); c ) per dividendi distribuiti negli esercizi 2002, 2003 e 2004 in ragione di utili falsamente rappresentati nei bilanci d’esercizio (il convenuto COGNOME solo relativamente all’esercizio 2004); d ) da peggioramento del rating ; e ) all’immagine; f ) derivanti dalle sanzioni pecuniarie a carico del RAGIONE_SOCIALE ex d.lgs. n. 231/2001 in relazione ai patteggiamenti nei procedimenti penali n. 4890/2007 (Tribunale di Milano) e n. 51/2006 (Tribunale di RAGIONE_SOCIALE).
1.2. Si costituirono tutti i convenuti (escluso NOME COGNOME, dichiarato contumace), molti dei quali formularono domande riconvenzionali e chiesero di chiamare in causa terzi, che, a loro volta, proposero ulteriori domande riconvenzionali.
1.3. Con sentenza parziale n. 291/2014, l’adito tribunale rigettò alcune eccezioni pregiudiziali (estinzione del giudizio; difetto di legitimatio ad processum del RAGIONE_SOCIALE ex art. 2393 cod. civ.; cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere), dichiarò l’estinzione del rapporto processuale tra la banca ed il convenuto COGNOME per rinuncia agli atti, essendo intervenuta fra queste parti una transazione pro quota, e giudicò inammissibili le domande dei convenuti nei confronti dei terzi chiamati.
1.4. Avverso questa sentenza proposero appello principale NOME COGNOME ed appello incidentale NOME COGNOME. Il processo, interrotto per l’intervenuto decesso del primo e ritualmente riassunto, fu poi dichiarato estinto, ex artt. 181 e 309 cod. proc. civ., nessuno essendo comparso alle successive udienze.
1.5. Con sentenza definitiva n. 270/2015, il medesimo Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande RAGIONE_SOCIALE‘attrice: i ) condannò NOME COGNOME ed NOME COGNOME al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa prima, rispettivamente, di € 300.000,00 e di € 260.271,76, oltre, per entrambi, interessi in misura legale dal 31 dicembre 2004 al saldo; ii ) rigettò le residue domande RAGIONE_SOCIALEa banca; iii ) compensò integralmente le spese di lite nei rapporti tra parte attrice ed i convenuti costituiti.
1.6. In sintesi, quel tribunale: a ) con riferimento all’azione di responsabilità esercitata nei confronti del COGNOME, richiamata la giurisprudenza di legittimità relativa alla natura contrattuale RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘amministratore ed al connesso onere probatorio, ritenne adeguatamente provata la violazione, da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso, di specifiche disposizioni legislative e regolamentari alla stregua: i ) RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALE‘ispezione effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE; ii ) dei rinvii a giudizio disposti nei suoi confronti nei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Milano ed al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, conclusisi con sentenze di applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena su richiesta RAGIONE_SOCIALEa parte (patteggiamento); iii ) RAGIONE_SOCIALE‘irrogazione di sanzioni da parte di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE (confermate anche in sede di impugnazione); iv ) RAGIONE_SOCIALEa sua partecipazione alle plurime riunioni del comitato esecutivo nelle quali era stata illustrata ed approvata l’operazione RAGIONE_SOCIALE, circostanza dalla quale derivava la necessaria consapevolezza (attesa la rivestita carica di presidente del c.d.a.) in ordine ai profili di illiceità RAGIONE_SOCIALE‘operazione medesima . Circa, poi, la domanda di restituzione RAGIONE_SOCIALE‘importo ricevuto, pari ad € 300.000,00, accolse la pretesa avanzata dal RAGIONE_SOCIALE, ritenendo provata la natura indebita RAGIONE_SOCIALEa dazione e considerando tardiva l’eccezione sollevata dal COGNOME relativamente alla na tura remunerativa RAGIONE_SOCIALEa somma ricevuta, in quanto proposta solo con la memoria ex art. 7,
comma 2, del d.lgs. 5/2003; b ) quanto ai convenuti NOME COGNOME ed NOME COGNOME (consiglieri di amministrazione ed il primo anche membro del comitato esecutivo), richiamata la pronuncia resa da Cass. 9358/2005, accertò la loro responsabilità sulla base degli stessi indici evidenziati con riferimento al COGNOME (ispezione di RAGIONE_SOCIALE d’ RAGIONE_SOCIALE, rinvii a giudizio nei procedimenti penali e relativi patteggiamenti, delibere sanzionatorie di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, presenza di chiari segnali rivelatori RAGIONE_SOCIALE‘operazione RAGIONE_SOCIALE e assenza di misure assunte dal c.d.a. volte ad impedire il compimento di atti illeciti) e, con riferimento all’azione di ripetizione di € 260.271,76, ne ritenne provata la natura indebita RAGIONE_SOCIALEa dazione in favore del COGNOME per effetto RAGIONE_SOCIALEa documentazione versata in atti e RAGIONE_SOCIALEe mancate contestazioni sul punto; c ) con riferimento a NOME COGNOME ed NOME COGNOME (entrambi membri del collegio sindacale), rilevò, in primo luogo, che la responsabilità loro ascritta trovasse fond amento nell’art. 2407, comma 2, cod. civ. Invocò, in seguito, il dictum di Cass. n. 13517/2014 e, da ultimo, fondò l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe responsabilità dei convenuti suddetti sui medesimi elementi posti alla base RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEe responsabilità degli amministratori, precisando, tuttavia, che il COGNOME era stato assolto nel giudizio n. 51/2006 instaurato dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; d ) con riguardo alla misura del risarcimento connesso alle condotte illecite poste in essere da tutti i convenuti, osservò che la quantificazione del danno dovesse necessariamente tenere conto RAGIONE_SOCIALEe transazioni intervenute nei separati, e diversi, giudizi intrapresi dalla banca (ed allora pendenti) contro NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché RAGIONE_SOCIALEa transazione intervenuta nelle more del giudizio con NOME COGNOME. A tale fine, ricordate le affermazioni di Cass., SU, n. 30174/2011 e di Cass. n. 22231/2014, evidenziò che la banca aveva: i ) allegato un valore economico RAGIONE_SOCIALEe transazioni non corrispondente a quello effettivo; ii ) erroneamente detratto l’importo RAGIONE_SOCIALEe transazioni dal totale risarcimento richiesto, senza preventivamente procedere alla determinazione RAGIONE_SOCIALEe quote di responsabilità dei soggetti coinvolti; iii ) illegittimamente richiesto ai convenuti anche il pagamento di importi da intendersi ricompresi nelle transazioni. Concluse, quindi, opinando che sarebbe stato onere RAGIONE_SOCIALEa
banca fornire la prova del credito residuo, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. e del principio di vicinanza RAGIONE_SOCIALEa prova; che non vi erano elementi idonei a suffragare la tesi secondo cui il valore RAGIONE_SOCIALEe transazioni corrispondesse ad € 38.300.000,00; che la carenza probatoria relativa alla determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEe transazioni intervenute era ostativa al l’espletamento RAGIONE_SOCIALEa c.t.u. richiesta dal RAGIONE_SOCIALE. Sulla base di queste considerazioni, dunque, pur ritenendo accertate le rispettive responsabilità dei convenuti nei termini sopra esposti, respinse la domanda risarcitoria proposta dall ‘attrice , compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso l’appena descritta sentenza definitiva, propose appello RAGIONE_SOCIALE, riproponendo, ex art. 346 cod. proc. civ., le domande ed eccezioni formulate in primo grado. Si costituirono NOME COGNOME (quale erede, con beneficio di inventario, di NOME COGNOME), NOME COGNOME e NOME COGNOME, questi ultimi proponendo anche gravami incidentali condizionati. Rimasero contumaci, invece, NOME COGNOME e gli eredi di NOME COGNOME.
2.1. L’adita Corte di appello di Milano, ammessa ed espletata una c.t.u. (volta ad accertare ‘ 1. Se ed in quale misura la banca abbia riportato pregiudizi economici a seguito RAGIONE_SOCIALEe azioni ed omissioni compiute dal CdA e dal collegio sindacale nella vicenda oggetto di giudizio e, in caso affermativo, quale sia l’ammontare del danno patito sulla base RAGIONE_SOCIALEa documentazione versata in atti; 2. Quale debba stimarsi essere l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa transazione intercorsa tra la banca e il AVV_NOTAIO COGNOME, invitandosi, altr esì, il nominato consulente ‘a tener conto anche RAGIONE_SOCIALEe altre transazioni nel conteggio finale, ad eccezione RAGIONE_SOCIALEe quote di solidarietà, che saranno oggetto di valutazione giuridica ‘) e decorsi gli assegnati termini per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche, con sentenza del 12 febbraio/1 aprile 2020, n. 845, così decise: ‘ 1) Accoglie il primo motivo d’appello di RAGIONE_SOCIALE, assorbiti il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto; 2) Rigetta gli appelli incidentali proposti da NOME COGNOME e da NOME COGNOME; 3) Condanna, in via fra loro solidale, NOME COGNOME (in persona degli eredi), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (in persona
RAGIONE_SOCIALE‘erede) -quest’ultimo solo limitatamente alla somma di Euro 71.736.176,24 – al risarcimento del danno liquidato in favore di RAGIONE_SOCIALE nella complessiva somma di Euro 120.330.415,55, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo; 4) Compensa per ½ fra le parti le spese di lite dei giudizi di primo grado e di appello e condanna, in via fra loro solidale, NOME COGNOME (in persona degli eredi), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (in persona RAGIONE_SOCIALE‘erede) -quest’ultimo limitatamente ad 1/5 – al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa restante metà, liquidata tale quota, quanto al primo grado, in complessivi Euro 87.264,50 e, quanto al presente grado, in complessivi Euro 106.496,50, oltre spese generali ed accessori di legge; 5) Pone le spese RAGIONE_SOCIALEa CTU, nella misura liquidata in corso di causa, a carico di parte attrice nella misura di ½ e a carico solidale RAGIONE_SOCIALEe parti appellate (ed appellanti incidentali) per la restante metà, ferma restando la solidarietà di tutte le parti, in favore del CTU, per l’intera somma liquidata in corso di causa; 6) Conferma, nel resto, l’impugnata sentenza ; […]’.
2.2. Per quanto qui di interesse, ed in estrema sintesi, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa richiamata sentenza fu così strutturata: i ) un primo capitolo, in cui si ritenne formato il giudicato interno sul capo RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado che aveva accer tato nell’ an la responsabilità del COGNOME, del COGNOME e del COGNOME, per non avere gli stessi proposto appello incidentale sul punto; ii ) un secondo capitolo, dedicato, per la maggior parte, all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘ an RAGIONE_SOCIALEa responsabilità dei due convenuti che avevano proposto appello incidentale (il COGNOME e l’COGNOME) e, per la parte residua, ad alcune eccezioni personali al COGNOME; iii ) un terzo capitolo, in cui fu esaminato, anzitutto, il primo motivo d’appello del RAGIONE_SOCIALE, diretto contro le ragioni portanti RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado. Quest’ultima, rilevata l’avvenuta e comprovata stipulazione di transazioni tra il RAGIONE_SOCIALE ed i principali responsabili degli illeciti di cui è causa (il dr. COGNOME ed il rag, COGNOME, in particolare), e considerato, però, nel contempo, che non risultava prova del valore di tali transazioni, aveva respinto la domanda del RAGIONE_SOCIALE sulla scorta dei noti insegnamenti di Cass., SU, n. 30174 del 2011 (secondo cui, se uno o più dei coobbligati solidali
ha transatto sopra la sua quota ideale di responsabilità, occorre stabilire il valore di tale quota ed il valore RAGIONE_SOCIALEa transazione, poiché, se chi ha transatto ha pagato più del valore RAGIONE_SOCIALEa sua quota, il creditore può esigere dagli altri coobbligati l’eventuale residuo; mentre, se chi ha transatto ha pagato meno del valore RAGIONE_SOCIALEa sua quota, il creditore può esigere dagli altri il valore RAGIONE_SOCIALEe quote restanti). Secondo il Tribunale, non essendo stato provato il valore RAGIONE_SOCIALEe transazioni, nemmeno sarebbe stato possibile reputare provata l’esistenza di un credito residuo in capo al RAGIONE_SOCIALE: donde il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda. Secondo la Corte, al contrario, le transazioni in questione costituivano fatti estintivi del credito risarcitorio del RAGIONE_SOCIALE, rispetto ai quali l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova doveva interamente gravare sui convenuti, tanto in relazione all’esistenza RAGIONE_SOCIALEe transazioni stesse, quanto in relazione al relativo valore: ciò, essenzialmente, perché « la valorizzazione RAGIONE_SOCIALEe transazioni intervenute è elemento che va a vantaggio dei convenuti »; iv ) un successivo capitolo, in cui, affermata la responsabilità dei convenuti nell’ an debeatur e superata ogni questione relativa alla mancata prova del valore RAGIONE_SOCIALEe transazioni, si esaminò il quantum risarcitorio dovuto, aderendosi, pressoché in toto , alle conclusioni del c.t.u.: si individuarono, dunque, danni conseguenti all’ RAGIONE_SOCIALE (per complessivi € 288.867.262,94), a false rappresentazioni di utili nei bilanci 2002, 2003 e 2004 (per complessivi € 135.573.383,95 ), al pagamento di sanzioni (per complessivi € 1.506.667), al peggioramento del rating del RAGIONE_SOCIALE (per complessivi € 62.500.000), ad operazioni di appropriazione indebita (per complessivi € 106.160.247,93, rectius : € 107.247.812,63, secondo quanto poi precisato in sede di correzione di cui dirà oltre) ed all’immagine del RAGIONE_SOCIALE (liquidati nella misura RAGIONE_SOCIALE‘1% degli altri danni, e così per complessivi € 5.956.951,26). Sul totale dei danni così calcolato, pari ad € 60 1.652.077,78, la corte d’appello affrontò, p oi, l’ulteriore questione RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALEe quote ideali di responsabilità dei condebitori che ebbero a stipulare le già menzionate transazioni, riconoscendo la maggior responsabilità del dr. COGNOME, « ideatore e dominus di tutte le operazioni illecite oggetto di causa », nella misura del 50%; identificando, rispettivamente, nel 17% e nel 13% le quote ideali di responsabilità del rag.
COGNOME e del dr. COGNOME, definiti « (i più) stretti collaboratori » del dr. COGNOME, e « concreti attuatori » RAGIONE_SOCIALEe operazioni di cui è causa; attribuendo, di riflesso, ai convenuti, tutti insieme considerati e senza ulteriore distinzione di quote ideali fra loro, responsabilità nella misura del restante 20% del totale. Considerato, allora, che il valore RAGIONE_SOCIALEe transazioni stipulate poteva ritenersi inferiore al valore RAGIONE_SOCIALEa quota ideale di responsabilità degli stipulanti, la corte quantificò in € 120.330.415 ,55 l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa condanna dei convenuti; v ) gli ultimi tre brevissimi capitoli, dedicati, rispettivamente, ai restanti motivi d’appello del RAGIONE_SOCIALE, inevitabilmente assorbiti (quarto e quinto capitolo), ed alle spese del giudizio (sesto capitolo).
Con ricorso depositato in data 8 aprile 2020, RAGIONE_SOCIALE BPM chiese alla medesima corte la correzione RAGIONE_SOCIALE‘appena descritta come segue: ‘ a pag. 103 RAGIONE_SOCIALEa sentenza (XV rigo) la correzione RAGIONE_SOCIALEa cifra ‘Euro 106.160.247,93’ con la cifra ‘Euro 107.247.812,63 ‘, e tale richiesta fu integralmente accolta con ordinanza del 6.5.2020, non essendosi, peraltro, opposti gli appellati.
Per la cassazione di questa sentenza, come corretta, NOME COGNOME ha promosso ricorso affidato a dieci motivi, cui sono seguiti i separati controricorsi di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME ed NOME COGNOME. Questi ultimi due hanno proposto anche ricorsi incidentali affidati, rispettivamente, a sei ed undici motivi. Sono rimasti solo intimati NOME COGNOME e la curatrice (AVV_NOTAIO) RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente di NOME COGNOME. Nell’imminenza RAGIONE_SOCIALEa fissata adunanza camerale, sono state depositate memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per intuitive finalità di maggior chiarezza e specificità di questa esposizione, si ritiene opportuno procedere al separato esame di ciascuno dei ricorsi (principale ed incidentali) predetti.
A) Il ricorso principale di NOME COGNOME.
I formulati motivi del suddetto ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, comma 3, cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. », per aver la corte d’appello fondato la propria decisione su produzioni documentali RAGIONE_SOCIALEa banca palesemente inammissibili. In particolare, la stessa ha erroneamente ritenuto ammissibili documenti che l’odierna controricorrente aveva prodotto solo in sede di gravame, senza considerare che, nel giudizio di primo grado, quest’ultima non solo avrebbe potuto produrre tali documenti perché erano già nella sua disponibilità prima che maturassero le preclusioni istruttorie, ma addirittura avrebbe dovuto produrli, in ossequio ad un preciso ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. rivoltole dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. Invero, proprio l’omessa produzione dei menzionati documenti era stata una RAGIONE_SOCIALEe cause del rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande avanzate dalla banca nel giudizio di primo grado;
II) « Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 329 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. », per avere la corte distrettuale ritenuto coperto da giudicato interno l’accertamento compiuto dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE circa la sussistenza di ‘ chiari segnali rilevatori ‘ che avrebbero imposto al COGNOME, pur nella qualità di amministratore non esecutivo, di attivarsi. L’erroneità di una tale conclusione sarebbe palese, perché l’odierno ricorrente aveva impugnato in via incident ale la sentenza di primo grado non solo riguardo al punto in cui riconosceva la sua responsabilità (di cui l’esistenza dei ‘ chiari segnali rilevatori ‘ costituiva, senza dubbio, il presupposto), ma anche in relazione al capo in cui l’esistenza di tali ‘ chiari segnali rilevatori ‘ veniva espressamente affermata;
III) « Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 6, Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. ». Tale doglianza, strettamente connessa alla precedente e dichiaratamente suscettibile di essere assorbita in caso di suo accoglimento, contesta alla corte territoriale di avere ritenuto, in assenza di qualsivoglia motivazione, che la formazione di un giu dicato interno in merito alla sussistenza di ‘ chiari segnali rilevatori ‘
relativi all’ RAGIONE_SOCIALE avrebbe imposto al COGNOME un dovere di attivarsi anche in relazione alle altre operazioni contestate dalla banca;
IV) « Violazione degli artt. 157, commi 1 e 2, cod. proc. civ. e 194 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. », per avere la corte milanese ritenuto tardiva l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio sollevata dal COGNOME ‘ solo in sede di (seconda) comparsa conclusionale ‘. Il giudice a quo , in particolare, non ha considerato che, nella seconda comparsa conclusionale, l’odierno ricorrente aveva sollevato due eccezioni di nullità RAGIONE_SOCIALEa consulenza d’ufficio che, per ragioni diverse, non soggiacevano alle preclusioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 157, commi 1 e 2, cod. proc. civ. Invero: la prima eccezione di nullità, relativa ai ‘ macroscopici errori ‘ di merito commessi dal consulente tecnico d’ufficio, atteneva ad argomentazioni difensive e, perciò, poteva essere sollevata per la prima volta anche in comparsa conclusionale; l’altra, invece, concernente l’utilizzo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa redazione RAGIONE_SOCIALEa consulenza, di documentazione inammissibilmente prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE solo in sede di gravame, era addirittura rilevabile d’ ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
V) « Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2392 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. », per avere la corte d’appello accertato la sussistenza, in capo al COGNOME, di una responsabilità ‘ da posizione ‘ con riferimento agli addebiti mossi dalla banca in relazione all’ RAGIONE_SOCIALE , alle false rappresentazioni di utili nei bilanci degli esercizi 2002, 2003 e 2004, alle operazioni di appropriazione indebita ed alla violazione degli obblighi di comunicazione alla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE ed all’RAGIONE_SOCIALE. Il tutto, senza considerare l’inesistenza di circostanze di fatto che avrebbero imposto all’odierno ricorrente, quale amministratore privo di deleghe, il dovere di attivarsi per impedire le condotte contestate dalla banca;
VI) « Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 6, Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. », per avere la corte distrettuale arbitrariamente ritenuto sussistente un nesso eziologico tra le condotte ascritte COGNOME e i danni lamentati dalla banca. In particolare, quel
giudice, senza considerare le puntuali contestazioni svolte dalla difesa RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, si è astenuta dall’esplicitare il percorso logico sotteso alla propria determinazione, sottraendosi così al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali;
VII) « Violazione degli artt. 2392, 2697, 1223 cod. civ. e 115, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. », per avere la corte territoriale ritenuto accertata la sussistenza di un nesso di causalità, materiale e giuridica, tra le condotte contestate al COGNOME e i danni lamentati dalla RAGIONE_SOCIALE, in assenza di idoneo supporto probatorio;
VIII) « Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 6, Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. », per avere la corte milanese fornito una motivazione apparente con riferimento alle voci di danno liquidate. In particolare, la stessa si è limitata a riprodurre acriticamente gli esiti RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio, senza prendere in esame i precisi e argomentati rilievi mossi rispetto alla relazione tecnica dai consulenti RAGIONE_SOCIALEe parti e, soprattutto, dal pAVV_NOTAIO NOME COGNOME, consulente tecnico del RAGIONE_SOCIALE. Tali rilievi, non adeguatamente smentiti dal consulente d’ufficio, erano stati esposti nuovamente da quest’ultimo nella seconda comparsa conclusionale;
IX) « Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1226 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. », per avere la corte distrettuale ritenuto di liquidare in favore RAGIONE_SOCIALEa banca un danno all’immagine ‘ nella misura RAGIONE_SOCIALE‘1% del danno patrimoniale complessivamente accertato ‘. Tale determinazione è da ritenersi censurabile sotto un duplice profilo: anzitutto, perché, in assenza di prova del danno da parte RAGIONE_SOCIALEa banca, ha fatto impropriamente ricorso alla facoltà di liquidazione equitativa; in secondo luogo, perché si è astenuta dall’esplicitare il criterio utilizzato nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa medesima facoltà;
X) « Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 6, Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. », per avere la corte territoriale quantificato la responsabilità del AVV_NOTAIO NOME COGNOME soltanto
nella misura del 50%. Tale determinazione è palesemente erronea se si considera che la medesima corte, nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ha aderito alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa stessa banca, secondo cui il AVV_NOTAIO NOME COGNOME era stato l’artefice e l’ideatore esclusivo di tutte le operazioni asseritamente dannose.
Il primo di tali motivi è fondato.
2.1. Invero, giova premettere che, nella specie, il giudizio di appello ha investito una decisione di prime cure pubblicata in data 18 marzo 2015 (sentenza definitiva n. 270/2015) e che, pertanto, trova applicazione l’attuale versione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 cod. proc. civ., come modificata dall’art. 54, del d.l. n. 83 del 2012 -convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 -avendo questa Corte già stabilito che la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, di cui a ll’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., operata dal citato d.l. trova applicazione -mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum -solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 134/2012, di conversione del d.l. n. 83/2012, e cioè dal giorno 11 settembre 2012 ( cfr . Cass. n. 6590 del 2017 e Cass. n. 21606 del 2021, entrambe ribadite, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 29506 del 2023 e Cass. n. 16289 del 2024). Questa Corte ha chiarito, altresì, che la formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, comma 3, cod. proc. civ. applicabile a l caso in esame -a mente RAGIONE_SOCIALEa quale ‘ Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ‘ -pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la ” indispensabilità ” degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ( cfr . Cass. n. 26522 del 2017, anch’essa ribadita, in motivazione, dalle menzionate, più recenti, Cass. n. 29506 del 2023 e Cass. n. 16289 del 2024).
2.2. Nell’odierna vicenda, quindi, l’avvenuta produzione, ad opera RAGIONE_SOCIALEa banca appellante principale, solo nel giudizio di gravame, RAGIONE_SOCIALEa documentazione poi valorizzata dalla ivi disposta consulenza tecnica di ufficio e, successivamente, dalla stessa corte distrettuale che ne ha recepito le conclusioni sul punto ( cfr . pag. 107 e ss. RAGIONE_SOCIALEa sentenza oggi impugnata), per giungere, -accogliendo il primo motivo RAGIONE_SOCIALE‘appello principale di RAGIONE_SOCIALE BPM s.p.a., previa determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEe transazioni già concluse da altri soggetti (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), ritenuto inferiore rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEe quote ideali dei transigenti, non tale, quindi, da ridurre il debito gravante sugli altri debitori in solido in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato da i primi -alla quantifi cazione del residuo danno di € 120.333.415,55, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo, da risarcirsi, in solido tra loro, « da NOME COGNOME (in persona degli eredi), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (in persona RAGIONE_SOCIALE‘erede), quest’ultimo solo limitatamente alla somma di € 71736.176, 24 » ( cfr . pag. 110 RAGIONE_SOCIALEa medesima sentenza), alla stregua dei principi sanciti da Cass., SU, n. 30174 del 2011, risulta tardiva.
2.3. Né risulta, dalla sentenza impugnata, che la menzionata appellante, già in quella sede, avesse argomentato circa la impossibilità, alla stessa non imputabile, di produrla in precedenza (malgrado la specifica eccezione di tardività di detta documentazione tempestivamente sollevata dal COGNOME nella propria comparsa di costituzione con appello incidentale, -cfr . pag. 10 e ss., parag. 6 e ss. -come verificato pure da questo Collegio mediante il consentito accesso agli atti del fascicolo, risultando sostanzialmente denunciato, nella specie, un error in procedendo ), mentre quanto oggi esposto dalla medesima nel suo controricorso ( cfr . pag. 17) si rivela carente di autosufficienza se non altro perché non specifica quando sarebbero effettivamente maturate le preclusioni istruttorie in primo grado, impedendo, così, qualsivoglia valutazione circa l’essersi formata, o meno, quella documentazione, successivamente a queste ultime.
2.4. In sostanza, considerare ammissibile, nella specie, la produzione RAGIONE_SOCIALEa banca, in modo del tutto svincolato dalla verifica RAGIONE_SOCIALEa impossibilità per la parte di operarla tempestivamente nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (senza dimenticare, peraltro, che, come sancito, in motivazione, da Cass. n. 21080 del 2024, « dev’essere esclusa l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa produzione in appello di elementi di prova relativi a fatti già esistenti nel corso del giudizio di primo grado, là dove il fatto da rappresentare avrebbe potuto costituire materia di rappresentazione attraverso la formazione e la produzione di documenti già nel corso del giudizio di primo grado »), significherebbe fare ricorso, praticamente, -latamente ed immotivatamente -ad un criterio di indispensabilità che, invece, non assume più rilievo nella vigente disciplina RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità di nuovi mezzi istruttori in appello.
2.5. Resta solo da aggiungere che: i ) le norme regolanti la ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova non possono determinare un sostanziale svilimento RAGIONE_SOCIALEa portata applicativa, già descritta, RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, comma 3, cod. proc. civ., come novellato nel 2012, sicché nemmeno potrebbe farsi applicazione del divieto di ‘ venire contra factum proprium ‘ , dunque erroneamente richiamato dalla corte territoriale; ii ) non merita seguito l’ assunto RAGIONE_SOCIALEa banca oggi controricorrente circa l ‘asserita mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata secondo cui la c.t.u. è stata svolta su documenti ritualmente prodotti, essendo stato tale passaggio motivazionale chiaramente inciso dal motivo in esame; iii ) dalle considerazioni tutte fin qui esposte, deriva anche l’ulteriore violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, comma 1, cod. proc. civ., perché la corte d’appello, nel fare proprie le risultanze RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio, a loro volta fondate in larga misura sulla documentazione introdotta in spregio alle preclusioni di cui all’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., ha, di fatto, posto alla base RAGIONE_SOCIALEa propria decisione documenti inammissibili, in quanto non ritualmente prodotti dalla banca.
2.6. Infine, è opportuno precisare che la nullità RAGIONE_SOCIALE‘acquisita produzione documentale si estende alla c.t.u. -che, nella specie, chiaramente non ha
valore contabile -nella sola misura in cui quest’ultima è basata su documenti inammissibilmente prodotti, mentre spetterà al giudice di rinvio valutare l’incidenza RAGIONE_SOCIALEa qui ritenuta inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa produzione documentale suddetta sull’esito RAGIONE_SOCIALEa lite relativamente alla quantificazione del residuo risarcimento gravante (alla stregua dei principi di Cass., SU, n. 30174 del 2011) sui debitori solidali oggi parti di questo giudizio e non già transigenti.
Il secondo motivo di ricorso -in cui si lamenta, sostanzialmente, che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, il COGNOME aveva stato impugnato l’assunto del tribunale circa i ‘ chiari segnali rivelatori ‘ riguardanti l’ RAGIONE_SOCIALE in relazione ai quali il menzionato ricorrente avrebbe omesso di attivarsi -risulta inammissibile.
3.1. Esso, infatti, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 , comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non spiega specificatamente come sarebbe stato impugnato l’appena riportato assunto del giudice di prime, dovendo qui rimarcarsi che, con il proprio rilievo di non ‘ specifica ‘ impugnazione sul punto, la corte distrettuale ha inteso effettuare, chiaramente, una valutazione di inammissibilità ex art. 342 cod. proc., in parte qua , del gravame incidentale del COGNOME, il quale, tuttavia, in questa sede, non ha formulato alcuna puntuale censura su questo specifico profilo.
Inammissibile è pure il terzo motivo, secondo cui, quand’anche vi fosse stato il giudicato censurato nel motivo precedente, il riferimento ai ‘ chiari segnali d’allarme ‘ avrebbe riguardato solo l’ RAGIONE_SOCIALE , con conseguente motivazione asseritamente solo apparente circa l’estensione ad altre operazioni .
4.1. La doglianza, infatti, mostra di non cogliere appieno la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in cui la corte ha distrettuale, in realtà, ha chiaramente limitato il giudicato interno all’ RAGIONE_SOCIALE , mentre, quanto al resto, ha compiuto un giudizio di fatto, non poggiante su tale giudicato.
4.2. Quella corte, tra l’altro, ha fatto propria la giurisprudenza di legittimità secondo cui: i ) « gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito ‘ fatti pregiudizievoli ‘ dei quali, o abbiano acquisito in
positivo conoscenza (anche per effetto RAGIONE_SOCIALEe informazioni ricevute ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2381 c.c., comma 3), ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘obbligo posto dall’art. 2381 c.c., u.c. » ( cfr. Cass. n. 32135 del 2018); ii ) la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘amministratore privo di deleghe, per non aver impedito il compimento di un atto dannoso o per non aver agito per eliminare o attenuare le sue conseguenze dannose, sussiste ogniqualvolta, in presenza di ‘ segnali d’allarme ‘ , questi non si sia attivato al fine di ottenere un supplemento informativo: « Agli amministratori privi di deleghe è richiesto, cioè, non soltanto di essere passivi destinatari RAGIONE_SOCIALEe informazioni rese sua sponte dall’organo delegato, ma anche di assumere l’iniziativa di richiedere informazioni, in particolare allorché sussistano quei ‘ segnali di pericolo ‘ o ‘ sintomi di patologia ‘ , quali ‘ indici rivelatori ‘ o ‘ campanelli di allarme ‘ del fatto illecito posto in essere – o che sta per essere posto in essere – dagli organi delegati » ( cfr. Cass. n. 22848 del 2015).
4.3. È chiaro, dunque, che così opinando, la corte territoriale ha mostrato di procedere, sostanzialmente, ad una nuova complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del COGNOME errari, utilizzando l’intero materiale istruttorio a sua disposizione e di cui è chiaro l’ iter logico seguito. Da un lato, dunque, non ricorre alcun vizio di motivazione apparente (né, tanto meno, inesistente, fattispecie, quest’ultima individuabile solo nelle specifiche ipotesi descritte da Cass., SU, n. 8053 del 2014); dall’altro, dovendo qui rimarcarsi che il giudizio legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 10712, 19423 e 25495 del 2024).
Il quarto motivo di ricorso, nella misura in cui censura nuovamente -questa volta lamentando il rigetto RAGIONE_SOCIALEa corrispondente eccezione di nullità
RAGIONE_SOCIALEa c.t.u. -l ‘ utilizzo di documenti prodotti tardivamente dalla banca appellante principale, può considerarsi assorbito alla luce RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del primo motivo. Laddove, invece, contesta alla corte distrettuale di non avere tenuto conto dei rilievi alla c.t.u. svolti dal COGNOME nella propria seconda comparsa conclusionale d’appello (già evidenziati, peraltro, dal suo consulente di parte), la doglianza è infondata perché, come si vedrà anche scrutinando il successivo ottavo motivo, la sentenza impugnata dà atto, specificamente, ( cfr . pag. 100) che la relazione del consulente tecnico di ufficio, oltre che « correttamente svolta sulla base di chiare indicazioni metodologiche » è stata pure « supportata da adeguate motivazioni, anche con specifico riguardo alle puntuali repliche alle osservazioni dei singoli consulenti tecnici di parte », dovendo qui solo ricordarsi che quello sulla idoneità, o non, RAGIONE_SOCIALEa confutazione di una c.t.u. è giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
I motivi quinto, sesto e settimo di questo ricorso, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, tutti investendo il tema RAGIONE_SOCIALE‘ an RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del COGNOME e la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte addebitate a quest’ultimo ed il danno lamentato dalla banca, si rivelano complessivamente inammissibili.
6.1. Gli stessi, infatti, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge e (quanto al sesto motivo) vizio motivazionale (peraltro qui inconfigurabile, tenuto conto dei principi sanciti dalla già richiamata pronuncia resa da Cass., SU, n. 8053 del 2014, stante la concreta motivazione rinvenibile nella sentenza impugnata), mirano, in realtà, ad ottenere il riesame del merito sui corrispondenti capi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, la quale, peraltro, ha fatto applicazione dei principi già affermati dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità degli amministratori (anche privi di deleghe) di società.
6.2. Ricordato, allora, che le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta alla luce RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito ( cfr . Cass.
n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015), va osservato che, nella specie, la corte distrettuale, come si è già riferito scrutinando i precedenti motivi secondo e terzo, ha fornito ampia giustificazione, anche facendo rinvio alla decisione di primo grado, del proprio convincimento circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del COGNOME per le condotte ascrittegli e del nesso di causalità queste ultime ed il danno lamentato dalla banca.
6.3. Pertanto, non resta che prendere atto dei relativi accertamenti, evidentemente fattuali, svolti dal giudice a quo , rispetto ai quali le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEe censure in esame (senza che i fatti indicati nei motivi quinto e settimo possano qui riqualificarsi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 , comma 1, n. 5, cod. proc. civ., stante la previsione di cui all’art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ., -abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis , giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dalla banca appellante principale il 30 aprile 2015, come emerge dalla pagina 9 del ricorso del COGNOME. Cfr . Cass. n. 11439 del 2018 -e la doppia conforme sull’ an RAGIONE_SOCIALEa responsabilità), come si è già anticipato, si rivelano sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i ) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme assertivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALEa lamentata violazione ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 27328, 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore RAGIONE_SOCIALEa quale, « in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che
denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti RAGIONE_SOCIALEa sentenza che si pongono in contrasto con essa »); ii ) ove la sentenza di appello sia motivata ” per relationem ” alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., occorre che la censura identifichi il tenore RAGIONE_SOCIALEa motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali ( cfr . Cass., SU, n. 7074 del 2017); iii ) il giudizio di legittimità -come si è già detto concludendo l’esame dei precedenti motivi secondo e terzo -non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr ., la rassegna giurisprudenziale riportata alla fine del § 4.3.).
7. L’ottavo motivo di ricorso , che, come si ricorderà, lamenta un’asserita motivazione apparente sulle voci di danno liquidate per mancanza di considerazione dei rilievi del consulente di parte del COGNOME, si rivela infondato perché, come si è già anticipato esaminando il quarto motivo, dalla sentenza impugnata ( cfr . pag. 100) emerge chiaramente che la relazione del consulente tecnico di ufficio ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe consulenze di parte, sicché, la corte distrettuale, recependo una consulenza che ha confutato i rilievi di parte, ha adeguatamente soddisfatto il proprio onere motivazionale. Va ribadito, inoltre, che l’idoneità , o meno, di una confutazione ad una c.t.u. costituisce giudizio fattuale riservato al giudice di merito.
Il nono motivo, concernente la liquidazione, asseritamente arbitraria, del danno all’immagine riconosciuto alla banca appellante principale, è infondato.
8.1. Invero, giova premettere che tale danno, inteso come ‘ danno conseguenza ‘ e chiaramente di natura non patrimoniale, non sussiste in re ipsa , dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato ( cfr . Cass. n. 19551 del 2023; Cass. n. 8861 del 2021; Cass. n. 31537 del 2018; Cass. n. 7594 del 2018; Cass. n. 25420 del 2017).
8.2. La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, quindi, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, ed il giudice, quindi, può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé.
8.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, sul punto, la corte territoriale ha indicato i criteri (la natura RAGIONE_SOCIALE‘ attività bancaria; l’ importante rilievo mediatico RAGIONE_SOCIALEe sanzioni; l’ espressione giornalistica rimasta nell’immaginario collettivo quale indice di disprezzo e di dileggio, che ha obbligato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a cambiare la propria ragione sociale ancor prima RAGIONE_SOCIALEa sua incorporazione in BPM) ed il parametro (1% del danno patrimoniale) utilizzati per giungere alla liquidazione del danno predetto. La stessa, dunque, ha dato conto, in modo sufficientemente congruo, del valore attribuito ad ognuno degli indici valorizzati, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito. Resta solo da dire, pertanto, che l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione dia adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE‘uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 28331 del 2023; Cass. n. 24070 del 2017).
Il decimo motivo, infine, volto a contestare la determinazione, come concretamente effettuata dalla corte distrettuale, RAGIONE_SOCIALEe quote ideali di
responsabilità dei diversi soggetti che risultano avere già transatto analoghe liti intraprese dalla banca nei loro confronti, è inammissibile perché mira, in realtà, ad ottenere il riesame del merito sul corrispondente capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
9.1. Posto, dunque, che anche in parte qua , la corte territoriale ha fornito ampia giustificazione ( cfr . pag. 104-108 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) del proprio convincimento circa le percentuali di responsabilità da imputarsi ai diversi soggetti predetti, non resta che prendere atto dei relativi accertamenti, evidentemente fattuali, svolti dal giudice a quo , rispetto ai quali le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa censura in esame, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e come si è già anticipato, si rivelano sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così nuovamente dimenticando che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr ., la rassegna giurisprudenziale riportata alla fine del § 4.3.).
B) Il ricorso incidentale di NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha dichiarato, innanzitutto, di fare propri tutti i motivi formulati dal COGNOME, sicché deve intendersi qui richiamato quanto già opinato relativamente a questi ultimi.
1.1. I motivi, poi, da lui specificamente formulati denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Nel ritenere provato che il pAVV_NOTAIO COGNOME potesse conoscere degli illeciti di cui è causa, la sentenza ha violato gli artt. 2729, 2730 e 2733 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), l’art. 1306 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.), e l’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). In subordine, omesso esame di fatto decisivo e controverso (art. 360, comma, 1, n. 5, c.p.c.) ». Si contesta la sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto la conoscibilità degli illeciti di cui è causa da parte RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME sulla base di presunzioni (tratte soprattutto dalla scelta di quest’ultimo di patteggiare), mentre nulla è stato
desunto, in contrario, sempre in via presuntiva, dai significativi fatti noti invocati dall’odierno ricorrente, del tutto immotivatamente trascurati dalla corte distrettuale;
II) « Nel ritenere provato il valore RAGIONE_SOCIALEa transazione stipulata tra il RAGIONE_SOCIALE ed il COGNOME, la sentenza: (A) ha omesso ogni esame di un fatto decisivo, oggetto di controversia tra le parti (il fatto che il c.t.u. ha espressamente dichiarato ‘ non determinabile ‘ il valore di molti cespiti trasferiti con tale transazione: art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.); e (B) ha comunque violato l’art. 345 c.p.c. (nonché l’art. 2697 c.c. e gli artt. 116, c. 2, 118, 210 e 232 c.p.c.), perché ha formato il proprio convincimento sulla scorta di documenti tardivamente prodotti dal RAGIONE_SOCIALE (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.) ». Si censura il valore, come ritenuto dalla corte milanese, RAGIONE_SOCIALEe transazioni stipulate dal RAGIONE_SOCIALE con i principali responsabili dei danni di cui è causa, altresì contestandosi alla stessa corte di essersi avvalsa, a tal fine, di documenti prodotti tardivamente dal RAGIONE_SOCIALE medesimo;
III) « Violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., per avere, la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, ritenuto che l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova del valore RAGIONE_SOCIALEe transazioni incombesse ai convenuti (nonché, occorrendo, violazione , ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., degli artt. 116, comma 2, 118, 210 e 232 c.p.c., per avere la Corte d’appello, in tale pur erronea prospettiva, posto a carico dei convenuti le conseguenze RAGIONE_SOCIALE‘inottemperanza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esibizione impartito al Ban co) ». Si ascrive alla corte territoriale di avere erroneamente fatto gravare sugli originari convenuti l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova del valore RAGIONE_SOCIALEe transazioni suddette, da porsi, invece, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte attrice. Conseguentemente, anche l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘ordin e di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. emesso, su istanza dei primi nei confronti di quest’ultima avrebbe dovuto comportare conseguenze negative per la stessa;
IV) « Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e comunque, in subordine, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n, 3, c.p.c., per non avere la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, pronunciato sulle domande del profAVV_NOTAIO COGNOME di determinazione RAGIONE_SOCIALEe quote
ideali di responsabilità e di eventuale manleva ». Si contesta alla corte d’appello di non aver pronunciato sulle domande RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME volte: i ) ad accertare la quota ideale RAGIONE_SOCIALEa sua responsabilità nei rapporti interni (sia nei confronti degli amministratori, assumendo pari a zero detta quota; sia nei confronti degli altri sindaci), al fine di essere manlevato dagli altri corresponsabili dei fatti di cui è causa; ii ) ad ottenere la condanna degli altri corresponsabili, amministratori e sindaci, a manlevarlo da quanto si sarebbe trovato a pagare in misura superiore alla sua quota ideale di responsabilità;
V) « Violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1298, comma 1, 1304 e 2407, comma 2, c.c. », per non avere la corte d’appello sancito che la quota ideale di responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, in quanto sindaco unicamente responsabile per omessa vigilanza, avrebbe comunque dovuto essere pari, nei rapporti interni, allo 0%, e per non avere riconosciuto che le transazioni stipulate dal RAGIONE_SOCIALE con i responsabili diretti del danno precludevano, quindi, la condanna RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente al risarcimento d el danno residuo;
VI) « Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e comunque, in subordine, violazione degli artt. 112, 329 e 342 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ove si ritenga che la corte d’appello, nella decisione impugnata abbia affermato la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME per titoli diversi da quelli dedotti dall’attrice ed accertati nella sentenza di primo grado ». Muovendo dall’assunto che la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME è stata accertata « solo ed esclusivamente per omessa vigilanza ex art. 2407, comma 2, cod. civ., sopra fatti ed omissioni degli amministratori », e non anche, in via diretta, per illeciti suoi propri, si sostiene che, ove questa premessa « fosse negata o contestata dalla banca ed ex adverso si provasse a sostenere che, in verità, la sentenza impugnata non si è limitata ad affermare la responsabilità del pAVV_NOTAIO COGNOME per omessa vigilanza, ma abbia anche accertato che egli concorse direttamente negli illeciti del COGNOME e del consiglio di amministrazione », dovrebbe allora concludersi nel senso che « la sentenza impugnata sarebbe nulla sul punto, e dovrebbe essere cassata, perché avrebbe violato il principio RAGIONE_SOCIALEa domanda (e quello RAGIONE_SOCIALEa necessaria
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato), nonché il divieto di reformatio in peius».
Il primo di tali motivi si rivela inammissibile.
2.1. Invero, giova premettere, innanzitutto, che, come ricordato da Cass. n. 4784 del 2023 ( cfr . pag. 21 RAGIONE_SOCIALEa motivazione), « in tema di prova per presunzioni, spetta al giudice di merito non solo la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di fare ricorso alla stessa, ma anche l’individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa rispondenza degli stessi ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza: il relativo apprezzamento costituisce un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, la cui denuncia non può risolversi, peraltro, nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo ».
2.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che la corte distrettuale, nel valutare la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, affermata, essenzialmente, ex art. 2407, comma 2, cod. civ. (come del resto già aveva opinato il tribunale, sebbene respingendo poi la domanda risarcitoria RAGIONE_SOCIALEa banca per carenza di prova del quantum ), non si è basata, semplicemente, su presunzioni, come preteso dal menzionato ricorrente, ma ha fatto riferimento al dato, evidentemente fattuale, che quest ‘ultimo non aveva assolto all’onere probatorio, su di lui gravante, di avere svolto la minima attività di vigilanza cui lo stesso sarebbe stato tenuto per legge: circostanza, questa, di per sé sufficiente a dimostrarne la colpa, indipendentemente dalla conoscibilità, o meno, degli illeciti perpetrati dall’organo amministrativo .
2.3. I sindaci, in effetti, non esauriscono l’adempimento dei proprio compiti con il mero e burocratico espletamento RAGIONE_SOCIALEe attività specificamente indicate dalla legge avendo, piuttosto, l’obbligo di adottare (ed, anzi, di ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione,
vale a dire) ogni altro atto (del quale il sindaco deve fornire la dimostrazione) che, in relazione alle circostanze del caso (ed, in particolare, degli atti o RAGIONE_SOCIALEe omissioni degli amministratori che, in ipotesi, non siano stati rispettosi RAGIONE_SOCIALEa legge, RAGIONE_SOCIALEo statuto o dei principi di corretta amministrazione) fosse utile e necessario ai fini di un’effettiva ed efficace (e non meramente formale) vigilanza sull’amministrazione RAGIONE_SOCIALEa società e le relative operazioni gestorie ( cfr ., al riguardo, Cass. n. 18770 del 2019, in motivazione, per cui « l’onere di allegazione e di prova nelle azioni di responsabilità avverso l’organo sindacale si atteggia nel senso che spetta all’attore allegare l’inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all’esistenza di segnali d’allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull’avviso; assolto tale onere, l’inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, rest ando a carico del medesimo l’onere di provare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la gamma di atti, sollecitazioni, richieste, richiami, indagini, sino alle denunce alle autorità civile e penale ». Affermazione del tutto analoga si rinviene anche nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa più recente Cass. n. 2350 del 2024).
2.4. Il dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2403 c od. civ., in effetti, è configurato dalla legge con particolare ampiezza poiché non è circoscritto all’operato degli amministratori ma si estende al regolare svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘intera gestione sociale in funzione RAGIONE_SOCIALEa tutela non solo RAGIONE_SOCIALE‘interesse dei soci ma anche di quello conc orrente dei creditori sociali ( cfr . Cass. n. 2772 del 1999; Cass. n. 5287 del 1998. In tema di sanzioni amministrative, cfr . Cass. n. 1601 del 2021. In senso analogo vedasi anche, in motivazione, la più recente Cass. n. 2350 del 2024 ): né, d’altra parte, riguarda solo il mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, essendo conferito ai componenti del relativo collegio il potere dovere di chiedere notizie sull’andamento generale e su specifiche operazioni quando queste possono suscitare perplessità, per le modalità RAGIONE_SOCIALEe loro scelte o RAGIONE_SOCIALEa loro esecuzione. Il compito essenziale dei sindaci, invero, è di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione, che la riforma del diritto societario ha esplicitato e che già
in precedenza potevano ricondursi all’obbligo di vigilare sul rispetto RAGIONE_SOCIALEa legge e RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo, secondo la diligenza professionale prevista dall’art. 1176, comma 2, c od. civ., e cioè di controllare in ogni tempo che gli amministratori, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe circostanze del caso concreto, compiano la scelta gestoria nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale.
2.5. Se è pur vero, pertanto, che il sindaco non risponde automaticamente, in termini d’inadempimento ai propri doveri giuridici, per ogni fatto gestorio aziendale non conforme alla legge o allo statuto ovvero ai principi di corretta amministrazione, è, tuttavia, necessario, a fini del corretto adempimento dei propri obblighi, che abbia esercitato (o, quanto meno, tentato, con la dovuta diligenza professionale, di esercitare) l’intera gamma dei poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge.
2.6. Come questa Corte ha di recente ribadito, infatti, solo un più penetrante controllo, attuato mediante attività informative e valutative, a partire dalla richiesta di informazioni o di ispezione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2403 -bis cod. civ ., può dare concreto contenuto all’obbligo di tutela degli essenziali interessi affidati al collegio sindacale, cui non è consentito di rimanere acriticamente legato e dipendente dalle scelte RAGIONE_SOCIALE‘amministratore, quando queste collidano con i doveri imposti dalla legge, avendo, piuttosto, il dovere di individuarle e di segnalarle ad amministratori e soci, non potendo assistere nell’inerzia alle altrui condotte dannose: n eppure potendosi limitare alla richiesta di chiarimenti all’organo gestorio ma dovendosi spingere a pretendere dal medesimo le cd. azioni correttive necessarie ( cfr ., in motivazione, la già citata Cass. n. 2350 del 2024).
2.7 . La configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, comma, c od. civ. non richiede, del resto, l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, essendo, piuttosto, sufficiente che gli stessi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o, comunque, non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona f ede,
eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE per consentirgli di provvedere, ove possibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2409 c.c. ( cfr . Cass. n. 2350 del 2024; Cass. n. 32397 del 2019; Cass. n. 16314 del 2017; Cass. n. 13517 del 2014), e senza trascurare, altresì, che la condotta impediente omessa va valutata nel contesto complessivo RAGIONE_SOCIALEe concrete circostanze in quanto l’inerzia del singolo nell’unirsi all’identico atteggiamento omi ssivo degli altri acquista efficacia causale atteso che, all’opposto, una condotta attiva giova a ‘ rompere il silenzio ‘ sollecitando, con il richiamo agli obblighi imposti dalla legge e ai principi di corretta amministrazione, un analogo atteggiamento degli altri ( cfr ., in motivazione, Cass. n. 18770 del 2019).
2 .8. A fronte di iniziative anomale da parte RAGIONE_SOCIALE‘organo amministrativo, quindi, i sindaci hanno l’obbligo di porre in essere, con debita tempestività, tutti gli atti necessari all’assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico con la dovuta diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere (se non di intervento sulla gestione, che non compete se non in casi eccezionali) di sollecitazione e denuncia, diretta, interna ed esterna, doveroso per un organo di controllo ( cfr., ancora, l’appena citata Cass. n. 18770 del 2019).
2.9. Né, come si è già accennato, e come si legge nella motivazione di Cass. n. 2350 del 2024, « può rilevare il fatto che il collegio sindacale abbia in tutto o in parte ignorato le operazioni gestorie compiute dagli amministratori; la colpa, infatti, può consistere tanto in un difetto di conoscenza, quanto in un difetto di attivazione: i) sotto il primo profilo, il sindaco è in colpa per non aver colposamente rilevato l’altrui illecita gestione: dove, però, non è affatto decisivo che nulla traspaia da formali relazioni degli amministratori, perché l’obbligo di vigilanza impone, ancor prima, la ricerca di adeguate informazioni; ii) sotto il secondo profilo, il sindaco è tenuto a conoscere i doveri specifici posti dalla legge e ad attivarsi perché l’organo amministrativo compia al meglio il proprio dovere gestorio, vigilando per impedire il verificarsi ed il protrarsi RAGIONE_SOCIALEa situazione illecita: l’inerzia, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘illecito altrui, dunque, è in sé colpevole: e il disinteresse è già indice di colpa (Cass. n. 18770 del 2019, in motiv.; Cass.
n. 24170 del 2022, la quale, in materia di sanzioni amministrative, ha osservato come il comportamento inerte dei sindaci integra la mancata adeguata vigilanza da parte degli stessi sulla condotta degli amministratori tutte le volte in cui fosse esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l’attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri RAGIONE_SOCIALEa carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse). E neppure è sufficiente per escludere l’inadempimento dei sindaci il fatto di essere stati tenuti all’oscuro o di avere assunto la carica dopo l’effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi ove gli stessi abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l’attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri RAGIONE_SOCIALEa carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori ».
2.10. La sentenza impugnata, pertanto, lì dove ha ritenuto sussistente la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME ex art. 2407, comma 2, cod. civ. sul presupposto che quest’ultimo non aveva effettivamente vigilato sulle operazioni dedotte e documentate dalla banca appellante principale e così reagito al compimento RAGIONE_SOCIALEe stesse, si rivela assolutamente coerente con i principi fin qui esposti , laddove l’odierna censur a del menzionato ricorrente, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge o, in subordine, di vizio motivazionale, si rivela sostanzialmente volta ad ottenere un riesame di tale conclusione RAGIONE_SOCIALEa corte distrettuale, anche quanto all’asserita portata ammissiva di talune dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa banca, così dimenticando che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr ., la rassegna giurisprudenziale riportata alla fine del § 4.3. RAGIONE_SOCIALEa trattazione del ricorso del COGNOME). Né i fatti in essa indicati sono riqualificabili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 , comma 1, n. 5, cod. proc. civ., pure
richiamato in via subordinata, stante la doppia conforme sull’ an RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘ COGNOME (circa l’applicabilità ratione temporis , nella specie, RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ., vedasi quanto già chiarito al principio del § 6.3. RAGIONE_SOCIALEa trattazione del ricorso del COGNOME).
2.11. Infine, quanto alla pretesa opponibilità alla banca, da parte del medesimo COGNOME, di un giudicato favorevole ad un coobligato solidale ( cfr . pag. 24 del ricorso, laddove si fa riferimento ad una pronuncia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 2012 nei confronti del AVV_NOTAIO COGNOME), la censura è parimenti inammissibile perché non rispetta l’art. 366 , comma 1, n. 6, cod. proc. civ. sia quanto al contenuto del giudicato suddetto, sia se, trattandosi di pronuncia del 2012, antecedente, dunque, alla sentenza di primo grado di questo giudizio (risalente al 2015), sia stato formulato un motivo di appello incidentale avente ad oggetto la violazione del detto giudicato.
Il secondo motivo di ricorso, nella misura in cui contesta l ‘ utilizzo di documenti prodotti tardivamente dalla banca appellante principale al fine di giungere alla determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEe transazioni già concluse da altri soggetti nei cui confronti la medesima banca aveva esperito azione di responsabilità analoga a quella odierna, deve considerarsi fondato per le stesse ragioni che hanno condotto all’accoglimento del primo motivo del ricorso del COGNOME. Intuibili ragioni di sintesi, dunque, consentono il rinvio, in questa sede, a quanto si è già riferito con riferimento ad esso (cfr. §§ da 2.1. a 2.6. RAGIONE_SOCIALEa trattazione di quel ricorso), potendosi considerare assorbita, invece, la residua parte RAGIONE_SOCIALEa censura
Il terzo motivo di ricorso -concernente chi fosse realmente onerato RAGIONE_SOCIALEa prova del ‘valore’ RAGIONE_SOCIALE e transazioni (e non già RAGIONE_SOCIALEa loro semplice esistenza) già concluse dalla banca con altri condebitori solidali -si rivela infondato.
4.1. Trattasi, invero, di circostanza certamente da considerarsi un fatto comunque parzialmente estintivo (giusta i principi sanciti da Cass., SU, n. 30174 del 2011), del credito risarcitorio azionato dalla banca, sicché onerati RAGIONE_SOCIALEa relativa dimostrazione non potevano che essere gli originari convenuti in questo giudizio, non potendo certamente trovare seguito la possibilità,
prospettata RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, di scindere -sotto il profilo del riparto degli oneri probatori -esistenza e valore RAGIONE_SOCIALEa transazione (la prima da dimostrarsi dai convenuti, perché, in ipotesi fatto estintivo, sebbene qui solo parzialmente, del preteso credito risarcitorio di controparte; la seconda, invece, dalla banca attrice/appellante principale, quale fatto costitutivo del proprio residuo credito risarcitorio).
4.2. Giova ricordare, in proposito, che la qui condivisa giurisprudenza di legittimità ha già puntualizzato, ripetutamente, che: i ) « L’onere di provare la transazione incombe sulla parte che ne invoca gli effetti estintivi sul debito oggetto del giudizio; né rileva, in caso di obbligazione solidale, che detta parte non abbia partecipato all’accordo transattivo e non sia in grado di fornire la prova RAGIONE_SOCIALEa transazione; infatti, la necessità RAGIONE_SOCIALEa forma scritta ad probationem esclude la possibilità di fornirne la prova per testimoni e presunzioni, ma non di avvalersi degli altri mezzi di prova ovvero di richiedere al giudice l’ordine di esibizione di cui all’articolo 210 cod. proc. civ. » ( cfr . Cass. n. 5344 del 2020; Cas. n. 11262 del 2018); ii ) l ‘art. 1304, comma 1, cod. civ., che disciplina gli effetti RAGIONE_SOCIALEa transazione del debito solidale ad opera di uno solo dei condebitori, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l’intero debito solidale, mentre quando la stessa è limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula, essa rimane al di fuori RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa e, riducendo l’intero debito RAGIONE_SOCIALE‘importo corrispondente alla quota transatta, se la somma pagata è pari o superiore ad essa, altrimenti riducendola RAGIONE_SOCIALEa sola quota ideale gravante sul debitore transigente. Cfr . Cass., SU, n. 30174 del 2011), produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri consorti ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2426 del 2024; Cass. n. 7094 del 2022; Cass. n. 25980 del 2021).
4.3. Coerentemente con quanto fin qui esposto, allora, deve opinarsi che, nella specie, essendo rimasto sostanzialmente incontroverso che, con le transazioni già stipulate con gli altri (con)debitori solidali, la banca appellante incidentale aveva inteso transigere solo le quote interne di questi ultimi, da un lato, dette transazioni non avrebbero potuto produrre effetti
estintivi in merito alla residua quota di credito risarcitorio RAGIONE_SOCIALEa medesima banca; dall’altro, dovevano essere gli originari convenuti, quali condebitori rimasti estranei a quelle transazioni, a dimostrarne il valore, -avvalendosi di mezzi di prova diversi dalle testimonianze e dalle presunzioni, o richiedere al giudice l’ordine di esibizione di cui all’articolo 210 cod. proc. civ. -essendosi al cospetto, innegabilmente, di fatto parzialmente estintivo del credito risarcitorio azionato dalla controparte nei loro confronti.
Il quarto motivo di ricorso, che contesta alla corte distrettuale di non essersi pronunciata sull’azione di regresso proposta dall’COGNOME nei confronti degli altri condebitori fin dal primo grado, è fondato.
5.1. La sentenza impugnata, infatti, nulla dice, malgrado la chiara riproposizione RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda (vedi le sue pagine 72-75, dove sono riportate le conclusioni già rassegnate in primo grado dall’odierno ricorrente), circa la ripartizione interna del residuo 20% di responsabilità attribuito dalla corte suddetta, complessivamente, a tutti i convenuti originari.
5.2. Né persuade, sul punto, l’assunto del la controricorrente, secondo cui l’A COGNOME avrebbe dovuto proporre appello incidentale su questo specifico profilo e non limitarsi alla mera riproposizione di quella domanda. Invero, quest’ultima non era stata minimamente esaminata dal tribunale (che aveva rigettato la domanda contro COGNOME, pur accertandone la responsabilità verso la banca, per assenza di prova RAGIONE_SOCIALEa quantificazione del danno, così evidentemente ritenendo assorbita la richiesta di manleva), quindi, su detto punto, non era configurabile alcuna soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente.
Il quinto motivo di ricorso -con cui, come si ricorderà, si assume che essendo stato ritenuto responsabile solo per omessa vigilanza, la quota di responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, nel rapporto interno, si sarebbe dovuta considerare pari a zero, trattandosi di obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo, sicché sarebbe stata preclusa anche la condanna RAGIONE_SOCIALEo stesso al risarcimento del danno residuo -può considerarsi assorbito, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento di quello precedente, quanto alla quota del rapporto interno.
6.1. É infondato, invece, per la sua parte residua, essendo stata affermata la responsabilità solidale dei sindaci ex art. 2407, comma 2, cod. civ., valutandosi il contributo eziologico RAGIONE_SOCIALE‘omissione ad essi contestata rispetto all’agire contra legem degli amministratori.
Il sesto motivo di ricorso, infine, per come concretamente argomentato, si rivela inammissibile, atteso che la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘ COGNOME è stata chiaramente fondata, sia dal tribunale che, successivamente, dalla corte di appello, esclusivamente sul presupposto di una sua omessa vigilanza, sicché alle affermazioni, rinvenibili nella sentenza impugnata, oggi poste dal ricorrente ad eventuale supporto di questa doglianza (formulata, peraltro, in via meramente ipotetica) deve ragionevolmente attribuirsi un mero intento rafforzativo di detta declaratoria di responsabilità per omessa vigilanza.
Il ricorso incidentale di NOME COGNOME.
I formulati motivi del suddetto ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, comma 3, cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. », per aver la corte d’appello fondato la propria decisione su produzioni documentali RAGIONE_SOCIALEa banca palesemente inammissibili. In particolare, la stessa ha erroneamente ritenuto ammissibili documenti che l’odierna controricorrente aveva prodotto solo in sede di gravame, senza considerare che, nel giudizio di primo grado, quest’ultima non solo avrebbe potuto produrre tali documenti perché erano già nella sua disponibilità prima che maturassero le preclusioni istruttorie, ma addirittura avrebbe dovuto produrli, in ossequio ad un preciso ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. rivoltole dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. Invero, proprio l’omessa produzione dei menzionati documenti era stata una RAGIONE_SOCIALEe cause del rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande avanzate dalla banca nel giudizio di primo grado;
II) « Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e degli artt. 116, comma 2, 118, 210 e 232 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. », Si ascrive alla corte territoriale di avere erroneamente fatto gravare sugli
originari convenuti l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova del valore RAGIONE_SOCIALEe transazioni suddette, da porsi, invece, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte attrice. Conseguentemente, anche l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. emesso, su istanza dei primi nei confronti di quest’ultima avrebbe dovuto comportare conseguenze negative per la stessa;
III) « Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », per avere la corte distrettuale erroneamente ritenuto coperto da giudicato interno l’accertamento sia RAGIONE_SOCIALEa responsabilità, in capo al COGNOME nella causazione del danno preteso dalla banca, sia del nesso di causalità tra le condotte contestategli ed il danno predetto;
IV) « Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. ». Si assume che la sentenza impugnata, pur avendo espressamente riconosciuto che il COGNOME aveva riproposto le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di transazione, aveva omesso, tuttavia, ogni pronuncia sul punto, limitandosi ad un contraddittorio riferimento al giudicato che sarebbe intervenuto ad opera RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado;
V) « Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nonché violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. ». Si deduce che « Gli atti del giudizio di secondo grado contengono tutti i riferimenti documentali idonei a comprovare l’insussistenza, in capo a COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva rispetto alle domande contro lo stesso formulate nella sua qualità di Sindaco, nonché la prova RAGIONE_SOCIALEa impossibilità di riferire al suo operato ed anche alla sua stessa qualifica di Sindaco i danni chiesti dalla RAGIONE_SOCIALE, e/o i danni che, secondo la c.t.u., sarebbero stati patiti dalla stessa e, quindi, i danni oggetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia che ci occupa che ha recepito integralmente le erronee conclusioni RAGIONE_SOCIALEa c.t.u. ». Si aggiunge che « la Corte di appello ha omesso la pronuncia sulle eccezioni RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, ma ancor più ha omesso l’esame RAGIONE_SOCIALEa sua stessa posizione rispetto agli accertamenti, peraltro erronei, del c.t.u., le cui conclusioni la sentenza ha fatto proprie. Il Giudice di secondo grado,
in particolare, ha omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, vale a dire la documentata estraneità di COGNOME rispetto ai fatti dedotti in giudizio ed ancor più la totale estraneità RAGIONE_SOCIALEo stesso rispetto ai presunti e non provati danni che ne sarebbero conseguiti. In altri termini, la Corte milanese ha omesso di valutare il semplicissimo e documentato fatto che il COGNOME, all’epoca dei fatti per cui è processo, non era Sindaco RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE »;
VI) « Violazione degli artt. 2392, 2697, 1223 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », per avere la corte distrettuale ritenuto accertata la prova dei danni liquidati e del nesso eziologico tra l’operato del COGNOME e le voci di danno dedotte dalla RAGIONE_SOCIALE, indicate dal c.t.u. ed oggetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia in esame;
VII) « Violazione degli artt. 157, commi 1 e 2, 194 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », per avere la corte territoriale ritenuto inammissibili le eccezioni di nullità RAGIONE_SOCIALEa c.t.u. proposte dal COGNOME;
VIII) « Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 6, Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. », per avere la corte milanese fornito una motivazione apparente con riferimento alle voci di danno liquidate. In particolare, la stessa si è limitata a riprodurre acriticamente gli esiti RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio, senza prendere in esame i precis i e argomentati rilievi mossi rispetto alla relazione tecnica dai consulenti RAGIONE_SOCIALEe parti e, soprattutto dall’odierno ricorrente. Tali rilievi, non adeguatamente smentiti dal consulente d’ufficio, erano stati esposti dal COGNOME nella memoria di replica alla c.t.u. del proprio consulente di parte e, successivamente ribaditi nella propria comparsa conclusionale;
IX) « Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 6, Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », per avere la corte d’appello accertato, con
motivazione contraddittoria -ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del danno risarcibile dai convenuti -le quote ideali di responsabilità dei soggetti transigenti, ossia dei AVV_NOTAIOri NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente nella misura del 50%, del 17% e del 13%;
X) « Violazione degli artt. 1298, comma 1, 1304 e 2407, comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si contesta alla corte territoriale di avere: i ) « riconosciuto una responsabilità del COGNOME in misura pari al 20% del totale RAGIONE_SOCIALE‘intero danno, in solido con gli altri convenuti, tre dei quali (il COGNOME, il COGNOME ed il COGNOME) erano amministratori RAGIONE_SOCIALEa banca attrice […], senza rilevare che la sua quota di responsabilità nei rapporti interni avrebbe dovuto risultare allo 0% […] ; la sentenza ha sbagliato, cioè, due volte: per non aver determinato tout court la quota di responsabilità del pAVV_NOTAIO COGNOME nei rapporti interni; e per non averla determinata nell’unica misura possibile , i.e . RAGIONE_SOCIALEo 0% »; ii ) « condannato COGNOME al pagamento di tale cifra, senza rilevare che, avendo i responsabili primari del danno transatto, tale transazione doveva precludere ogni condanna nei confronti del COGNOME, essendo questi responsabili ex art. 2407, comma 2, c.c., per non avere impedito proprio e solo gli illeciti commessi dai soggetti transigenti »;
XI) « Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c. ». Si deduce che « la Corte d’appello, là dove ha acriticamente ritenuto provato il valore RAGIONE_SOCIALEe transazioni, senza porsi alcun problema in ordine alla presenza di cespiti di valore non determinabile dal c.t.u., né in ordine alle plurime eccezioni di inammissibilità dei documenti utilizzati dal medesimo c.t.u., ha omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio e controverso tra le parti […]. La Corte d’appello, infatti, ha del tutto trascurato di prendere in considerazione il fatto che, di almeno cinque cespiti che sarebbero stati oggetto RAGIONE_SOCIALEa transazione tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, non è stato dimostrato in alcun modo, e neppure presuntivamente e per stima, il valore: con l’ovvia conseguenza che, dunque, non essendosi dimostrato il valore di tutte le sue componenti, non è stato neppure provato
il valore complessivo RAGIONE_SOCIALEa transazione e che si tratti di fatto decisivo ai fini del presente giudizio non è lecito dubitare, stante il principio di Cass., sez. un., n. 30174/2011. Avendo utilizzato documenti prodotti solo in appello, la sentenza o il pro cedimento sono comunque nulli per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3545 cod. proc. civ., nonché per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. ».
Il primo di tali motivi pone questioni affatto analoghe a quelle rinvenibili nel primo motivo del ricorso del COGNOME e nel secondo motivo di quello RAGIONE_SOCIALE‘ COGNOME. Esso, dunque, deve ritenersi fondato per le medesime ragioni esposte in quelle sedi, da intendersi qui interamente richiamate per intuibili ragioni di sintesi.
Il secondo motivo pone questioni affatto analoghe a quelle rinvenibili nel terzo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘ COGNOME. Esso, pertanto, deve considerarsi infondato per le medesime considerazioni complessivamente esposte in quella sede, da intendersi qui interamente richiamate per intuibili ragioni di sintesi.
Il terzo motivo, secondo cui erroneamente la corte distrettuale avrebbe ritenuto formatosi il giudicato sul nesso eziologico fra la condotta di NOME COGNOME ed il danno lamentato dalla banca, si rivela inammissibile alla stregua RAGIONE_SOCIALEe corrette affermazioni rinvenibili, sul punto, nella sentenza impugnata e che l’odierno ricorrente, evidentemente, mostra di non avere colto appieno.
4.1. Da un lato, infatti, non risulta che NOME COGNOME, quale erede RAGIONE_SOCIALE‘ originario convenuto NOME COGNOME, medio tempore deceduto, avesse proposto alcun appello incidentale avverso la pronuncia del tribunale che aveva accertato la responsabilità di quest’ultimo verso la banca; dall’altro, la corte predetta ha specificamente escluso che lo stesso NOME COGNOME potesse rispondere di alcuni danni.
4.2. Da tanto consegue, ragionevolmente, che quella corte ha soltanto interpretato l’estensione del giudicato in ordine alla responsabilità del menzionato convenuto, ma certamente non lo ha inteso sussistente sotto il profilo del nesso eziologico con il danno conseguenza.
Il quarto motivo , concernente un’asserita omessa pronuncia sull’eccezione di intervenuta transazione come riproposta da NOME COGNOME in sede di gravame, è infondato.
5.1. La corte d’appello, infatti, ha pronunciato espressamente su tale eccezione ( cfr . pag. 93 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), rigettandola sul presupposto che la transazione invocata dall’ivi appellante incidentale era relativa ad una prestazione professionale svolta da NOME in favore RAGIONE_SOCIALEa banca e non alla sua responsabilità quale sindaco RAGIONE_SOCIALEa stessa.
5.2. Tanto esime, dunque, il Collegio dal rimarcare l’evidente difetto di autosufficienza RAGIONE_SOCIALEa doglianza in esame nella misura in cui nemmeno riporta, almeno per le sue parti essenziali, il testo RAGIONE_SOCIALEa menzionata transazione.
Il quinto motivo, che ascrive alla corte distrettuale di non aver esaminato il fatto storico che NOME COGNOME, all’epoca dei fatti, non era sindaco, per cui al suo comportamento non erano riferibili danni, si rivela inammissibile.
6.1. Invero, per effetto di quanto si è detto in relazione ai precedenti motivi terzo e quarto, sull’ an RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del COGNOME, comprensivo del nesso di causalità materiale con l’evento di danno si era formato il giudicato interno per mancanza di specifica impugnazione, da parte di quest’ultimo, sul corrispondente capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo gr ado (la quale aveva escluso, invece, il nesso di causalità giuridica, la prova, cioè, del danno conseguenza).
Il sesto motivo, volto a contestare la ritenuta sussistenza, da parte RAGIONE_SOCIALEa corte milanese, del nesso eziologico tra l’operato di NOME COGNOME e le voci di danno lamentate dalla banca, si rivela complessivamente inammissibile.
7.1. In particolare, quanto al nesso di causalità tra la condotta del COGNOME ed il danno lamentato dalla banca, va ribadito che (per effetto di quanto si è detto nei precedenti motivi terzo e quarto), sull’ an RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del primo si era formato il giudicato interno per mancanza di
specifica impugnazione, da parte di quest’ultimo, sul corrispondete capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza del tribunale.
7.2. Circa, invece, la prova dei danni come liquidati nella sentenza impugnata, la censura, per come concretamente argomentata, si risolve, sostanzialmente in una richiesta di rivisitazione del merito.
7.3. Ricordato, allora, che le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta alla luce RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito ( cfr . Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015), va osservato che, nella specie, la corte distrettuale ha fornito ampia giustificazione ( cfr . pag. 97-104 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) del proprio convincimento circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe specifiche voci di danno riconosciute alla banca, sicché non resta che prendere atto dei relativi accertamenti, evidentemente fattuali, svolti dal giudice a quo , rispetto ai quali le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEe censure in esame, come si è già anticipato, si rivelano sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i ) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme assertivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALEa lamentata violazione ( cfr . la rassegna giurisprudenziale riportata nel § 6.3, sub i) , RAGIONE_SOCIALEa trattazione del ricorso del COGNOME); ii ) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie
aspettative ( cfr ., la rassegna giurisprudenziale riportata alla fine del § 4.3. RAGIONE_SOCIALEa trattazione del medesimo ricorso).
Il settimo motivo, volto a contestare la ritenuta inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEa c.t.u. come sollevata dal COGNOME, nuovamente lamentando, inoltre, l’avvenuta utilizzazione, ad opera del consulente, di documenti tardivamente prodotti, è infondato.
8.1. Invero, la corte territoriale ha affermato ( cfr . pag. 100 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) che l’eccezione di nullità suddetta, « benché (tempestivamente) sollevata in sede di udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, […] risulta formulata in modo del tutto apodittico, senza alcuna enunciazione dei motivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa nullità ». Il ricorrente, invece, non critica la decisione per questa parte, ma afferma, sostanzialmente, che la consulenza non aveva tenuto conto dei rilievi ad essa ribaditi nella propria (seconda) comparsa conclusionale: assunto, tuttavia, cui non può darsi seguito, atteso che, come si è già riferito esaminando il quarto motivo del ricorso del COGNOME (cfr. il relativo § 7), dalla sentenza impugnata ( cfr . pag. 100) emerge chiaramente che la relazione del consulente tecnico di ufficio ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe consulenze di parte, sicché, la corte d’appello , recependo una consulenza che ha confutato i rilievi di parte, ha adeguatamente soddisfatto il proprio onere motivazionale. Va ribadito, inoltre, che l’idoneità , o meno, di una confutazione ad una c.t.u. costituisce giudizio fattuale riservato al giudice di merito.
8.2. La doglianza, poi, laddove censura la ritenuta ammissibilità dei documenti prodotti dalla banca in appello per la prima volta, deve considerarsi assorbita per effetto del già avvenuto accoglimento del primo motivo.
L’ottavo motivo, che prospetta un’asserita assenza di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe recepito la c.t.u. senza confutazione RAGIONE_SOCIALEe consulenze di parte, è infondato alla stregua di quanto si è appena detto, sul punto, rigettandosi il precedente motivo.
Il nono motivo, volto a contestare la determinazione RAGIONE_SOCIALEe quote ideali dei soggetti transigenti come effettuata dalla corte distrettuale con motivazione asseritamente contraddittoria, si rivela inammissibile.
10.1. Invero (come già detto con riguardo al decimo motivo del ricorso del COGNOME recante analogo contenuto), la corte distrettuale ha esaustivamente motivato ( cfr . pag. 104-108 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) il proprio convincimento circa le percentuali di responsabilità da imputarsi ai diversi soggetti predetti. Pertanto, non resta che prendere atto dei relativi accertamenti, evidentemente fattuali, svolti dal giudice a quo , rispetto ai quali le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa censura in esame, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale, si rivelano sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così nuovamente dimenticando che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr ., la rassegna giurisprudenziale riportata alla fine del § 4.3. RAGIONE_SOCIALEa trattazione del ricorso del COGNOME).
10.2. Esigenze di completezza, inoltre, impongono di ricordare che, in ogni caso, la ‘ contraddittorietà ” RAGIONE_SOCIALEa motivazione (nella specie, peraltro, assolutamente inconfigurabile), ove non insanabile, nemmeno è più censurabile in sede di legittimità ( cfr . Cass., SU, n. 32000 del 2022).
Il decimo motivo, di contenuto chiaramente analogo al quinto motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, è in parte inammissibile ed in parte infondato.
11.1. È inammissibile, nella misura in cui invoca una pretesa quota percentuale di responsabilità di NOME COGNOME, nei rapporti interni, pari a zero, stante il mancato esercizio, da parte sua (diversamente da quanto accaduto per l’COGNOME), RAGIONE_SOCIALE‘ azione di regresso.
11.2. La doglianza, per il resto, è infondata, atteso che, come si è già detto per l’COGNOME, la responsabilità solidale dei sindaci ex art. 2407, comma 2, cod. civ., è stata affermata valutandosi il contributo eziologico
RAGIONE_SOCIALE‘omissione ad essi contestata rispetto all’agire contra legem degli amministratori.
L’undicesimo motivo, infine, volto a denunciare la carenza di prova del valore RAGIONE_SOCIALEe transazioni, già concluse dalla banca con altri condebitori solidali, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa tardività RAGIONE_SOCIALEa produzione documentale, può considerarsi assorbito per effetto RAGIONE_SOCIALE‘ avvenuto accoglimento del primo motivo.
D) CONCLUSIONI E SPESE.
In conclusione, dunque:
i ) il ricorso principale di NOME COGNOME deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene inammissibili il secondo, il terzo, il quinto, il sesto, il settimo ed il decimo, ed infondati il quarto (per la parte non assorbita dall’accoglimento del primo ) , l’ottavo ed il nono ;
ii) il ricorso incidentale di NOME COGNOME, deve essere accolto limitatamente ai suoi motivi secondo e quarto, dichiarandosene inammissibili il primo ed il sesto, infondato il terzo e, parzialmente, il quinto, ed assorbito quest’ultimo per la sua parte residua ;
iii ) il ricorso incidentale di NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene inammissibili il terzo, il quinto, il sesto, il nono e parzialmente il decimo, ed infondati il secondo, il quarto, il settimo (per la parte non assorbita dall’accoglimento del primo), l’ottavo, il nono e parzialmente il decimo, ed assorbito l’undicesimo .
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti di ciascuno dei suddetti ricorsi e la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso principale di NOME COGNOME limitatamente al suo primo motivo, dichiarandone inammissibili il secondo, il terzo, il quinto, il sesto, il settimo ed il decimo, ed infondati il quarto (per la parte non assorbita dall’accoglimento del primo), l’ottavo ed il nono.
Accoglie il ricorso incidentale di NOME COGNOME limitatamente ai suoi motivi secondo e quarto, dichiarandone inammissibili il primo ed il sesto, infondato il terzo e, parzialmente, il quinto, ed assorbito quest’ultimo per la sua parte residua.
Accoglie il ricorso incidentale di NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, limitatamente al suo primo motivo, dichiarandone inammissibili il terzo, il quinto, il sesto, il nono e parzialmente il decimo, ed infondati il secondo, il quarto, il settimo (per la parte non assorbita dall’accoglimento del primo), l’ottavo, il nono e parzialmente il decimo , ed assorbito l’undicesimo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti di ciascuno dei suddetti ricorsi e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione civile