Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10228 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29024/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1017/2020 depositata il 31/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 1017/2020 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 31 marzo 2020.
La RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380 bis.1 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di rigettare il ricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
La Corte d’appello di Venezia ha respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la delibera RAGIONE_SOCIALE n. 20431 del 10 maggio 2018, emessa all’esito di procedimento ex art. 195 d.lgs. n. 58/1998, a seguito all’attività di vigilanza ispettiva condotta dalla predetta Autorità presso RAGIONE_SOCIALE, con la quale era stata irrogata allo COGNOME, quale componente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00 per la violazione dell’art. 9 4, comma 1, TUF e la sanzione amministrativa accessoria della perdita dei requisiti di idoneità, per la durata di due mesi, sul rilievo che la predetta RAGIONE_SOCIALE
aveva omesso di adottare il prospetto informativo quanto all’offerta al pubblico di azioni della medesima in relazione alla campagna promozionale pianificata e realizzata nell’arco dell’intero anno 2013 (altre sanzioni per la stessa violazione erano contestualmente irrogate ad altri esponenti aziendali di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 195 TUF. La Corte d’appello di Venezia (pagine 11-18 della sentenza impugnata) ha disatteso l’eccezione di decadenza per tardività della contestazione, in quanto ha ritenuto non superflua la relazione ispettiva RAGIONE_SOCIALE del 6 febbraio 2017 e perciò tempestiva la contestazione mossa nell’agosto di quell’anno, non essendo sufficiente il materiale probatorio raccolto con la relazione del 10 marzo 2016 con riferimento alle irregolarità delle operazioni di emissione e vendita delle azioni proprie riferibili all’anno 2013. La sentenza spiega perché la documentazione acquisita in sede di relazione ispettiva del marzo 2016 non rivelasse il carattere promozionale dell’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE. Il primo motivo di ricorso assume, in contrario, che già all’epoca della prima relazione del marzo 2016 la RAGIONE_SOCIALE fosse in possesso dei fatti posti a fondamento dell’illecito poi contestato. Il ricorrente, a sostegno della doglianza, richiama gli esiti del resoconto di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario e alcune sentenze della Corte d’appello di Firenze.
4.1. Il primo motivo di ricorso va respinto, giacché non sussiste la violazione o falsa applicazione dell’art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998.
La sentenza della Corte d’appello di Venezia ha considerato la complessità degli accertamenti posti in essere dalla RAGIONE_SOCIALE e le particolarità del caso concreto, anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni, ed ha richiamato come atto terminale dell’attività istruttoria l’acquisizione della relazione ispettiva RAGIONE_SOCIALE del 6 febbraio 2017, ritenuta rilevante per la contestazione dell’illecito. I giudici del merito hanno così operato una corretta applicazione alla fattispecie di causa del consolidato principio interpretativo, affermato da questa Corte, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va individuata nel giorno in cui la RAGIONE_SOCIALE in composizione collegiale, dopo l’esaurimento dell’attività ispettiva e di quella istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza, senza che si possa tenere conto di ingiustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai suddetti organi. Il momento dell’accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della RAGIONE_SOCIALE, non deve, perciò, essere fatto coincidere, necessariamente e automaticamente, né con il giorno in cui l’attività ispettiva è terminata, né con quello in
cui è stata depositata la relazione dell’indagine, né con quello in cui la RAGIONE_SOCIALE si è riunita per prenderla in esame, poiché la “constatazione” dei fatti non comporta di per sé il loro “accertamento”. Ne consegue che occorre individuare, secondo gli elementi indicatori della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione stessa (Cass. Sez. Unite, n. 5395 del 2007; Cass. n. 8687 del 2016; n. 9254 del 2018; n. 11961 del 2019; n. 21171 del 2019; n. 9022 del 2023). La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la raccolta e per l’esame degli elementi istruttori necessari a dimostrare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione, e per la successiva contestazione, così come la stima della congruità del tempo utilizzato dalla RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono, tuttavia, rimessi al giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Non è stata poi formulata specificamente sul punto dal ricorrente una censura di omesso esame di fatto, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., indicando un ‘fatto’ storico, che, se esaminato dalla Corte d’appello, avrebbe determinato un esito diverso in ordine alla individuazione del momento dell’accertamento degli illeciti ai fini della decorrenza del termine per la contestazione.
5. Il secondo motivo di ricorso (che si sviluppa da pagina 8 a pagina 14) denuncia la ‘illegittimità del provvedimento per mancata applicazione del favor rei (art. 2 cod. pen. e art. 3 Cost.) in relazione agli artt. 191 e 190-bis, come modificati dal Decreto 72/2015’.
5.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato, come infondata è la questione di legittimità costituzionale che esso solleva, dovendosi dare continuità all’orientamento consolidato di questa Corte. Trova applicazione, nella specie, ratione temporis , il testo dell’art. 191 TUF, in relazione a chiunque effettua un’offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1, e 98-ter, comma 1, antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 72/2015, secondo il regime transitorio di cui all’art. 6, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 72 del 2015. Non vi è ragione per invocare l’operatività della nuova e più favorevole disposizione di cui all’art. 190bis t.u.f. – parimenti introdotto dal d.lgs. 72/2015 -, a tenore del quale, peraltro, è comunque sanzionabile colui che svolga funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché il personale, la cui condotta abbia inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero abbia provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l’integrità e il corretto funzionamento del mercato.
Neppure induce a diversa conclusione quanto statuito dalla Corte Cost. con la sentenza 21 marzo 2019, n. 63, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, nella parte in cui tale norma, appunto, escludeva l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito disciplinato dall’art. 187bis e dall’art. 187 -ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La Corte Costituzionale, premessa l’applicabilità del principio della retroattività della lex mitior in materia penale – fondato sull’art. 3 Cost. e sull’art. 117, primo comma, Cost. -anche alle sanzioni amministrative che abbiano natura “punitiva”, quali appunto sono le sanzioni amministrative previste per l’abuso di informazioni privilegiate di cui all’art. 187bis del d.lgs. n. 58 del 1998, ha così affermato che la deroga alla retroattività in mitius stabilita dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015 non supera il “vaglio positivo di ragionevolezza” ed è, pertanto, costituzionalmente illegittima. La natura sostanzialmente punitiva della sanzione pecuniaria stabilita dall’art. 187 -bis del d.lgs. n. 58 del 1998 è stata ravvisata dalla Corte Costituzionale alla luce della sua ‘elevatissima carica afflittiva’, giacché ‘destinata, nelle intenzioni del legislatore, ad eccedere il valore del profitto in concreto conseguito dall’autore, a sua volta oggetto di separata confisca’, ‘in funzione di una finalità di deterrenza, o prevenzione generale negativa, che è certamente comune anche alle pene in senso stretto’. La natura «penale» di tale sanzione, ai sensi dell’art. 50 CDFUE, proprio in considerazione del suo «elevato carico di severità», è stata, peraltro, conclamata anche dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea (sentenza 20 marzo 2018, COGNOME e altri, in cause C-596/16 e C-596/16, paragrafo 38; nello stesso senso, ancora Cass. n. 31632 del 2018). Corte Cost. 21 marzo 2019, n. 63, ha quindi negato la legittimità della deroga, contenuta nell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, alla retroattività in mitius del più favorevole regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 72 del 2015 (il cui principale effetto pratico è consistito nella “dequintuplicazione” delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 58 del 1998), risultandone irragionevolmente sacrificato il diritto degli autori dell’illecito di abuso di informazioni privilegiate a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore, che riflette, evidentemente, la consapevolezza del carattere non proporzionato di un minimo edittale di centomila euro.
L’interpretazione secondo cui non trovano applicazione nel caso in esame le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015, trattandosi di violazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, come dispone l’art. 6 del d.lgs. n. 72 cit., discende, allora, dalla considerazione che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE in tema di disciplina degli intermediari e di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla
RAGIONE_SOCIALE ai sensi degli 187-bis e 187-ter del TUF, sicché esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate dall’art. 7 CEDU ai fini dell’applicazione all’imputato della legge più favorevole (si vedano Cass. n. 20689 del 2018; n. 23814 del 2019, anche per la motivazione sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015; n. 8855 del 2017; n. 8046 del 2019; n. 3248, n. 3243, n. 30499 e n. 30500 del 2022; n. 24375 e n. 33788 del 2023).
6. Il terzo motivo di ricorso (che si sviluppa da pagina 14 a pagina 17) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 18750 del 19 dicembre 2013, per avere la RAGIONE_SOCIALE avviato distinti procedimenti nei confronti dello COGNOME a fronte delle medesime vicende contestate. La Corte d’appello di Venezia ha al riguardo sostenuto che, alla stregua della indicata previsione regolamentare, l’autorità amministrativa ha una mera facoltà di riunire i procedimenti; la sentenza ha pure precisato che uno dei procedimenti promossi nei confronti del ricorrente si era concluso con l’archiviazione, mentre gli altri due avevano ad oggetto violazioni diverse, sicché la riunione non avrebbe giovato ai tempi della loro trattazione.
6.1. Il terzo motivo di ricorso neppure è fondato.
L’art. 7 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 18750 del 19 dicembre 2013 (Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori
della RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni) rimette all’Ufficio Sanzioni Amministrative, a condizione che ciò non determini un ritardo nella definizione dei procedimenti, la facoltà di disporre la riunione di procedimenti nei casi in cui la violazione contestata sia stata commessa da più persone, in concorso o in cooperazione fra loro, ovvero se essa sia stata commessa da più persone con condotte indipendenti. La riunione dei procedimenti può essere altresì disposta qualora per la natura delle violazioni contestate sia opportuna una valutazione congiunta delle singole posizioni dei soggetti interessati.
La disposizione regolamentare contempla, quindi, situazioni di ‘cumulo soggettivo’ dei procedimenti sanzionatori, e non si riferisce all’ipotesi in cui la stessa persona abbia commesso più violazioni. Si tratta all’evidenza, in ogni caso, di riunione di procedimenti che è rimessa alla discrezionalità dell’autorità amministrativa, in quanto si fonda su ragioni di opportunità, restando distinte ed autonome, sul piano sostanziale e processuale, la posizione di ciascuno dei soggetti interessati e le diverse infrazioni oggetto di contestazione, con la conseguenza che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni contiene tante statuizioni quante sono le violazioni contestate, anche agli effetti del successivo giudizio di opposizione avverso.
Non è quindi sindacabile in sede di ricorso per cassazione la mancata riunione di distinti procedimenti di irrogazione di
sanzioni amministrative in tema di intermediazione finanziaria promossi nei confronti dello stesso soggetto, purché in ciascuno siano state effettuate le contestazioni degli addebiti e siano state valutate le eventuali controdeduzioni dell’interessato, essendo poi assoggettato ciascun provvedimento applicato dall’autorità amministrativa ad un successivo sindacato giurisdizionale pieno.
Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2381 c.c., evidenziando che lo COGNOME, negli anni dal 2002 al 2014, aveva rivestito nel consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE il ruolo di amministratore privo di deleghe. Per la sentenza impugnata, invece, il ricorrente avrebbe avuto comunque l’onere di dimostrare di aver adempiuto al dovere di tenersi adeguatamente informato sulla gestione e sull’organizzazione aziendale.
Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 94 TUF, contestando che la vendita di azioni proprie eseguita da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel corso del 2013 costituisse una ipotesi di offerta al pubblico di prodotti finanziari, agli effetti dell’art. 94 TUF, tanto sotto il profilo dell’elemento quantitativo della diffusione verso un numero indeterminato di destinatari, quanto sotto il profilo dell’elemento qualitativo della completezza delle informazioni fornite. Si tratta di punto affrontato nella sentenza impugnata da pagina 39 a pagina 72, nel paragrafo 5, titolato ‘L’elemento oggettivo della contestazione’.
7.1 Il quarto ed il quinto motivo, che possono esaminarsi congiuntamente, non sono fondati.
L’art. 191 TUF (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita), nella formulazione ratione temporis applicabile, sanzionava ‘chiunque’ effettua un’offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 e 98-ter, comma 1; nella specie, a NOME COGNOME, quale componente del consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è stata contestata la violazione dell’art. 94, 1° comma, del TUF, perché la predetta RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di adottare il prospetto informativo quanto all’offerta al pubblico di proprie azioni in relazione alla campagna promozionale pianificata e realizzata nell’arco dell’intero anno 2013. La norma, pertanto, sanzionava ‘chiunque’ effettuasse un’offerta al pubblico prima della pubblicazione del relativo prospetto informativo, pur non essendone l’offerente, l’emittente od il responsabile del collocamento, ancorché egli si limitasse ad operare nell’ambito di un’attività di collocamento svolta alle dipendenze del soggetto responsabile.
In particolare, la pubblicazione del “prospetto informativo” è prevista nelle ipotesi di sollecitazione all’investimento, ai sensi dell’art. 94, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 (nel testo “ratione temporis” vigente), caratterizzate per essere l’offerta comunque rivolta, secondo lo schema dell’art. 1336 c.c., ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati (Cass. n. 18039 del 2012; n. 8733 del 2016; n.
7575 del 2019). L’accertamento che l’offerta di proprie azioni in relazione alla campagna promozionale pianificata e realizzata nell’arco dell’anno 2013 di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse tali caratteristiche è stato congruamente motivato nella sentenza impugnata, in base ad apprezzamento che spetta ai giudici del merito e che non è sindacabile in sede di legittimità mediante censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Quanto poi all’elemento soggettivo, la Corte d’appello ha fatto legittimo ricorso alla presunzione iuris tantum , in ragione della carica societaria rivestita dal ricorrente, ed in assenza di dimostrazione della estraneità del medesimo al fatto o all’impossibilità di evitarlo, tramite un diligente espletamento dei compiti connessi a tale carica.
Invero, doveri di particolare pregnanza sorgono in capo al consiglio di amministrazione di una società bancaria, doveri che riguardano l’intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l’evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi (fra le tante, Cass. n. 24081 e n. 16323 del 2019).
La Corte d’appello di Venezia ha ritenuto che gli amministratori di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avessero condiviso e approvato l’offerta di vendita delle azioni proprie, con modalità promozionali ed autorizzando le operazioni di ricollocamento dei titoli, come risultava dei verbali delle riunioni dell’organo amministrativo. Tale attività avrebbero dovuto indurre gli amministratori non
esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo. Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c., non va, del resto, rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Questa interpretazione non vale ad accollare una responsabilità oggettiva agli amministratori non esecutivi, essendo gli stessi perseguibili ove ricorrano comunque sia la condotta d’inerzia, sia il fatto pregiudizievole antidoveroso, sia il nesso causale tra i medesimi, sia, appunto, la colpa, consistente nel non aver rilevato colposamente i segnali dell’altrui illecita gestione, pur percepibili con la diligenza della carica (anche indipendentemente dalle informazioni doverose ex art. 2381 c.c.), e nel non essersi utilmente attivati al fine di evitare l’evento. Sotto il profilo probatorio, ciò comporta che
spetta al soggetto, il quale afferma la responsabilità, allegare e provare, a fronte dell’inerzia dei consiglieri non delegati, l’esistenza di segnali d’allarme (anche impliciti nelle anomale condotte gestorie) che avrebbero dovuto indurli ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo (con la richiesta di convocazione del consiglio di amministrazione rivolta al presidente, il sollecito alla revoca della deliberazione illegittima od all’avocazione dei poteri, l’invio di richieste per iscritto all’organo delegato di desistere dall’attività dannosa, l’impugnazione delle deliberazione, la segnalazione al p.m. o all’autorità di vigilanza, e così via); assolto tale onere, è, per contro, onere degli amministratori provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o la causa esterna, che abbia reso non percepibili quei segnali o impossibile qualsiasi condotta attiva mirante a scongiurare il danno.
8. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 10.400,00, di cui €
200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione