Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1000 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1000 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31172/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente-
nonchè contro
NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2529/2020 depositata il 09/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE liquidazione (RAGIONE_SOCIALE) ha convenuto davanti al Tribunale di Milano i membri del Consiglio di amministrazione e i sindaci della società, proponendo azione ex art. 146 l. fall. di risarcimento dei danni causati alla società e ai creditori quantificati in € 1.501.308,07. In particolare, è stato dedotto il compimento di atti non conservativi in epoca successiva
alla perdita del capitale sociale, retrodatata al 31 dicembre 2003 rispetto alla messa in liquidazione del 15 marzo 2010, con particolare riferimento -per quanto qui rileva -alla posizione di COGNOME NOME, già vicepresidente del C.d.A. sino alla data di liquidazione della società e di COGNOME NOME, già sindaco sino al 28 maggio 2008. Il RAGIONE_SOCIALE FNF ha censurato, in particolare, una operazione di conferimento di ramo di azienda in una RAGIONE_SOCIALE in data 23 settembre 2005 (come risulta dalla sentenza impugnata), che lasciava le passività tributarie e contributive in capo alla conferente. Nel giudizio sono state chiamate in causa le compagnie assicuratrici dei convenuti. Nel corso del giudizio di primo grado l’attore ha dato atto di avere transatto la controversia con il convenuto COGNOME NOME.
Il Tribunale di Milano, previo espletamento di CTU, dopo avere dichiarato la cessazione della materia del contendere tra l’attore e i convenuti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME – gli ultimi due per avere dichiarato di profittare ex art. 1304 cod. civ. della transazione tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME – ha rigettato la domanda nei confronti dei convenuti COGNOME NOME e COGNOME NOME.
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha rigettato -per quanto qui rileva l’appello principale del RAGIONE_SOCIALE. Ha ritenuto il giudice di appello che gli appellati COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno correttamente dichiarato di voler profittare della transazione tra il RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME e che dal comportamento processuale dei convenuti, i quali avevano precisato le conclusioni nel merito, non fosse desumibile la rinuncia ad avvalersi della transazione ex art. 1304 cod. civ., in quanto il RAGIONE_SOCIALE FNF non aveva decurtato la pretesa risarcitoria nei confronti degli appellati della quota già oggetto di definizione con il coobbligato transigente.
Ha, poi, ritenuto il giudice di appello infondata l’azione risarcitoria proposta nei confronti degli altri convenuti COGNOME NOME e COGNOME NOME, non essendo stati provati, alla luce dei crediti ammessi allo stato passivo, né atti di gestione incompatibili con la finalità di conservazione del patrimonio, né un aggravamento del dissesto addebitabile al comportamento degli appellati dopo l’intervenuta perdita dei mezzi propri. La sentenza impugnata ha, poi, accertato che il RAGIONE_SOCIALE appellante non aveva considerato nel risultato finale di esercizio né i ricavi generati dall’attività di impresa, né i costi che si sarebbero comunque generati in caso di anticipata messa in liquidazione della società, né -infine -« versamenti diretti nelle casse sociali» da parte dei soci per circa 2 milioni di Euro. E’, poi, stato rigettato l’appello in punto regolamentazione delle spese in relazione ai terzi chiamati.
Propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, affidato a undici motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resistono con controricorso le compagnie assicuratrici RAGIONE_SOCIALE con due distinti controricorsi, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo illustrato da memoria. Gli altri intimati non si sono costituiti nel giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e in subordine in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione in materia di rinuncia alle domande e/o alle eccezioni in corso di causa, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che gli appellati COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno dichiarato di voler profittare della transazione tra il fallimento e COGNOME NOME. Deduce, in primo luogo, parte ricorrente che la dichiarazione del coobbligato solidale di voler profittare di una transazione con altro
coobbligato costituisce eccezione in senso stretto, al pari dell’eccezione di estinzione del rapporto processuale. Osserva parte ricorrente che i condebitori non avrebbero mai proposto tale eccezione, per cui gli stessi vi avrebbero rinunciato all’udienza del 10 novembre 2015 e che il comportamento processuale tenuto dai condebitori sarebbe coerente con la rinuncia.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per extrapetizione, non avendo i condebitori chiesto la cessazione della materia del contendere, nonché avendo i condebitori rinunciato alla relativa eccezione.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e in subordine in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e dei principi in materia di cessazione della materia del contendere, per avere il giudice di appello escluso l’interesse del fallimento a coltivare la domanda nei confronti dei coobbligati e, al contempo, rilevato la permanenza dell’interesse dei coobbligati a coltivare l’eccezione di cui all’art. 1304 cod. civ.
I primi tre motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Inammissibile ex art. 360bis cod. proc. civ. è il profilo connesso al l’argomento secondo cui la dichiarazione di voler profittare della transazione intervenuta con altro coobbligato costituisce eccezione in senso stretto, essendo giurisprudenza consolidata di questa Corte che tale dichiarazione costituisce mero diritto potestativo, sottratto alle formalità richieste per far valere le eccezioni in senso stretto, esercitabile nel corso del giudizio senza requisiti di forma, né di decadenza (Cass., n. 1047/2019; Cass., n. 16087/2018; Cass., n. 2501/2018; Cass., n. 20250/2014; Cass., n. 11952/2006; Cass., n. 3747/2005), né il
ricorrente illustra idonei argomenti al fine di ritenere superata questa giurisprudenza.
I motivi sono, inoltre, inammissibili nella parte in cui deducono erronea interpretazione degli atti processuali, anche sotto il profilo dell’extrapetizione, per non avere la Corte di merito ritenuto che i convenuti avessero rinunciato ad avvalersi degli effetti di cui all’art. 1304 cod. civ. L’interpretazione della domanda giudiziale rientra tra le attività del giudice del merito, il quale non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere (Cass., n. 9909/2025). L’attività interpretativa del giudice del merito non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., né sotto il profilo della violazione di legge ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., n. 13439/2025; Cass., n. 34762/2024; Cass., n. 30770/2023; Cass., n. 29609/2018).
Questo principio va applicato all’interpretazione degli a ltri atti processuali e delle difese delle parti. Nella specie, la sentenza impugnata -conformemente alla sentenza di primo grado – ha ritenuto che i convenuti hanno dichiarato di avvalersi dell’efficacia estensiva nei loro confronti della transazione ex art. 1304 cod. civ., e ha, poi, aggiunto che la difesa nel merito da parte degli appellati non costituisce rinuncia implicita al suddetto diritto potestativo, trattandosi di comportamento processuale indotto dall’omessa depurazione da parte dell’attore dalla domanda nei confronti degli appellati della quota già oggetto di transazione con il COGNOME (« alcun elemento di valutazione contraria la Corte può desumere dagli atti difensivi depositati e dalle conclusioni di merito da ultimo precisate,
atteso che lo stesso RAGIONE_SOCIALE non ha modificato quelle dell’atto introduttivo del giudizio né, pur riconoscendo l’intervenuta transazione , si è premurato di rideterminare la pretesa risarcitoria quantomeno decurtando l’importo accordato con il co -obbligato transigente »).
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, comma sesto, Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile, ovvero determinata per relationem nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato la domanda nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenendo -da un lato -che le perdite patrimoniali tali da intaccare il patrimonio netto si sarebbero dovute ascrivere al deficit di costi e ricavi riferibili a una singola operazione e, dall’altro, ascrivendo tale deficit all’esercizio dell’attività di impresa nel suo complesso (gestione caratteristica).
La censura è infondata, non essendo la sentenza impugnata al di sotto del « minimo costituzionale» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). La Corte di merito, dopo avere ritenuto che non è stato possibile, sin dal primo grado di giudizio, « risalire ai singoli atti gestionali » (pag. 15) e dopo avere dato atto che la stessa sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda per mancata prova dell’aggravamento dello squilibrio patrimoniale – non essendo risultate « perdite tali da intaccare il patrimonio sociale» – ha ritenuto che non fosse stato provato che l’attività economica nel suo complesso avesse generato perdite patrimoniali, non essendo risultati atti gestionali non conservativi (« perdite tali da intaccare il patrimonio sociale, derivanti non dal saldo negativo dei costi e ricavi di una singola operazione imprenditoriale ma dall’esercizio nel suo complesso »: pag. 14 sent. imp.). La motivazione della
sentenza appare logica e compiuta, né la motivazione risulta appiattita per relationem , senza valutazione alcuna, sulla sentenza di primo grado.
Con il quinto motivo si deduce, in via gradata rispetto al superiore motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2485, 2486 e 2407 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato la domanda nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME. Deduce parte ricorrente che i danni causati dagli amministratori e dai sindaci al patrimonio sociale non hanno attinenza con le perdite, bensì con l’incremento delle passività sul patrimonio netto, essendo gli amministratori -una volta persi i mezzi propri – consapevoli di contrarre obbligazioni che non si sarebbero potute onorare. Nella sostanza, il ricorrente deduce che i danni che gli amministratori e i sindaci avrebbero arrecato alla società con il loro comportamento sono quelli che hanno comportato l’incremento del deficit patrimoniale e non una mera perdita di natura economica. In memoria il fallimento deduce che la responsabilità di cui all’art. 2486 cod. civ. è stata rubricata in relazione al novellato terzo comma introdotto dal Codice della Crisi.
Il quinto motivo è infondato. Come accennato , la sentenza impugnata ha affrontato il tema della responsabilità degli appellati (amministratore e sindaco) sotto un duplice profilo. Ha escluso, in primo luogo, che fossero stati indicati e provati singoli atti gestori, ascrivibili agli appellati, tali da ingenerare un maggior disavanzo patrimoniale rispetto alla perdita dei mezzi propri. L’operazione di conferimento dell’azienda del 23 settembre 2005 nella RAGIONE_SOCIALE è stata, difatti, giudicata operazione sostanzialmente conservativa (« quantomeno di pareggio economico» ), priva di impatto negativo sul patrimonio sociale (pag. 15 sent. imp.). La Corte di Appello ha, così, confermato il giudizio dato dal Tribunale secondo cui, sino
all’esercizio 2008, il patrimonio netto era rimasto in linea con quello risultante all’esercizio 2005, esercizio nel quale è avvenuto il conferimento dell’azienda. La sentenza ha, pertanto, fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il fallimento attore deve assolvere l’onere della prova circa la protrazione di una attività di impresa che si svolga in disavanzo patrimoniale (Cass., n. 21730/2020), ovvero relativo all’esistenza di condotte astrattamente causative di un danno patrimoniale, in cui il criterio del deficit patrimoniale (fallimentare) risulta criterio equitativo per l’ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in modo diverso (Cass., n. 15245/2022).
11. In secondo luogo, la sentenza impugnata ha fatto ricorso in via alternativa al criterio dei cd. « netti patrimoniali », caso in cui la responsabilità degli amministratori consegue all’incremento del disavanzo patrimoniale tra il momento della perdita dei mezzi propri e il momento dell’effettiva messa in liquidazione. Sotto questo profilo, è stata ritenuta insufficiente – ai fini della prova dell’aggravamento dello squilibrio patrimoniale -l’emersione di debiti risultanti dallo stato passivo, sia in quanto si sarebbe dovuto tenere conto ai fini dell’aggravamento del dissesto dei ricavi generati dai costi di gestione, sia in quanto fa difetto l’indicazione dei costi che si sarebbero generati in caso di anticipata liquidazione dell’impresa (« alcun riferimento specifico è stato fatto dalla curatela ai ricavi generati nel periodo in cui sono state collocate la maggior parte delle posizioni debitorie ») , sia -infine – in quanto l’anticipata messa in liquidazione non avrebbe beneficiato di altre fonti, tra cui il versamento nelle casse sociali di circa due milioni di Euro da parte dei soci.
12. La deduzione di parte ricorrente, secondo cui dovrebbe farsi applicazione nel presente giudizio del terzo comma dell’art.
2486 cod. civ. è, invece, inammissibile, in quanto tardivamente contenuta nella sola memoria.
Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’esame della CTU e nei fatti storici ivi accertati. Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di un rapporto di causalità tra i debiti ammessi allo stato passivo e le condotte di amministratori e sindaci, in assenza di adeguata produzione documentale da parte del fallimento. Deduce il ricorrente che la sentenza di appello avrebbe ignorato la CTU e i fatti storici ivi rappresentati, fatti che non erano stati oggetto di censura in primo grado. I fatti storici la cui omissione il fallimento ricorrente individua come decisivi sono lo svolgimento di attività imprenditoriale da parte della società RAGIONE_SOCIALE e la sussistenza di danni pari all’incremento dei debiti come risultante dallo stato passivo e la differenza dei netti patrimoniali indicata a pag. 138 della CTU.
Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1223 e 2486, terzo comma cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra il comportamento di amministratori e sindaci e il danno al patrimonio della società RAGIONE_SOCIALE, potendo il danno essere quantificato in base al criterio della differenza dei netti patrimoniali.
Il sesto e il settimo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto impingono nelle valutazioni del giudice di merito relative alla insussistenza del nesso di causalità tra le condotte degli amministratori e i danni causati al patrimonio dell’impresa e sull’assenza di prova del danno. Le valutazioni formulate dal giudice di appello hanno, peraltro, condotto a ritenere assorbite le questioni già agitate in
appello, relative alle contestazioni (di merito) mosse alla CTU e alla richiesta di rinnovo della stessa.
Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi sul quarto e sul quinto motivo di appello, relativi al maggior danno derivante dalla crescita dei debiti fiscali e previdenziali, ai quali si erano aggiunti interessi e spese, crescita dovuta all’assenza di liquidità sufficiente a pagare le suddette obbligazioni ex lege , a fronte della quale gli organi sociali non si erano tempestivamente attivati, benché si trattassi di causa di scioglimento della società.
L’ottavo motivo è infondato, non ricorrendo nel caso di specie un’omessa pronuncia, bensì una pronuncia sin anche esplicita di rigetto dell’appello del RAGIONE_SOCIALE FNF. La sentenza impugnata ha, in primo luogo, condiviso il giudizio del Tribunale (riportandone la motivazione per relationem ), secondo cui non potrebbero addebitarsi agli amministratori le mere riprese fiscali oggetto di ammissione allo stato passivo, posto che una ripresa fiscale è indice del realizzo di attività di impresa, per cui solo l’emersione di riprese fiscali tali da generare liquidità insufficiente al ripianamento dei debiti fiscali può essere valorizzata ai fini dell’azione proposta. In secondo luogo, la sentenza ha ritenuto che la cessione di azienda – che aveva lasciato al passivo della conferente « i debiti tributari e previdenziali pregressi » – è stata una operazione di natura conservativa, tanto che, con accertamento in fatto non oggetto di censura, la società aveva nelle more proceduto al « pagamento di parte delle rate del debito erariale e verso enti previdenziali».
Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente e incomprensibile, nella parte in cui la
sentenza impugnata ha posto a carico del fallimento le spese processuali dei terzi chiamati, trattandosi di chiamata in causa effettuata in carenza dei presupposti.
19. Con il decimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e in subordine in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. per omessa motivazione in punto spese liquidate in favore di alcune delle compagnie assicuratrici la cui condanna in materia era stata esclusa in primo grado per infondatezza della chiamata in causa. La censura viene autonomamente rubricata come undicesimo motivo per violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quale violazione degli artt. 331 e 112 cod. proc. civ. Sotto questo profilo si censura la sentenza impugnata sul presupposto che il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe svolto alcuna domanda nei confronti di alcuni dei terzi chiamati, essendosi limitato a una litis denuntiatio.
20. I motivi sono infondati, avendo la sentenza impugnata ritenuto, con ampia motivazione, che deve farsi applicazione del principio di causalità ai fini della regolamentazione delle spese, al quale può derogarsi solo ove la chiamata in causa si riveli pretestuosa o palesemente infondata. Il principio di causalità impone -quanto alle spese tra attore e terzo chiamato in garanzia -che le spese gravino sull’attore, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, salvo che la parte che abbia chiamato o fatto chiamare in causa il terzo abbia agito in modo palesemente arbitrario, tale da connotare esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass., n. 10767/2023; Cass., n. 10364/2023; Cass., n. 18710/2021; Cass., n. 31889/2019), circostanze escluse dalla sentenza impugnata, con accertamento in fatto incensurabile in sede di legittimità.
21. Il ricorso va, pertanto, rigettato, oltre al raddoppio del contributo unificato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida per compensi per RAGIONE_SOCIALE in complessivi € 15.000,00 e, per gli altri controricorrenti, in € 14.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, oltre accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 11/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME