Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2284 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2284 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16870/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME
-ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ,
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ,
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Medici specializzandi -Tardivo recepimento direttive unionali -Specializzazioni ‘equipollenti’
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 10/01/2024 CC
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ,
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE , in persona del Rettore pro tempore , tutti domiciliati ope legis AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende
in INDIRIZZO, presso -controricorrenti – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 177/2021 depositata il 22/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 177/2021 del 22 gennaio 2021 la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione degli appellati PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10761/2014.
NOME COGNOME, infatti, aveva originariamente agito nei confronti degli appellati per ottenere la condanna degli stessi a corrispondere le somme dovute, a titolo di adeguata remunerazione o di risarcimento per tardivo recepimento delle direttive eurounitarie in materia, deducendo di aver frequentato presso l’RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE dall’anno accademico 1983/1984 all’anno
accademico 1985/1986; la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in malattie dellRAGIONE_SOCIALEapparato RAGIONE_SOCIALE nell’anno accademico 1986/1987, conseguendo le relative specializzazioni
Respinta la domanda da parte del Tribunale di Napoli e proposto appello da parte di NOME COGNOME, la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame, ritenendo dirimente la considerazione che i corsi di RAGIONE_SOCIALE seguiti dall’appellante non risu ltavano compresi negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7, Dir. 75/362/CEE.
La Corte, anzi, ha ulteriormente rilevato che le specializzazioni conseguite dall’appellante non trovavano corrispondenza neppure nell’elenco di cui al D.M. 31 ottobre 1991, peraltro adottato in epoca successiva ai periodi di svolgimento della RAGIONE_SOCIALE da parte dell’appellante, non potendosi r avvisare un illecito della Repubblica Italiana nel fatto che la stessa non avesse operato un ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre ora NOME COGNOME.
Resistono congiuntamente con controricorso PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis .1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della Direttiva 362/75/CEE, della Direttiva 363/75/CEE, della Direttiva 82/76/CEE.
Argomenta, in particolare, il ricorso che le direttive comunitarie richiamate non prevedono alcuna norma che subordini il riconoscimento dell’adeguata remunerazione alle sole specializzazioni indicate nell’elenco contenuto nella Direttiva 362/75/CEE (artt. 5 e 7) e nell’elenco delle Direttiva 363/75/CEE (artt.4 e 5) e che anzi la Direttiva 82/76/CEE, che ha coordinato ed integrato le Direttive 362/75/CEE e 363/75/CEE, ai fini del riconoscimento dell’adeguata remunerazione, individua esclusivamente le caratteristiche della formazione a tempo pieno ed a tempo ridotto dei medici specialisti, prevedendo in ogni caso un’adeguata remunerazione, indipendentemente dalla corrispondenza o meno del relativo corso di RAGIONE_SOCIALE ad uno di quelli individuati dalle Direttive.
Ne consegue, prosegue il ricorrente, che l’accertamento del diritto a percepire l’ adeguata remunerazione e, dunque, il corrispondente risarcimento del danno per l’omessa trasposizione della Direttiva, avrebbe dovuto riguardare esclusivamente le caratteristiche in concreto della formazione, a tempo pieno o a tempo ridotto, e la corrispondenza ai canoni dettati dalla Direttiva 82/76 intesi come partecipazione totale o ridotta alle attività mediche del Servizio nel quale si è svolta la formazione medesima.
La finalità della previsione di un elenco di specializzazioni (art. 5 e art. 7 Direttiva 362/75/CEE e artt. 4 e 5 Direttiva 363/75/CEE), comuni a tutti gli Stati membri o a due o più Stati membri, sarebbe -sempre secondo il ricorso -esclusivamente quella di consentire il riconoscimento in ogni Stato membro dei diplomi e dei certificati di medico specialista rilasciati da altri Stati membri, e di attribuire agli
stessi su tutto il territorio comunitario lo stesso effetto, ai fini dello svolgimento dell’attività di medico specialista, riconosciuto dallo Stato ove il diploma di RAGIONE_SOCIALE è stato conseguito, ma non di subordinare il riconoscimento dell’ adeguata remunerazione alla presenza della RAGIONE_SOCIALE negli elenchi.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.5 e 7 della Direttiva 362/75/CEE, degli artt.4 e 5 della Direttiva 363/75/CEE, del D.M. 31 ottobre 1991 e del D.M. 30 gennaio 1998.
Il ricorso censura la decisione impugnata in quanto quest’ultima avrebbe ancorato la propria valutazione alla ‘mera coincidenza nominale’ tra le specializzazioni conseguite dal ricorrente e quelle indicate negli artt. 5 e 7 della Direttiva 362/75/CEE e negli artt. 4 e 5 della Direttiva 363/75/CEE, omettendo, quindi, ogni indagine di fatto sulla equivalenza sostanziale tra le predette specializzazioni, anche alla luce delle previsioni contenute nel D.M. 31.10.1991 e nel D.M. 30.01.1998.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Direttiva 82/76/CEE e dell’art. 5 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea.
Il ricorso censura l’affermazione contenuta nella decisione impugnata -per cui non sarebbe ravvisabile nella specie un danno concretamente connesso alla ritardata attuazione delle Direttive eurounitarie, derivando invece tale danno proprio da detta tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ‘intesa anche come tardiva adozione di tutte le misure idonee a conformare le scuole di RAGIONE_SOCIALE italiane a quelle individuate dalle direttive ed imposte allo Stato italiano; misure che, se adottate tempestivamente in esecuzione degli obblighi prescritti dalle normative comunitarie, gli
avrebbero garantito il diritto di percepire l’adeguata remunerazione o che, quantomeno, gli avrebbero consentito di conoscere e di scegliere il corso di RAGIONE_SOCIALE per il quale era previsto l’obbligo di remunerare gli specializzandi’ .
I primi due motivi, stante la loro connessione, devono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Giova premettere che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spettante in favore di soggetti iscritti a corsi di RAGIONE_SOCIALE postula che questi ultimi abbiano frequentato un corso di RAGIONE_SOCIALE medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più di detti Stati, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee (Cass. Sez. U – Sentenza n. 20278 del 23/06/2022 e la successiva Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 12677 del 10/05/2023).
Deve invece essere escluso il diritto al risarcimento in favore di coloro che abbiano frequentato corsi di RAGIONE_SOCIALE non comuni ad almeno due Stati dell’UE in base agli elenchi di dette direttive, non potendosi ravvisare in tal caso un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 20303 del 26/07/2019).
I principi in questione valgono ad evidenziare un primo limite del ricorso, consistente nella -peraltro indimostrata -tesi per cui gli elenchi di specializzazioni di cui alle Direttive comunitarie rileverebbero unicamente ai fini del riconoscimento transazionale e comunitario dei diplomi e certificati ma non ai fini del riconoscimento dell’adeguata remunerazione: è, semmai, da osservare che i due profili sono
interconnessi, valendo il primo condizionare il secondo, nel senso che è proprio in ragione del riconoscimento transnazionale di determinate specializzazioni che il legislatore eurounitario ha ritenuto di ricollegare alla frequenza dei relativi corsi il riconoscimento di un’adeguata remunerazione.
Questa Corte, poi, ha reiteratamente chiarito che, in tema di diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (riassuntiva di precedenti direttive) in favore dei medici iscritti ai corsi di RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, se, da un lato, la mancata inclusione del corso di RAGIONE_SOCIALE tra quelli espressamente previsti negli elenchi contenuti nelle direttive costituisce una questione di puro diritto, come tale sempre rilevabile dal giudice, anche di ufficio, indipendentemente dalle allegazioni in fatto delle parti, dall’altro lato, l’eventuale equipollenza del corso stesso ad altri corsi riconosciuti in almeno due stati membri costituisce una questione mista, di fatto e di diritto, che deve essere valutata anche in base alle specifiche allegazioni della parte attrice in ordine alle circostanze di fatto da cui emerga tale equipollenza, nonché alle relative contestazioni della controparte e, ove necessario, con riguardo alla sufficienza delle prove che la parte attrice deve fornire in merito all’equipollenza stessa (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 18736 del 03/07/2023).
In particolare, in ordine al profilo della equipollenza del corso frequentato con quelli previsti in almeno due stati membri, risulta consolidato il principio per cui tale profilo viene ad integrare un fatto costitutivo della domanda, la cui prova costituisce oggetto di un onere che grava sull’attore (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 14404 del 24/05/2023; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 25363 del 25/08/2022).
Da ciò deriva l’infondatezza delle ulteriori doglianze formulate nel primo motivo di ricorso, laddove le stesse imputano alla Corte territoriale un mancato approfondimento delle caratteristiche concrete dei corsi frequentati dal ricorrente medesimo: fermo restando il principio per cui -come visto -i corsi in questione avrebbe potuto fondare la domanda del ricorrente solo ove direttamente ricompresi negli elenchi o comunque aventi carattere equipollente, era, semmai, il ricorrente a dover assolvere all’one re probatorio in ordine alla sussistenza della equipollenza, senza riversare sul giudice del merito l’onere di procedere d’ufficio ad accertamenti di natura fattuale .
Si deve a questo punto rilevare che l’infondatezza definitiva del motivo di ricorso discende dal fatto che il giudice di merito, nell’escludere nella specie che sia la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e medicina del RAGIONE_SOCIALE sia la RAGIONE_SOCIALE in malattie dell’apparato RAGIONE_SOCIALE potessero essere ricondotte ai corsi contemplati negli appositi elenchi di riconoscimento ratione temporis vigenti, si è pienamente conformato all’orientamento di questa Corte che ha espressamente escluso che dette specializzazioni potessero essere considerate equipollenti alle specializzazioni di cui alle previsioni eurounitarie (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022, ma cfr. altresì le successive Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33634 del 2022 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25388 del 2023).
Quanto alle deduzioni del ricorrente circa il fatto che il D.M. 31 ottobre 1991 ed il successivo D.M. 30 gennaio 1998, avrebbero contemplato specializzazioni coincidenti od equipollenti a quelle effettivamente frequentate, è sufficiente osservare che lo stesso ricorrente ha allegato di avere frequentato la scuola di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dall’anno accademico 1983/1984 all’anno accademico 1985/1986 e la scuola di
RAGIONE_SOCIALE in malattie dell’apparato RAGIONE_SOCIALE nell’anno accademico 1986/1987 e cioè in epoca anteriore ai due Decreti ministeriali.
Si deve a questo punto osservare che, già nel caso del D.M. 31 ottobre 1991, l’adozione dell’atto normativo è avvenuta in base alle previsioni del D. Lgs. n. 257/1991, ma solo a decorrere dall’anno accademico 1991/1992, introducendo sostanzialmente dei nuovi corsi di RAGIONE_SOCIALE.
Nel consegue che, poiché i corsi frequentati dal ricorrente sono stati svolti ne ll’ambito della disciplina previgente che prevedeva un ambito delle specializzazioni più limitato -detti corsi dovevano ritenersi comunque non riconducibili alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 257/1991, come desumibile dal fatto che, in caso contrario, il ricorrente avrebbe avuto diritto a ricevere l’adeguata remunerazione espressamente prevista da detto decreto legislativo (Cfr. Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 14404 del 24/05/2023).
Le considerazioni che precedono, ed il conseguente rigetto dei primi due motivi di ricorso, determinano l’assorbimento del terzo .
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause
originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 10 gennaio