Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7998 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 33394/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Manoppello INDIRIZZOPE), alla INDIRIZZO, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico e legale rappresentante pro tempore ing. NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, con sede in Pescara, alla INDIRIZZO, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore ing. NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE, con sede in Chieti, INDIRIZZO, alla INDIRIZZO, tutte rappresentate e difese, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrenti contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente
domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
e
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 1339/2019, RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA , pubblicata in data 29/07/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del giorno
08/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. Con atto ritualmente notificato il 28 luglio 2005, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, società tutte facenti parti del RAGIONE_SOCIALE, promossero azione di responsabilità, ex art. 2393bis cod. civ., nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, consiglieri di amministrazione del RAGIONE_SOCIALE da ultimo indicato, chiedendone la revoca e la condanna al risarcimento dei danni subiti dal RAGIONE_SOCIALE stesso, nella misura di € 1.000.000,00, per le specifiche condotte (erosione di oltre un terzo del patrimonio netto con erosione del fondo consortile; consistente riduzione dei ricavi RAGIONE_SOCIALE‘anno 2005; sottoscrizione del capitale RAGIONE_SOCIALEa ” RAGIONE_SOCIALE ” per € 58.800,00; assunzione di lavoratori a progetto con un costo superiore alle entrate; irregolare attuazione di un progetto per l’erogazione di contributi in violazione del divieto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea di aiuto di Stato alle Imprese; impedimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di controllo ed infedeltà nella verbalizzazione RAGIONE_SOCIALEe riunioni del consiglio di amministrazione) ivi ad essi ascritte.
1.1. Si costituirono il COGNOME, il COGNOME, il COGNOME ed il COGNOME, eccependo, tra l’altro, la carenza di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALEe menzionate società e contestandone integralmente gli assunti. Si costituì pure il RAGIONE_SOCIALE facendo proprie le domande attrici.
1.2. Con sentenza del 28 gennaio 2014 (poi corretta il 20 marzo successi), n. 77, l’adito Tribunale di L’Aquila accolse parzialmente tali domande e condannò il COGNOME, il COGNOME, il COGNOME ed il COGNOME, in solido, al risarcimento del danno, quantificat o in € 432.264,00, oltre rivalutazione ed interessi, in favore del RAGIONE_SOCIALE.
Pronunciando sui gravami autonomamente proposti dal COGNOME e dal COGNOME contro quella decisione, la Corte di appello di L’Aquila, previa loro riunione, li accolse con sentenza del 29 luglio 2019, n. 1339, resa nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE, e dichiarò inammissibile la domanda proposta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2393 -bis cod. civ., dalle società consorziate e dal RAGIONE_SOCIALE, nei confronti dei suddetti appellanti.
2.1. Quella corte, dopo aver premesso che nella disciplina dei consorzi, differentemente da quella in tema di società di capitali, « il regime RAGIONE_SOCIALEa responsabilità di coloro che sono preposti al consorzio è specificamente previsto dall’art. 2608 c.c. », norma che « prevede che la responsabilità dei predetti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato », osservò che: i ) « La mera configurazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità dei soggetti preposti al consorzio ‘verso i consorziati’ secondo le norme sul mandato in duce a ritenere che, rispetto a tali enti, non sia prevista un’azione sociale di responsabilità, cioè un’azione per gli atti di amministrazione che abbiano recato un pregiudizio all’ente, come quella prevista dall’art. 2393 -bis c.c., ma solo un’azione individuale per il pregiudizio subito da ciascuno dei consorziati ». Tanto « emerge chiaramente dai principi affermati dalla Corte di
Cassazione secondo cui non è postulabile un’azione di responsabilità esercitabile dal consorzio nei confronti dei propri amministratori, proprio perché questi ultimi rispondono solo direttamente nei confronti dei singoli consorziati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2608 c.c. (Cass. 3.6.2010 n. 13465) »; ii ) « Nel caso di specie, gli attori hanno agito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2393 -bis c.c. nei confronti degli amministratori del RAGIONE_SOCIALE deducendo non la verificazione di danni propri, ma di quelli subiti dall’RAGIONE_SOCIALE per la imprudente e negligente amministrazione e la domanda è stata decisa in riferimento alla citata disposizione »; iii ) « La diversità, già rilevata, tra tale fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘art. 2393 -bis c.c. e quella delineata dall’art. 2608 c.c., con la conseguente divergenza tra l’oggetto e le ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEe rispettive azioni, non consente di sussumere la prima nella seconda. Né si può affermare che la citata differenza sia esclusa dal fatto che il RAGIONE_SOCIALE, costituitosi nel giudizio di primo grado, abbia fatto proprie le domande dei consorziati, poiché, secondo la specifica disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2608 c.c., non è ipotiz zabile un’azione di responsabilità esercitabile dal consorzio medesimo nei confronti dei propri amministratori. Pertanto, la domanda di risarcimento proposta dai consorziati in questo giudizio deve dichiararsi inammissibile per il difetto RAGIONE_SOCIALEa loro legittimazione attiva, la quale impedisce l’esame RAGIONE_SOCIALEa controversia nel merito ».
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un motivo. Hanno resistito, con distinti controricorsi, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ..
3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, investita RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa controversia, con ordinanza interlocutoria del 13 aprile/9 giugno 2023, n. 16417, rilevato che « il ricorso per cassazione non risulta notificato al RAGIONE_SOCIALE, appellato contumace, e che, pertanto, deve disporsi la integrazione del contraddittorio nei confronti di detta società », ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la suddetta integrazione.
3.1.1. Successivamente le ricorrenti, con ‘ Nota di deposito documenti e istanza di fissazione di nuova udienza ‘ del 7 settembre 2023, hanno evidenziato che il RAGIONE_SOCIALE « è stato sciolto e liquidato con atto del 23.12.2013 per AVV_NOTAIO, notaio in L’Aquila, con conseguente cancellazione dal Registro RAGIONE_SOCIALEe Imprese avvenuta in data 8.1.2014 », sicché hanno chiesto fissarsi « una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio ». In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE‘8 marzo 2024, NOME COGNOME ha depositato altra memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. , eccependo la inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘avverso ricorso, ex art. 331, comma 2, cod. proc. civ., stante la mancata notificazione RAGIONE_SOCIALEa disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci del disciolto RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
1. L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato « Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2608 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Le ricorrenti deducono, innanzitutto, di avere agito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2393bis cod. civ. ma anche, in subordine, per le medesime causali, ex art. 2608 cod. civ.. Affermano, poi, che quest’ultima disposizione, diversamente da quanto opinato da Cass. n. 13465 del 2010, posta dalla corte aquilana a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione, non esclude qualsivoglia azione sociale da parte del consorzio. Osservano, infatti, che: i ) « Anzitutto, il testo RAGIONE_SOCIALE‘articolo si rivela scarsamente profittevole perché non è in grado di offrire una soluzione univoca alla questione in esame. Difatti, il riferimento in esso contenuto alle ‘norme sul mandato’ non appare affatto risolutivo in relazione alla questione che occupa, essendo pacifica la tesi che ne esclude un valore definitorio volto a qualificare come mandato il rapporto che lega i singoli consorziati agli organi consortili, dovendosi piuttosto intendere tale riferimento come rinvio alla disciplina di detto contratto ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa precisazione degli obblighi incombenti sugli amministratori, similmente a quanto si riteneva con riguardo al 2392 c.c. nella formulazione ante riforma »; ii ) « qualificare come mandato il rapporto che lega gli amministratori al
consorzio è senz’altro riduttivo per definire l’attività degli amministratori, attività che, soprattutto nei consorzi con attività esterna – quale quello che occupa – lungi dal sostanziarsi nel compimento di singoli atti giuridici (compito istituzionale del mandatario) implica una vera e propria attività economica di amministrazione lato sensu RAGIONE_SOCIALE‘impresa. Senza considerare, poi, che la legge sottopone gli amministratori dei consorzi a sanzioni penali e amministrative (v. artt. 2621 e seg. c.c.: ipotesi di falso in bilancio, omesso deposito RAGIONE_SOCIALEa prescritta situazione patrimoniale), sanzioni difficilmente comprensibili per una mera attività di mandato »; iii ) « Lo stesso dato testuale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2608 c.c., sebbene faccia espresso riferimento ad una responsabilità degli amministratori verso i consorziati, non consente, comunque, di escludere tout court il rilievo di una responsabilità degli stessi verso il consorzio e, quindi, la possibilità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio da parte di quest’ultimo di un’azione sociale in pr esenza di un danno al patrimonio sociale », atteso che « il richiamo dei ‘consorziati’, quali soggetti rispetto ai quali gli organi preposti al consorzio sono responsabili del loro operato, se, da un lato, depone nel senso RAGIONE_SOCIALEa legittimazione (anche) del singolo consorziato all’esperimento RAGIONE_SOCIALE‘azione di responsabilità, dall’altro lato ben potrebbe essere interpretato come non preclusivo di un’azione di responsabilità esercitata dallo stesso consorzio previa conforme delibera da parte dei consorziati »; iv ) « Alle argomentazioni che si fondano sull’analisi del dato letterale RAGIONE_SOCIALEa norma di cui all’art. 2608 c.c., si aggiungono quelle di carattere storico -sistematico », essendo stato evidenziato, « ad esempio, che la formulazione del testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 2608 c.c. è rimasta identica anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma introdotta dalla L. n. 377/1976, riforma con cui è stata ampliata la nozione di consorzio: da un lato, con la novella del 2602 c.c. si è ricondotta la cooperazione fra imprese alla causa tipica del contratto in aggiunta alla tradizionale funzione anticoncorrenziale, dall’altro, con la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 2615 c.c. si è accentuata l’autonomia patrimoniale dei consorzi ». In tale contesto, « appare difficile escludere la possibilità che gli amministratori siano chiamati a rispondere nei confronti del consorzio per quanto attiene la gestione
consortile sulla base del solo disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2608 c.c., perché pensato dal Legislatore ante riforma con prevalente riguardo ai consorzi con attività anticoncorrenziale, nei quali centrale era solo il ‘momento obbligatorio del patto anticonsortile ed in relazione ai quali la (eventuale) costituzione di un ufficio destinato a svolgere un’attività c on i terzi aveva un carattere meramente strumentale rispetto alla primaria esigenza di controllare il rispetto da parte dei consorziati RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni assunte con il patto consortile. . Non mancandosi, altresì, di rilevare che la facoltà per il consorzio, quale ente autonomo, di esercitare, quando si tratti di far valere un danno subito dal patrimonio comune, l’azione sociale di responsabilità previa deli berazione RAGIONE_SOCIALE‘assemblea dei consorziati discenderebbe già solo dalla regola comune di ogni organizzazione di carattere associativo di cui all’art. 22 c.c. ».
RITENUTO CHE
Il ricorso in esame pone all’attenzione del Collegio alcune questioni di carattere pregiudiziale e, ove superate queste ultime, di merito, in ordine alle quali, consideratane la peculiarità, si rivela opportuno sentire le parti ed acquisire la requisitoria RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale.
1.1. In particolare, occorre approfondire i seguenti profili:
a ) la configurabilità, o meno, in relazione all’azione ex art. 2393bis cod. civ., come concretamente proposta dalle società attrici con la citazione introduttiva del giudizio, RAGIONE_SOCIALEa legittimazione di queste ultime, al fine di valutare pure se tra esse sia ipotizzabile, o non, una situazione di litisconsorzio necessario, eventualmente anche solo di carattere processuale (tenuto conto del complessivo tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa menzionata norma codicistica), tale da giustificare la integrazione del contraddittorio come disposta dall’ordinanza interlocutoria n. 16417 del 2023;
b ) le concrete conseguenze, ove confermata la necessità RAGIONE_SOCIALE‘adempimento di cui alla suddetta ordinanza, di quanto rimarcato nella ‘ Nota di deposito documenti e istanza di fissazione di nuova udienza ‘ del 7 settembre 2023, con cui le società attrici, dopo aver evidenziato che il
RAGIONE_SOCIALE « è stato sciolto e liquidato con atto del 23.12.2013 per AVV_NOTAIO, notaio in L’Aquila, con conseguente cancellazione dal Registro RAGIONE_SOCIALEe Imprese avvenuta in data 8.1.2014 », hanno chiesto fissarsi « una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio ». Occorre, dunque, interrogarsi sull’applicabilità, o meno, nella specie, dei principi sanciti da Cass., SU, nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, per l’ipotesi di cancellazione di una società dal Registro RAGIONE_SOCIALEe imprese, con conseguente sua estinzione, evento, questo, verificatosi, nella vicenda de qua , ancor prima RAGIONE_SOCIALEa instaurazione del giudizio di appello in cui, peraltro, RAGIONE_SOCIALE è rimasto contumace . È intuitivo, inoltre, che l’esito di una siffatta indagine si ripercuote su quello RAGIONE_SOCIALEa eccezione, sollevata dal COGNOME nella memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. datata 23 febbraio 2024, di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘avverso ricorso, ex art. 331, comma 2, cod. proc. civ., stante la mancata notificazione RAGIONE_SOCIALEa disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci del disciolto RAGIONE_SOCIALE;
c ) la integrità, o non, già in sede di appello, del contraddittorio, non emergendo dagli atti, almeno prima facie , l’avvenuta citazione, in quel grado, anche di NOME COGNOME (non pure di NOME COGNOME, nei cui confronti l’azione era stata medio tempore rinunciata. Cfr . pag. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza oggi impugnata). Si tratta di uno dei componenti del consiglio di amministrazione nei confronti dei quali è stata originariamente intrapresa l’odierna azione di responsabilità da parte RAGIONE_SOCIALEe società socie del RAGIONE_SOCIALE, per diverse condotte illegittime e causative di danni, poste in essere collettivamente e singolarmente dai diversi componenti del consiglio predetto. Occorre, dunque, valutare se si tratti, o meno, di cause dipendenti, che prevedono il litisconsorzio necessario processuale, essendosi al cospetto di una ipotesi di cd. « litisconsorzio unitario », situazione, quest’ultima , che, in generale, è configurabile allorché si è al di fuori dei casi di cui all’art. 102 c od. proc. civ., nei quali più parti devono agire o essere convenute nello stesso processo e rendersi destinatarie di una medesima pronuncia, e, non di meno, in un giudizio che già vede presenti più soggetti,
ricorre la necessità che le parti siano trattate ‘ in condizioni di parità ‘ e la causa sia decisa in maniera uniforme per tutte;
d ) la possibilità, o non, stante la previsione di cui all’art. 2608 cod. civ., di esperire anche l’azione sociale di responsabilità ex art. 2393bis cod. civ. nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘organo amministrativo di un consorzio (risposta negativa a tale interrogativo risulta essere stata fornita da Cass. n. 13465 del 2010, unico precedente di legittimità rinvenutosi in proposito ed in relazione al quale si sono registrate reazioni contrastanti in dottrina);
e ) gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta formulazione da parte RAGIONE_SOCIALEe originarie attrici, sebbene in via gradata, RAGIONE_SOCIALEa domanda ex art. 2608 cod. civ., di cui si rinviene menzione nelle conclusioni, non già nella citazione introduttiva del giudizio, ma RAGIONE_SOCIALE‘istanza di fissazione di udienza ex art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2003 (abrogato dalla legge n. 69 del 2009, ma qui applicabile ratione temporis ).
Per tali ragioni, dunque, va disposta la rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa alla pubblica udienza di questa sezione, a ciò non ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1 cod. proc. civ. ( cfr ., ex multis , Cass. n. 3451 del 2024; Cass. nn. 20459 e 13517 del 2023; Cass. n. 11955 del 2022; Cass. nn. 24018 e 19164 del 2021; Cass. nn. 23911, 15796, 5082 e 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. nn. 19115 e 5533 del 2017),
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione civile