Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12525 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12525 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 21154-2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, (cod. fisc. CODICE_FISCALE), con sede in INDIRIZZO INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, e NOME COGNOME, (cod. fisc. CODICE_FISCALE), entrambe rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’Avvocato COGNOME.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO, (cod. fisc. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
–
intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in data 14.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2024
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
1.Con reclamo ex art. 18 l. fall., depositato in data 9 aprile 2018, la RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, in proprio, proponevano impugnazione, con istanza di sospensione della liquidazione ex art. 19 l. fall., avverso la sentenza n. 204 del 15 marzo 2018, con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento della società e della socia illimitatamente responsabile, deducendo che: (i) il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale aveva ingiunto alla società il pagamento alla creditrice RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 58.534,69 era stato emesso senza i requisiti di legge, senza verificare la corretta applicazione delle tariffe concordate e sulla base di consumi presunti non verificati; (ii) non sussistevano i requisiti dimensionali di cui all’art. 1, secondo comma, lett. c, l. fall.
Rimasto contumace il RAGIONE_SOCIALE e costituitasi in giudizio la sola RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Roma, con la sentenza qui oggetto di ricorso per cassazione e sopra indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo, confermando pertanto la sentenza dichiarativa di fallimento.
La Corte territoriale ha rilevato che: (i) la dichiarazione di fallimento presuppone una autonoma delibazione incidentale da parte del Tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, in ordine alla sussistenza del credito dedotto a sostegno della istanza di fallimento, non presupponendo tale verifica un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all’esclusivo s copo di verificare
la legittimazione dell’istante; (ii) a tal fine, il Tribunale fallimentare, al lorché il credito sia contestato ed ancora sub iudice , deve valutare non soltanto i provvedimenti giudiziali emessi ma anche le allegazioni e le produzioni della parte istante che valgano a dimostrare la sussistenza dell’obbligazione; (iii) nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Roma n. 22849/2019, appellata peraltro da RAGIONE_SOCIALE e prodotta dalle reclamanti e con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo inizialmente azionato, non valeva comunque ad escludere l’esistenza del credito RAGIONE_SOCIALE, posto che tale credito era stato documentato oltre che dalle fatture anche dal dettagliato elenco fornito dal distributore locale; (iv) a fronte di tale documentazione nuovamente prodotta da RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di reclamo, soltanto genericamente contestata ed in difetto di prova di un malfunzionamento del contatore, non risultava condivisibile la motivazione della sentenza sopra richiamata, e già appellata, con la quale il Tribunale aveva ritenuto non assolto l’onere probatorio dell’ingiungente sulla base della produzione delle sole fatture e sull’emissione di note di variazione che avrebbero attestato il venir meno del credito; (v) RAGIONE_SOCIALE aveva infatti prodotto in giudizio, oltre alle fatture, anche la certificazione della misura dei prelievi effettuati da NOME fattale pervenire dal distributore locale sulla quale non vi era stata peraltro alcuna contestazione; (vi) inoltre la documentazione fiscale prodotta dalla società reclamante in corso di giudizio non era affatto idonea a dimostrare l’estinzione del debito, trattandosi di note di variazione emesse soltanto ai fini fiscali ex art. 26 D.p.r. n. 633/72; (vii) quanto al profilo della contestazione dei requisiti soggettivi di fallibilità di cui all’art. 1 l. fall., risultava corretta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la prova -che incombe sul debitore -del mancato superamento delle soglie di fallibilità previste dal predetto art. 1 debba essere desunta anzitutto dai bilanci, onde la mancata produzione di quest’ultimi non può che riso lversi in danno del debitore stesso, a meno che, in mancanza della produzione di quest’ultimi , non possano desumersi elementi di valutazione attraverso documenti altrettanto significativi; (viii) dalla documentazione esibita dalla parte reclamante il requi sito di cui all’art. 1, comma 2, lett. c, l. fall., relativo all’ammontare dei debiti, non sarebbe stato sufficientemente dimostrato, non essendo certa la
sola pendenza di natura fiscale segnalata dalla società per euro 328.810,17; (ix) la semplificazione dell’imposizione fiscale del bilancio non determinava infatti alcuna sottrazione anche per la società debitrice, che rivestiva la forma della società in accomandita semplice, del dovere civilistico di tenuta del bilanci o anche se questo non deve considerarsi l’unico strumento possibile per la verifica della concreta sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1 l. fall.; (x) nel caso di specie, i reclamanti avevano prodotto i modelli Unico 2015, 2016 e 2017, i quali facevano riferimento ai redditi di ciascun anno precedente, ossia RAGIONE_SOCIALE, 2015 e 2017, con la conseguenza che, in considerazione della circostanza che l’istanza di fallimento era stata proposta il 25 settembre 2017, rimaneva scoperto parte dell’ultimo anno e che tale carenza probatoria non poteva essere supplita tramite il registro Iva ovvero il registro dei beni ammortizzabili; (xi) considerato che il requisito di fallibilità di cui all’art. 1, 2 comm a, lett. c, l. fall., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad euro 500.000 deve essere valutato, stante al tenore letterale della norma, solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento, risultava dunque non rilevante nella specie che il debito tributario inizialmente ritenuto inferiore alla somma di euro 500.000 e preso in considerazione dal Tribunale trovasse ora conferma nella sua entità negli accertamenti intervenuti in sede di stato passivo, trattandosi di accertamento successivo alla dichiarazione di fallimento.
La sentenza, pubblicata il 14.7.2021, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, in proprio, con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto difese.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Ante omnia va esaminata la richiesta di riunione avanzata, da ultimo, da parte dei ricorrenti.
Essa va in realtà disattesa.
I ricorrenti, infatti, per il tramite dell’istanza avanzata in data 22.1.2024 dall’AVV_NOTAIO, hanno comunicano la pendenza di altri due ricorsi, ritenuti connessi al presente giudizio, e precisamente: (i) quello di cui al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO, avente a oggetto il decreto (ordinanza) dell’11.10.2023 -Cronologico 2378-2023 del 12.10.2023-R.G. 65003-2018- del Tribunale di Roma che aveva accolto il reclamo ex art. 98 L.F. interposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento del giudice delegato che non aveva ammesso la stessa al passivo del fallimento; (ii) e quello di cui al n. RNUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1480/2022 del 3.3.2022, pubblicata il 3.3.2022, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 22849/2019, aveva rigettato l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo n. 16300/2016 (R.NUMERO_DOCUMENTO) di € 58.534,69 emesso in favore dell’RAGIONE_SOCIALE quale mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti, non sussista alcuna possibilità di conflitto di giudicati tra le statuizioni nascenti dai predetti giudizi e quello oggetto del presente ricorso per cassazione, posto che la valutazione della esistenza o meno del credito, ai fini dell’apprezzamento della legittimazione attiva del creditore istante ex art. 6 l. fall. e qui ancora sub iudice , viene svolta dai giudici del merito solo incidenter tantum , con la conseguenza che su tale apprezzamento non potrà mai ritenersi maturato un giudicato e dunque la possibilità di contrasti con altri giudicati esterni.
Va dunque esaminato il merito del ricorso.
1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 e 132 c.p.c., nonché degli artt. 633, 648 e 653 c.p.c., e degli artt. 1, 2 comma, lett. c, 6 e 18 l. fall., dell’art. 26, 2 e 4 comma, d.P.R. 633/1972, dell’art. 2697 cod. civ. e 111 Cost., sul rilievo che la Corte territoriale, sulla base di una motivazione apparente e in violazione del principio dell’onere della prova, aveva affermato un fatto indimostrato, e cioè che l’asserito credito di euro 58.534,69 della RAGIONE_SOCIALE (che quest’ultima aveva provveduto ad azzerare completamente con note di variazione e
l’annullamento delle fatture) fosse esistente e posto a sostegno dell’accertamento della legittimazione attiva ex art. 6 l. fall. della parte istante il fallimento; e sull’ulteriore rilievo che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e cioè la non ammissione al passivo fallimentare del credito contestato in sede di istruttoria prefallimentare.
1.1 Il motivo è all’evidenza inammissibile.
Si richiede, infatti, alla Corte di Cassazione, sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., un nuovo apprezzamento di merito, tramite la rilettura degli atti istruttori, sull’esistenza del credito per la valutazione del requisito della legittimazione attiva ex art 6 l. fall., profilo sul quale invece la Corte di appello ha svolto un accertamento in fatto -eseguito, come detto, incidenter tantum (conformemente a quanto previsto dalla nostra giurisprudenza di legittimita’: v. Cass. 23494 -2020) e che ora i ricorrenti vorrebbero mettere di nuovo in discussione tramite un’inammissibile richiesta di un nuovo scrutinio della quaestio facti (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). Va anche sottolineato come la Corte di merito avesse anche espressamente preso in considerazione le statuizioni -ancora non passate in giudicato -del Tribunale di Roma, rese in sede di giudizio di opposizione a d.i., ritenendole non condivisibili in modo argomentato.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; artt. 1, 2 comma, lett. c, e 18 l. fall.; art. 2697 cod. civ.; e art. 111 Cost., sul rilievo che la Corte di appello, con una motivazione apparente, avrebbe erroneamente affermato che essi ricorrenti non avessero fornito la prova dell’inesistenza dei debiti oltre la soglia di euro 500.000 di natura non necessariamente fiscale nonostante la questione fosse stata risolta in primo grado in loro favore e non fosse stata dedotta in secondo grado dall’RAGIONE_SOCIALE , che – al fine di veder affermato il superamento del limite di cui all’art. 1, 2 comma, lett. c, l. fall. – aveva preteso
di attribuire alla RAGIONE_SOCIALE un debito a lei estraneo, e cioè quello dell’RAGIONE_SOCIALE
2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile, questa volta perché, però, i ricorrenti hanno in verità dimenticato di censurare anche l’ulteriore ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, che -in relazione ai requisiti soggettivi di fallibilita’ ex art, 1 , secondo comma, l. fall. -aveva ritenuto che la societa’ debitrice non avesse fornito la prova anche del mancato superamento degli altri due requisiti dimensionali, previsti dall’art. 1, secondo comma, lett. a) e b), l. fall. Sul punto qui da ultimo in discussione, la Corte territoriale aveva infatti evidenziato che la documentazione fiscale depositata non ‘copriva’, probatoriamente, il triennio precedente la richiesta di fallimento e che anche l’ulteriore documentazione contabile non era stata ritenuta idonea a fornire la prova del mancato superamento delle cd. soglie di fallibilità.
Orbene, a fronte a tale ratio decidendi non impugnata, le ulteriori censure sull’indebitamento complessivo ex art. 1, 2 co, lett. c, l. fall., articolate dai ricorrenti, diventano pertanto irrilevanti, posto che il debitore deve fornire la prova del mancato superamento di tutte e tre le soglie di fallibilita’ (cfr. art. 1, secondo comma, l. fall.)
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; artt. 1, 1 comma, 10 e 18 l. fall.; art. 2697 cod. civ. e art. 111 Cost., ‘per error in procedendo ‘ derivato dall’omessa pronuncia sulla richiesta di accertamento della mancanza dello status di imprenditore della RAGIONE_SOCIALE per aver cessato l’attività di impresa nell’Ott obre 2013 e avere poi concesso in affitto l’azienda alla RAGIONE_SOCIALE con contratto del 21.5.RAGIONE_SOCIALE, ovvero molto tempo prima di un anno dal deposito in cancelleria dell’unica istanza di fallimento, avvenuto il 25.9.2017 su iniziativa dell’RAGIONE_SOCIALE. In ogni caso per avere omesso l’esame del detto fatto da ritenersi decisivo per il giudizio perché è stato oggetto di discussioni tra le parti (art. 360, 1 comma, n. 3, 4 e 5 c.p.c.).
3.1 Il motivo è in realtà infondato, perché, trattandosi di società collettiva e non già di imprenditore individuale, ciò che rileva è la cancellazione dal registro imprese e non già la cessazione dell’attività.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è infatti ferma nel ritenere che, a i fini della decorrenza del termine annuale entro il quale, ai sensi dell’art. 10 l.fall., può essere dichiarato il fallimento di un’impresa svolta in forma societaria, occorre fare esclusivo riferimento alla data della sua cancellazione dal registro delle imprese, non potendo la società dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione dell’attività, né rilevando l’iter procedimentale che, presso il registro, abbia portato alla cancellazione ed alla individuazione della relativa data (Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 01/12/2016).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25.3.2024