Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6617 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6617 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4842/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con domicilio digitale in atti;
-RICORRENTE-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con domicilio digitale in atti;
-CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 100/2018, depositata il 28/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con delibera n. 19932/2017 del 30.3.2017, la RAGIONE_SOCIALE ha applicato a NOME COGNOME, componente del Cda della Banca Popolare di Vicenza dal 25.4.2009, la sanzione amministrativa di
euro 30.000, ai sensi degli artt. 94, comma 2, e 191 del d.lgs. 58/1998 (da ora t.u.f.) per la mancata rappresentazione, nei prospetti di offerta delle azioni, di informazioni necessarie agli investitori concernenti la determinazione del prezzo delle azioni, la concessione di finanziamenti strumentali e la compravendita delle azioni BPVI in relazione ai due aumenti di capitale della banca effettuati nel 2014.
La Corte d’Appello di Venezia ha respinto l’opposizione proposta dal ricorrente.
Secondo il giudice distrettuale la RAGIONE_SOCIALE aveva rispettato il termine di decadenza di 180 giorni contemplato dall’art. 195, comma 1, del t.u.f. per la contestazione delle violazioni, osservando che il procedimento sanzionatorio non è regolato dalla legge n. 241/1990, ma solo dai principi della legge n. 689/1981.
La sentenza ha escluso che la sanzione avesse natura penale, ha ritenuto inapplicabile l’art. 5 del d.lgs. n. 72/2015 e ha reputato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del successivo art. 6, che esclude la retroattività del nuovo regime sanzionatorio più favorevole.
Nel merito, la Corte territoriale ha affermato che le informazioni non contenute nei prospetti, sebbene non espressamente contemplate negli schemi previsti dal Regolamento 809/2004, erano necessarie per consentire ai risparmiatori di valutare la convenienza dell’ investimento, evidenziando che il prospetto non indicava i risultati ottenuti dai tre approcci valutativi, come previsto dalla normativa interna, e non faceva menzione della decisione del RAGIONE_SOCIALE di dare preminenza al solo criterio reddituale.
Ha dichiarato COGNOME responsabile degli addebiti sebbene privo di deleghe operative, ritenendo indimostrate manovre degli organi di gestione dirette a occultare le irregolarità gestionali.
La cassazione della pronuncia della Corte d’Appello è chiesta da NOME COGNOME con ricorso in 18 motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta che l ‘art. 195 del t.u.f., riconoscendo la sola possibilità di ottenere l’annullamento della sanzione ma non di proporre domande risarcitorie, darebbe luogo ad una violazione del l’art. 113 Cost. e del principio di uguaglianza nel confronto con il più favorevole regime impugnatorio delle sanzioni comminate da altre Autorità amministrative indipendenti la cui cognizione è riservata alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, disciplina che contempla anche il doppio grado di giudizio esteso al merito.
Si denuncia l’incostituzionalità dell’art. 195 del t.u.f. nella parte in cui attribuisce all’A.RAGIONE_SOCIALE.O. la giurisdizione sulle opposizioni alle sanzioni amministrative RAGIONE_SOCIALE per violazione del principio del giusto processo.
Il motivo è infondato.
Alle questioni sollevate con il ricorso ha già dato risposta questa Corte, le cui conclusioni vanno in questa sede confermate (Cass. n. 13339/2022).
Non può ritenersi sussistente alcun vulnus al diritto di azione e di difesa per l’impossibilità di proporre nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative domande diverse ed ulteriori rispetto a quella volta a far dichiarare l ‘ illegittimità del provvedimento sanzionatorio.
L ‘impossibilità di cumulare domande di contenuto diverso dalla richiesta di annullamento della sanzione non determina alcuna compressione delle opportunità difensive dell’incolpato, essendo solo precluso il simultaneus processus secondo un’opzione normativa che non osta alla proposizione in un autonomo giudizio delle pretese che la parte ritenga di poter vantare verso l’amministrazione procedente
ed è il frutto in sé non irragionevole della discrezionalità legislativa nella conformazione delle regole processuali.
Il divieto di cumulo è coerente con la semplificazione che caratterizza il rito ex art. 195 del t.u.f., che prevede un unico grado di causa, con la successiva ricorribilità in cassazione dalla pronuncia.
1.1. Le controversie relative all’applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE per le violazioni commesse in materia finanziaria, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e ai regolamentari presupposti, incidendo su posizioni di diritto soggettivo (Cass., Sez. Un., n. 25476/2021).
Analoga soluzione era stata già accolta con riferimento all’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori emessi dalla Banca d’Italia (Cass. , SU nn. 24609/2019 e 4362/2021).
I dubbi di incostituzionalità sollevati dal ricorrente appaiono, quindi, manifestamente infondati.
Il secondo motivo deduce la violazione del contraddittorio, per aver la Corte d’appello negato al ricorrente il diritto di replica scritta alla memoria di costituzione della RAGIONE_SOCIALE, a fronte dell’obiettiva insufficienza ed inadeguatezza del termine di dieci giorni tra la costituzione in giudizio della Commissione e la data di udienza.
Il motivo è infondato.
La RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio nel rispetto del termine di legge, provvedendo al deposito di tutta la documentazione di cui ha ritenuto di volersi avvalere.
Va ricordato che non è configurabile -in generale – un obbligo del giudice di concedere incondizionatamente differimenti o termini a difesa su semplice richiesta della parte, neppure in base alla previsione generale dell’art. 127 c.p.c. – che disciplina i poteri discrezionali del giudice nella conduzione dell’udienza (Cass. n. 2008/2001 e Cass. n. 285/1986).
Per altro verso, le regole del giudizio di opposizione sono idonee a garantire un equo processo dinanzi ad un giudice terzo e indipendente, con garanzia delle facoltà difensive e con piena attuazione del contraddittorio (Cass. n. 770/2017; Cass. n. 20689/2018; Cass. n. 8237/2019 e Cass. n. 9371/2020).
Il terzo motivo di ricorso deduce l a violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
Premessa la natura punitiva delle sanzioni irrogate, il ricorrente si duole per aver la Corte individuato il dies a quo del termine di decadenza previsto dall’art. 195, comma primo, del t.u.f., senza considerare una pluralità di fatti decisivi.
Assume che la lettera di contestazione sarebbe stata comunicata dopo lo spirare del termine perentorio di 180 giorni, decorrenti dall’accertamento dell’illecito e che, quanto alla prima e alla terza violazione, relative al mancato inserimento nei prospetti delle informazioni concernenti la determinazione del prezzo delle azioni della Banca e la compravendita dei titoli, il dies ad quem coincideva, secondo il ricorrente, nel 14.11.2014, allorquando era stato approvato il prospetto informativo del 9.5.2014.
Sarebbe tardiva anche la seconda contestazione relativa all’omesso inserimento delle informazioni in merito al capitale finanziato, per la quale il termine era spirato il 21.3.2016, tenuto conto dell’ ultima acquisizione documentale da parte della RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato.
La pronuncia merita condivisione laddove ha escluso che le sanzioni amministrative di cui agli artt. 190 e ss. del t.u.f. -nella versione applicabile ratione temporis – abbiano natura penale.
Anche di recente questa Corte ha escluso che le sanzioni applicate per la violazione dell’art. 94 , comma secondo, del t.u.f., abbiano carattere punitivo (Cass. n. 22240/2025; Cass. n. 18032/2022 e Cass. n. 4/2019), con la conseguenza che esse soggiacciono alla disciplina in vigore al momento della consumazione dell’illecito.
Anche dopo l’intervento della CEDU, riguardante sanzioni amministrative pecuniarie diverse da quelle di cui all’art. 187 ter del t.u.f., sulle quali si è pronunciata la sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e che è anche oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019), non è possibile la loro equiparazione, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle appunto irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE per manipolazione del mercato, dovendo escludersi che quelle applicate al ricorrente abbiano natura sostanzialmente penale, non configurandosi, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU (Cass. n. 31632/2019; Cass. n. 5/2019; Cass. n. 4/2019; Cass. n. 1621/2018; Cass. n. 8855/2017; Cass. n. 13433/2016).
Sebbene i criteri RAGIONE_SOCIALE -alla cui stregua va accertata l’eventuale natura penale della sanzione -siano alternativi e non cumulativi (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, § 94) e per quanto debba aversi riguardo alla misura della sanzione edittale e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, § 98) – va tuttavia considerato che la valutazione sull’afflittività economica di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione punitiva si inserisce.
3.1. Il giudice distrettuale ha respinto la tesi del ricorrente riguardo alla violazione del termine dell’art. 195, comma primo del t.u.f., evidenziando che alle acquisizioni documentali effettuate dagli ispettori nelle date del 30.4.2015, 8.5.2015, 30.6.2015, 24.7.2015 e 17.9.2015 (allegati B, C, D, E, F alla relazione ispettiva) avevano fatto seguito le ulteriori acquisizioni del 20.10.2015 (all. G, che attesta l’acquisizione dei documenti dal n. NUMERO_DOCUMENTO al n. NUMERO_DOCUMENTO), del 20.1.2016 (all. H, che attesta l’acquisizione dei documenti dal n. NUMERO_DOCUMENTO al n. 2741) e del 24.2.2016 (all. I, che attesta l’acquisizione dei documenti dal n. 2742 al n. NUMERO_DOCUMENTO).
Ha ritenuto oggettivamente giustificate tali attività istruttorie, dando rilievo non solo alla connessione delle violazioni contestate, ma anche alla rilevanza del numero dei soggetti coinvolti, ritenendo irragionevole scindere la posizione del singolo da quella degli autori delle altre condotte che complessivamente avevano concorso a delineare il quadro fattuale nel quale si collocavano anche i fatti ascritti all’opponente .
Trattasi di considerazioni del tutto logiche riguardo alla utilità delle ulteriori attività ispettive.
La pronuncia è conforme al costante insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, il momento dell’accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della RAGIONE_SOCIALE, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass. n. 21171/2019), competendo al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (Cass. n. 25451/2025; Cass. n. 25439/2025; Cass. n. 13345/2022 e Cass. n. 27405/2019).
4. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 19, comma terzo, della legge n. 689/1981, per avere la Corte negato la decadenza del potere punitivo non solo rispetto al termine di 200 giorni fissato dal regolamento RAGIONE_SOCIALE per la conclusione dei procedimenti sanzionatori, ma anche al termine di sei mesi previsto per la definizione dei tempi dell’azione RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato.
I regolamenti RAGIONE_SOCIALE non risultano in contrasto con la previsione della L. n. 689/1981 nella parte in cui contemplano un termine di durata massima dei procedimenti sanzionatori maggiore di quello imposto con legge ordinaria.
Proprio con riferimento al procedimento regolato dall’art. 195 del t.u.f. si è costantemente escluso che le norme interne adottate dalla Commissione contemplino termini di decadenza, non avendo la loro decorrenza alcun effetto sulla validità o efficacia del provvedimento. Il termine per la formulazione da parte della RAGIONE_SOCIALE della proposta sanzionatoria, fissato dai regolamenti, non ha natura perentoria, né l’emissione della proposta sanzionatoria oltre la loro scadenza presenta – per questo solo fatto – profili di illegittimità poiché il regolamento interno non può modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative dettate dalla L. n. 689/1981 (Cass. n. 4873/2007; Cass. n. 4329/2008; Cass. n. 22199/2010). Il principio, elaborato con riferimento al previgente regolamento n. 12697/2000, vale anche con il successivo regolamento 18750/2013 (Cass. n. 5/2019).
4.1. Il termine semestrale ex art. 19 della legge n. 689/1981 si riferisce alla misura del sequestro, non alle sanzioni pecuniarie.
La previsione dispone che, avverso detta misura accessoria, gli interessati possono proporre, anche immediatamente, opposizione all’autorità indicata nel primo comma dell’articolo 18. Quando l’opposizione al sequestro è stata rigettata, la misura cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
Il potere di emanare l’ordinanza ingiunzione soggiace esclusivamente al termine quinquennale di prescrizione, mentre il termine di sei mesi dal sequestro previso dall’art. 19 della legge n. 689/81 incide esclusivamente sull’efficacia della misura cautelare
(Cass. n. 18031/2022; Cass. n. 1770/2022; Cass. n. 1740/2022; Cass. n. 19512/2020; Cass. n. 8326/2018; Cass. n. 21706/2018 e Cass. n. 6965/2018).
L’art. 19 opera nell ‘evenienza che l’opposizione avverso il provvedimento di sequestro sia stata respinta e che l’amministrazione non abbia disposto la confisca o emesso ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, senza contemplare un termine suscettibile di generalizzata applicazione, diverso da quello previsto dal precedente art. 14 L. n. 689/1981 (Cass. n. 19512/2020; Cass. n. 8326/2018; Cass. n. 21706/2018 e Cass. n. 6965/2018).
5. Il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 2015, come interpretato alla luce dell’art. 7 CEDU e dell’art. 49, par. 1, e 52, par. 5, della CDFUE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto in fondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 6 del d.lgs. n. 72/2015, che esclude la retroattività della disciplina più favorevole agli illeciti compiuti anteriormente alla sua entrata in vigore.
La norma più favorevole avrebbe dovuto trovare immediata applicazione in virtù del principio del favor rei, dato il carattere afflittivo e sostanzialmente penale delle sanzioni oggetto di causa. Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’ art. 6, comma secondo, del d.lgs. 72/2015, le modifiche alla parte V, del t.u.f. si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla Banca d’Italia, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’art. 196-bis del t.u.f..
Analoga previsione è stata introdotta con riferimento alla disciplina contenuta nel capo VIII, del d.lgs. n. 385/1993, introdotte dal d.lgs. n. 72/2015: il comma terzo dell’art. 2 ne esclude l’applicabilità alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle disposizioni
adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 145-quater, del d.lgs. n. 385/1993 (Cass. n. 23814/2019).
Alla luce del tenore testuale delle norme transitorie, non è consentito distinguere tra disposizioni sostanziali immediatamente applicabili e norme procedurali ad entrata in vigore differita, essendo chiaro l’intento del legislatore di far decorrere l’effi cacia delle nuove disposizioni dal momento del completamento, in sede attuativa, del nuovo quadro normativo, fermo peraltro che l’art. 3 delle legge delega non imponeva affatto la generalizzata applicazione del principio del favor rei, rimettendo al legislatore delegato la facoltà di estenderne l’ambito applicativo anche per il periodo anteriore.
Si è già detto che le sanzioni irrogate non hanno carattere penale, essendo sottratte al principio del favor rei e al principio di retroattività della legge più favorevole e, comunque, la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo in tema di retroattività della legge penale più favorevole ha riguardato non l’intero sistema sanzionatorio unitariamente considerato, ma singole e specifiche discipline (Corte cost. nn. 193/2016 e 43/2017). Il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni trova -difatti – fondamento nelle peculiarità che le caratterizzano e non è automaticamente estensibile ad ipotesi diverse (cfr. Cass. nn. 23814/2019 e 20689/2018).
Tale interpretazione non viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 (RAGIONE_SOCIALE ed altri c/o Italia): tali principi non possono indurre a ritenere che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale. La questione di costituzionalità sollevata in ricorso non appare fondata (Cass. n. 13433/2016 e Cass. n. 26131/2015).
La Corte Costituzionale (sentenza n. 63/2019), pur ritenendo costituzionalmente illegittimo l’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72/2015, in relazione agli artt. 3 e 117, comma primo, della Costituzione
(quest’ultimo per rinvio all’art. 7 della CEDU), nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli apportate dal terzo comma dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito disciplinato dall’art. 187-bis DEL T.U.F., ha precisato che la regola di derivazione penale deve ritenersi applicabile agli illeciti amministrativi aventi natura e funzione punitiva, salvo che vi sia la necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti, tali da resistere al « vaglio positivo di ragionevolezza », al cui metro debbono essere valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius .
6. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 6 CEDU, 47 CDFUE, 15 della legge n. 689/1981 e 195, comma settimo, del t.u.f., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la violazione del principio del contraddittorio sebbene il ricorrente non abbia avuto accesso a ll’intera documentazione acquisita dalla RAGIONE_SOCIALE nella fase ispettiva, lamentando che la richiesta di accesso sia stata immotivatamente disattesa in violazione dei diritti di partecipazione e di difesa.
Il motivo si palesa anzitutto inammissibile, denunciando in modo totalmente assertivo una lesione del principio del contraddittorio, senza specificarne le concrete ricadute pregiudizievoli nell’esercizio delle facoltà difensive nel successivo giudizio di opposizione (Cass., Sez. Un., n. 20935/2009).
Il procedimento sanzionatorio delineato dalle norme interne non viola l’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, perché questo esige solo che, ove detto procedimento non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l’incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell'”accusa penale” a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come, appunto, l’opposizione alla Corte d’appello (Cass. n. 25141/2015; Cass. n. 9371/2020 e Cass. n. 16517/2020).
L a Corte d’Appello – nel rigettare la richiesta di accesso -ha inoltre evidenziato che i documenti di cui, in maniera generica e indistinta, il ricorrente aveva denunciato la mancata ostensione, non erano stati utilizzati a corredo delle prove poste a fondamento degli addebiti e che la loro acquisizione non era indispensabile a garantire l’esercizio del diritto di difesa.
Quanto alla richiesta di esibizione in giudizio di tutti gli atti del procedimento, già per previsione generale dell’art. 23 della legge n. 689/1981, ora trasfuso nell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, l’amministrazione è tenuta a depositare esclusivamente copia del rapporto, con gli atti relativi all’accertamento e alla contestazione o notificazione della violazione.
L’ordine di esibizione delle ulteriori acquisizioni effettuate in sede ispettiva è condizionato ad un giudizio di rilevanza dei documenti che il giudice di merito, con apprezzamento insindacabile, ha ritenuto insussistente. In effetti, in tema di garanzia del giusto processo, non può predicarsi, tanto alla stregua delle norme di rango costituzionale, quanto ai sensi dell’art. 6 CEDU, un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all’assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare e di utilità del mezzo richiesto (Cass. n. 16517/2020).
Il settimo motivo denuncia la violazione dell’art. 244 c.p.c. e dell’art. 195, comma settimo, del t.u.f. , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., contestando alla Corte d’Appello di non aver disposto l’audizione del ricorrente che ne aveva fatto espressa richiesta.
Il motivo è manifestamente infondato.
La censura si basa sull’infondato presupposto che le sanzioni irrogate abbiano natura penale.
In mancanza di tale presupposto -per le ragioni che si sono già evidenziate – ritiene il Collegio di dover dare continuità al principio
secondo cui nel procedimento sanzionatorio di cui all’art. 195 citato, il diritto di difesa dell’incolpato è garantito dalla previsione di un congruo termine per il deposito di difese scritte, mentre la sua audizione personale non è un incombente imprescindibile, come risulta dal confronto con l’art. 196 dello stesso del t.u.f., riguardante i promotori finanziari (Cass. n. 1065/2014 e Cass. n. 16517/2020).
8. L’ottavo motivo deduce la violazione dell’art. 94, comma secondo, e 191, comma secondo, del t.u.f., affermando che la Corte abbia ritenuto necessario l’ inserimento nel prospetto di informazioni non previste dagli schemi di prospetto relativamente al procedimento di pricing delle azioni, informazioni che neppure la RAGIONE_SOCIALE aveva prescritto in sede di approvazione del prospetto.
La violazione contestata violerebbe l’ art. 1 della legge n. 6891/1981 per difetto di tipicità della fattispecie punitiva oltre che i principi di buona fede e affidamento di cui all’art. 9 della legge n. 180/2011.
Il nono motivo deduce la violazione degli artt. 94, comma secondo, e 191, comma secondo, del t.u.f., lamentando che la sentenza abbia ritenuto sanzionabile il mancato inserimento di informazioni relative all’andamento delle negoziazioni delle azioni di BPVi, non previste dagli schemi comunitari di prospetto, né richieste dalla RAGIONE_SOCIALE all’esame della bozza di prospetto sottoposta all’approvazione.
Con il decimo motivo ci si duole della violazione dell’art. 94, comma secondo, del t.u.f. e dei principi di tipicità dell’illecito e della preventiva conoscibilità della condotta vietata, per aver la Corte d’ appello omesso di verificare la rilevanza e la necessità delle informazioni mancanti, per la formazione di un corretto giudizio sull’offerta da parte dell’investitore .
I tre motivi sono inammissibili poiché sollecitano un nuovo accertamento degli aspetti fattuali della vicenda, insindacabilmente vagliati dalla Corte d’appello riguardo all ‘idoneità del prospetto a soddisfare le esigenze informative cui esso è preposto.
Non ha rilievo che le informazioni mancanti non fossero prescritte negli schemi comunitari di prospetto.
Le deduzioni del ricorrente sono state già disattese in precedenti di questa Corte, da cui non si ha ragione di dissentire, secondo cui gli schemi comunitari non tipizzano le ‘informazioni necessarie’, ma si limitano ad indicare le ‘informazioni minime’ (Cass. n. 20981/2025; Cass. n. 21232/2025; Cass. n. 21223/2025).
Il regolamento 809 del 2004, in tema di modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE, precisa che ‘in funzione del tipo di emittente e di strumento finanziario interessati, occorre fissare la tipologia di informazioni corrispondenti agli schemi più frequentemente utilizzati nella pratica’ e che ‘nella maggior parte dei casi, vista la varietà di emittenti, i tipi di strumenti finanziari, la partecipazione o meno di un terzo c ome garante, l’esistenza o meno di una quotazione, ecc., uno schema unico non fornisce tutte le informazioni di cui gli investitori hanno bisogno per assumere le loro decisioni di investimento, occorrendo la combinazione di vari schemi.
Il regolamento contempla un elenco non esaustivo delle informazioni, mentre l’art. 94 del t.u.f. contiene una previsione di carattere decisamente elastico e residuale, secondo cui il prospetto deve contenere ‘tutte le informazioni che sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti’ e deve essere corredato di u na nota di sintesi (nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto) che fornisce le ‘informazioni chiave’ .
Nessun affidamento può aver cagionato la RAGIONE_SOCIALE riguardo alla correttezza dell’operato dei ricorrenti , non rilevando un comportamento tacito che possa desumersi in via inferenziale dalla non immediata attivazione della procedura sanzionatrice (cfr. Cass. n. 24386/2023 e Cass. n. 15685/2024), né l’approvazione dei
progetti da parte di RAGIONE_SOCIALE può aver consumato il potere sanzionatorio; l’affidamento è , peraltro, tutelabile ove il sanzionato non sia in condizione di avvedersi delle irregolarità e di adottare le necessarie misure per evitare violazioni.
Anche l’accertamento in merito al l’insussistenza della buona fede involge una quaestio facti sottratta al sindacato di legittimità, svolto correttamente dalla Corte di merito: in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l’autore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass. n. 11977/2020).
9. L’undicesimo motivo deduce la violazione dell’art. 191, comma 2, del t.u.f., per aver la Corte d’Appello confermato la sanzione per la seconda violazione, pur se la disposizione pone un obbligo di completezza in capo a chi è incaricato della redazione del prospetto, mentre il ricorrente non aveva preso parte né alla redazione dei prospetti informativi, né alla progettazione ed attuazione del piano di assistenza finanziaria ai sottoscrittori od acquirenti di azioni BPVi. Si sostiene che la fattispecie di illecito ha natura dolosa, non colposa, rivolta a sanzionare chi scientemente ometta informazioni rilevanti.
Il dodicesimo motivo denuncia la violazione dell’art. 2391, comma primo , c.c. nonché dell’art. 53, comma primo, del d.lgs. n. 385/1993, per aver la Corte ritenuto il ricorrente responsabile delle violazioni senza considerare le limitate facoltà di controllo del CDA e dei suoi componenti sulla struttura aziendale di una Banca in base alla disciplina regolamentare della Banca d’Italia. Non sussisterebbe in capo al singolo componente del CDA alcuna possibilità di verifica diretta della complessiva attività della banca, poiché solo il
consigliere delegato, o il Presidente, ha facoltà di accedere alla documentazione aziendale.
Nel formulare il giudizio di responsabilità, il giudice avrebbe dovuto tener conto della particolare natura dell’incarico svolto dal ricorrente e delle competenze professionali possedute.
Il tredicesimo motivo deducendo la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e la violazione degli artt. 2441, comma sesto, c.c. e 94, comma settimo, del t.u.f., per aver la Corte d’Appello valorizzato erroneamente una pluralità di elementi sintomatici privi di gravità, precisione e concordanza con riguardo alla presunta insufficienza delle informazioni fornite al pubblico riguardo alla formazione del prezzo delle azioni, per aver ritenuto esigibili doveri di verifica non previsti dalla disciplina del codice civile e per contestato al RAGIONE_SOCIALE di non aver dato seguito alle richieste del socio COGNOME che, dubitando dell’opportunità della scelta del sovrapprezzo, aveva preteso l’espletamento di una perizia giurata, sebbene l’obbligo di predisposizione di un prospetto integrativo sorga solo qualora emergano fatti e circostanze nuove.
Il quattordicesimo motivo denuncia la violazione dell’art. 2729 c.c., per aver la Corte d’Appello valorizzato indizi insufficienti per l’accertamento della seconda contestazione riguardante il c.d. ‘capitale finanziato’ , non essendo provato il collegamento tra finanziamento e acquisto di azioni della banca.
Il quindicesimo motivo denuncia la violazione d ell’art. 2729, comma sesto, c.c. per aver la sentenza ritenuto che il ricorrente fosse consapevole della notevolissimo numero di richieste di cessione di titoli non quotati sul mercato regolamentato, non aventi valore di indizio grave e univoco ai fini dell’accertamento della violazione.
Il sedicesimo motivo denuncia la violazione dell’art. 3 delle legge n. 689/1981, per aver la sentenza ritenuto il ricorrente responsabile della violazione in base alla presunzione di colpevolezza
e per aver sollevato la RAGIONE_SOCIALE dal l’onere della prova dell’ele mento soggettivo dell’illecito , violando la presunzione di innocenza dell’incolpato .
La Corte d’Appello avrebbe omesso di verificare, con riferimento alla seconda contestazione, quali fossero le informazioni disponibili al momento della predisposizione d ell’assetto organizzativo e l’esistenza di elementi informativi univoci tali da poterne accertare la sopravvenuta inadeguatezza; riguardo alla prima e terza contestazione, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dimostrare la negligenza del CDA nella pubblicazione di un prospetto contenente dati obiettivamente incompleti.
Il diciassettesimo motivo denuncia la violazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981 e l’omesso e same di un fatto decisivo.
Osserva il ricorrente che, dovendo rispondere per omessa vigilanza in qualità di componente dell’organo di supervisione strategica, era necessario valutare i plurimi elementi di prova a discarico, dimostrativi della sua buona fede poiché l ‘illecito era stato frutto di una complessa e occulta macchinazione attuata dall’alta dirigenza della Banca a livello di Direzione Generale, che aveva reso non conoscibili le iniziative volte al finanziamento dell’acquisto di azioni in base alla scerne comunicazioni fornite al RAGIONE_SOCIALE.
I motivi sono infondati.
9.1 Il ricorrente assume che l’inciso sulla volontarietà -che figura nelle disposizioni regolamentari – darebbe conto del carattere necessariamente intenzionale della violazione e della doverosa sussistenza di una connotazione dolosa della condotta.
Sul piano sia concettuale che letterale, l’elemento della volontarietà si distingue -però -dalla dolosità: ne è conferma l’art. 3 della legge n. 689/1981, ove dispone che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
E’ nozione comune che il requisito della volontarietà deve sussistere anche nella condotta colposa, il cui elemento distintivo rispetto al dolo è piuttosto nel fatto che l’azione è voluta e realizzata con negligenza o imprudenza o per violazioni di norme, regolamenti e altre prescrizioni dirette a prevenire la verificazione dell’evento lesivo, anche ove previsto o prevedibile dall’autore dell’infraz ione.
9.2 Le norme in tema di intermediazione finanziaria, nel prevedere, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d’investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l’inosservanza, tra l’altro, delle “disposizioni generali o particolari impartite dalla RAGIONE_SOCIALE o dalla Banca d’Italia”, non costituiscono norme punitive “in bianco”, né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, in considerazione del particolare tecnicismo delle attività, esigono una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall’art. 1 delle legge n. 689/1981 (Cass. n. 18683/2014). Nella specie, tenuto conto delle indicazioni fornite in sede regolamentare dall’autorità di vigilanza, il giudice distrettuale ha riscontrato le violazioni poste in essere, non senza sottolineare che, per la loro gravità, la irregolarità non poteva sfuggire ad un operatore che avesse improntato la propria condotta ai principi di diligenza e correttezza in base alla qualifica professionale richiesta dalla legge per ricoprire le cariche societarie.
La sentenza (pag. 56 e ss.) ha posto in risalto le plurime omissioni imputabili al CDA, la conoscenza o conoscibilità dei segnali di allarme sulla sussistenza delle violazioni e la sottovalutazione e l’inerzia del CDA, con un’esau stiva valutazione di tutto il materiale istruttorio e con una puntuale disamina dei fatti di causa, il che esclude la pretermissione di fatti decisi vi per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
La complessa articolazione della struttura organizzativa di una banca non può comportare l’esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo che compete a ciascun componente, che, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali per la corretta gestione societaria, è sanzionabile a titolo di omissione ” quoad functione” , stante l’obbligo di vigilanza in vista non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell’adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 1602/2021 e Cass. n. 6037/2016). L’obbligo imposto dall’art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall’altro, in quello di informarsi, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze (Cass. n. 19556/2020). Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati,
Nello specifico settore delle attività bancarie o di intermediazione finanziaria, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni, nonché dell’organizzazione societaria e dei controlli interni, l’art. 53, lettere b) e d), del d.lgs. n. 385/1993 e le disposizioni attuative dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al Consiglio di amministrazione nel suo complesso e ai singoli consiglieri (anche se privi di deleghe operative).
L’ambito entro il quale deve esprimersi la diligenza dei consiglieri non è mutato neppure a seguito della riforma del diritto societario adottata con d.lgs. n. 6/2006 (Cass. n. 24851/2019).
Resta da confermare che la responsabilità degli amministratori privi di deleghe operative non discende da una generica condotta di omessa vigilanza, né implica l’imputazione della responsabilità a titolo oggettivo o per le condotte altrui, ma deriva dal fatto di non aver impedito “fatti pregiudizievoli” dei quali abbiano acquisito (o avrebbero potuto acquisire) conoscenza anche di propria iniziativa, ai sensi dell’obbligo previsto dall’art. 2381 c.c. (Cass. n. 17441/2016; Cass. 2038/2018).
9.3. Le disposizioni regolamentari confermano -anziché escluderla – la sussistenza degli addebiti.
In disparte la riferibilità delle violazioni oggetto di causa all’attività di prestazioni di servizi di investimento, per i quali vengono in rilievo le previsioni di cui al Regolamento congiunto Banca d’Italia/RAGIONE_SOCIALE del 29/10/2007, non può ritenersi che le previsioni di cui alla circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia abbiano innovato l’assetto dei compiti e dei profili di responsabilità delineati dal l’art. 2381 c.c.. Le norme regolamentari appaiono volte a rafforzare proprio l’assetto delineato dal codice civile, con la individuazione di regole più specifiche per il settore bancario e nel rispetto delle fonti di derivazione comunitaria (in particolare la direttiva 2013/36/UE CDR IV), ma sempre in vista di un armonico coordinamento tra la disciplina societaria di carattere generale e quella settoriale bancaria, il tutto in correlazione con il Regolamento UE n. 575/2013, componendo un quadro complessivo che include la disciplina delle attività bancarie, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.
Le previsioni della circolare, sebbene richiamino l’esigenza di una chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi, aggiungendo che l’articolazione della struttura interna deve
comunque assicurare l’efficacia dei controlli e l’adeguatezza dei flussi informativi, non vanno intese come disposizioni che esonerino i componenti del CD A dall’osservanza dei doveri comportamentali che competono a ciascuno di essi. Pur ad ammettere che la circolare della Banca d’Italia abbia, in vista del buon funzionamento delle imprese bancarie, operato una più rigorosa distinzione organizzativa della strutture ed un più rigoroso riparto di competenze, un tale assetto non vale a privare gli amministratori non esecutivi dei poteri (e dei doveri) di controllo generale sull’attività, non potendosi dovendosi, quanto agli indici di allarme, confidare sulle rassicurazioni offerte dagli uffici interni deputati al controllo sulla correttezza dell’agire delle singole articolazioni societarie.
9.4. La fattispecie dell’illecito amministrativo è ricalcata su quella dei reati penali di natura contravvenzionale.
L’art. 3 della legge n. 689/1981 prescrive che, ai fini della sussistenza della colpa del trasgressore, è sufficiente la prova della condotta (anche omissiva) in violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza, gravando sull’incolpato la prova dell’inesigibilità del comportamento volto ad impedire la violazione (Cass., Sez. Un., n. 20930/2009).
Anche le ipotesi di cui si discute contemplano illeciti cd. “di mera trasgressione”, nel senso che l’azione, esaurendosi nella oggettiva difformità rispetto alla fattispecie astratta, si identifica con la condotta inosservante (cd. suitas ), che è neutra sotto l’ulteriore profilo del dolo o della colpa del responsabile (Cass. n. 9546/2018). omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza
Sia pure con riferimento a sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, si è precisato che il legislatore ha individuato una serie di fattispecie destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l’indagine sull’elemento oggettivo dell’illecito. Una volta
provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore l’onere di dimostrare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass. n. 24081/2019; Cass. n. 1921/2019; Cass. n. 11777/2020).
L a RAGIONE_SOCIALE, anche in base ai principi ricavabili dall’art. 3 della legge n. 689/1981, era tenuta unicamente a dimostrare l’esistenza delle carenza organizzative e procedurali e quindi di segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre i consiglieri di amministrazione, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo per ovviare alle criticità esistenti, mentre spettava agli incolpati provare di avere tenuto la condotta attiva idonea a scongiurare la commissioni di irregolarità (Cass. n. 22848/2015). Sulla scorta di tali argomentazioni -già sostenute da questa Corte anche con riferimento a sanzioni amministrative ritenute di natura penale – non è legittimo ravvisare un contrasto della disciplina interna con la presunzione di non colpevole zza sancita dall’art. 6, comma secondo, CEDU (Cass. n. 1529/2018).
9.5. Quanto infine alla dedotta violazione delle regole che presiedono all’utilizzo della prova presuntiva , le censure si risolvono nella semplice negazione del carattere indiziario e della loro significatività, sollevando questioni che non integrano la violazione degli art. 2727 e ss. c.c.
Occorre ricordare che il sindacato di legittimità sul corretto utilizzo delle presunzioni per verificare se il giudice abbia valorizzato elementi certi ma privi di gravità, concordanza e significatività, per dedurre dal fatto noto un fatto ignoto da dimostrare, potendosi scrutinare la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).
In tale verifica, ammissibile in cassazione, non è consentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell’inferenza (fatti noti), né sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dal
giudice, che può essere disattesa non già quando l’interferenza probatoria non sia “necessitata “, ma solo quando non sia neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita dalle premesse del ragionamento decisorio (avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo; Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.).
E’ precluso, quindi, il confronto tra la sentenza impugnata e le risultanze istruttorie o l’apprezzamento di un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della decisione.
Spetta al giudice di merito non solo valutare l’opportunità di fare ricorso alla prova presuntiva, ma anche l’individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico: il relativo apprezzamento -su tali aspetti costituisce un giudizio di fatto che non può essere contestato con la semplice prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, dovendo far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. n. 27070/2022; Cass. n. 20421/2022; Cass. n. 5279/2020 e Cass. n. 1234/2019).
10. L’ultima censura deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. per aver la sentenza impugnata disposto la condanna alle spese a carico del ricorrente benché la RAGIONE_SOCIALE si sia difesa con funzionari interni, potendosi liquidare solo le spese vive debitamente documentate.
Il motivo non è fondato.
La possibilità di liquidare le sole spese sostenute riguarda il caso in cui il funzionario intervenuto in giudizio non rivesta la qualità di avvocato, in quanto non iscritto, come invece i difensori di parte controricorrente, all’elenco speciale in passato disciplinato dall’art. 3 co. 4 lett. B del R.D. n. 1578/1933, ed oggi dall’art. 15 lett. C) della
legge n. 247/2012, che legittimamente esercitano la professione forense.
La liquidazione delle spese processuali in favore dell’amministrazione patrocinata deve avvenire in applicazione delle tabelle vigenti (Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 4970/1990).
Il ricorso è respinto, con conseguente aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’ art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 200,00 per esborsi ed €. 6000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario elle spese generali in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un ificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 09/09/2025.
LA PRESIDENTE NOME COGNOME