Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 6891 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 6891 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2618/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO C/O DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che l e rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4707/2021 depositata il 25/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
COGNOME NOME convenne davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo: di essere laureato in medicina e chirurgia e di avere conseguito il diploma di specializzazione; di avere partecipato ai rispettivi corsi di specializzazione a tempo pieno e con frequenza obbligatoria; di avere, pertanto, diritto alla «adeguata retribuzione» prevista dalle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE; che la Repubblica Italiana non aveva dato tempestiva attuazione alle suddette direttive, privandolo così RAGIONE_SOCIALE suddetta adeguata retribuzione. Chiese, pertanto, la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al pagamento RAGIONE_SOCIALE suddetta indennità oltre che l’accertamento del diritto a vedere riconosciuto il suo titolo con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE convenuta al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto; in subordine, ne chiese anche la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza RAGIONE_SOCIALE tardiva e parziale attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano. Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande proposte. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione il ricorrente propone ricorso per cassazione, articolato in un motivo.
Le amministrazioni intimate resistono con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con plurimi motivi di ricorso il ricorrente COGNOME NOME si duole del fatto che la Corte di Appello ha ritenuto che le due specializzazioni nelle professioni sanitarie da lui conseguite non sono incluse tra
quelle di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l’obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri). Il ricorso, i cui motivi sono da esaminare congiuntamente per connessione, è infondato, dimostrandosi inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360-bis, n.1, cod. proc. civ., in quanto la Corte d’Appello ha pronunciato secondo i principi più volte ribaditi da questa Corte. Infatti l’inclusione negli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l’obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri) rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l’indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive(cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019) e deve essere allegato e dimostrato dal medico attore. ( Cass.Sez. 3 – , Ordinanza n. del 25/08/2022). E’ consolidato (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. del 26/07/2019): ‘Non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento RAGIONE_SOCIALE direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati RAGIONE_SOCIALE‘UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
In applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto (v. sul punto, Cass., Sez. U, Sentenza n. 15177 del 01/06/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni resistenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 3.200,00 oltre alle spese prenotate a debito, da intendere posta a carico di ciascuno non in solido ma in proporzione del rispettivo interesse nella causa.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -dà atto, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sesta sezione