Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11532 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
Oggetto: associazione in partecipazione – rendiconto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7912/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Messina, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
NOME NOME, rappresentata e difesa d all’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 125/2022, depositata il 3 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di appello di Messina, depositata il 3 marzo 2022, di reiezione del suo appello principale, così come dell’appello incidentale di NOME COGNOME, per la riforma della sentenza del locale Tribunale che l’aveva condannata al pagamento in favore di quest’ultima della somma di euro 45.827,35, oltre interessi, in adempimento di un contratto di associazione in partecipazione;
– il giudice di appello ha riferito che con l’atto introduttivo del giudizio l’odierna controricorrente aveva dedotto l’ inadempimento della convenuta COGNOME rispetto agli obblighi nascenti dal contratto di associazione in partecipazione stipulato tra le parti e chiesto ordinarsi a quest’ultima, quale associante, la redazione del rendiconto di gestione e condannarsi la medesima al pagamento in favore di essa associata del 50 % degli utili realizzati dall’RAGIONE_SOCIALE negli esercizi dal 2000 al 2006, nonché al pagamento di un indennizzo per l’incremento patrimoniale apportato alla suddetta RAGIONE_SOCIALE;
ha, altresì, rilevato che la convenuta si era difesa affermando che non era tenuta a un obbligo di rendicontazione in quanto il marito dell ‘attrice era perfettamente al corrente dell’andamento amministrativo -contabile dell’RAGIONE_SOCIALE e che nessun diritto agli utili poteva sorgere in capo alla associata in quanto i costi erano abbondantemente superiori e, in via riconvenzionale, aveva chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’associata e la condanna di quest’ultima al pagamento delle somme eccedenti la metà delle spese anticipate;
ha dato atto che il Tribunale aveva accolto solo la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento in favore dell’associata del 50 % degli utili realizzati dall’RAGIONE_SOCIALE negli esercizi dal 2000 al 2006, respingendo l’ulteriore domanda di parte attrice di condanna fondata sull ‘allegato incremento patrimoniale e reddituale registrato dall’RAGIONE_SOCIALE e quelle avanzate in via riconvenzionale;
ha, quindi, confermato tale decisione ritenendo corretta la valutazione del giudice di prime cure sia in ordine alla quantificazione degli utili dell’RAGIONE_SOCIALE, cui era pervenuto aderendo alle conclusioni della disposta consulenza tecnica d’ufficio, sia in ordine alla insussistenza del diritto dell’associa ta a un indennizzo per i miglioramenti fondiari riconducibili al suo apporto, interessata da appello incidentale;
il ricorso è affidato a due motivi;
resiste con controricorso NOME COGNOME;
-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1713, 2425, 2426 e 2552, terzo comma, cod. civ., per aver la sentenza impugnata quantificato gli utili dell’RAGIONE_SOCIALE oggetto del contratto di associazione in partecipazione assumendo quali ricavi conseguiti derivanti dalla vendita del vino prodotto l’importo risultante dalle relative fatture (pari a euro 128.676,00) senza tener conto della circostanza che l’importo effettivamente riscosso per la suddetta vendita era stato soltanto di euro 25.048,88, a causa dell’insolvenza della società acquirente;
il motivo è fondato;
la Corte di appello ha affermato, aderendo alla argomentazione sviluppata sul punto dal giudice di primo grado, che, a sua volta, aveva fatto proprie le conclusioni della consulente tecnico d’ufficio, che in applicazione degli ordinari principi civilistici e contabili l’effetto delle «operazioni e degli altri eventi» doveva essere rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferivano e non a quello in cui si concretizzavano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti);
da ciò ha fatto conseguire che i rilievi dell’a ssociante in ordine al mancato incasso di (gran) parte del prezzo della dedotta vendita erano inconcludenti, atteso che quel che rilevava, ai fini della determinazione
dei ricavi dell’associazione in partecipazione , era il dato contabile relativo a tale vendita, «rimanendo estranee le vicende relative all’effettivo incasso »;
orbene, si rammenta che in tema di associazione in partecipazione l’autonomia che di regola si accompagna alla titolarità esclusiva dell’impresa e della gestione da parte dell’associante trova limite sia nell’obbligo del rendiconto ad affare compiuto o del rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno, ai sensi dell’ art. 2552, terzo comma, cod. civ. (cfr., da ultimo, Cass. 22 giugno 2022, n. 20159);
-l’ obbligo di rendiconto si sostanzia nell’affermazione dei fatti storici che hanno prodotto le entrate e le uscite di denaro per effetto dell’attività svolta e il relativo saldo (cfr. Cass. 10 ottobre 2009, n. 25904; Cass. 28 aprile 1990, n. 3596; Cass. 8 marzo 1979, n. 1429), per cui, al compimento dell’affare o al termine del rapporto, non possono trovare spazio voci che non rispondono all’applicazione del principio di cassa, quali somme non riscosse per crediti insoluti;
sotto altro aspetto, si osserva che in caso di redazione del rendiconto nelle forme del bilancio civilistico eventi successivi relativi al sorgere del relativo credito e, in particolare, il mancato incasso di (parte di) tale corrispettivo può assumere rilevanza e trovare ivi rappresentazione;
infatti, ai sensi dell’art. 2426, n. 8, cod. civ., i crediti devono essere iscritti a bilancio secondo il «valore presumibile di realizzazione», in base a una prognosi ex ante circa il grado di probabilità del futuro adempimento, pieno e tempestivo, del debitore, per cui il valore nominale dei crediti costituisce soltanto un parametro, da correggere prudenzialmente tenendo conto di tutti i suoi caratteri e latere debitoris (cfr. Cass. 18 marzo 2015, n. 5450; Cass. 21 aprile 2011, n. 9218; Cass. 27 novembre 1982, n. 6431);
parallelamente, anche nella redazione del conto economico l ‘esistenza di circostanze, attenenti alla sfera del debitore, che rendono verosimile il mancato soddisfacimento del credito maturato nei termini originariamente convenuti assumono rilevanza imponendo, ai sensi dell’art. 2425, n. 10, lett. d), cod. civ., le «svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante … »;
-pertanto, indipendentemente dal fatto -contestato dalla controricorrente e di cui non vi è evidenza nella sentenza impugnata -relativo al dedotto fallimento della società debitrice o semplicemente di una sua difficoltà nei pagamenti, va ritenuto che, differentemente da quanto statuito dalla Corte territoriale, eventi successivi al perfezionamento delle operazioni -quali il mancato pagamento di crediti -possono assumere rilevanza nella parte in cui esprimono il risultato effettivo dell ‘attività oggetto dell’associazione in partecipazione e, dunque, incidono sul l’utile derivante dalla stessa ;
con il secondo motivo la ricorrente deduce , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115, 263 e 264 cod. proc. civ. e 2549 e 2552, terzo comma, cod. civ., per aver la Corte di appello negato che la mancata contestazione delle ulteriori voci di spesa sostenute dalla COGNOME potessero concretizzare un esplicito riconoscimento, da parte della associata RAGIONE_SOCIALE, della legittimità delle suddette spese;
il motivo è inammissibile;
-dall’esame della sentenza impugnata si evince che il giudice di appello abbia, sul punto, fatto propria la valutazione del Tribunale, il quale aveva ritenuto che solo le spese sostenute che inerivano l’attività aziendale potevano essere prese in considerazione ai fini dell’individuazione degli utili dell’impresa e che a diversa conclusione non poteva pervenirsi valorizzando il fatto della mancata contestazione da parte dell’associata delle spese dedotte da ll’associante , avuto riguardo all’indisponibilità dei principi civilistici e contabili in materia;
in proposito, si evidenzia che il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., se solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (così, Cass. 7 giugno 2023, n. 16028);
infatti, l’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., limitandosi a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato, non impone al giudice di considerare definitivamente come provata la circostanza narrata e non specificamente contestata, la quale dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, per cui, pur potendo da sola e indimostrata, fondare la decisione, potrà anche essere reputata inesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale dell’8 marzo 2024.