Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14941 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8544/2021 R.G. proposto da:
VOTO NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonché sul ricorso proposto da
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO ROMA n. 690/2021 depositata il 28/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2023 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avevano conseguito la RAGIONE_SOCIALE medica, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE chiedendo l’accertamento del diritto all’adeguata remunerazione per l’attività svolta durante il corso di RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale adito, previo riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sola legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, accolse la domanda, condannandola al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 26.885,76, oltre interessi legali dal 15 maggio 2002, ed in favore
del COGNOME RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 13.376,45, oltre interessi legali dal 10 aprile 2002, in relazione alla parte biennale di corso caduta sotto la vigenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di adeguamento RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME. Con sentenza di data 28 gennaio 2021 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COGNOME, rigettando la domanda proposta da costui, e rigettò per il resto le impugnazioni.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, in relazione alla domanda proposta da NOME COGNOME, che non spettava alcuna remunerazione per i medici iscritti in corsi di RAGIONE_SOCIALE prima del 1982. Aggiunse, quanto ad NOME COGNOME, che il motivo di appello, avente ad oggetto l’eccezione di giudicato esterno, era infondato poiché dal provvedimento del Tribunale di Roma di data 18 novembre 2015 (n.r.g. 73432/2014) non si evinceva per quale RAGIONE_SOCIALE fosse stata proposta la domanda, mancando anche la precisa indicazione RAGIONE_SOCIALE‘anno di iscrizione e di conseguimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, posto che la COGNOME aveva dedotto che il detto provvedimento si riferiva ad altra RAGIONE_SOCIALE. Precisò che dalla documentazione in atti risultava che la COGNOME era titolare di due diplomi di RAGIONE_SOCIALE, l’uno conseguito in data 28 giugno 1988, l’altro in data 9 novembre 1995 e che l’Amministrazione non aveva provato che il provvedimento del 2015 riguardava il medesimo diritto azionato nel presente giudizio.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi e resistono con unico controricorso la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di un motivo e resiste con controricorso NOME COGNOME. E’ stato fissato i l ricorso in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1
cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte.
Considerato che:
va previamente disposta la riunione RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 c.p.c..
Muovendo dal ricorso proposto da NOME COGNOME, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, nonché omessa e insufficiente motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co mma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza euro-unitaria, la remunerazione spetta anche in favore degli specializzandi che abbiano iniziato il corso di RAGIONE_SOCIALE prima del 31 dicembre 1982 ed a partire dal 1° gennaio 1983.
Il motivo è fondato. Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust. 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l ‘articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione ade guata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una RAGIONE_SOCIALE medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi. Conformemente al dictum del giudice eurounitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 e n. 13761 ed in seguito Cass. Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre). A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra.
Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/202, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez. U. n. 23901 del 2020, con riferimento al ricorso n.r.g. 899/2017 per il quale vi era stata la rimessione alle Sezioni Unite e conseguente rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ha affermato quanto segue: ‘ l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una RAGIONE_SOCIALE medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi’.
Cass. Sez. U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva
RAGIONE_SOCIALEe direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, sempre che si tratti di una RAGIONE_SOCIALE medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 75/362/CEE.
Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa remunerazione adeguata in discorso va esteso anche in favore dei soggetti iscritti a corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici anteriori al 1982-1983.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., 11 l. n. 370 del 1999, nonché del d. lgs. n. 257 del 1991, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la pronuncia del Tribunale era stata impugnata per il mancato calcolo di rivalutazione monetaria e interessi perché, non prevedendo tali voci, si toglie qualsiasi significato pratico al danno occorso.
Il motivo è inammissibile. La censura attiene non alla sentenza oggetto di impugnazione, ma al provvedimento del Tribunale. Ad ogni buon conto va rammentato che, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di RAGIONE_SOCIALE in epoca anteriore all’anno 1991, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una “aestimatio” del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza
RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima RAGIONE_SOCIALEa maturazione RAGIONE_SOCIALEe preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (fra le tante da ultimo Cass. n. 1641 del 2020; il principio di diritto risale a Cass. n. 1917 del 2012). Con riferimento a tali circostanze diverse da quelle normali il motivo di censura è completamente silente.
Passando al ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, con il motivo di censura si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 324 c.p.c., 2909 c.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, nel rigettare il motivo di appello avente ad oggetto il giudicato esterno, non ha esaminato i ricorsi introduttivi dei due giudizi, depositati unitamente al certificato di mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza resa nel procedimento n.r.g. 73432/2014, dai quali si evince l’identità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Espone quindi quanto segue: nel ricorso di cui all’odierno giudizio (n.r.g. 14479/18) si legge che la COGNOME agisce quale iscritta alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, indirizzo ‘RAGIONE_SOCIALE patologia RAGIONE_SOCIALE‘, nell’anno accademico 1984/1985, conseguendo il relativo diploma in data 28 giugno 1988 (durata legale del corso quattro anni); nel ricorso di cui al precedente giudizio (n.r.g. 73432/2014) si legge che la COGNOME agisce per avere conseguito il diploma di RAGIONE_SOCIALE in ‘RAGIONE_SOCIALE‘ presso l’RAGIONE_SOCIALE in data 28 giugno 1988, negli anni accademici 1984/85 -1985/86 -1986/87 -1987/1988 (durata legale del corso quattro anni).
Il motivo è infondato. Va premesso che, a partire da Cass. Sez. U. 2 luglio 2012, n. 11066, il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si
esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extra-testuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato (così, fra le tante, Cass. 1° gennaio 2015, n. 19641; 21 dicembre 2016, n. 26567; 26 novembre 2020, n. 26935).
Viene opposto nel controricorso, sul punto rispettoso RAGIONE_SOCIALE‘onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. (come, del resto, anche il ricorso), che il primo processo riguardava la RAGIONE_SOCIALE in ‘pediatria’, mentre il presente procedimento riguarda la RAGIONE_SOCIALE in ‘neonatologia e patologia RAGIONE_SOCIALE‘, in relazione al quale, come da certificazione rilasciata dall’istituto universitario, l’immatricolazione era avvenuta in data 8 marzo 1994 e l’ammissione, trattandosi di medico già specializzato in pediatria, riguardava un biennio, tant’è che, in sede di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza per cui è causa, la ricorrente ha rinunciato alla maggior somma di cui al precetto, essendo creditrice RAGIONE_SOCIALEa sola somma di Euro 13.427,88, relativa alle sole due annualità del 1993 e 1994.
Deve premettersi, proprio avuto riguardo ai dati extra-testuali, che in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. la ricorrente ha omesso di indicare specificatamente quali siano stati i documenti allegati in primo grado nell’odierno giudizio in modo da supportare la tesi sostenuta RAGIONE_SOCIALE‘identità del diritto dedotto nei due giudizi ed in tale chiave interpretare quanto affermato nell’atto introduttivo del giudizio.
La censura è comunque infondata perché, avuto riguardo alla necessità di interpretare il giudicato sulla base dei dati extra-testuali, emerge l’erroneità sul piano materiale RAGIONE_SOCIALE‘indicazione nell’intestazione del ricorso di cui al presente giudizio RAGIONE_SOCIALE‘in dicazione RAGIONE_SOCIALEa iscrizione nell’anno accademico 1984/1985, con conseguimento del diploma in data 28 giugno 1988, in quanto dati relativi al corso di RAGIONE_SOCIALE in ‘neonatologia’ per il quale vi era il precedente giudicato, essendo
stato invece frequentato il corso nel biennio 1993-1994, non senza considerare, a comprova di quest’ultima circostanza, anche il comportamento RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, che in sede esecutiva ha rinunciato a metà del credito indicato dal titolo esecutivo. Determinante è quindi l’indicazione del corso di RAGIONE_SOCIALE, che nell’intestazione dei due ricorsi risulta diverso: in quello relativo al presente giudizio è ‘RAGIONE_SOCIALE e patologia RAGIONE_SOCIALE‘, in quello relativo al precedente giudizio è ‘RAGIONE_SOCIALE‘. Con formemente alla valutazione del giudice del merito, va in conclusione esclusa l’esistenza del giudicato esterno.
Le spese del giudizio di cassazione relativo al ricorso proposto nei confronti di NOME COGNOME, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Trattandosi di Amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato, non ricorre il presupposto per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, dichiarando inammissibile il secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Rigetta il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE; condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza sezione civile il giorno 23 aprile 2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME