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Remunerazione medici specializzandi: no aumenti pre-2007

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un gruppo di medici specializzandi, confermando che per gli anni di formazione anteriori al 2006/2007 non spetta una maggiore remunerazione né la copertura previdenziale. La Corte ha ribadito la legittimità del quadro normativo dell’epoca, che prevedeva una borsa di studio e non un vero e proprio contratto di lavoro, e ha confermato la validità delle leggi che hanno congelato gli adeguamenti economici. La richiesta di una remunerazione medici specializzandi più elevata, basata su direttive europee, è stata quindi respinta.

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Pubblicato il 30 ottobre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Remunerazione Medici Specializzandi: La Cassazione Conferma il Blocco degli Adeguamenti pre-2007

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato ancora una volta il tema della remunerazione medici specializzandi per i corsi frequentati negli anni accademici tra il 1991/1992 e il 2005/2006. La decisione conferma un orientamento ormai consolidato, rigettando le richieste di un cospicuo gruppo di medici che chiedevano un trattamento economico più favorevole e la relativa copertura previdenziale.

I Fatti di Causa

La vicenda trae origine dalla domanda presentata da oltre sessanta medici che, dopo aver completato la specializzazione in diversi atenei italiani tra il 1991 e il 2006, avevano citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri ministeri competenti. I ricorrenti chiedevano il risarcimento del danno, sostenendo di aver diritto a una remunerazione adeguata, pari a quella corrisposta ai loro colleghi a partire dall’anno accademico 2006/2007, nonché al versamento dei contributi previdenziali.

Il Tribunale di primo grado aveva rigettato integralmente la domanda. Successivamente, la Corte d’Appello aveva dichiarato l’appello inammissibile, ritenendo che non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto. I medici hanno quindi proposto ricorso per cassazione, contestando sia la decisione del Tribunale nel merito sia l’ordinanza di inammissibilità della Corte d’Appello.

La Decisione della Cassazione e la questione della remunerazione medici specializzandi

La Suprema Corte ha esaminato e respinto tutti i motivi di ricorso, dichiarando inammissibile quello contro la sentenza del Tribunale e rigettando quello contro l’ordinanza della Corte d’Appello. Le argomentazioni della Corte si sono concentrate su alcuni punti chiave che chiariscono definitivamente la posizione della giurisprudenza su questa materia.

La Natura del Rapporto di Specializzazione

La Corte ha ribadito che l’attività svolta dai medici durante la specializzazione non è inquadrabile né come lavoro subordinato né come lavoro autonomo. Si tratta, invece, di un particolare contratto di formazione-lavoro, il cui scopo primario è l’apprendimento teorico e pratico finalizzato al conseguimento del titolo di specialista. Di conseguenza, gli emolumenti percepiti (la borsa di studio) non rappresentano il corrispettivo di una prestazione lavorativa, ma un sostegno economico per consentire ai medici di dedicarsi a tempo pieno alla formazione.

L’Interpretazione delle Direttive Europee

Un punto centrale del ricorso era il presunto inadempimento dello Stato italiano alle direttive europee (in particolare la 93/16/CEE) che prevedevano un'”adeguata remunerazione”. La Cassazione ha chiarito che la direttiva del ’93 era meramente compilativa di normative precedenti e non introduceva nuovi obblighi. Per il periodo in questione, la disciplina del D.Lgs. n. 257/1991, che istituiva una borsa di studio annuale, era considerata una corretta attuazione degli obblighi comunitari. Il sistema contrattuale più vantaggioso è stato introdotto solo con il D.Lgs. n. 368/1999, ma la sua applicazione è iniziata solo dall’anno accademico 2006-2007.

Il Blocco degli Adeguamenti e la Copertura Previdenziale

I giudici hanno inoltre confermato la legittimità delle numerose disposizioni legislative che, a partire dal 1992, hanno di fatto “congelato” l’importo delle borse di studio, bloccando gli adeguamenti triennali previsti in origine. Questa scelta, dettata da esigenze di finanza pubblica, è stata considerata una decisione discrezionale del legislatore e non in contrasto con la Costituzione o con il diritto europeo. Analogamente, la mancata previsione di una copertura previdenziale per quel periodo non costituisce una violazione, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore regolare diversamente situazioni successive nel tempo.

Le Motivazioni della Decisione

Le motivazioni della Corte si fondano su un principio di continuità con la propria giurisprudenza, ormai consolidata e definita “diritto vivente”. I giudici hanno ritenuto che i motivi del ricorso non offrissero elementi nuovi tali da giustificare un cambiamento di orientamento. La decisione impugnata aveva deciso le questioni di diritto in modo conforme a precedenti sentenze della stessa Corte. In sostanza, il legislatore aveva il diritto di scegliere come e quando adeguare il sistema di formazione specialistica, e le scelte operate per il periodo antecedente al 2006/2007, sebbene meno favorevoli rispetto a quelle successive, non sono state ritenute illegittime. Anche la domanda di arricchimento senza causa è stata respinta, poiché la “giusta causa” della prestazione dei medici era la stessa attività formativa ricevuta, finalizzata a ottenere un titolo abilitante.

Le Conclusioni

L’ordinanza in esame chiude definitivamente la porta a ulteriori rivendicazioni economiche da parte dei medici che si sono specializzati secondo il vecchio ordinamento. La pronuncia ribadisce la piena legittimità delle scelte del legislatore italiano nel gestire la transizione tra i due sistemi di remunerazione. Per i medici coinvolti, ciò significa l’impossibilità di ottenere sia l’adeguamento della borsa di studio ricevuta sia il riconoscimento dei contributi previdenziali per quegli anni, con la condanna al pagamento delle spese processuali.

Un medico specializzando degli anni 1991-2006 ha diritto a una remunerazione maggiore, simile a quella post-2007?
No. Secondo la Corte di Cassazione, per gli anni accademici anteriori al 2006/2007 è rimasta operativa la sola disciplina del D.Lgs. n. 257 del 1991, che prevedeva una borsa di studio il cui importo è stato legittimamente bloccato da successive leggi.

Il rapporto dei medici in formazione specialistica è considerato un lavoro subordinato?
No. La Corte ha stabilito che non si tratta né di lavoro subordinato né autonomo, ma di un particolare contratto di formazione-lavoro, dove l’emolumento non è un corrispettivo per una prestazione, ma un sostegno per l’attività formativa a tempo pieno.

Perché la borsa di studio degli specializzandi non è stata adeguata all’inflazione in quegli anni?
Perché numerose disposizioni legislative, succedutesi nel tempo a partire dal 1992, hanno disposto il blocco della rideterminazione triennale dell’importo. La Corte ha ritenuto questa una scelta legittima del legislatore per far fronte a esigenze di finanza pubblica e per evitare una riduzione del numero di borse disponibili.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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