Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32496 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32496 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
Oggetto: Responsabilità civile generale -Danni patrimoniali da danneggiamento di immobile locato – Risarcimento.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8443/2024 R.G. proposto da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliato come da domicilio digitale indicato;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente –
CC 1° ottobre 2025
Ric. n. 8443/2024
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , come da procura in calce al controricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente, ricorrente incidentale -nonché nei confronti di
NOME COGNOME,
-intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di PALERMO n. 353/2024 pubblicata in data 4 marzo 2024;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Palermo con sentenza n.2323/2021 rigettava la domanda di condanna formulata da NOME COGNOME nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, e del suo legale rappresentante, NOME COGNOME, in proprio, volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati nell’importo di euro 61.646,28, derivanti dalle condizioni in cui era stato riconsegnato, alla data del 30/11/2016, l’immobile di proprietà dell’attrice , sito in Palermo, che fino a quel momento era stato condotto in locazione ad uso commerciale dalla RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale respingeva, inoltre, la domanda risarcitoria proposta nei confronti delle medesime parti volta al risarcimento del danno costituito dal ritardo nella nuova locazione dell’immobile , e ciò sul rilievo che non solo non era stata fornita dimostrazione che il ritardo fosse dipeso dai danni sopra denunziati ma che, anzi, militava in senso contrario la deposizione del testimone escusso sul punto (NOME COGNOME). Non accoglieva, infine, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, chiesto n ell’importo di euro 20.000,00, formulata dall’attrice nei confronti di NOME COGNOME, legale della RAGIONE_SOCIALE all’epoca della risoluzione del contratto di locazione e di NOME COGNOME in proprio, per le condotte asseritamente integranti
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fattispecie di reato da costoro poste in essere, nel ritenuto difetto sia di allegazione che di prova dell’esistenza del pregiudizio.
La sentenza è stata impugnata dalla parte attrice e la Corte d’appello di Palermo, con la decisione qui impugnata, ha parzialmente accolto il gravame; nello specifico, ha condannato RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e COGNOME NOME, in solido tra loro, a corrispondere ad COGNOME NOME l’importo di euro 47.060,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali da danno emergente e lucro cessante derivati dalle condotte poste in essere al momento della riconsegna dell’immobile , oltre gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, nonché le spese del giudizio, liquidate sia per il primo che secondo grado come da dispositivo; ha condannato altresì NOME COGNOME al pagamento, ai sensi del d.lgs. n. 7/2016, della sanzione pecuniaria civile di euro 1.000,00 a favore dello Stato; ha condannato NOME COGNOME a corrispondere a NOME COGNOME le spese di lite del grado d’appello e ha posto definitivamente a carico della RAGIONE_SOCIALE liquidazione e di COGNOME NOME, in solido tra loro, i costi della C.T.U.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione fondato su nove motivi; hanno resistito con distinti atti di controricorso NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; quest’ultima , previa adesione a tutti i motivi di cui al ricorso principale, ha proposto ricorso incidentale sorretto da tre motivi, cui ha resistito NOME COGNOME con controricorso; sebbene intimata solo ai fini di litis denuntiatio, NOME COGNOME non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Sia la parte ricorrente che quelle controricorrenti hanno depositato distinte e rispettive memorie.
Ragioni della decisione
In via pregiudiziale, va osservato che l’eccezione sollevata dalla controricorrente COGNOME (pag. 8 e ss. controricorso) sulla mancata notifica
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del ricorso incidentale della controricorrente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, non è fondata.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale che la parte, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., deve proporre con l’atto contenente il controricorso (per i procedimenti introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023, come quello in esame) va depositato esclusivamente con modalità telematiche, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione – e non anche notificato, sicché è onere della parte che riceve rituale notifica del ricorso seguire diligentemente, mediante accesso, anche solo per via telematica agli atti, lo sviluppo del giudizio (Cass. Sez. 1, 9/07/2024 n. 18683 e Cass Sez. 3, 2/04/2025 n. 8678).
Nel merito, va esaminato prioritariamente il ricorso principale cui ha aderito, in relazione ai motivi dal terzo al nono, anche la società RAGIONE_SOCIALE controricorrente, ricorrente incidentale.
2.1. Con il primo motivo di ricorso principale, il ricorrente lamenta in rubrica ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. la ‘ violazione degli artt. 2476, comma settimo, 2697, 2727 e 2729 c.c ‘ ., per aver affermato la responsabilità diretta dell’amministratore di RAGIONE_SOCIALE, in concorso con la responsabilità della società amministrata, senza aver dato prova, neppure per presunzioni, dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2476 c.c. per condannare a titolo personale l’amministratore di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno direttamente provocato ai terzi danneggiati dall’inadempimento contrattuale della società amministrata.
2.1.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
In proposito, giova ripercorrere l’ iter logico giuridico percorso dalla Corte d’appello con la sentenza impugnata per ritenere la responsabilità solidale dell’odierno ricorrente principale e della società , odierna ricorrente incidentale, quanto al danno patrimoniale subito da NOME COGNOME, odierna controricorrente.
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La Corte palermitana ha premesso che «in base alle norme in materia di società (v. gli artt. 2395, 2476 c.c.), al terzo spetta il diritto al risarcimento nei confronti dell’amministratore di una persona giuridica nel caso in cui sia stato direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi di costui. La giurisprudenza ha evidenziato che trattasi di responsabilità di natura extracontrattuale che concorre con quella della società ( inter alia : Cass. 7272/2023, 15822/19, 17794/15)» (pag. 9 della sentenza impugnata).
La stessa Corte ha poi esaminato nel complesso i seguenti dati probatori emersi dall’istruttoria compiuta: 1) COGNOME, oltre essere all’epoca dei fatti amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, ne era anche socio di maggioranza (v. la visura camerale in atti, in cui risulta una compagine sociale costituita da solo due soci); 2) fu il COGNOME a curare direttamente, con l’assistenza dell’ AVV_NOTAIO, i rapporti con la RAGIONE_SOCIALE; 3) COGNOME fu presente sui luoghi il 30/11/2016 nel corso delle operazioni di rilascio dell ‘immobile, protrattesi per ore, sovrintendendo alle attività degli operai. La Corte siciliana ha ancora soggiunto che l’intento doloso e ritorsivo attuato nella esecuzione del rilascio era ampiamente dimostrato ove si tenesse conto: a) del fatto che solo il giorno prima il legale della COGNOME, nel ribadire il rifiuto della assistita di pagare euro 10.000,00, quale corrispettivo per mantenere le addizioni/migliorie, aveva espressamente richiamato la previsione contrattuale e diffidato la controparte dall’attuare atti di danneggiamento; b) della modalità, entità e natura degli interventi attuati sull’immobile (che fu effettivamente devastato, come rilevato anche dal personale dell’Arma sopraggiunto); c) della dichiarazione di assunzione diretta di ogni responsabilità fatta dal COGNOME ai Carabinieri.
Alla luce della più che adeguata motivazione, in sintesi riportata, non sussistono le violazioni di legge paventate, tenuto conto che la Corte di merito, lungi dall’aver fatto ricorso a mere presunzioni, ha complessivamente illustrato i dati probatori e non meramente presuntivi, su cui ha fondato la responsabilità solidale dell’amministratore e della
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società da questi amministrata in ossequio ai criteri previsti dall’art. 2476, comma settimo, c.c.
Del tutto infondata la doglianza circa la asserita ‘confusione’ compiuta dalla Corte d’appello in merito alla prova del danno -conseguenza, posto che anch’ esso risultava comprovato da plurime circostanze emerse in istruttoria per come individuate e specificatamente elencate dalla sentenza impugnata (pagg. 5 e 6 della motivazione).
2.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, il ricorrente censura ai sensi ‘dell’art. 360, n. 4) o, secondo una diversa impostazione, ex art. 360,n. 5) ‘ la ‘sentenza impugnata per violazione dell’art.132, n. 4, c.p.c., – per la totale implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze ‘ , sul rilievo che l’elemento soggettivo ( sub specie di dolo) ascritto al ricorrente, amministratore della sRAGIONE_SOCIALE conduttrice al tempo del rilascio dell’immobile, è stato desunto da una serie di circostanze tutte consustanziali alla qualità di amministratore (e, nel caso di specie, legale rappresentante) della persona giuridica, che ovviamente per operare nel mondo del diritto si avvale della rappresentanza organica di una persona fisica.
2.2.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Giova preliminarmente rilevare che la censura ivi contenuta è in qualche misura ripetitiva di quella del motivo precedente; per cui le considerazioni già esposte -in particolare in ordine all’esistenza di comportamenti certamente riconducibili direttament e all’amministratore devono valere anche in relazione al motivo qui in esame.
Il Collegio richiama inoltre, il principio consolidato affermato, anche a Sezioni Unite, da questa Corte, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si
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tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. nn. 8053 e 8054 del 2014).
Alla luce di tale principio, non sussiste la prospettata nullità della sentenza e risulta evidente dalla stessa confezione della censura come la parte lamenti un vizio inesistente, atteso che la Corte d’appello, lungi dall’aver motivato in guisa apparente ovvero assente, ha ritenuto la responsabilità dell’odierno ricorrente motivandola in particolare sulla base di tutti gli elementi già indicati a proposito del primo motivo.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso principale, cui si associa la ricorrente incidentale, il ricorrente principale censura ai sensi dell’art. 360, n. 3) c.p.c. la ‘ sentenza impugnata per violazione degli artt.2697, 2043, 2056 e 1223 c.c. ‘ , nella parte in cui ha condannato il ricorrente al risarcimento di un danno emergente, tradendo il costante insegnamento secondo cui per ottenere il risarcimento di un danno emergente occorre dimostrare di aver subito una perdita; la Corte d’appello avrebbe confuso la prova della condotta con la prova del danno, assolutamente mancante (e infatti non menzionata nella motivazione, che si sofferma solo sulla prova della condotta).
2.4. Con il quarto motivo di ricorso principale, cui si associa la ricorrente incidentale, si denuncia, ‘ai sensi dell’a rt. 360 n. 4 c.p.c. o, secondo una diversa impostazione, ex art. 360, n. 5) c.p.c. ‘ , che la motivazione, su cui è basata la condanna del ricorrente al risarcimento del danno emergente, sarebbe radicalmente mancante; la sentenza impugnata,
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infatti, dopo aver affermato l’inadempimento, avrebbe condannato al risarcimento del danno senza motivarne il perché.
2.4.1. I motivi terzo e quarto del ricorso principale, che possono essere congiuntamente esaminati, stante l’evidente connessione tra loro sussistente, attenendo entrambi alla dedotta mancanza della prova in ordine al danno emergente lamentata sotto diversi profili di censura, sono inammissibili.
2.4.2. In primo luogo, nonostante la formale denuncia di plurimi vizi di violazione di legge sostanziale, il ricorrente principale e la ricorrente incidentale propongono una sostanziale richiesta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità; difatti, con i mezzi in esame i ricorrenti invocano, nella sostanza, profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161, Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. NUMERO_DOCUMENTO).
2.4.3. In secondo luogo, non sussiste neppure la denunciata nullità della sentenza né l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto l’esame delle composite censure prospettate rende palese come le predette formulino una tipica censura diretta a denunciare un vizio di motivazione, per un verso, non più denunciabile secondo il vigente dettato dell’art. 360, comma 1, n. 5) (insufficienza) e per l’altro, insussistente (nullità della sentenza), atteso che la Corte d’appello, lungi dall’aver motivato in guisa apparente ovvero assente, ha ritenuto di riconoscere la responsabilità degli odierni ricorrenti per i danni patrimoniali subiti dalla controparte.
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Nello specifico la Corte d’appello , sulla base dell’istruttoria compiuta e della disposta CTU, ha accertato che al momento del rilascio dell’immobile de quo vennero demoliti sia il controsoffitto al fine di asportare il sistema di condizionamento centralizzato, nonché gran parte dei corpi illuminanti e dei rivestimenti, con danni consistenti all’impianto elettrico (con parziale manomissione dell’impianto di sicurezza ), alle pareti e al pavimento; circostanze queste che avevano ridotto «oggettivamente il valore dell’immobile, determinando un immediato danno patrimoniale per la proprietaria/locatrice, a prescindere da ogni successivo tipo di utilizzo del bene» (pag. 7 della sentenza impugnata). Ne consegue che deve ritenersi provata, sulla base di tale insindacabile accertamento di fatto, l’esistenza di un danno emergente derivante dal danneggiamento dell’immobile.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso principale, cui si associa la ricorrente incidentale, si censura ‘ ai sensi dell’a rt. 360 n. 3 c.p.c. ‘ la ‘ violazione degli artt. 2727, 2729, 2697, 2043, 2056 e 1223 c.c., rilevante ex ex art. 360, n. 3) ‘ perché la Corte d’appello ha condannato il ricorrente a risarcire il lucro cessante, quantificato nell’importo dei canoni non percepiti in conseguenza del ritardo con cui fu concluso un nuovo contratto di locazione, ravvisato esclusivamente nelle condizioni fatiscenti dell’i mmobile per come riconsegnato dal precedente conduttore, raggiungendo tale conclusione sulla base di un ragionamento presuntivo, operato nonostante agli atti del giudizio fosse stata acquisita una prova contraria al fatto ignoto presunto.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso principale, cui si associa la ricorrente incidentale, si lamenta la ‘ violazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. dell’art. 132, n. 4, c.p.c.’ , nella parte in cui la Corte d’appello ha condannato il ricorrente al risarcimento del lucro cessante perché la motivazione sarebbe frutto di un insanabile contrasto di affermazioni tra loro contraddittorie. Ciò in quanto in essa si afferma, da un lato, la verità di quanto rappresentato da un teste circa il fatto che un nuovo contratto di locazione (successivo a quello per cui, al momento del rilascio, si sarebbero
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verificati dei danni all’immobile) fu stipulato, a distanza di alcuni mesi dal rilascio, per l’esclusiva ragione che le parti non trovavano un accordo sul canone e non per le condizioni in cui l’immobile era stato rilasciato dal precedente conduttore e, d’ altro lato e contraddittoriamente, che, nondimeno, l’unica ragione della ritardata conclusione del nuovo contratto di locazione era dipesa dalle condizioni dell’immobile dopo il rilascio del precedente conduttore.
2.7. Con il settimo motivo di ricorso principale, cui si associa la ricorrente incidentale, si censura ai sensi ‘ dell’art. 360 n. 4 c.p.c. o, secondo una diversa impostazione, ex art. 360, n. 5), c.p.c. ‘ la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di esaminare fatti, oggetto di discussione tra le parti, che deponevano chiaramente in senso contrario alla ritenuta decisione secondo cui il ritardo nella conclusione del nuovo contratto di locazione fosse dipeso esclusivamente dalla fatiscenza dell’immobile.
2.7.1. I motivi dal quinto al settimo del ricorso principale, che possono essere congiuntamente esaminati, stante l’evidente nesso, attenendo entrambi alla asserita mancanza della prova in ordine al lucro cessante, dedotta sotto diversi profili di censura, sono inammissibili.
2.7.2. Giova preliminarmente rilevare che anche le censure in esame sono parzialmente ripetitive di quelle formulate nei motivi terzo e quarto del ricorso principale, e valgono per esse le considerazioni già svolte dal Collegio sub punti 2.4.2. e 2.4.3.
2.7.3. In particolare, la Corte palermitana ha spiegato in modo piano e adeguato , sulla base dell’esperita istruttoria, anche testimoniale, come l ‘ indisponibilità del nuovo affittuario a pagare sin dall’inizio un canone analogo a quello in precedenza versato da RAGIONE_SOCIALE fu «oggettivamente giustificata dalla particolare condizione di fatiscenza in cui si trovava il bene a causa delle condotte del 30.11.2016» al momento della consegna e che «le trattative» con il nuovo affittuario si protrassero «soltanto e (merita sottolineare l’avverbio) proprio in considerazione delle condizioni oggettive
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RAGIONE_SOCIALE COGNOME in cui era stato consegnato dal precedente locatario» (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata).
Ne consegue che nessuna lesione dei principi in tema di prova e di liquidazione del lucro cessante può essere invocata dal ricorrente.
2.8. Con l’ottavo motivo d el ricorso principale, cui si associa la ricorrente incidentale, il ricorrente censura la sentenza impugnata ‘ per violazione degli artt. 111 Cost. e 101 c.p.c., rilevante ex art. 360, n. 4) ‘ , nella parte in cui avrebbe assegnato rilievo decisivo, ai fini della decisione assunta, a un documento (nella specie, il nuovo contratto di locazione stipulato tra la resistente e il nuovo conduttore) prodotto nel primo grado di giudizio ma sulla cui rilevanza ai fini del thema probandum l’int imata ha svolto allegazioni solo con l’ultimo atto depositato (le note conclusive) nel giudizio di primo grado, così privando il ricorrente della possibilità di contraddire sul punto.
2.9. Con il nono motivo del ricorso principale, cui si associa la ricorrente incidentale e che, secondo la prospettazione del ricorrente principale, presuppone l’accoglimento del motivo precedente, si censura la sentenza impugnata ‘ per violazione degli artt. 2727 e, soprattutto, 2729 c.c., rilevante ex art. 360, n. 3) ‘ perché ha condannato l’odierno ricorrente al risarcimento del danno da lucro cessante (pari all’importo dei canoni non percepiti in conseguenza del ritardo con cui fu stipulato il nuovo contratto di locazione, asseritamente dovuto alle condizioni in cui versava l’immobile dopo il rilascio del precedente conduttore) sulla base di un solo indizio, per di più non grave (il fatto che le trattative per il nuovo contratto presero avvio in concomitanza con lo scioglimento del precedente), come tale inidoneo ad avviare il ragionamento presuntivo.
2.9.1. I motivi ottavo e nono del ricorso principale, che vanno congiuntamente esaminati perché all’evidenza connessi, sono manifestamente infondati.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente principale e dalla società ricorrente incidentale ad adiuvandum , il contratto di locazione del
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21/07/2017 risulta prodotto ab origine , come espressamente precisato dalla Corte d’appello , ed era stato posto a base della domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’impossibilità di utilizzare l’immobile rilasciato o di concederlo in locazione in ragione delle oggettive condizioni in cui fu riconsegnato dalla società conduttrice RAGIONE_SOCIALE; danno quantificato nella mancata percezione dei canoni di locazione con riferimento al periodo 31.11.2016 -21.07.2017 (€ 4.000,00 x 8 mesi) (pag. 8 della sentenza impugnata).
Non risulta , né il ricorrente l’ha dimostrato, che la presunta tardività o irregolarità nella produzione sia stata in qualche modo eccepita o contestata nel giudizio di merito. Ne consegue che è infondata anche la presunta lesione dell’art. 101 c.p.c.; norma che, tra l’altro, attiene alla necessità di evitare decisioni c.d. a sorpresa in relazione a questioni rilevate d’ufficio , circostanza che palesemente nulla ha a che spartire con la presunta tardiva produzione di un documento.
Vanno esaminati, a questo punto, i tre motivi di ricorso incidentale proposti da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
3.1. Con il primo motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata ‘ ex art. 360, n. 4), c.p.c., per aver totalmente omesso l’esame dell’atto di transazione del 15/06/2016, con il quale le parti novarono l’originaria pattuizione contrattuale in materia di restituzione della cosa locata, prevedendo che l’immobile andasse ric onsegnato libero da persone ‘e cose ‘ ; nello specifico, lamenta che dal contenuto di tale accordo discenderebbe l’insussistenza dell’inadempimento ricondotto all’art. 4 del contratto di locazione del 2005, secondo cui tutti i lavori di modifica ed adattamento dell’immobile al termine della locazione sarebbero restati acquisiti all’immobile e il conduttore non avrebbe potuto vantare alcun diritto a rimborsi e compensi.
3.1.1. Il motivo è inammissibile.
Il Collegio rileva, innanzitutto, che la questione connessa all’atto di transazione è nuova; essa, infatti, non risulta affrontata nella sentenza
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AVV_NOTAIO impugnata, né la parte si cura di specificare nel corpo del motivo quando e come suddetta questione sia stata sottoposta al contraddittorio nel corso del giudizio di merito.
Secondo quanto da questa Corte già ripetutamente affermato, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio alla regola di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. Sez. U, 27/12/2019 n. 34469), di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. Sez. 2, 24/01/2019, n. 2038; Cass. SS. UU. n. 2399/2014).
Nella specie, la ricorrente incidentale si limita a richiamare nell’illustrazione del motivo un esiguo stralcio della comparsa di costituzione in grado d’appello (pag. 19 in ricorso) che, sulla base delle scarne indicazioni ivi contenute, non consente a questa Corte di esaminarne il relativo fondamento, non essendo sufficienti affermazioni assertive, non verificabili.
3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale censura ‘ la sentenza impugnata per aver ritenuto che la condotta di RAGIONE_SOCIALE in fase di rilascio abbia violato gli articoli 1590, 1592 e 1593 c.c. ‘ senza, però, offrire alcuna motivazione sul punto.
3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata, ‘ per violazione degli artt. 1592 e 1593 c.c., rilevante ex art. 360, n. 3), poiché la decisione ha applicato la disposizione di cui al 1592 c.c. a un caso alla stessa totalmente estraneo e per aver del tutto obliterato la regola di cui al primo comma dell’art. 1592 c.c.’.
3.3.1. Il secondo e terzo motivi di ricorso incidentale, che per l’evidente nesso di connessione possono essere congiuntamente esaminati ,
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si rivelano entrambi, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.
La Corte sottolinea che l ‘art. 1592 c.c. stabilisce che il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata (tranne che in caso di accordo, nel qual caso il locatore è tenuto a pagare un’indennità) ; mentre l’art. 1593 c.c. dà diritto al conduttore, invece, di togliere le addizioni alla cosa locata qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni.
Nel caso di specie, come stabili to dalla Corte d’appello con accertamento di merito insindacabile, non vi fu accordo in merito alle addizioni o ai miglioramenti e il conduttore provvide di sua iniziativa alla totale rimozione degli stessi, danneggiando gravemente l’immobile locato . Ciò comporta, proprio alla luce di quanto emerso nel merito, che il richiamo alle presunte violazioni di legge suindicate è del tutto fuor di luogo.
In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale devono essere entrambi rigettati.
Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della parte controricorrente, mentre vanno integralmente compensate tra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Non v’è luogo a provvedere sulle spese della parte intimata , che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale.
Condanna il ricorrente principale e la ricorrente incidentale, in solido tra loro, a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15 per cento ed accessori di legge.
Dichiara integralmente compensate le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.
CC 1° ottobre 2025
Ric. n. 8443/2024
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 1° ottobre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME