Licenziamento dirigente e obbligo di repêchage: le regole
Il tema del licenziamento dei dirigenti presenta peculiarità uniche nel panorama del diritto del lavoro, specialmente quando si parla di repêchage. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla legittimità del recesso intimato a un alto profilo bancario a seguito di una profonda ristrutturazione aziendale.
La natura del licenziamento dirigenziale
Il rapporto di lavoro dirigenziale è caratterizzato da un forte vincolo fiduciario. Per questo motivo, la disciplina limitativa dei licenziamenti non si applica integralmente come per gli altri lavoratori. La legittimità del recesso viene valutata attraverso il concetto di giustificatezza, che non coincide con la giusta causa o il giustificato motivo oggettivo.
Perché il repêchage non si applica ai dirigenti
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, l’obbligo di repêchage è incompatibile con la posizione dirigenziale. Il datore di lavoro non è tenuto a cercare posizioni alternative all’interno dell’organigramma per un dirigente la cui posizione sia stata soppressa. Questo deriva dal regime di libera recedibilità che assiste questa categoria di lavoratori.
Il caso della riorganizzazione aziendale
Nella vicenda esaminata, un istituto bancario aveva proceduto al licenziamento motivandolo con una ristrutturazione dei settori e delle funzioni. Il dirigente contestava la decisione, rilevando che l’azienda avesse esplicitamente dichiarato nella lettera di recesso l’impossibilità di ricollocamento, senza però fornirne prova.
La Corte ha chiarito che tale dichiarazione non trasforma il repêchage in un obbligo legale. Essa rappresenta solo un elemento fattuale che il giudice può valutare per verificare se la motivazione addotta sia reale o se si tratti di un uso distorto del potere datoriale.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ribadito che il controllo giudiziale deve limitarsi alla corrispondenza tra la ragione enunciata e quella reale. Se la ristrutturazione è effettiva, il licenziamento è giustificato. La successiva assunzione di un altro dirigente dopo diversi mesi non è stata ritenuta prova di illegittimità, trattandosi di un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, per i dirigenti d’azienda, la tutela contro il licenziamento rimane legata alla verifica della serietà delle ragioni economiche o organizzative. L’assenza di un obbligo di ricollocamento conferma la flessibilità necessaria nella gestione delle figure apicali, purché l’agire del datore di lavoro sia improntato a criteri di correttezza e non risulti discriminatorio o pretestuoso.
Il datore di lavoro deve cercare un altro ruolo per il dirigente prima di licenziarlo?
No, la giurisprudenza esclude l’obbligo di repêchage per i dirigenti a causa della natura fiduciaria del rapporto e del regime di libera recedibilità.
Cosa succede se la lettera di licenziamento cita l’impossibilità di ricollocamento?
Tale menzione non crea un obbligo legale di repêchage ma serve al giudice solo per valutare la veridicità e la serietà delle motivazioni del recesso.
Si può contestare l’assunzione di un nuovo dirigente avvenuta dopo il licenziamento?
Sì, ma la valutazione sulla congruità del tempo trascorso e sulla reale necessità della nuova figura spetta esclusivamente al giudice di merito.