Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10121 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10121 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr.16513/2020 proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliati Roma INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME giusta procura in atti;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato Roma INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente-
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME intimati
avverso la sentenza nr.308/2020 AVV_NOTAIOa Corte d’Appello di Torino depositata in data 4/3/2020; udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza nr.308/2020, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, che, in accoglimento AVV_NOTAIOa domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, aveva condannato NOME e NOME COGNOME, in qualità di amministratori AVV_NOTAIOa società fallita, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal RAGIONE_SOCIALE, come determinati in complessive € 1.489,764,57 per due specifiche condotte di mala gestio : l’omessa chiamata in causa dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE in un giudizio in cui era stata fatta valere la responsabilità AVV_NOTAIOa società fallenda, condannata al pagamento di € 1.369.679, in relazione ad un incidente subito da COGNOME NOME, deceduta a causa di un crollo di un armadio/letto venduto da RAGIONE_SOCIALE; la svendita a società, riconducibili agli amministratori e al loro fratello NOME COGNOME, AVV_NOTAIOe rimanenze AVV_NOTAIOa società in RAGIONE_SOCIALE.
2 Le argomentazioni poste a fondamento AVV_NOTAIOa decisione sono le seguenti: i) la responsabilità del sinistro, che aveva provocato il decesso AVV_NOTAIOa COGNOME, era da attribuire alla RAGIONE_SOCIALE, i cui soci illimitatamente responsabili erano i ricorrenti, società che, su incarico AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, aveva eseguito il montaggio e, pertanto, la chiamata in causa AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE avrebbe evitato la condanna AVV_NOTAIOa fallenda; ii) la strategia seguita da RAGIONE_SOCIALE di non coinvolgere nel giudizio RAGIONE_SOCIALE, apparentemente incomprensibile, si giustificava in realtà con la
volontà degli amministratori di «sacrificare» la RAGIONE_SOCIALE per salvaguardare i propri patrimoni personali, esposti al rischio di aggressione da parte dei soggetti danneggiati, stante l’illimitata responsabilità dei soci di una società di persone in caso di incapienza del patrimonio sociale; iii) non spiegava alcuna autorità di giudicato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE di condanna AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, unico soggetto evocato in giudizio dagli eredi AVV_NOTAIOa COGNOME, dal momento che le parti dei due giudizi erano diverse e il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non aveva escluso la responsabilità AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE; iv) il fatto non integrava gli estremi AVV_NOTAIOa responsabilità del committente di cui all’art 2049 c.c. applicabile nei rapporti di subordinazione e assimilati ma non in fattispecie riconducibili al contratto di appalto; v) la «svendita» a parti correlate (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) AVV_NOTAIOe rimanenze e del correlativo danno risultava provata dagli accertamenti del CTU.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I mezzi di impugnazione possono così sintetizzarsi:
violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 2729 c.c. in relazione all’art 360 nr. 3 e 5 c.p.c.; si sostiene che la comunicazione da parte del legale agli eredi COGNOME con la quale si affermava la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE non poteva essere utilizzata neanche come elemento indiziario;
violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 2729 c.c. in relazione all’art 360 nr. 3 e 5 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto provata la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE sulla scorta AVV_NOTAIOe dichiarazioni rese dai liquidatori di RAGIONE_SOCIALE al
Curatore del RAGIONE_SOCIALE quando invece quelle dichiarazioni rendevano tutt’altro che evidente tale responsabilità;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 2729 c.c. in relazione all’art . 360 nr 3 e 5 c.p.c.; si ascrive al Tribunale di non aver attribuito la corretta rilevanza probatoria alla sentenza penale resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva escluso la responsabilità dei fratelli NOME e NOME COGNOME non perché il montaggio fu eseguito dalla RAGIONE_SOCIALE ma perché non vi era la prova del ruolo diretto dei fratelli nell’approntamento AVV_NOTAIOa confezione del mobile e AVV_NOTAIOa mancanza al momento del montaggio presso l’abitazione dei signori COGNOME AVV_NOTAIO‘attrezzatura portata da NOME COGNOME del necessario (staffe e tasselli) per l’ancoraggio al muro. La sentenza penale aveva, inoltre, escluso la responsabilità colposa a carico degli amministratori di RAGIONE_SOCIALE sulla base di una mera posizione di garanzia che invece era idonea a fondare la responsabilità civile AVV_NOTAIOa società poi fallita;
4) violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art . 2909 c.c. e 39 c.p.c. in relazione all’art . 360 nr c.p.c. per non avere la Corte riconosciuto alla sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – resa tra gli stessi soggetti e intervenuta sullo stesso rapporto giuridico – efficacia di giudicato in punto di responsabilità del sinistro di RAGIONE_SOCIALE e, in ogni caso per aver compiuto, incidenter tantum , una non consentita «rivisitazione» degli accertamenti e AVV_NOTAIOe conclusioni cui era giunto il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sulla base di una completa istruttoria e nel contraddittorio AVV_NOTAIOe parti;
5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. in relazione all’art . 360 nr 3 c.p.c., ove si assume, premesso che la scelta di evocare in giudizio RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE fu degli attori danneggiati, che l’unica certezza AVV_NOTAIOa vicenda è costituita dalla riconosciuta responsabilità AVV_NOTAIOa fallita, essendo il resto solo ipotesi formulate dalla Corte;
violazione e falsa applicazione degli artt. 2423 1° comma nr. 1 (principio contabili OIC 5), 2392, 2490 e 2634 3° comma c.c. in relazione all’art . 360 nr. 3 c.p.c.; si ascrive alla Corte di non aver tenuto conto che, in fase di RAGIONE_SOCIALE, la valutazione dei beni da dismettere deve tener conto non AVV_NOTAIOe valutazioni fornite dal bilancio ma dei valori di realizzo per stralcio dei beni che, per le rimanenze e i beni circolanti, è inferiore al presunto prezzo di vendita; la sentenza non avrebbe, inoltre, considerato che i beni erano obsoleti, il magazzino oggetto di vendita giaceva in locali che dovevano esser sgombrati per effetto AVV_NOTAIOo sfratto per morosità, per cui vi erano motivi di urgenza costituiti dalla necessita di liberare gli immobili; alla luce di tali elementi, a dire dei ricorrenti, la vendita in blocco AVV_NOTAIOe merci ad un prezzo pari al 16% netto del valore storico d’acquisto non poteva ritenersi irragionevole, né il RAGIONE_SOCIALE aveva fornito la prova di una vendita AVV_NOTAIOe rimanenze da parte dei liquidatori ad un prezzo più elevato.
2 I primi tre motivi, da scrutinarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono inammissibili.
2.1 L’esame AVV_NOTAIOa censura, nella articolazione in cui denuncia il vizio di cui all’art. 360 nr 5 c .p.c., è precluso, atteso che, nell’ipotesi di «doppia conforme» prevista dal comma 5 AVV_NOTAIO‘art. 348-ter c.p.c., (applicabile ratione temporis in quanto l’appello è stato proposto dopo l’entrata in vigore dl d.l. 83/2012) il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 AVV_NOTAIO‘art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base AVV_NOTAIOa decisione di primo grado e quelle poste a base AVV_NOTAIOa sentenza di rigetto AVV_NOTAIO‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. tra le tante Cass. 5528/2014, 26774/2016, 3/2020 e 9483/2020).
2.2 L’impugnata sentenza ha tratto il proprio convincimento, circa la responsabilità del sinistro di RAGIONE_SOCIALE, società anch’essa partecipata ed amministrata dai fratelli COGNOME al pari
AVV_NOTAIOa società fallita, da elementi probatori costituiti: i) dal fax del 29/11/2010 inviato dal legale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE (scritto difensivo che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrente pur non avendo valore confessorio, ha carattere indiziario, e come tale può essere legittimamente utilizzato e liberamente valutato dal giudice ai fini AVV_NOTAIOa formazione del proprio convincimento cfr. Cass. nr 9864/2014, 7015/2012 15515/2003); ii) dalle dichiarazioni rese dai liquidatori al curatore del RAGIONE_SOCIALE e dalle risultanze AVV_NOTAIOa sentenza nr.1286 del 28/10/2013 del Tribunale penale di RAGIONE_SOCIALE.
2.3 Sono state valorizzate anche le concrete ragioni del comportamento, apparentemente anomalo, serbato dagli amministratori che, a giudizio del Tribunale, trova plausibile giustificazione con la loro volontà « di mettere al riparo i loro patrimoni personali dalle pretese risarcitorie dei congiunti AVV_NOTAIOa COGNOME in quanto dall’accertamento AVV_NOTAIOa responsabilità AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE avrebbe determinato, in caso di incapienza del patrimonio sociale, la responsabilità sociale e illimitata ex art 2304 c-c- dei suoi soci, che erano anche gli amministratori AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE ». Si tratta di un elemento ritenuto di elevata connotazione indiziante.
2.4 Le doglianze di violazione di legge si risolvono in una mera critica AVV_NOTAIOa valutazione del quadro istruttorio compiuta dal decidente rispetto a quella preteso dalla parte, spettando solo al giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dando prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito AVV_NOTAIOa causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e AVV_NOTAIOa correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice
del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti, non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni (cfr. tra le tante Cass. 9351/2022 2195/2022, 595/2022).
3 Il quarto motivo è inammissibile.
3.1 Va ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui secondo cui: «nel giudizio di legittimità il principio AVV_NOTAIOa rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena di inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo AVV_NOTAIOa sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico AVV_NOTAIOa stessa» (cfr. Cass. 17034/2020,13988/2018, 15737/2017, 2617/2015).
3.2 I ricorrenti non hanno assolto a tale onere limitandosi a riprodurre un breve stralcio del contenuto AVV_NOTAIOa sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 10/2/2015.
3.3 Ad ogni buon conto l’impugnata sentenza ha escluso ogni possibilità di formazione del giudicato, in primo luogo, perché le parti contrapposte nella causa decisa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE erano diverse rispetto a quelle del procedimento per cui è causa e, in secondo luogo, perché la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non ha compiuto alcun accertamento circa l’insussistenza di eventuali profili di responsabilità ascrivibili ad RAGIONE_SOCIALE
3.4 Esclusa l’ operatività AVV_NOTAIO‘efficacia di giudicato AVV_NOTAIOa pronuncia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nulla impediva al Tribunale AVV_NOTAIOe Imprese di Torino, chiamato a decidere sulla domanda promossa dal
RAGIONE_SOCIALE di accertamento AVV_NOTAIOa responsabilità degli amministratori di RAGIONE_SOCIALE e così del danno subito dal patrimonio AVV_NOTAIOa società da loro gestita per non avere chiamato in causa RAGIONE_SOCIALE, di accertare incidenter tantum l’esclusiva responsabilità di quest’ultima, per aver eseguito il montaggio AVV_NOTAIO‘armadio letto, nella causazione del sinistro mortale; evento che integra uno dei fatti di mala gestio posto a base AVV_NOTAIO‘azione ex art. 146 l.fall.
4 Il quinto motivo è inammissibile in quanto il presente giudizio è volto non a sindacare la scelta processuale compiuta dagli eredi COGNOME nel promuovere il giudizio risarcitorio nei confronti AVV_NOTAIOa sola RAGIONE_SOCIALE, soggetto con il quale gli acquirenti avevano concluso il contratto di compravendita del mobile, ma a valutare se la decisione assunta dai ricorrenti di non chiamare in causa il terzo responsabile AVV_NOTAIO‘incidente costituisca o meno atto antidoveroso e produttivo di conseguenze economiche negative per la compagine sociale da loro amministrata.
5 E ‘, infine, inammissibile anche il sesto motivo.
5.1 Va preliminarmente precisato come non spieghi alcun efficacia di giudicato, ai sensi AVV_NOTAIO‘art 652 c .p.p. la sentenza, prodotta con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., emessa in data 8/2/2023 nel giudizio abbreviato dal Giudice per le Indagini preliminari di RAGIONE_SOCIALE di cui al procedimento nr 2031/2020 RGNR, di assoluzione di NOME e NOME COGNOME dal delitto, contestato al capo a) AVV_NOTAIO‘imputazione, di bancarotta per distrazione per gli stessi fatti oggetto AVV_NOTAIO‘azione di responsabilità per cui è causa AVV_NOTAIOa sentenza (perché il fatto non sussiste).
5.2 La curatela – come si legge a pagina 11 AVV_NOTAIOa sentenza – non si era costituita parte civile per tale reato, ciò in quanto il RAGIONE_SOCIALE danneggiato non solo aveva già proposto azione risarcitoria in
sede civile ma erano state pronunciate sentenze civili di merito di primo e secondo grado con conseguente impossibilità di trasferire l’azione civile in sede penale ai sensi AVV_NOTAIO‘art . 75 1° e 2° comma c.p.p.
5.3 Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che «in materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l’art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio AVV_NOTAIOa separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l’azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto»(cfr. Cass. 15470/2017)
5.4 Ciò premesso, sull’atto di mala gestio costituito dalla svendita dei beni, la Corte ha tratto il convincimento del pregiudizio economico subito dalla società e dai creditori sociali dalla notevole sproporzione, risultante dalla CTU, tra il costo storico dei beni ceduti e il loro prezzo di vendita e dalla circostanza che le rimanenze erano state cedute ad imprese riconducibili agli stessi liquidatori e al loro fratello NOME. I giudici piemontesi hanno anche rimarcato: i) che i beni venduti dalla curatela al 3% del valore erano usati mentre quelli alienati dai liquidatori erano nuovi; ii) che gli amministratori erano a conoscenza AVV_NOTAIOa necessità di liberare urgentemente i locali del negozio già all’atto AVV_NOTAIOa delibera del 26/10/2012 che prevedeva come prezzo minimo di vendita AVV_NOTAIOe rimanenze il costo d’acquisto aumentato del 10%; iii) che
non risultava che tale delibera fosse stata assunta in ottica di continuità aziendale; iv) che non risultava provato dai dati di bilancio che la maggior parte AVV_NOTAIOa merce fosse obsoleta e che la vendita in blocco avrebbe comportato indubbi risparmi.
5.5. Le censure, che in sostanza reiterano i motivi AVV_NOTAIO‘appello adeguatamente e puntualmente confutati dalla Corte con le argomentazioni sopra riportate, si risolvono, attraverso lo schermo del vizio di violazione di legge, in una manifestazione di mero dissenso motivazionale sugli accertamenti compiuti dai giudici di merito e sono, quindi, finalizzate unicamente a promuovere una rivalutazione del quadro istruttorio sfavorevolmente apprezzato dal decidente.
6 Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
7 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio che liquida in € 22. 2 00, di cui € 200 per esborsi, oltre, Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali AVV_NOTAIO‘ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2024