Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8581 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 13049/2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
BANCA D ‘ ITALIA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZORAGIONE_SOCIALE D ‘Italia, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 7923/2017 depositata il 15/12/2017.
Sanzioni amministrative
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 14 marzo 2024.
Udito il AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito l’avvocato NOME COGNOME.
Udito l’avvocato NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento del 30/06/2015 n. prot. 716857/15, la RAGIONE_SOCIALE d’Italia ha irrogato a NOME COGNOME, ex componente del CdA RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (‘BPPC’) , sottoposta a ispezione dall’11/03/2014 al 16/05/2014, e successivamente posta in amministrazione straordinaria (decreto del ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE finanze datato 08/08/2014), la sanzione amministrativa pecuniaria di € 22.000,00, per: (i) ‘carenze nell’organizzazione e nei controlli interni, con particolare riferimento ai rischi di credito e operativi, da parte d i componenti del CdA e del direttore generale’ (art. 53, 1° comma, lett. b, d, d.lgs. n. 385/1993, etc.); (ii) ‘mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo da parte dei componenti del CdA e del collegio sindacale e del direttore generale (art. 53, 1° comma, lett. a, 2° e 3° comma, lett. d, d.lgs. n. 385/1993, etc.).
COGNOME ha proposto opposizione, ex art. 145, t.u.b., chiedendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione o , in subordine, la sua riduzione al minimo edittale e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7923/2017, nella resistenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia , ha respinto il ricorso.
Queste, in sintesi le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione:
(a) non sussistono i prospettati vizi del procedimento di applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione in quanto: (i) il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale unità responsabile del
procedimento, è indicato nella lettera di contestazione notificata al trasgressore; (ii) la RAGIONE_SOCIALE d’Italia non è obbligata ad acquisire tutta documentazione aziendale utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni (nella specie, soprattutto, si tratta dei verbali del CdA); (iii) quanto alla dedotta mancata separazione tra fase istruttoria e fase decisoria, la disciplina organizzativa in tema di illecito amministrativo emanata dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia non contrasta né con i princìpi costituzionali né con l’art. 6 CEDU , come affermato dalla Cassazione;
(b) non sussiste alcuna violazione di legge correlata alla individuazione di una responsabilità oggettiva di tipo collegiale, svincolata dalla verifica del requisito psicologico RAGIONE_SOCIALEa colpa.
La colpa ex art. 3, legge n. 689 del 1981, si presume e spetta all’incolpato provare di avere adempiuto all’obbligo di vigilanza oppure di essersi trovato incolpevolmente in condizione di non potere agire in maniera diversa;
(c) va disattesa anche la censura secondo cui la RAGIONE_SOCIALE d’Italia non avrebbe valutato, al fine RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, l ‘operato dei singoli componenti del CdA, quale circostanza contraddetta dalla parte del provvedimento sanzionatorio che specifica i criteri di commisurazione concretamente impiegati (rilevanza RAGIONE_SOCIALE violazioni; effetti RAGIONE_SOCIALE violazioni sulla situazione RAGIONE_SOCIALEa banca; reiterazione RAGIONE_SOCIALEa condotta);
(d) all’opponente non è stata attribuita una responsabilità oggettiva per omessa vigilanza, ma piuttosto la mancata realizzazione di interventi correttivi, sollecitati dalla vigilanza, idonei a contrastare il degrado RAGIONE_SOCIALEa situazione aziendale e a riportare in equilibrio i profili tecnici;
(e) la giurisprudenza sugli obblighi del componente del CdA di una banca non munito di deleghe è contraria alla ricostruzione del
contenuto di tali obblighi offerta dall’opponente, e mette in risalto che tutti gli amministratori debbono agire in modo informato ed enfatizza gli elevati requisiti di professionalità dei manager RAGIONE_SOCIALE banche;
(f) con riferimento al rilievo 1, sulle violazioni in materia di controllo e governo RAGIONE_SOCIALE‘impresa (incapacità di assicurare condizioni di sana e prudente gestione; deficit del patrimonio di vigilanza; elevata esposizione al rischio di liquidità; mancato concretizzarsi dei presupposti del piano di risanamento varato; omessa attuazione del programma di riallineamento del patrimonio al minimo di legge; rilevante contrazione RAGIONE_SOCIALEa raccolta; natura estemporanea RAGIONE_SOCIALE ipotesi di rafforzamento patrimoniale e di ingresso di nuovi partner nella compagine RAGIONE_SOCIALEa banca), le deduzioni difensive RAGIONE_SOCIALE‘incolpato , che puntano soprattutto sull’incidenza di fattori esogeni , non imputabili ai componenti aziendali, che avrebbero influito sulla situazione RAGIONE_SOCIALEa banca, non sono idonee a contrastare i rilievi RAGIONE_SOCIALEa vigilanza, che non contesta agli amministratori di avere cagionato la crisi aziendale, ma addebita loro di non avere realizzato gli interventi correttivi, sollecitati dall’autorità di controllo, finalizzati a ristabilire l’equilibrio dei profili tecnici;
(g) a proposito del rilievo 2, che riguarda le carenze nell’organizzazione e nei controlli interni con riferimento al rischio di credito e ai rischi operativi, la difesa RAGIONE_SOCIALE‘opponente si fonda sull’erronea premessa RAGIONE_SOCIALE‘assenza di responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘organo amministrativo per carenze ascrivibili ad altre strutture, non portate a conoscenza del CdA al fine degli opportuni interventi correttivi. L’impostazione RAGIONE_SOCIALE‘opponente trascura che l ‘addebito al CdA riguarda proprio le carenze nell’organizzazione e nell’attività di controllo ;
(h) quanto alla contestazione RAGIONE_SOCIALE‘elevato rischio di credito (rilievo 3), va messo in evidenza che la rimodulazione dei crediti senza l’acquisizione di maggiori garanzie denota scarsa prudenza ed è,
pertanto, rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa sanzione; inoltre, l’assenza di una policy di classificazione di e di valutazione del credito è all’origine RAGIONE_SOCIALEa sottovalutazione RAGIONE_SOCIALEa situazione finanziaria RAGIONE_SOCIALEa clientela;
(i) sul rilievo 4 – anomalie in tema di trasparenza – la parte ha ammesso di avere appreso RAGIONE_SOCIALE relative anomalie soltanto al momento RAGIONE_SOCIALE‘ispezione ;
(l) infine, è infondata la censura sull’importo RAGIONE_SOCIALEa sanzione, determinata in misura molto più bassa dei massimi edittali, che appare congrua rispetto alle violazioni rilevate.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con venti motivi, illustrati da una memoria.
La RAGIONE_SOCIALE d’Italia ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso -‘ Ex 360, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 24 Cost., 111 Cost. e 112 c.p.c. ‘ -deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, per violazione dei diritti di difesa RAGIONE_SOCIALEa parte, del principio del giusto processo e del principio dispositivo, per omesso esame del contenuto RAGIONE_SOCIALE note depositate il 06/06/2017, nelle quali il ricorrenti evidenziava: (i) la configurabilità di uno specifico obbligo di acquisizione, a carico RAGIONE_SOCIALEa P.A. e nel contesto RAGIONE_SOCIALE ‘ istruttoria procedimentale, RAGIONE_SOCIALEa documentazione puntualmente indicata dall ‘ incolpato (e oggetto di richiesta di acquisizione), non accessibile allo stesso e, nel contempo, nota e/o agevolmente reperibile dalla RAGIONE_SOCIALE d ‘ Italia; (ii) la possibile attribuzione RAGIONE_SOCIALEa coloration pénale ai provvedimenti sanzionatori RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d ‘ Italia in ragione degli effetti limitativi che dagli stessi derivano, con specifico riferimento alla sfera patrimoniale del sanzionato e alle concrete capacità di determinazione negoziale, a seguito RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione e RAGIONE_SOCIALEa generalizzata (e indiscriminata) accessibilità di tali atti da parte di qualsivoglia soggetto e del conseguente utilizzo degli stessi nel contesto RAGIONE_SOCIALEa
procedura informativa denominata ‘ World-Check ‘; (iii) la trasmissione al Direttorio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d ‘ Italia RAGIONE_SOCIALE difese degli incolpati esclusivamente ‘mediata’ dal filtro interpretativo -valutativo RAGIONE_SOCIALEa funzione istruttoria e accusatoria.
1.1. Il motivo non è fondato.
1.2. Per giurisprudenza consolidata non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. 6/12/2017, n. 29191 – conf. ex multis : 08/03/2007, n. 5351; 13/10/2017, n. 24155; 04/06/2019, n. 15255; 30/01/2020 n. 2153; 02/04/2020, n. 7662; 13/01/2022, n. 864; 01/03/2022, n. 6786 – ha affermato che: «Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione RAGIONE_SOCIALEa pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico -giuridica RAGIONE_SOCIALEa pronuncia»).
In questa controversia i l ricorrente denuncia l’omesso esame , da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di Roma, RAGIONE_SOCIALE note depositate il 06/06/2017: escluso che ciò configuri un error in procedendo ex art. 112, cod. proc. civ., è il caso di ric ordare l’orientamento di questa Corte ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3126 del 09/02/2021, Rv. 660547 – 01), secondo cui, al fine di assolvere l ‘ onere di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione, così da doversi
ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
Il secondo motivo -‘ Ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa od omessa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost., d ell’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. 241/1990, del principio del ‘giusto procedimento’ così come definito dalla giurisprudenza costituzionale, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689/1981, nonché del paragrafo 1.3, sez. II, RAGIONE_SOCIALE disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedimento amministrativo sanzionatorio, del 18 dicembre 2012 ‘ -censura la sentenza che, in violazione del principio del giusto procedimento, ha disconosciuto che vi sia un obbligo di acquisizione d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa documentazione specificamente indicata dall ‘ incolpato all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni presentate nel procedimento amministrativo, nonostante l’ impossibilità di acquisire la stessa a cura RAGIONE_SOCIALEa parte privata. Con la precisazione, in punto di decisività RAGIONE_SOCIALEa stessa documentazione, che non si trattava soltanto dei verbali del CdA, ma anche di documenti, inaccessibili all ‘ incolpato in quanto non più componente RAGIONE_SOCIALE ‘ organo amministrativo, idonei a confutare molteplici aspetti oggetto di rilievo.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. La censura è generica e non soddisfa il requisito RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza: segnatamente, la parte non fornisce alcuna indicazione dei documenti la cui acquisizione d’ufficio , da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia , nel corso del procedimento sanzionatorio avrebbe determinato un esito favorevole all’incolpato.
Il terzo motivo -‘ Ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa od omessa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost., nell’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. 241/1990, del principio del ‘giusto procedimento’ così come definito dalla giurisprudenza costituzionale, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689/1981, nonché del paragrafo 1.3, sez. II, RAGIONE_SOCIALE disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedimento amministrativo sanzionatorio, del
18 dicembre 2012 ‘ -censura la sentenza impugnata che ha omesso di rilevare e valutare che al Direttorio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia non erano state trasmesse, in forma integrale, le controdeduzioni e la documentazione prodotte dagli incolpati, e che tali elementi erano stati veicolati tramite il filtro interpretativo-valutativo RAGIONE_SOCIALE ‘ accusa amministrativa, contenuto nella proposta sanzionatoria.
Il quarto motivo -‘ Ex art. 360, n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ -reca la medesima censura di cui al precedente mezzo di impugnazione, sussunta, questa volta, entro il vizio di cui al n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360.
4.1. Il terzo e il quarto motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono infondati.
4.2. Questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 16517 del 31/07/2020, Rv. 659018 – 05) ha enunciato il principio di diritto secondo cui il procedimento sanzionatorio davanti alla RAGIONE_SOCIALE d ‘ Italia non viola il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE ‘ incolpato, atteso che, sebbene l ‘ art. 24, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 262 del 2005, disponga che ‘ i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei princìpi RAGIONE_SOCIALEa piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, RAGIONE_SOCIALEa verbalizzazione, nonché RAGIONE_SOCIALEa distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie ‘ , è tuttavia esclusa la diretta applicabilità, in tale àmbito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111, Cost., invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al quale l ‘ incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio.
4.3. Correttamente la Corte d’appello ha negato che il provvedimento sanzionatorio fosse viziato a causa RAGIONE_SOCIALE‘asserita mancanza di separazione tra fase istruttoria e fase decisoria, dovendosi al riguardo notare che nulla osta a che il Direttorio RAGIONE_SOCIALEa
RAGIONE_SOCIALE d’Italia condivida la valutazione da altri compiuta in fase di ispezione.
5. Il quinto motivo -‘ Ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 CEDU, RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4 c.p.c.’ censura la sentenza impugnata per avere trascurato che le sanzioni inflitte dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia causano limitazioni alla sfera patrimoniale e relazionale dei sanzionati, derivanti dalla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori e RAGIONE_SOCIALEa generalizzata diffusione ed accessibilità degli stessi ad opera di chiunque, con incidenza negativa sulla possibilità di instaurare rapporti finanziari e creditizi, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘inclusione dei nominativi all ‘ interno del database denominato ‘ WorldCheck ‘, utilizzato dalla quasi totalità degli intermediari finanziari, creditizi ed assicurativi, il che determina conseguenze tali da consentire una possibile rivalutazione (rispetto ai precedenti giurisprudenziali che non hanno ponderato tale aspetto) circa la coloration pénale dei detti provvedimenti sanzionatori.
6. Il sesto motivo -‘ Ex art. 360, n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti’ ripercorre, nella sostanza, le considerazioni del quinto motivo, e sottolinea che il fatto storico/processuale non esaminato consiste nel censimento dei soggetti sanzionati all ‘ interno del database denominato ‘ World-Check ‘, utilizzato dalla quasi totalità degli intermediari finanziari, creditizi ed assicurativi, all ‘ interno RAGIONE_SOCIALEa lista ‘Crime’ , la quale assimila i destinatari RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative inflitte dalle Autorità di vigilanza, ivi compresa la RAGIONE_SOCIALE d ‘ Italia, ai soggetti che hanno riportato condanne penali per reati in materia finanziaria, e nella preclusione che tali iscrizioni comportano ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ instaurazione di rapporti finanziari e creditizi.
6.1. Il quinto e il sesto motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono infondati.
6.2. Le doglianze ruotano attorno all’asse concettuale RAGIONE_SOCIALEa natura particolarmente afflittiva RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, che avrebbero tutti i crismi RAGIONE_SOCIALEa sanzione penale, e rimproverano alla Corte di Roma di non avere (ri)esaminato la questione, anche in relazione agli aspetti di novità dovuti all’evoluzione tecnologica .
6.3. A prescindere dai profili d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure, che non paiono sussumibili entro i parametri dei nn. 3, 4, 5, RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, cod. proc. civ., va data continuità al costante indirizzo nomofilattico per il quale le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE d ‘ Italia, ai sensi degli artt. 144 e ss., del d.lgs. n. 385 del 1993, nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, non sono equiparabili, quanto a gravosità economica ed incidenza sui diritti e libertà fondamentali, avuto riguardo alle concrete estrinsecazioni professionali, imprenditoriali e manageriali RAGIONE_SOCIALEa persona, a quelle previste dall ‘ art. 187-ter, t.u.f., per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno natura sostanzialmente penale e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall ‘ art. 6 CEDU (Cass. n. 16517/2020).
Inoltre, al fine di escludere che le sanzioni irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, p ur qualificate come amministrative, abbiano, alla stregua dei criteri elaborati dalla Corte EDU, natura sostanzialmente penale, oltre che RAGIONE_SOCIALE‘afflittività economica RAGIONE_SOCIALEa sanzione, occorre altresì tenere conto RAGIONE_SOCIALE ‘ assenza di sanzioni accessorie e RAGIONE_SOCIALEa mancata previsione di una confisca obbligatoria ( ex multis , in tema di sanzioni Consob, Sez. 2, Sentenza n. 20689 del 09/08/2018, Rv. 650004 -03, Sez. 2, Sentenza n. 31239 del 03/11/2021, Rv. 662708 – 01).
Il settimo motivo -‘ Ex art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 241/1990, RAGIONE_SOCIALE‘art.
18 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689/1981, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4, c.p.c.’ censura la sentenza che, senza affrontare la questione RAGIONE_SOCIALEa carenza di sussunzione RAGIONE_SOCIALE condotte contestate entro un paradigma normativo di riferimento, reputa congruamente motivato il provvedimento sanzionatorio, sebbene esso rinvii a un coacervo di disposizioni normative (per un totale di 178 pagine), articolate in interi titoli e capitoli, senza procedere nel contempo: (i) alla indicazione RAGIONE_SOCIALE concrete ragioni in forza RAGIONE_SOCIALE quali le attività allegate e documentate non potrebbero ritenersi conformi ai princìpi di sana e prudente gestione; (ii) alla individuazione, anche a titolo esemplificativo, di eventuali condotte alternative che il sanzionato avrebbe dovuto tenere in luogo di quelle contestate.
7.1. Il motivo è inammissibile.
7.2. Si tratta di una questione nuova (la parte non individua i luoghi del processo di merito dove la stessa sia stata posta o trattata) che, presupponendo indagini di fatto (con riferimento alla completezza o meno RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento sanzionatorio), non può essere sollevata per la prima volta in cassazione (Sez. U, Sentenza n. 6459 del 06/03/2020, punto 10.1., Rv. 657212 – 02).
8. L ‘otta vo motivo -‘ Ex art. 360, n. 3 e 4, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2381, 6° comma, c.c., e 2392, c.c., nonché violazione degli artt. 112, 116 e 132 , n. 4, c.p.c.’ -censura la sentenza che, con motivazione apparente, incentrata sulla configurazione RAGIONE_SOCIALEa presunzione di co lpa ‘a carico RAGIONE_SOCIALE‘autore del fatto vietato’, ritiene che il ricorrente, anche al di fuori del perimetro RAGIONE_SOCIALE funzioni esecutive esercitate all’interno del CdA (circoscritte alla sicurezza sui luoghi di lavoro), avesse un obbligo di vigilanza sul generale andamento RAGIONE_SOCIALEa gestione.
La parte ascrive alla Corte di Roma di avere ritenuto, facendo leva su dati ipotetici, dimostrata, in via presuntiva e/o comunque con inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condotte contestate e operante una presunzione di colpa (non vinta in sede giudiziale), pur in assenza, nel provvedimento sanzionatorio impugnato, RAGIONE_SOCIALE‘indicazione RAGIONE_SOCIALE concrete ragioni per le quali le giustificazioni addotte dall’incolpato, in sede amministrativa e nel giudizio, erano state reputate inidonee a fornire la prova positiva RAGIONE_SOCIALE‘ottemperanza ai princìpi di sana e prudente gestione, e in mancanza, sia nel provvedimento sanzionatorio che nelle difese svolte in giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, RAGIONE_SOCIALE‘i llustrazione di concrete condotte alternative che, in ipotesi, il ricorrente avrebbe dovuto adottare in luogo di quelle contestate.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. Innanzitutto, rileva il Collegio -anche con riferimento all’identica critica enunciata nei motivi successivi -che la sentenza non è viziata da motivazione apparente.
8.3. Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( ex multis , Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, che, in motivazione , richiama Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145).
8.4. La Corte capitolina espone, con chiarezza, in relazione a ciascun rilievo contenuto nel provvedimento sanzionatorio, le ragioni per le quali condivide e reputa legittima l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa pecuniaria a carico RAGIONE_SOCIALE‘ ex componente del CdA RAGIONE_SOCIALEa banca.
8.5. La decisione del giudice di merito è corretta anche là dove ravvisa la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del trasgressore benché egli fosse un amministratore non esecutivo e privo di deleghe (fatta eccezione per quella attinente alla sicurezza sul luogo del lavoro).
Il dictum RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale collima con il consolidato indirizzo di legittimità.
Tra i numerosi precedenti di questa Corte, merita attenzione Sez. 1, Sentenza n. 22848 del 09/11/2015, Rv. 637769 -01 (menzionato dall’opponente) , secondo cui «Ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ organizzazione societaria e dei controlli interni, l ‘ art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE società bancarie, che riguardano l ‘ intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l ‘ evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la RAGIONE_SOCIALE d ‘ Italia, anche in virtù RAGIONE_SOCIALEa presunzione di colpa vigente in materia, ha unicamente l ‘ onere di dimostrare l ‘ esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre
spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno».
Analogamente, Sez. 2, Sentenza n. 19556 del 18/09/2020, Rv. 659134 -01, afferma che «In tema di sanzioni amministrative previste dall ‘ art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, l ‘ obbligo imposto dall ‘ art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori RAGIONE_SOCIALE società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall ‘ altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza RAGIONE_SOCIALEa situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura RAGIONE_SOCIALE ‘ incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l ‘ attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci RAGIONE_SOCIALEa società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ Autorità di vigilanza».
Quest’ultima pronuncia riecheggia il (già citato) arresto sezionale (Cass. n. 16517/2020) che, in parte motiva (punto 2.), evidenzia che «La tesi secondo cui la responsabilità dei consiglieri sarebbe predicabile solo se questi ultimi abbiano ricevuto informazioni in modo completo ed esauriente sulle singole operazioni poste in essere dai titolari di deleghe operative, è già stata motivatamente respinta, in fattispecie analoghe, da questa Corte e non trova alcun sostegno nei precedenti richiamati in ricorso. Nello specifico settore RAGIONE_SOCIALE attività bancarie o di intermediazione finanziaria, ai fini del
contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni, nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ organizzazione societaria e dei controlli interni, l ‘ art. 53, lettere b) e d), d.lgs. 385/1993 e le disposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per le banche, sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al Consiglio di amministrazione nel suo complesso e ai singoli consiglieri (anche se privi di deleghe operative). Questi ultimi sono sempre tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei requisiti di professionalità di cui sono e devono essere in possesso, ad impedire possibili violazioni. Tale dovere, sancito dall ‘ art. 2381 c.c., commi terzo e sesto, e dall ‘ art. 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i singoli consiglieri devono possedere e attivare una costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi RAGIONE_SOCIALE decisioni di strategia gestionale assunte dall ‘ intero Consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutti i settori di operatività RAGIONE_SOCIALEa banca, oltre che ad attivarsi in modo da esercitare efficacemente la funzione di monitoraggio sulle scelte compiute, non solo in vista RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ esercizio dei poteri di direttiva o avocazione riguardo alle attività rientranti nella delega (Cass. 2737/2013; Cass. 17799/2014; Cass. 18683/2014; Cass. 5606/2019; Cass. 24851/2019). L ‘ àmbito entro il quale deve esprimersi la diligenza dei consiglieri non è mutato neppure a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma del diritto societario adottata con d.lgs. 6/2006. L ‘ art. 2381, comma sesto, c.c., nel testo in vigore, impone un dovere di agire in modo informato, disponendo infine che ‘ ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione RAGIONE_SOCIALEa società ‘ . Il comma terzo recita che il consiglio di amministrazione
‘ può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega ‘ . Il comma secondo RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2392 c.c. continua a prevedere che gli amministratori ‘ sono in ogni caso solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose ‘ (Cass. 24851/2019). Resta da confermare che la responsabilità degli amministratori privi di deleghe operative non discende da una generica condotta di omessa vigilanza, né implica l ‘ imputazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità a titolo oggettivo o per le condotte altrui, ma deriva dal fatto di non aver impedito ‘ fatti pregiudizievoli ‘ dei quali abbiano acquisito (o avrebbero potuto acquisire) conoscenza anche di propria iniziativa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligo previsto dall ‘ art. 2381 c.c. (Cass. n. 17441 del 2016; Cass. 2038/2018)».
8.6. La sentenza, nel ravvisare la colpevolezza del ricorrente, segue la scia RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità anche in relazione al tema del profilo psicologico che informa le violazioni amministrative in materia bancaria.
Ed infatti, è stato chiarito (Sez. 2, Sentenza n. 9546 del 18/04/2018, Rv. 648049 -01; in termini: Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 08/02/2016, Rv. 638467 -01; Sez. 2, Sentenza n. 27432 del 09/12/2013, Rv. 628845 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 24386 del 10/08/2023, Rv. 668804 -02) che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE d ‘ Italia, ex art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei
al dato puramente psicologico e limitando l ‘ indagine sull ‘ elemento oggettivo RAGIONE_SOCIALE ‘ illecito all ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALEa ‘ suità ‘ RAGIONE_SOCIALEa condotta inosservante sicché, integrata e provata dall ‘ autorità amministrativa la fattispecie tipica RAGIONE_SOCIALE ‘ illecito, grava sul trasgressore, in virtù RAGIONE_SOCIALEa presunzione di colpa posta dall ‘ art. 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981, l ‘ onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.
Il nono motivo -‘ Ex 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 18, 23 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689/1981, nonché degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c. ‘ -censura la sentenza che, invertendo l’onere probatorio, non considera che la principale contestazione attiene al mancato reperimento, da parte RAGIONE_SOCIALEa BPPC, di un partner bancario di elevato standing che potesse fornire all’is tituto di credito collegamenti funzionali, strategici e operativi idonei a rimuovere le criticità pregresse, e che quanto richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia comportava la necessaria adesione di un soggetto terzo , quale evento ‘esogeno’, che non può essere in alcun modo assunto a componente del requisito psicologico prescritto dall’art. 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981, neppure in via presuntiva, perché disgiunto da ogni possibilità di intervento del sanzionato, che lo subisce senza poterlo modificare.
9.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
9.2. Dal primo punto di vista (inammissibilità del motivo), rileva la Corte che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito RAGIONE_SOCIALEa causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e
RAGIONE_SOCIALEa correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ( ex plurimis , Cass. 7/04/2017, n. 9097; Cass. 07/03/2018, n. 5355; Cass. 13/06/2023, n. 16781).
9.3. Nello specifico, è inammissibile la censura di cui all’art. 116, cod. proc. civ., alla stregua di una considerazione di carattere generale, da estendere a ciascuno dei motivi di ricorso in cui si lamenta la violazione di questa disposizione.
Insegnano le Sezioni unite di questa Corte di Cassazione (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, che menziona: Cass. Sez. U., 05/08/2016, n. 16598; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, e a Cass. 20/12/2007, n. 26965) che «n tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione».
9.4. Nella specie, il ricorrente, là dove denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, cod. proc. civ., in realtà mira a ottenere una diversa ricostruzione dei momenti salienti del procedimento sanzionatorio, e si duole RAGIONE_SOCIALE ‘accertamento di fatto in forza del quale la Corte distrettuale ha respinto l’opposizione al provvedimento sanzionatorio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Italia.
Una simile formulazione del motivo di ricorso non è consentita in ragione del fatto che l’ipotetica erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie di causa, non integra il vizio di violazione di legge.
9.5. Dal secondo punto di vista (infondatezza del motivo), risulta dalla sentenza che la BPPC, dati gli esiti negativi dei precedenti accertamenti ispettivi, si era impegnata a individuare un nuovo partner bancario al fine di assicurarsi l’ immissione di mezzi patrimoniali aggiuntivi.
Al riguardo, la Corte di Roma (pag. 16 RAGIONE_SOCIALEa sentenza), con accertamento di fatto insindacabile in cassazione, afferma: «Per quanto concerne la mancata realizzazione di una partnership o di un’aggregazione con controparti bancarie la suggestiva difesa RAGIONE_SOCIALE‘opponente insiste nella non imputabilità al CdA RAGIONE_SOCIALEa mancanza di interesse mostrato dal settore bancario nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sicché la scelta di autonomia era per così dire necessitata. In realtà però risulta dalla relazione ispettiva che i componenti del CdA si sono limitati ad un’attività meramente esplorativa, essendosi concretamente realizzato qualche contatto solo nel corso RAGIONE_SOCIALE‘estate del 2012, senza tuttavia mai concretizzarsi in un piano dettagliato e credibile».
10. Il decimo motivo -‘ Ex 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, e 18 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689/1981, nonché
degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c., nonché RAGIONE_SOCIALEa Circolare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia n. 263/2006, 14° aggiornamento del 23 aprile 2013′ si fonda sulla premessa che, ai sensi del 14° aggiornamento RAGIONE_SOCIALEa circolare n. 263 del 2006, la BPPC aveva termine, fino al 1°/04/2016, per il raggiungimento del patrimonio di vigilanza di € 10.000.000,00, senza che la RAGIONE_SOCIALE d’Italia potesse abbreviare tale termine.
Ciò precisato, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere attribuito alla RAGIONE_SOCIALE d ‘ Italia un potere discrezionale, sorretto da valutazioni di tipo prognostico, in relazione alle tempistiche stabilite per il raggiungimento del nuovo limite di € 10.000.000,00, fissato per il patrimonio di vigilanza RAGIONE_SOCIALE banche, in luogo del diverso potere vincolato, da esercitarsi a posteriori, una volta decorso il termine previsto dalla normativa regolamentare, e di avere utilizzato una prova per presunzioni, basata esclusivamente sulla valutazione prognostica effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE. a sostegno del ravvisato perfezionamento di un ‘infrazione non attuale .
11. L’undicesimo motivo -‘ Ex 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, e 18 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689/1981, nonché RAGIONE_SOCIALEa Circolare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia n. 263/2006, 14° aggiornamento del 23 aprile 2013′ -censura la sentenza che tralascia la circostanza esimente, dedotta dal ricorrente, relativa non già all’avvio RAGIONE_SOCIALEa procedura di amministrazione straordinaria in quanto tale, ma alla condotta tenuta dagli organi straordinari RAGIONE_SOCIALEa procedura – consistente nella mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione RAGIONE_SOCIALE‘assemblea RAGIONE_SOCIALEa banca del 24/05/2014, di aumento del capitale sociale per complessivi € 4.400.000,00, in modo da consentire la copertura RAGIONE_SOCIALE perdite pregresse e di raggiungere (anticipatamente rispetto alla scadenza del 1°/04/2016) un patrimonio di rilevanza superiore al nuovo limite di dieci milioni -quale fattore esogeno (ed esimente),
dotato di rilevanza causale, rispetto alla contestazione attinente alla riduzione del patrimonio di vigilanza al di sotto del limite legale.
11.1. Il decimo e l’undicesimo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
11.2. Dal primo punto di vista (inammissibilità del motivo), è il caso di richiamare quanto osservato sub 9.2.
11.3. Dal secondo punto di vista (infondatezza del motivo), il rilievo RAGIONE_SOCIALEa vigilanza attiene al deficit del capitale di rischio, la cui soglia minima per le banche popolari era stata innalzata dal precedente limite di € 6,3 milioni a quello di dieci milioni.
Ebbene, la Corte d’appello nega che il mancato riallineamento sia stato impedito dalla procedura di amministrazione straordinaria, non prima di avere posto l’accento su una serie di elementi di fatto, il cui scrutinio spetta soltanto al giudice di merito.
Nel dettaglio, rileva la sentenza, il patrimonio RAGIONE_SOCIALEa BPPC, al 31/03/2014, era pari a € 7.424.000, 00, minore del nuovo limite di dieci milioni, e la banca, che aveva a disposizione 36 mesi per colmare il disavanzo, aveva dato avvio ad un piano di adeguamento che, per così dire, era rimasto sulla carta : l’aumento di capitale deliberato era stato attuato nella misura di € 170 .000,00, donde la scelta RAGIONE_SOCIALE‘organo amministrativo, del 30/04/2014, di orientarsi verso la trasfo rmazione in Spa per favorire l’ingresso di un socio qualificato (individuato prima in un fondo di investimento di private equity e dopo in Fincalabria), ipotesi, questa, valutata poco credibile dagli ispettori perché non accompagnata da alcun atto concreto. Con la conseguenza che, nonostante la deliberazione di un secondo aumento di capitale, si era reso necessario l’avvio RAGIONE_SOCIALEa procedura di a.s. per la riduzione del patrimonio al disotto RAGIONE_SOCIALEa soglia prevista per l’autorizzazione all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività bancaria.
Il dodicesimo motivo -‘ Ex 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 18 e 23 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689/1981, degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c. , nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4, c.p.c. ‘ -censura la sentenza che esclude che la contrazione RAGIONE_SOCIALEa raccolta (derivante dalla fuoriuscita di tre depositi di notevole consistenza ) conseguisse a fattori esogeni, sui quali l’incolpato non aveva alcun potere di intervenire, confonde tale aspetto con il diverso profilo del monitoraggio del rischio di liquidità e che, quindi, afferma, con motivazione apparente (avallando un’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio, non consentita dall’art. 23, cit.), che dovessero essere adottati interventi correttivi (per altro, nemmeno esplicitati), senza considerare che, in presenza di un’unica filiale operativa, era oggettivamente impossibile sostituire una raccolta più concentrata con una raccolta frazionata e diffusa.
12.1. Il motivo è infondato.
12.2. La Corte di Roma, senza incorrere nel vizio di motivazione apparente e senza violare le regole di riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova e nemmeno quelle del ragionamento presuntivo, ha ritenuto fondato il rilievo concernente l’elevata esposizione al rischio di liquidità e il difetto di monitoraggio di tale situazione, dipendente dalla concentrazione RAGIONE_SOCIALEa raccolta, che avrebbe richiesto interventi correttivi che invece non erano stati adottati. Al riguardo, è appena il caso di notare che, al contrario di quanto sostiene la parte, non spettava alla Corte d’appello enumerare gli interventi correttivi che, in concreto, la BPPC avrebbe dovuto adottare per fare fronte alla situazione di crisi in cui versava.
Il tredicesimo motivo -‘ -‘ Ex 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 18, 23 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689/1981, nonché degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c.’ censura la sentenza che , operando un’indebita inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova
e applicando la prova presuntiva sulla base di dati puramente ipotetici, ha ritenuto che vi fossero stati dei ritardi nell’avvio dei giudizi per recuperare i crediti ‘a sofferenza’ , e ha reputato ‘deboli’ le relative difese addotte dall’incolpato, senza considera re che l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova degli asseriti ritardi gravava sulla P.A., e, ancora, che la banca non aveva indicato quali fossero le posizioni classificate a sofferenza, alla data del 31/12/2013, rispetto alle quali si sarebbero registrati detti ritardi, ferma la constatazione che un consistente stock di sofferenze era stato deliberato nei mesi di novembre e dicembre 2013, sicché in relazione ad esso non era configurabile alcun ritardo patologico nell’attività di recupero .
In altri termini, la parte sottolinea la genericità RAGIONE_SOCIALEa infrazione, fondata esclusivamente sulla valutazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia – in assenza di termini, anche soltanto orientativi, per il recupero giudiziale di crediti deteriorati -e recepita nel provvedimento sanzionatorio.
13.1. Il motivo è infondato.
13.2. Il ricorrente, in sostanza, pur criticando la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, non nega l ‘ infrazione.
Nello specifico, la parte – che pure riconosce l’esistenza di un consistente stock di crediti a sofferenza (in controricorso, pag. 46, la RAGIONE_SOCIALE d’Italia ne quantificare l’ammontare, al 31/12/2013 -e l’asserzione non è contestata dal ricorrente – in € 8,2 milioni, pari al 30 per cento del totale portafoglio prestiti, e aggiunge che per il 30 per cento RAGIONE_SOCIALE sofferenze in essere a quella data non era stata trasmessa la documentazione ai legali) -fa valere, a titolo di esimente, una circostanza di fatto (la deliberazione RAGIONE_SOCIALE sofferenze tra novembre e dicembre del 2013), non accertata dal giudice di merito e che, pertanto, non può essere ammissibilmente dedotta in cassazione.
14. Il quattordicesimo motivo -‘ Ex art. 360, n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ -censura la sentenza che ha tralasciato che, come ripetutamente eccepito dal ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE d’Italia non aveva provveduto ad indicare quali fossero, nello specifico, le posizioni in relazione alle quali si sarebbe registrata, alla data del 31/12/2013, una tardiva trasmissione RAGIONE_SOCIALEa documentazione ai legali esterni per il recupero giudiziale dei crediti.
14.1. Il motivo è inammissibile.
14.2. Fin da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie applicabile ratione temporis , ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
14.3. Nel caso in esame, il ricorrente non rivolge alla sentenza d’appello rilievi riconducibili al paradigma legale di cui al novellato n.
5, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, in quanto non individua alcun fatto storico il cui esame sia stato omesso, ma si limita ad affermare che le posizioni a sofferenza non sarebbero state individuate dalla vigilanza, pur ammettendo che ne esisteva un consistente stock .
Il quindicesimo motivo -‘ Ex 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 18, 23 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689/1981, nonché degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c. , nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4, c.p.c.’ censura la sentenza che, sul terzo rilievo (elevato rischio di credito), con motivazione apparente, afferma che la circostanza che i piani di rientro fossero stati accordati senza l’acquisizione di maggiori garanzie e in assenza di valutazione circa l ‘ effettiva sostenibilità degli impegni, sarebbe indicativa di scarsa prudenza e, in conseguenza di ciò, rilevante ai fini sanzionatori.
Il ricorrente ascrive alla Corte di Roma: di avere adottato una motivazione apparente; di avere operato un’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova; di avere acriticamente condiviso il giudizio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia ; di non avere valutato che i quattro piani di rientro avevano consentito alla BPPC di recuperare, in via bonaria, quote sostanziose dei propri crediti; che i piani di rientro comportano dei benefìci processuali (per la loro natura di ricognizione del debito) e, in caso di adempimento del piano, consentono il risparmio dei costi legali.
15.1. Il motivo è inammissibile.
15.2. Posto che la sentenza non è viziata da motivazione apparente, poiché essa spiega (a pag. 17) le ragioni di condivisione del rilievo in punto di rimodulazione dei crediti, la censura si sostanzia nella diversa prospettazione di aspetti meritali, già insindacabilmente vagliati dalla Corte d’appello.
Il sedicesimo motivo -‘ Ex art. 360, n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti’ censura la sentenza che non ha esaminato i piani di rientro
prodotti dall’opponente e , conseguentemente, non ha affrontato il tema del rapporto costi-benefici sotteso alla conclusione dei quattro piani di rientro oggetto di contestazione.
16.1. Il motivo è inammissibile.
16.2. Si deve ribadire (cfr. punto 14.2.) che l’omesso esame di elementi istruttori (documentazione concernente i contestati piani di rientro) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il diciassettesimo motivo -‘ Ex 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 18 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689/1981, degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4, c.p.c.’ censura la sentenza che, con motivazione apparente, afferma che la mancata adozione, da parte RAGIONE_SOCIALEa BPPC, al tempo RAGIONE_SOCIALEa verifica (marzo-maggio 2014), di una formale policy di classificazione e valutazione del credito configurasse un illecito, sebbene, al tempo, l’adozione di un regolamento per il processo del credito fosse facoltativa e non obbligatoria.
17.1. Il motivo è infondato.
17.2. Il giudice di merito, con accertamento di fatto, incensurabile in cassazione, ha stabilito che la mancanza di una policy di classificazione e valutazione del credito ha fatto sì che la banca ignorasse i segnali di allarme RAGIONE_SOCIALEa situazione finanziaria RAGIONE_SOCIALEa clientela (insoluti, fatture non rientrate a scadenza, prolungato immobilizzo dei conti, segnalazione a sofferenza sul sistema), ciò che aveva causato gravi ritardi nella individuazione di posizioni anomale.
Il ricorrente sostiene che, all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘ispezione RAGIONE_SOCIALEa vigilanza, le banche non erano obbligate a dotarsi di un regolamento per la policy . Il che, tuttavia, non esclude che un sistema di classificazione e
valutazione del credito dovesse essere predisposto da parte RAGIONE_SOCIALEa BPPC.
La tesi difensiva è priva di pregio e non supera la convincente obiezione del controricorso (pag. 54), ove si evidenzia che , all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘ispezione, l’adozione di politiche di policy era imposta all’intero sistema bancario dalle istruzioni per la vigilanza (Circolare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia n. 229 del 21/04/1999 ).
Sul piano dei princìpi generali, in tema di controlli interni, le ‘istruzioni’ (titolo IV, capitolo 11, sezione II, par. 1), nell’ottica RAGIONE_SOCIALEa sana e prudente gestione, impongono alle banche l’ assunzione dei rischi consapevole e compatibile con le condizioni economicopatrimoniale, e stabiliscono che è indispensabile che, a tale fine, gli istituti di credito si dotino di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi, coerentemente con la complessità e le dimensioni RAGIONE_SOCIALE attività svolte.
Inoltre (par. 1.1), per il conseguimento di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace un ruolo fondamentale è attribuito ai soggetti che, nelle banche, svolgono funzioni di amministrazione e di direzione.
È poi stabilito (par. 2.1 ‘Rischio di credito’) che, coerentemente con le politiche di erogazione del credito, «l ‘ alta direzione definisce le metodologie di misurazione del rischio di credito nonché le tecniche di controllo andamentale. Entrambe devono essere conosciute e approvate dal consiglio di amministrazione. L ‘ intero processo riguardante il credito (istruttoria, erogazione, monitoraggio RAGIONE_SOCIALE posizioni, revisione RAGIONE_SOCIALE linee di credito, interventi in caso di anomalia) deve risultare dal regolamento interno e deve essere periodicamente sottoposto a verifica Gli adempimenti RAGIONE_SOCIALE unità operative nella fase di monitoraggio del credito erogato devono essere desumibili dalla regolamentazione interna. In particolare,
devono essere fissati termini e modalità di intervento in caso di anomalia. I criteri di valutazione, gestione e classificazione dei crediti anomali, nonché le relative unità responsabili, devono essere fissati con delibera del consiglio di amministrazione, nella quale sono indicate le modalità di raccordo fra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza. Il consiglio di amministrazione deve essere regolarmente informato sull ‘ andamento dei crediti anomali e RAGIONE_SOCIALE relative procedure di recupero».
18. Il diciottesimo motivo -‘ Ex 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 18 e 23 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689/1981, degli artt. 2381, 6° comma, c.c. e 2392 c.c., degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4, c.p.c.’ – censura la sentenza nella parte in cui, con riferimento al rilievo 4 (anomalie in tema di trasparenza), con motivazione apparente, ravvisa l’infrazione, ma non svolge alcuna indagine in merito alla sussistenza di segnali di alert idonei a generare un obbligo di indagine supplementare da parte degli amministratori (art. 2381, sesto comma, cod. civ.), e dimentica che le criticità in tema di trasparenza, emerse solo in sede di verifica ispettiva, derivavano da meri errori umani, non preventivamente evitabili e correggibili soltanto a posteriori.
Il ricorrente aggiunge che l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità scaturisce dalla ritenuta sussistenza di un obbligo RAGIONE_SOCIALE‘amministratore di vigilare sul generale andamento RAGIONE_SOCIALEa gestione, sebbene la riforma del diritto societario a bbia espunto tale obbligo dal contenuto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2392, cod. civ.
19. Il diciannovesimo motivo -‘ Ex art. 360, n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti’ censura la sentenza che non considera la pronta restituzione, da parte RAGIONE_SOCIALEa banca alla clientela, degli addebiti effettuati in eccedenza, non appena riscontrati gli errori umani che
avevano portato all’applicazione di oneri superiori al dovuto, quale (pag. 106 del ricorso per cassazione) ‘unica condotta proattiva esigibile dall’esponente aziendale’ , idonea a elidere e/o comunque a mitigare i rischi legali e reputazionali.
19.1. Il diciottesimo e il diciannovesimo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono infondati.
19.2. Escluso, anche in relazione a queste censure, che la sentenza sia viziata da motivazione apparente, la Corte distrettuale pone l’accento sul fatto che la parte ha ammesso di avere appreso RAGIONE_SOCIALE anomalie in tema di trasparenza soltanto al momento RAGIONE_SOCIALE‘ispezione, il che, secondo l’insindacabile scrutinio del giudice di merito, denota (pag. 18) l”inadeguata condotta’ RAGIONE_SOCIALE‘amministratore e la scarsa sensibilità per i rischi legali e reputazionali conseguenti al carente presidio dei rapporti con la clientela.
19.3. La tesi difensiva secondo cui il ricorrente, quale amministratore privo di deleghe esecutive nel comparto di riferimento, non aveva un obbligo di vigilanza sulla gestione, è superata alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte al punto 17.2., in ragione del fatto che (anche) i rilievi in tema di trasparenza attengono alle carenze organizzative e dei controlli interni in relazione al rischio di credito.
In merito agli obblighi degli amministratori RAGIONE_SOCIALE imprese bancarie, ancorché privi di deleghe operative, valgono le precedenti considerazioni (punto 8.5).
Quanto all’omesso esame di un fatto decisivo (diciannovesimo motivo), la censura è priva di pregio perché si risolve nella deduzione di un fatto -i rimborsi riconosciuti alla clientela -successivo al perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘infrazione (come tale idoneo, al più, a incidere sul trattamento sanzionatorio), nonché nell’allegazione di un
elemento del tutto valutativo l’asserita tempestività dei rimborsi alla clientela -che sta oltre il confine del giudizio di cassazione.
20. Il ventesimo motivo -‘ Ex 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 11 e 18 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689/1981, de lle disposizioni di vigilanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 18 dicembre 2012, Sezione II, art. 1.6, in materia di sanzioni e procedura amministrativa sanzionatoria, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4, c.p.c. ‘ -censura la sentenza impugnata che, con motivazione apparente e priva di qualsiasi elemento idoneo a consentire la comprensione di quale sia stato il peso ponderale attribuito, in concreto, agli elementi utilizzati dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia per la determinazione del quantum RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa pecuniaria, ritiene congrua la pena inflitta al ricorrente.
20.1. Il motivo è infondato.
20.2. Con riferimento alla carenza strutturale RAGIONE_SOCIALEa motivazione, è dato rilevare che la sentenza d’appello reca una motivazione , chiara e sintetica, che soddisfa senz’altro il requisito del ‘minimo costituzionale’, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. la giurisprudenza indicata al punto 8.3. In termini: Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679).
Il giudice di merito spiega che la sanzione risponde ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità enunciati dall’art. 11, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981, in quanto: è stata irrogata in misura (€ 22.000,00) ben sotto la soglia del massimi edittali ( € 129.110,00) , tenendo conto RAGIONE_SOCIALE dimensioni RAGIONE_SOCIALEa banca, RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALE irregolarità, che hanno portato all’adozione RAGIONE_SOCIALE‘ amministrazione straordinaria, e tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa consistenza RAGIONE_SOCIALE accertate carenze organizzative nell’attivi tà di rilancio RAGIONE_SOCIALEa BPPC.
È da escludere la denunciata violazione di legge, dovendosi fare applicazione del principio di diritto consolidato ( ex multis , Sez. 2, Ordinanza n. 4844 del 23/02/2021, Rv. 660460 -01, in connessione con Cass. n. 5877/2004 e Cass. n. 9255/2013), secondo cui, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo RAGIONE_SOCIALEa sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l ‘ entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso RAGIONE_SOCIALEa motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta.
In conclusione, dichiarati inammissibili il secondo, il settimo, il quattordicesimo, il quindicesimo e il sedicesimo motivo, e infondati tutti gli altri, il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.000 ,00, più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 14 marzo 2024.