Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4268 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4268 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2023
sul ricorso 17620/2020 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2078/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
con atto di citazione notificato in data 17 aprile 2007 NOME COGNOME, unitamente ad altri, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, NOME COGNOME, quale amministratore unico della società che era intervenuto negli atti di compravendita, e NOME COGNOME proponendo le seguenti domande: la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 40.000,00 nei confronti della società e del COGNOME a titolo di responsabilità extracontrattuale per il reato di truffa essendo stata venduta con atto di data 8 agosto 1998 all’attore un’unità immobiliare con giardino annesso di estensione reale minore rispetto al ceduto grazie al previo accatastamento di una porzione di giardino in particella catastale separata successivamente venduta al COGNOME; la dichiarazione di simulazione, ed in vi a subordinata ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., della compravendita di data 30 ottobre 2006 intervenuta fra la società ed il COGNOME della particella in questione. Il Tribunale adito rigettò la domanda. In particolare, quanto alla domanda risarcitoria, osservò il Tribunale che la cancellazione della società dal registro delle imprese prima dell’introduzione del giudizio aveva determinato la perdita di capacità processuale e che l’improponibilità della domanda si estendeva anche alla domanda formulata nei confronti del COGNOME, citato in giudizio nella qualità di amministratore della società e senza allegare nei suoi confronti la qualità di socio in relazione al fenomeno successorio intercorrente fra la società estinta e i soci. Avverso detta sentenza propose appello NOME COGNOME. Con sentenza di data 24 aprile 2020 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello.
Osservò la corte territoriale che la domanda di condanna in solido per la medesima condotta (i raggiri posti in essere al momento della stipulazione della compravendita) non valeva a tenere distinte le
posizioni della società e del suo amministratore sul piano del titolo delle rispettive responsabilità (ipotizzando una responsabilità diversa e autonoma di quest’ultimo rispetto alla società da lui rapp resentata), né poteva ricavarsi una diversa conclusione dal fatto il COGNOME fosse stato evocato in giudizio per la sua condotta ‘quale amministratore unico della società intervenne negli atti di compravendita’. Aggiunse che gli atti per i quali era stata ipotizzata la responsabilità del COGNOME (nonché i raggiri assertivamente posti in essere) avevano prodotto effetti esclusivamente a vantaggio della società, tant’è che era stata invocata la condanna del COGNOME non per la sua responsabilità personale ma una condanna solidale con la società.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso NOME COGNOME. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. pro c. civ.. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 163 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il COGNOME non è stato citato in giudizio quale amministratore unico e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ma quale persona fisica distinta dalla società, mentre RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è stata citata ‘in persona del liquidatore e legale rappresentante pro- tempo re NOME COGNOME‘, e che nella citazione risulta indicato il titolo della responsabilità extracontrattuale del COGNOME quale persona fisica, e cioè ‘quale amministratore unico della società intervenuto negli atti di compravendita’, per cui ricorre nei con fronti del COGNOME un’obbligazione personale e distinta da quella della società.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1292 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, l’obbligazione solidale presuppone una pluralità di debitori, né la solidarietà è esclusa dall’identità di titolo. Aggiunge che la responsabilità personale del COGNOME non è esclusa dal fatto che il reato di truffa sia stato compiuto da costui quando rivestiva la carica di amministratore unico della società.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 640 cod. pen., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il reato di truffa può essere commesso anche al fine di perseguire il vantaggio di un soggetto diverso dall’autore del reato, per cui non è di ostacolo alla responsabilità personale dell’intimato il fatto che il vant aggio del raggiro sia stato conseguito dalla società.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, dato che il COGNOME è stato convenuto in giudizio come persona fisica per l’illecito commesso quando rivestiva la carica di amministratore di una società poi estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, non vi è motivo di ritenere che la detta cancellazi one precluda l’azione nei confronti della persona fisica.
I quattro motivi, da valutare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
La domanda di condanna risarcitoria per responsabilità extracontrattuale proposta in solido nei confronti della società ed il soggetto che ne era il legale rappresentante all’epoca del fatto illecito in quanto autore del medesimo illecito conserva efficacia limitatamente alla persona fisica ove il giudizio non prosegua nei confronti della società per essere stata la stessa cancellata dal registro delle imprese prima dell’introduzione del giudizio medesimo.
La deduzione in giudizio di un’obbligazione solidale presuppone la pluralità dei debitori e pertanto la circostanza che convenuta in giudizio non sia solo la società, ma anche la persona fisica che la rappresentava all’epoca del fatto illecito denunciato. In particolare, fatto costitutivo della domanda che è stata proposta nei confronti della persona fisica è l’avere questa preso parte alla compravendita in nome e per conto della società e dunque il fatto di avervi partecipato, sia pure nella qualità di legale rappresentante. Che vi sia una pluralità di debitori evocati in giudizio (la società e la persona fisica) trova conferma nella circostanza che, come si precisa nel primo motivo, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è stata citata ‘in persona del liquidatore e legale rappresentante protempore NOME COGNOME‘. Dunque il COGNOME è stato citato in giudizio sì quale amministratore unico della società, ma non quale legale rappresentante ai fini della rappresentanza sostanziale nell’odierno giudizio, bensì quale legale rappresentante della società all’epoca del denunciato fatto illecito ed autore in tale qualità del fatto. E’ questo il titolo di responsabilità che l’attore ha allegato in sede di causa petendi e che identifica la specifica domanda proposta nei confronti della persona fisica.
P. Q. M.
accoglie i motivi di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il giorno 10 gennaio 2023
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME