Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33186 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33186 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 7645/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso , dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, in persona del curatore AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
–
contro
ricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza, n. cron. 1472/2019, della CORTE DI APPELLO DI TORINO pubblicata in data 05/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato nel giugno 2011, RAGIONE_SOCIALE (poi dichiarata fallita) e la consorella RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ed in concordato preventivo) citarono la loro ex agente di commercio RAGIONE_SOCIALE ed il suo amministratore unico NOME COGNOME COGNOME innanzi al Tribunale di Milano al fine di ottenerne, tra l’altro, la condanna, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni ad esse arrecati con il reiterato compimento di atti di concorrenza anticontrattuale e sleale compiuti approfittando delle conoscenze e delle entrature ottenute in virtù del rapporto di agenzia. Quel giudizio venne poi dichiarato estinto.
1.1. Con successivo atto notificato l’1 dicembre 2015, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti anche, breviter, RAGIONE_SOCIALE) citò NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Torino chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da questi arrecati alla menzionata società in bonis. Dopo aver ricordato il precedente giudizio ed il suo esito, espose che: i ) la RAGIONE_SOCIALE, costituita nel 2002 dal NOME, era stata uno degli agenti più importanti del gruppo chimico RAGIONE_SOCIALE; ii ) ad un certo punto, aveva cominciato a svolgere attività commerciale in concorrenza con la mandante, nei confronti dei clienti e nei territori assegnatile (Italia, Belgio, Olanda, Spagna, Israele etc.), offrendo alla clientela della RAGIONE_SOCIALE alcuni prodotti specialistici a base di PNS sostanzialmente identici a quelli di quest’ultima, con riproduzione testuale a volte della scheda prodotto, appropriandosi di informazioni aziendali riserviate (liste clienti e listini prezzi) e di pregi altrui, millantando di essere una sussidiaria commerciale del RAGIONE_SOCIALE e denigrando lo stesso ed i suoi prodotti con notizie false; iii ) aveva scoperto tale situazione a partire dall’estate del 2009, quando, nell’ambito del gruppo suddetto, era iniziato un processo di riorganizzazione per far fronte alla crisi finanziaria, con la dismissione dell’impianto di produzione di RAGIONE_SOCIALE di Limbiate (MI) ed il suo spostamento presso lo stabilimento di Buccino (SA) e con trasferimento dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, nel settembre 2009, del ramo di azienda relativo ai prodotti RAGIONE_SOCIALE; iv ) aveva preso coscienza delle azioni del COGNOME grazie alle informazioni del suo subagente belga NOME COGNOME (agente di RAGIONE_SOCIALE per il Belgio ed agente diretto di RAGIONE_SOCIALE per altre merceologie), confermate dalle visite effettuate, presso i clienti, da parte della export manager del RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, nel 2010; v ) le attività concorrenziali della RAGIONE_SOCIALE avevano investito più prodotti ed avevano causato l’inter ruzione dei corrispondenti acquisti da parte dei vecchi clienti RAGIONE_SOCIALE, provocandogli, così, un grave danno.
1.1.1. Costituendosi in giudizio, il NOME resistette all’avversa domanda, eccependo, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva e di quella attiva del RAGIONE_SOCIALE istante, nonché l’intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria di q uest’ultimo. Nel merito, contestò la documentazione prodotta dall’attore e concluse per il rigetto delle sue richieste.
1.2. L’adito tribunale, con sentenza del 14 marzo 2018, n. 1307, previa reiezione delle suddette eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva, e di prescrizione, accolse parzialmente le domande RAGIONE_SOCIALE e condannò il COGNOME al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, di € 54.118,08, oltre rivalutazione ed interessi, compensando, in ragione della metà, le spese processuali e ponendone la parte residua a carico del convenuto.
Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, rispettivamente, dal COGNOME e dal RAGIONE_SOCIALE, l’adita Co rte di appello di Torino, con sentenza del 5 settembre 2019, n. 1472, li rigettò entrambi e compensò interamente le spese del grado.
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: i ) premesso che « la “legitimatio ad causam” , attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l’effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite », ribadì la sussistenza della legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE. Osservò, in proposito, che, « diversamente da quanto asserito dal COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE, nell’atto introduttivo, non aveva ammesso che i fatti si erano svolti da settembre 2009, ma, anzi, aveva precisato di averli scoperti a partire dall’estate dei 2009, quando, in sede al RAGIONE_SOCIALE, era stato progettato un processo di riorganizzazione per far fronte alla crisi finanziaria e che il COGNOME aveva ‘perseguito con anticipo di mesi, grazie ad informazioni raccolte personalmente presso esponenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi, transfughi, una propria politica commerciale autonoma ed ostile, incentrata sulla suggestione alla clientela di dubbi sulla qualità del PNS’ ed aveva diffuso allarmi sulla situazione del gruppo RAGIONE_SOCIALE. E ciò risulta anche dalle prove in atti. Pertanto, è assolutamente corretta e condivisibile l’argomentazione del primo Giudice che affermava che il RAGIONE_SOCIALE aveva agito per i danni subiti dalia società RAGIONE_SOCIALE quando era ancora parte del contratto ». Confermò, inoltre, l’esistenza della legittimazione passiva ivi nuovamente contestata dal COGNOME, spiegando che, « In primo luogo, sia nell’atto di citazione innanzi al Tribunale di Milano, che nell’atto di
citazione nel presente giudizio, il RAGIONE_SOCIALE, ha specificato che il NOME rispondeva dei fatti illeciti da lui perpetrati quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, essendo autore materiale delle condotte addebitate anche alla società, avendo commesso tutta una serie di fatti illeciti. In secondo luogo, è pacifico che la responsabilità dell’amministratore verso i terzi è una responsabilità extracontrattuale e la circostanza che sia dedotta una responsabilità contrattuale nei confronti della società da lui amministrata, che aveva tratto beneficio da tali atti per effetto del contratto di agenzia stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE in bonis, è del tutto irrilevante, in quanto in materia di responsabilità solidale dei danneggianti, l’art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate . È vero che nelle società di capitali gli atti degli amministratori sono imputabili alla società, la quale risponde nei confronti dei terzi, ma sussiste un’eccezione a tale principio, nel caso in cui l’azione dell’amministratore non consista in un atto gestionale, ma in una condotta dolosa o colposa che provoca un danno ingiusto direttamente al terzo. Infatti, la responsabilità degli organi sociali, derivante dall’azione proposta dal socio ex art 2395 c.c., ha natura extracontrattuale, postulando la sussistenza di fatti illeciti direttamente imputabili ad un comportamento colposo o doloso degli amministratori e sussiste ogni qualvolta il danno da lui lamentato costituisca non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito la società, ma una conseguenza diretta ed immediata del denunciato comportamento, doloso o colposo, dell’organo gestorio . Nel caso di specie, le condotte del COGNOME non hanno costituito un pregiudizio per la RAGIONE_SOCIALE, che invece si è avvantaggiata dalla sua condotta, che aveva consentito alla società di subentrare in alcuni rapporti della sua proponente, per cui il danno patito dalla RAGIONE_SOCIALE in bonis e fatto valere dal RAGIONE_SOCIALE è una conseguenza immediata e diretta della condotta illecita del COGNOME »; ii ) disattese la doglianza del COGNOME concernente la ivi ribadita eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria del RAGIONE_SOCIALE. Ritenne, essenzialmente, che, come già affermato dal giudice di prime cure, le situazioni giuridiche prospettate nei giudizi innanzi al Tribunale di Milano (prima) ed a quello di Torino (poi), « sono assolutamente identiche, in quanto anche nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Milano i fatti erano contestati al RAGIONE_SOCIALE quale ‘socio di maggioranza ed
amministratore unico della stessa” (pag. 2 atto di citazione) e nelle conclusioni RAGIONE_SOCIALE in bonis chiedeva di accertare l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE per atti di violazione degli obblighi di fedeltà e non concorrenza ex art. 1746 c.c., I co., e 5 RAGIONE_SOCIALE per atti di concorrenza sleale compiuti materialmente dall’amministratore NOME e di condannare la società ed il RAGIONE_SOCIALE in proprio a risarcire ‘i danni patiti e patendi a seguito delle condotte illegittime ed illeci te di cui in narrativa’. Per cui la richiesta di condanna del NOME era per il compimento di atti illeciti in qualità di amministratore e, quindi, doveva ritenersi responsabile ex artt. 2043 e 2476 c.c.; oggetto del giudizio dinanzi la Tribunale di Milano, con riferimento alla posizione NOME, non era quello di accertare la responsabilità per atti di concorrenza sleale, i quali costituivano semplicemente il presupposto per valutazione dell’illiceità della condotta, bensì quello di accertare la responsabilità dell’amministratore della società per danni provocati direttamente ai terzi. In ogni caso, il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedim ento concreto . Nel caso di specie, il contenuto della pretesa era assolutamente identico e consisteva nella responsabilità dell’amministratore per aver compiuto atti illeciti ai danni della RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, l’atto di citazione del 2011 è un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.. Conseguentemente il credito non è prescritto »; iii ) argomentò le ragioni della ritenuta prova della sussistenza dell’ an e del quantum della pretesa risarcitoria del RAGIONE_SOCIALE, nonché della sussisten za del nesso di causalità tra il danno lamentato da quest’ultimo e le condotte ascritte al COGNOME; iv ) quanto al terzo motivo di gravame incidentale del RAGIONE_SOCIALE, afferente il lamentato aggravio del passivo di quest’ultimo, sulla premessa che « è corretto considerare i reali valori numerici in gioco e ciò non costituisce un errore di fatto, ma il procedimento logico per la valutazione del nesso di causa tra illecito e danno », rimarcò che « contrariamente a quanto asserito dal RAGIONE_SOCIALE, le dinamiche finanziarie del funzionamento di una grande società non sono rilevanti e non costituiscono fatto notorio come affermato dal RAGIONE_SOCIALE a prescindere dal fatto che ciò che rileva è la situazione della RAGIONE_SOCIALE e non di altre società. Il RAGIONE_SOCIALE non ha dimostrato quali fossero le sue dinamiche finanziarie e dalla situazione economico-patrimoniale dei bilanci della società (unica situazione che
rileva) si evincono le difficoltà della società fin dal 2008 ». Osservò, infatti, che i bilanci davano atto « sia del fatturato derivante dalla vendita di prodotti, sia dei costi per produrre tale fatturato. Ciò che rileva ai fini della valutazione della solidità finanziaria di una società è la perdita (ovvero) dell’utile. E la perdita di fatturato accertata dal primo Giudice e non oggetto di cens ura da parte del RAGIONE_SOCIALE era di poco più di € 54.118,00 (la doglianza sulla mancata considerazione della Valagro non è fondata) a fronte di costi superiori a produrla. Nel caso di specie, fin dal bilancio al 31/12/2008, si evidenziava che i costi erano superiori ai valori della produzione per un importo di oltre € 300.000, ridotti di poco nel 2009 con una significativa perdita (oltre € 500.000). La perdita nel 2011 era di oltre € 7.000.000, con la conseguenza che il patrimonio netto era negativo. E la crisi era dovuta alla crisi mondiale iniziata al termine del 2008, non avendo, quindi, alcuna incidenza sul tracollo finanziario, con conseguente fallimento, la condotta del NOME »; v) compensò interamente le spese del grado in ragione della « reciproca soccombenza (anche il RAGIONE_SOCIALE è risultato soccombente essendo l’appello incidentale respinto) ».
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso NOME COGNOME COGNOME, affidandosi a cinque motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, proponendo, altresì, ricorso incidentale, condizionato e non condizionato, recante quattro motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale del COGNOME, rubricato « Violazione e/o falsa applicazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 2476, comma 6, e 2395 c.c.: fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva », ripropone, anche in questa sede, le sue eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva. Circa la prima, si assume che « la posizione assunta dalla Corte, per la quale il fallimento aveva agito per i danni allorché la società RAGIONE_SOCIALE era ancora parte del contratto, si pone in diretto contrasto col dato documentale, difesa peraltro in alcun modo contestata dalla Corte che, in sentenza, si è limitata a rappresentare che la scoperta dei fatti contestati come illeciti risaliva all’estate 2009. Ebbene tale decisione trova una decisa smentita, nell’esatta collocazione temporale e connotazione cronologica dei fatti operabile sulla base della documentazione agli atti , così come in innumerevoli passaggi assertivi rinvenibili nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ». Quanto alla seconda, invece, si deduce che, « a dispetto di quanto va affermando la Corte territoriale, inequivocabili sono le
locuzioni che, nel fare riferimento a condotte pretesamente integranti violazione degli obblighi di fedeltà e non concorrenza che derivavano alla RAGIONE_SOCIALE dal contratto di agenzia ed anche delle regole di correttezza nell’esercizio della concorrenza sancite dall’art. 2598 c.c., avendo assunto RAGIONE_SOCIALE, oltre la veste di agente, anche quella di diretta concorrente della mandante, ed ancor più nell’imputare direttamente alla società già amministrata dal COGNOME i medesimi atti, rimandano, quale legittimo contraddittore, al terzo RAGIONE_SOCIALE ».
1.1. Va rapidamente disattesa l’eccezione di inammissibilità della descritta censura formulata dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente ex art. 348ter , commi 4 e 5, cod. proc. civ., sul presupposto del ricorrere, nella specie, una ipotesi di cd. doppia conforme, analoghe essendo le pronunce di primo e di secondo grado sul punto. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che le norme suddette precludono, in ipotesi, appunto, di cd. doppia conforme, la possibilità di proporre il ricorso per cassazione esclusiva mente per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non anche per quello (nella specie prospettato dal COGNOME) di cui al n. 3 della medesima disposizione.
1.2. Tanto premesso, la doglianza in esame si rivela comunque inammissibile nel suo complesso.
1.2.1. Invero, posta l’assoluta correttezza giuridica della premessa della corte distrettuale secondo cui « la “legitimatio ad causam” , attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l’effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite » ( cfr ., in termini, Cass. n. 7776 del 2017, ma si vedano anche, in senso sostanzialmente conforme, le successive Cass. nn. 29505 del 2020 e Cass. n. 31574 del 2018, secondo le quali ‘ La legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data , comporta la verifica, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo , in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta ‘, e la precedente Cass., SU, n. 2951 del 2016), rileva il Collegio che il riportato assunto
con cui il COGNOME insiste nel contestare la legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE mostra di non tenere in alcun conto la specifica affermazione contraria della corte territoriale (« diversamente da quanto asserito dal COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE, nell’atto introduttivo, non aveva ammesso che i fatti si erano svolti da settembre 2009, ma, anzi, aveva precisato di averli scoperti a partire dall’estate dei 2009, quando, in sede al RAGIONE_SOCIALE, era stato progettato un processo di riorganizzazione per far fronte alla crisi finanziaria e che il NOME aveva ‘perseguito con anticipo di mesi, grazie ad informazioni raccolte personalmente presso esponenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi, transfughi, una propria politica commerciale autonoma ed ostile, incentrata sulla suggestione alla clientela di dubbi sulla qualità del PNS’ ed aveva diffuso allarmi sulla situazione del gruppo RAGIONE_SOCIALE. E ciò risulta anche dalle prove in atti. Pertanto, è assolutamente corretta e condivisibile l’argomentazione del primo Giudice che affermava che il RAGIONE_SOCIALE aveva agito per i danni subiti dalia società RAGIONE_SOCIALE quando era ancora parte del contratto ». Cfr . pag. 14 della sentenza impugnata), che, peraltro, si fonda su accertamenti di carattere fattuale qui non ulteriormente sindacabili.
1.2.2. Quanto, invece, alla qui ribadita contestazione, da parte del COGNOME, della propria legittimazione passiva, è sufficiente rimarcare, per sancire l’inammissibilità, in parte qua , della censura in esame, che, proprio tenuto conto del rilievo che la legitimatio ad causam passiva va ravvisata nel dover subire un giudizio, in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte attrice, mentre l’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso attiene al merito, induce a concludere, affatto ragionevolmente, che, nella specie, stante la specifica prospettazione del RAGIONE_SOCIALE (che, sia nell’atto di citazione introduttivo del precedente giudizio innanzi al Tribunale di Milano, poi dichiarato estinto, che in quello introduttivo di questo processo, ha puntualizzato che il NOME doveva rispondere di fatti illeciti da lui perpetrati quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, essendo autore materiale delle condotte addebitate anche alla società, avendo commesso tutta una serie di fa tti illeciti), l’odierno convenuto legittimamente è stato convenuto in giudizio per rispondere di azioni da lui personalmente compiute, laddove, lo stabilire se gli effetti e/o le conseguenze di tali azioni siano da ricondursi a lui oppure alla società (RAGIONE_SOCIALE) di cui, all’epoca, egli era amministratore involge il merito della pretesa attorea.
1.3. In relazione ad entrambi i profili suddetti, peraltro, il motivo nemmeno si confronta adeguatamente con quanto opinato dalla corte distrettuale,
sostanzialmente ribadendo soltanto assunti evidentemente già fondanti la corrispondente ragione di gravame, che, però, la corte di appello, come si è riferito, ha puntualmente e correttamente disatteso.
1.3.1. La censura, dunque, difetta pure di specificità, atteso che, come del tutto condivisibilmente chiarito da Cass. n. 21563 del 2022 ( cfr . pag. 8 e ss. della motivazione) « l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, non solo “di indicare le norm e di legge di cui intende lamentare la violazione” , ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l’effettivo “decisum” che sorregge la sentenza impugnata. Difatti, il motivo di impugnazione “è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo”, sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione “tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4), cod. proc. civ.” (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564- 01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 65091901) ».
Il secondo motivo del ricorso principale del COGNOME, recante « Violazione e/o falsa applicazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2946, comma 6, e 2947 c.c.: infondatezza del rigetto dell’eccezione di prescrizione ».
Assume il ricorrente che « il punto focale della vicenda, richiamato il disposto di cui all’art. 2945, comma 3, c.c., è quello dell’applicazione, o meno, dell’effetto interruttivo istantaneo della prescrizione con la notifica dell’atto di citazione del giugno 2011 di cui al giudizio poi dichiarato estinto. Secondo la Corte, la suddetta citazione avrebbe avuto effetto interruttivo della prescrizione stante l’identità del contenuto della pretesa, ovvero la responsabilità dell’amministratore per aver compiuto atti illeciti ai danni della RAGIONE_SOCIALE. Ebbene, occorre nell’immediato rilevare come non possa in alcun modo condividersi tale assunto dovendo, proprio per la diversità delle azioni proposte, escludersi l’operatività del dettato dell’art. 2945 c.c. per difetto di pertinenza dell’azione proposta. . In sintesi, proprio dalla diversità di domande azionate nei due distinti giudizi consegue la fondatezza dell’eccepita prescrizione quinquennale di quella proposta ex art. 2476 comma VI, c.c. sulla base di assunti atti illeciti che il NOME avrebbe commesso tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010. In tale contesto, la decisione della Corte di disattendere l’eccezione di prescrizione sulla base di una pretesa identità di atti illeciti appare contra legem ancorché illogica e come tale dovrà essere riformata ».
2.1. Questa doglianza -in ordine alla quale vale quanto si è già esposto al precedente § 1.1. per disattendere l’analoga eccezione di inammissibilità nuovamente formulata dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente ex art. 348ter , commi 4 e 5, cod. proc. civ., sul presupposto del ricorrere, nella specie, una ipotesi di cd. doppia conforme -deve considerarsi inammissibile per l’affatto dirimente ragione che la stessa si rivela carente di autosufficienza.
2.2. In nessuna parte del motivo, infatti, il COGNOME riproduce l’esatto contenuto delle due domande introduttive dei giudizi suddetti, sicché è precluso a questo Corte qualsivoglia esame delle stesse al fine di valutarne l’eventuale identità, o meno, e, conseguentemente, l’operatività, o non , del meccanismo di cui all’art. 2945, comma 3, cod. civ..
2.3. Resta solo da aggiungere che, come sancito dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità, « La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del
petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando , in base all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di error facti , nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ‘ ( cfr . Cass. n. 11103 del 2020). Nessuno di questi profili, tuttavia, è stato specificamente proposto e/o adeguatamente argomentato dall’odierno ricorrente.
Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale del NOME denunciano, rispettivamente:
III) « Violazione e/o falsa applicazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 2395 e 2697 c.c. stante il mancato assolvimento dell’onere della prova della fondatezza della domanda risarcitoria nell’ an debeatur». Si ascrive alla corte territoriale di avere ritenuto provato l’ an della pretesa risarcitoria sulla base della pretesa commissione di atti di concorrenza sleale ricavabili, da un lato, dalla specifica mancata contestazione dei documenti versati in atti e, dall’altro dalla sussistenza dell’atto illecito desumibile proprio dalla disamina del dato documentale. Rileva, per contro, il ricorrente « come la Corte abbia palesemente omesso di rilevare come l’originario attore ed appellato abbia per vero omesso, come era invece suo preciso onere, di dare puntuale prova della sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda risarcitoria. . Ebbene, in questa sede non solo si censura la patente violazione di un rigoroso onere della prova in ordine ai presupposti costitutiv i del preteso diritto risarcitorio, ma altresì un’inammissibile inversione dell’onere della prova per effetto del mancato preteso specifico disconoscimento dei fatti ex adverso dedotti »;
IV) « Violazione e/o falsa applicazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 2395 e 2697 c.c., stante il mancato assolvimento dell’onere della prova della fondatezza della domanda risarcitoria da ‘lucro cessante’ nel quantum debeatur», censurandosi la sentenza impugnata per ciò che attiene al quantum del risarcimento riconosciuto al RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Queste doglianze -in ordine alla quale vale quanto si è già esposto al precedente § 1.1. per disattendere l’analoga eccezione di inammissibilità nuovamente formulata dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente ex art. 348ter , commi 4 e 5,
cod. proc. civ., sul presupposto del ricorrere, nella specie, una ipotesi di cd. doppia conforme -possono scrutinarsi congiuntamente, perché chiaramente connesse, e si rivelano inammissibili nel loro complesso.
3.2. Giova premettere che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr . Cass. n. 28385 del 2023; Cass. n. 26789 del 2023; Cass. n. 16541 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 9014 del 2023; Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente ( cfr ., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: i ) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; ii ) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ( cfr . Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); iii ) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.2.1. È opportuno ricordare, poi, che: i ) secondo pacifico insegnamento, il principio di non contestazione opera in relazione a fatti, e non già ai documenti
prodotti ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 12748 del 2016; Cass. n. 22055 del 2017; Cass. n.3306 del 2020; Cass. n. 8813 del 2020; Cass. n. 2439 del 2022; Cass. n. 4681 del 2023), che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l’opportunità ( cfr . Cass. n. 4681 del 2023); ii ) l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte medesima, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione ( cfr . Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007; Cass. n. 27833 del 2005), oggi in nessun modo denunciato. Spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto a lui riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte ( cfr . Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n. 3680 del 2019).
3.3. Alla stregua dei riportati principi, pienamente condivisi dal Collegio, le odierne doglianze del COGNOME si rivelano complessivamente inammissibili perché si risolvono, sostanzialmente, nell’evidente suo tentativo di ottenere (peraltro invocando accertamenti di carattere chiaramente fattuali, notoriamente non consentiti a questa Corte), sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione dell’intero compendio probatorio (prove documentali) già ponderato dalla corte territoriale, la quale ( cfr., amplius , pag. 18-23 della sentenza impugnata): i ) preliminarmente, ha osservato « che l’appellante non ha riproposto la questione della inammissibilità della documentazione prodotta in lingua estera, né ha censurato la traduzione di tale documentazione fatta dal primo Giudice. L’appellante non ha censurato specificamente le argomentazioni del primo Giudice, il quale aveva affermato che le contestazioni del COGNOME circa la veridicità delle e-mail fossero del tutto generica e ‘prive di qua lsiasi specificazione in ordine alla motivazione della pretesa non veridicità e irrilevanza probatoria di detti documenti’, e che il COGNOME non aveva parimenti contestato la traduzione di tali e-mail fatta da parte attrice; da ciò ne deriva che la doglianza circa l’asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è pertinente. . Il COGNOME non ha disconosciuto espressamente la conformità ai fatti ed alle cose medesime rappresentate nelle e-mail . . Conseguentemente le e -mail erano pienamente utilizzabili, anche tenuto conto che alcune provenivano dallo stesso NOME e quelle provenienti dal Van COGNOME, essendo un terzo costituivano, comunque, indizi dotati di quelli precisione, gravità e concordanza, tali da farli rientrare
nell’ambito della seconda parte del primo comma dell’art. 2729 c.c. »; ii ) ha ritenuto che, « D’altra parte, le prove acquisite nel giudizio arbitrale (utilizzabili quale prova atipica in quanto ritualmente prodotte dal COGNOME nel presente giudizio) non consentono di ritenere dimostrato l’intento fraudolento del Van COGNOME ai danni di RAGIONE_SOCIALE, essendo i testimoni o non informati rispetto alle circostanze nelle quali erano dedotti i fatti integranti gli illeciti o informati in modo indiretto e cioè in quanto tali circostanze venivano loro riferite da terzi. L’unica eccezione è costituita dalle dichiarazioni della teste NOME COGNOME, la quale, nel rispondere sull’asserita collusione, riferiva genericamente che in azienda vi era il sospetto che l’agente trattasse direttamente con COGNOME, ma tale testimonianza suscita perplessità, oltre ad essere estremamente generica. È vero che la teste riconosceva il doc. 41 prodotto nel giudizio arbitrale, che avvalorerebbe un giudizio di collusione, ma le sue dichiarazioni sono temporalmente imprecise e non è chiaro chi avesse inviato il fax (cfr. doc. 33 COGNOME), tanto è vero che non proveniva né da RAGIONE_SOCIALE, né dal Van COGNOME, ma dalla direzione RAGIONE_SOCIALE (per cui potrebbe anche essere imputabile alla predetta, senza alcun apporto del COGNOME il quale non aveva sottoscritto l’ordine), per cui la valenza probatoria è nulla. La conferma del documento, dunque, essendo il documento inutilizzabile di per sé (in quanto non costituente né scrittura privata né riproduzione meccanica di fatti, proprio perché mancando la firma del COGNOME non può ritenersi a lui riconducibile difettando la firma) è totalmente priva di efficacia probatoria. E tale documento è stato contestato dal RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 17 seconda memoria). Quanto alle e-mail prodotte dal COGNOME, le stesse (tranne quelle di cui ai doc. 17, 18, 19 e 21), pur non essendo disconosciute dal RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art 2712 c.c., sono comunque irrilevanti avendo ad oggetto comunicazioni quando ormai non era più in essere il contratto con RAGIONE_SOCIALE. E quelle antecedenti riguardano o la situazione del settore, ovvero (doc. 21) asserite difficolta con l’agente COGNOME, per cui sono ininfluenti ai fini di causa, essendo quest’ultime semplice enunciazione della parte »; iii ) ha affermato che, « in punto an debeatur , il COGNOME non ha specificamente censurato le singole argomentazioni del primo Giudice, richiamando genericamente la violazione da parte del predetto del disposto di non contestazione ed in genere della valutazione delle prove ». La sentenza riporta, peraltro, ampiamente le argomentazioni esposte dal tribunale per giungere all’affermazione di responsabilità del COGNOME; iv ) ha precisato, infine, « Quanto alle contestazioni in punto danni, , che tali contestazioni sono generiche, in quanto non censurano specificamente le affermazioni del primo Giudice riportate nei punti da ‘a’ ad ‘e’ (il punto f riguarda la perdita del cliente
Valagro in relazione al quale il primo Giudice ha escluso la riconducibilità del danno alla condotta del COGNOME). L’appellante si limitava a dedurre che: 1) la prova del danno patrimoniale da lucro cessante era riconducibile a fatti per lo più svolti dal 2009 ai primi mesi del 2010 e che dunque la compatibilità temporale era insostenibile; 2) si faceva riferimento a vendite di propri prodotto effettuate da RAGIONE_SOCIALE ritenendo le circostanze non contestate, quando, invece, erano state contestate e il COGNOME aveva chiesto di provare le sue allegazioni; 3) non era stata ammessa una CTU per indagare la contestata identità del prodotto; 4) la domanda del RAGIONE_SOCIALE era priva del benché minimo valore probatorio. Tali generiche considerazioni non sono idonee a contrastare le chiare argomentazioni del Tribunale. In primo luogo, si osserva che la contestazione concerne solo i documenti prodotti con l’atto di citazione e non i documenti da 58 a 63 relative alle schede contabili comprese sottostanti fatture prodotti dal RAGIONE_SOCIALE nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2). Conseguentemente, in considerazione della produzione della documentazione fiscale, il danno il RAGIONE_SOCIALE ha ottemperato all’onere della prova su di lui incombente. Quanto alla richiesta c.t.u., la stessa, come affermato dal Tribunale è esplorativa, ed in ogni caso è ininfluente, anche perché il COGNOME non ha contestato il contenuto dei documenti n. 28 e 28A del RAGIONE_SOCIALE aventi ad oggetto proprio le caratteristiche dei prodotti (tra l’altro il 28° proviene da RAGIONE_SOCIALE) e non ha fornito elementi utili a dimostrare quanto allegato sul punto. A ciò si aggiunga che, non avendo ritualmente riproposto nel presente giudizio le istanze istruttorie per prove orale, le allegazioni dell’appellante rimangono generiche. Quanto alla situazione economica della RAGIONE_SOCIALE e alla situazione generale del settore delle vendite dei fertilizzanti, ciò può escludere il concorso del COGNOME nell’aggravamento del dissesto, ma di certo è irrilevante nella determinazione del danno patito da COGNOME e causato dalla condotta denigratoria e distrattiva da lui posta in essere, essendo tale condotta causa esclusiva della diminuzione di fatturato dell’appellante nei confronti delle società indicate dalle lettera a) alle lettera e) della sentenza ».
3.3.1. Così procedendo, tuttavia, egli dimentica che: i ) un’autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio
di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. n. 17313 del 2020; Cass n. 19064 del 2006; Cass. n. 2935 del 2006), nella specie nemmeno prospettato (e comunque da rapportarsi in thesi – al testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza resa il 5 settembre 2019); ii ) sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità ( cfr . Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021); iii ) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione ( cfr . Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 16541 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023, Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022); iv ) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( cfr. ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27522
del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). Né potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023; Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 30878 del 2023).
Il quinto motivo del ricorso principale del COGNOME, rubricato « Violazione e/o falsa applicazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 91 e 92, comma 2, stante la mancata compensazione per reciproca soccombenza », assume che, nella specie, « sussistevano tutti i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite sia in primo che in secondo grado, stante l’evidente soccombenza principale del RAGIONE_SOCIALE soprattutto in appello. . Anzi, a voler puntualmente applic are il principio di soccombenza statuito dall’art. 91 c.p.c., per vero, avendo la Corte d’Appello rigettato l’appello incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE, in tal caso doveva essere proprio quest’ultimo, attesa la sua soccombenza principale (posto che, in tale sede, appunto, il RAGIONE_SOCIALE ancora chiedeva una condanna per un importo sette volte maggiore rispetto a quello riconosciutogli in primo grado), ad essere condannato alla refusione delle spese di lite ».
4.1. Anch’esso si rivela inammissibile, atteso che la corte territoriale ha interamente compensato tra le parti le spese del secondo grado di giudizio, stante la « reciproca soccombenza (anche il RAGIONE_SOCIALE è risultato soccombente essendo l’appello incidentale respinto) », ed ha motivatamente disatteso la censura, ivi formulata dal COGNOME, quanto alla sua condanna al pagamento di quelle di primo grado disposta dal tribunale.
4.2. Pertanto, resta da ricordare soltanto che, in materia di compensazione delle spese, « il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3),
cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa » ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9014 del 2023; Cass. n. 3308 del 2023; Cass. n. 37825 del 2022; Cass. n. 10685 del 2019). Né, in senso contrario, può richiamarsi – come, invece, mostra di fare il ricorrente – la circostan za relativa all’accoglimento solo parziale della domanda originaria del RAGIONE_SOCIALE, attesa la concreta quantificazione della sua pretesa risarcitoria, ampiamente inferiore rispetto a quanto dallo stesso domandato. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che, in tema di condanna alle spese processuali: i ) il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse ed il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole ( cfr . Cass. n. 37825 del 2022, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le già citate Cass. nn. 3308 e 9014 del 2023; ii ) le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che « l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. » ( cfr . Cass., SU, n. 32061 del 2022), vale a dire in presenza di giusti motivi, la cui insussistenza, giova ribadirlo, il giudice del merito non è tenuto a motivare ( cfr . Cass. n. 9014 del 2023; Cass. n. 3308 del 2023; Cass. n. 26912 del 2020).
Passando all’esame del ricorso incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE, esso, nella parte in cui chiede, ritrascrivendole, « l’integrale accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado, diligentemente riproposte in secondo grado », risulta espressamente condizionato « alla non creduta ipotesi » che questa Corte « ritenga di superare i profili di inammissibilità e palese infondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente, ritenga di entrare nel merito e giunga alla conclusione che le prove documentali e la mancanza di idonee contestazioni, da parte del convenuto, non costituivano prova sufficiente della fondatezza della
domanda attorea nell’ an e nel quantum». Pertanto, deve considerarsi assorbito atteso il già descritto complessivo esito di inammissibilità del ricorso principale.
5.1. Laddove, invece, formula, specificamente, quattro doglianze (« Violazione/falsa applicazione dell’art. 2425 c.c. -Nullità della sentenza per l’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. »; « Omesso esame di fatti storici, e fatti processuali, decisivi e stati oggetto di discussione tra le parti Nullità della sentenza per l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 »; « Violazione art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia su una causa petendi fattuale della domanda Nullità della sentenza per l’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. »; « Accoglibilità della domanda di risarcimento del danno emergente e sua misura ») contro la sentenza della corte distrettuale già impugnata, in via principale, dal COGNOME, lo stesso deve intendersi promosso ex art. 334, comma 1, cod. proc. civ., tenuto conto della data (26 maggio 2020) di sua proposizione, rispetto a quella (5 settembre 2019) di pubblicazione della menzionata sentenza, pacificamente non notificata.
5.1.1. Ne consegue che la declaratoria di complessiva inammissibilità del ricorso principale lo rende inefficace, ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ. -senza che, in senso contrario, rilevi esso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale. Cfr . Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 7332 del 2023; Cass. n. 17707 del 2021; Cass. n. 6077 del 2015) -ricordandosi che: i ) secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, cod. proc. civ. e 2963, comma 4, cod. civ., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum , nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale ( cfr. ex multis , Cass. n. 22518 del 2023; Cass. n. 2186 del 2021; Cass. n. 17640 del 2020; Cass. n. 15029 del 2020; Cass. n. 17313 del 2018; Cass. n. 22699 del 2013; Cass. n. 11491 del 2012). Il termine scade, pertanto, nell’ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza; ii ) nella specie, quindi, il termine da osservarsi giusta l’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. (sei mesi dall’avvenuta pubblicazione della sentenza impugnata, risalente al 5 settembre 2019) è spirato il 5 marzo 2020 (giovedì), anteriormente, dunque, al momento (9 marzo 2020) della sopravvenuta sospensione, giusta le misure adottate
dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid -19 ( cfr ., in particolare, quanto disposto dall’articolo 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggi o 2020 dall’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020), del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
In conclusione, l’odierno ricorso principale di NOME COGNOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale tardivo del RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi assorbito, nella parte espressamente condizionata all’accoglimento del primo, ed inefficace, ex art. 334 cod. proc. civ., per la parte residua.
6.1. Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente restano a carico del COGNOME, in forza del principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente principale (non anche del controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo, per la parte non dichiarata assorbita, è stato ritenuto inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità di quello principale. Cfr . Cass. n. 28331 del 2023; Cass. n. 1343 del 2019; Cass. n. 18348 del 2017), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di NOME COGNOME NOME. Dichiara assorbito il ricorso incidentale tardivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, nella parte espressamente condizionata all’accoglimento di quello principale, ed inefficace, ex art. 334 cod. proc. civ., per la parte residua.
Condanna il COGNOME al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente, liquidate in complessivi € 5.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u nificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della