Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32164 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32164 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
Oggetto
Responsabilità civile p.a. – Mancata attuazione direttive comunitarie – Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10147/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliata digitalmente ex lege ; -ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, domiciliato digitalmente ex lege ;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 7395/2021, depositata il 9 novembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio, nel 2016, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE , chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivante dal ritardato recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, che imponevano agli Stati membri di garantire un’adeguata remunerazione ai medici specializzandi durante il periodo di formazione;
espose a fondamento di aver frequentato, nel periodo 1985-1990, la scuola di specializzazione quinquennale in « Chirurgia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e Pronto RAGIONE_SOCIALE » presso la predetta RAGIONE_SOCIALE, senza percepire alcuna retribuzione per tale attività formativa;
con sentenza n. 11805 del 2016 il Tribunale, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei Ministeri e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, acco lse la domanda nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che condannò al pagamento in favore del COGNOME RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 33.569,70, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 6 luglio 2001 fino al saldo;
l a Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 7395/2021 , resa pubblica il 9 novembre 2021, ha rigettato l’appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, confermando la decisione di primo grado;
ha rilevato in motivazione che con il d.m. 30 gennaio 1998 erano state individuate le discipline equipollenti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accesso al ruolo dirigenziale del personale sanitario del SSN e che nell’elenco era compresa la specializzazione in Medicina d’Urgenza e Pronto RAGIONE_SOCIALE indicata come equipollente a Chirurgia Generale, prevista dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/CEE;
ha richiamato, inoltre, giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19730/2019) secondo cui la mancata contemplazione di una specializzazione negli elenchi allegati alle direttive non impedisce il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa remunerazione quando si tratti di specializzazione analoga;
avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, cui resiste il COGNOME depositando controricorso;
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE;
considerato che:
con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE n. 75/362 e 75/363, RAGIONE_SOCIALEe direttive nn. 82/76, 93/16, legge n. 370/99, nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 117 Cost. e 1218 c.c. », per avere la Corte d’Appello ─ in contrasto con numerosi richiamati precedenti di legittimità ─ erroneamente ritenuto che la frequentazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘odierno intimato, del corso di specializzazione in « Chirurgia d’RAGIONE_SOCIALE e Pronto RAGIONE_SOCIALE » potesse dar titolo alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo conseguente al tardivo recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive europee in materia di remunerazione dei medici specializzandi;
rileva che a dispetto di quanto erroneamente sostenuto dalla Corte d’Appello, i dd.mm. adottati in anni successivi a quello del conseguimento RAGIONE_SOCIALEa specializzazione da parte del resistente, ivi compreso il d.m. 30 gennaio 1998, sono assolutamente irrilevanti per i fini che qui interessano, atteso che gli stessi non hanno alcuna valenza retroattiva;
il motivo è fondato;
come già più volte evidenziato da questa Corte (v. Cass.
11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n. NUMERO_DOCUMENTO; 29/11/2021, n. 37251; 14/12/2020, n. 28440; 26/07/2019, n. 20303; cfr. anche da ultimo Cass. Sez. U. 14/10/2024, n. 26603):
-l’inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l’obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l’indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019);
-si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, che l’attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio;
-la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice (ovviamente, sulla base RAGIONE_SOCIALEe allegazioni e prove offerte), indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso);
-la questione -come pure più volte sottolineato da questa Corte- è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall’attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri) allorché il medico deduca l’equipollenza (v., in termini, tra le altre, Cass. 16/04/2024, n. 10206; 26/08/2022, n. 25414, in motivazione, § 8.1.2, pagg. 22-24; v. anche, Cass. Sez. U. 14/10/2024, n. 26603; Cass. 15/11/2016, n. 23199, in motivazione);
─ l’onere di allegazione dei fatti rilevanti ai fini del giudizio di equipollenza deve essere assolto « non già limitandosi a dichiarare di avere conseguito questa o quella specializzazione, ma esponendo le ragioni concrete per le quali il corso di specializzazione seguito, nonostante la diversa denominazione, coincideva de facto con una RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni elencate dalla Direttiva (ad es., coincidenza RAGIONE_SOCIALEe materie di insegnamento impartite, equivalenza RAGIONE_SOCIALE orari, coincidenza RAGIONE_SOCIALEe esercitazioni pratiche) » (Cass. Sez. U. n. 26603 del 2024, cit. in motivazione, pag. 16).
ciò premesso, va rilevato che la specializzazione in questione non è inclusa negli elenchi di cui alle direttive comunitarie, mentre, in ordine all’equipollenza , l’accertamento di fatto operato in sentenza , in mancanza di alcuna verifica fattuale nei sensi sopra illustrati, non è congruente rispetto a ciò che sarebbe stato necessario, manifestando in tal senso la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito un vizio di sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie come in concreto accertata nella fattispecie legale come sopra delineata;
nessun rilievo può infatti essere attribuito alla circostanza che la specializzazione in « Chirurgia d’RAGIONE_SOCIALE e pronto soccorso » sia stata dichiarata equivalente a quella in « Chirurgia generale » dal d.m. 30 gennaio 1998, successivo di diversi anni alla data di immatricolazione del controricorrente nel relativo corso;
al riguardo, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato, in via generale, il principio per cui il mero inserimento di determinati corsi di specializzazione nei vari decreti ministeriali intervenuti dopo il decreto legislativo n. 257 del 1991 (e non applicabili retroattivamente) non può assumere decisiva rilevanza ai fini ai fini del diritto al compenso previsto da tali direttive e, quindi, per ritenere sussistente l’i nadempimento RAGIONE_SOCIALEo Stato agli obblighi derivanti dalle direttive europee , in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘effettiva equipollenza, da accertare in concreto, tra gli stessi corsi e quelli
previsti in almeno due Stati membri; i decreti in questione, d’altra parte, sono dettati ad altri fini, avendo riguardo all’organizzazione RAGIONE_SOCIALEe scuole o all’eventuale mantenimento di corsi privi dei requisiti richiesti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘equiparazione a quelli europei;
deve quindi escludersi che il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, possa essere riconosciuto a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati membri in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria (in tal senso, ex multis , Cass. n. 11316 del 2025; n. 10206 del 2024, cit.; n. 3294 del 2024; n. 25414 del 2022, cit.; n. 39826 del 2021; n. 20303 del 2019);
mette conto rammentare che l’equipollenza tra la specializzazione in « Chirurgia d’RAGIONE_SOCIALE e pronto soccorso » e quelle previste dalle Direttive 75/362 e 75/363 è stata già negata in cinquantadue casi identici da questa Corte (tra le più recenti, in tal senso, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30146 del 15/11/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 16245 del 17/6/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 4277 del 18/02/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 15203 del 30/5/2024; Cass. n. 25363 del 2022; Cass. 08/01/2016, n. 147; 17/01/2019, n. 1058 e n. 1059; Cass. 29/05/2019, n. 14749; 04/03/2021, n. 6105; 03/12/2021, n. 39428 14/12/2021, n. 39826; 22/03/2022, n. 9217);
in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve dunque essere cassata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda;
avuto riguardo agli esiti dei due gradi del giudizio di merito si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese relative;
alla soccombenza in questo grado di legittimità segue la condanna del controricorrente alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe relative spese, liquidate come da dispositivo;
poiché la parte vittoriosa è una amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa quale vige il sistema RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese vive deve essere limitata al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019);
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta , con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, da NOME COGNOME; compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa amministrazione ricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME