Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26452 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26452 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6929/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio de ll’ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
– ricorrente principale – contro
, che lo rappresentata e
– controricorrente principale e ricorrente incidentale –
, rappresentata e dife sa dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
difende
– controricorrente principale e incidentale –
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che la rappresentano e difend ono, essendo subentrati all’AVV_NOTAIO
– controricorrente principale e incidentale –
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
– intimato – avverso la sentenza n. 2275/2020 del la Corte d’Appello di Venezia, depositata il 10.9.2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, per brevità, anche RAGIONE_SOCIALE) propose, davanti al Tribunale di Padova, azione revocatoria ordinaria per rendere inefficace nei suoi confronti l’atto con cui RAGIONE_SOCIALE aveva venduto ad RAGIONE_SOCIALE alcuni fabbricati siti in Comune di Ferrara. La domanda venne proposta nei confronti dell’acquirente RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME, quale rappresentante legale di RAGIONE_SOCIALE, nonché del RAGIONE_SOCIALE di quest’ultima società .
RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE eccepirono il difetto di legittimazione attiva della banca ai sensi dell’art. 66 legge fall., essendo anche l’azione revocatoria ordinaria riservata al curatore fallimentare della società venditrice, il quale aveva del resto già esercitato l’azione revocatoria fallimentare con riferimento al medesimo atto di compravendita. Analoga eccezione venne sollevata da NOME COGNOME, associandola all’ulteriore eccezione di difetto di
legittimazione passiva, avendo egli stipulato il contratto, non in proprio, ma quale legale rappresentante della società venditrice.
Il Tribunale di Padova accolse la domanda, riconoscendo alla banca la legittimazione ad agire in giudizio a fronte della ritenuta inerzia del curatore fallimentare, nonché un interesse ad agire per il caso in cui RAGIONE_SOCIALE fosse uscita dal RAGIONE_SOCIALE senza che il curatore avesse recuperato e liquidato i beni ceduti ad RAGIONE_SOCIALE
La sentenza di primo grado venne impugnata da RAGIONE_SOCIALE e la Corte d’Appello di Venezia -nel contraddittorio esteso a RAGIONE_SOCIALE, intervenuta quale cessionaria del credito di MPS sottostante all’azione revocatoria -accolse il gravame, dichiarando inammissibile l’azione revocatoria ordinaria proposta da RAGIONE_SOCIALE in pendenza del RAGIONE_SOCIALE della società debitrice, e compensò le spese di lite, rigettando le domande di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME volte ad ottenere la condanna di MPS per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c .
Contro la sentenza della corte territoriale RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si sono difese con distinti controricorsi. Anche NOME COGNOME si è difeso con controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in due motivi, al quale RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno replicato con controricorso incidentale.
Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1
c.p.c., la ricorrente principale, il ricorrente incidentale e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso principale denuncia «Violazione, falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 96 c.p.c. e 115 c.p.c.».
La ricorrente si duole che la Corte d’Appello di Venezia , pur avendo dichiarato il difetto di legittimazione di RAGIONE_SOCIALE a proporre l’azione revocatoria ordinaria, non abbia ravvisato la responsabilità aggravata dell’attrice , che aveva trascritto la domanda giudiziale nei registri immobiliari e, prima ancora, iscritto ipoteca sui beni promessi in vendita nelle more tra la trascrizione del contratto preliminare e quella della compravendita definitiva.
Il secondo motivo di ricorso principale denuncia «Violazione e falsa applicazione delle norme di cui all ‘art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. e 112 c.p.c.».
In questo caso la responsabilità aggravata di RAGIONE_SOCIALE viene invocata con riferimento alla ritenuta temerarietà dell’azione , che si ritiene esperita «con mala fede o colpa grave».
Entrambi i motivi sono inammissibili.
3.1. Il ricorso principale non riguarda la decisione nel merito della controversia, che è stata favorevole ad RAGIONE_SOCIALE e nemmeno la decisione sulla compensazione delle spese di lite, ma soltanto il rigetto della duplice domanda di condanna di RAGIONE_SOCIALE per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., da un lato con riferimento alla trascrizione della domanda e all’ iscri zione di ipoteca giudiziale, dall’altro lato con riguardo alla temerarietà della lite.
3.2. Sennonché costituisce orientamento da tempo consolidato quello secondo cui « L’accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art 96, c.p.c., dei requisiti dell’avere agito o resistito nel giudizio con mala fede o colpa grave (comma 1) ovvero del difetto della normale prudenza (comma 2) implicano un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità » (Cass. n. 327/2010; conf., successivamente, tra le altre, Cass. n. 19298/2016, che ha anche precisato che, per le sentenze depositate a partire dall’11.9.2012, non è nemmeno più possibile un controllo sulla «sufficienza» della motivazione adottata dal giudice del merito per negare i presupposti della responsabilità aggravata; conf., altresì, recentemente, Cass. n. 13315/2025).
3.3. Resterebbe, teoricamente, la possibilità di denunciare il vizio di assoluta carenza di motivazione, nei ben noti termini delineati da Cass. S.u. n. 8053/2014, che però, nel caso di specie, non sussiste e, prima ancora, non è stato denunciato come tale dal ricorrente.
3.4. Infine, con particolare riferimento alla responsabilità per lite temeraria di cui all’art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. , il ricorso principale è inammissibile anche perché non censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite, decisione questa incompatibile con la condanna al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, che il giudice può adottare solo in aggiunta («oltre che») rispetto alla «pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91 » (rubricato «Condanna alle spese»).
In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale, quello incidentale risulta inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.
Si tratta, infatti, di ricorso incidentale tardivo, posto che la sentenza impugnata venne pubblicata il 10.9.2020 e che il ricorso tardivo fu notificato il 8.4.2021, ovverosia dopo la scadenza del termine decadenziale di sei mesi fissato nell’art. 327, comma 1, c.p.c.
Dichiarato inammissibile il ricorso principale e dichiarato inefficace quello incidentale, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nel rapporto tra ricorrente principale e Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. Viceversa, le spese devono essere compensate nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, contro la quale non era rivolta la domanda di condanna per responsabilità aggravata -né quindi lo era il ricorso per cassazione -come si desume dalle conclusioni riportate nella sentenza d’appello . La compensazione delle spese si giustifica anche nei confronti di NOME COGNOME, anch’egli non coinvolto dal ricorso principale e considerato che è stato dichiarato inefficace, e quindi irrilevante anche ai fini della decisione sulle spese, il suo ricorso incidentale.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono, a carico della sola ricorrente principale, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore di Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. , liquidate in € 3.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dichiara per il resto compensate le spese di lite relative al giudizio di legittimità;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Presidente NOME COGNOME