Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19231 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19231 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
Oggetto: azione sociale di responsabilità
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 31981/2020 R.G. proposti da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, alla INDIRIZZO.
– ricorrente principale –
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma, alla INDIRIZZO.
– ricorrente incidentale –
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, questi ultimi tre quali eredi con beneficio di inventario di NOME COGNOME, tutti rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrenti , ricorrenti in via incidentale –
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME tutti rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrenti , ricorrenti in via incidentale -contro
Fallimento del RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente, ricorrente in via incidentale –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
e
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi del defunto COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2901/2020, pubblicata il 17 giugno 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024
dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 17 giugno 2020, n. 2901, reiettiva del suo gravame volto ad ottenere la riforma della decisione del Tribunale di Civitavecchia che lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore del Fallimento del RAGIONE_SOCIALE, quantificati in euro 261.087,88, oltre accessori, in solido con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in accoglimento dell’azione di responsabilità proposta dal menzionato Fallimento per le condotte poste in essere quale componente del consiglio di amministrazione della società fallita dal 10 maggio al 2 ottobre 1997, e aveva stabilito, altresì, quanto ai rapporti interni dei condebitori solidali, che NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano responsabili in quote uguali nella misura del 50% e gli altri condebitori in quote uguali per la parte residua;
la corte territoriale ha riferito che il giudice di prime cure, disattese le eccezioni di non integrità del contraddittorio per mancata evocazione di tutti gli amministratori e sindaci e di inammissibilità dell’azione perché non preceduta dall’audizione del comitato RAGIONE_SOCIALE, a veva ritenuto sussistente l’evocata responsabilità degli amministratori , per condotta non diligente, in quanto non avevano provveduto alla copertura integrale del rischio dell’incendio poi realizzatosi -relativo alla centrale ortofrutticola gestita in concessione, benché lo sviluppo di
tale centrale fosse l’unica attività del RAGIONE_SOCIALE e a tal fine fossero stati assunti notevoli impegni finanziari;
ha respinto, quindi, il suo gravame -cui sono stati riuniti gli appelli proposti da altri esponenti soccombenti in primo grado -evidenziando che la mancata stipulazione di una polizza assicurativa a copertura integrale del cespite aziendale configurava un deficit di diligenza rilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità ai fini dell’art. 2392 cod. civ., pur in assenza di un obbligo statutario e legale di stipula di una siffatta polizza, che l’omessa adozione di cautele a tutela del bene di importanza strategica esclusiva aveva reso devastanti gli effetti dell’incendio sulla realizzazione del programma imprenditoriale e che l’assenza di deleghe operative in capo ad alcuni degli amministratori condannati non valeva a escludere la loro responsabilità, essendo gravati di un dovere di vigilanza ed intervento preventivo;
il ricorso è affidato a due motivi;
con distinto ricorso, affidato a tre motivi, NOME COGNOME impugna la medesima sentenza;
con unico controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a due motivi, la sentenza è impugnata anche da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, questi ultimi tre quali eredi con beneficio di inventario di NOME COGNOME;
la sentenza è impugnata, altresì, con unico controricorso con ricorso incidentale, affidato a tre motivi, da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
avverso tali impugnazioni resiste con controricorso il Fallimento del RAGIONE_SOCIALE, il quale spiega ricorso incidentale affidato a due motivi;
resistono, con distinti controricorsi, sia la RAGIONE_SOCIALE, sia NOME COGNOME;
non svolgono difese in questa sede NOME COGNOME; NOME COGNOME;
NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi del defunto NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE
-il Fallimento deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
nella imminenza della fissata adunanza camerale, il ricorrente principale COGNOME e i ricorrenti incidentali COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME e NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME e il Fallimento del RAGIONE_SOCIALE depositano atti di rinuncia ai ricorsi rispettivamente promossi, corredati dalle corrispondenti accettazioni, proposti, e chiedono dichiararsi l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali;
CONSIDERATO CHE:
va preliminarmente osservato che, per il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, dovendosi disporre, altresì, ex art. 335 cod. proc. civ., la riunione di quelli separatamente proposti, nella specie, dall’COGNOME (da considerarsi principale, in ragione della data di sua notificazione) e dal COGNOME (da qualificarsi, invece, come incidentale, perché notificato successivamente);
sempre in via preliminare, deve disporsi in conformità con le richieste di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME e NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME e il Fallimento del RAGIONE_SOCIALE, attesa la regolarità delle rispettive rinunce al giudizio e delle corrispondenti accettazioni;
in relazione ad essi, peraltro, è inapplicabile l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 ( cfr . Cass. nn. 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020; Cass. nn. 31580 e 5247 del 2019; Cass. nn. 25485 e 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
restano, dunque, da scrutinarsi soltanto il ricorso (convertitosi in incidentale) di NOME COGNOME e quello incidentale, nei suoi confronti, del Fallimento predetto;
con il primo motivo del suo ricorso incidentale, NOME COGNOME si duole della violazione dell’art. 2932 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto la responsabilità degli esponenti aziendali benché il RAGIONE_SOCIALE avesse stipulato due polizze assicurative, escusse a seguito dell’incendio, una in favore del soggetto proprietario del complesso aziendale e soggetto concedente, e l’altra in favore dal Fallimento;
questa doglianza è inammissibile;
deve rilevarsi che la corte di appello ha dato atto della stipula, da parte del RAGIONE_SOCIALE, di due polizze assicurative, ma ha sottolineato che le stesse avevano quali beneficiari il concedente RAGIONE_SOCIALE e non il RAGIONE_SOCIALE, per cui non costituivano cautele adeguate in relazione agli impegni assunti e, in quanto tali, non provavano l’adozione di una condotta coerente con l’obbligo di diligenza gravante sugli amministratori;
la censura, dunque, non si confronta con la sentenza impugnata, non cogliendone la ratio decidendi ;
con il secondo motivo NOME COGNOME lamenta la violazione dell’art. 2932 cod. civ., « sotto un diverso profilo in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. », in relazione alla mancata considerazione del fatto che era privo di deleghe operative, oltre che del breve lasso temporale in cui aveva ricoperto la carica di amministratore del RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è inammissibile;
ricorrendo, nella specie, una ipotesi di cd. « doppia conforme » di cui all’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ. (abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis , giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e risalendo l’instaurazione del giudizio di gravame agli anni 2014-2015, come emerge dall ‘epigrafe d ella sentenza oggi impugnata. Cfr . Cass. n. 11439 del 2018) è onere del ricorrente, che impugni la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello onde dimostrare che esse sono tra loro diverse e che, dunque, non trova applicazione la regola preclusiva della censura per omesso esame di fatti decisivi e controversi ( cfr . Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774);
-il COGNOME non ha assolto siffatto onere, per cui opera la preclusione all’esame della censura prospettata derivante dalla richiamata disposizione normativa;
può, comunque, osservarsi, che nel regime anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, applicabile al caso in esame ratione temporis , l’ art. 2392, secondo comma, cod. civ. pone anche a carico degli amministratori privi di delega il dovere di vigilare sul generale andamento della società, dovere che permane anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non avessero potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza per il comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio ( cfr . Cass. 21 marzo 2018, n. 6998; Cass. 27 aprile 2011, n. 9384; Cass. 11 ottobre 2010, n. 22911);
pertanto, il fatto asseritamente non esaminato si presenta anche privo della necessaria concludenza e decisività;
con il terzo motivo, NOME COGNOME critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che, in caso di stipula di una polizza assicurativa a copertura del rischio incendio, il danno subito dal RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato contenuto, se non insussistente;
-contesta, poi, la determinazione dell’importo del risarcimento accordato, poiché quantificato in relazione al credito per finanziamenti funzionali erogati dal socio di maggioranza RAGIONE_SOCIALE e non già al preteso credito della ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione della centrale ortofrutticola e rivalutato all’attualità;
anche questa doglianza si rivela inammissibile;
l’accertamento del nesso di causalità giuridica, che lega l’evento alle conseguenze dannose risarcibili e che va compiuto in applicazione della regola eziologica posta dall’art. 1223 cod. civ., costituisce, così come quello relativo al nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio motivazionale nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ( cfr. 30 giugno 2021, n. 18509; Cass. 8 settembre 2017, n. 20961);
del pari sottratta alla critica per violazione e falsa applicazione di legge è la statuizione concernente la determinazione dell’importo risarcitorio, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito;
può aggiungersi , comunque, che la censura, da un lato, non spiega perché il parametro valutativo utilizzato dal giudice di merito ai fini della valutazione equitativa del danno -consistente nel valore della ristrutturazione del complesso immobiliare -non sarebbe corretto e, dall’altro, si fonda su un assunto -rappresentato nell’asserita confusione tra il credito del socio di maggioranza per finanziamenti funzionali e quello dell’impresa appaltatrice per il lavori di ristrutturazione di tale complesso -che la Corte territoriale non ha preso in esame, negandone, anzi, espressamente, la sua rilevanza ai fini del l’individuazione del valore d ella ristrutturazione dell’immobile;
passando, poi, al ricorso incidentale del Fallimento del RAGIONE_SOCIALE, il suo primo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., per aver la corte di appello confermato l’importo risarcitorio liquidato dal giudice di primo grado in euro 261.087,88 , benché il danno allegato con l’atto di citazione fosse pari a euro 746.651,05 e tale importo non fosse stato oggetto di contestazione da parte dei convenuti;
questa doglianza è inammissibile;
premesso che, in considerazione della sua articolazione, la censura appare prospettare un vizio consistente nella mancata applicazione del principio di non contestazione, si osserva che ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica ( cfr . Cass. 4 aprile 2022, n. 10761; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062);
il Fallimento suddetto, tuttavia, non ha assolto a un siffatto onere, per cui la censura si presenta priva della necessaria specificità. Ciò non senza rimarcare che, comunque, dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che le censure di alcuni degli appellanti avevano investito anche il quantum del danno riconosciuto dal tribunale, sicché la corte di appello ben avrebbe potuto, nella sua nuova determinazione del danno medesimo, adottare criteri diversi;
con il suo secondo motivo, il menzionato Fallimento lamenta l’apparenza della motivazione della decisione impugnata nella parte in cui ha confermato l’importo risarcitorio liquidato dal giudice di primo grado in via equitativa, secondo criteri diversi da quelli utilizzati da quest’ultimo;
infatti, mentre il Tribunale aveva attribuito rilevanza, quale criterio
principale da cui procedere per la liquidazione del danno, al valore rappresentato dalla sommatoria dei crediti dell’esecutori dei lavori e del finanziatore ammessi al passivo, pari a euro 674.253,40, la Corte di appello aveva immotivatamente ritenuto che tale importo fosse espressivo del valore della ristrutturazione dell’immobile e, inoltre, del pari immotivatamente, aveva ridotto lo stesso in considerazione della proprietà del cespite in capo al concedente e della ‘ buona fede ‘ degli amministratori, convi nti dell’esistenza di una copertura assicurativa integrale contro il rischio dell’incendio;
-questa censura si rivela infondata;
– il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ( cfr . Cass. nn. 18079, 16117, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una ‘ motivazione apparente ‘ nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva ( cfr . Cass. n. 16117 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017);
nella specie la motivazione fornita dalla corte distrettuale in ordine alla quantificazione del danno riconosciuto al Fallimento consente di individuarn e l’ iter argomentativo seguito e di apprezzarne l’assenza della insanabile contraddittorietà, sottraendosi, dunque, dalla prospettata censura;
in conclusione, dunque, il ricorso (convertitosi in incidentale) di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, mentre va respinto quello incidentale del Fallimento del RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti;
la reciproca soccombenza legittima la integrale compensazione tra tali parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Analoga compensazione può disporsi, poi, ad avviso di questo Collegio, anche in ordine agli altri rapporti processuali non ricompresi tra quelli di cui va dichiarata l’estinzione di questo giudizio di legittimità, stante la natura della controversia ed il chiaro collegamento rinvenibile nelle posizioni processuali di tutte le parti in essa coinvolte.
deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del COGNOME e del l’indicato Fallimento , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione dei ricorsi separatamente proposti dall’COGNOME (da considerarsi principale, in ragione della data di sua
notificazione) e dal COGNOME (da qualificarsi, invece, come incidentale, perché notificato successivamente).
Dichiara l’estinzione d i questo giudizio di legittimità relativamente ai rapporti processuali intercorsi tra COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME il Fallimento del RAGIONE_SOCIALE;
Dichiara inammissibile il ricorso (convertitosi in incidentale) di COGNOME NOME .
Rigetta il ricorso incidentale del Fallimento del RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COGNOME .
Compensa interamente le spese di questo giudizio di legittimità riguardanti il rapporto processuale tra il COGNOME ed il citato Fallimento, nonché quelle concernenti gli altri rapporti processuali non ricompresi tra quelli di cui è dichiarata l’estinzione suddetta .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di NOME COGNOME e del Fallimento del RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i loro rispettivi ricorsi, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile