Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33788 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33788 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
R.G.N. 22870/19
C.C. 21/11/2023
ORDINANZA
Sanzioni amministrative –RAGIONE_SOCIALE -Responsabilità amministratori non esecutivi sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. nonché, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con indicazione del relativo indirizzo pec: EMAIL ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso la sede RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 134/2019, pubblicata il 17 gennaio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
-Con delibera n. 20.114 del 13 settembre 2017, notificata unitamente all’atto di accertamento il 18 ottobre 2017, la RAGIONE_SOCIALE applicava, nei confronti dell’AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 190 T.U.F. vigente ratione temporis , la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 115.000,00 per la violazione degli artt. 21 e 8 T.U.F.
Con successiva delibera n. 20.115 del 13 settembre 2017, notificata unitamente all’atto di accertamento il 18 ottobre 2017, la RAGIONE_SOCIALE applicava, nei confronti dello stesso AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 191, secondo comma, T.U.F. vigente ratione temporis , la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00 per la violazione dell’art. 94, secondo comma, T.U.F.
Con ulteriore delibera n. 20.116 del 13 settembre 2017, notificata unitamente all’atto di accertamento il 18 ottobre 2017, la RAGIONE_SOCIALE applicava, nei confronti del medesimo AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 191, secondo comma, T.U.F. vigente ratione temporis , la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 per la violazione dell’art. 94, secondo e settimo comma, T.U.F.
L’odierno ricorrente veniva sanzionato nella qualità di componente del consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE nel periodo compreso dal 26 aprile 2014 al 5 maggio 2016 e, segnatamente, nella qualità di amministratore non esecutivo dal 26 aprile 2014 al 23 giugno 2015, data in cui era divenuto presidente del comitato esecutivo della citata RAGIONE_SOCIALE.
In particolare , all’esito di tre procedimenti sanzionatori che avevano riguardato, oltre al ricorrente, altri esponenti aziendali, erano stati contestati gli illeciti correlati all’aumento di capitale sociale della banca deliberato nel 2014 e, in special modo, alle carenze informative sulla situazione di criticità della banca, alle carenze nelle procedure per la determinazione del prezzo delle azioni e per la valutazione di adeguatezza delle operazioni, alle modalità di collocamento delle azioni con riferimento specifico alla pratica dei finanziamenti ‘baciati’, alle carenze nella gestione degli ordini di vendita alla clientela (come da delibera n. 20.114/2017) nonché alle carenze informative nella documentazione di offerta delle obbligazioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel periodo 3 luglio 2014 -25 giugno 2015 (come da delibera n. 20.115/2017) e alle carenze informative del prospetto relativo all’aumento di capitale del 2014 approvato dalla RAGIONE_SOCIALE (come da delibera n. 20.116/2017).
Le tre delibere erano state adottate a definizione dei procedimenti sanzionatori rispettivamente aventi n. 42.948/2016, n. 44.684/2016 e n. 46.237/2016, avviate con lettera di contestazione della RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE del 3 maggio
2016 (per il procedimento n. 42.948/2016) e del 23 maggio 2016 (per i procedimenti n. 44.684/2016 e n. 46.237/2016).
2. -Quindi, con ricorso proposto ai sensi dell’art. 195, quarto comma, T.U.F., depositato il 27 novembre 2017, COGNOME NOME proponeva opposizione, davanti alla Corte d’appello di Venezia, avverso le tre indicate delibere RAGIONE_SOCIALE n. 20.114, n. 20.115 e n. 20.116 del 13 settembre 2017, chiedendone l’annullamento, previa sospensione della loro efficacia.
In proposito, l’opponente deduceva: 1) l’illegittimità delle delibere per contrasto con l’art. 102, secondo comma, Cost. e con gli artt. 6 e 7 CEDU; 2) l’illegittimità dei provvedimenti per mancata applicazione degli artt. 190 e 191 T.U.F. nel testo novellato dal d.lgs. n. 72/2015; 3) l’inammissibilità dell’applicazione delle sanzioni a titolo di responsabilità oggettiva; 4) la ‘perenzione’ per effetto del superamento del termine di chiusura del procedimento; 5) la violazione del diritto di difesa in ragione della mole della documentazione versata e della tardività della notifica della relazione finale; 6) la mancata considerazione del ‘semestre di ambientamento’; 7) l’ error in iudicando commesso dalla RAGIONE_SOCIALE per un’errata valutazione circa il contesto di riferimento e circa la condotta dell’AVV_NOTAIO alla luce delle valutazioni espresse dalla BCE; 8) la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e, in subordine, la mancata applicazione del criterio mitigatorio del cumulo giuridico; 9) l’indebita imposizione alla banca dell’esercizio del regresso; 10) la reiezione dell’istanza di non menzione.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva che l’opposizione fosse respinta, perché infondata in fatto e in diritto.
3. -Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Venezia accoglieva, per quanto di ragione, l’opposizione, rideterminando l’ammontare complessivo delle sanzioni irrogate a carico dell’opponente nella misura di euro 120.000,00, anziché di euro 150.000,00.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che doveva essere esclusa l’equiparabilità alle sanzioni di natura penale di quelle di cui all’art. 195 T.U.F. vigente ratione temporis ; b ) che incombeva sull’amministratore non delegato l’onere di dimostrare di aver adempiuto al dovere di tenersi adeguatamente informato sulla gestione e sull’organizzazione aziendale, posto che solo una concreta conoscenza delle caratteristiche della realtà aziendale avrebbe potuto consentire agli amministratori non esecutivi di fornire un effettivo contributo all’esercizio della funzione di supervisione strategica in capo al CdA di una banca; c ) che, pertanto, le sanzioni non erano state affatto irrogate sulla scorta di una responsabilità oggettiva, poiché il destinatario della contestazione ben avrebbe potuto dimostrare l’inesigibilità della condotta da lui pretesa; d ) che l’integrale sostituzione dei componenti degli organi di gestione e controllo era stata disposta per dare un segno di forte discontinuità rispetto ad una gestione che era stata censurata dall’autorità di vigilanza sotto diversi aspetti, all’esito di specifici accertamenti conclusisi con valutazione decisamente sfavorevole.
4. -Avverso suddetta la sentenza della Corte d’appello veneta ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, COGNOME NOME.
Ha resistito con controricorso l’intimata RAGIONE_SOCIALE.
5. -Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 190 e 191 T.U.F. secondo la formula vigente ratione temporis , per avere la Corte di merito escluso che l’opponente potesse beneficiare dell’applicazione delle norme sulla scorta della loro nuova formulazione.
Ad avviso del ricorrente, le norme riformate avrebbero costituito lex mitior , negando così in radice la sua responsabilità, sicché ne sarebbe stata esigibile l’applicazione, benché la norma transitoria di cui all’art. 6 d.lgs. n. 72/2015 ne impedisse l’applicazione al caso di specie.
Obietta il ricorrente che, tenuto conto dell’elevata connotazione afflittiva delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 195 T.U.F. (e non solo di quelle previste da ll’art. 187 -bis ), avrebbero dovuto trovare attuazione i principi espressi dalla Corte cost. con la sentenza n. 63/2019, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, del d.lgs. n. 72/2015, con la conseguenza che avrebbero dovuto applicarsi -stante l’identità di ratio -gli artt. 190 e 191, secondo comma, T.U.F. alla stregua della nuova formulazione.
1.1. -Il motivo è infondato.
Infatti, in forza del consolidato orientamento di questa Corte, le sanzioni amministrative in oggetto -ossia quelle dettate dagli
artt. 190 e 191 T.U.F. -non possono essere equiparate, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate per la manipolazione del mercato ex artt. 187 e ss. T.U.F.
Le prime non hanno natura sostanzialmente penale, né pongono un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU, agli effetti, in particolare, della violazione del ne bis in idem tra sanzione penale ed amministrativa comminata sui medesimi fatti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29915 del 27/10/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17574 del 31/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 5 del 03/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 4 del 03/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 31632 del 06/12/2018; Sez. 2, Sentenza n. 20689 del 09/08/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1621 del 23/01/2018; Sez. 2, Sentenza n. 8855 del 05/04/2017; Sez. 1, Sentenza n. 13433 del 30/06/2016; Sez. 1, Sentenza n. 4114 del 02/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 3656 del 24/02/2016, tutte in rapporto a Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, RAGIONE_SOCIALE Stevens e altri c. Italia).
D’altronde, in materia di intermediazione finanziaria, deve considerarsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, del d.lgs. n. 72/2015, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., nella parte cui non prevede l’applicazione del principio di retroattività della legge più favorevole con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate (nella specie, ai sensi dell’art. 190 del d.lgs. n. 58/1998) antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 72/2015. Alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, infatti, il principio del favor rei , di matrice penalistica, non ha ad oggetto il
complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell’ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell’ordinamento convenzionale; per altro verso, non può ritenersi che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23814 del 24/09/2019; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17209 del 18/08/2020; Sez. 2, Sentenza n. 16517 del 31/07/2020).
Non si può condividere, pertanto, l’assunto del ricorrente secondo cui le suddette sanzioni devono essere considerate afflittive e, dunque, sostanzialmente penali.
In proposito, si evidenzia altresì che la valutazione sulla natura afflittiva di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce. E, nell’ordinamento sezionale del credito e della finanza (che contempla sanzioni penali finanche detentive, nonché sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi di mercato, possono corrispondere anche a molti milioni di euro), una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo edittale di euro 2.500,00 e un massimo di euro 250.000,00, non corredata da sanzioni accessorie né da confisca, non può ritenersi connotata da una valenza afflittiva tale da trasmodare dall’ambito amministrativo a quello penale.
In tal senso non milita in termini contrari il dictum della già evocata decisione di Corte cost. n. 63 del 21/03/2019, la quale
ha esteso il principio della retroattività in mitius della legge penale alle sanzioni amministrative che abbiano natura ‘punitiva’, secondo i criteri RAGIONE_SOCIALE, come quelle previste per l’abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione di mercato agli artt. 187bis e 187ter del d.lgs. n. 58/1998.
Questa Corte ha ribadito tale soluzione, in relazione a sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 190 T.U.F., sottolineando che i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell’applicazione analogica di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981, in tema di sanzioni amministrative, comportano l’assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine , senza che possano trovare applicazione analogica -attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate -gli opposti principi di cui all’art. 2, secondo e terzo comma, c.p., i quali, recando deroga alla regola generale dell’irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27833 del 03/10/2023; Sez. 2, Sentenza n. 24375 del 10/08/2023; Sez. 2, Sentenza n. 23191 del 31/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 30500 del 18/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 30499 del 18/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 28135 del 27/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 18032 del 06/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 18031 del 06/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 28135 del 30/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 15927 del 18/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 14152 del
04/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 5362 del 18/02/2022; Sez. 62, Ordinanza n. 29411 del 28/12/2011).
Deve, perciò, prevalere, in tal caso, la volontà espressa dal legislatore che ha chiaramente statuito, all’art. 6 del citato d.lgs. n. 72/2015, che le modifiche apportate alla parte V del d.lgs. n. 58/1998, si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell’art. 196 -bis del d.lgs. n. 58/1998, con la conseguenza che alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del d.lgs. n. 58/1998, vigenti prima della data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25961 del 02/09/2022; Sez. 2, Ordinanze nn. 17395 e 17394 del 30/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 16276 del 19/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 14145 del 04/05/2022; Sez. 2, Ordinanze nn. 13346, 13345 e 13340 del 28/04/2022; Sez. 2, Ordinanze nn. 5347 e 5345 del 18/02/2022; Sez. 2, Ordinanze nn. 3248 e 3243 del 02/02/2022; Sez. 2, Ordinanze nn. 1771 e 1769 del 20/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 26131 del 30/12/2015).
2. -Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 190bis T.U.F., in relazione all’art. 190 T.U.F. nella formulazione vigente, per avere la Corte territoriale negato che potesse trovare applicazione l’art. 190 -bis -come introdotto all’esito della riforma -, il quale prevede l’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, anche nei riguardi del personale, quando l’inosservanza sia conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorrano una o più condizioni previste nella norma.
Sicché, nella fattispecie, non sarebbero stati integrati i presupposti per l’operatività della norma e, segnatamente, l’inosservanza quale conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e la ricorrenza di uno o più delle condizioni prescritte.
Osserva il ricorrente che l’applicazione di tale noma avrebbe portato ad escludere qualsiasi imputazione di responsabilità a carico del COGNOME.
2.1. -La doglianza è inammissibile.
Premesso che, per le ragioni esposte scrutinando il primo motivo, la diposizione emarginata non avrebbe potuto trovare applicazione retroattiva (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3243 del 02/02/2022), si tratta, comunque, di un rilievo nuovo, che postula un accertamento in fatto non demandabile al giudice di legittimità.
Segnatamente nessuna verifica è stata svolta sull’assenza dei presupposti di cui all’art. 190 -bis , primo comma, lett. a), T.U.F., per la diretta punibilità delle persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo (ovvero appartengono, comunque, al personale) di società o enti autori di violazioni della disciplina in materia di mercati finanziari; e tanto per difetto di una specifica censura sul punto.
D’altro canto, è dubbia la sussistenza di un effettivo interesse del ricorrente rispetto all’invocazione del regime sanzionatorio
introdotto con il d.lgs. n. 72/2015, posto che il medesimo ha significativamente inasprito il trattamento sanzionatorio per le condotte illecite che assumono rilievo nella fattispecie, sicché neppure si rientra in un caso di lex mitior (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13433 del 30/06/2016 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20689 del 9/08/2018).
3. -Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2043 c.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto la responsabilità del COGNOME per le violazioni contestate dalla RAGIONE_SOCIALE, in assenza di un elemento oggettivo della fattispecie, ossia del danno.
In base alla tesi del AVV_NOTAIO, la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe provato che le condotte sanzionate abbiano inciso in modo rilevante sull’organizzazione o sui profili di rischio aziendal e e abbiano provocato pregiudizio per la tutela degli investitori e per il corretto funzionamento del mercato, derivandone che, in assenza di tali elementi, la Corte d’appello avrebbe dovuto evitare un giudizio di ‘condanna’ a carico del ricorrente.
Di conseguenza, sarebbe stata attribuita una responsabilità all’amministratore non esecutivo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in carenza dei presupposti di legge.
3.1. -La censura è infondata.
Si osserva che gli illeciti contestati hanno natura ‘di pura condotta’, il che rende del tutto inconferenti, ai presenti fini, le formulate deduzioni.
E invero, investire in azioni non quotate tramite finanziamento concesso dalla banca costituisce un’operazione rischiosa che avrebbe richiesto ben altra considerazione
dell’interesse del cliente, il quale avrebbe dovuto, fra l’altro, essere specificamente informato in merito al rischio elevato che l’operazione comportava, in modo da assumere una decisione di investimento consapevole, rispondente alle proprie esigenze.
Pertanto, gli illeciti previsti dall’art. 190 T.U.F. sono qualificabili come illeciti di mera condotta e di pericolo, che si consumano nel momento in cui la regola di comportamento viene violata, senza che possa rilevare la presunta mancanza di conseguenze negative in concreto per il cliente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23191 del 31/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 29622 del 11/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 28135 del 27/09/2022; Sez. 2, Sentenza n. 2620 del 04/02/2021).
In ordine alla medesima vicenda concreta, è stato altresì rilevato che si tratta di un illecito di pericolo, volto ad assicurare il corretto espletamento del servizio di intermediazione finanziaria a tutela non già del singolo investitore, ma dell’intero mercato e dell’affidamento che i potenziali investitori debbono nutrire circa la correttezza delle regole procedimentali (potendo, al più, l’eventuale danno arrecato dalle violazioni commesse influire sull’entità della sanzione). Dunque, analogamente a quanto sostenuto per la violazione dell’art. 40 T.U.F., anche in merito alla violazione dell’art. 21, la sanzione amministrativa non richiede, per la sua applicazione, l’effettivo verificarsi del danno, versandosi in presenza di illeciti di c.d. ‘mera trasgressione’, relativamente ai quali occorre unicamente avere riguardo alla condotta in concreto tenuta ed alla sua potenziale idoneità a pregiudicare l’interesse degli investitori (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14152 del 4/05/2022).
Anche le fattispecie sanzionate dall’art. 191 T.U.F. devono essere qualificate come illeciti ‘di mera trasgressione’, nel senso che l’azione, esaurendosi nella oggettiva difformità rispetto alla fattispecie astratta, si identifica con la condotta inosservante (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17399 del 30/05/2022; Sez. 2, Ordinanze nn. 17381 e 17380 del 30/05/2022; Sez. 2, Ordinanze nn. 13346, 13345 e 13340 del 28/04/2022).
D’altronde, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell’organizzazione societaria e dei controlli interni, l’art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385/1993 , le disposizioni attuative dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229/1999 (e successive modificazioni e integrazioni) sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l’intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad impedire l’evento dannoso, sicché rispondono dell’omessa necessaria attivazione a tal fine (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30499 del 18/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29745 del 12/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 3243 del 02/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 24081 del 26/09/2019; Sez. 2, Sentenza n. 16323 del 18/06/2019; Sez. 1, Sentenza n. 22848 del 09/11/2015).
Si è , poi, ulteriormente precisato che il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, previsto dagli artt. 2381, terzo e sesto comma, e 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacch é
anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose, specie in presenza di segnali di allarme (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24851 del 04/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5606 del 26/02/2019; Sez. 2, Sentenza n. 2737 del 05/02/2013).
Segnali di allarme a cui appunto si è riferita -con congrua motivazione – la pronuncia qui impugnata.
4. -Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omessa valutazione di prove decisive, ossia della lettera della BCE del 24 marzo 2016 e dell’ulteriore lettera di cui sarebbe stata data lettura durante l’assemblea di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 5 maggio 2016 nonché dell’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Roma il 16 marzo 2016 contro il dott. COGNOME ed altri esponenti, il cui esame avrebbe consentito alla Corte veneta di constatare come
esso ricorrente si fosse ‘distinto rispetto agli altri esponenti sanzionati, per aver improntato la sua condotta a rigorosi criteri di legittimità, diligenza, correttezza e buona fede e di netta cesura con la gestione precedente della banca’.
Inoltre, ad avviso del AVV_NOTAIO , l’esame di detti documenti avrebbe permesso alla Corte d’appello di ritenere provato ‘che l’intimato avesse tenuto una condotta attiva (l’esposto alla Procura della Repubblica) ‘ e che vi fossero ’cause esterne che rendevano impossibile l’esatta percezione dei segnali d’allarme’, su cui la Corte di merito avrebbe basato la propria sentenza.
4.1. -Il motivo è inammissibile.
Ciò, anzitutto, perché la pronuncia impugnata ha tenuto in considerazione detti documenti, ritenendoli però non dirimenti ai fini di escludere la responsabilità del sanzionato.
Al riguardo, la sentenza della Corte lagunare ha chiarito che gli amministratori non esecutivi avrebbero dovuto assumere una posizione centrale nel sistema di governance della RAGIONE_SOCIALE, essendo loro affidato il compito di favorire l’assunzione di decisioni che, nelle materie di supervisione strategica, fossero il frutto di un confronto effettivo. Sicché essi sarebbero stati chiamati a svolgere una importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi.
Senonché -ha proseguito la sentenza impugnata -non è stata dimostrata, a cura del ricorrente, a fronte delle contestazioni svolte, l’inesigibilità della condotta da lui pretesa.
In conseguenza, la censura ha una portata sollecitatrice di una rivalutazione di merito, traducendosi nella mera
prospettazione di una valutazione alternativa rispetto a quella cui ha aderito la Corte territoriale.
Tanto esclude che essa possa essere esaminata nella presente sede, in adesione al principio secondo cui la prospettazione di una diversa e alternativa valutazione dei fatti storici determinanti non rientra nell’ambito del sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017).
Pertanto, il lamentato omesso esame, da parte del giudice del merito, non concerne un fatto storico decisivo per il giudizio, bensì mira ad ottenere la rivalutazione di determinate emergenze probatorie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; successivamente Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22259 del 25/07/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 19204 del 06/07/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 13063 del 12/05/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 6149 del 01/03/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 5803 del 24/02/2023; Sez. L, Sentenza n. 19312 del 29/09/2016).
Perciò, il vizio in questione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21264 del 19/07/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 28314 del 28/09/2022).
All’esito, le due citate lettere della BCE e l’esposto alla Procura della Repubblica -documenti, peraltro, risalenti al 2016 (a fronte di contestazioni relative al periodo compreso tra il 26 aprile 2014 e il 5 maggio 2016 e, segnatamente, nella qualità di amministratore non esecutivo, dal 26 aprile 2014 al 23 giugno 2015) -non possono, di per sé, escludere la sussistenza delle condotte illecite per le quali l’AVV_NOTAIO è stato sanzionato.
5. -In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda