Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28001 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28001 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
BANCA D’ITALIA;
– intimata –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2428/2022, pubblicata il 12/04/2022.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’8 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27712/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti di cui in epigrafe proponevano opposizione ex art. 145, co. 4, TUB al Provvedimento Sanzionatorio Prot. n. 1513040 del 22 dicembre 2017 con il quale erano state loro irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie Euro 70.000,00 ciascuno per l’Irregolarità n. 3; – Euro 93.000,00 ciascuno per l’Irregolarità n. 4 .
In sintesi, ai ricorrenti, in qualità di componenti del Consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’epoca dei fatti, erano state, in particolare, contestate violazioni degli obblighi previsti dalle Disposizioni della RAGIONE_SOCIALE d’Italia in materia di governo societario delle banche, nonché delle Disposizioni in tema di Organizzazione e controllo interno.
I motivi di opposizione erano gli stessi per i tre opponenti, i quali erano stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione di RAGIONE_SOCIALE, poi posta in liquidazione coatta amministrativa nell’assemblea del 26 aprile 2014; in particolare nel corso del rispettivo mandato, il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO era stato membro del Comitato Controlli Interni e Rischi, del Comitato Amministratori Indipendenti dal giugno 2015 e del Comitato Remunerazioni, di cui era anche presidente; il AVV_NOTAIO NOME COGNOME era stato membro del Comitato Strategico; l’AVV_NOTAIO era stato Presidente del Comitato Controlli Interni e Rischi e membro del Comitato Esecutivo.
La Corte d’Appello di Roma rigettava l’opposiz ione con la sentenza richiamata in epigrafe.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE d’Italia è rimasta intimata.
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘, per non aver la Corte di Appello valorizzato e tenuto conto che i Ricorrenti -e tutti i Consiglieri di Amministrazione -nell’esercizio del loro mandato si sono trovati ad interloquire con una struttura direttiva della RAGIONE_SOCIALE che solo ex post si è dimostrata inattendibile e mendace, al punto da porre gli stessi in condizione di agire unicamente sulla base di informazioni del tutto inattendibili peraltro non aliunde rinvenibili.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’, per non aver la stessa tenuto conto della sentenza n. 349/2020 emanata dalla medesima Corte d’appello di Roma, a conclusione della causa RG n. 2162/2018 tra RAGIONE_SOCIALE d’Italia e il AVV_NOTAIO (cfr. Corte d’Appello di Roma, Sentenza n. 349 del 17.01.2020, All. 9).
Si sostiene che tale sentenza risulta estremamente significativa poiché ha ad oggetto il medesimo provvedimento sanzionatorio (n. 1513040/2017) con cui sono stati sanzionati gli odierni Ricorrenti. In tale pronuncia, infatti, la Corte d’Appello di Roma ha annullato la sanzione comminata al AVV_NOTAIO d’Amministrazione AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sulla base di presupposti che sono tutti ricorrenti, indubitabilmente, anche nel caso di specie.
Con il terzo ed ultimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., i Ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli artt. 2381 e 2392 c.c.
Il Collegio ritiene, in relazione al secondo motivo di ricorso, necessario attendere l’esito del ricorso per cassazione recante R.G. n. 13101/2020 proposto dalla RAGIONE_SOCIALE d’ Italia avverso la sentenza n. 349/2020 (richiamata, per l’appunto, nella seconda censura formulata) emanata dalla medesima Corte d’appello di Roma, a conclusione della causa RG n. 2162/2018 tra la RAGIONE_SOCIALE d’Italia e il AVV_NOTAIO.
La suddetta sentenza ha annullato la medesima delibera sanzionatoria n. 1513040 del 22 dicembre 2017 nei confronti di altro consigliere di amministrazione per fatti analoghi -o, comunque, connessi – a quelli contestati.
La RAGIONE_SOCIALE d’Italia ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza e la sua trattazione si è tenuta all’udienza del 9 settembre 2025, sicché si profila opportuno rinviare la presente causa in attesa della pubblicazione della pronuncia sull’altro citato ricorso pendente.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 8 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
Ric. 2022 n. 27712 sez. S2 – ud. 08/10/2025