Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3356 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3356 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20110/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME NOME COGNOME,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO.
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2948/2021 depositata il 16/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 16.2.2022 la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello interposto da NOME AVV_NOTAIO avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como e con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per la restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di canone di locazione dall’1.5.2017 all’1.1.2018 per il godimento di un alloggio popolare in Como nonché di spese accessorie non adeguatamente giustificate e la richiesta di risarcimento dei danni dallo stesso patiti a causa del comportamento di RAGIONE_SOCIALE contrario ai principi di buona fede e correttezza. Il Tribunale aveva, peraltro, accertato la morosità del conduttore condannandolo al pagamento dei canoni rimasti insoluti.
L’appellante aveva ivi dedotto che erroneamente il giudice di primo grado non aveva riconosciuto la violazione del principio di buona fede da parte del locatore che aveva omesso l’esatto ricalcolo degli importi dovuti a titolo di canone in considerazione dello stato di invalidità del figlio del conduttore, non aveva applicato debitamente le detrazioni fiscali dovute e non aveva fornito specifica giustificazione delle spese accessorie. COGNOME aveva dunque chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata.
La convenuta appellata, costituitasi, aveva insistito per il rigetto del gravame rilevando la correttezza del proprio operato e la mancanza di collaborazione del conduttore nel fornire la documentazione necessaria per operare i necessari ricalcoli degli importi richiesti ed evidenziando nuovamente come il medesimo aveva omesso dall’ottobre 2018 il pagamento del corrispettivo per il godimento del bene.
Il giudice dell’impugnazione rigettava l’appello ritenuto infondato.
Avverso tale pronuncia NOME ha proposto ricorso articolato in tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Fissata l’odierna adunanza camerale, parte controricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.2733 c.c. e 229 c.p.c. in considerazione dell’erronea valutazione della valenza confessoria delle dichiarazioni rese dallo stesso in udienza.
Deduce, in particolare, che nell’udienza in data 2.2.2021 egli, a domanda del giudice, ha dichiarato di riconoscersi debitore della somma di euro 6.836,24 per canoni e di euro 6.958,00 per spese per un totale di euro 13.791,46.
Assume che a tale dichiarazione è stato attribuito valore confessorio nonostante la parte non abbia sottoscritto il verbale ricognitivo della stessa.
Il motivo è inammissibile.
Esso non si confronta adeguatamente con la motivazione svolta dal giudice del gravame.
La sentenza impugnata non attribuisce il valore probatorio indicato dal ricorrente alla dichiarazione resa all’udienza del 2.2.2021, ma si limita a trarre dalle risposte rese in quella sede elementi atti a confortare la decisione, fondata altresì sulla mancata contestazione della tabella prodotta da A.L.E.R. riepilogativa dei versamenti omessi e non contestata dal procuratore dell’COGNOME, il quale si era limitato a ribadire la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte del locatore (pag.7 sentenza impugnata). Analogamente, a pag.9 della medesima decisione si legge che la morosità precisata da parte appellata a verbale di udienza del 13.10.2027 è rimasta priva di contestazioni specifiche dalla controparte;
ancora, a pag.10 la valutazione in merito alla debenza degli importi anche a titolo di spese viene svolta ‘a prescindere dalla ricognizione di cui a verbale di udienza del 2.2.2021 e della non contestazione della morosità quantificata dall’appellata all’udienza del 13.10.2021’.
Nessuna violazione si ravvisa, dunque, neppure del disposto di cui agli artt. 2733 c.c. e 229 c.p.c. anche alla luce dell’onere della prova a carico del solo conduttore del pagamento dei canoni indicati come omessi.
Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in relazione alla violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. ed alla carenza di motivazione imposta dall’art.111 Cost.
In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto la correttezza del comportamento di RAGIONE_SOCIALE e la scorrettezza di quello del ricorrente.
Rileva che i documenti prodotti da parte avversa (pec SUNIA in data 17.4.2018 e pec AVV_NOTAIO in data 29.10.2017) evidenziano che il comportamento del locatore non è stato improntato ai doveri di solidarietà cui lo stesso era tenuto e che l’omissione della relativa valutazione ha determinato una carenza di motivazione.
Si osserva che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. S.U. n.8053/2014).
Nella specie, dunque non sono ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta appunto circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., nei termini precisati (Cass. S.U. n.8053/2014, Cass. n.22598/2018, Cass. n. 7090/2022).
I documenti prodotti, peraltro, risultano esaminati dalla Corte d’Appello (pagg.5,8,9 sentenza impugnata).
Infine, con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta che la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. inflitta dal giudice del gravame risulta immotivata alla luce del proprio comportamento corretto.
Il motivo è fondato, atteso che nessuna argomentazione in merito ad una accertata malafede processuale è stata svolta dal giudice del gravame, non potendo una tale motivazione trarsi dagli apprezzamenti contenuti in sentenza in merito alla condotta non processuale tenuta dal ricorrente.
Il ricorso deve essere accolto, dunque, limitatamente a tale motivo.
Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito facendo uso delle facoltà di cui all’art. 384, secondo comma, c.p.c., eliminando dalla sentenza impugnata il capo di condanna n.3, relativo alla condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. deve essere espunto dalla sentenza impugnata.
In considerazione dell’accoglimento del solo terzo motivo del ricorso e della inammissibilità dei primi due motivi, le spese di lite devono essere compensate tra le parti per un terzo con conseguente condanna del ricorrente alla refusione in favore della parte controricorrente dei residui due terzi secondo liquidazione come da dispositivo.
La Corte:
dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, elimina il capo di condanna n.3 della sentenza impugnata relativo alla condanna dell’appellante ex art. 96 c.3 c.p.c.;
compensa le spese processuali per un terzo condannando parte ricorrente a pagare i restanti due terzi che liquida in euro 2.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 14.1.2026 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME