Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13592 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26653 R.G. anno 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvAVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliata presso l’avvAVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
ricorrente
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvAVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliat o presso l’AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente
nonché contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvAVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’avvAVV_NOTAIO NOME COGNOME , preso il quale è domiciliato;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 615/2020 depositata il 12 giugno 2020 della Corte di appello di Brescia.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell ‘ 8 marzo 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia NOME e NOME COGNOME chiedendone la condanna a norma dell’art. 2476, primo, terzo e settimo comma, c.c.. Ha dedotto, tra l’altro, che la società RAGIONE_SOCIALE, di cui esso COGNOME era solo formalmente amministratore e legale rappresentante, aveva ceduto a RAGIONE_SOCIALE l’unico immobile di sua proprietà erogando lo stesso giorno ad altra società, RAGIONE_SOCIALE, un finanziamento di euro 3.035.000,00 : tale importo – ha esposto l’attore -era stato utilizzato il giorno successivo per l’acquisto, al prezzo di euro 3.050.000,00, delle quote sociali dei convenuti NOME e NOME COGNOME: quote che erano però prive di valore,.
Nella resistenza dei convenuti il Tribunale di Brescia ha condannato questi ultimi al risarcimento del danno, quantificato nella misura di euro 3.035.000,00, oltre interessi.
La pronuncia, impugnata dai COGNOME è stata poi riformata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza pubblicata il 12 giugno 2020: le domande proposte dalla società appellata, originaria attrice, sono state così rigettate.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione facendo valere nove motivi di censura. NOME e NOME COGNOME resistono con controricorso. NOME COGNOME ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 345 c.p.c. nella parte in cui la Corte di appello «asserisce l ‘ac quiescenza, per mancata difesa, in riferimento alla eccezione di produzione di documenti nuovi»: documenti
tempestivamente prodotti in fase istruttoria e per i quali si era dedotto che il deposito risultava essere legittimo.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La ricorrente sostiene che alcuni documenti, che il Tribunale aveva ritenuto tardivamente prodotti, erano stati invece versati in causa tempestivamente.
La Corte di merito si è pronunciata su tale questione processuale osservando che sul punto l’odierna istante avrebbe dovuto proporre censura avverso la decisione di prime cure: cosa che non era accaduta.
La società istante non si misura con tale rilievo, il quale risulta conforme al principio, enunciato da questa RAGIONE_SOCIALE, per cui nel giudizio di appello la parte può chiedere l’ammissione di prove nuove, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., ma non anche riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare -con motivo di gravame -le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi dell ‘ omessa pronuncia al riguardo (Cass. 26 gennaio 2006, n. 1691; Cass. 22 luglio 2005, n. 15393; tra le tante pronunce non massimate in CED sul punto: Cass. 28 dicembre 2023, n. 36149; Cass. 30 novembre 2023, n. 33451; Cass. 23 ottobre 2023, n. 29308).
Il secondo mezzo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello non ha attribuito validità e giusto valore probatorio alle tempestive produzioni documentali della parte appellata ai fini dell’accertamento della qualifica di amministratori di fatto in capo ai COGNOME; denuncia, altresì, la violazione dei principi di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte di merito erroneamente interpretato l’effettiva volontà perseguita dalle parti fondando il suo convincimento su mere presunzioni.
Col terzo motivo si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., nella
parte in cui la Corte di appello ha valutato erroneamente le allegazioni di fatto e gli elementi documentali comprovanti le condotte dolose dei COGNOME poste in essere allo scopo di distrarre il patrimonio della società e la violazione dei principi di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché la violazione dell’art. 2478 -bis c.c., recante la disciplina di distribuzione degli utili nelle società responsabilità limitata.
Il quarto motivo prospetta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto l’assoluta rilevanza del ruolo assunto dai COGNOME nell’erogazione del finanziamento di euro 3.035.000,00 di COGNOME in favore di NOME, nonché la violazione dei principi di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 2476 c.c., che disciplina la responsabilità degli amministratori legali o di fatto.
Col quinto motivo si denuncia per cassazione l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. nella parte in cui la Corte di appello ha affermato la neutralità dell’operazione di vendita immobiliare dal punto di vista della consistenza del patrimonio di RAGIONE_SOCIALE.
Il sesto mezzo oppone l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. nella parte in cui la Corte di merito ha negato che le condotte dei COGNOME abbiano comportato una distrazione del patrimonio della società RAGIONE_SOCIALE.
2.1. I motivi in esame sono inammissibili.
Si riassumono, di seguito, le considerazioni svolte nella sentenza impugnata, per quanto di interesse con riguardo ai mezzi di censura qui oggetto di scrutinio.
La Corte di appello ha anzitutto rilevato che l’azione di responsabilità si fondava su di un duplice presupposto: l ‘ aver adottato i COGNOME una condotta distrattiva ai danni della società RAGIONE_SOCIALE, della quale erano stati soci; l’essere tale condotta riferibile
ai detti soggetti quali amministratori di fatto della società. Ha quindi evidenziato che gli atti presi in considerazione dal Tribunale non consentivano di affermare che i COGNOME avessero assunto nella vicenda la qualità di amministratori di fatto della società: in particolare, non era rilevante che la nomina di COGNOME ad amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE risalisse a poche settimane prima del compimento delle operazioni contestate; né era significativo che NOME COGNOME, anche dopo la nomina di COGNOME ad amministratore unico, avesse mantenuto rapporti con gli istituti bancari quale referente della società, o che gli appellanti avessero proceduto, nel periodo, alla negoziazione in due titoli. Ha precisato la Corte di merito che da tali evenienze non derivava in alcun modo la dimostrazione di una sostanziale situazione di assoggettamento dell’amministratore COGNOME ai poteri di direzione e controllo del presunto amministratore di fatto. Secondo il Giudice distrettuale, poi, risultava sprovvisto di riscontro probatorio l’assunto per cui i COGNOME avrebbero personalmente incassato quanto conseguito da RAGIONE_SOCIALE per effetto della cessione dell’unico bene sociale: emergeva, anzi, che il prezzo del bene era stato totalmente incassato dalla società venditrice, come risultava non solo dalla documentazione prodotta in atti, ma dalla stessa prospettazione di COGNOME, il quale aveva sostenuto che il detto corrispettivo era stato utilizzato per finanziare l’acquisto, da parte di NOME, dell’intero capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la Corte di appello, era indimostrato il ruolo assunto nell’operazione di finanziamento dai COGNOME. Inoltre l’operazione di vendita immobiliare risultava «del tutto neutrale dal punto di vista della consistenza del patrimonio di COGNOME, sostituendosi l’importo ricevuto di euro 3.400.000,00 (perciò liquidità) al valore costituito dalla proprietà immobiliare ceduta»; parimenti neutrale si rivelava «il (di poco) successivo finanziamento a RAGIONE_SOCIALE, perché con esso si sostituita una liquidità attuale, nell’importo sopraindicato, con una
successiva, di importo superiore, derivante dal rimborso del finanziamento maggiorato degli interessi».
Dopo aver osservato che NOME, non procedendo regolarmente al rimborso del finanziamento, «non a se stessa (e cioè la società da essa stessa posseduta in quota del 100%), ha osservato che la distrazione andava esclusa anche esaminando il problema dal punto di vista dei COGNOME. Infatti, se vi fosse stata distrazione costoro si sarebbero arricchiti ai danni della società, di cui sarebbero stati amministratori di fatto; tuttavia, a considerare la situazione esistente all’inizio e alla fine dell’operazione ci si rendeva conto che nessuna effettiva locupletazione aveva avuto luogo a loro vantaggio: al momento iniziale il valore della società era sostanzialmente pari a quello dell’immobile poi alienato e tale equivalenza era persistente al momento finale; i COGNOME avevano infatti «chiesto ed ottenuto null’altro se non quello che era, non solo contabilmente ma anche nella sostanza della cose, il corrispettivo per la cessione della società».
In quest’ultimo passaggio la Corte di merito ha inteso , nella sostanza, affermare che la società aveva ricevuto un corrispettivo equivalente al valore del cespite ceduto e che, pertanto, la consistenza economica delle quote dei COGNOME non aveva subito un detrimento, potendo essere ancora commisurata a tale valore. Tale proposizione può qui aggiungersi – pres erva la sua validità, sul piano logico, ove pure si consideri la successiva operazione di finanziamento, con la quale la posta attiva data dalla disponibilità di cassa conseguita attraverso l’alienazione dell’immobile è stata sostituita con quella rappresentata dal credito per il rimborso del finanziamento stesso: credito che, oltretutto, andava maggiorato degli interessi. Vero è che, a quanto pare, l’obbligazione gravante su lla mutuataria non è stata onorata: e tuttavia, tale evenienza, che si colloca in un momento successivo a quello in cui si situa la complessa operazione che qui interessa, non
inficia il ragionamento della Corte di appello, secondo cui, operato il finanziamento, il valore della società era ancora pari al valore iniziale.
D’altro canto, non risulta accertato, da parte della Corte di appello, che l’operazione di finanziamento fosse fin dall’inizio destinata a tradursi nel mancato rimborso di quanto erogato (per essere la stessa deputata, in concreto, a prosciugare il patrimonio della società); né la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo, individuando il preciso fatto storico (diverso dal semplice mutamento della natura della posta attiva, non produttivo, in sé, di alcun depauperamento), che il Giudice di appello avrebbe dovuto apprezzare: a tal fine, del resto, COGNOME avrebbe dovuto formulare le ulteriori indicazioni necessarie per la valida proposizione della censura di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (essendo noto che, a tal fine, deve non solo indicarsi il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, ma anche il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415).
In realtà, l’art. 360, n. 5, c.p.c. è richiamato dalla ricorrente nella rubrica dei cinque motivi di ricorso in esame, ma in modo non pertinente, in quanto ciò che è lamen tato non è l’omesso esame di fatto decisivo, ma l’« omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione»: formula non più riferibile alla fattispecie di cui al cit. art. 360, n. 5, c.p.c., ma da raccordare, semmai, al vero proprio vizio motivazionale, censurabile, oggi, a norma dell’art. 360, n. 4, c.p.c. nelle sole ipotesi di «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», di
«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», senza che assuma più rilevanza il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, citt.).
Col quinto e col sesto motivo di ricorso la società istante fa questione della «neutralità» dell’operazione posta in atto. Sul punto non viene però denunciato – e non è comunque riscontrabile alcuno dei radicali vizi motivazionali di cui si è appena detto. Peraltro, la contestazione circa la «neutralità» dell’operazione è svolta, nel quinto motivo, su di un piano astratto, assumendo non potersi parificare il ricavato della vendita dell’immobile al credito per il rimborso di un finanziamento: asserzione, questa, in sé insostenibile, visto che, propri o in base all’art. 2424 c.c., invAVV_NOTAIO in ricorso, sia le disponibilità liquide che i crediti fanno parte dell’attivo, segnatamente dell’attivo circolante. Né appare concludente il rilievo, formulato all’interno dello stesso motivo, per cui il finanziamento «sarà irredimibile»: affermazione con cui viene data evidenza al futuro mancato rimborso di quanto mutuato, ma che nulla dice quanto a fatti, allegati e provati in causa, che la Corte di appello avrebbe dovuto valorizzare per escludere l’equivalenza delle poste attive di cui si è appena detto.
I due motivi sono quindi inammissibili.
Altrettanto è a dirsi per il secondo, il terzo e il quarto.
Tali mezzi di censura mirano a una non consentita revisione del giudizio di fatto: infatti, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. 8 agosto 2019, n. 21187; Cass. 10 giugno 2014, n. 13054). Del resto, l’anomalia motivazionale oggi
deducibile in sede di legittimità è quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, e il vizio deve risultare dal testo della sentenza impugnata, « a prescindere dal confronto con le risultanze processuali » (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, citt.). Non risultano per tali ragioni conferenti i plurimi richiami della società istante alle emergenze istruttorie.
In questa sede non possono avere ingresso nemmeno le questioni, poste col quarto motivo, vertenti sulla previsione dell’art. 19 dello statuto sociale e sulla natura degli atti – se di ordinaria o straordinaria amministrazione posti in essere dall’amministratore . Di tali temi la sentenza non parla, né la ricorrente spiega se e come siano state introdotte nel giudizio di merito: deve farsi perciò applicazione del principio per cui ove, con il ricorso per cassazione, siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430).
3. Col settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 651 e 652 c.p.p., richiamati allo scopo di negare impropriamente il valore di giudicato, nella causa civile, della sentenza emessa dal Tribunale penale di Brescia «in quanto in realtà mai presa a fondamento dal Giudice istruttore nel proprio autonomo giudicato».
3.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha escluso che quanto accertato in sede penale potesse vincolarla. Ha richiamato il principio per cui il giudice civile deve
interamente ed autonomamente rivalutare nel rispetto del contraddittorio il fatto in contestazione sebbene possa tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale; ha poi evidenziato che i fatti oggetto di indagine in quella sede erano solo in parte coincidenti con quelli oggetto del giudizio civile e che non ricorrevano nemmeno gli estremi di cui all’art. 651 c.p.p. in quanto i COGNOME non erano stati citati né intervenuti quali responsabili civili nel processo penale; ha infine affermato: «Quanto agli elementi istruttori emersi in sede penale, non ne deriva comunque idonea dimostrazione della subordinazione ed invero neppure della subalternità del COGNOME rispetto ai COGNOME», richiamando, al riguardo, precise evidenze istruttorie.
La ricorrente censura, in sintesi, l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel rilevare che il Tribunale ebbe a fondare la sua decisione sul giudicato penale.
Una doglianza siffatta è tuttavia carente di decisività: quel che conta è che il Giudice del gravame abbia tratto dal giudizio penale elementi che non confermavano, e anzi smentivano, l’ assunto per cui i COGNOME avrebbero assunto, nella vicenda in esame, la veste di amministratori di fatto di RAGIONE_SOCIALE. Che, poi, la Corte distrettuale potesse valorizzare tali elementi è indubbio: infatti, nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie (Cass. 3 aprile 2017, n. 8603; Cass. 4 marzo 2002, n. 3102): in particolare, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale (Cass. 12 giugno 2017, n. 14570; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1593).
4. L’ottavo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. «per carenza motivazionale della sentenza
nel suo complesso derivante da mancata, errata e distorta applicazione dei criteri di interpretazione ermeneutica, comportante motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa o irrazionale».
4.1. Il motivo è inammissibile.
Lo stesso non si correla a specifici passaggi della decisione impugnata, ma alla pronuncia nel suo complesso. E tuttavia, la sentenza è munita di un suo corredo motivazionale, né apparente, né illogico, né incomprensibile, e ad essere poste in discussione (oltretutto attraverso l’improprio richiamo alle regole sull’interpretazione dei contratti) sono le valutazioni espresse dalla Corte di appello che sfuggono, come tali, al sindacato di legittimità.
Col nono motivo viene dedotta la nullità della sentenza o del procedimento per omesso esame della domanda proposta dai ricorrenti in via giuridicamente alternativa rispetto a quella principale: domanda avente ad oggetto la responsabilità di NOME e NOME COGNOME per i medesimi fatti esplicitati nei due giudizi di merito quali soci «gestori» di RAGIONE_SOCIALE ex art. 2476, comma 7, c.c..
5.1. Anche tale motivo è inammissibile.
A parte che l’art. 2476, comma 7, c.c. prevede una responsabilità solidale di soci e amministratore – laddove, nel caso in esame, la responsabilità dell’amministratore, vale a dire COGNOME, non è stata nemmeno prospettata -, l’accertata assenza di atti distrattivi riferibili ai COGNOME nell’operazio ne per cui è causa risulta incompatibile con la fattispecie invocata, la quale ricorre allorquando i soci abbiano « intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi ». Ebbene, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la
reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612).
6. – Il ricorso va dichiarato inammissibile.
7. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei due controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno, in euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione