Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3431 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3431 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20861/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 2576/2020 depositata il 26/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal Presidente NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ed COGNOME sessantatré medici, diplomatici presso le Scuole di RAGIONE_SOCIALE fra gli anni accademici 1991/1992 e 2005/2006, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo, in relazione agli anni di frequenza ai rispettivi corsi di RAGIONE_SOCIALE, la condanna al versamento dei relativi contributi ed al risarcimento del danno pari alla differenza fra quanto percepito e quanto corrisposto ai medici specializzandi a partire dall’anno accademico 2006/2007 a titolo di adeguata remunerazione. Il Tribunale adito rigettò la domanda, compensando le spese nella misura dei tre quarti e condannando ciascuno degli attori al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese in relazione al restante quarto nella misura di Euro 1.300,50 pro capite (sul valore di ciascuna lite pari ad Euro 13.000,00, previo aumento per il numero RAGIONE_SOCIALEe parti convenute). Avverso detta sentenza propose appello una parte degli attori. Con ordinanza di data 26
maggio 2021 la Corte d’appello di Roma dichiarò l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 bis c.p.c., condannando gli appellanti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese nella misura di Euro 10.557,00 per compensi.
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME COGNOME COGNOME dodici medici sia nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, sia nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale; resistono con unico controricorso le parti intimate. E’ stato fi ssato il ricorso in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
muovendo dal motivo di ricorso proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che in base all’art. 348 ter il giudice dichiara inammissibile l’appello «sentite le parti» e che la corte territoriale ha reputato di avere sentito le parti non dando notizia agli appellanti RAGIONE_SOCIALE‘intenzione di procedere ai sensi RAGIONE_SOCIALEa norma citata, dando apposito termine per note, ma sulla base RAGIONE_SOCIALEe semplici note scritte ai fini RAGIONE_SOCIALEa trattazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza in forma cartolare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 221, comma 4, d. l. n. 34 del 2020, nelle quali era stato replicato alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa difesa erariale di definire l’appello con l’ordinanza di inammissibilità.
Il motivo è infondato. L’ordinanza di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, adottata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 bis c.p.c. (nel testo “ratione temporis” applicabile), è ricorribile per cassazione, limitatamente ai vizi suoi propri, tra i quali rientra l’inosservanza RAGIONE_SOCIALEa specifica previsione di cui all’art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo la quale il giudice provvede con ordinanza dopo aver sentito le parti; tale prescrizione non richiede, tuttavia, che le parti compaiano personalmente, né che si proceda a discussione orale, essendo sufficiente che le stesse siano poste in grado
di interloquire sulla questione, come nel caso in cui l’appellato abbia richiesto nella propria comparsa l’applicazione di detta ordinanza definitoria (Cass. n. 6589 del 2023). Avendo la parte appellata, nella propria comparsa di risposta, chiesto la pronuncia RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 bis c.p.c., il tema in questione è entrato a far parte del dibattito processuale, senza la necessità di una sollecitazione del giudice al riguardo, e le parti possono ritenersi «sentite» sul punto in quanto vi è stato contraddittorio su di esso.
Passando al ricorso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale, proposto in via subordinata, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 d. lgs. n. 368 del 1999, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. . Osserva la parte ricorrente che, rimasto fermo l’obbligo di completare il recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva 93/16/CEE, spetta la maggiore remunerazione, di cui hanno invece goduto gli specializzandi a decorrere dall’anno accademico 2006/2007.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 d. lgs. n. 368 del 1999, 6 d. lgs. n. 257 del 1991, 132 cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALEe direttive 75/363/CEE, degli artt. 5, 10 e 189 del Trattato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 60, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che deve essere riconosciuto il diritto alla copertura previdenziale, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura subordinata del rapporto di lavoro relativo alla RAGIONE_SOCIALE medica.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d. lgs. n. 257 del 1991, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il blocco RAGIONE_SOCIALE‘incremento RAGIONE_SOCIALEa remunerazione al tasso annuo programmato di inflazione è in contrasto con l’art. 13 direttiva n. 82/76/CEE, che prevede la corresponsione di un’adeguata remunerazione.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d. lgs. n. 257 del 1991 e 13 direttiva n. 82/76/CEE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte
ricorrente che spetta la rideterminazione triennale prevista dalla norma citata, come pure previsto da Cass. n. 16385 del 2008.
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente non è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in ordine alla spettanza del diritto alla copertura previdenziale.
Con il sesto motivo si denuncia l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 d. lgs. n. 368/1999, per violazione degli artt. 3, 38 e 97 Cost., in relazione alla subordinazione del diritto alla copertura previdenziale al futuro stanziamento legislativo RAGIONE_SOCIALEe somme necessarie.
Con il settimo motivo si denuncia l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 d. lgs. n. 368 del 1999 in relazione agli artt. 1, protocollo addizionale Cedu, e 14 Cedu, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 Cost., quanto alla sospensione del diritto alla copertura previdenziale.
Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2041 cod. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. La parte ricorrente richiama, in relazione alla domanda di arricchimento senza causa, proposta anche in relazione alla copertura previdenziale, la natura di lavoro subordinato RAGIONE_SOCIALEa prestazione.
I motivi, da trattare congiuntamente in quanto affetti dal medesimo vizio, sono inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis n. 1 c.p.c.. Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esam e dei motivi non offre elementi per un mutamento di giurisprudenza.
Le direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe
precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di RAGIONE_SOCIALE; quest’ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento RAGIONE_SOCIALEa propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole RAGIONE_SOCIALE, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile. Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (fra le tante, Cass. n. 8503 del 2020 e da ultimo Cass. n. 23122 del 2023).
L’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’univRAGIONE_SOCIALE, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (Cass. n. 18670 del 2017).
Il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n.
257 del 1991, non integra alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza rispetto al trattamento riservato a tali figure dalla disciplina posteriore -rispondendo, quest’ultimo, alla scelta discrezionale del legislatore RAGIONE_SOCIALE di regolare diversamente situazioni successive nel tempo -, né si pone in contrasto con la normativa comunitaria, posto che quest’ultima, non avendo stabilito una definizione di adeguata remunerazione, non può ritenersi avere imposto agli Stati uno specifico regime previdenziale quale componente RAGIONE_SOCIALEa struttura economica complessivamente afferente al rapporto (Cass. n. 11761 del 2022; n. 40473 del 2021).
Consolidato è poi il principio di diritto secondo cui l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici in questione non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita, né all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6. Questa Corte, superando precedente difforme orientamento, ha affermato, a partire dalla sentenza n. 4449 del 2018, che l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6.
Tale ultimo orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva (Cass. n. 13572 del 20/05/2019; n. 8378 del 31/10/2019; n. 17995 del 28/08/2020; n. 9104 RAGIONE_SOCIALE‘1/04/2021; n. 15139 del 2022; nn. 15718-9 del 2022, n. 4082 del 2023) ed è sintetizzabile nel principio secondo cui l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici
dal 1998 al 2005 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita per gli anni accademici successivi al 1992/1993, né all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1.
In particolare, è stato evidenziato che, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1993. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi è stato infatti disposto il blocco RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella L. n. 438 del 1992; L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; RAGIONE_SOCIALEa L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12; L. n. 488 del 1999, art. 22 e RAGIONE_SOCIALEa L. n. 289 del 2002, art. 36; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006-2008, dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 212; il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 41, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui “le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa L. n. 289 del 2002, art. 36 così come interpretate dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013″) danno contezza RAGIONE_SOCIALE‘intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo RAGIONE_SOCIALEe singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell’attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale.
E’ stato altresì evidenziato come, rispetto alla questione RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento agganciato all’evolversi RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, abbia stabilito che
“a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 19982000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1″, con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazione ai nuovi valori RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, ma anche l’indicizzazione. Infatti, il dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 evidenzia che il legislatore ha inteso riferirsi all’intero corpus normativo contenuto nel D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d’inflazione, sia alla rideterminazione triennale.
Infine, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema RAGIONE_SOCIALEa compatibilità RAGIONE_SOCIALEe norme richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018).
Da ultimo, va rammentato che l’attività svolta nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe scuole di RAGIONE_SOCIALE da laureati “non medici” (ossia, laureati in discipline diverse dalla RAGIONE_SOCIALE, benché relative all’area sanitaria, quali biochimica clinica, microbiologia e virologia, patologia clinica, farmacologia medica) ha come corrispettivo la fruizione RAGIONE_SOCIALE‘attività formativa ed è espletata in base ad una “giusta causa”, secondo la disciplina RAGIONE_SOCIALEa legge e in forza non già di un obbligo di iscrizione, ma di una scelta libera del personale non medico, sicché non può configurarsi alcun indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in favore RAGIONE_SOCIALEe univRAGIONE_SOCIALE che gestiscono dette scuole di RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 40473 del 2021; si veda anche in motivazione da ultimo Cass. n. 23122 del 2023).
Con il nono motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. cod. civ., 111 Cost., 132 n. 4 c.p.c, e violazione del D.M. n. 55 del 2014, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’importo liquid ato per spese di Euro 1.300,50 pro capite , che moltiplicato per i sessantaquattro attori ascende ad Euro 86.400, appare del tutto spropositato, avuto riguardo alle poche udienze del processo e alle questioni di puro diritto, e che non vi è alcu na motivazione in relazione all’ammontare RAGIONE_SOCIALEa liquidazione. Aggiunge che in altro giudizio è stata disposta la compensazione.
Con il decimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. cod. civ., 111 Cost., 132 n. 4 c.p.c, e violazione del D.M. n. 55 del 2014, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, sulla base RAGIONE_SOCIALEe stesse ragioni di cui al precedente motivo, deve essere disposto l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali prevista dall’ordinanza di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello.
I due motivi sulle spese processuali sono inammissibili. Va premesso che la motivazione in sede di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali è prevista soltanto ove vengano ulteriormente diminuiti o aumentati, rispettivamente, gli importi minimi e massimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 (Cass. n. 89 del 2021). Per il resto le censure difettano di specificità, non risultando denunciato in modo specifico il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEo scaglione tariffario, ma essendo denunciato in modo generico un carattere sproporzionato RAGIONE_SOCIALEa liquidazione, mentre, quanto alla compensazione, la sua valutazione è riservata, come è noto, al giudice del merito.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n.
228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello e dichiara inammissibile il ricorso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale.
Condanna i ricorrenti in solido fra di loro al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 17.000,00 per compensi, oltre le spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 30 gennaio 2024
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME