Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6504 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6504 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
Oggetto:
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 27/01/2025 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
R.G. n. 1974/2024
ha pronunciato la seguente
Rep. _________________
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 1974 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto
da
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
TROVATO NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimati-
per la cassazione COGNOME sentenza COGNOME Corte d’a ppello di Messina n. 804/2022, pubblicata in data 7 dicembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
27 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
I coniugi NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME agito in giu- dizio nei confronti di NOME COGNOME COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente occorso al COGNOME, del quale il COGNOME, amministratore e legale rappresentante COGNOME predetta RAGIONE_SOCIALE, era stato ritenuto responsabile in sede penale.
La domanda del COGNOME è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nei soli confronti del COGNOME, condannato al risarcimento COGNOME metà del danno non patrimoniale subito dal COGNOME, ritenuto corresponsabile dell’evento dannoso in tale percentuale, per un complessivo importo di € 463.355,00 , oltre accessori. È stata invece rigettata, per intervenuta prescrizione, la domanda COGNOME COGNOMECOGNOME La Corte d’a ppello di Messina ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il COGNOME, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il COGNOME.
Non COGNOME svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti COGNOME depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data COGNOME camera di consiglio.
Ragioni COGNOME decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Ex art. 360 n. 3 c.p.c. -Violazione e errata applicazione degli artt. 651 c.p.p., artt. 2935 c.c., 2055 c.c. e 2087 c.c. -Errato rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva del sig. COGNOME -Errata e illogica esclusione dell’applicazione al caso di specie del principio di immedesimazione organica ».
Il ricorrente deduce che egli, « seppure responsabile dal punto di vista penale per il reato contestato, non può essere responsabile COGNOME richiesta risarcitoria formulata in sede civile essendo responsabile solamente la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Ric. n. 1974/2024 – Sez. 3 – Ad. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6
RAGIONE_SOCIALE » … … « in quanto le societ à̀ , e in generale le persone giuridiche, rispondono civilmente degli illeciti commessi dai loro organi in conseguenza del principio dell’immedesimazione organica dell’ente, secondo il quale gli atti illeciti, posti in essere nell’eserciz io delle proprie funzioni da una persona fisica che riveste la carica di organo di una persona giuridica, sono direttamente imputabili alla persona giuridica stessa ».
Il motivo è infondato.
È sufficiente, in proposito, rilevare che, come fatto presente nella motivazione COGNOME sentenza impugnata, in sede penale è stata riconosciuta la responsabilità personale del COGNOME (unico imputato nel relativo processo, al quale la RAGIONE_SOCIALE non ha partecipato, neanche come responsabile civile), per il reato di lesioni colpose, con sentenza di condanna il cui passaggio in giudicato è pacifico e incontestato tra le parti; il COGNOME è stato, in quella sede, condannato anche al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore del COGNOME, costituitosi parte civile, e tale decisione fa certamente stato nel presente giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., « quanto all’accertamento COGNOME sussistenza del fatto, COGNOME sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso ».
Non è, quindi, in alcun modo revocabile in dubbio la responsabilità personale del COGNOME per l’evento dannoso occorso al COGNOME, nel presente giudizio (avente ad oggetto esclusivamente la liquidazione del danno), e ciò anche a prescindere dalla eventuale sussistenza di una responsabilità concorrente, per tale evento, COGNOME RAGIONE_SOCIALE dallo stesso rappresentata, responsabilità che è stata, in verità, espressamente esclusa dal giudice di primo grado e con riguardo alla quale la corte d’appello ha respinto il gravame del COGNOME (rilevandone in sostanza l’inammissibilità per difetto di interesse), con statuizione che non risulta specificamente censurata nella presente sede,
avendo il ricorrente esclusivamente contestato, con il suo ricorso, il « rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva del sig. COGNOME ».
È appena il caso di aggiungere che: a) i precedenti di legittimità richiamati dal ricorrente a sostegno dei propri assunti non solo non sono conferenti, ma, anzi, confermano la correttezza COGNOME statuizione impugnata, in quanto in essi, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra ente e suo legale rappresentante, è riconosciuta la possibile responsabilità anche dell’ente rappresentato, unitamente a quella del legale rappresentante (a determinate condizioni), senza, però, in alcun modo affermare che tale eventuale responsabilità concorrente dell’ente escluda quella personale dello stesso legale rappresentante; b) non ha alcun rilievo il fatto che la sentenza di condanna del COGNOME in sede penale non abbia avuto luogo per la violazione degli obblighi derivanti dall’art. 68, comma 3 , del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 e dall’art. 10 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 , in quanto, ai fini dell’affermazione COGNOME responsabilità civile per i danni subiti dal COGNOME, oggetto COGNOME domanda avanzata da quest’ultimo nel presente giudizio, è senz’altro sufficiente la intervenuta (e pacifica) condanna inflitta al COGNOME per il reato di lesioni colpose; c) nessun rilievo, stante quanto esposto in precedenza con riguardo all’oggetto delle censure formulate con il motivo di ricorso in esame, può infine attribuirsi, nella presente sede, neanche alle questioni relative alla rinun cia operata dall’attore alla sua domanda nei confronti COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo si denunzia « Ex art. 360 n. 3 c.p.c. -Violazione o erronea applicazione dell ‘ art. 2055 ultimo comma c.c., in punto di gradazione COGNOME colpa tra presunto responsabile e danneggiato ».
Il ricorrente contesta « l’applicazione dell’art. 2055 ultimo comma c.c. sull’asserito presupposto che non è ‘possibile
provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell’evento dannoso’ », sostenendo che « sia l’odierno ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE avevano articolato proprio mezzi di prova nel giudizio di primo grado (la RAGIONE_SOCIALE li aveva reiterati anche in giudizio di appello) diretti a provare proprio la diversa graduazione se non l’esclusione COGNOME colpa/responsabilità civile del sig. COGNOME nel caso di specie ».
Il motivo è inammissibile.
Le censure con esso formulate COGNOME ad oggetto la mancata ammissione dei mezzi di prova che si assume fossero diretti a dimostrare la graduazione COGNOME responsabilità tra il convenuto e lo stesso danneggiato in misura diversa da quella ritenuta dai giudici di merito (pari al 50%, anche, ma non solo, in applicazione dell’art. 2055 c.c., per l’impossibilità di accertare una diversa incidenza del concorso colposo).
Tali censure risultano radicalmente inammissibili, in primo luogo perché lo stesso ricorrente riconosce di non avere reiterato nel giudizio di appello le istanze istruttorie disattese dal giudice di primo grado, affermando che a tanto aveva provveduto solo la RAGIONE_SOCIALE (che non ha proposto il ricorso per cassazione) e, comunque, perché si tratta di censure che difettano del requisito COGNOME specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo richiamato in modo puntuale il contenuto delle istanze istruttorie di cui si lamenta la mancata ammissione.
3. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio COGNOME soccombenza, come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, NOME COGNOME, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c. .
Deve darsi atto COGNOME sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
Si dà atto COGNOME sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio COGNOME Terza Sezione Ci-