Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34099 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34099 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 10469/2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del liquidatore NOME COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi dall’ avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dall’ avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa per legge dall’ Avvocatura Generale dello Stato
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza n.548/2022 della Corte d’Appello di Venezia , pronunciata in data 03/03/2022, pubblicata in data 15/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/5/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1 La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 15/3/2022, ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata in giudizio dal liquidatore NOME COGNOME e dal socio NOME COGNOME contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società, emessa dal Tribunale di Treviso ad istanza di Agenzia delle Entrate -Riscossione (di seguito AdER).
La corte del merito ha escluso che fosse stata fornita prova della non fallibilità di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. fall., rilevando: i) che non erano stati depositati i bilanci societari relativi agli ultimi tre esercizi, mentre il bilancio finale di liquidazione non era veritiero, perché non vi figurava appostato alcun debito, nonostante risultasse, almeno in parte, incontroversa l’esistenza di quello, di oltre 862.000 euro, che la società aveva maturato verso l’Erario ; ii) che le dichiarazioni IVA prodotte non contenevano elementi utili a verificare la consistenza dell’attivo patrimoniale; iii) che l’esistenza del controcredito di RAGIONE_SOCIALE eccepito in parziale compensazione di quello erariale non solo non era stata adeguatamente dimostrata, ma aveva costituito oggetto di duplice pronuncia in primo e secondo grado da parte del giudice tributario, con esito conforme e sfavorevole alla società debitrice.
La sentenza, pubblicata il 15/03/2022, è stata impugnata dai soccombenti con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con separati controricorsi.
I ricorrenti e il Fallimento hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo COGNOME e il socio COGNOME lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1 lettere a) b) e c) e 15 l.fall., perché la corte d ‘ appello non si sarebbe uniformata al principio di diritto secondo cui il mancato superamento dei requisiti dimensionali di fallibilità può essere dimostrato con ogni mezzo.
1.1 Osservano che, sia in sede di istruttoria prefallimentare sia in sede di reclamo, era stata depositata documentazione da cui risultava che l’attività di RAGIONE_SOCIALE era cessata sin dal 2016 e che negli anni successivi non vi erano stati più ricavi, né risultava attivo patrimoniale: la corte d’appello avrebbe omesso l’esame di tale documentazione, fra cui quella concernente l’avvenuto licenziamento nel 2016 di tutti i dipendenti e la conseguente chiusura della posizione Inail e Inps della società, e avrebbe fondato la decisione sul semplice presupposto del mancato deposito dei bilanci degli ultimi tre anni e su una sbrigativa affermazione in ordine alla inutilità delle dichiarazioni IVA, così omettendo del tutto l’esame della situazione concreta dell’impresa.
Con il secondo mezzo i ricorrenti ripropongono le medesime censure sotto il profilo del l’omesso esame di fatti decisivi e aggiungono che l’istanza di fallimento di RAGIONE_SOCIALE si sarebbe basata ‘ su un’affermazione non corrispondente al vero relativamente all’ammontare dei crediti erariali ‘, posto che, dedotto il controcredito IVA vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’Erario, i debiti della società non avrebbero superato la soglia di cui all’art. 1 , comma 2, lett. c) l. fall.
I motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.
I ricorrenti omettono di considerare che ai fini dell’esonero dal fallimento è necessario il mancato superamento congiunto delle tre soglie dimensionali di cui all’art. 1 comma 2 l. fall. : il giudice del reclamo, una volta ritenuto sussistente un debito erariale di Bluesteel superiore ai 500.000 euro, non era pertanto tenuto a verificare quale fosse stata la consistenza dell’attivo patrimoniale e quale l’ammontare
dei ricavi della società nel triennio anteriore alla presentazione dell’istanza.
Ciò premesso, non resta che osservare che la corte del merito, nel l’escludere la sussistenza del controcredito eccepito in compensazione da RAGIONE_SOCIALE (peraltro sulla scorta di una congrua motivazione, che riporta ampi stralci della sentenza della CTR avente ad oggetto la medesima questione) ha compiuto un accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti oggi previsti dall’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., per come interpretato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte a partire da Cass. S.U. n. 8053/2014: sennonché, a dispetto dell’int itolazione della rubrica del secondo motivo, i ricorrenti non hanno specificato quale sia il fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice a quo e che, se considerato, avrebbe condotto all’opposto accertamento sul punto e, dunque, all’accoglimento del reclamo.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore del Fallimento in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge e per l’Agenzia delle Entrate in euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 16.5.2024 La Presidente