Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30743 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30743 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34070/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO BARI n. 1606/2019 depositata il 16/07/2019.
NONCHÉ
sul ricorso iscritto al n. 3739/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO BARI del 16 novembre 2021, n. 1963.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Il Tribunale di Bari con sentenza del 26 ottobre 2010, n. 3201 respinse le domande di restituzione e di risarcimento del danno, proposte dall’RAGIONE_SOCIALE contro l’ex amministratore NOME COGNOME, nonché di accertamento negativo del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE verso l’attrice RAGIONE_SOCIALE, per difetto di prova dell’assunto.
Nel giudizio di primo grado era intervenuto anche NOME COGNOME, socio di maggioranza dell’attrice, aderendo alla domanda di accertamento della responsabilità del RAGIONE_SOCIALE verso la società e chiedendone, in via autonoma, la condanna al risarcimento del
danno patito quale socio, con riguardo alle somme versate per la sottoscrizione del capitale sociale e per la costruzione di uno stabilimento della società.
Con sentenza del 16 luglio 2019, n. 1606, la Corte d’appello di Bari, adìta dalla curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE con appello in via principale e dal socio COGNOME in via incidentale, in accoglimento del primo ha riformato la sentenza impugnata e condannato NOME COGNOME al pagamento in favore del fallimento della somma di € 917.482,14, oltre interessi dalla domanda, respinta per il resto.
Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che:
a) l’eccezione d’improcedibilità della domanda di accertamento negativo del credito, proposta dall’attrice contro la RAGIONE_SOCIALE, è inammissibile, in quanto sollevata da quest’ultima solo in appello ed al riguardo essendo sceso il giudicato; peraltro, il fallimento non ha più interesse a tale pretesa, in quanto la domanda di ammissione del medesimo credito al passivo fallimentare è stata respinta, con sentenza passata in giudicato, per assoluto difetto di prova, restando estranea al giudizio la questione dell’opponibilità del giudicato alla RAGIONE_SOCIALE in ipotesi di eventuale ritorno in bonis ;
b) quanto alla domanda di restituzione, proposta da RAGIONE_SOCIALE e poi dalla procedura contro RAGIONE_SOCIALE, per avere questi simulato l’esistenza di finanziamenti concessi alla società, al solo fine di poter prelevare somme corrispondenti quali pretesa restituzione dei finanziamenti stessi, ha precisato che: 1) la domanda restitutoria non è stata affatto limitata dall’attrice agli importi rivenienti dalle denunziate vendite ‘in nero’, operate dalla società e che il c.t.u. nominato in primo grado non ha ritenuto dimostrate, trattandosi soltanto di uno dei fatti dedotti a sostegno
della tesi circa i prelievi indebiti di denaro dalle casse sociali ad opera del predetto, la piana interpretazione della domanda introduttiva palesando che essa sia volta a stigmatizzare la fittizietà delle anticipazioni compiute dall’amministratore; 2) l’onere di provare l’esistenza di prelievi non corrispondenti ad effettivi precedenti finanziamenti, per l’assenza di adeguato supporto contabile, grava sulla società attrice, mentre l’onere di provare che i finanziamenti fossero invece effettivi grava sull’amministratore; 3) l’insufficienza della prima c.t.u. ha indotto alla nomina di un nuovo consulente in rinnovazione in grado di appello, al fine di verificare quale parte delle somme prelevate dalle casse sociali trovasse effettivamente la propria causa in un debito restitutorio dei finanziamenti operati dall’amministratore in favore della società: pur constatata l’assenza di una contabilità societaria completa in atti, sia cronologica a mezzo del libro giornale, sia sistematica a mezzo delle schede contabili, il c.t.u., anche mediante richiamo a chiarimenti, riesaminando i versamenti o anticipazioni eseguiti nelle casse sociali in contante, o in assegni, o a mezzo di assegni pagati dai clienti, o con giroconti o con altre modalità volta a volta verificate, ha accertato l’esistenza di una differenza tra ‘anticipazioni’ contabilizzate (€ 4.220.105,14) e quelle effettivamente effettuate (€ 1.927.568,28) dall’amministratore, pari ad € 2.292.536,86; inoltre, il c.t.u. ha accertato che l’amministratore ha proceduto ad effettuare ‘rimborsi’ in proprio favore per € 3.210.019,00; ha concluso che, pertanto, dati i ‘rimborsi’ ottenuti dall’amministratore per € 3.210.019,00, ed i versamenti nelle casse sociali di € 2.292.536,86, la differenza tra i medesimi, pari ad € 917.482,14 è la somma ingiustificatamente prelevata dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME, alla cui restituzione il medesimo deve essere condannato; 4) trattandosi di indebito ex art. 2033 c.c., ma
non avendo la curatela allegato alcunché circa lo stato di mala fede, gli interessi sono dovuti dalla domanda;
la domanda di risarcimento del danno proposta dalla procedura è rimasta priva di idonea allegazione e prova, circa i danni che sarebbero derivati alla società da tale sistema di ‘anticipazioni’;
la domanda di risarcimento del danno proposta dal socio per il danno diretto è rimasta, parimenti, priva di adeguata allegazione e prova del pregiudizio dal medesimo patito.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di otto motivi.
Si difende il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Le parti hanno depositato anche la memoria.
-È stato, altresì, proposto ricorso per revocazione avverso la medesima sentenza del 16 luglio 2019, n. 1606 della Corte d’appello di Bari.
La Corte d’appello con sentenza del 16 novembre 2021, n. 1963 lo ha respinto.
Questa decisione ha ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso per revocazione, effettivamente il Tribunale aveva emesso l’ordine di esibizione nei confronti di NOME COGNOME, come risulta dall’ordinanza del 20 maggio 2003 con la quale, disponendo c.t.u., il giudice operò riferimento alle richieste attoree, comprendenti l’ordine di esibizione alla RAGIONE_SOCIALE ed al predetto per i documenti afferenti le operazioni nel periodo dal 1983 al 1995 ed, infatti, la sentenza revocanda della Corte d’appello di Bari n. 1606/2019 ha preso atto dell’inadempimento all’ordine di esibizione. In ogni caso, sia esistito o no tale ordine, il punto è che la Corte d’appello ha pronunciato la detta sentenza, provvedendo essenzialmente sulla base della espletata c.t.u.: onde
l’esistenza o no dell’esibizione non modifica il convincimento e le argomentazioni ivi spese; ed era comunque onere del COGNOME COGNOME fornire giustificazioni documentali di prelievi di somme operati ed accertati dal consulente.
Si difende il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Le parti hanno depositato le memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-I due ricorsi vanno riuniti.
2.1. -I motivi del ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che ha respinto l’istanza di revocazione possono essere come di séguito riassunti:
violazione degli artt. 12 preleggi, 115, 116, 210, 395, comma 1, n. 4, c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., per avere la sentenza impugnata affermato che fu emesso in primo grado un ordine di esibizione verso il ricorrente, che invece mancava, avendo dunque essa errato nell’interpretare l’ordinanza istruttoria del primo giudice;
violazione degli artt. 191, 194, 198 e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto la c.t.u. non è mezzo istruttorio in senso proprio e la sentenza impugnata ha quindi attribuito all’ordinanza ammissiva della c.t.u. un contenuto di fatto inesistente, ossia l’ordine di esibizione;
violazione degli artt. 329 e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata non ha tenuto conto che la curatela attrice aveva prestato acquiescenza al rigetto dell’istanza di esibizione;
violazione degli artt. 112 e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. ed ‘eccesso di potere giurisdizionale’, in quanto la sentenza impugnata ha ampliato d’ufficio l’ambito del giudizio di revocazione per errore di fatto, tornando a pronunciarsi nel merito, allorché ha
affermato che ‘in ogni caso’ la questione della esistenza o no di un ordine di esibizione non modificava la motivazione della sentenza revocanda, la quale si fondava sulla ragione più liquida, ossia le risultanze peritali, e che l’onere di provare la causa dei prelievi sarebbe spettato al COGNOME COGNOME.
2.2. -Il quattro motivi, da trattare insieme per la loro intima connessione, sono infondati.
Il giudizio di revocazione per errore di fatto deve attenere al c.d. «errore di fatto revocatorio», ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., consistente in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo , incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato ( e multis , Cass. 15-032018, n. 6405; Cass. 12-07-2018, n. 18443; Cass. 24-01-2018, n. 1820; Cass. 11-01-2018, n. 442).
Nella specie, non ha errato la sentenza impugnata a ritenere insussistenti i presupposti della revocazione: essa, invero, ha ritenuto che la Corte d’appello di Bari, nella sentenza revocanda del 16 luglio 2019, n. 1606, abbia formato il proprio convincimento sulla base della espletata c.t.u., la quale, sia pure senza una integrale produzione in giudizio di tutta la contabilità sociale, aveva potuto ricostruire gli spostamenti di denaro fra la RAGIONE_SOCIALE e NOME RAGIONE_SOCIALE.
Ha, dunque, ritenuto la sentenza ora impugnata che sia rimasto in definitiva irrilevante il denunziato errore di fatto circa l’adozione di un ordine di esibizione documentale a carico del COGNOME COGNOME da parte del Tribunale, posto che non sull’inadempimento a tale ordine si fonda il nucleo motivazionale della sentenza
revocanda. Anche il riferimento all’onere probatorio processuale, contenuto nella sentenza impugnata, mirava solo a confermare la ritenuta irrilevanza del preteso errore di fatto circa l’esistenza, oppur no, di un ordine del Tribunale di esibizione documentale.
Tali affermazioni non meritano censure, restando i motivi del ricorso per cassazione inammissibili, a loro volta, non prospettando la violazione delle norme invocate.
3.1. -I motivi del ricorso principale possono essere come di séguito riassunti:
violazione degli artt. 329, comma 2, e 342 c.p.c., per avere la sentenza impugnata deciso una domanda su cui la curatela aveva prestato acquiescenza, dal momento che il primo giudice aveva individuato la causa petendi nella mera allegazione di vendite ‘in nero’ da parte dell’amministratore, ai sensi dell’art. 2392 c.c., mentre la corte d’appello l’ha riqualificata come di restituzione dell’indebito;
violazione degli artt. 329, comma 2, e 342 c.p.c., anche con riguardo al capo della sentenza del Tribunale, in cui si dava atto della effettività dei finanziamenti negli anni dal 1985 al 1993, sebbene a mezzo di varie forme anche anomale;
violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto comunque la corte territoriale avrebbe errato per ultrapetizione, immutando i fatti costitutivi della pretesa;
violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 101 e 112 c.p.c., per avere in tal modo la corte territoriale violato il diritto di difesa e al contraddittorio processuale;
violazione degli artt. 2033, 2036, 2037, 2392, 2697, 2709 c.c., 115, 116 e 210 c.p.c., per avere in tal modo la corte territoriale violato dette disposizioni, non imputando alla società
attrice il mancato deposito di tutte le scritture contabili, ma al convenuto la non ottemperanza ad inesistenti ordini di esibizione;
violazione degli artt. 2033, 2036, 2037, 2392, 2697, 2709 c.c., 115, 116 e 210 c.p.c., perché è stato violato il principio dell’onere della prova, non avendo il convenuto l’onere di provare l’effettiva esistenza dei finanziamenti attestati dalle scritture contabili e riconosciuti da controparte come transitati nelle casse sociali, ma l’attrice l’onere di provare le proprie accuse;
violazione degli artt. 2033, 2036, 2037, 2392, 2697, 2709 c.c., 115, 116 c.p.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte territoriale accolto la domanda, nonostante non fosse stata provata con la produzione integrale dei documenti contabili societari, ed avendo il giudice del merito, d’altro canto, omesso di valutare tutte le risultanze di causa;
violazione dell’art. 2709 c.c. ed omesso esame di fatti decisivi, perché i libri e le scritture contabili costituiscono prova contro l’imprenditore, ma la parte che se ne giova non può scinderne il contenuto, mentre la corte territoriale ha considerato inattendibili i finanziamenti eseguiti dall’amministratore nella misura di € 917.482,14 ed invece attendibili le restituzioni al medesimo per € 3.061.736,26.
3.2. -I primi quattro motivi, che possono essere trattati insieme per la loro intima connessione, sono infondati.
L’interpretazione della domanda spettava al giudice del merito e la deduzione di vendite non regolarmente contabilizzate non costituiva, come emerge dagli stessi passaggi della domanda riportati nel ricorso, l’esclusivo oggetto dell’accertamento richiesto dalla società, e, poi, dalla procedura, ma soltanto una delle condotte prodromiche, sia pure dall’attrice stigmatizzata come particolarmente grave, ai fini della più ampia domanda di
restituzione e risarcimento del danno. E l’atto di appello riproponeva, in sede di impugnazione, l’intera res controversa .
Nessuna arbitraria modifica della domanda, o violazione del giudicato interno, o ultrapetizione si è dunque verificata, né violazione del diritto di difesa del convenuto, che sin dall’inizio fu posto in condizioni, e per tutto il corso del processo, di difendersi ed attuare il pieno contraddittorio sui fatti introdotti in giudizio.
3.3. -I successivi quattro motivi, vertenti su questioni connesse e del pari possibile oggetto di trattazione unitaria, sono inammissibili.
La sentenza impugnata ha deciso la causa, dopo avere disposto integrale rinnovazione della c.t.u. in appello, fondandosi sugli accertamenti compiuti dal consulente tecnico e sull’analitica ricostruzione dei passaggi di denaro tra la società e l’amministratore, la cui causa e modalità sono state in ciascun caso accertate ed elencate dal perito.
Essa non merita le censure proposte, non essendo ad essa imputabili le menzionate violazioni, neppure quanto al principio dell’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c.
La corte territoriale non ha, invero, invertito tale onere, ma ha fatto ammissibile ricorso alla c.t.u., in parte percipiente, al fine di ricostruire la vicenda, sulla base dei documenti in atti e di quelli che ha autorizzato il consulente a reperire.
All’esito dell’una e degli altri, quindi, ha provveduto a condividere quelle risultanze. Ma valutare le risultanze processuali è giudizio di merito, dovendo il contenuto delle scritture contabili essere considerato, anche nei giudizi di responsabilità o di condanna dell’amministratore di somme asseritamente dal medesimo prelevate in modo abusivo, alla stregua dell’insieme
degli altri elementi probatori e di convincimento offerti al giudice, ivi compresa la consulenza tecnica contabile.
Né merita condivisione la censura di violazione dell’art. 2709 c.c.
Ai sensi dell’art. 2709 c.c., i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l’imprenditore, ma la parte che intenda trarne vantaggio non può scinderne il contenuto: ciò vuol dire che le scritture stesse, una volta indicate ed esibite, debbono essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico depongono (Cass. 23-10-2018, n. 26874; Cass. 11-11-2005, n. 22896). Che è proprio quanto ha fatto la sentenza impugnata, sulla base della espletata c.t.u., che è stata disposta proprio per interpretare al meglio le scritture e i documenti concernenti i numerosi spostamenti di denaro, altrimenti di ardua qualificazione, tra la società ed il suo amministratore.
Anche in presenza di scritture contabili, le quali sono utile prova delle operazioni ivi annotate, si rileva peraltro che se, con riguardo ad un rapporto continuativo, le scritture contabili non siano in grado di provare l’intero insieme dei rapporti intercorsi fra le parti, possono essere utilizzate altre prove documentali o di altro tipo ammesse dall’ordinamento, e parimenti è possibile contestare la veridicità delle singole annotazioni contabili, provandone l’inesattezza o la falsità in base alla documentazione sottostante, perché il principio dell’art. 2709 c.c., a norma del quale i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore, si riferisce solo ai fatti, alle prestazioni ed ai rapporti che positivamente risultano dalle scritture, ma non esclude altre prove al riguardo (Cass. 06-02-2009, n. 2995, anche
quanto ai rapporti di dare e avere tra imprenditori, ai sensi dell’art. 2710 c.c.).
Tale essendo il significato della norma, è proprio quello che è avvenuto nel caso in esame, in cui, preso atto delle scritture prodotte dalle parti o reperite dal consulente, si è proceduto al loro esame e riscontro, valutando, sulla base del complesso degli elementi raccolti, quali poste potessero essere ritenute effettive e quali solo apparenti.
Per il resto, nell’economia della decisione impugnata resta del tutto secondario il tema della mancata ottemperanza all’ordine di esibizione, che il ricorrente contesta gli sia stato mai rivolto, non avendo in nessun punto la sentenza impugnata dimostrato di ricollegarvi ex art. 116 c.p.c. qualche decisivo argomento di prova.
In definitiva, la corte territoriale ha ritenuto di affidare l’esame e valutazione dei documenti contabili al consulente tecnico nominato, facendo propria la ricostruzione del medesimo, né avendo violato in tal modo nessun principio in tema di ‘prova legale’, ma operando ad un accertamento dei fatti, rimesso esclusivamente al suo prudente apprezzamento, e non oltre sindacabile in sede di legittimità.
4. -Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della procedura controricorrente, liquidat e in € 18.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.
Sussistono ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater , i presupposti per versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre