Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3279 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3279 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4154/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME, unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 89/2018, depositata il 20/06/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con delibera RAGIONE_SOCIALE n. 19933/2017, NOME COGNOME di COGNOME veniva sanzionato ex artt. 94, comma 2, e 191, comma 2 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (‘ T.U.F. ‘) in quanto componente p.t. del Consiglio di Amministrazione (‘CdA’) RAGIONE_SOCIALEa Banca Popolare di Vicenza (‘ BPVi ‘) nel periodo di 10 mesi compreso tra il 26.04.2014 e il 10.02.2015, per la mancata rappresentazione, nei Prospetti 2014 e 2015 relativi ad emissioni di obbligazioni RAGIONE_SOCIALEa Banca, di informazioni concernenti la concessione alla clientela di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e acquisto di azioni RAGIONE_SOCIALEa Banca, con conseguente ricaduta sulla situazione p atrimoniale e finanziaria RAGIONE_SOCIALE’emittente.
La sanzione, basata su un accertamento condotto dalla RAGIONE_SOCIALE nel periodo tra il 22.04.2015 e il 24.02.2016, veniva irrogata in solido alla Banca emittente, con obbligo di regresso nei confronti degli esponenti aziendali RAGIONE_SOCIALEa BPVi autori RAGIONE_SOCIALEe violazioni.
1.1. La vicenda si inserisce nel preliminare episodio che ha portato la BPVi alla liquidazione coatta amministrativa condotta dal RAGIONE_SOCIALE su proposta RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia.
Nel 2014 e nel 2015 la BPVi, intendendo effettuare un’offerta al pubblico di strumenti finanziari (obbligazioni a tasso fisso e variabile, per un controvalore complessivo collocato pari ad euro 643.695.000,00), predispose, ai sensi de ll’art. 94 T.U.F., i relativi Prospetti di Base, rispettivamente pubblicati il 07.02.2014 (PB 2014) e il 05.02.2015 (PB 2015); in tali Prospetti di Base vennero rispettivamente incorporati, mediante supplemento, il Documento di Registrazione (‘D.R.’) pubblicato il 09.05.2014 (DR NUMERO_DOCUMENTO, approvato dalla RAGIONE_SOCIALE l’08.05. 2014) e il Documento di Registrazione pubblicato l’08.05.2015 (DR NUMERO_DOCUMENTO, approvato dalla RAGIONE_SOCIALE il 07.05.2015).
La RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 191, co mma 2, T.U.F., contestò a numerosi esponenti aziendali, tra cui l’odierno ricorrente, il fatto che la Banca, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 94, comma 2 , T.U.F., aveva omesso di riportare nei Documenti di Registrazione del 2014 e del 2015 informazioni relative all’esistenza, entità ed effetti del c .d. «capitale finanziato». Erano assenti, cioè, le informazioni circa i finanziamenti che l’Emittente, nel periodo 01.01.2012-28.02.2015, aveva erogato alla propria clientela per la sottoscrizione o l’acquisto di azioni proprie, per un totale complessivo di circa un miliardo di euro, così determinando l’impossibilità per gli investitori di acquisire notizie utili a pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive RAGIONE_SOCIALE‘Emittente, nonché sui prodotti finanziari, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 94, comma 2, T.U.F., e RAGIONE_SOCIALE‘art 191, comma 2, T.U.F.
La delibera veniva opposta da COGNOME di COGNOME innanzi alla Corte d’Appello di Venezia che, con sentenza n. 89/2018, rigettava l’opposizione ponendo a suo carico le spese processuali.
Sosteneva la Corte, per quanto ancora di interesse:
dal quadro probatorio emergeva in maniera del tutto esaustiva la conoscenza, ovvero la conoscibilità in capo all’opponente del c.d. fenomeno del capitale finanziato, ed era certo che le informazioni ad esso relative avessero caratteristiche di rilevanza tale da integrare la fattispecie di informazioni necessarie affinché gli investitori potessero pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria de ll’emittente. Ne discende va che la responsabilità a titolo di colpa per le violazioni concernenti l’omissione di tali informazioni nella documentazione offerta riguardava tutti i componenti del CdA, sebbene privi di deleghe specifiche alla redazione dei Prospetti, come
nel caso di specie, trattandosi di irregolarità compiute nell’esecuzione di attribuzioni proprie degli stessi;
doveva escludersi che le modifiche alla Parte V del d.lgs. n. 58/1998 trovavano applicazione alle violazioni commesse prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di attuazione adottate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia, poiché così disponeva l’art. 6 del d.lgs. n. 72/2015, che non presentava profili di incostituzionalità;
appariva senz’altro congrua la quantificazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, in quanto andava evidenziato che all’opponente, componente del CdA, era stato ingiunto il pagamento di euro 10.000,00, somma che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa forbice edittale che andava da euro 5.000,00 ad euro 500.000,00, era assai prossima al minimo.
La suddetta pronuncia è impugnata per la cassazione da NOME COGNOME di COGNOME, con ricorso affidato a tre motivi, illustrati anche da memoria.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. falsa applicazione degli artt. 94, commi 2 e 8, e 191, comma 2, T.U.F., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 legge n. 689/1981. Il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE‘errore di diritto in cui è incorsa la corte territoriale per aver erroneamente individuato il soggetto responsabile nell’odierno ricorrente. In particolare, di COGNOME evidenzia che i fatti oggetto di contestazione riguardavano un periodo precedente all ‘ accettazione RAGIONE_SOCIALEa carica e, quindi, non conoscibili al ricorrente. A sostegno RAGIONE_SOCIALEa doglianza si evidenzia che ben prima RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa carica da parte del COGNOME di COGNOME (29.04.2014), il CdA aveva conferito ampia delega a soggetti ben determinati, tra i quali non figura l’odierno ricorrente.
Oltre al fatto che la responsabilità del contenuto del prospetto deve essere ascritta alla persona giuridica Banca.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Occorre premettere che non è pertinente il richiamo del ricorrente al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 94, comma 8, T.U.F., nel testo applicabile ratione temporis ; tale disposto, infatti, attiene alla responsabilità civile nei confronti dei danneggiati, non alla responsabilità per illecito amministrativo, come emerge palese dall’espresso riferimento RAGIONE_SOCIALEa lettera RAGIONE_SOCIALEa legge.
1.3. Quanto all’imputabilità RAGIONE_SOCIALEa persona giuridica (BPVi) , salvo quanto si preciserà più oltre (punti 2.2.-2.4.2.), le sanzioni amministrative previste dal T.U.F. sono disciplinate dagli stessi principi ordinatori fissati dalla legge n. 689/1981, alla cui stregua gli illeciti amministrativi sono ascrivibili alle persone fisiche che hanno posto in essere le condotte che li integrano e non agli enti per cui tali persone fisiche hanno agito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24010-03.08.2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4158 del 2019).
Per quanto attiene, in particolare, agli obblighi informativi gravanti sui membri del CdA, con specifico riferimento al contenuto del Prospetto Informativo il Collegio condivide la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa normativa come si legge in motivazione (v. sentenza, pp. 48-58) e, in particolare, il rapporto tra norme di derivazione interna (v. soprattutto art. 2381 codice civile) e di derivazione eurocomunitaria (v. circolare n. 285/2013 Banca d’Italia, che trae origine dalle regole di corporate governance introdotte dalla direttiva comunitaria 2013/36/UE).
Da tale interazione di norme emerge che la normativa bancaria di settore ha introdotto in capo ai componenti del CdA obblighi ancor più stringenti rispetto a quelli previsti dalla disciplina di diritto comune in materia di governo societario, conferendo peraltro agli amministratori
non esecutivi un ruolo centrale nel sistema RAGIONE_SOCIALEa governance RAGIONE_SOCIALEa banca, essendo loro affidato il compito di favorire l’assunzione di decisioni che, nelle materie di supervisione strategica, siano il frutto di un confronto effettivo (v. circolare n. 285, Parte I, Titolo IV, cap.1, sez. IV, §.1). Il peculiare dovere di attivazione gravante sugli amministratori non esecutivi segna un ulteriore punto di distacco RAGIONE_SOCIALEa normativa regolamentare rispetto all’impianto del codice civile, atteso che diversamente da quanto si legge nell’art. 2381, comma 6 , cod. civ. -la normativa regolamentare attribuisce loro il dovere di tenersi adeguatamente informati, indipendentemente dalla presenza di segnali d’allarme, sulla gestione e sull’organizzazione aziendale (Circ. 285/13, Parte I, Titolo IV, capitolo 1, sezione IV, § 2.2).
1.4. Nel caso che ci occupa, il ricorrente mette in rilievo soprattutto due aspetti che escluderebbero la riferibilità RAGIONE_SOCIALE‘illecito al medesimo nel suo elemento oggettivo.
1.4.1. Innanzitutto, l’attività finalizzata all’emissione e al deposito dei D.R. sarebbe stata posta in essere prima che il ricorrente accettasse la carica di consigliere e dopo le sue dimissioni. Più precisamente, le approvazioni dei due D.R. da parte RAGIONE_SOCIALE‘organo gestorio sarebbero intervenute con delibera del 01.04.2014 (D.R. 2014) -dunque prima RAGIONE_SOCIALEa presa di possesso del ruolo di consigliere, avvenuta il 29.04.2014 -nonché con delibera del 31.03.2015 (D.R. 2015) -dunque successivamente alla cessazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico, avvenuta il 10.02.2015.
In secondo luogo, le informazioni omesse riguardavano non solo fatti pregressi all’accettazione RAGIONE_SOCIALEa carica, ma anche inconoscibili dal di COGNOME, atteso che è impensabile che un nuovo arrivato possa immediatamente rendersi conto RAGIONE_SOCIALEa situazione aziendale di un ente complesso qual è una banca di estese dimensioni, e possa immediatamente rilevare da solo patologie risalenti negli anni.
1.4.2. Senonché, alla luce del quadro normativo sopra delineato, nonché RAGIONE_SOCIALE‘orientamento costante di questa Corte, resta fermo che incombe su tutti gli amministratori di società per azioni un dovere di vigilanza sul generale andamento RAGIONE_SOCIALEa gestione, che non viene meno nella ipotesi di attribuzioni proprie di uno o più amministratori (nel caso di specie, le deleghe conferite al Presidente e ai Vice Presidenti del Cda), restando anche in tal caso a carico dei medesimi l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova di essersi diligentemente attivati per porre rimedio alle illegittimità rilevate (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10751 del 17/04/2019; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 6998 del 21/03/2018).
La complessa articolazione RAGIONE_SOCIALEa struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l’esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo che compete a ciascun componente, sanzionabile a titolo di omissione quoad functione , stante l’obbligo di vigilanza in funzione non soltanto RAGIONE_SOCIALEa salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe metodologie dirette al controllo interno RAGIONE_SOCIALEa società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare RAGIONE_SOCIALE (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 17399 del 30.05.2022; Cass. n. 1602/2021; Cass. n. 6037/2016).
Tali obblighi si cònnotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci RAGIONE_SOCIALEa società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Autorità di vigilanza (Cass. n. 19556/2020).
Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi RAGIONE_SOCIALEe società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle
segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere una costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi RAGIONE_SOCIALEe decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree RAGIONE_SOCIALEa banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEe relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei poteri, spettanti al CdA, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega (Cass. n. 24851/2019; Cass. n. 5606/2019; Cass. n. 2620/2021).
Il fatto che il ricorrente fosse privo di deleghe non lo esimeva, dunque, da responsabilità, non potendo a tal fine invocare la settorialità RAGIONE_SOCIALEe proprie competenze, dato che l’accettazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico di amministratore non esecutivo imponeva il rispetto di tutti gli oneri ed obblighi connessi alla carica, in linea con quanto a livello di normativa primaria detta l’art. 2381, comma 6, cod. civ.
1.5. Nel caso che ci occupa, neanche può dirsi che il dovere di diligenza non si estenda al di COGNOME per essere rimasto in carica per un periodo di tempo troppo breve per potersi rendere conto RAGIONE_SOCIALEa situazione e per poter così intervenire con utili strumenti correttivi (Cass. n. 10751 del 2019, cit.; Cass. n. 6998 del 2018, cit.).
Dalle vicende che hanno dato àdito alla pretesa sanzionatoria di RAGIONE_SOCIALE, come accuratamente ricostruite in sentenza (v. soprattutto pp. 28-32), emergono le ragioni per cui non potesse dubitarsi né RAGIONE_SOCIALE‘esistenza né RAGIONE_SOCIALEa conoscenza da parte dei membri del CdA del c.d. capitale finanziato; la Corte di merito evidenzia l’importanza di una nota RAGIONE_SOCIALE, portata a conoscenza del CdA del 27.05.2014 (quando di
COGNOME era in carica) con la quale l’organo di vigilanza sollecitò espressamente la Banca a porre particolare attenzione proprio al tema dei finanziamenti correlati all’acquisto di azioni derivanti dagli aumenti di capitale del 2014 (v. sentenza p. 59, ultimo capoverso).
1.5.1. Rientrava, dunque, negli obblighi di diligenza del ricorrente attivarsi per accertare che tali informazioni, sicuramente necessarie ai fini del corretto convincimento all’acquisto di azioni di nuova emissione, fossero state opportunamente e adeguatamente inserite nei D.R. 2014 e 2015 allegati ai Prospetti Informativi, benché al Di COGNOME non fosse stata delegata alcuna attività specifica su di essi.
1.6. Infine, in risposta a quanto sostenuto dal ricorrente in memoria, si deve precisare che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte veneziana oggetto di impugnazione non è identica a quella RAGIONE_SOCIALEa sentenza già cassata da questa Corte con ordinanza n. 24010/2022.
Secondo quanto riscontrato da questa Corte nell’ordinanza sopra citata, la sentenza n. 88/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte Di Appello di Venezia aveva erroneamente ritenuto il ricorrente responsabile non per l’illecito contemplato dall’art. 94 co. 2 T.U.F. – oggetto di contestazione e sanzione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE bensì per l’illecito di cui all’art. 94, comma 7 del T.U.F. , che sanziona l’omessa predisposizione di un supplemento del Prospetto nei casi indicati dalla disposizione citata.
Nel caso che ci occupa, di contro, a tale illecito la sentenza n. 89/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello veneziana fa solo un cenno (p. 64, 1° capoverso), mentre -come risulta già ampiamente da quanto sopra riportato -tutta l’argomentazione del giudice territoria le si sviluppa inequivocabilmente attorno all’illecito contestato da RAGIONE_SOCIALE nella delibera n. 19933 del 30.03.2017, ossia l’omissione di qualsivoglia informazione nei D.R. 2014 e 2015 sui considerevoli finanziamenti erogati da BPVi alla clientela per l’acq uisto di azioni proprie (v. in
particolare sentenza impugnata, p. 32, 3° capoverso, ove la Corte così conclude: «La condotta omissiva ascritta all’opponente nella delibera impugnata si sostanzia nella mancata rappresentazione nei DR 2014 e di DR 2015, incorporati nei prospetti di base del 2014 e del 2015, del fenomeno del ‘capitale finanziato’, RAGIONE_SOCIALEa cui esistenza, a mmessa dalla stessa banca nella sopraindicata relazione di gestione, non può dubitarsi»; v. anche p. 13, ultimo capoverso; p. 14 primi due righi).
Tanto basta a chiarire perché l’ordinanza di questa Corte n. 24010/2022 aveva cassato la sentenza n. 88/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Venezia , mentre altrettanto non potrebbe fare questo Collegio -per lo meno sotto il profilo gravato – rispetto alla sentenza n. 89/2018 RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte, attesa la sostanziale e indubbia diversità RAGIONE_SOCIALEe motivazioni RAGIONE_SOCIALEe due pronunce impugnate.
2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 49 Carta Diritti Fondamentali Unione Europea -Legge successiva più favorevole consistente nell’esclusione RAGIONE_SOCIALEa punibilità di persone fisiche in caso di condotte poco rilevanti prevista dall’art. 190 -bis introdotto dall’art. 5 del d. lgs. n. 72/2015 Necessità di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 72/2015. Il ricorrente ritiene che l’art. 190 -bis comma 1 sia una sanzione penale alla luce dei criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALE; in quanto materia sostanzialmente penale deve godere RAGIONE_SOCIALEe garanzie degli artt. 6 e 7 CEDU, nonché di quelle RAGIONE_SOCIALE‘art. 49 RAGIONE_SOCIALEa stessa Carta. In particolare, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma del 2015 che ha inciso sull’art. 190 -bis , comma 1, lett. a) T.U.F., a rispondere RAGIONE_SOCIALE‘illecito, formalmente amministrativo ma sostanzialmente penale, è l’ente o la società se per le violazioni previste dai commi 1, 2 e 3 l’osservanza di tali disposizioni era a queste richiesta, con la conseguenza che solo la Ba nca e non l’odierno ricorrente, potrebbe subire tali sanzioni. Solo in via residuale ed
eccezionale, si colloca la responsabilità RAGIONE_SOCIALEe persone fisiche componenti gli organi di gestione e controllo RAGIONE_SOCIALE‘impresa. La Corte di appello ha, invece, erroneamente negato la natura penale RAGIONE_SOCIALE‘illecito e, di conseguenza, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72/2015, che esclude l’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALEe modifiche più favorevoli apportate dal comma 3 RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 6; norma sulla quale pende questione di legittimità costituzionale.
2.1. Anche il secondo motivo non merita accoglimento.
2.2. E’ opportuno, innanzitutto, chiarire che la Corte costituzionale -intervenuta nelle more del presente giudizio -ha dichiarato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate dal comma 3 RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito disciplinato dall’art. 187bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contestualmente avendo cura di precisare che, riguardo al quesito se la retroattività RAGIONE_SOCIALEa lex mitior sia applicabile anche alle sanzioni amministrative, non sussiste alcun vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio RAGIONE_SOCIALEa retroattività RAGIONE_SOCIALEa legge più favorevole, da trasporre nel sistema RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative (v. Corte cost., sentenza n. 63/2019, punto 6.2., che richiama il precedente n. 193 del 2016).
Previsione generalizzata la cui introduzione, secondo la valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, avrebbe finito «per disattendere la necessità RAGIONE_SOCIALEa preventiva valutazione RAGIONE_SOCIALEa singola sanzione (qualificata «amministrativa» dal diritto interno) come «convenzionalmente
penale», alla luce dei criteri RAGIONE_SOCIALE» (v. Corte cost., sentenza n. 193 del 2016 cit.).
2.3. Sulla questione attinente alla garanzia convenzionale RAGIONE_SOCIALEa retroattività RAGIONE_SOCIALEa legge più favorevole per violazioni da considerarsi penale ai sensi RAGIONE_SOCIALEa CEDU, è sufficiente rimettersi a quanto chiarito dal Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, secondo il quale rispetto a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità «punitiva», il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito RAGIONE_SOCIALEa materia penale – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività RAGIONE_SOCIALEa lex mitior – non potrà che estendersi anche a tali sanzioni, nei limiti, tuttavia, dettati dalla stessa Corte costituzionale e dalla Corte EDU.
Mentre, infatti, l’irretroattività in peius RAGIONE_SOCIALEa legge penale costituisce un «valore assoluto e inderogabile», la regola RAGIONE_SOCIALEa retroattività in mitius RAGIONE_SOCIALEa legge penale (e, quindi, di specifiche sanzioni amministrative con finalità punitiva) «è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli» (Corte Cost., sentenza n. 236 del 2011).
La giurisprudenza costituzionale è, in tal modo, giunta ad assegnare al principio derogabile RAGIONE_SOCIALEa retroattività RAGIONE_SOCIALEa lex mitior in materia penale (come anche rispetto a sanzioni amministrative valutate singolarmente) un duplice, e concorrente, fondamento. L’uno – di matrice domestica – riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. L’altro – di origine internazionale, ma avente ora ingresso nel nostro ordinamento attraverso l’art. 117, primo comma, Cost. – riconducibile all’art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo (Grande Camera RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU, 17 settembre 2009, COGNOME c. Italia ; Corte EDU, decisione 27 aprile 2010, COGNOME c. Italia; Corte EDU, sentenza 24
gennaio 2012, NOME COGNOME c. Romania ; Corte EDU, sentenza 12 gennaio 2016, Gouarré Patte c. Andorra ; Corte EDU, sentenza 12 luglio 2016, NOME c. Ucraina ), nonché alle altre norme del diritto internazionale dei diritti umani vincolanti per l’Italia che enunciano il medesimo principio, tra cui gli stessi artt. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l’art. 49, par. 1, d ella CDFUE (Corte Cost., sentenza n. 63 del 21.03.2019).
Ciò ha indotto la Consulta a concludere che il valore tutelato dal principio in parola «può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo . Con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma più favorevole al trasgressore deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole» (Corte cost., sentenza n. 393 del 2006).
2.4. Appare, a questo punto, chiaro che le censure elevate dal mezzo di gravame in esame devono essere convogliate verso la questione dirimente relativa alla natura afflittiva o meno RAGIONE_SOCIALEa fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 191, comma 2, T.U.F.
Secondo la giurisprudenza comunitaria, per stabilire la sussistenza di un’accusa di natura penale occorre impiegare tre criteri: la qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa misura secondo il diritto nazionale, la natura nonché il grado di severità RAGIONE_SOCIALEa «sanzione». Sebbene i suddetti criteri (c.d. RAGIONE_SOCIALE) siano alternativi e non cumulativi, e per quanto debba aversi riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione edittale e non alla gravità RAGIONE_SOCIALEa sanzione alla fine inflitta -va, tuttavia, considerato che la valutazione sull’afflittività economica di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma deve necessariamente essere
rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione punitiva si inserisce.
2.4.1. Con riguardo alla sanzione comminata nel caso di specie al ricorrente, può escludersi la natura penale per la qualificazione giuridica (di illecito amministrativo) attribuita chiaramente dal legislatore; per la natura (assenza di un divieto di generale applicabilità, essendo la norma indirizzata ad una platea ristretta di possibili destinatari – i componenti degli organi di amministrazione e controllo RAGIONE_SOCIALEe banche, nonché assenza di finalità retributive, trattandosi di illeciti derivanti da trasgressioni di norme che impongono obblighi comportamentali riferiti all’organizzazione dei servizi finanziari), e grado di severità (assenza RAGIONE_SOCIALEa connotazione RAGIONE_SOCIALE‘afflittività economica).
Sotto quest’ultimo profilo, è opportuno precisare che, secondo la formulazione applicabile ratione temporis , l’importo RAGIONE_SOCIALEa sanzioni era compreso nella forbice edittale da euro cinquemila a euro cinquecentomila; come anticipato, la valutazione sull’afflittività economica di una sanzione non può comunque essere svolta in termini totalmente astratti e assoluti, ma dev’essere necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce e al bene giuridico tutelato: deve considerarsi, da un lato, che nell’ordinamento sezionale del credito e RAGIONE_SOCIALEa finanza sono previste sanzioni amministrative pecuniarie che possono ascendere a molti milioni di euro; dall’altro lato, che viene in rilievo la tutela dei consumatori degli investitori, nonché del mercato finanziario e del risparmio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1154 del 11/01/2024).
2.4.2. In definitiva, si ritiene di confermare le numerose pronunce di questa Corte che hanno escluso la natura penale RAGIONE_SOCIALEe sanzioni
previste dal T.U.F. diverse da quelle di cui agli artt. 187bis e ter T.U.F., ribadendo che i principi convenzionali non possono indurre a ritenere che una sanzione qualificata come amministrativa dal diritto interno abbia – sempre e a tutti gli effetti – natura sostanzialmente penale (Cass. n. 23814/2019; Cass. n. 1621/2018; Cass. n. 8855/2017; Cass. n. 770/2017; Cass. n. 3433/2016).
La natura amministrativa RAGIONE_SOCIALEa sanzione di cui all’art. 191 T.U.F. (incluse le ipotesi in cui, come affermano le sentenze. n. 8047/2019, n. 1621/2018, n. 8805/2018, n. 8806/2018, n. 27365/2018, sono previsti massimi edittali più alti di quello di cui al comma secondo di tale articolo) deriva, in definitiva, dall’impossibilità – in base ai criteri RAGIONE_SOCIALE di equipararle alle misure previste per la manipolazione del mercato ex art. 187ter T.U.F. (la cui natura sostanzialmente penale è stata affermata dalla Corte EDU nella sentenza Grande Stevens ) e, ciò, in ragione dalla «diversa tipologia, severità, nonché incidenza patrimoniale e personale, di queste ultime rispetto alle prime» (così, in particolare, Cass. n. 8805/18 cit., pag. 19, § 6.2; in termini anche Cass. n. 8047/2019 cit., Cass. n. 1621/18 cit., Cass. n. 8806/2018, Cass. n. 27365/18 cit.).
2.5. Esclusa, dunque, la natura afflittiva RAGIONE_SOCIALEe sanzioni irrogate, richiamata la ricostruzione nel quadro normativo internazionale e domestico di cui sopra, in virtù del quale il principio di retroattività RAGIONE_SOCIALEa lex mitior anche RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative di carattere afflittivo non è assoluto, ma può essere ragionevolmente derogato dal legislatore, riprende vigore l’orientamento di questa Corte per il quale, in materia di illecito amministrativo, il principio di legalità e irretroattività comporta l’as soggettamento RAGIONE_SOCIALEa condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, in base al principio tempus regit actum ( ex multis di
recente: Cass. Sez. 2, n. 6295 del 02.03.2023; Cass. Sez. 2, n. 16322 del 18.06.2019).
3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2003/6/CE – Violazione del principio di proporzionalità. In subordine al rifiuto dei primi due motivi di ricorso, osserva il ricorrente che la sanzione applicatagli non risulta proporzionata alla condotta da lui tenuta, poiché ha ad oggetto il medesimo importo applicato ai consiglieri in carica per un periodo maggiore, che hanno approvato la delega ai soggetti materialmente responsabili dei prospetti; condotta in alcun modo addebitabile al ricorrente che, irragionevolmente, è stato sanzionato nello stesso modo.
3.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’Appello ha convalidato l’importo RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata ritenendo che l’importo complessivo di euro 10.000,00 fosse congruo, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa forbice entro la quale l’importo è stato determinato (euro 5.000,00 – euro 500.000,00).
Si tratta di statuizione che non integra alcuna violazione di legge, né appare illogica o contraddittoria, trattandosi di valutazione lasciata alla discrezionalità del giudice del merito, per cui è inammissibile in questa sede la sua censura.
A tal proposito, va richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo RAGIONE_SOCIALEa sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la
statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso RAGIONE_SOCIALEa motivazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14152 del 04.05.2022; Cass. n. 4844/2021; Cass. n. 5526/2020).
3.2. Né, infine, ha pregio quanto argomentato in ricorso, con riferimento al complessivo carico sanzionatorio attribuito al ricorrente in virtù di ulteriori e diverse contestazioni, trattandosi di violazioni distinte, per giunta oggetto di opposizione in procedimenti diversi da quello in corso.
4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge e al rimborso RAGIONE_SOCIALEa spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile, il 13 febbraio 2025.
La Presidente
NOME COGNOME